Concorso per 700 allievi carabinieri effettivi (lazio) COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 700
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 08-01-2008
Sintesi: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO   (scad.  7 febbraio 2008) 2° bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di settecento carabinieri effettivi in ferma quadriennale, ...
Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 28-01-2008
Data Scadenza bando 07-02-2008
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CONCORSO   (scad.  7 febbraio 2008)
2°   bando  di  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento   di   settecento   carabinieri   effettivi   in   ferma
quadriennale,  riservato  ai volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1) ovvero in rafferma annuale.
                       IL COMANDANTE GENERALE
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  (testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
    Vista  la  legge  18 ottobre  1961,  n. 1168  (Norme  sullo stato
giuridico  dei  Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri) ;
    Vista  la  legge 8 marzo 1975, n. 39 (Attribuzione della maggiore
eta'   ai  cittadini  che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  e
modificazione  di  altre  norme relative alla capacita' di agire e al
diritto di elettorato) ;
    Vista   la  legge  22 dicembre  1975,  n. 685  (Disciplina  degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope.   Prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) ;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto speciale della regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia di proporzione negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego) ;
    Vista  la  legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla
disciplina militare) ;
    Vista  la  legge  13 dicembre  1986,  n. 874 (Norme concernenti i
limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici) ;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574  (Norme  di  attuazione  dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia di uso della lingua tedesca e della
lingua   ladina   nei   rapporti   dei   cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari) ;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo   per  le  domande  di  concorso  e  di  assunzione  presso  le
amministrazioni pubbliche) ;
    Vista  la  legge  1° febbraio  1989,  n. 53 (Modifiche alle norme
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  guardia  di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato,  al  Corpo  degli  agenti di custodia e al Corpo forestale
dello Stato) ;
    Vista  la  legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche
ed   integrazioni  della  legge  22 dicembre  1975,  n. 685,  recante
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) ;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   (Nuove   norme   in   materia   di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309  (testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) ;
    Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge
28 febbraio  1992,  n. 217  (Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento
degli  organici  delle  forze  di  polizia  e del Corpo nazionale dei
vigili  del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture,
degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia) ;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,   e   successive  modificazioni  (Regolamento  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ;
    Visto  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione
delle   direttive   89/618/Euratom,  90/641/Euratom,  92/3/Euratom  e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) ;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi
da  corrispondere  ai  componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche) ;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del  personale  non
direttivo delle Forze armate) ;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge
6 marzo  1992,  n. 216,  in  materia di riordino dei ruoli e modifica
delle  norme  di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri) ;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed  integrazioni  (Misure  urgenti  per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) ;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  e,  in particolare,
l'articolo  39 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380 (Delega del governo per
l'istituzione del servizio militare volontario femminile) ;
    Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni
in  materia  di  reclutamento  su  base volontaria, stato giuridico e
avanzamento  del  personale  femminile delle Forze Armate e del Corpo
della Guardia di Finanza a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge
20 ottobre 1999, n. 380) ;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112,  recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi nelle Forze Armate;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma 5 della legge 20 ottobre 1999,
n. 380   (Regolamento   recante  norme  in  materia  di  accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  particolare riferimento
all'articolo 2, comma 2) ;
    Viste  le  direttive  tecniche  del  Ministero della Difesa della
Direzione  Generale  della  Sanita' Militare datate 5 dicembre 2005 e
successive  modifiche  introdotte  dai  decreti  dirigenziali  datati
30 agosto  2007  e  20 settembre  2007  (riguardanti  i  portatori di
deficit  di  G6PDH),  emanate per l'accertamento delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare
e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio  militare  in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114;
    Visto  il  decreto  legislativo  5 ottobre 2000, n. 297 (Norme in
materia  di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo
1 della legge 31 marzo 2000, n. 78) ;
    Vista  la legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione
del servizio militare professionale) ;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445   (testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ;
    Visto    il   decreto   legislativo   28 febbraio   2001,   n. 82
(Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate) ;
    Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche) ;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
per   disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare  in  professionale,  a norma dell'articolo 3, comma 1, della
legge      14 novembre      2000,      n. 331)      e      successive
modificazioni/integrazioni   introdotte   dal   decreto   legislativo
31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  l'articolo  13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
coordinato  con  la  legge  di  conversione  27 febbraio 2002, n. 15,
recante:  "Disposizioni  urgenti  per la proroga della partecipazione
italiana ad operazioni militari internazionali";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 213 (Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti
caratteristici  del personale appartenente all'Esercito, alla Marina,
all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri) ;
    Vista  la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione) ;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in
ferma  prefissata,  nonche'  delega  al  Governo  per  il conseguente
coordinamento con la normativa di settore) ;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle
pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246) ;
    Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005;
    Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275 (Disposizioni
correttive  e  integrative  al  decreto  legislativo  8 maggio  2001,
n. 215,   e   successive   modificazioni,  recante  disciplina  della
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale,
a  norma  dell'articolo  22,  comma  3  della  legge  23 agosto 2004,
n. 226) ;
    Vista  la  legge  24 dicembre 2007, n. 244 recante: "Disposizioni
per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge Finanziaria 2008";
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere nel concorso indetto con il
presente  decreto una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti,
con  riserva  di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi
di  economicita'  e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora
il  numero delle domande venisse ritenuto compatibile con le esigenze
di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione
della relativa procedura concorsuale;
                               DECRETA
                             Articolo 1
                          Posti a concorso
    1.  E'  indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento   di   settecento   carabinieri   effettivi   in   ferma
quadriennale, riservato, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226,
ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della medesima legge, che, se in servizio,
abbiano  svolto,  alla  data di scadenza del termine di presentazione
della  domanda di partecipazione, almeno sei mesi in tale stato o, se
collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma, di cui:
      a) n. duecentodieci,  da  immettere  direttamente nell'Arma dei
carabinieri,  dopo  aver  completato  la  ferma nelle Forze Armate in
qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ;
      b) n. quattrocentonovanta,    da    immettere   nell'Arma   dei
carabinieri,  dopo  aver  ultimato  la ferma nelle Forze Armate quale
volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4).
    2.  Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
      a) superiore  al  quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente  non coperti sono portati in aumento a quelli riservati
per il concorso successivo;
      b) inferiore  al  quintuplo  dei  posti messi a concorso, per i
posti  eventualmente  non  coperti possono essere banditi concorsi ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
    3.  I  posti  a  concorso  di cui al precedente comma 1. potranno
subire variazioni in ottemperanza al disposto di cui agli articoli 34
e 37 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.
    4.  Il  Comando Generale dell'Arma dei carabinieri ha la facolta'
di  revocare  o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare  lo  svolgimento  del  concorso  stesso, nonche' le connesse
attivita'   di   reclutamento,   modificare,   fino   alla   data  di
incorporamento  dei  vincitori, il numero dei posti - in aumento o in
decremento  -  sospendere  la nomina dei vincitori alla frequenza del
corso,   in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2008.
                             Articolo 2
                          Riserva di posti
    1.  Fermo  restando il numero complessivo dei posti a concorso di
cui  al precedente articolo 1, comma 1., subordinatamente al possesso
degli  altri  requisiti  prescritti,  e' stabilita una riserva di tre
posti  per  gli  aspiranti, che ne facciano esplicita richiesta nella
domanda  di partecipazione, in possesso dell'attestato di bilinguismo
previsto  dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
    2. I posti riservati, di cui al comma precedente, non coperti per
mancanza di concorrenti riservatari idonei, sono conferiti agli altri
idonei in ordine di graduatoria.
