Concorso per 3 dirigenti di seconda fascia (lazio) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 3 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 96 del 04-12-2007 |
Sintesi: | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CONCORSO (scad. 3 gennaio 2008) Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di tre posti di dirigente di seconda fascia in prova presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di ... |
Ente: | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 13-12-2007 |
Data Scadenza bando | 03-01-2008 |
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CONCORSO (scad. 3 gennaio 2008)
CONCORSO (scad. 3 gennaio 2008)
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di tre posti di dirigente di seconda fascia in prova presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.
IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive integrazioni e modificazioni "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro"; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6 sull'applicazione dell'art. 20 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante la disciplina d'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche, che richiede il possesso della cittadinanza italiana per l'accesso alle qualifiche dirigenziali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visti in particolare, per quanto riguarda le preferenze a parita' di punteggio, l'art. 5 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 nonche' l'art. 39, comma 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le Pubbliche amministrazioni, di rettifica dell'art. 3, nota 2 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, come ora modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della funzione pubblica 5 maggio 2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 marzo 2007 recante la "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche"; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 marzo 2007 recante la "Determinazione delle classi di laurea magistrale"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area I; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, che in attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di dirigente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, concernente il "Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante il "Regolamento per la disciplina per il diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 39; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in particolare l'art. 20; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in particolare l'art. 1 comma 93 ove e' previsto che, entro il 30 aprile 2005 le amministrazioni dello Stato rideterminano le proprie dotazioni organiche; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recanti disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2007, concernente termine e modalita' di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali del Ministero dell'economie e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico, in relazione al trasferimento di funzioni in materia di politiche di sviluppo e coesione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005, con il quale il Ministero dell'economia e finanze e' stato autorizzato a mettere a concorso cento posti di dirigente, e tenuto conto che l'art. 8, comma 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2007 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico una quota parte di tale autorizzazione, pari a tre unita', per le esigenze di copertura degli organici trasferiti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2006 con cui, fra l'altro, viene dato ulteriore seguito alla predetta autorizzazione per quanto riguarda il medesimo Ministero dell'economia e delle finanze; Considerato che sussistono vacanze notevolmente superiori ai tre posti per i quali e' autorizzato il concorso di cui al presente bando sia nella dotazione organica trasferita dall'art. 2, comma 2, allegato 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2007, sia nella nuova dotazione organica complessiva del Ministero dello sviluppo economico come determinata nel regolamento di organizzazione del Ministero in corso di emanazione ai sensi dell'art. 1, comma 404 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); Considerato che, sulla base del combinato disposto dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 22, comma 2, del predetto regolamento decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, in sede di prima applicazione il trenta per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva nel Ministero dello sviluppo economico, e nel caso in cui detta quota non venga interamente coperta da personale avente le caratteristiche sopra citate, la parte rimanente, fino alla concorrenza del trenta per cento dei posti messi a concorso, e' riservata al personale del Ministero dello sviluppo economico; Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale; per laurea specialistica (LS), ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270, il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale; per diploma di specializzazione (DS) il titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; per dottorato di ricerca (DR) il titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995, e successive modificazioni, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto gli articoli 127 e 128 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte non disapplicata dalla contrattazione collettiva di comparto; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 329 del 11 e 27 luglio 2007 relativa al citato art. 128; Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico, da assegnare al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.
Art. 2. Riserva di posti 1. Il 30% dei posti messi a concorso, in applicazione dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e' riservato al personale del Ministero dello sviluppo economico appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva purche' in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 2. Nel caso in cui la quota di cui al comma precedente non venga in tal modo ricoperta, la parte rimanente sara' comunque riservata al personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico che e' in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. E, ove non coperta in tal modo sara' conferita a concorrente non riservatario secondo l'ordine di graduatoria. 3. Coloro che intendono avvalersi della riserva devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, nonche' dichiarare il possesso del relativo titolo, secondo quanto specificato nel successivo art. 4, pena l'esclusione dal beneficio della riserva medesima.
