Concorso per 1 vice procuratore (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 97 del 07-12-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO Selezione per la nomina dei Vice Procuratori Onorari delle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la delibera del Cons ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 18-12-2007
Data Scadenza bando 16-01-2008
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO
Selezione  per  la  nomina dei Vice Procuratori Onorari delle Procure
della Repubblica presso i tribunali ordinari
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

    Vista  la  delibera  del  Consiglio  Superiore della Magistratura
adottata nella seduta del 19 luglio 2007;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio Superiore della Magistratura,
adottata  nella  seduta  del  15 novembre  2007,  di  rettifica della
precedente deliberazione;
    Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 235 del 9 ottobre 2007,
adottato  in  conformita' alla delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura  in data 19 luglio 2007, con il quale sono stati fissati
i  nuovi  criteri  per  la  nomina e la conferma dei vice procuratori
onorari presso i Tribunali ordinari;
    Visti  gli  articoli 42-ter,  42-quater, 42-quinquies e 42-sexies
del  regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12 applicabili anche ai vice
procuratori  onorari  in  forza  del  richiamo  contenuto nel comma 2
dell'art. 71 dello stesso regio decreto;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto  l'art. 3-bis  (Uso  della telematica) della legge 7 agosto
1990,  n. 241,  secondo  cui, per stabilire maggiore efficienza nella
loro  attivita', le Amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della
telematica,  nei  rapporti  interni, tra le diverse Amministrazioni e
tra queste e i privati;
      Ritenuto  che occorre procedere all'attivazione della procedura
per  la  nomina  dei  vice  procuratori  onorari  delle Procure della
Repubblica  presso  i  Tribunali  con  esclusione  degli uffici delle
Procure  della  Repubblica  che  ricadono  nel  distretto della Corte
d'appello di Trento;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Apertura dei termini

    Sono  aperti  i termini per la presentazione delle domande per la
partecipazione  alle  procedure  di  selezione  per  la nomina a vice
procuratore   onorario   delle  Procure  della  Repubblica  presso  i
Tribunali  con esclusione degli uffici delle Procure della Repubblica
che ricadono nel distretto della Corte d'appello di Trento;

        
      
                               Art. 2.

         Requisiti per la nomina a vice procuratore onorario

    Possono  partecipare  alla procedura di selezione per la nomina a
vice  procuratore  onorario  coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
      1) cittadinanza italiana;
      2) esercizio dei diritti civili e politici;
      3) idoneita' fisica e psichica;
      4)  eta'  non  inferiore  ai venticinque anni e non superiore a
sessantanove   anni,   con   riferimento  alla  data  della  delibera
consiliare di nomina;
      5) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede
l'ufficio  giudiziario  per  il quale e' presentata la domanda, fatta
eccezione  per  coloro che esercitano la professione di avvocato o le
funzioni notarili;
      6)   laurea   in   giurisprudenza   (laurea  in  giurisprudenza
quadriennale   di  cui  alla  legislazione  universitaria  previgente
all'entrata  in  vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi
universitari  o  la  laurea  specialistica)  conseguita  in una delle
Universita'  della  Repubblica  o presso una Universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
      7) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva  per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione o di sicurezza;
      8)  condotta  incensurabile  cosi  come  previsto dall'art. 35,
comma  6,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni.
    Tali  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine  per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto al
precedente punto 4, e devono permanere al momento della nomina.

        
      
                               Art. 3.

