Concorso per 1 maresciallo aiutante (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 101 del 21-12-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorso per l'avanzamento a scelta, per esami, per il conferimento del grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2007. IL DIRETTORE GENERALE ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 09-01-2008
Data Scadenza bando 21-01-2008
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
Concorso  per  l'avanzamento a scelta, per esami, per il conferimento
del  grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri
per l'anno 2007.
                        IL DIRETTORE GENERALE
         della direzione generale per il personale militare
    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi per quanto applicabile;
    Visto   il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 198,  con
particolare riferimento all'articolo 38, comma 4;
    Visto   il  decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 83,  con
particolare riferimento all'articolo 30, comma 16;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa in data 12 giugno
2007,  che  stabilisce le modalita' e le procedure di valutazione per
l'avanzamento  a  scelta  per  esami al grado di maresciallo aiutante
sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa in data 14 maggio
2004,  il  quale  fissa  il  numero  delle  promozioni  al  grado  di
maresciallo  aiutante  s.U.P.S.,  per  l'anno 2003 e per i successivi
anni,  in  985  unita', pari ad un trentesimo del personale del ruolo
ispettori,  fino  a  che  detto  numero  sia inferiore a quello delle
vacanze esistenti nell'organico del grado;
    Atteso   che   alla   data   del   31 dicembre  2006  le  vacanze
nell'organico  del grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. sono pari a
602  unita'  e,  quindi, inferiori al limite massimo delle promozioni
fissato  dal  richiamato  decreto  del  Ministro della difesa in data
14 maggio 2004;
    Considerato   che   l'articolo  38-bis  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 198,  stabilisce  che, a decorrere dal 1 gennaio
2002,  l'avanzamento  al grado di maresciallo aiutante avviene almeno
per  il 70% delle promozioni disponibili, ovvero 421 unita', mediante
il  sistema  "a  scelta"  e fino al 30% delle promozioni disponibili,
ovvero 181 unita', mediante il sistema "a scelta per esami";
    Tenuto   conto  che  risulta  ancora  in  atto  la  procedura  di
avanzamento   "a  scelta  per  esami"  per  il  conferimento  di  295
promozioni  al  grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. con anzianita'
1 gennaio  2004,  per  cui  potrebbe risultare piu' elevato il numero
delle   vacanze   al   31 dicembre   2006,   tale   da   imporre   la
rideterminazione  del  numero delle promozioni, conferibili nel 2007,
fermo  restando il criterio fissato dal summenzionato art. 38-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 198/1995;
      Ritenuto  opportuno,  pertanto,  prevedere  che il numero delle
promozioni  da  conferire  con  la  procedura indetta con il presente
decreto  possa  essere  incrementato nel limite massimo del 30% delle
ulteriori  vacanze  che  si  rendessero  eventualmente disponibili al
termine della procedura relativa al 2004;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni,
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Requisiti
    1.  All'avanzamento  a scelta per esami per il conferimento della
promozione  al  grado  di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei
carabinieri  possono  partecipare,  per  l'anno  2007,  coloro che al
31 dicembre  2006  rivestivano  il  grado  di  maresciallo  capo  con
anzianita' di grado antecedente al 1 gennaio 2003.
    2.  I  candidati debbono altresi' essere in possesso dei seguenti
requisiti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande:
      a) essere in servizio permanente;
      b) aver   riportato,  in  sede  di  valutazione  caratteristica
riferita  all'ultimo  triennio,  una qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio equivalente;
      c) non   essere   incorsi,  nell'ultimo  biennio,  in  sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
      d) non essere incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
      e) non  essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi
per  delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari da
cui   possa   derivare   una  sanzione  di  stato  o  essere  sospesi
dall'impiego   o   dalle   attribuzioni  del  grado,  o  trovarsi  in
aspettativa  per  qualsiasi  motivo  per  una  durata non inferiore a
sessanta giorni;
      f) non  essere  stati condannati con sentenza definitiva ad una
pena  non  inferiore  a  due  anni  per  delitto non colposo compiuto
mediante   comportamenti   contrari   ai   doveri  di  fedelta'  alle
Istituzioni   ovvero  lesivi  del  prestigio  dell'amministrazione  e
dell'onore militare.
    3. I requisiti previsti alle precedenti lettere a), d), e) ed f),
accertati   secondo   le  modalita'  stabilite  dall'Amministrazione,
dovranno  essere  mantenuti  fino  alla  conclusione dei lavori della
Commissione giudicatrice.

        
      
                               Art. 2.
                             Promozioni
    1.  Al termine della procedura indetta con il presente decreto le
promozioni  saranno conferite ai marescialli capo secondo l'ordine di
iscrizione   nel   ruolo   d'appartenenza.  Esse  avranno  decorrenza
1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro della
difesa in data 12 giugno 2007.
    2. Per i motivi indicati nelle premesse la Direzione generale per
il  personale  militare  si  riserva  la facolta' di rideterminare il
numero  delle promozioni da conferire con la procedura indetta con il
presente  decreto  prima  della  data  di espletamento delle relative
prove di esame.