    3.  L'attestato  di  bilinguismo previsto dal precedente comma 1.
dovra'   pervenire   al   CNSR   dei  carabinieri,  pena  il  mancato
riconoscimento,   in   copia   o  con  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione,  secondo  lo  schema  in  allegato 3, unitamente alla
domanda di partecipazione.
                             Articolo 3
                      Svolgimento del concorso
    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) prove di efficienza fisica;
      b) prova  di selezione a carattere culturale o logico-deduttivo
ovvero prova di selezione a carattere culturale e logico-deduttivo;
      c) accertamenti psico-fisici;
      d) accertamento attitudinale.
    2.  Cosi'  come  citato  nelle  premesse,  in  base al numero dei
concorrenti  che  presenteranno domanda di partecipazione al concorso
l'Amministrazione   si   riserva   la   possibilita'  di  considerare
l'accertamento  di cui al precedente comma 1., lettera b) quale prova
preliminare  di selezione culturale che sara', pertanto, la prima cui
saranno sottoposti tutti gli aspiranti.
    3.  Qualora  si  dovesse  verificare  la  condizione  prevista al
precedente  comma  2.  il concorso si sviluppera' secondo le seguenti
fasi:
      a) prova  preliminare  a carattere culturale o logico-deduttivo
ovvero a carattere culturale e logico-deduttivo;
      b) prove di efficienza fisica;
      c) accertamenti psico-fisici;
      d) accertamento attitudinale.
    4. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti
previsti   dal   precedente   comma  1.,  lettere  a),  c)  e  d)  o,
eventualmente,  dal comma 3., lettere a), b), c) e d) comporta la non
ammissione alle successive fasi concorsuali.
    5.  La  durata  delle prove e degli accertamenti presso il Centro
Nazionale  di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma
dei  carabinieri  -  ubicato  in 00191 - Roma, viale di Tor di Quinto
n. 119,  d'ora  in  poi  denominato  CNSR  dei  carabinieri  -  sara'
presumibilmente di quattro giorni feriali, esclusi sabato e festivi.
    6.  Il  bando  di concorso puo' prevedere, per ciascuna prova, il
numero   dei  concorrenti  da  ammettere  alla  prova  successiva  in
relazione al numero delle domande presentate.
                             Articolo 4
                              Requisiti
    1.   Possono   partecipare  al  concorso  gli  aspiranti  di  cui
all'articolo  1  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  di seguito
indicati:
      a) essere  stati,  alla data di scadenza di presentazione delle
domande,  arruolati nelle Forze armate ai sensi delle legge 23 agosto
2004,  n. 226  quali  volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)
ovvero  in rafferma annuale e, se in servizio, aver svolto almeno sei
mesi  in  tale  stato  o, se collocati in congedo, aver concluso tale
ferma;
      b) cittadinanza  italiana  e  godimento  dei  diritti  civili e
politici;
      c) non  aver  superato  il trentesimo anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso;
      d) diploma   d'istruzione   secondaria   di   primo  grado.  Il
concorrente  che  abbia  conseguito  il  titolo  di studio all'estero
dovra'  documentare  l'equipollenza  del medesimo a quello prescritto
per la partecipazione al concorso;
      e) idoneita'  psico-fisica  prevista  con  decreto del Ministro
della  difesa  emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
20 ottobre 1999, n. 380;
      f) idoneita' psico-fisica prevista dalle direttive tecniche del
Ministero  della  Difesa  - Direzione Generale della Sanita' Militare
datate 5 dicembre 2005, emanate per l'accertamento delle imperfezioni
e  delle  infermita'  che  sono  causa  di  non idoneita' al servizio
militare  e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei  al servizio militare in applicazione del Decreto Ministeriale
4 aprile 2000, n. 114 citato nelle premesse;
      g) idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri
accertata dal CNSR dei carabinieri;
      h) statura non inferiore a cm. 165 per gli uomini e cm. 161 per
le donne;
      i) non   essere  incorsi  nel  proscioglimento  d'autorita'  da
precedente  arruolamento  in  qualsiasi  Forza  Armata o Corpo armato
dello  Stato  per  permanente  inidoneita'  psico-fisica  al servizio
militare  incondizionato o per grave mancanza disciplinare ovvero per
inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978,
n. 382;
      j) non   essere   incorsi   nel  proscioglimento  d'ufficio  da
precedente  arruolamento  in  qualsiasi  Forza  armata o Corpo armato
dello  Stato  per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per
condanna penale per delitti non colposi;
      k) non essere stati destituiti da pubblici uffici;
      l) non essere stati condannati per delitto non colposo;
      m) non  essere  imputati  per  delitto non colposo o non essere
stati sottoposti a misure di prevenzione;
      n) non  trovarsi  in  situazioni  comunque  non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
    2. I candidati devono essere, altresi', in possesso dei requisiti
morali  richiesti  dall'articolo  26  della  legge  1° febbraio 1989,
n. 53,  nonche'  di  quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della
legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.
    3. I requisiti sopra indicati, fatta eccezione per l'eta', devono
essere  posseduti  alla data di scadenza del termine di presentazione
delle   domande   di   partecipazione  e  mantenuti  fino  alla  data
dell'effettivo   incorporamento   nell'Arma   dei  carabinieri,  pena
l'esclusione.
    4.  Non  potranno  partecipare  al concorso, pena l'esclusione, i
candidati  che,  alla  data  di scadenza del termine di presentazione
della  domanda,  si  trovino  in  servizio  quale  volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze Armate.
    5. I candidati, nello stesso anno, non possono presentare domanda
di  partecipazione al concorso per un Corpo di Polizia ad ordinamento
civile   e   militare,   diverso   dall'Arma  dei  carabinieri,  pena
l'esclusione.  Resta  impregiudicata, comunque, la possibilita' per i
candidati di partecipare nello stesso anno ai concorsi indetti per il
reclutamento  di  volontari  in  ferma prefissata quadriennale (VFP4)
nell'Esercito,  nella  Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di
Porto  e nell'Aeronautica, riservato ai volontari in ferma prefissata
di  un  anno  (VFP1),  anche  in  rafferma  annuale, in servizio o in
congedo.
    6.  Ove  non specificato il sesso, ogni disposizione del presente
bando  dovra'  intendersi  rivolta  ai  cittadini di sesso maschile e
femminile.
    7.  Non  si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.
                             Articolo 5
           Domanda di partecipazione. Termini e modalita'
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
obbligatoriamente redatta sull'apposito modello, come da riproduzione
in  fac-simile  in  allegato 1 al presente bando e, pertanto, salvo i
casi  espressamente  previsti  dal  presente  articolo,  non  saranno
accettate le domande pervenute su modelli non conformi.
    2. I soli candidati:
      -  in  congedo  quale  volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1)  ovvero  in  rafferma  annuale  residenti  all'estero potranno
compilare   la   domanda  anche  su  modello  non  conforme,  purche'
contenente gli stessi dati di cui al gia' citato allegato 1;
      -  in  servizio  nelle  Forze  Armate  quali volontari in ferma
prefissata  di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale ed impiegati
in  missione  all'estero  dovranno  compilare  il  modulo  di domanda
disponibile sul sito www.carabinieri.it.