Art. 3. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) iscrizione nelle liste elettorali; c) possesso di laurea specialistica (LS) ovvero diploma di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento ovvero del titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) conseguito presso Universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati. I diplomi di laurea conseguiti all'estero saranno considerati utili purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea italiani: a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; d) trovarsi altresi' in una delle seguenti condizioni: I. essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di uno dei suddetti titoli di studio, ed aver compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; II. essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di uno dei suddetti titoli di studio ed in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero in possesso del dottorato di ricerca (DR) ed aver compiuto almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; III. essere dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, muniti di uno dei suddetti titoli di studio ed aver compiuto almeno quattro anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso di uno dei suddetti titoli di studio; IV. essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di uno dei suddetti titoli di studio ed aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; V. aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di uno dei suddetti titoli di studio; VI. aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso di uno dei suddetti titoli di studio; e) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente; f) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo. 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), e art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva l'applicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 329 dell'11 e 27 luglio 2007. 3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 4. Con provvedimento motivato l'Amministrazione potra' disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento del concorso - cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva - l'esclusione dal concorso medesimo per difetto dei prescritti requisiti.
Art. 4. Presentazione delle domande termini e modalita' 1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice e debitamente firmata, dovra' essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per i Servizi interni - Ufficio C2 concorsi, via Molise n. 2 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, si intendera' prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 2. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fara' fede la data apposta su di essa dal servizio postale accettante. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta dell'Amministrazione. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilita' del candidato stesso al concorso. 3. La data di acquisizione della domanda presentata a mano e' comprovata dal timbro a data apposto su di essa dalla Segreteria della Direzione generale per i servizi interni, via Molise n. 2 - 00187 Roma, (Primo piano stanza 56) che rilascera' ricevuta. La ricezione delle istanze di ammissione avverra' nel giorno e negli orari di seguito indicati: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 17. 4. Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo. 5. I candidati devono indicare in alto a sinistra sulla domanda, nonche' sul frontespizio della busta contenente la domanda stessa, nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice del concorso: concorso a tre posti di dirigente. 6. Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il modello riportato nell'unito fac-simile, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome ed il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) l'indirizzo o il recapito presso il quale desiderano ricevere le eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento postale ed un recapito telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione generale per i servizi interni - Ufficio C2 concorsi, le eventuali variazioni del proprio recapito; d) il possesso della cittadinanza italiana; e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ( ovvero i motivi dell'eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime); f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'universita' in cui e' stato conseguito. Coloro che abbiano conseguito all'estero detto titolo devono indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto; g) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce; h) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza dell'autorita' giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o no menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti; i) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche amministrazioni; j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a seguito di sanzioni disciplinari, con esplicita dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nell'ipotesi in cui invece sia incorso in quest'ultima condizione il candidato dovra' dichiararne le circostanze evidenziando perche' ritenga che cio' non comporti in concreto incompatibilita' ai sensi della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 329 del 2007; k) di essere in regola con le norme relative agli obblighi militari; l) la lingua straniera prescelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo la cui conoscenza sara' accertata nel corso della prova orale prevista dal presente bando; m) l'eventuale possesso dei titoli di riserva ai sensi dell'art. 2 del presente bando e/o di preferenza, a parita' di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni (Allegato G), specificando eventualmente l'ufficio e l'amministrazione presso cui e' depositata la relativa documentazione. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale; 7. La domanda di partecipazione dovra' essere integrata, pena l'esclusione dal concorso, con le dichiarazioni previste negli allegati al presente bando (A, B, C, D, E o F a seconda delle condizioni descritte nel precedente art. 3, comma 1, lettera d), rispettivamente ai punti dal primo al sesto. In particolare il candidato: - se si trova nella condizione di cui al punto primo dovra' dichiarare di essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'amministrazione di appartenenza e l'attuale sede di servizio, gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; - se si trova nella condizione di cui al punto secondo dovra' dichiarare di essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, il diploma di specializzazione o il dottorato di ricerca posseduto, gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; - se si trova nella condizione di cui al punto terzo dovra' dichiarare di essere dipendente statale reclutato a seguito di corso-concorso, gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; - se si trova nella posizione di cui al punto quarto dovra' dichiarare la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'ente o struttura pubblica di appartenenza e l'attuale sede di servizio e di aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali, gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; - se si trova nella posizione di cui al punto quinto dovra' dichiarare l'ufficio e l'amministrazione pubblica presso cui ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, il periodo di servizio prestato con le suddette funzioni, gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa; - se si trova nella posizione di cui al punto sesto dovra' dichiarare la posizione funzionale, l'ente o organismo internazionale ed il periodo di servizio, con cui ha maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio previsti nel precedente art. 3, ed altresi' gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa. 8. Il candidato portatore di handicap, fermo restando, comunque, il requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere lo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente di seconda fascia, deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. Il candidato dovra', altresi', allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che in relazione allo specifico handicap ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati una regolare partecipazione al concorso. Il candidato che si trovi nella sopra indicata condizione e' tenuto a contattare, successivamente alla pubblicazione del diario delle prove d'esame, i seguenti numeri telefonici: 06/47052610 - 06/47052727. 9. La domanda di partecipazione al concorso ed il relativo allegato che e' parte integrante della domanda dovranno entrambi essere firmati in calce dal candidato. Non saranno presi in considerazione domande ed allegati privi di firma. 10. I candidati le cui domande di partecipazione, integrate dai relativi allegati, non contengano tutte le dichiarazioni previste dal presente articolo, relativamente al possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, saranno esclusi dallo stesso con raccomandata a/r motivata. 11. l'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione dell'indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso indirizzo, ne' per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata. 12. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'Amministrazione potra' disporre, con raccomandata a/r motivata, anche a procedimento concorsuale ultimato, l'esclusione dei concorrenti in difetto dei prescritti requisiti.
Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo provvedimento, sara' costituita ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 24 settembre 2004 citato nelle premesse.
Art. 6. Preselezione e calendario delle prove 1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario l'Amministrazione si riserva la facolta' di effettuare una prova preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte (100 domande in 90 minuti) di cui al seguente art. 7, per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove d'esame. L'Amministrazione potra' affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici e privati. La prova preselettiva potra' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. 2. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario e le modalita' di espletamento della stessa saranno resi noti ai concorrenti con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 29 febbraio 2008. In caso di rinvio la nuova data delle prove sara' pubblicata con le stesse modalita'. 3. I candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale con valore di notifica a tutti gli effetti. 4. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova preselettiva non concorrera' alla formazione del voto finale di merito. 5. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi sessanta posti. Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al sessantesimo posto. 6. Nel caso in cui, invece, non sia necessario effettuare la preselezione, con lo stesso avviso di cui al comma 2 del presente articolo, i candidati saranno informati dei giorni, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo art. 7. Dell'eventuale rinvio sara' data comunicazione in Gazzetta Ufficiale. 7. I candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale. 8. Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l'effettuazione della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati i voti conseguiti nelle prove scritte. 9. La prova orale si svolgera' presso il Ministero dello sviluppo economico o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sara' affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo. 10. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identita' o di riconoscimento. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediate esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 11. Per l'espletamento delle prove i concorrenti non potranno portare con se' telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne' potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere che dovranno, in ogni caso, essere consegnate prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale provvedera', al termine delle prove, alla loro restituzione senza, peraltro, assumere alcun obbligo di custodia. 12. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati potranno consultare i dizionari ed i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione esaminatrice. 13. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami. 14. I candidati sono ammessi al concorso con ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento - anche successivamente all'espletamento del concorso - l'esclusione dei candidati dal concorso medesimo per difetto del possesso dei requisiti per l'ammissione prescritti dal presente bando.
Art. 7. Prove d'esame 1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale. 2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, avra' ad oggetto problematiche relative alle seguenti materie: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto comunitario; politica economica. 3. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, consistera' nella risoluzione di un caso mirato a verificare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta sotto il profilo della legittimita', della convenienza e dell'efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita' istituzionale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. 4. La durata di ciascuna delle due prove e' stabilita dalla commissione esaminatrice e, comunque, non sara' superiore a otto ore. 5. La prova orale consistera' in un colloquio che vertera' su: - le materie previste per le prove scritte; - diritto civile e del lavoro, economia politica, economia dello sviluppo, elementi di statistica, contabilita' di stato, elementi di diritto internazionale, diritto penale limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione, leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. Il colloquio e' mirato ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine del medesimo, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. 6. Nell'ambito della prova orale sara' accertata la conoscenza ad un livello avanzato della lingua straniera prescelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Sara' accertata, altresi', la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonche' la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse ed al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 7. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove, che saranno espressi in centesimi. 8. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i candidati dovranno riportare in ciascuna di esse un voto non inferiore a settanta centesimi. 9. la prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato un voto non inferiore a settanta centesimi. 10. Il punteggio complessivo sara' determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.
