Concorso per 1 tecnico area tecnico scentifica, addetto elaborazione dati (liguria) UNIVERSITA' DI GENOVA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 04-01-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO   (scad.  4 febbraio 2008) Procedura selettiva, per esami, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di un anno con una unita' di personale da inquadrare ...
Ente: UNIVERSITA' DI GENOVA
Regione: LIGURIA
Provincia: GENOVA
Comune: GENOVA
Data di inserimento: 23-01-2008
Data Scadenza bando 04-02-2008
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UNIVERSITA' DI GENOVA
CONCORSO   (scad.  4 febbraio 2008)
Procedura selettiva, per esami, per la costituzione di un rapporto di
lavoro  a  tempo determinato e pieno per la durata di un anno con una
unita'  di  personale  da  inquadrare  nella  categoria  C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati,
presso il centro servizi della facolta' di medicina e chirurgia.
                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  concernente  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
    Vista   la   legge   9   maggio   1989,   n. 168,  recante  norme
sull'autonomia dell'Universita';
    Vista  la  legge  7  agosto  1990, n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n. 626,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, recanti norme riguardanti
il  miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  18  febbraio  1999,  n. 28,  ed  in particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  legislativo  22  luglio 1999, n. 261, recante
disposizioni in materia di servizi postali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 198  dell'11 luglio 2001 con il
quale  e'  stato  emanato  il  "Regolamento in materia di trattamento
comunicazione e diffusione dei dati personali";
    Visto  il  decreto  legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante
norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati;
    Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106, recante "Norme relative al
deposito  legale  dei  documenti  di  interesse  culturale  destinati
all'uso pubblico";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006,
n. 252,  con  il quale e' stato emanato il "Regolamento recante norme
in  materia  di  deposito legale dei documenti di interesse culturale
destinati all'uso pubblico";
    Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
codice  delle  pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Genova,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 3 del 4
gennaio 1995 e successive modificazioni;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  dei  dipendenti  del
comparto  universita'  sottoscritto  in  data  27  gennaio 2005 ed in
particolare l'art. 6 e il biennio economico 2004-2005 sottoscritto in
data 28 marzo 2006;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 625 del 18 dicembre 2001 con il
quale  e'  stato  emanato il "Regolamento di assunzione del personale
tecnico amministrativo" in seguito denominato "Regolamento";
    Visto il decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 con il quale
e'  stato  emanato  il  "Regolamento  per  il  trattamento  dei  dati
sensibili  e  giudiziari  in  attuazione  del  decreto legislativo n.
196/1993;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ;
    Visto  il verbale del centro servizi della facolta' di medicina e
chirurgia   del   17 luglio  2007,  nel  quale  e'  stata  deliberata
l'attivazione  di  una procedura concorsuale, per l'assunzione di una
unita'  di  personale  di  categoria  C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo determinato
e  pieno,  della  durata  di  un  anno  per  la  realizzazione di uno
specifico  progetto di miglioramento dei servizi offerti per svolgere
attivita'  di  carattere  tecnico  necessario  per  l'utilizzo  delle
strumentazioni  in  dotazione  presso le strutture gestite dal centro
servizi  della  facolta' di medicina e chirurgia. Le strutture cui il
servizio  tecnico  sara'  preposto  comprendono  l'aula multimediale,
l'aula  di  teledidattica  applicata  alla  medicina,  il  centro  di
simulazione avanzata;
    Visto  il verbale del centro servizi della facolta' di medicina e
chirurgia  del 17 luglio 2007 nel quale viene deliberata l'assunzione
in  parola  nonche'  l'onere di provvedere alla copertura finanziaria
del   contratto   di  lavoro  mediante  trasferimento  delle  risorse
necessarie derivanti dal bilancio del centro al bilancio di Ateneo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    1.  E'  indetta  una  procedura  selettiva,  per  esami,  per  la
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno per
la  durata di un anno con una unita' di personale da inquadrare nella
categoria     C,    posizione    economica    C1,    area    tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati, presso il centro servizi
della facolta' di medicina e chirurgia.
    2.  L'amministrazione  garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per, l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

        
      
                               Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
      b) titolo  di studio previsto dall'art. 4 del regolamento (vedi
successivo art. 3) ;
      c) idoneita'   fisica.   L'amministrazione   ha   facolta'   di
sottoporre  a  visita  medica  di controllo i vincitori, in base alla
normativa vigente;
      d) essere  in  posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
      e) non  essere  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  (se
cittadino italiano) ;
      f) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea) ;
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale,  ai  sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      h) avere   adeguata   conoscenza   della  lingua  italiana  (se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
    2.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione.
    3.   I   candidati  sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura;
l'amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalla  selezione  per  difetto dei requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

        
      
                               Art. 3.

