Concorso per 840 borsisti (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Borsa di studio |
Posti | 840 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 04-01-2008 |
Sintesi: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE CONCORSO (scad. 4 febbraio 2008) Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' o ... |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 23-01-2008 |
Data Scadenza bando | 04-02-2008 |
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE
CONCORSO (scad. 4 febbraio 2008)
CONCORSO (scad. 4 febbraio 2008)
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime e dei superstiti / figli e orfani / delle vittime del dovere.
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Visti gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che apporta modifiche all'art. 4, comma 1, della citata legge n. 407/1998, ampliando l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, n. 318, "Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita', nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo"; Visto l'art. 3 del decreto legge 4 febbraio 2003 (convertito nella legge 2 aprile 2003, n. 56) che ha modificato l'art. 4 della legge n. 407/98 estendendo l'ambito dei benefici delle borse di studio agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' alle vittime del dovere e loro superstiti che frequentino oltre che le scuole secondarie superiori e di corso universitario, anche le scuole elementari e secondarie inferiori; Visto l'art. 1-bis del decreto legge 20 gennaio 2004, n. 9 nel testo integrato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68; Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206 recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243, "Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"; Considerato che gli articoli 3 e 4 del regolamento n. 318/2001 dispongono che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le relative graduatorie vengono approvate da un'apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere e dei superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere. 2. Per l'anno accademico 2006/2007 sono da assegnare: cento borse di studio, dell'importo di euro 2.582,28 ciascuna, riservate agli studenti universitari vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, vittime del dovere e superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere. 3. Per l'anno scolastico 2006/2007 sono da assegnare: quattrocento borse di studio, dell'importo di euro 206,58 ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, vittime del dovere e superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere, che frequentino la scuola elementare e la scuola media inferiore; trecentoquaranta borse di studio, dell'importo di euro 516,46 ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, vittime del dovere e superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere, che frequentino la scuola media superiore. 4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio per ciascuna delle tipologie sopra indicate e' riservata ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 5. Le somme residue relative a borse di studio non attribuite nell'ambito di una categoria di beneficiari, per mancanza di aspiranti aventi diritto, saranno utilizzate per l'assegnazione di borse a concorrenti di altra tipologia, in base alla relativa graduatoria.
Art. 2. 1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 2 sono gli studenti che: a) risultino iscritti al corso di laurea o di diploma universitario nell'anno accademico 2006/2007; b) abbiano sostenuto con esito favorevole almeno due esami previsti dal piano di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di un diploma universitario nell'anno accademico di riferimento. 2. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 3, sono gli studenti che: a) risultino iscritti ai corsi nell'anno scolastico 2006/2007; b) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare/licenza media/diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato, nell'anno scolastico di riferimento. 3. I requisiti di cui alle lettere b) dei commi 1 e 2 non sono richiesti per i soggetti portatori di handicap di cui all'art. 1, comma 4. 4. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 3. 1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo il modello di cui all'allegato A, devono essere presentate all'ufficio scolastico competente in base alla residenza dello studente o al Rettore dell'Universita' alla quale il richiedente e' iscritto. 2. Le domande relative all'anno accademico/scolastico 2006/2007, devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; la data di presentazione sara' quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza o dalla data di avvenuta ricezione da parte dell'Ufficio scolastico/universitario destinatario. 3. Le domande sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potesta' dei genitori o dal tutore - accompagnate da fotocopia di un valido documento di identita', dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate (a tal fine il soggetto istante potra' avvalersi delle indicazioni di cui all'allegato B): - specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto; - attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; - indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico o accademico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico o universitario nell'anno di riferimento - voti riportati ed eventuale titolo di studio conseguito nell'anno scolastico, esami universitari superati e votazione conseguita, esclusivamente riferibili all'anno accademico indicato dal bando; - indicazione della qualita' di riservatario, in quanto portatore di handicap, ai sensi del precedente art. 1, comma 4; - dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; - dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a norma dell'art. 46 comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme all'allegato C), attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito delle attivita' finanziarie del nucleo familiare medesimo.
Art. 4. 1. Gli uffici scolastici regionali o le universita' provvedono ad istruire le domande pervenute per la parte di competenza e, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda, acquisiscono gli ulteriori elementi istruttori dai competenti uffici territoriali del Governo. 2. Al termine dell'istruttoria le domande sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, via della Mercede n. 9 - 00187 Roma.
Art. 5. 1. Le borse di studio sono attribuite sulla base di tre distinte graduatorie formulate dalla commissione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/2001 per ciascuna delle tipologie di borse di studio indicate dall'art. 1. 2. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri: a) in considerazione della gravita' del danno, da 5 a 10 punti; b) in considerazione del reddito, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso, da 3 a 5 punti; c) con riguardo al merito scolastico o universitario, da 1 a 3 punti. 3. La commissione redige inoltre tre distinte graduatorie riferite ai soggetti portatori di handicap di cui all'art. 1 comma 4, sulla base dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'ultima riunione della commissione, predispone il decreto che rende esecutive le graduatorie approvate dalla commissione medesima. Roma, 7 dicembre 2007 Il Segretario generale