          Domanda di ammissione alla procedura di selezione

    La  presentazione  della domanda di partecipazione alle procedure
di  selezione deve avvenire compilando ed inviando per via telematica
al Consiglio Superiore della Magistratura l'apposito modulo (Mod. N),
reperibile  sul  sito  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura
(www.csm.it ) e altresi' consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  detto  modulo debitamente
compilato  e  sottoscritto,  in  originale e due copie, unitamente ai
Mod.  N1  e  N2  reperibili  sul  sito  del Consiglio Superiore della
Magistratura  (www.csm.it  ) al Procuratore generale della Repubblica
nel cui distretto di Corte di appello ricadono gli uffici per i quali
si  chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni
a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del presente decreto ministeriale.
    L'omissione   anche   di   una   soltanto   delle   modalita'  di
presentazione   sopraindicate   determina   l'inammissibilita'  della
domanda.
    Chi  e'  iscritto all'albo degli avvocati puo' presentare domanda
oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.
    Nelle  domande  deve  essere  complessivamente indicato un numero
massimo  di  quattro  sedi  presso  le quali il richiedente chiede di
essere assegnato.
    Le  indicazioni  di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono
come non effettuate.
    L'Amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata   ricezione  della  domanda  cartacea,  ne'  per  la  mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  della  domanda,  dovute a
disguidi  postali  o  comunque  imputabili  a  fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
    L'Amministrazione  non  provvede  a  regolarizzare,  integrare  o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1.
    Ogni aspirante dovra' dichiarare:
      a)  il proprio cognome e nome;
      b) la data ed il luogo di nascita;
      c) il possesso della cittadinanza italiana;
      d) il  comune  nelle  cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
      e) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
      f) il  numero  di  codice fiscale, allegando la fotocopia della
tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
      g) l'Universita'  presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
      h) di avere la residenza in un comune compreso nel distretto in
cui  ha  sede  l'ufficio  giudiziario  per  il quale e' presentata la
domanda  di  nomina,  fatta  eccezione  per  coloro che esercitano la
professione di avvocato o le funzioni notarili;
      i) di  non  aver riportato condanne per delitti non colposi o a
pena  detentiva  per  contravvenzioni e non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
      j) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della
Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;
      k) di   non   essere   a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a
procedimento penale;
      l) di  non  essere  mai  stato  revocato o non confermato nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai
sensi  dell'art. 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
      m) di  non  versare  in  nessuna delle cause d'incompatibilita'
previste  dall'art. 42-quater  del  regio  decreto  30 gennaio  1941,
n. 12;
      n) di  non versare in nessuna causa d'incompatibilita' ai sensi
dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
    In  calce  alle  dichiarazioni  rese  (Mod.  N)  l'aspirante deve
apporre  la  propria  firma per esteso, consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

        
      
                               Art. 4.

                      Presentazione dei documenti

    Con  l'istanza  di nomina (Mod. N), presentata nei termini di cui
all'art. 3    del    presente   bando,   dovranno   essere   prodotti
dall'interessato a pena di inammissibilita':
      a) certificato  medico attestante l'idoneita' fisica e psichica
rilasciato da un Ente pubblico (ASL o medico militare);
      b) nullaosta rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza o
dal datore di lavoro;
      c) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  con la
quale,  tra  l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause
di   incompatibilita'   ai   sensi  dell'art. 19  del  regio  decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. N 1);
      d) dichiarazione   con   cui   l'aspirante  si  impegna  a  non
esercitare  la  professione  forense  nell'ambito del circondario del
Tribunale  o  della  sezione  distaccata,  presso  la quale svolgera'
esclusivamente  le  funzioni  di vice procuratore onorario, nonche' a
non  rappresentare  o  difendere  le parti, nelle fasi successive, in
procedimenti  svoltisi  dinnanzi  ai  medesimi  uffici e a dimettersi
dall'incarico  di  magistrato onorario o di componente laico di altri
organi  giudicanti  entro  e  non  oltre  il  trentesimo giorno dalla
comunicazione del decreto ministeriale di nomina (Mod. N 2);
      e) documenti  comprovanti  il possesso dei titoli di preferenza
di cui al successivo art. 6;
      f) fotocopia   del  documento  d'identita'  (nel  caso  in  cui
l'istanza,  dopo  aver  inserito  i  dati  nel form presente sul sito
internet www.csm.it, venga trasmessa per posta);
      g) codice  fiscale  (fotocopia  della  tessera  rilasciata  dal
Ministero dell'economia e delle finanze).
    Nello stesso termine la Corte di appello acquisisce:
      a) certificato penale;
      b) certificato  dei  carichi  pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale;
      c) rapporto informativo del Prefetto;
      d) parere  motivato  del competente Consiglio dell'ordine degli
avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.

        
      
                               Art. 5.

