Concorso per 1 giudice onorario (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 97 del 07-12-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO Selezione per la nomina dei Giudici Onorari di tribunale IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 18-12-2007
Data Scadenza bando 16-01-2008
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO
Selezione per la nomina dei Giudici Onorari di tribunale
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

    Vista  la  delibera  del  Consiglio  Superiore della Magistratura
adottata nella seduta del 19 luglio 2007;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio Superiore della Magistratura,
adottata  nella  seduta  del  15 novembre  2007,  di  rettifica della
precedente deliberazione;
    Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 235 del 9 ottobre 2007,
adottato  in  conformita' alla delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura  in data 19 luglio 2007, con il quale sono stati fissati
i  nuovi  criteri  per la nomina e la conferma dei giudici onorari di
tribunale;
    Visti  gli  articoli 42-ter,  42-quater, 42-quinquies e 42-sexies
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670;   "Approvazione   testo   unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige";
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752  "Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia di proporzione negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego";
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982,
n. 327,  e  successive  modifiche, concernente le norme di attuazione
dello  Statuto  speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia
di  proporzionale  del personale degli uffici siti nella provincia di
Bolzano;
    Visto   il   decreto   legislativo   9 settembre   1997,  n. 354,
concernente  le  norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della
regione  Trentino-Alto  Adige  recanti  integrazioni  e  modifiche al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in
materia  di  proporzionale  del  personale  degli  uffici  siti nella
provincia di Bolzano;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto  l'art. 3-bis  (Uso  della telematica) della legge 7 agosto
1990,  n. 241,  secondo  cui, per stabilire maggiore efficienza nella
loro  attivita', le Amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della
telematica,  nei  rapporti  interni, tra le diverse Amministrazioni e
tra queste e i privati;
    Ritenuto  che  occorre  procedere all'attivazione della procedura
per la nomina dei giudici onorari di Tribunale;
    Ritenuto  opportuno  esplicitare,  in  relazione  alla nomina dei
giudici  onorari  del  Tribunale  di  Bolzano, che si procedera' alla
copertura  dei  posti  vacanti  tenuto  conto  delle  percentuali  di
appartenenza  ai  tre  gruppi  linguistici  che risultano dall'ultimo
censimento  ufficiale  della  popolazione  (26,47  %  per  il  gruppo
linguistico  italiano,  69,15  %  per il gruppo linguistico tedesco e
4,37 % per quello ladino) nonche' dei posti tutt'oggi coperti;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Apertura dei termini

    Sono  aperti  i termini per la presentazione delle domande per la
partecipazione  alle  procedure  di selezione per la nomina a giudice
onorario di tribunale;

        
      
                               Art. 2.

       Requisiti per la nomina a giudice onorario di Tribunale

    Possono  partecipare  alla procedura di selezione per la nomina a
giudice  onorario  di  tribunale  coloro  che  sono  in  possesso dei
seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana;
      2) esercizio dei diritti civili e politici;
      3) idoneita' fisica e psichica;
      4)  eta'  non  inferiore  ai venticinque anni e non superiore a
sessantanove   anni,   con   riferimento  alla  data  della  delibera
consiliare di nomina;
      5) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede
l'ufficio  giudiziario  per  il quale e' presentata la domanda, fatta
eccezione  per  coloro che esercitano la professione di avvocato o le
funzioni notarili;
      6)   laurea   in   giurisprudenza   (laurea  in  giurisprudenza
quadriennale   di  cui  alla  legislazione  universitaria  previgente
all'entrata  in  vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi
universitari  o  la  laurea  specialistica)  conseguita  in una delle
Universita'  della  Repubblica  o presso una Universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
      7) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva  per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione o di sicurezza;
      8)  condotta  incensurabile  cosi  come  previsto dall'art. 35,
comma  6,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni.
    Tali  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine  per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto al
precedente punto 4, e devono permanere al momento della nomina.
    Per  la  nomina  a  giudice  onorario del Tribunale di Bolzano e'
richiesta inoltre:
      a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
      b) l'appartenenza  ad  uno  dei tre gruppi linguistici (art. 8,
secondo  comma,  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752).

        
      
                               Art. 3.

