Concorso per 100 primi ricercatori (lazio) ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 100 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 04-01-2008 |
Sintesi: | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO (scad. 18 febbraio 2008) Selezione riservata, per titoli, per cento posti di primo ricercatore in prova / II livello professionale / indetta ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL relativo al ... |
Ente: | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 23-01-2008 |
Data Scadenza bando | 18-02-2008 |
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
CONCORSO (scad. 18 febbraio 2008)
CONCORSO (scad. 18 febbraio 2008)
Selezione riservata, per titoli, per cento posti di primo ricercatore in prova / II livello professionale / indetta ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL relativo al comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, stipulato il 7 aprile 2006.
(Decreto n. 375/2007) IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE E DEGLI AFFARI GENERALI Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli Enti pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita' a norma dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 419/1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 7 aprile 2006; Visto il decreto presidenziale in data 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e delle borse di studio e successive modificazioni; Visto il decreto presidenziale in data 24 gennaio 2003, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto predetto, come modificato con decreto del Presidente dell'Istituto stesso 9 novembre 2005; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto presidenziale in data 17 luglio 2007, emanato ai sensi del suddetto decreto legislativo n. 196, concernente il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto superiore di sanita"; Visto in particolare l'art. 15, comma 5, del predetto CCNL che prevede criteri e modalita' per l'attivazione di selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al secondo livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore; Visto l'art. 15, comma 9, del citato CCNL, ove e' stabilito che gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al medesimo articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) ; Vista la deliberazione n. 2 allegata al verbale n. 77 del 17 luglio 2007 con la quale il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto ha approvato, tra l'altro, l'attivazione di una procedura selettiva, ai sensi del sopracitato art. 15, per la copertura di cento posti di primo ricercatore - II livello professionale del predetto Istituto, nonche' le relative modalita' di svolgimento; Vista la deliberazione n. 6 allegata al verbale n. 78 del 12 settembre 2007 con la quale il predetto Consiglio di amministrazione ha approvato parziali modifiche alle modalita' concernenti la procedura selettiva di cui sopra; Ritenuto di dare esecuzione alle predette deliberazioni del Consiglio di amministrazione; Visto il contratto integrativo relativo alle opportunita' di sviluppo professionale del personale dei profili professionali ricercatore e tecnologo, art. 15, commi 5 e 6, del CCNL 7 aprile 2006, firmato con le Organizzazioni sindacali il 4 dicembre 2007; Decreta: Art. 1. 1. E' indetta, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 7 aprile 2006, una selezione riservata, per titoli, per cento posti di primo ricercatore in prova - II livello professionale dell'Istituto superiore di sanita'.
Art. 2. 1. Alla suddetta selezione sono ammessi a partecipare i ricercatori - III livello professionale dell'Istituto superiore di sanita', con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, che rivestivano tale profilo gia' alla data del 1° gennaio 2007. Il possesso di tale requisito sara' accertato d'ufficio. 2. E' richiesto, altresi', il possesso del requisito dell'idoneita' fisica all'impiego in qualita' di primo ricercatore.
Art. 3. 1. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Ufficio VI - reclutamento del personale e borse di studio della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali dell'Istituto superiore di sanita' ovvero presentata direttamente a detto ufficio, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo deve intendersi protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 2. Al fine dell'accertamento della produzione della domanda nel termine sopra indicato fara' fede, per le domande spedite a mezzo di raccomandata, il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione. 4. La domanda presentata direttamente al suddetto Ufficio reclutamento del personale e borse di studio dovra' essere consegnata presso l'Ufficio medesimo corredata da copia della stessa; sulla copia verra' posto il timbro dell'Ufficio e la data di presentazione e la stessa verra' riconsegnata all'interessato. 5. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inammissibilita' del candidato stesso alla selezione. 6. Nella domanda di ammissione alla selezione, possibilmente dattiloscritta di cui si allega uno schema esemplificativo (Allegato A), gli aspiranti debbono dichiarare: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) di prestare servizio presso l'Istituto superiore di sanita' con il profilo di ricercatore - III livello professionale - e la relativa data di attribuzione; d) l'ufficio presso il quale prestano servizio; e) l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. (Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio reclutamento del personale e borse di studio le eventuali variazioni del proprio recapito). 7. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere firmata in calce dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda non sottoscritta dal candidato. 8. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando potra' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali. 9. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 10. Per informazioni relative alla selezione e per la presentazione delle domande l'Ufficio VI - reclutamento del personale e borse di studio, sara' aperto ai candidati dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi escluso il sabato. 11. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito, unitamente ad un elenco in triplice copia dei titoli stessi sottoscritto dal candidato. 12. Nel caso in cui la domanda venga presentata direttamente all'Ufficio VI reclutamento del personale e borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, i titoli ed il relativo elenco dovranno essere consegnati in busta o plico chiusi, contestualmente alla domanda.
Art. 4. 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla selezione saranno raccolti e trattati presso l'Istituto superiore di sanita' - Ufficio VI - Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali - reclutamento del personale e borse di studio, per le finalita' di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. 3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 5. 1. La commissione di valutazione sara' nominata con successivo decreto del Presidente dell'Istituto superiore di sanita'.