    3.  La  domanda dovra' essere presentata entro e non oltre il 30°
giorno  successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:
      a) per  il  personale  impiegato in Italia, al Comando di Corpo
presso  il  quale  il  candidato  presta servizio. I Comandi di Corpo
delle Forze Armate:
        -  con  sede  a  Roma  e  provincia,  ritireranno i modelli a
lettura  ottica  presso il Comando Regione Carabinieri Lazio, sito in
Roma,  Piazza  del  Popolo  n. 6 (Ufficio Relazioni con il Pubblico -
Tel. 06/32585829)  e  li  recapiteranno,  successivamente  -  a mezzo
corriere - al CNSR dei carabinieri (tel. 06/80983913-3923-9951) ;
        -   restanti,  provvederanno  preliminarmente  a  ritirare  i
relativi  modelli  a  lettura  ottica  presso  i  Comandi Provinciali
carabinieri  del  capoluogo,  trasmettendoli  - a mezzo corriere - al
CNSR dei carabinieri;
      b) per il personale impiegato in missione all'estero, presso il
Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipende che provvedera'
a trasmetterla con il mezzo piu' celere - al CNSR dei carabinieri;
      c) per  i  candidati  in  congedo,  presso  il Comando Stazione
carabinieri  nella  cui giurisdizione il concorrente ha la residenza,
il  domicilio o la dimora, che provvedera' a trasmetterla al CNSR dei
carabinieri,   secondo   le  modalita'  che  saranno  successivamente
impartite;
      d) per  i candidati in congedo residenti all'estero, tramite la
competente  autorita'  diplomatica  o  consolare  che  provvedera' ad
inviarla al CNSR dei carabinieri.
    Dell'avvenuta  presentazione della domanda fara' fede la ricevuta
presente  nel  margine  inferiore della stessa che sara' compilata in
ogni  sua  parte  e  rilasciata  al concorrente dal Comando/Autorita'
presso cui viene presentata.
    4. I termini per la presentazione della domanda di partecipazione
al  concorso  sono  perentori.  Nel computo dei termini si esclude il
giorno  iniziale  e,  qualora  la  scadenza  coincida  con  un giorno
festivo, la stessa e' prorogata al primo giorno seguente non festivo;
i giorni festivi si computano nel termine.
    5. Nella presentazione delle domande:
      -  i  Comandi  di  Corpo interessati per i militari in servizio
dovranno  compilare  ed inoltrare al CNSR dei carabinieri, unitamente
alla   domanda   di   partecipazione   al  concorso,  copia  conforme
dell'estratto  della  documentazione di servizio - come da fac-simile
in  allegato  2  -  chiuso  tassativamente  alla data di scadenza del
termine  di  presentazione  delle domande e firmato dal candidato per
presa  visione  ed accettazione dei dati. I predetti Comandi dovranno
obbligatoriamente  indicare  le  date  giuridiche di incorporamento e
termine del servizio:
        * quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ;
        * dell'eventuale rafferma annuale.
    Domande  ed  attestati  dovranno  pervenire  integri  e  privi di
spillature, e recapitati - a mezzo corriere - al CNSR dei carabinieri
entro il 20 febbraio 2008;
      - i  candidati in congedo di cui al precedente comma 3, lettere
c)   e  d),  dovranno  obbligatoriamente  allegare  alla  domanda  di
partecipazione  al  concorso copia dell'estratto della documentazione
di  servizio, come da facsimile in allegato 2, rilasciato dall'ultimo
Ente/Reparto  di  servizio  all'atto  del congedo quale volontario in
ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale.
    6.  Nella  trasmissione  delle  domande non sono consentiti altri
tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni.
    7. Il CNSR dei carabinieri non risponde, comunque, dell'eventuale
mancata  ricezione  dovuta  a  disguidi  postali,  ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.
    8.  Non  saranno  prese  in  considerazione le domande presentate
oltre  il  termine  di  cui  al  precedente  comma  3. I Comandi sono
autorizzati  a non accogliere le domande che venissero prodotte dagli
interessati oltre il termine perentorio sopra indicato.
                             Articolo 6
                     Compilazione della domanda
    1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda indicato al precedente articolo 5, dopo aver preso
visione  delle  disposizioni  indicate  nel  presente  bando,  di cui
sottoscrive  la  piena conoscenza. Nel modello dovra' essere indicata
dal  concorrente,  nel  campo  al  centro "CODICE CONCORSO", la sigla
"VFP02".
    2.  Il  concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi  dell'articolo  76  del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445, possano derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' indicare nella domanda:
      a) i  propri  dati  anagrafici (cognome e nome, data e luogo di
nascita,  sesso,  comune  di  residenza  ed indirizzo completo) ed il
codice fiscale;
      b) lo stato civile;
      c) il  recapito  presso  il  quale  desidera  ricevere tutte le
comunicazioni  relative  al  concorso,  comprensivo  delle  eventuali
utenze telefoniche;
      d) il  titolo  di  studio,  la  data  e la sede dell'istituto o
dell'universita' presso il quale e' stato conseguito;
      e) se  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo,  previsto
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976,  n. 752,  e  successive  modificazioni,  la  lingua (italiana o
tedesca) nella quale intende sostenere le prove concorsuali;
      f) posizione  militare  quale volontario in ferma prefissata di
un   anno   (VFP1)  ovvero  in  rafferma  annuale  con  l'indicazione
obbligatoria delle seguenti informazioni:
        - Forza  armata  ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina, Aeronautica) ;
        - se in servizio o in congedo;
        - date  di  decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo
da VFP1 e dalla eventuale rafferma annuale nonche' la denominazione e
la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio;
      g) la  Forza  armata  (Esercito,  Marina  ed  Aeronautica)  ove
svolgere  eventualmente  la  ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4),
segnalando con 1, 2 e 3 l'ordine di preferenza;
      h) il  possesso  della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza,   dovra'   comunicare,  in  apposita  dichiarazione  da
allegare  alla  domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
      i) di godere dei diritti civili e politici;
      j) di  non  essere  incorso  nel proscioglimento d'autorita' da
precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata dello Stato o Corpo
armato   dello  Stato  per  permanente  inidoneita'  psico-fisica  al
servizio  militare  incondizionato  o per grave mancanza disciplinare
ovvero  per  inadempienza  ai  doveri  del militare di cui alla legge
11 luglio 1978, n. 382;
      k) di  non  essere  incorso nel proscioglimento d'autorita' per
protratto insufficiente rendimento in servizio ai sensi dell'articolo
8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332 e successive modificazioni;
      l) di  non  essere  incorso  nel  proscioglimento  d'ufficio da
precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata dello Stato o Corpo
armato  dello  Stato  per  perdita  del  grado  o retrocessione della
classe, per condanna penale per delitti non colposi;
      m) di non essere stato destituito dai pubblici uffici;
      n) di non essere stato condannato per delitto non colposo;
      o) di  non  essere  imputato per delitto non colposo ne' essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
      p) di  non  trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
      q) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;
      r) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
accettare, senza riserve, tutto cio' che in esso e' stabilito;
      s) di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  e  alla
trattazione  dei  dati personali nel rispetto della normativa vigente
in  tema di tutela della privacy (articolo 13 del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196  "Codice  in  materia di protezione dei dati
personali")  nonche'  alle  procedure  di  documentazione  secondo le
modalita' indicate nell'articolo 22, comma 2 della legge n. 241/1990.