          Domanda di ammissione alla procedura di selezione

    La  presentazione  della domanda di partecipazione alle procedure
di  selezione deve avvenire compilando ed inviando per via telematica
al Consiglio Superiore della Magistratura l'apposito modulo (Mod. N),
reperibile  sul  sito  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura
(www.csm.it)  e altresi' consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  detto  modulo debitamente
compilato  e  sottoscritto,  in  originale e due copie, unitamente ai
Mod.  N1  e  N2  reperibili  sul  sito  del Consiglio Superiore della
Magistratura  (www.csm.it  )  al Presidente della Corte d'appello nel
cui  distretto  ricadono  gli uffici per i quali si chiede la nomina,
entro  e  non  oltre  il termine di quaranta giorni a decorrere dalla
data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
presente decreto ministeriale.
    L'omissione   anche   di   una   soltanto   delle   modalita'  di
presentazione   sopraindicate   determina   l'inammissibilita'  della
domanda.
    Chi  e'  iscritto all'albo degli avvocati puo' presentare domanda
oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.
    Nelle  domande  deve  essere  complessivamente indicato un numero
massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente chiede di
essere assegnato.
    Le  indicazioni  di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono
come non effettuate.
    L'Amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata   ricezione  della  domanda  cartacea,  ne'  per  la  mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  della  domanda,  dovute a
disguidi  postali  o  comunque  imputabili  a  fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
    L'Amministrazione  non  provvede  a  regolarizzare,  integrare  o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1.
    Ogni aspirante dovra' dichiarare:
      a)  il proprio cognome e nome;
      b) la data ed il luogo di nascita;
      c) il possesso della cittadinanza italiana;
      d) il  comune  nelle  cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
      e) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
      f) il  numero  di  codice fiscale, allegando la fotocopia della
tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
      g) l'Universita'  presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
      h) di avere la residenza in un comune compreso nel distretto in
cui  ha  sede  l'ufficio  giudiziario  per  il quale e' presentata la
domanda  di  nomina,  fatta  eccezione  per  coloro che esercitano la
professione di avvocato o le funzioni notarili;
      i) di  non  aver riportato condanne per delitti non colposi o a
pena  detentiva  per  contravvenzioni e non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
      j) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della
Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;
      k) di   non   essere   a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a
procedimento penale;
      l) di  non  essere  mai  stato  revocato o non confermato nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai
sensi  dell'art. 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
      m) di  non  versare  in  nessuna delle cause d'incompatibilita'
previste  dall'art. 42-quater  del  regio  decreto  30 gennaio  1941,
n. 12;
      n) di  non versare in nessuna causa d'incompatibilita' ai sensi
dell'art. 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
    Per gli aspiranti alla nomina a giudice onorario del Tribunale di
Bolzano, inoltre:
      o) essere  in  possesso  dell'attestato  previsto  dall'art. 4,
comma  3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
      p) l'appartenenza  ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano,
tedesco o ladino;
    In  calce  alle  dichiarazioni  rese  (Mod.  N)  l'aspirante deve
apporre  la  propria  firma per esteso, consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

        
      
                               Art. 4.

                     Presentazione dei documenti

    Con  l'istanza  di nomina (Mod. N), presentata nei termini di cui
all'art. 3    del    presente   bando,   dovranno   essere   prodotti
dall'interessato a pena di inammissibilita':
      a) certificato  medico attestante l'idoneita' fisica e psichica
rilasciato da un Ente pubblico (ASL o medico militare);
      b) nullaosta rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza o
dal datore di lavoro;
      c) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  con la
quale,  tra  l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause
di   incompatibilita'   ai   sensi  dell'art. 19  del  regio  decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. N 1);
      d) dichiarazione   con   cui   l'aspirante  si  impegna  a  non
esercitare  la  professione  forense  nell'ambito del circondario del
tribunale, presso il quale svolgera' le funzioni di giudice onorario,
nonche'  a  non  rappresentare  o  difendere  le  parti,  nelle  fasi
successive,  in  procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici e a
cessare  dalle  funzioni di magistrato onorario e di componente laico
di  altri  organi  giudicanti  entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (Mod. N 2);
      e) documenti  comprovanti  il possesso dei titoli di preferenza
di cui al successivo art. 6;
      f) fotocopia   del  documento  d'identita'  (nel  caso  in  cui
l'istanza,  dopo  aver  inserito  i  dati  nel form presente sul sito
internet www.csm.it, venga trasmessa per posta);
      g) codice  fiscale  (fotocopia  della  tessera  rilasciata  dal
Ministero dell'economia e delle finanze).
    Nello stesso termine la Corte di appello acquisisce:
      a) certificato penale;
      b) certificato  dei  carichi  pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale;
      c) rapporto informativo del Prefetto;
      d) parere  motivato  del competente Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.

        
      
                               Art. 5.