                 Domanda e termine di presentazione

    1.   La   domanda   di  ammissione  alla  procedura  deve  essere
presentata,  a  pena  di  esclusione,  entro il termine perentorio di
giorni   trenta  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
    2.  Qualora  il  termine  di  scadenza  indicato  cada  in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
    3.  La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,  sottoscritta  e  indirizzata  al direttore amministrativo
dell'Universita'  degli  studi  di  Genova  - Dipartimento gestione e
sviluppo  risorse  umane  -  Servizio  gestione  e sviluppo personale
tecnico-amministrativo  -  via  Balbi,  5.  La  sottoscrizione  della
domanda  non  e'  soggetta  ad autenticazione. La domanda stessa deve
essere redatta, in carta semplice, su apposito modello - allegato "A"
che fa parte integrante del presente avviso di selezione, disponibile
presso  la sede dell'amministrazione centrale, via Balbi n. 5, ovvero
al seguente indirizzo telematico: www.unige.it/concorsi
    4.  E'  consentito  redigere  la  domanda  anche  utilizzando  la
fotocopia  della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'alle-gato "A"  -  fac-simile  della  domanda, purche' sia chiara ed
integrale.
    5.  La  domanda  puo'  essere presentata direttamente al predetto
ufficio  dal  lunedi' al giovedi' dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14
alle  15,  il  venerdi'  dalle ore 10 alle 13. Il servizio rilascera'
apposita ricevuta.
    6.  La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  all'indirizzo  sopra  indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    7.   Non   saranno   prese   in  considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive  dei  dati  anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
    8.  Tutte  le  comunicazioni  riguardanti  le procedure selettive
verranno  inoltrate  agli  interessati  a  mezzo  di raccomandata con
avviso di ricevimento.
    9.  Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome
e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
      a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      b) se   cittadino  italiano  di  essere  iscritto  nelle  liste
elettorali,  precisandone  il  comune  ed  indicando  eventualmente i
motivi  della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei
diritti   civili   e  politici  nello  stato  di  appartenenza  o  di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
      c) di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le  eventuali
condanne  riportate,  indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
      d) il  possesso  del  diploma  di  scuola secondaria di secondo
grado, ovvero del titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
equipollente  a  quelli  previsti  in base ad accordi internazionali,
ovvero alla normativa vigente;
      e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
      f) gli    eventuali    servizi    prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
      g) di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso una
pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art. 127,  lettera  d)  del  decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      h) se  cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9,
lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla procedura.
    11.  Le  dichiarazioni  formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
    12.  I  candidati  riconosciuti  disabili  ai  sensi  della legge
n. 68/1999,  possono  richiedere  nella domanda speciali modalita' di
svolgimento  delle  prove  d'esame ai fini di concorrere in effettive
condizioni di parita' con gli altri candidati.
    13.  Il  candidato  e'  tenuto  ad  allegare  alla  domanda,  una
fotocopia  non  autenticata  di  un documento di identita' e, tutti i
titoli  che  ritiene  utili  ai fini della valutazione da parte della
commissione esaminatrice.
    14.  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di procedere ad
idonei  controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni  e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo  sopra  indicato  emerga  la  non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni  previste  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali in
materia.
    15.  L'Universita'  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il
mancato   ricevimento   di   comunicazioni,   qualora   esso  dipende
dall'inesatta  indicazione del recapito da parte del candidato ovvero
dall'omessa,  o  tardiva,  comunicazione del mutamento dell'indirizzo
indicato  nella  domanda,  ne'  per  gli eventuali disguidi postali o
telegrafici  o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito,
o a forza maggiore.

        
      
                               Art. 4.