In  particolare  gli accertamenti previsti dal bando (compresi quelli
psico-fisici) potranno avere anche forma fotografica;
      t) di   aver   presentato   nell'anno   in  corso,  domanda  di
partecipazione  al concorso per la sola Arma dei carabinieri e non in
altre Forze di polizia;
      u) eventuali  titoli che, a parita' di punteggio, costituiscono
precedenza in graduatoria.
    3.  Gli  aspiranti  sono  inoltre  tenuti a segnalare al CNSR dei
carabinieri  -  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - con
dichiarazione  sottoscritta,  completa  di  copia  fotostatica  di un
proprio documento di identita' in corso di validita':
      -  ogni  variazione di indirizzo di residenza o recapito presso
il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso;
      - ogni cambio di Comando/Reparto di appartenenza;
      - l'eventuale:
        * congedamento:
          .. da volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ;
          .. dalla rafferma annuale;
        * transito  quale  volontario  in  ferma  quadriennale (VFP4)
nell'Esercito,  nella  Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di
Porto e nell'Aeronautica, con relativa data giuridica.
    4.  Sottoscrivendo  la domanda il concorrente esprime il consenso
alla  raccolta  e  alla  trattazione  dei  dati  personali, necessari
all'espletamento  dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati
e'  imprescindibile  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di
partecipazione).
    5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma  per  esteso.  La mancanza di sottoscrizione comportera' la non
ammissione al concorso.
    6.  L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di
esclusione dal concorso se, a richiesta del CNSR dei carabinieri, non
si provveda alla necessaria integrazione entro il termine fissato.
                             Articolo 7
                    Comunicazioni agli aspiranti
    1.  Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4a serie speciale -
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
    2.   Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, tutte le comunicazioni personali
agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo servizio postale.
    3.  In  nessun  caso  l'Amministrazione si assume responsabilita'
circa  possibili  disguidi  postali  derivanti  da  errate, mancate o
tardive   segnalazioni   di  variazione  di  recapito,  da  ritardata
ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o di altre
comunicazioni  o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza
o ad eventi di forza maggiore.
                             Articolo 8
                       Esclusione dal concorso
    1.  Nelle  more  della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli   aspiranti   partecipano   "con  riserva"  alle  prove  ed  agli
accertamenti concorsuali.
    2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto  di  uno  o  piu' dei requisiti prescritti, con provvedimento
motivato  del  Direttore  del  CNSR  dei  carabinieri sono esclusi in
qualsiasi  momento dal concorso, ovvero, se vincitori, dalla relativa
graduatoria, decadendo dalla nomina.
                             Articolo 9
           Commissione del concorso e commissione tecnica
    1.   La   Commissione  del  concorso,  che  verra'  nominata  con
provvedimento  del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o da
autorita' da questi delegata, sara' composta da:
      a. un Colonnello dell'Arma dei carabinieri, presidente;
      b.  un  Tenente  Colonnello/Maggiore dell'Arma dei carabinieri,
membro;
      c.   un   Maresciallo   aiutante   luogotenente  dell'Arma  dei
carabinieri, segretario.
    Tale  Commissione,  inoltre, per la vigilanza all'eventuale prova
preliminare, puo' avvalersi dell'ausilio di personale di sorveglianza
nominato con apposita disposizione.
    2. Con successivi provvedimenti del Comandante Generale dell'Arma
dei  carabinieri  o  da  autorita' da questi delegata, sara' altresi'
nominata  la  commissione  tecnica  per lo svolgimento delle prove di
efficienza fisica.
                             Articolo 10
                     Prove di efficienza fisica
    1.  Qualora  l'Amministrazione  non ritenga opportuno disporre la
prova  preliminare,  i  candidati  che  hanno  presentato  domanda di
partecipazione  al  concorso e che non abbiano ricevuto comunicazione
di  esclusione,  saranno  convocati  presso  il CNSR dei carabinieri,
secondo le modalita' indicate nell'articolo 11), comma 2., per essere
sottoposti  a  prove  di efficienza fisica da parte della commissione
tecnica prevista dal precedente articolo 9, comma 2.
    2.  Le  citate  prove, disciplinate da specifiche norme tecniche,
consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalita'
a fianco di ciascuno indicate:
      a) per gli uomini:
        - corsa piana di metri 1000 (tempo 4' e 05") ;
        - salto   in  alto  (altezza  minima  m.  1,10,  massimo  tre
tentativi) ;
        - piegamenti  sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) ;
      b) per le donne:
        - corsa piana di metri 1000 (tempo 4' e 45") ;
        - salto   in  alto  (altezza  minima  m.  1,00,  massimo  tre
tentativi) ;
        - piegamenti  sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza
interruzioni).
    3.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo degli esercizi
indicati  per  le  due categorie di concorrenti, rispettivamente, nel
precedente   comma   2.,  lettere  a)  e  b),  determinera'  giudizio
definitivo  di  non  idoneita'  da  parte  della  Commissione  di cui
all'articolo 9, comma 2. e, quindi, la non ammissione alle successive
fasi  concorsuali.  Il  superamento  di  tutti  gli esercizi, invece,
determinera' un giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica
e  l'eventuale  attribuzione  di un punteggio incrementale secondo le
modalita'  di  seguito indicate, fino ad un massimo di punti 3 (1 per
ciascuna prova).

               ---->  Vedere tabelle a pag. 6   <----

    Il  concorrente  dovra' provvedere in proprio a procurarsi idoneo
abbigliamento  per l'esecuzione degli esercizi (giubbotto antipioggia
al seguito).
    4.  I  concorrenti  dovranno presentarsi alle prove di efficienza
fisica muniti di:
      - documento di riconoscimento in corso di validita';
      - certificato  di  idoneita'  all'attivita' sportiva agonistica
per  l'atletica  leggera  in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti  alla  federazione  medico  sportiva  italiana ovvero da
strutture   sanitarie   pubbliche  o  private  convenzionate  in  cui
esercitano  medici  specializzati in medicina dello sport. La mancata
presentazione  del  certificato  o l'esibizione di referto non valido
determinera'  la  non ammissione a sostenere dette prove. In tal caso
il  concorrente  che  ne  faccia  richiesta  sara' riconvocato con le
stesse modalita' previste dal successivo articolo 19;
    In  aggiunta  a  quanto  precede  le  concorrenti,  al  solo fine
dell'effettuazione  in  piena  sicurezza  degli  esercizi  di  cui al
precedente  comma  2.,  dovranno  produrre  l'esito  di  un  test  di
gravidanza  su  prelievo  ematico  o  delle  urine, effettuato presso
struttura  sanitaria  pubblica o privata convenzionata entro i cinque
giorni  precedenti  la  data  degli  accertamenti  psico-fisici,  che
escluda la sussistenza di detto stato; in assenza di tale referto, le
concorrenti  verranno  sottoposte  a  test  di  gravidanza,  al  fine
sopraindicato.  In  caso  di  positivita'  del  test di gravidanza le
concorrenti  non potranno in nessun caso essere sottoposte alle prove
di  efficienza  fisica. L'esito di detto referto sara' utilizzato, al
medesimo  scopo, per effettuare l'eventuale esame radiografico di cui
al successivo articolo 12.