        
      
                               Art. 3.
             Compilazione e presentazione delle domande
    1.  Le  domande  di  partecipazione,  redatte  su carta semplice,
devono essere:
      indirizzate al Ministero della difesa Direzione generale per il
personale militare II Reparto 6ª Divisione;
      presentate,  al  Comando  di  Reparto  o  Ente  dal  quale  gli
interessati  dipendono,  entro  il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
      trasmesse  dai Comandi di Corpo, entro trenta giorni dalla data
di  scadenza  del  termine  di  presentazione,  al  Comando  Generale
dell'Arma   dei  carabinieri,  che  provvedera'  ad  inoltrarle  alla
Commissione giudicatrice per il successivo esame.
    2.  Nella  domanda  il  candidato  deve  dichiarare  sotto la sua
responsabilita' - di essere in possesso di tutti i requisiti previsti
dall'articolo  1  del presente decreto, specificando espressamente di
non  essere  rinviato  a  giudizio  o  ammesso a riti alternativi per
delitto non colposo.

        
      
                               Art. 4.
                      Istruttoria delle domande
    1. Le domande devono essere:
      a) completate   con   indicazione   della   data  di  effettiva
presentazione, a cura del Comandante di Reparto o Ente;
      b) corredate di:
        una  attestazione,  a firma del comandante di Corpo o Ente di
appartenenza,  dalla quale risulti che il valutando e' in possesso di
tutti i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto;
        documentazione  caratteristica  e matricolare, comprendente i
sottonotati atti:
        valutazione   caratteristica   (scheda   valutativa  rapporto
informativo  o  dichiarazione  di mancata redazione di documentazione
caratteristica)  redatta per "partecipazione all'avanzamento a scelta
per  esami  per il 2007" chiusa alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande;
        dichiarazione di completezza sottoscritta dal valutando;
        parere  dell'Autorita'  Giudiziaria  per  i  marescialli capi
effettivi ai reparti di cui all'articolo 15 delle Norme di attuazione
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
    2.  Alla  data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  devono  essere  parificati  tutti i quadri, compresi quelli
privi  di  annotazioni,  del  foglio matricolare mod. 104, secondo la
normativa vigente, a comprova del regolare aggiornamento del predetto
documento.
    3.  Le  annotazioni  o variazioni matricolari devono riferirsi ad
eventi  verificatisi  entro  la  data  di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

        
      
                               Art. 5.
                         Commissione d'esame
    1.  La  Commissione  giudicatrice  dell'avanzamento  a scelta per
esami  di cui all'art. 5 del citato decreto del Ministro della difesa
in   data  12 giugno  2007  sara'  nominata  con  successivo  decreto
dirigenziale.

        
      
                               Art. 6.
          Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
    1. Il diario e le sedi di svolgimento delle prove d'esame saranno
stabiliti,  anche  in  relazione  al  numero  dei  partecipanti  alla
procedura  valutativa,  dalla  Direzione  generale  per  il personale
militare  e  comunicati  agli interessati a cura del Comando Generale
dell'Arma dei carabinieri.

        
      
                               Art. 7.
                            Prove d'esame
    1.  La  procedura  di  valutazione per l'avanzamento a scelta per
esami consistera':
      a) nel superamento di:
        a.     Una    prova    basata    su    test    culturali    e
tecnico-professionali,
        b. Una prova basata su test su materie tecnico-professionali,
secondo i programmi allegati al presente decreto;
      b) nella  valutazione  dei  titoli  posseduti dai candidati che
hanno  conseguito  un  punteggio  di  almeno  diciotto  trentesimi in
ciascuna delle prove di cui alla precedente lettera a).
    2.  La  mancata  presentazione o la presentazione in ritardo alle
prove   d'esame,   ancorche'   dovuta  a  causa  di  forza  maggiore,
comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso.

        
      
                               Art. 8.
                             Graduatoria
    1.  La  Commissione  di  cui al precedente art. 5 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Ministro
della difesa in data 12 giugno 2007.
    2.  A  parita'  di  punteggio  di merito finale opera l'ordine di
iscrizione in ruolo.
    3.  La  graduatoria  finale di merito sara' approvata con decreto
dirigenziale.

        
      
                               Art. 9.
                             Esclusioni
    1.  La  Direzione  generale  per  il personale militare puo', con
provvedimento  motivato, escludere in ogni momento dalla procedura di
avanzamento  o  annullare la promozione di qualsiasi candidato non in
possesso dei requisiti previsti dall'articoli 1 del presente decreto.

        
      
                              Art. 10.
                 Disposizioni amministrative e varie
    1.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  ai  candidati  spetta  la
corresponsione  del  trattamento  di  missione  secondo  la normativa
vigente.  I  candidati che non si dovessero presentare a sostenere le
prove,  senza  giustificato motivo, perdono il diritto al trattamento
di missione.
    2.   L'Amministrazione   non   assume   responsabilita'   per  la
dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o
forza maggiore.
      Roma, 18 dicembre 2007
                              Generale di Corpo d'Armata: Panunzi