                            Prove d'esame

    1.  Le prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in
una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.
    Prova  scritta:  consistera'  in domande a risposta sintetica sui
seguenti argomenti:
      montaggio  di  filmati  sia  di tipo tradizionale, sia digitali
(software AVID) ;
      tecniche di ripresa di filmati;
      gestione di videoconferenze;
      conoscenza  specifica  dell'utilizzo di strumenti informatici a
supporto della didattica.
    Prova   pratica:   consistera'  nell'applicazione  pratica  degli
argomenti della prova scritta.
    Prova orale: vertera' sugli argomenti della prova scritta e della
prova pratica e comprendera' altresi' l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese.
    2.  I  candidati  possono consultare soltanto i testi autorizzati
dalla commissione e i dizionari.
    3.  Il  calendario  delle  prove scritte e' comunicato ai singoli
candidati  tramite  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento almeno
quindici giorni prima dell'inizio della medesima.
    4. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da
essi  riportati,  nonche'  l'elenco dei candidati non ammessi vengono
affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.
    5.  La  convocazione  alla prova orale e' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
    6. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
    7.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova orale la
commissione  esaminatrice  affigge  all'albo  dell'Ateneo e presso la
sede  degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno.
    8.  Per  essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono  essere  muniti  di documento di identita' o di riconoscimento
valido.  In caso di esibizione di documenti non in corso di validita'
l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla
fotocopia  del  documento  che  i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.

        
      
                               Art. 5.

Nomina  della  commissione  esaminatrice  formazione  ed approvazione
                          della graduatoria

    1.  La  commissione  esaminatrice  della  procedura  selettiva e'
nominata  con decreto del direttore amministrativo, ed e' composta da
esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento.
Espletate  le prove della procedura selettiva la commissione forma la
graduatoria  secondo  l'ordine  decrescente del punteggio complessivo
tenuto conto che lo stesso e' pari a 60 punti.
    2.  Conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale  i candidati che
abbiano  riportato  nella prova scritta un punteggio di almeno 18/30.
La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 18/30.
    3. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
      a) media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
      b) punti conseguiti nella prova orale.
    4.  La  graduatoria  definitiva  dei candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
    5.  La procedura deve concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione  preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da   giustificati   impedimenti   che  devono  essere  collegialmente
motivati.
    6.  Il  direttore  amministrativo,  con  proprio  decreto, previo
accertamento  della  regolarita'  formale  degli  atti  relativi alla
procedura  selettiva,  approva  la  graduatoria definitiva e dichiara
vincitori  i  candidati  utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
    7.  Il  decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione  all'albo  dell'Ateneo.  Di  tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale  "Concorsi  ed  esami". Dalla data di pubblicazione di detto
avviso   decorre   il   termine   per  l'eventuale  impugnazione.  La
graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
    8.   Qualora,  nel  corso  di  validita'  della  graduatoria,  si
verificasse  la  necessita'  di  procedere  ad ulteriori assunzioni a
tempo  determinato,  anche  per esigenze diverse rispetto a quelle da
cui  ha avuto origine il presente bando, l'amministrazione si riserva
la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito, con articolazione
dell'orario  sia  a  tempo  pieno  che a tempo parziale, nel rispetto
dell'ordine della graduatoria.

        
      
                               Art. 6.

       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

    1.  Gli  oneri  finanziari  derivanti  dalla  presente  procedura
gravano  sulle disponibilita' finanziarie del centro di servizi della
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e  devono  essere trasferiti al
bilancio    dell'Ateneo,    se   del   caso   utilizzando   qualunque
disponibilita',  anche in caso di inadempimenti o ritardi da parte di
eventuali  contraenti,  con semestralita' anticipata. L'assunzione in
servizio  e' condizionata alle disposizioni legislative in materia di
reclutamento  di  personale presso le universita'. Stante le suddette
condizioni l'amministrazione non garantisce l'assunzione in servizio.
    2.  Il  candidato dichiarato vincitore, stipula con l'Universita'
degli  studi  di  Genova  un  contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
    3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    4.  In  caso  di  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data
stabilita  l'Universita'  provvede  a  depennare  il nominativo dalla
graduatoria.  Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di
diritto.
    5.  Il  periodo  di  prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del regolamento.
    6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    7.  Al  lavoratore  assunto  si  applica il trattamento economico
previsto  per  la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello
normativo   previsto   dal   C.C.N.L.  dei  dipendenti  del  comparto
universita'   per   il   personale  assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche
statuizioni ivi previste.