                             Articolo 11
             Prova preliminare o di selezione culturale
    1.   Nel   caso  in  cui  si  verifichi  la  condizione  prevista
dall'articolo  3,  comma  2., i concorrenti saranno sottoposti ad una
prova  preliminare  a carattere culturale o logico-deduttivo ovvero a
carattere  culturale  e  logico-deduttivo, che vertera' su nozioni ed
elementi   di   conoscenza   commisurati  al  livello  di  istruzione
secondaria  di  primo grado, da eseguire in un tempo predeterminato e
che  avra'  luogo  presso  il  CNSR  dei carabinieri, viale di Tor di
Quinto n. 153 - 00191 - Roma. Il relativo punteggio sara' espresso in
centesimi  e concorrera' alla formazione della graduatoria di merito.
Data  e  ora  di  svolgimento  di  tale  prova,  nonche' il numero di
concorrenti  da  ammettere  alle successive fasi concorsuali, saranno
rese  note  con  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  Italiana  - 4ª serie speciale - del 4 aprile 2008, ovvero
in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso, che
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti,  sara'  disponibile  anche sul sito www.carabinieri.it e
presso i Comandi Stazione carabinieri.
    2.  Qualora  in base al numero dei concorrenti non venga ritenuto
opportuno effettuare la predetta prova preliminare, nella gia' citata
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana - 4ª serie speciale -
del 4 aprile 2008, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto
rinvio,  verra'  pubblicato  il  relativo  avviso che avra' valore di
notifica  a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e nella quale
sara' altresi' comunicato il calendario di convocazione dei candidati
presso  il  CNSR  dei  carabinieri  per  essere  sottoposti alle fasi
concorsuali previste dal bando.
    3.  I  candidati giudicati idonei alle prove di cui al precedente
articolo 10,  nel  caso  non  venga  effettuata la prova preliminare,
saranno  sottoposti  presso  il  CNSR dei carabinieri ad una prova di
selezione  a  carattere  culturale  o  logico-deduttivo ovvero ad una
prova di selezione a carattere culturale e logico-deduttivo, vertente
su  nozioni  ed  elementi  di  conoscenza  commisurati  al livello di
istruzione  secondaria  di  primo  grado,  da  eseguire  in  un tempo
predeterminato.  Il  relativo punteggio sara' espresso in centesimi e
concorrera' alla formazione della graduatoria di merito.
    4.  In  occasione  della  prova  preliminare  o  di  selezione, i
candidati dovranno portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro
indelebile  di  colore  scuro  e  la  ricevuta  attestante l'avvenuta
presentazione  della  domanda di partecipazione al concorso. Nel caso
di  effettuazione  della prova preliminare, i candidati sono tenuti a
presentarsi,  nel  giorno  previsto, almeno un'ora prima di quella di
inizio della prova.
    5.  Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
nonche'  portare  carta  da  scrivere, appunti e manoscritti, libri o
pubblicazioni  di  qualunque  specie,  continuare  a scrivere dopo il
segnale di "ALT" e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La
mancata  osservanza di tale prescrizione, comporta l'esclusione dalla
prova  stessa,  con  apposito  provvedimento della Commissione di cui
all'articolo 9, comma 1.
    6.  La  prova  sara'  disciplinata  da specifiche norme tecniche.
All'approntamento, revisione, somministrazione e correzione dei test,
effettuata  in  forma  automatizzata, provvederanno militari del CNSR
dei carabinieri.
    7.  L'esito  della  prova  preliminare sara' reso disponibile sul
sito  internet  www.carabinieri.it.  Il  calendario  di  convocazione
presso  il  CNSR  dei  carabinieri  degli  ammessi  al  proseguimento
dell'iter  concorsuale  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana  - 4ª serie speciale - del 9 maggio 2008,
ovvero  in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Solo tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
    8. Nel caso previsto dall'articolo 3, comma 1., tutti i candidati
che  effettueranno la prova di selezione culturale saranno ammessi al
proseguimento dell'iter concorsuale;
    9.  L'Amministrazione  militare  non  risponde di eventuali danni
agli  oggetti  personali  dei  candidati,  lasciati  eventualmente in
custodia.
                             Articolo 12
                      Accertamenti psico-fisici
    1.  I  concorrenti  idonei,  successivamente  alle  prove  di cui
all'articolo  10, saranno sottoposti, presso il CNSR dei carabinieri,
agli   accertamenti   psico-fisici  disciplinati  da  apposite  norme
tecniche,  da  parte  di  un  collegio  medico, che si avvarra' della
collaborazione  di  personale  militare  infermieristico  e tecnico e
sara'  coadiuvato  da  medici  specialisti  consulenti,  al  fine  di
accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio
in  qualita'  di carabiniere. Il Collegio medico sara' composto da un
ufficiale   medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello
(Presidente)  e  da  due  ufficiali  medici,  membri,  di cui il meno
elevato  in  grado  o,  a parita' di grado, il meno anziano svolgera'
anche  le  funzioni  di  segretario.  A  ciascun  concorrente  verra'
attribuito  un  profilo  sanitario, secondo i criteri stabiliti dalle
direttive  tecniche  del  Ministero della Difesa - Direzione Generale
della  Sanita' Militare datate 5 dicembre 2005 e successive modifiche
introdotte   dai   decreti   dirigenziali  datati  30 agosto  2007  e
20 settembre  2007  (riguardanti  i  portatori  di deficit di G6PDH),
emanate  per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
sono  causa  di non idoneita' al servizio militare e per delineare il
profilo  sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
in  applicazione  del  decreto  ministeriale  4 aprile  2000, n. 114,
nonche' dei seguenti requisiti specifici:
      - statura non inferiore a:
        * cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
        * cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile;
      - un  esame oculistico (funzionalita' visiva uguale o superiore
a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile  con  correzione non superiore a 4 diottrie per la sola
miopia,  anche  in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche
in  un  solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e
motalita'  oculare  normale;  senso  cromatico  normale  alle  tavole
pseudoisocromatiche).
    All'atto della presentazione, i candidati dovranno:
      - esibire:
        * certificato  medico  non antecedente a sei mesi, attestante
la  presenza/assenza  di  deficit  di glucosio 6 fosfato deidrogenasi
(G6PDH)  ed  eventuali  manifestazioni  emolitiche o meno, secondo il
modello prestampato in allegato "A";
        * referto  da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del
torace  in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla
data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
        * certificato  rilasciato da una struttura sanitaria pubblica
o  privata  convenzionata attestante la recente effettuazione (da non
oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
      -  presentare,  se  di  sesso  femminile,  referto di ecografia
pelvica  eseguita, presso struttura pubblica o privata convenzionata,
entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;
      - produrre, in copia o in originale, ai fini dell'effettuazione
delle  indagini  radiologiche  la dichiarazione di consenso, in carta
semplice, conforme all'allegato 4 al presente decreto.
    2.  I  candidati  saranno  sottoposti  ai seguenti accertamenti e
visite:
      -   radiologico   (per   confermare  eventuali  infermita'  e/o
imperfezioni) ;
      - cardiologico con E.C.G.;
      - odontoiatrico;
      - ortopedico;
      - oculistico;
      - otorinolaringoiatrico;
      - psichiatrico;
      - analisi del sangue;
      - analisi completa delle urine.
