Concorso per 840 borsisti (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 840
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 04-01-2008
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE CONCORSO   (scad.  4 febbraio 2008) Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' o ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-01-2008
Data Scadenza bando 04-02-2008
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE
CONCORSO   (scad.  4 febbraio 2008)
Concorso  pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio
in   favore   delle  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata,  degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e
della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  e dei superstiti /
figli e orfani / delle vittime del dovere.
    Vista  la  legge  20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
    Visti  gli  articoli 4  e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407,
recante  nuove  norme  in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata;
    Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che apporta modifiche all'art. 4, comma 1, della citata
legge  n. 407/1998,  ampliando  l'ambito  dei destinatari della norma
agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata e
alle vittime del dovere e loro superstiti;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo
2001,  n. 318,  "Regolamento  recante  disciplina  per l'assegnazione
delle  borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita',  nonche'  degli  orfani  e  dei figli delle vittime del
terrorismo";
    Visto  l'art.  3  del  decreto  legge 4 febbraio 2003 (convertito
nella  legge  2 aprile  2003, n. 56) che ha modificato l'art. 4 della
legge  n. 407/98  estendendo  l'ambito  dei  benefici  delle borse di
studio  agli  orfani  e ai figli delle vittime del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  alle  vittime  del  dovere e loro
superstiti che frequentino oltre che le scuole secondarie superiori e
di  corso  universitario,  anche  le  scuole  elementari e secondarie
inferiori;
    Visto  l'art.  1-bis  del decreto legge 20 gennaio 2004, n. 9 nel
testo integrato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68;
    Vista  la  legge  3 agosto  2004,  n. 206  recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006,   n. 243,  "Regolamento  concernente  termini  e  modalita'  di
corresponsione  delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed ai
soggetti   equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione  dei
benefici  gia'  previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del   terrorismo,  a  norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266";
    Considerato  che  gli  articoli 3 e 4 del regolamento n. 318/2001
dispongono  che  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a
bandire  i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le
relative  graduatorie  vengono  approvate  da un'apposita commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
    1.   E'   indetto   un   concorso   pubblico,   per  titoli,  per
l'assegnazione  di  borse  di  studio  in  favore  delle  vittime del
terrorismo  e  della  criminalita' organizzata nonche' degli orfani e
dei   figli   delle  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata,  delle  vittime  del  dovere  e dei superstiti - figli e
orfani - delle vittime del dovere.
    2. Per l'anno accademico 2006/2007 sono da assegnare:
      cento  borse di studio, dell'importo di euro 2.582,28 ciascuna,
riservate  agli  studenti universitari vittime del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e
superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere.
    3. Per l'anno scolastico 2006/2007 sono da assegnare:
      quattrocento  borse  di  studio,  dell'importo  di  euro 206,58
ciascuna,  riservate  agli  studenti  vittime  del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e
superstiti  -  figli  e  orfani  -  delle  vittime  del  dovere,  che
frequentino la scuola elementare e la scuola media inferiore;
      trecentoquaranta  borse  di studio, dell'importo di euro 516,46
ciascuna,  riservate  agli  studenti  vittime  del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e
superstiti  -  figli  e  orfani  -  delle  vittime  del  dovere,  che
frequentino la scuola media superiore.
    4.  Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
per  ciascuna delle tipologie sopra indicate e' riservata ai soggetti
portatori  di  handicap  di  cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni.
    5.  Le  somme  residue  relative a borse di studio non attribuite
nell'ambito   di  una  categoria  di  beneficiari,  per  mancanza  di
aspiranti  aventi  diritto,  saranno utilizzate per l'assegnazione di
borse  a  concorrenti  di  altra  tipologia,  in  base  alla relativa
graduatoria.

        
      
                               Art. 2.
    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2 sono gli studenti che:
      a) risultino   iscritti   al  corso  di  laurea  o  di  diploma
universitario nell'anno accademico 2006/2007;
      b) abbiano  sostenuto  con  esito  favorevole  almeno due esami
previsti  dal  piano  di  studio  per il conseguimento del diploma di
laurea   o  di  un  diploma  universitario  nell'anno  accademico  di
riferimento.
    2. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 3, sono gli studenti che:
      a) risultino iscritti ai corsi nell'anno scolastico 2006/2007;
      b) abbiano  conseguito la promozione alla classe superiore o la
licenza  elementare/licenza  media/diploma  di  istruzione secondaria
superiore o titolo equiparato, nell'anno scolastico di riferimento.
    3.  I  requisiti  di cui alle lettere b) dei commi 1 e 2 non sono
richiesti  per  i  soggetti  portatori di handicap di cui all'art. 1,
comma 4.
    4.  Tutti  i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto
concorso,  debbono  essere posseduti dagli aspiranti al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda.