                     Procedimento per la nomina

    1.  Il  Procuratore  generale  della  Repubblica  trasmettera' le
istanze  di  nomina  pervenute secondo quanto previsto dall'art. 3 al
Presidente della Corte di appello per la successiva istruzione.
    2.  Il  Presidente  della  Corte  di  appello provvede, una volta
istruite  le  istanze  di  nomina  dei  vice  procuratori  onorari, a
convocare  il  Consiglio  giudiziario  nella  composizione  integrata
prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
per  la  valutazione  dei requisiti e dei titoli degli aspiranti vice
procuratori  onorari  e  per la predisposizione di una graduatoria di
tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di
graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli
aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui
all'art. 3.  La  predetta  proposta  di graduatoria verra' pubblicata
presso la segreteria del Consiglio giudiziario oltre che sul sito del
Consiglio Superiore della Magistratura.
    Eventuali  osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte
entro  venti  giorni  dalla sua approvazione e pubblicazione da parte
del  Consiglio  giudiziario,  saranno valutate dallo stesso Consiglio
giudiziario   prima   dell'inoltro  della  graduatoria  al  Consiglio
Superiore della Magistratura;
    3.   Predisposta   la   proposta  di  graduatoria,  il  Consiglio
giudiziario  provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e
in  copia),  entro  novanta  giorni dalla scadenza del termine di cui
all'art. 3   del   presente   bando,  al  Consiglio  Superiore  della
Magistratura  per  la successiva approvazione e la conseguente nomina
dei candidati che copriranno i posti vacanti.
    4.  Il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura procedera' alla
copertura  dei  posti  vacanti  iniziando  dall'ufficio situato nella
citta' sede di Corte d'appello e proseguendo in ordine decrescente in
relazione agli organici di ciascuna Procura della Repubblica.
    Coperti  i  posti  vacanti,  la graduatoria verra' utilizzata dal
Consiglio  Superiore  della  Magistratura fino alla pubblicazione del
successivo  bando  di  concorso,  al  fine  di coprire i posti resisi
eventualmente  vacanti.  La nomina disposta con delibera consiliare a
vice  procuratore  onorario  caduca ogni ulteriore istanza presentata
presso  altri  Uffici  giudiziari sia come vice procuratore onorario,
sia come giudice onorario.
    In caso di esaurimento della graduatoria, il Procuratore generale
della  Repubblica  presso  la  Corte  di  appello  puo' richiedere al
Consiglio  Superiore della Magistratura l'attivazione della procedura
per la nomina prevista dal decreto ministeriale 26 settembre 2007.
    Eventuali  istanze  di  nomina  pervenute  oltre  il  termine  di
presentazione  delle  istanze  di  cui all'art. 3 del presente bando,
sono  dichiarate  inammissibili  con  provvedimento  del  Procuratore
generale della Repubblica.
    5.   Le   proposte   dei   Consigli  giudiziari  dovranno  essere
espressamente motivate sui seguenti punti:
      a) possesso  da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
      b) inesistenza  di  cause di incompatibilita', tenendo presente
che  non  potranno  essere  proposte  per  la  nomina persone che non
abbiano  avuto  in  passato  la  conferma  nell'incarico da parte del
Consiglio   Superiore  della  Magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate;
      c) inesistenza   di  fatti  e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'   svolta   dagli  aspiranti  e  delle  caratteristiche
dell'ambiente,   possano   ingenerare   il   timore   di  parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
      d) idoneita'  degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  e  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da  provate  garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
      e) eventuale  pendenza  di  procedimenti  penali a carico degli
aspiranti.
    6.  Nel  caso  di  aspiranti  che  esercitino  la  professione di
avvocato,  i  Consigli  Giudiziari,  nella  redazione delle proposte,
dovranno  tenere  conto  dei  pareri  motivati  espressi dai Consigli
dell'ordine di appartenenza.
    7. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti,
per   ciascuna   Procura   generale   della  Repubblica,  ai  servizi
riguardanti   la   magistratura  onoraria  attesteranno  la  regolare
allegazione della documentazione per le istanze di nomina e cureranno
la   trasmissione   solo   delle   pratiche  corredate  da  tutta  la
documentazione di cui sopra.
    8.  Le  istanze di nomina con la relativa documentazione dovranno
essere  trasmesse,  in  originale  e in copia, al Consiglio Superiore
della Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di appello.
    9.  Ad  avvenuta  nomina,  sara'  cura  degli  Uffici interessati
comunicare  al Ministero ed al Consiglio Superiore della Magistratura
la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
    Dovra',   altresi',   essere  comunicata  dal  Procuratore  della
Repubblica  la  mancata  presa di possesso nel termine stabilito, per
l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

        
      
                               Art. 6.