    Le  concorrenti,  inoltre,  saranno  sottoposte  ad  accertamento
ginecologico.
    3. Saranno giudicati non idonei i candidati risultati affetti da:
      - infermita' ed imperfezioni ritenute causa di non idoneita' al
servizio  militare  previste  dalla normativa vigente o che prevedano
l'attribuzione  di  un  "coefficiente"  uguale  o superiore a "2" per
l'apparato  psico  (PS) e "3" per tutti gli altri coefficienti, fermi
restando i requisiti stabiliti nel bando;
      - imperfezioni  ed  infermita' previste dalle vigenti normative
in materia di inabilita' al servizio militare;
      - disturbi  della  parola,  anche se in forma lieve (dislalia -
disartria) ;
      - stato  di  tossicodipendenza  o  tossicofilia  da confermarsi
presso la struttura ospedaliera militare competente per territorio;
    Sono, altresi', motivo di non idoneita':
      - le  alterazioni  acquisite  della cute costituite da tatuaggi
sulle  parti  del  corpo  non coperte dall'uniforme, quando per sede,
dimensioni   o   natura  compromettano  il  decoro  della  persona  e
dell'uniforme stessa;
      - le  imperfezioni  e infermita' non contemplate nei precedenti
alinea,  comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio in qualita' di carabiniere.
    4.  In  caso  di  positivita'  al test di gravidanza, il collegio
medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti
e   dovra'   astenersi   dalla   pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  2  del  gia'  citato  decreto  ministeriale
4 aprile  2000, n. 114 e dal punto 9 delle avvertenze riportate nella
direttiva   tecnica   datata   5 dicembre   2005  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare  secondo  il quale lo stato di
gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento  all'accertamento
dell'idoneita'   al  servizio  militare.  Le  concorrenti,  pertanto,
all'atto  dell'approvazione  della  graduatoria  di  merito di cui al
successivo  articolo 14,  comma  4),  dovranno essere state giudicate
idonee  in  tutte  le  prove  ed  in  tutti  gli  accertamenti,  pena
l'immediata  esclusione;  lo  stesso  dicasi per coloro nei confronti
delle   quali  sia  rilevato  il  richiamato  impedimento  temporaneo
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
    5.   Lo  stesso  collegio  medico,  seduta  stante,  laddove  non
riscontri   impedimento   all'accertamento  psico-fisico  di  cui  al
precedente  comma  4.,  comunichera' per iscritto l'esito con uno dei
seguenti giudizi che sono definitivi:
      -- "idoneo/a";
      - "non idoneo/a", indicando la relativa diagnosi.
    6.   I   concorrenti   "non   idonei"  in  sede  di  accertamento
psico-fisico non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.
                             Articolo 13
                      Accertamento attitudinale
    1.  I  concorrenti  giudicati  idonei agli accertamenti di cui al
precedente  articolo 12,  saranno  sottoposti,  da parte del CNSR dei
carabinieri,  alla  verifica della idoneita' attitudinale al servizio
quale  carabiniere  effettivo nell'Arma dei carabinieri, disciplinata
da apposite norme tecniche.
    2.  L'esito  dell'accertamento  attitudinale verra' comunicato ai
candidati seduta stante, mediante uno dei seguenti giudizi:
      - "idoneo/a";
      - "non idoneo/a".
    Tale giudizio e' definitivo.
                             Articolo 14
                        Graduatoria di merito
    1.  La  Commissione del concorso di cui all'articolo 9, comma 1.,
redigera'  la graduatoria di merito dei concorrenti giudicati idonei,
tenendo conto del punteggio:
      a) riportato  nella prova preliminare (eventuale) o nella prova
di selezione culturale;
      b) incrementale,  fino  ad un massimo di 3 punti, conseguito al
termine delle prove di efficienza fisica;
      c) relativo  alle  valutazioni dei seguenti titoli, da desumere
dall'estratto della documentazione di servizio di cui all'articolo 5,
comma  5.  del  presente  bando e dichiarati dai candidati in sede di
presentazione   di   domanda  di  partecipazione  al  concorso  o  in
dichiarazioni   sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e trasmesse al
CNSR dei carabinieri, costituiti da:
        - periodi  di  servizio  svolti  in qualita' di volontario in
ferma  prefissata  di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, fino
ad un massimo di 0,30 punti:
        * sino a sei mesi di servizio: punti 0,10;
        * sino a 12 mesi di servizio: punti 0,20;
        * oltre 12 mesi di servizio: punti 0,30.
      -  partecipazione alle missioni in teatro operativo fuori area,
fino a un massimo di punti 1, cosi' ripartiti:
        * sino a tre mesi continuativi di permanenza: punti 0,50;
        * oltre tre mesi continuativi di permanenza: punti 1;
    Non  saranno  ritenuti  utili  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria  di  merito  i  periodi relativi a missioni effettuate in
territorio nazionale.
      -  ultima  documentazione  caratteristica, fino a un massimo di
punti 1, cosi' ripartiti:
        * eccellente o giudizio equivalente: punti 1;
        * superiore alla media o giudizio equivalente: punti 0,50;
        * nella media o giudizio equivalente: punti 0,25;
        * inferiore  alla  media  o giudizi equivalenti od inferiori:
punti 0.
    Nel  caso  in  cui  l'ultimo documento sia costituito da "mancata
redazione"   dovra'   essere  valutato  il  documento  immediatamente
precedente.
      -  decorazioni  e benemerenze, fino ad un massimo di punti 2,5,
cosi' attribuiti:
        * 2,5  per  la  medaglia  d'oro  al valor militare o al valor
civile;
        * 2,2  per la medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile;
        * 2 per promozione straordinaria per merito di guerra;
        * 1,5  per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile;
        * 1,3 per la croce di guerra al valor militare;
        * 1 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;
        * 1 per l'encomio solenne;
        * 0,50 per l'encomio o elogio.
      -  titolo di studio con punteggio attribuito solo a quello piu'
elevato posseduto, tra:
        * diploma   di   laurea   e/o  laurea  magistrale  (o  titoli
equipollenti): punti 2;
        * diploma  di  scuola  media  superiore (5 anni) che consenta
l'iscrizione ai corsi universitari: punti 1;
      -  conoscenza,  secondo  standard  NATO,  di  una o piu' lingue
straniere:
        * conoscenza  delle  lingue  araba,  cinese  e  degli  idiomi
riconducibili al ceppo slavo ed africano: punti 2;
        * conoscenza di due o piu' lingue: punti 1,50
        * conoscenza di una lingua: punti 1;
      - brevetto di paracadutismo militare: punti 0,50.
    Tutti  i  punteggi di cui sopra sono espressi in centesimi. Nella
graduatoria saranno inseriti, in ordine di merito, i candidati di cui
alla   riserva  del  precedente  articolo 2  in  via  preliminare  e,
successivamente, fino alla completa copertura dei posti, in ordine di
merito  decrescente,  tutti  i  rimanenti,  compresi coloro che hanno
concorso  per  la  predetta  riserva  e  non  abbiano  trovato  utile
collocazione nell'ambito della stessa.
    2. A parita' di punteggio e' data la precedenza a:
      a) figli di decorati al valor militare;
      b) orfani di guerra ed equiparati;
      c) figli  di decorati di medaglia d'oro al valor dell'Esercito,
al  valor  di  Marina,  al  valor Aeronautico, al valor dell'Arma dei
carabinieri o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere
e  di  militari  dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per
cause riconducibili all'attivita' di servizio;
      d) candidato piu' giovane di eta'.