Art. 6. 1. La commissione di valutazione avra' a disposizione, per ciascun candidato, un punteggio massimo di punti cento, distribuito come segue: Anzianita' di servizio nel livello di ricercatore, maturata alla data del 1° gennaio 2007: punti 60,00; Saranno attribuiti punti 3,60 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Non saranno conteggiati gli eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia. Ai fini della valutazione della suddetta anzianita', la documentazione sara' acquisita d'ufficio. Titoli di merito acquisiti alla data del 1° gennaio 2007: punti 40,00, cosi' ripartiti: ctg.1 - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 20,00. Punteggio massimo attribuibile per titolo: punti 2,50; ctg.2 - attivita' istituzionali quali incarichi per ispezioni, incarichi di responsabilita' per controllo di qualita', revisioni di analisi, pareri, rapporti tecnici, elaborati di servizio ecc: fino a punti 10,00. Punteggio massimo per titolo: punti 2,50; ctg.3 - incarichi di responsabilita' di progetti o di linee di ricerca, incarichi universitari, docenze in Corsi istituzionali: fino a punti 2,00; ctg.4 - brevetti: fino a punti 2,00; ctg.5 - idoneita' in concorsi per il profilo di primo ricercatore o dirigente di ricerca: fino a punti 4,00; ctg. 6 - servizio di ruolo altrimenti prestato presso l'Istituto e altri titoli: fino a punti 2,00. 2. Gli elaborati di servizio sono i lavori originali che l'impiegato ha svolto nelle proprie attribuzioni, per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi o su questioni di particolare rilievo, attinenti ai servizi dell'amministrazione. 3. Le pubblicazioni e gli elaborati di servizio dovranno essere prodotti in originale ovvero, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I lavori in corso di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, ovvero, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione. 4. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. E' possibile, altresi', produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto. 5. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' dovranno essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero dovranno essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. 6. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 7. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 8. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 9. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in considerazione. 10. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nel relativo elenco. 11. I titoli eventualmente prodotti non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco in triplice copia degli stessi, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione. 12. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo. 13. I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione prima di procedere alla valutazione stessa. 14. Il punteggio complessivo assegnato dalla commissione verra' comunicato ai singoli candidati a cura della commissione stessa.
Art. 7. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale e' il dirigente dell'Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio.
Art. 8. 1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento, con decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali, sara' approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori della selezione. 2. Per i candidati eventualmente a parita' di punteggio si terra' conto, d'ufficio, della posizione in ruolo. 3. La graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della salute. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrera' il termine per le varie impugnative. 4. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli prodotti per la partecipazione alla selezione. 5. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati senza che il candidato abbia richiesto la restituzione dei titoli presentati, l'amministrazione si riserva di procedere allo scarto dei medesimi.
Art. 9. 1. I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio VI - reclutamento del personale e borse di studio della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali dell'Istituto superiore di sanita', entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al successivo art. 10, un certificato medico (in bollo), rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'azienda Unita' sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneita' fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego in qualita' di primo ricercatore dell'Istituto medesimo. In caso di eventuale invalidita', dovra' esserne data notizia nel certificato medico con l'indicazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa e che le condizioni fisiche dell'aspirante lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego in qualita' di primo ricercatore del predetto Istituto. 2. Il certificato medico dovra' essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito. 3. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori che non abbiano presentato detto certificato medico, come innanzi precisato, di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al successivo art. 10.
Art. 10. 1. I candidati dichiarati vincitori che abbiano prodotto la documentazione di cui al precedente art. 9 saranno invitati a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto il 7 aprile 2006, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il profilo di primo ricercatore - secondo livello professionale dell'Istituto superiore di sanita' e ad assumere servizio, contestualmente, con tale profilo. 2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale di lavoro, dai contratti collettivi di comparto, nonche' dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal contratto collettivo vigente. 3. E' condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. 4. Gli effetti giuridici ed economici del predetto contratto individuale di lavoro decorreranno dal 1° gennaio 2007. 5. Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento economico iniziale relativo al profilo di primo ricercatore - secondo livello professionale - previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro - sottoscritto il 7 aprile 2006 quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 ed al Contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 2006 - secondo biennio economico 2004-2005, oltre agli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. 6. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova che avra' la durata di quarantacinque giorni. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da una delle parti il dipendente si intende confermato in servizio. 8. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.
Art. 11. 1. Agli oneri conseguenti la selezione di cui al presente bando si fara' fronte con le risorse determinate ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006. 2. Il presente bando sara' inserito nel sito Internet dell'Istituto superiore di sanita' WWW.ISS.IT Roma, 11 dicembre 2007 Il direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali Pasquali
Allegato A (Schema esemplificativo della domanda da compilarsi possibilmente dattiloscritta) Il sottoscritto ..................................................................... ........ nato a (prov. di ....................) il ............... chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione, per titoli, per cento posti di primo ricercatore in prova - II livello professionale dell'Istituto superiore di sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 1 del 4 gennaio 2008. Dichiara sotto la propria responsabilita' che: 1) presta servizio presso l'Istituto superiore di sanita' con il profilo di ricercatore - III livello professionale attribuitogli dal ...............; 2) presta servizio presso il seguente ufficio .............................; 3) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo: c.a.p. ............... citta' tel.: .................... Data Firma