                     Procedimento per la nomina

    1.  Il  Presidente  della  Corte  di  appello provvede, una volta
istruite  le  istanze  di  nomina dei giudici onorari di tribunale, a
convocare  il  Consiglio  giudiziario  nella  composizione  integrata
prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti giudici
onorari  di  Tribunale e per la predisposizione di una graduatoria di
tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di
graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli
aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui
all'art. 3.
    La  predetta  proposta di graduatoria verra' pubblicata presso la
segreteria del Consiglio Giudiziario oltre che sul sito del Consiglio
Superiore della Magistratura.
    Eventuali  osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte
entro  20  giorni dalla sua approvazione e pubblicazione da parte del
Consiglio   Giudiziario,  saranno  valutate  dallo  stesso  Consiglio
giudiziario   prima   dell'inoltro  della  graduatoria  al  Consiglio
Superiore della Magistratura;
    2.   Predisposta   la   proposta  di  graduatoria,  il  Consiglio
giudiziario  provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e
in  copia),  entro  novanta  giorni dalla scadenza del termine di cui
all'art. 3   del   presente   bando,  al  Consiglio  Superiore  della
Magistratura  per  la successiva approvazione e la conseguente nomina
dei candidati che copriranno i posti vacanti.
    3.  Il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura procedera' alla
copertura  dei  posti  vacanti  iniziando  dall'ufficio situato nella
citta' sede di Corte d'appello e proseguendo in ordine decrescente in
relazione agli organici di ciascun Tribunale.
    Coperti  i  posti  vacanti,  la graduatoria verra' utilizzata dal
Consiglio  Superiore  della  Magistratura fino alla pubblicazione del
successivo  bando  di  concorso,  al  fine  di coprire i posti resisi
eventualmente  vacanti.  La nomina disposta con delibera consiliare a
giudice   onorario   di   tribunale  caduca  ogni  ulteriore  istanza
presentata  presso  altri Uffici giudiziari sia come sia come giudice
onorario, sia come vice procuratore onorario.
    In  caso  di  esaurimento  della graduatoria, il Presidente della
Corte  di  appello  puo'  richiedere  al  Consiglio  Superiore  della
Magistratura l'attivazione della procedura per la nomina prevista dal
decreto ministeriale 26 settembre 2007.
    Eventuali  istanze  di  nomina  pervenute  oltre  il  termine  di
presentazione  delle  istanze  di  cui all'art. 3 del presente bando,
sono  dichiarate inammissibili con provvedimento del Presidente della
Corte di appello.
    4.   Le   proposte   dei   Consigli  giudiziari  dovranno  essere
espressamente motivate sui seguenti punti:
      a) possesso  da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
      b) inesistenza  di  cause di incompatibilita', tenendo presente
che  non  potranno  essere  proposte  per  la  nomina persone che non
abbiano  avuto  in  passato  la  conferma  nell'incarico da parte del
Consiglio   Superiore  della  Magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate;
      c) inesistenza   di  fatti  e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'   svolta   dagli  aspiranti  e  delle  caratteristiche
dell'ambiente,   possano   ingenerare   il   timore   di  parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
      d) idoneita'  degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  e  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da  provate  garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
      e) eventuale  pendenza  di  procedimenti  penali a carico degli
aspiranti.
    5.  Nel  caso  di  aspiranti  che  esercitino  la  professione di
avvocato,  i  Consigli  Giudiziari,  nella  redazione delle proposte,
dovranno  tenere  conto  dei  pareri  motivati  espressi dai Consigli
dell'ordine di appartenenza.
    6. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti,
per  ciascuna Corte d'appello, ai servizi riguardanti la magistratura
onoraria  attesteranno  la  regolare allegazione della documentazione
per  le  istanze  di  nomina  e  cureranno la trasmissione solo delle
pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra.
    7.  Le  istanze di nomina con la relativa documentazione dovranno
essere  trasmesse,  in  originale  e in copia, al Consiglio Superiore
della Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di appello.
    8.  Ad  avvenuta  nomina,  sara'  cura  degli  Uffici interessati
comunicare  al Ministero ed al Consiglio Superiore della Magistratura
la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
    Dovra',  altresi', essere comunicata dal Presidente del Tribunale
la mancata presa di possesso nel termine stabilito, per l'attivazione
della procedura di decadenza dall'incarico.

        
      
                               Art. 6.