    3.  I  titoli  indicati  nei  precedenti  commi  1.  e 2. saranno
ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria, solo se:
      a) posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande;
      b) dichiarati dall'aspirante nell'allegato "1" o comunicati con
apposita  istanza  al  CNSR  dei  carabinieri in carta semplice o con
dichiarazione   sostitutiva  completa  di  copia  fotostatica  di  un
documento   di   identita'   dell'interessato,  a  mezzo  di  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
      c) riportati  nell'estratto della documentazione di servizio di
cui all'articolo 5, comma 5.
    4.  Con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri
o  di  autorita'  da  lui  delegata,  riconosciuta la regolarita' del
procedimento,  sara'  approvata  la  graduatoria concorsuale. Di tale
procedura sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana  che  avra' valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
La  propria  posizione  in  graduatoria  sara'  consultabile presso i
Comandi    Stazione    Carabinieri    oppure    sul   sito   internet
www.carabinieri.it    e    potranno,   altresi',   essere   richieste
informazioni  sull'esito  della  stessa  anche  al  Comando  Generale
dell'Arma  dei  carabinieri  -  Ufficio  Relazioni  con il Pubblico -
Piazza  Bligny  n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935 o sulla mail-box
carabinieri@carabinieri.it.
    5.  L'Amministrazione provvedera' a controllare - a campione - la
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    6.  Gli  idonei  che  nella  graduatoria  di  merito risulteranno
compresi  nel numero dei posti a concorso, tenuto conto della riserva
di   posti  di  cui  al  precedente  articolo 2,  saranno  dichiarati
vincitori, di cui i:
      a) primi  n. duecentodieci,  saranno  ammessi  a frequentare il
corso allievi carabinieri effettivi, dopo aver completato nelle Forze
Armate  la  ferma prefissata di un anno, in qualita' di volontario in
ferma prefissata di un anno (VFP1) ;
      b) successivi   n. quattrocentonovanta,   verranno   ammessi  a
frequentare  il corso allievi carabinieri, dopo aver completato nelle
Forze  Armate la ferma prefissata quadriennale (VFP4), secondo quanto
previsto al comma 5 dell'articolo 16 della legge n. 226/2004.
    I  candidati  giudicati  idonei,  che nella graduatoria di merito
risulteranno  non compresi nel numero di posti a concorso di cui alle
precedenti lettere a) e b), saranno dichiarati idonei non vincitori.
    7.  I candidati di cui al precedente comma 6., lettera a) che non
saranno   incorporati  nell'Arma  dei  carabinieri  per  rinuncia  al
concorso  o  esclusi  ai sensi del successivo articolo 21, commi 2. e
3.,   saranno  sostituti  da  altri  idonei  secondo  l'ordine  della
graduatoria e con le modalita' indicate nello stesso articolo 21.
    Analoga  procedura  verra'  adottata da parte del Ministero della
Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, per recuperare
gli idonei vincitori, destinati all'incorporamento nelle Forze Armate
per  compiere  la  ferma  prefissata  quadriennale (VFP4), che non si
dovessero   presentare   o   essere  giudicati  non  idonei  all'atto
dell'incorporamento.
                             Articolo 15
           Ammissione dei volontari alla ferma prefissata
                   quadriennale nelle Forze Armate
    1.  La  graduatoria  di  merito sara' inviata, a cura del Comando
Generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  al  Ministero  della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare.
    2.  I  candidati  di  cui  al  precedente  articolo 14, comma 6.,
lettera b),  a  cura  del Ministero della Difesa - Direzione Generale
per  il  Personale  Militare,  saranno  ammessi  a  svolgere la ferma
prefissata  quadriennale  (VFP4)  nelle  Forze Armate, secondo quanto
stabilito dall'articolo 16, comma 6 della legge n. 226/2004.
    3.  Ogni  ulteriore  informazione  potra'  essere successivamente
richiesta  all'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  della Direzione
Generale  per  il  Personale  Militare  -  viale dell'Esercito n. 186
presso   l'edificio   del   Centro   Direzionale  Personale  Militare
"Maresciallo    d'Italia    Giovanni    Messe"   -   00143   Roma   -
Tel. 06/517051012  Fax  06/517052779 - e-mail urp@persomil.difesa.it,
nei giorni e negli orari sotto indicati:
      -  dal lunedi' al giovedi' dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.45
alle 16.00;
      - venerdi' dalle 09.00 alle 12.00,
oppure consultando i siti www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it
                             Articolo 16
             Transito dei volontari in ferma prefissata
               quadriennale nell'Arma dei carabinieri
    1.  Nell'ultimo  semestre  della  ferma  prefissata  quadriennale
(VFP4)   nelle  Forze  Armate,  i  candidati  di  cui  al  precedente
articolo 15  saranno  convocati presso il CNSR dei carabinieri per la
verifica  del  mantenimento  dei  requisiti  psico-fisici  e dovranno
portare   al  seguito  in  busta  chiusa  -  copia  aggiornata  della
documentazione  matricolare  e  sanitaria. I candidati giudicati "non
idonei"  saranno  dichiarati esclusi dal concorso. Il giudizio di non
idoneita' e' definitivo.
    2.  I  candidati  giudicati idonei al precedente comma, dopo aver
completato  la  ferma  prefissata  quadriennale  nelle  Forze Armate,
saranno  immessi nell'Arma dei carabinieri, con le modalita' previste
dal successivo articolo 21, comma 9.
                             Articolo 17
      Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori
         al Reparto di istruzione dell'Arma dei carabinieri
    1.  I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o
far  pervenire,  mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto
di   istruzione   di   assegnazione  dell'Arma  dei  carabinieri  una
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  secondo lo schema in
allegato 5 dei sottonotati documenti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) titolo di studio;
      d) estratto dell'atto di nascita;
      e) certificato di stato civile.
    2.  Le  dichiarazioni  indicate al precedente comma, lettere a) e
b):
      a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data
di presentazione;
      b) dovranno  attestare,  altresi', che gli interessati erano in
possesso  della  cittadinanza  e  godevano dei diritti politici anche
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
    3.   I   volontari   in   servizio  vincitori  dovranno  altresi'
consegnare,  all'atto  della  presentazione - in busta chiusa - copia
conforme  del  foglio  matricolare,  aggiornato  in  ogni  sua parte,
rilasciato dal Comando militare di provenienza.
    4.  I  candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre un
test  di  gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
convenzionata con S.S.N., entro i cinque giorni precedenti la data di
presentazione.
    5.  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi,   il   dichiarante   decade   dai   benefici   conseguenti  al
provvedimento  di  inclusione  in  graduatoria  e sara' deferito alla
competente  Autorita' Giudiziaria per le violazioni previste e punite
dal codice penale, dalle leggi speciali in materia, nonche' quelle di
cui  all'articolo  76  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
                             Articolo 18
                    Documento di identificazione
    Ad  ogni  prova  o  accertamento  i candidati dovranno esibire un
documento  di  riconoscimento  in  corso di validita' o equipollente,
come   previsto   dal   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000, articolo 35.
