Concorso per 1 categoria c area amministrativa (liguria) UNIVERSITA' DI GENOVA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 04-01-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO (scad. 4 febbraio 2008) Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di un anno con una unita' di personale da ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI GENOVA |
Regione: | LIGURIA |
Provincia: | GENOVA |
Comune: | GENOVA |
Data di inserimento: | 23-01-2008 |
Data Scadenza bando | 04-02-2008 |
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UNIVERSITA' DI GENOVA
CONCORSO (scad. 4 febbraio 2008)
CONCORSO (scad. 4 febbraio 2008)
Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di un anno con una unita' di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area amministrativa.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull'autonomia dell'universita'; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle domande stesse; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante disposizioni in materia di servizi postali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto rettorale n. 198 dell'11 settembre 2001 con il quale e' stato emanato il "Regolamento in materia di trattamento comunicazione e diffusione dei dati personali"; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati; Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106, recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, con il quale e' stato emanato il "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modificazioni; Visto il contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto universita' sottoscritto in data 27 gennaio 2005 ed in particolare l'art. 6 e il biennio economico 2004-2005 sottoscritto in data 28 marzo 2006; Visto il decreto rettorale n. 625 del 18 dicembre 2001 con il quale e' stato emanato il "Regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo" in seguito denominato "Regolamento"; Visto il decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 con il quale e' stato emanato il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo n. 196/1993; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ; Visto l'estratto del verbale del consiglio del centro servizi della facolta' di ingegneria del 24 ottobre 2007, nel quale e' stata deliberata l'attivazione di una procedura concorsuale per l'assunzione di una unita' di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo determinato e pieno, della durata di un anno, per la realizzazione di uno specifico progetto di miglioramento e di potenziamento dei servizi offerti a supporto della didattica; La figura professionale richiesta dovra' in particolare: organizzare e gestire le sedute di laurea e degli esami di Stato; interagire con i docenti (presidenti CCS, presidenti commissioni di laurea, relatori, membri commissione esami di Stato, etc.), con i funzionari degli uffici di riferimento dell'ateneo, nonche' fornire un adeguato supporto ai funzionari del centro servizi preposti per l'organizzazione delle sopra citate attivita', fornire una fattiva collaborazione per il coordinamento delle varie fasi degli iter procedurali; Considerato che nella stessa seduta, il centro servizi della facolta' di ingegneria ha deliberato la copertura finanziaria relativa all'assunzione in parola; Considerato, nel rispetto dei principi che regolano il reclutamento del personale e di quelli finalizzati al contenimento delle spese nonche' allo snellimento della procedura, che non e' possibile utilizzare graduatorie vigenti, in considerazione delle peculiarita' della professionalita' richiesta; Decreta: Art. 1. Numero dei posti 1. E' indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno Âper la durata di un anno con una unita' di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, presso il centro servizi e della facolta' ingegneria. 2. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2. Requisiti generali di ammissione 1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea; b) titolo di studio previsto dall'art. 4 del regolamento (vedi successivo art. 3) ; c) idoneita' fisica. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore, in base alla normativa vigente; d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se cittadino italiano) ; f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea) ; g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1957, n. 3; h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea). 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3. Domanda e termine di presentazione 1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. 3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo del-l'Universita' degli studi di Genova -- ufficio dirigenziale risorse umane, area personale tecnico amministrativo - -settore VII, via Balbi n. 5. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione. La domanda stessa deve essere redatta, in carta semplice, su apposito modello, allegato "A" che fa parte integrante del presente avviso di selezione, disponibile presso la sede dell'amministrazione centrale, via Balbi n. 5, ovvero al seguente indirizzo telematico: https://www.unige.it/concorsi 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato "A", fac-simile della domanda, purche' sia chiara ed integrale. 5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto ufficio dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 15, il venerdi' dalle ore 10 alle 13. Il servizio rilascera' apposita ricevuta. 6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 7. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra indicato. 8. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure selettive verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche': a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento; c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti; d) il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, ovvero del titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in base ad accordi internazionali, ovvero alla normativa vigente; e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari; f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego; g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; h) se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9, lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla procedura. 11. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001. 12. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999, possono richiedere nella domanda speciali modalita' di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati. 13. Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda, una fotocopia non autenticata di un documento di identita' e, tutti i titoli che ritiene utili ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice. 14. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonche' le copie di titoli di studio o di servizio da allegare alla domanda possono altresi' essere dichiarate conformi all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (modulo "B" allegato). Il candidato dovra' utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato comprese le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al titolo stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di conformita' all'originale dei titoli presentati, comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise indicazioni atte a identificare i titoli stessi. 15. Il candidato puo' altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che consentono di sostituire sia le normali certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l'atto di notorieta' per tutti gli stati, qualita' personali e fatti che sono a diretta conoscenza dell'interessato (modulo "B" allegato). 16. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. 17. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale. 18. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita' estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. 19. Ai titoli di cui al comma precedente redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 20. Nell'ambito dei titoli, le pubblicazioni, debbono essere allegate alla domanda e corredate da elenco, e possono essere prodotte in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per quanto concerne le pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia anteriormente al 2 settembre 2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal decreto luogotenenziale n. 660/1945; per quelle stampate successivamente tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla legge n. 106/2004 e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 252/2006, citato in premessa. 21. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e tradotte in lingua italiana solo se redatte in lingua diversa da quella/e prevista/e nelle prove della procedura selettiva cui si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 22. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda. 23. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura. 24. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorieta'. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 25. L'universita' non assume alcuna responsabilita' per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipende dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o a forza maggiore.
Art. 4. Preselezione 1. In ottemperanza ai fondamentali principi di tempestivita', economicita' e celerita' di espletamento della procedura, qualora il numero delle domande di partecipazione fosse superiore a 50, l'amministrazione si riserva la facolta' di procedere a preselezione, mediante ricorso a test a risposta multipla, sugli argomenti oggetto delle prove del concorso. 2. I primi cinquanta candidati che, secondo l'ordine di graduatoria, saranno ammessi a sostenere le prove, saranno determinati con decreto direttoriale. 3. A parita' di punteggio la preferenza sara' determinata dai titoli di cui all'art. 7 del presente avviso di selezione. 4. Il calendario dell'eventuale prova selettiva e' comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima.
Art. 5. Titoli valutabili 1. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento, alla valutazione dei titoli e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili, purche' attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno: a) attivita' lavorativa comunque prestata presso l'universita' o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 ogni bimestre fino ad un massimo di punti 9); ^ ulteriore punteggio per attivita' svolte presso l'universita' (punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 3), fino ad un massimo di punti: 12; ^ b) idoneita' a precedenti procedure selettive della categoria di riferimento o superiori, fino ad un massimo di punti: 6; c) altri titoli a giudizio della commissione: ulteriore titolo di studio compresi specializzazioni post laurea, master, dottorato ecc., attestati di qualificazione, specializzazione con esame finale, pubblicazioni, fino a un massimo di punti: 12. 2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo la prova stessa e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 3. Il risultato della valutazione dei titoli e' immediatamente affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.
Art. 6. Prove d'esame 1. Le prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale. Prova scritta: vertera' sulla conoscenza delle attivita' amministrative di supporto alla didattica di un centro di servizi di facolta', come definito dai regolamenti di ateneo dell'area amministrativa: statuto dell'ateneo; regolamento generale di ateneo; regolamento didattico di ateneo, parte generale (norme) ; regolamento di ateneo per gli studenti; regolamento in materia di criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte di docenti a tempo pieno; regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti; regolamento in materia di professori a contratto; regolamento della facolta' di ingegneria; regolamento didattico della facolta' di ingegneria; manifesto degli studi della facolta' di ingegneria; decreto ministeriale 9 settembre 1957 e sue modificazioni (approvazione del regolamento sugli esami di Stato all'abilitazione all'esercizio delle professioni). Lo statuto dell'ateneo e i regolamenti sono reperibili nel sito https://www.unige.it/regolamenti e nel sito https://www.ingegneria.unige.it Prova pratica: vertera' sugli argomenti oggetto della prova scritta e consistera' nella realizzazione di tabelle attraverso l'utilizzo del programma informatico Microsoft Excel, nella realizzazione di una lettera attraverso il programma Microsoft Word e nell'invio di questi file attraverso l'applicativo Eudora per la gestione della posta elettronica. La prova comprendera', inoltre, la descrizione sintetica delle operazioni effettuate e il salvataggio dei file generati su un supporto magnetico. Prova orale: vertera' su argomenti oggetto della prova scritta e comprendera' altresi' l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. 2. Il calendario delle prime due prove e' comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima dell'inizio delle medesime. 3. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da essi riportati, nonche' l'elenco dei candidati non ammessi vengono affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami. 4. La convocazione alla prova orale e' comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa. 5. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico. 6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice affigge all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno. 7. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono essere muniti di documento di identita' o di riconoscimento valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validita' l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 7. Nomina della commissione esaminatrice formazione ed approvazione della graduatoria 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore amministrativo ed e' composta da esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento. 2. Espletate le prove della procedura selettiva la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo tenuto conto che lo stesso e' pari a 90 punti cosi' suddivisi: 60 punti per le prove d'esame; 30 punti per i titoli. 3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prime due prove un punteggio di almeno 18/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 18/30. 4. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi: media dei punti conseguiti nelle prime due prove; punti conseguiti nella prova orale; punti attribuiti ai titoli. 5. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -'serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. La procedura deve concludersi entro sei mesi dalla data della riunione preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente motivati. 7. Il direttore amministrativo, con proprio decreto, previo accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa nei limiti dei posti previsti dalla procedura. 8. Il decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante affissione all'albo dell'Ateneo. Di tale pubblicazione viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -- 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per l'eventuale impugnazione. La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale. 9. Qualora, nel corso di validita' della graduatoria, si verificasse la necessita' di procedere ad ulteriori assunzioni a tempo determinato, anche per esigenze diverse rispetto a quelle da cui ha avuto origine il presente bando, l'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito, con articolazione dell'orario sia a tempo pieno che a tempo parziale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
Art. 8. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato 1. Gli oneri finanziari derivanti dalla presente procedura gravano sulle disponibilita' finanziarie del centro di servizi della facolta' di ingegneria e devono essere trasferiti al bilancio dell'Ateneo, se del caso utilizzando qualunque disponibilita', anche in caso di inadempimenti o ritardi da parte di eventuali contraenti, con semestralita' anticipata. L'assunzione in servizio e' condizionata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale presso le universita'. Stante le suddette condizioni l'amministrazione non garantisce l'assunzione in servizio. 2. Il candidato dichiarato vincitore, stipula con l'Universita' degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. 4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data stabilita l'Universita' provvede a depennare il nominativo dalla graduatoria. Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto. 5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 26 del regolamento. 6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 7. Al lavoratore assunto si applica il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto universita' per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste.
Art. 9. Presentazione dei documenti 1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validita' illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati: a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda: cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze) ; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al momento dell'assunzione in servizio il lavoratore non deve risultare iscritto ad alcun albo o ordine professionale. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita'. L'idoneita' fisica all'impiego e' accertata, in base alla normativa vigente, dal medico competente dell'Universita' degli studi di Genova. Si fa eccezione per il personale gia' in servizio presso questo o altro ateneo a tempo determinato o indeterminato. 2. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale. 3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere, legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. 4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 6. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
Art. 10. Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'Universita' di Genova - dipartimento gestione e sviluppo risorse umane servizio gestione e sviluppo personale tecnico-amministrativo, ai sensi del regolamento di cui al decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio 2001 citato in premessa. 2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici e' ammessa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dall'art. 8 del decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio 2001. 3. Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con il regolamento di cui al decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 citato in premessa.
Art. 11. Restituzione della documentazione presentata 1. I candidati possono richiedere, entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso concernente l'affissione all'albo dell'Ateneo del decreto di approvazione degli atti, la restituzione della documentazione presentata. L'Universita' accede alla richiesta salvo che vi sia un contenzioso in atto. 2. L'interessato, previo accordo telefonico, deve presentarsi personalmente per ritirare la documentazione suddetta; puo' delegare per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E' esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo. 3. Trascorso il termine di cui al precedente comma l'Universita' dispone del materiale in relazione alle proprie esigenze, senza alcuna responsabilita'.
Art. 12. Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure 1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nel regolamento, nonche' le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto universita' e dalle norme vigente in materia di reclutamento del personale nella pubblica amministrazione. Genova, 14 dicembre 2007 Il direttore amministrativo