Concorso per 1 vice procuratore (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 97 del 07-12-2007 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO Selezione per la nomina dei Vice Procuratori Onorari delle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la delibera del Cons ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 18-12-2007 |
Data Scadenza bando | 16-01-2008 |
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO
CONCORSO
Selezione per la nomina dei Vice Procuratori Onorari delle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 19 luglio 2007; Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 15 novembre 2007, di rettifica della precedente deliberazione; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2007, adottato in conformita' alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 19 luglio 2007, con il quale sono stati fissati i nuovi criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari; Visti gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 applicabili anche ai vice procuratori onorari in forza del richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 71 dello stesso regio decreto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per stabilire maggiore efficienza nella loro attivita', le Amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati; Ritenuto che occorre procedere all'attivazione della procedura per la nomina dei vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso i Tribunali con esclusione degli uffici delle Procure della Repubblica che ricadono nel distretto della Corte d'appello di Trento; Decreta: Art. 1. Apertura dei termini Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario delle Procure della Repubblica presso i Tribunali con esclusione degli uffici delle Procure della Repubblica che ricadono nel distretto della Corte d'appello di Trento;
Art. 2. Requisiti per la nomina a vice procuratore onorario Possono partecipare alla procedura di selezione per la nomina a vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) esercizio dei diritti civili e politici; 3) idoneita' fisica e psichica; 4) eta' non inferiore ai venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento alla data della delibera consiliare di nomina; 5) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; 6) laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o la laurea specialistica) conseguita in una delle Universita' della Repubblica o presso una Universita' estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza; 7) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 8) condotta incensurabile cosi come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto al precedente punto 4, e devono permanere al momento della nomina.
Art. 3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire compilando ed inviando per via telematica al Consiglio Superiore della Magistratura l'apposito modulo (Mod. N), reperibile sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it ) e altresi' consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e due copie, unitamente ai Mod. N1 e N2 reperibili sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it ) al Procuratore generale della Repubblica nel cui distretto di Corte di appello ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente decreto ministeriale. L'omissione anche di una soltanto delle modalita' di presentazione sopraindicate determina l'inammissibilita' della domanda. Chi e' iscritto all'albo degli avvocati puo' presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto. Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro sedi presso le quali il richiedente chiede di essere assegnato. Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione della domanda cartacea, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1. Ogni aspirante dovra' dichiarare: a) il proprio cognome e nome; b) la data ed il luogo di nascita; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di avere l'idoneita' fisica e psichica; f) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze; g) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento; h) di avere la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda di nomina, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; i) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; j) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313; k) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale; l) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento); m) di non versare in nessuna delle cause d'incompatibilita' previste dall'art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; n) di non versare in nessuna causa d'incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; In calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4. Presentazione dei documenti Con l'istanza di nomina (Mod. N), presentata nei termini di cui all'art. 3 del presente bando, dovranno essere prodotti dall'interessato a pena di inammissibilita': a) certificato medico attestante l'idoneita' fisica e psichica rilasciato da un Ente pubblico (ASL o medico militare); b) nullaosta rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. N 1); d) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del Tribunale o della sezione distaccata, presso la quale svolgera' esclusivamente le funzioni di vice procuratore onorario, nonche' a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici e a dimettersi dall'incarico di magistrato onorario o di componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (Mod. N 2); e) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al successivo art. 6; f) fotocopia del documento d'identita' (nel caso in cui l'istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito internet www.csm.it, venga trasmessa per posta); g) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze). Nello stesso termine la Corte di appello acquisisce: a) certificato penale; b) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale; c) rapporto informativo del Prefetto; d) parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.
Art. 5. Procedimento per la nomina 1. Il Procuratore generale della Repubblica trasmettera' le istanze di nomina pervenute secondo quanto previsto dall'art. 3 al Presidente della Corte di appello per la successiva istruzione. 2. Il Presidente della Corte di appello provvede, una volta istruite le istanze di nomina dei vice procuratori onorari, a convocare il Consiglio giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti vice procuratori onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui all'art. 3. La predetta proposta di graduatoria verra' pubblicata presso la segreteria del Consiglio giudiziario oltre che sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura. Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro venti giorni dalla sua approvazione e pubblicazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio Superiore della Magistratura; 3. Predisposta la proposta di graduatoria, il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia), entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3 del presente bando, al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti. 4. Il Consiglio Superiore della Magistratura procedera' alla copertura dei posti vacanti iniziando dall'ufficio situato nella citta' sede di Corte d'appello e proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascuna Procura della Repubblica. Coperti i posti vacanti, la graduatoria verra' utilizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti. La nomina disposta con delibera consiliare a vice procuratore onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri Uffici giudiziari sia come vice procuratore onorario, sia come giudice onorario. In caso di esaurimento della graduatoria, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello puo' richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura l'attivazione della procedura per la nomina prevista dal decreto ministeriale 26 settembre 2007. Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 3 del presente bando, sono dichiarate inammissibili con provvedimento del Procuratore generale della Repubblica. 5. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti: a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso revocate; c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita' nell'amministrazione della giustizia; d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di credibilita' ed indipendenza; e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti. 6. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato, i Consigli Giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine di appartenenza. 7. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Procura generale della Repubblica, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra. 8. Le istanze di nomina con la relativa documentazione dovranno essere trasmesse, in originale e in copia, al Consiglio Superiore della Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di appello. 9. Ad avvenuta nomina, sara' cura degli Uffici interessati comunicare al Ministero ed al Consiglio Superiore della Magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale. Dovra', altresi', essere comunicata dal Procuratore della Repubblica la mancata presa di possesso nel termine stabilito, per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.
Art. 6. Titoli di preferenza 1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso: a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie; b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio; c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali; d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un Ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette; e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle Amministrazioni pubbliche o in Enti pubblici economici. 2. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri: a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c) d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita' di servizio; b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale; c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea; d) a residuale parita' di titoli si da' preferenza alla minore anzianita' anagrafica. I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente gia' avvenuta dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni. La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.
Art. 7. Informazioni disponibili sul sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it) Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it. In particolare saranno disponibili il punteggio riportato, le informazioni concernenti l'elenco dei candidati, la graduatoria provvisoria approvata dal Consiglio giudiziario competente e la graduatoria definitiva approvata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.
Art. 8. Tirocinio 1. Al fine di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Procuratori della Repubblica cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi anteriormente all'assunzione delle funzioni giudiziarie, ed i Consigli giudiziari individueranno un magistrato di riferimento. 2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del Pubblico ministero titolare, e la presenza ad udienze dibattimentali cui parteciperanno pubblici ministeri professionali. 3. Il Consiglio Giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori onorari, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura. 4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono in una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla professionalita' del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonche' sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 5. Nell'ipotesi di esito negativo del tirocinio, il Procuratore della Repubblica valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori tre mesi. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il Procuratore della Repubblica redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c) del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 settembre 2007.
Art. 9. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso il Consiglio giudiziario competente e presso il Consiglio Superiore della Magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la nomina, indicati dall'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dal decreto ministeriale 26 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2007. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' di alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il Consiglio Superiore della Magistratura e i Consigli giudiziari territorialmente competenti sono responsabili del trattamento dei dati personali.
Art. 10. Disposizioni finali I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione, salvo quanto previsto all'art. 2, punto 4. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali, ne' consente regolarizzazioni od integrazioni documentali oltre il termine ultimo utile per la spedizione della domanda. Roma, 29 novembre 2007 Il Ministro: Mastella