                             Articolo 19
           Rinuncia e mancata presentazione del candidato
    1.   Non   sara'  ammesso  alle  ulteriori  fasi  concorsuali  il
concorrente  che non si presenti per sostenere la prova di efficienza
fisica,   la   prova   di   selezione   culturale,  gli  accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali con le modalita' comunicate con avviso
pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  4a  Serie
Speciale che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
i  candidati  o con lettera di convocazione. Tuttavia, in presenza di
comprovato  e  documentato impedimento, segnalato tempestivamente dal
candidato   a   mezzo   fax  (con  comunicazione  completa  di  copia
fotostatica   di   un  documento  di  identita'  dell'interessato)  o
telegramma  al  Comando  Generale  dell'Arma dei carabinieri - Centro
Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento  -  Ufficio  Reclutamento e
Concorsi,  viale  di  Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, potra' essere
fissata,  compatibilmente  con  il  calendario  delle  prove  e degli
accertamenti  sopra  indicati,  una  nuova data di presentazione, non
suscettibile di ulteriore proroga.
    2.   Nel   caso  di  effettuazione  della  prova  preliminare,  i
concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova  saranno
esclusi  dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni dell'assenza,
comprese  quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora tale prova
venga  articolata  su  piu' sessioni, in nessun caso saranno prese in
considerazione eventuali istanze di rinvio/modifica rispetto a quella
di presentazione.
    3.  L'eventuale  rinuncia  al concorso, sottoscritta in qualunque
momento dall'interessato, e' irrevocabile.
                             Articolo 20
                   Ammissione al corso e posizione
    1.  I  concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito
secondo  quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 6. saranno
ammessi  al  corso  allievi carabinieri nell'ordine della graduatoria
stessa,  nel  limite  dei  posti messi a concorso, tenuto conto della
riserva di posti di cui al precedente articolo 2.
    2.  Il  predetto  personale  sara'  assunto in forza dalla Scuola
Allievi carabinieri di assegnazione dalla data che verra' a suo tempo
stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.
                             Articolo 21
                       Presentazione al corso
    1.  Il  corso  allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola
Allievi   carabinieri  secondo  i  programmi  stabiliti  dal  Comando
Generale   dell'Arma   dei  carabinieri  e  le  norme  contenute  nel
Regolamento interno per la Scuola Allievi carabinieri.
    2.   L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i  candidati
vincitori  prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le  operazioni  di  incorporamento,  ivi compresa la visita medica da
parte  del  Dirigente  del  Servizio  Sanitario  per accertare se, in
relazione  al  disposto  di cui al terzo comma dell'articolo 4, siano
ancora   in   possesso   dei  prescritti  requisiti  fisici.  Qualora
riscontrati  affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute, i
candidati  saranno  rinviati  al  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  per  l'accertamento  dell'idoneita'  fisica al servizio
nell'Arma  dei  carabinieri.  I  provvedimenti  di  non  idoneita', o
temporanea  non  idoneita'  che  non  si risolvano entro dieci giorni
dalla  data  fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione
dal concorso. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. I candidati
giudicati non idonei saranno sostituiti nell'ordine di graduatoria di
cui all'articolo 14, comma 7. da altri candidati idonei.
    3. Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della
visita   medica   di  cui  al  precedente  comma  2.,  il  temporaneo
impedimento  all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare
incondizionato,  saranno  dichiarate  escluse  dal  concorso  con  le
modalita'  previste  dall'articolo  8  e  sostituite  nell'ordine  di
graduatoria  di  cui  all'articolo  14 con altri candidati idonei. Il
giudizio di non idoneita' e' definitivo.
    4. Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di:
      - certificato plurimo delle vaccinazioni;
      -   certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
    5.  I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
Allievi  carabinieri  di  assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione  saranno  considerati rinunciatari e sostituiti, entro i
primi   venti  giorni  di  corso,  dagli  altri  idonei  che  seguono
nell'ordine  della graduatoria di cui all'articolo 14. Detto Istituto
potra', comunque, autorizzare gli aspiranti per comprovati motivi, da
preavvisare  tramite  il  Comando Stazione carabinieri competente per
territorio - a differire la presentazione fino al decimo giorno dalla
data di inizio del corso.
    6.  La  rinuncia  all'incorporamento  o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.
    7.  I candidati in servizio o in congedo collocati in graduatoria
utile e dichiarati vincitori del concorso, saranno ammessi alla ferma
quadriennale   nell'Arma   dei   carabinieri,   perdendo   il   grado
eventualmente  rivestito  durante  il  servizio  prestato nelle Forze
Armate,   cosi'  come  stabilito  dall'articolo  19  della  legge  n.
226/2004.  Gli  stessi verranno assunti in forza dalla Scuola Allievi
carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento.
    8.  Gli  arruolati,  dopo  sei mesi dalla data di incorporamento,
previo superamento degli esami, conseguiranno la nomina a carabiniere
allievo e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale,
nel  ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante
Generale   dell'Arma  dei  carabinieri  o  dell'Autorita'  da  questi
delegata.  Al  termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno
nominati  carabinieri  e  destinati  secondo  le  modalita' all'epoca
vigenti.
    9.  I  candidati  di  cui  al  precedente  articolo 14, comma 6.,
lettera b), giudicati idonei agli accertamenti previsti dall'articolo
16,  in  rientro  nell'Arma  dei  carabinieri dopo aver completato il
servizio  quale  volontario  in  ferma prefissata quadriennale (VFP4)
nelle   Forze  Armate,  verranno  incorporati  secondo  le  modalita'
previste  nel  presente  articolo,  ad eccezione delle parti relative
alla sostituzione in ordine di graduatoria dei candidati rinunciatari
al  concorso  o nei cui confronti si verifichi la condizione prevista
ai precedenti commi 2. e 3.
                             Articolo 22
                   Trattamento dei dati personali
    1.  Ai  sensi  dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati  personali forniti dai concorrenti
saranno  raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati   presso   una  banca  automatizzata  anche  successivamente
all'eventuale  instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'articolo 7 del
citato  decreto,  tra  i  quali  il  diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti
dell'Ufficiale  o del Funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore del CNSR dei
carabinieri.
                             Articolo 23
                  Spese di viaggio, licenza e varie
    1.  Sono  a  carico  dei  candidati  le  spese per i viaggi e per
l'alloggio  connessi alla prova preliminare o di selezione culturale,
alle  prove  di  efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, nonche' all'incorporamento.
    2.  I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria  per  esami,  limitata  ai  giorni di svolgimento delle
prove  e degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario
per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per
il rientro nella sede di servizio.
    3.  Qualora  il  concorrente  non  sostenga  le  prove  per cause
dipendenti  dalla  sua  volonta'  o  venga  espulso  dalle stesse, la
licenza   straordinaria  sara'  computata  in  detrazione  da  quella
ordinaria dell'anno in corso.
    4.  I  concorrenti  nel  periodo  di effettuazione delle prove di
efficienza  fisica,  degli  accertamenti psico-fisici ed attitudinali
dovranno  attenersi  alle  norme  disciplinari  e  di vita interna di
caserma.  I  concorrenti  in  servizio  dovranno  altresi'  indossare
l'uniforme.  Tutti  i  candidati  fruiranno  del vitto (solo il primo
ordinario) a carico dell'Amministrazione militare.
    Il  presente  bando  sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa   vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.
      Roma, 28 novembre 2007
                                            Il Gen. C.A.: Siazzu