                        Titoli di preferenza

    1.  Costituisce  titolo  di preferenza per la nomina, nell'ordine
sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
      a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
      b) della  professione  di  avvocato,  anche  nella  qualita' di
iscritto  nell'elenco  speciale  previsto  dall'art. 3, quarto comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
      c) dell'insegnamento  di materie giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
      d) delle  funzioni  inerenti  ai  servizi  delle  cancellerie e
segreterie  giudiziarie  con  qualifica  di dirigente o con qualifica
corrispondente   alla   soppressa   carriera  direttiva,  sempre  che
l'incarico sia richiesto per un Ufficio giudiziario diverso da quello
in cui siano svolte le funzioni suddette;
      e) delle  funzioni  con  qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente    alla    soppressa    carriera    direttiva    nelle
Amministrazioni pubbliche o in Enti pubblici economici.
    2.  Costituisce,  altresi',  titolo  di preferenza, in assenza di
quelli  sopra  indicati,  il  conseguimento  del  diploma biennale di
specializzazione  per  le  professioni  legali di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
    3.  Nella  valutazione  comparativa  dei  candidati  aventi  pari
titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
      a) tra  i  titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c)
d),  e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita' di
servizio;
      b) tra  i  titolari  delle  qualifiche  di  cui alla lettera b)
prevale la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;
      c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
      d) a  residuale parita' di titoli si da' preferenza alla minore
anzianita' anagrafica.
    I  documenti  comprovanti  il possesso dei suddetti titoli devono
contenere  l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa
di  possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi
professionali)   e   di   cessazione   eventualmente   gia'  avvenuta
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni.
    La  mancanza  di tali indicazioni costituisce causa di esclusione
del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
    I   titoli   di   preferenza   conseguiti   o  comunque  prodotti
dall'aspirante  oltre  il  termine  di  scadenza per la presentazione
delle  domande  non  possono  essere  presi in considerazione ai fini
della formazione e definizione della graduatoria.

        
      
                               Art. 7.

Informazioni  disponibili  sul  sito internet del Consiglio Superiore
                   della Magistratura (www.csm.it)

    Le  informazioni  relative alle fasi della procedura di selezione
saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it. In particolare
saranno   disponibili   il   punteggio   riportato,  le  informazioni
concernenti   l'elenco  dei  candidati,  la  graduatoria  provvisoria
approvata  dal  Consiglio  giudiziario  competente  e  la graduatoria
definitiva  approvata  con  delibera  del  Consiglio  Superiore della
Magistratura.

        
      
                               Art. 8.

                              Tirocinio

    1.  Al  fine  di  consentire ai vice procuratori onorari di nuova
nomina  una  indispensabile  formazione  professionale, i Procuratori
della  Repubblica  cureranno  che  costoro,  subito  dopo  la nomina,
effettuino   un  periodo  di  tirocinio  della  durata  di  tre  mesi
anteriormente   all'assunzione   delle  funzioni  giudiziarie,  ed  i
Consigli giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.
    2.  Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto  seguendo le indicazioni del Pubblico ministero titolare, e la
presenza   ad  udienze  dibattimentali  cui  parteciperanno  pubblici
ministeri professionali.
    3.    Il    Consiglio   Giudiziario   provvede   alla   periodica
organizzazione  di  incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei
vice  procuratori  onorari, mediante l'apporto di magistrati all'uopo
designati e di rappresentanti dell'avvocatura.
    4.   Al  termine  del  tirocinio,  i  magistrati  di  riferimento
esprimono   in   una   relazione   una   valutazione  sulla  qualita'
dell'impegno   e   sulla  professionalita'  del  magistrato  onorario
nell'esame  e  nello  studio  degli  atti  processuali, nonche' sulla
redazione   delle   minute   dei  provvedimenti  e  sulle  attitudini
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
    5.  Nell'ipotesi  di esito negativo del tirocinio, il Procuratore
della  Repubblica  valuta  se  rinnovare  il periodo di tirocinio per
ulteriori  tre  mesi. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del
tirocinio sia ancora negativo, il Procuratore della Repubblica redige
apposita   relazione   per   l'inizio   della   procedura  di  revoca
dall'incarico  di  cui  all'art. 42-sexies,  comma  2, lettera c) del
regio   decreto  30 gennaio  1941,  n. 12,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 settembre 2007.

        
      
                               Art. 9.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 13  del  decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  i  dati  personali  forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati  presso  il  Consiglio  giudiziario  competente  e presso il
Consiglio  Superiore  della  Magistratura e utilizzabili ai soli fini
della procedura di selezione.
    Il  conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della
partecipazione alla procedura di selezione.
    I   dati  forniti  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  e  ai  soggetti  interessati dal procedimento per la
nomina,  indicati dall'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12  e dal decreto ministeriale 26 settembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2007.
    L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui  all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonche' di alcuni diritti complementari tra cui il
diritto  di  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    Il Consiglio Superiore della Magistratura e i Consigli giudiziari
territorialmente  competenti  sono  responsabili  del trattamento dei
dati personali.

        
      
                              Art. 10.

                         Disposizioni finali

    I  requisiti  per l'ammissione alla procedura di selezione devono
essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine utile per la
spedizione  delle  domande  di  partecipazione, salvo quanto previsto
all'art. 2, punto 4.
    L'Amministrazione  non  promuove regolarizzazioni od integrazioni
documentali,    ne'   consente   regolarizzazioni   od   integrazioni
documentali  oltre  il  termine  ultimo utile per la spedizione della
domanda.
      Roma, 29 novembre 2007
                                            Il Ministro: Mastella