        
      
                               Art. 3.
    1.  Le  domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte
in  carta  semplice  secondo il modello di cui all'allegato A, devono
essere  presentate  all'ufficio  scolastico  competente  in base alla
residenza  dello studente o al Rettore dell'Universita' alla quale il
richiedente e' iscritto.
    2.  Le domande relative all'anno accademico/scolastico 2006/2007,
devono  essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale;  la  data  di  presentazione  sara'  quella risultante dal
timbro  apposto  dall'ufficio  postale  di  partenza  o dalla data di
avvenuta  ricezione  da  parte  dell'Ufficio scolastico/universitario
destinatario.
    3.  Le  domande  sottoscritte  dal  richiedente  -  o  qualora il
richiedente  sia  minore  o  incapace, dall'esercente la potesta' dei
genitori  o  dal  tutore  -  accompagnate  da  fotocopia di un valido
documento   di   identita',   dovranno   essere   accompagnate  dalle
dichiarazioni  di  seguito  indicate  (a tal fine il soggetto istante
potra' avvalersi delle indicazioni di cui all'allegato B):
      - specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione
del fatto;
      - attestazione,  per lo studente, della qualita' di vittima, di
orfano  o  di  figlio  di vittima del terrorismo o della criminalita'
organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
      -   indicazione   del  corso  di  studi  frequentato  nell'anno
scolastico  o accademico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni
dato  utile  per la valutazione del merito scolastico o universitario
nell'anno  di  riferimento  -  voti  riportati ed eventuale titolo di
studio conseguito nell'anno scolastico, esami universitari superati e
votazione  conseguita,  esclusivamente riferibili all'anno accademico
indicato dal bando;
      -   indicazione  della  qualita'  di  riservatario,  in  quanto
portatore di handicap, ai sensi del precedente art. 1, comma 4;
      -  dichiarazione  con  cui  il richiedente confermi di essere a
conoscenza  che,  nel  caso di assegnazione della borsa di studio, la
veridicita'   di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo  le
disposizioni  di  cui  all'art. 4,  comma  2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109;
      -  dichiarazione  sostitutiva  semplificata del richiedente - a
norma  dell'art. 46  comma  1, lettera o), del decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme
all'allegato  C),  attestante il reddito complessivo netto del nucleo
familiare  risultante  dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai
fini  IRPEF,  nell'anno  solare immediatamente precedente all'anno di
presentazione  della  domanda,  o dall'ultimo certificato sostitutivo
rilasciato  dai  datori  di  lavoro  o  da enti previdenziali. A tale
reddito  va sommato il reddito delle attivita' finanziarie del nucleo
familiare medesimo.

        
      
                               Art. 4.
    1. Gli uffici scolastici regionali o le universita' provvedono ad
istruire  le  domande  pervenute  per  la  parte di competenza e, nei
sessanta  giorni successivi alla data di presentazione della domanda,
acquisiscono  gli ulteriori elementi istruttori dai competenti uffici
territoriali del Governo.
    2.  Al  termine  dell'istruttoria  le domande sono trasmesse alla
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  il
coordinamento amministrativo, via della Mercede n. 9 - 00187 Roma.

        
      
                               Art. 5.
    1.  Le borse di studio sono attribuite sulla base di tre distinte
graduatorie formulate dalla commissione di cui all'art. 4 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 318/2001  per  ciascuna  delle
tipologie di borse di studio indicate dall'art. 1.
    2. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
      a) in considerazione della gravita' del danno, da 5 a 10 punti;
      b) in   considerazione  del  reddito,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso, da 3 a 5 punti;
      c) con  riguardo al merito scolastico o universitario, da 1 a 3
punti.
    3.   La  commissione  redige  inoltre  tre  distinte  graduatorie
riferite ai soggetti portatori di handicap di cui all'art. 1 comma 4,
sulla  base  dei  criteri  di  cui  alle  lettere  a)  e b) del comma
precedente.
    4.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni
dall'ultima  riunione  della  commissione,  predispone il decreto che
rende esecutive le graduatorie approvate dalla commissione medesima.
      Roma, 7 dicembre 2007
                                           Il Segretario generale