                        Titoli di preferenza

    1.  Costituisce  titolo  di preferenza per la nomina, nell'ordine
sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
      a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
      b) della  professione  di  avvocato,  anche  nella  qualita' di
iscritto  nell'elenco  speciale  previsto  dall'art. 3, quarto comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
      c) dell'insegnamento  di materie giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
      d) delle  funzioni  inerenti  ai  servizi  delle  cancellerie e
segreterie  giudiziarie  con  qualifica  di dirigente o con qualifica
corrispondente   alla   soppressa   carriera  direttiva,  sempre  che
l'incarico sia richiesto per un Ufficio giudiziario diverso da quello
in cui siano svolte le funzioni suddette;
      e) delle  funzioni  con  qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente    alla    soppressa    carriera    direttiva    nelle
Amministrazioni pubbliche o in Enti pubblici economici.
    2.  Costituisce,  altresi',  titolo  di preferenza, in assenza di
quelli  sopra  indicati,  il  conseguimento  del  diploma biennale di
specializzazione  per  le  professioni  legali di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
    3.  Nella  valutazione  comparativa  dei  candidati  aventi  pari
titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
      a) tra  i  titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c)
d),  e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita' di
servizio;
      b) tra  i  titolari  delle  qualifiche  di  cui alla lettera b)
prevale la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;
      c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
      d) a  residuale parita' di titoli si da' preferenza alla minore
anzianita' anagrafica.
    I  documenti  comprovanti  il possesso dei suddetti titoli devono
contenere  l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa
di  possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi
professionali)   e   di   cessazione   eventualmente   gia'  avvenuta
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni.
    La  mancanza  di tali indicazioni costituisce causa di esclusione
del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
    I   titoli   di   preferenza   conseguiti   o  comunque  prodotti
dall'aspirante  oltre  il  termine  di  scadenza per la presentazione
delle  domande  non  possono  essere  presi in considerazione ai fini
della formazione e definizione della graduatoria.

        
      
                               Art. 7.

Informazioni  disponibili  sul  sito internet del Consiglio Superiore
                   della Magistratura (www.csm.it)

    Le  informazioni  relative alle fasi della procedura di selezione
saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it. In particolare
saranno   disponibili   il   punteggio   riportato,  le  informazioni
concernenti   l'elenco  dei  candidati,  la  graduatoria  provvisoria
approvata  dal  Consiglio  Giudiziario  competente  e  la graduatoria
definitiva  approvata  con  delibera  del  Consiglio  Superiore della
Magistratura.

        
      
                               Art. 8.

                              Tirocinio

    1. Al fine di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova
nomina  una  indispensabile formazione professionale, i Presidenti di
tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un
periodo  di  tirocinio  della durata di quattro mesi (due nel settore
civile  e  due  in  quello penale) anteriormente all'assunzione delle
funzioni  giudiziarie,  ed  i Consigli giudiziari individueranno, per
ciascun settore, un magistrato di riferimento.
    2.  Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad
udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.
    3.    Il    Consiglio   giudiziario   provvede   alla   periodica
organizzazione  di  incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei
giudici  onorari  di  tribunale,  mediante  l'apporto  di  magistrati
all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.
    4.   Al  termine  del  tirocinio,  i  magistrati  di  riferimento
esprimono   in   una   relazione   una   valutazione  sulla  qualita'
dell'impegno   e   sulla  professionalita'  del  magistrato  onorario
nell'esame  e  nello  studio  degli  atti  processuali, nonche' sulla
redazione   delle   minute   dei  provvedimenti  e  sulle  attitudini
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
    5.  Nell'ipotesi  in  cui  anche  in  un  solo settore vi sia una
valutazione  negativa  dell'attivita' svolta dal magistrato onorario,
il  Presidente  del  Tribunale  valuta  se  rinnovare  il  periodo di
tirocinio per ulteriori due mesi. Al termine del secondo periodo, ove
l'esito   del  tirocinio  sia  ancora  negativo,  il  Presidente  del
Tribunale  redige  apposita relazione per l'inizio della procedura di
revoca  dall'incarico  di cui all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c)
del  regio  decreto  30 gennaio  1941, n. 12, secondo quanto previsto
dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 settembre 2007.

        
      
                               Art. 9.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 13  del  decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  i  dati  personali  forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati  presso  il  Consiglio  giudiziario  competente  e presso il
Consiglio  Superiore  della  Magistratura e utilizzabili ai soli fini
della procedura di selezione.
    Il  conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della
partecipazione alla procedura di selezione.
    I   dati  forniti  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  e  ai  soggetti  interessati dal procedimento per la
nomina,  indicati dall'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12  e dal decreto ministeriale 26 settembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2007.
    L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui  all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonche' di alcuni diritti complementari tra cui il
diritto  di  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    Il Consiglio Superiore della Magistratura e i Consigli giudiziari
territorialmente  competenti  sono  responsabili  del trattamento dei
dati personali.

        
      
                              Art. 10.

                         Disposizioni finali

    I  requisiti  per l'ammissione alla procedura di selezione devono
essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine utile per la
spedizione  delle  domande  di  partecipazione, salvo quanto previsto
all'art. 2, punto 4.
    L'Amministrazione  non  promuove regolarizzazioni od integrazioni
documentali,    ne'   consente   regolarizzazioni   od   integrazioni
documentali  oltre  il  termine  ultimo utile per la spedizione della
domanda.
      Roma, 29 novembre 2007
                                            Il Ministro: Mastella