Concorso per 1 maresciallo aiutante (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 101 del 21-12-2007 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorso per l'avanzamento a scelta, per esami, per il conferimento del grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2007. IL DIRETTORE GENERALE ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 09-01-2008 |
Data Scadenza bando | 21-01-2008 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
CONCORSO
Concorso per l'avanzamento a scelta, per esami, per il conferimento del grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2007.
IL DIRETTORE GENERALE della direzione generale per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per quanto applicabile; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, con particolare riferimento all'articolo 38, comma 4; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, con particolare riferimento all'articolo 30, comma 16; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 12 giugno 2007, che stabilisce le modalita' e le procedure di valutazione per l'avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 14 maggio 2004, il quale fissa il numero delle promozioni al grado di maresciallo aiutante s.U.P.S., per l'anno 2003 e per i successivi anni, in 985 unita', pari ad un trentesimo del personale del ruolo ispettori, fino a che detto numero sia inferiore a quello delle vacanze esistenti nell'organico del grado; Atteso che alla data del 31 dicembre 2006 le vacanze nell'organico del grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. sono pari a 602 unita' e, quindi, inferiori al limite massimo delle promozioni fissato dal richiamato decreto del Ministro della difesa in data 14 maggio 2004; Considerato che l'articolo 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2002, l'avanzamento al grado di maresciallo aiutante avviene almeno per il 70% delle promozioni disponibili, ovvero 421 unita', mediante il sistema "a scelta" e fino al 30% delle promozioni disponibili, ovvero 181 unita', mediante il sistema "a scelta per esami"; Tenuto conto che risulta ancora in atto la procedura di avanzamento "a scelta per esami" per il conferimento di 295 promozioni al grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. con anzianita' 1 gennaio 2004, per cui potrebbe risultare piu' elevato il numero delle vacanze al 31 dicembre 2006, tale da imporre la rideterminazione del numero delle promozioni, conferibili nel 2007, fermo restando il criterio fissato dal summenzionato art. 38-bis del sopracitato decreto legislativo n. 198/1995; Ritenuto opportuno, pertanto, prevedere che il numero delle promozioni da conferire con la procedura indetta con il presente decreto possa essere incrementato nel limite massimo del 30% delle ulteriori vacanze che si rendessero eventualmente disponibili al termine della procedura relativa al 2004; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, Decreta: Art. 1. Requisiti 1. All'avanzamento a scelta per esami per il conferimento della promozione al grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri possono partecipare, per l'anno 2007, coloro che al 31 dicembre 2006 rivestivano il grado di maresciallo capo con anzianita' di grado antecedente al 1 gennaio 2003. 2. I candidati debbono altresi' essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande: a) essere in servizio permanente; b) aver riportato, in sede di valutazione caratteristica riferita all'ultimo triennio, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente; c) non essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; d) non essere incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale per delitto non colposo; e) non essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione di stato o essere sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o trovarsi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni; f) non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle Istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare. 3. I requisiti previsti alle precedenti lettere a), d), e) ed f), accertati secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice.
Art. 2. Promozioni 1. Al termine della procedura indetta con il presente decreto le promozioni saranno conferite ai marescialli capo secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo d'appartenenza. Esse avranno decorrenza 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro della difesa in data 12 giugno 2007. 2. Per i motivi indicati nelle premesse la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di rideterminare il numero delle promozioni da conferire con la procedura indetta con il presente decreto prima della data di espletamento delle relative prove di esame.
Art. 3. Compilazione e presentazione delle domande 1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice, devono essere: indirizzate al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare II Reparto 6ª Divisione; presentate, al Comando di Reparto o Ente dal quale gli interessati dipendono, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; trasmesse dai Comandi di Corpo, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione, al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, che provvedera' ad inoltrarle alla Commissione giudicatrice per il successivo esame. 2. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua responsabilita' - di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto, specificando espressamente di non essere rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo.
Art. 4. Istruttoria delle domande 1. Le domande devono essere: a) completate con indicazione della data di effettiva presentazione, a cura del Comandante di Reparto o Ente; b) corredate di: una attestazione, a firma del comandante di Corpo o Ente di appartenenza, dalla quale risulti che il valutando e' in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto; documentazione caratteristica e matricolare, comprendente i sottonotati atti: valutazione caratteristica (scheda valutativa rapporto informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica) redatta per "partecipazione all'avanzamento a scelta per esami per il 2007" chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; dichiarazione di completezza sottoscritta dal valutando; parere dell'Autorita' Giudiziaria per i marescialli capi effettivi ai reparti di cui all'articolo 15 delle Norme di attuazione del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2. Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, devono essere parificati tutti i quadri, compresi quelli privi di annotazioni, del foglio matricolare mod. 104, secondo la normativa vigente, a comprova del regolare aggiornamento del predetto documento. 3. Le annotazioni o variazioni matricolari devono riferirsi ad eventi verificatisi entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Art. 5. Commissione d'esame 1. La Commissione giudicatrice dell'avanzamento a scelta per esami di cui all'art. 5 del citato decreto del Ministro della difesa in data 12 giugno 2007 sara' nominata con successivo decreto dirigenziale.
Art. 6. Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 1. Il diario e le sedi di svolgimento delle prove d'esame saranno stabiliti, anche in relazione al numero dei partecipanti alla procedura valutativa, dalla Direzione generale per il personale militare e comunicati agli interessati a cura del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 7. Prove d'esame 1. La procedura di valutazione per l'avanzamento a scelta per esami consistera': a) nel superamento di: a. Una prova basata su test culturali e tecnico-professionali, b. Una prova basata su test su materie tecnico-professionali, secondo i programmi allegati al presente decreto; b) nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati che hanno conseguito un punteggio di almeno diciotto trentesimi in ciascuna delle prove di cui alla precedente lettera a). 2. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove d'esame, ancorche' dovuta a causa di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso.
Art. 8. Graduatoria 1. La Commissione di cui al precedente art. 5 procedera' alla formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati idonei, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Ministro della difesa in data 12 giugno 2007. 2. A parita' di punteggio di merito finale opera l'ordine di iscrizione in ruolo. 3. La graduatoria finale di merito sara' approvata con decreto dirigenziale.
Art. 9. Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dalla procedura di avanzamento o annullare la promozione di qualsiasi candidato non in possesso dei requisiti previsti dall'articoli 1 del presente decreto.
Art. 10. Disposizioni amministrative e varie 1. Per lo svolgimento delle prove ai candidati spetta la corresponsione del trattamento di missione secondo la normativa vigente. I candidati che non si dovessero presentare a sostenere le prove, senza giustificato motivo, perdono il diritto al trattamento di missione. 2. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Roma, 18 dicembre 2007 Generale di Corpo d'Armata: Panunzi