        
      
                               Art. 7.

                     Presentazione dei documenti

    1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti  per  l'accesso,  tenuto  conto  delle  dichiarazioni aventi
validita'  illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla  procedura,  sara'  invitato  a presentare a questa Universita',
entro  trenta  giorni  dalla  data  di stipula del contratto, pena la
risoluzione   del   contratto   stesso,   le  seguenti  dichiarazioni
sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati:
      a) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni attestante il
possesso  dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
        cittadinanza;
        godimento  dei  diritti  civili  e  politici (ovvero i motivi
della  non  iscrizione  o della cancellazione dalle liste elettorali)
con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
        mancanza  di  condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze) ;
      b) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita'  e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165.  Al  momento dell'assunzione in
servizio  il  lavoratore  non deve risultare iscritto ad alcun albo o
ordine professionale.
    Le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui ai predetti punti a) e b)
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita'.
    L'idoneita'   fisica  all'impiego  e'  accertata,  in  base  alla
normativa vigente, dal medico competente dell'Universita' degli studi
di  Genova.  Si fa eccezione per il personale gia' in servizio presso
questo o altro ateneo a tempo determinato o indeterminato.
    2.  Qualora  gli  stati,  le  qualita'  personali e i fatti siano
documentati  mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati dalla
competente  autorita'  dello  Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
    3.  I  certificati  rilasciati  dalle  competenti autorita' dello
Stato  di  cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso.  Le  firme  sugli stessi
debbono   essere  legalizzate  dalle  rappresentanze  diplomatiche  o
consolari italiane all'estero.
    4.  Agli  atti  e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua  straniera  deve  essere  allegata  una  traduzione, in lingua
italiana,  certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un
traduttore ufficiale.
    5.  I  documenti  si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  sopra  indicato.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a data
dell'ufficio postale accettante.
    6.  Il  lavoratore  assunto  sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

        
      
                               Art. 8.

                   Trattamento dei dati personali

    1.   I   dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  trattati
dall'Universita' di Genova - dipartimento gestione e sviluppo risorse
umane     -     servizio     gestione     e     sviluppo    personale
tecnico-amministrativo,  ai  sensi  del regolamento di cui al decreto
rettorale n. 198 dell'11 luglio 2001 citato in premessa.
    2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici
e'  ammessa  ai  sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno
2003,   n. 196   e   dall'art. 8   del   decreto   rettorale   n. 198
dell'11 luglio 2001.
    3.  Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  il  trattamento  dei dati sensibili e giudiziari forniti dai
candidati  e'  consentito  solo  in  riferimento ai tipi di dati e di
operazioni  identificati e resi pubblici con il regolamento di cui al
decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 citato in premessa.

        
      
                               Art. 9.

            Restituzione della documentazione presentata

    1.   I   candidati  possono  richiedere,  entro  due  mesi  dalla
pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso  concernente
l'affissione  all'albo  dell'Ateneo del decreto di approvazione degli
atti,  la restituzione della documentazione presentata. L'Universita'
accede alla richiesta salvo che vi sia un contenzioso in atto.
    2.  L'interessato,  previo  accordo  telefonico, deve presentarsi
personalmente  per ritirare la documentazione suddetta; puo' delegare
per  il  ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E' esclusa
qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
    3.  Trascorso il termine di cui al precedente comma l'Universita'
dispone  del  materiale  in  relazione  alle  proprie esigenze, senza
alcuna responsabilita'.

        
      
                              Art. 10.

      Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure

    1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto valgono le
disposizioni  contenute  nel  regolamento,  nonche'  le  disposizioni
previste  dal  contratto  collettivo  nazionale  dei  dipendenti  del
comparto universita' e dalle norme vigente in materia di reclutamento
del personale nella pubblica amministrazione.
      Genova, 7 dicembre 2007
                                      Il direttore amministrativo