Art. 8. Presentazione dei titoli di preferenza 1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni, dovranno far pervenire all'Amministrazione, entro il termine comunicato con apposita richiesta dell'Amministrazione la documentazione, attestante il possesso dei suddetti titoli di preferenza, purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione. 2. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere dimostrato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli articoli rispettivamente 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (Allegato H). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le modalita' di cui all'art. 38 dello stesso Testo unico. 3. E' facolta' degli interessati trasmettere, i certificati originali, o in copia autenticata, in esenzione di bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta anche presso l'ufficio competente a ricevere le domande di concorso, nell'orario sopra indicato, su esibizione dell'originale e senza l'obbligo di deposito dello stesso. In tal caso la copia autenticata puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso. 4. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa Amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre amministrazioni, purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza, sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio e l'amministrazione presso cui questa e' depositata. 5. A norma dell'art. 71 del citato Testo unico, l'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 6. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. 7. I documenti di cui al presente articolo dovranno essere presentati direttamente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato nel primo comma al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi interni - Ufficio C2 concorsi, via Molise n. 2 - 00187 Roma. Nel caso di invio tramite raccomandata si rinvia a quanto previsto dal precedente art. 4, comma 11, del presente bando.
Art. 9. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. Riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e di preferenza, con decreto del Direttore generale della Direzione generale per i servizi interni del Ministero dello sviluppo economico, sara' approvata la graduatoria finale. Saranno dichiarati vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria. 2. La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dello sviluppo economico. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di tale avviso in Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative e decorreranno, altresi' i 24 mesi di validita' della graduatoria. 3. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili a qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.
Art. 10. Accertamento del possesso dei requisiti per la costituzione del rapporto d'impiego 1. I candidati dichiarati vincitori, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati a presentare o a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine che verra' loro comunicato, un certificato medico, rilasciato da un medico dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne menzione ed indicare che non sia tale da menomare l'attitudine al servizio. 2. Per i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro e per quelli riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza dei medesimi. Esso deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che gli stessi non possano arrecare pregiudizio alla salute ed all'incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le loro condizioni fisiche li rendano idonei al disimpegno delle funzioni relative all'impiego per il quale hanno concorso. 3. Il certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del rilascio. L'Amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 4. Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori devono altresi' comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali, titolo di studio posseduto, tra quelli richiesti dal precedente art. 3, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Universita' presso la quale e' stato conseguito, assenza o presenza di condanne penali. A tale scopo puo' essere utilizzato l'Allegato "H" al presente decreto. Si osservano le disposizioni in materia di autocertificazione e controllo di cui al precedente art. 8. 5. E' facolta' dell'interessato comprovare il possesso dei requisiti di ammissione mediante la presentazione dei relativi certificati, di cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di validita' di tali certificati fossero scaduti l'interessato deve dichiarare in calce al documento che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Tale ultima possibilita' non e' estensibile ai certificati medici. 6. Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Amministrazione non si dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti, lo stesso sara' risolto.
Art. 11. Assunzione dei vincitori 1. I vincitori del concorso, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione nel pubblico impiego, saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione e saranno soggetti al periodo di prova previsto dalle stesse disposizioni. 2. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio sara' considerato rinunciatario. 3. I vincitori del concorso dovranno dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. In caso contrario, deve essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per l'impiego presso il Ministero dello sviluppo economico. 4. I vincitori del concorso saranno assegnati agli uffici del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico in base alle esigenze di servizio esistenti al momento dell'assunzione. 5. I vincitori del concorso saranno tenuti a frequentare un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; ai medesimi, durante tale periodo, spetta la retribuzione prevista dal vigente CCNL .
Art. 12. Accesso agli atti del concorso 1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.
Art. 13. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati ai fini del concorso saranno raccolti e trattati presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi interni - Ufficio C2 concorsi - per le finalita' di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali per lo svolgimento della procedura concorsuale. 4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi interni . Ufficio C2 concorsi, via Molise n. 2 - 00187 Roma. Il titolare del trattamento dati e' il Ministero dello sviluppo economico. Il responsabile del trattamento dei dati e' il Direttore generale pro-tempore della sopra indicata Direzione generale.
Art. 14. Norme di salvaguardia 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pubblici concorsi. 2. Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 3. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. Roma, 8 novembre 2007 Il direttore generale: Vecchio