Concorso per 700 allievi carabinieri effettivi (lazio) COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 700 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 08-01-2008 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO (scad. 7 febbraio 2008) 2° bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di settecento carabinieri effettivi in ferma quadriennale, ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 28-01-2008 |
Data Scadenza bando | 07-02-2008 |
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CONCORSO (scad. 7 febbraio 2008)
CONCORSO (scad. 7 febbraio 2008)
2° bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di settecento carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale.
IL COMANDANTE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri) ; Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39 (Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato) ; Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) ; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) ; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874 (Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici) ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche) ; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato) ; Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) ; Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia) ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche) ; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) ; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri) ; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) ; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, l'articolo 39 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Delega del governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile) ; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380) ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi nelle Forze Armate; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2) ; Viste le direttive tecniche del Ministero della Difesa della Direzione Generale della Sanita' Militare datate 5 dicembre 2005 e successive modifiche introdotte dai decreti dirigenziali datati 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 (riguardanti i portatori di deficit di G6PDH), emanate per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78) ; Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale) ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate) ; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331) e successive modificazioni/integrazioni introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Visto l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, recante: "Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 (Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri) ; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) ; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore) ; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ; Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005; Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275 (Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3 della legge 23 agosto 2004, n. 226) ; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge Finanziaria 2008"; Ravvisata l'opportunita' di prevedere nel concorso indetto con il presente decreto una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; DECRETA Articolo 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di settecento carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, che, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma, di cui: a) n. duecentodieci, da immettere direttamente nell'Arma dei carabinieri, dopo aver completato la ferma nelle Forze Armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ; b) n. quattrocentonovanta, da immettere nell'Arma dei carabinieri, dopo aver ultimato la ferma nelle Forze Armate quale volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4). 2. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia: a) superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo; b) inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 3. I posti a concorso di cui al precedente comma 1. potranno subire variazioni in ottemperanza al disposto di cui agli articoli 34 e 37 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003. 4. Il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri ha la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di reclutamento, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2008. Articolo 2 Riserva di posti 1. Fermo restando il numero complessivo dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1., subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, e' stabilita una riserva di tre posti per gli aspiranti, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda di partecipazione, in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. 2. I posti riservati, di cui al comma precedente, non coperti per mancanza di concorrenti riservatari idonei, sono conferiti agli altri idonei in ordine di graduatoria. 3. L'attestato di bilinguismo previsto dal precedente comma 1. dovra' pervenire al CNSR dei carabinieri, pena il mancato riconoscimento, in copia o con dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato 3, unitamente alla domanda di partecipazione. Articolo 3 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prove di efficienza fisica; b) prova di selezione a carattere culturale o logico-deduttivo ovvero prova di selezione a carattere culturale e logico-deduttivo; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamento attitudinale. 2. Cosi' come citato nelle premesse, in base al numero dei concorrenti che presenteranno domanda di partecipazione al concorso l'Amministrazione si riserva la possibilita' di considerare l'accertamento di cui al precedente comma 1., lettera b) quale prova preliminare di selezione culturale che sara', pertanto, la prima cui saranno sottoposti tutti gli aspiranti. 3. Qualora si dovesse verificare la condizione prevista al precedente comma 2. il concorso si sviluppera' secondo le seguenti fasi: a) prova preliminare a carattere culturale o logico-deduttivo ovvero a carattere culturale e logico-deduttivo; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamento attitudinale. 4. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti previsti dal precedente comma 1., lettere a), c) e d) o, eventualmente, dal comma 3., lettere a), b), c) e d) comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali. 5. La durata delle prove e degli accertamenti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - ubicato in 00191 - Roma, viale di Tor di Quinto n. 119, d'ora in poi denominato CNSR dei carabinieri - sara' presumibilmente di quattro giorni feriali, esclusi sabato e festivi. 6. Il bando di concorso puo' prevedere, per ciascuna prova, il numero dei concorrenti da ammettere alla prova successiva in relazione al numero delle domande presentate. Articolo 4 Requisiti 1. Possono partecipare al concorso gli aspiranti di cui all'articolo 1 che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati: a) essere stati, alla data di scadenza di presentazione delle domande, arruolati nelle Forze armate ai sensi delle legge 23 agosto 2004, n. 226 quali volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale e, se in servizio, aver svolto almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, aver concluso tale ferma; b) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; c) non aver superato il trentesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; d) diploma d'istruzione secondaria di primo grado. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso; e) idoneita' psico-fisica prevista con decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380; f) idoneita' psico-fisica prevista dalle direttive tecniche del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanita' Militare datate 5 dicembre 2005, emanate per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in applicazione del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 citato nelle premesse; g) idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri accertata dal CNSR dei carabinieri; h) statura non inferiore a cm. 165 per gli uomini e cm. 161 per le donne; i) non essere incorsi nel proscioglimento d'autorita' da precedente arruolamento in qualsiasi Forza Armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382; j) non essere incorsi nel proscioglimento d'ufficio da precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale per delitti non colposi; k) non essere stati destituiti da pubblici uffici; l) non essere stati condannati per delitto non colposo; m) non essere imputati per delitto non colposo o non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; n) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 2. I candidati devono essere, altresi', in possesso dei requisiti morali richiesti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte. 3. I requisiti sopra indicati, fatta eccezione per l'eta', devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti fino alla data dell'effettivo incorporamento nell'Arma dei carabinieri, pena l'esclusione. 4. Non potranno partecipare al concorso, pena l'esclusione, i candidati che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, si trovino in servizio quale volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze Armate. 5. I candidati, nello stesso anno, non possono presentare domanda di partecipazione al concorso per un Corpo di Polizia ad ordinamento civile e militare, diverso dall'Arma dei carabinieri, pena l'esclusione. Resta impregiudicata, comunque, la possibilita' per i candidati di partecipare nello stesso anno ai concorsi indetti per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), anche in rafferma annuale, in servizio o in congedo. 6. Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente bando dovra' intendersi rivolta ai cittadini di sesso maschile e femminile. 7. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi. Articolo 5 Domanda di partecipazione. Termini e modalita' 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere obbligatoriamente redatta sull'apposito modello, come da riproduzione in fac-simile in allegato 1 al presente bando e, pertanto, salvo i casi espressamente previsti dal presente articolo, non saranno accettate le domande pervenute su modelli non conformi. 2. I soli candidati: - in congedo quale volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale residenti all'estero potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al gia' citato allegato 1; - in servizio nelle Forze Armate quali volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale ed impiegati in missione all'estero dovranno compilare il modulo di domanda disponibile sul sito www.carabinieri.it. 3. La domanda dovra' essere presentata entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: a) per il personale impiegato in Italia, al Comando di Corpo presso il quale il candidato presta servizio. I Comandi di Corpo delle Forze Armate: - con sede a Roma e provincia, ritireranno i modelli a lettura ottica presso il Comando Regione Carabinieri Lazio, sito in Roma, Piazza del Popolo n. 6 (Ufficio Relazioni con il Pubblico - Tel. 06/32585829) e li recapiteranno, successivamente - a mezzo corriere - al CNSR dei carabinieri (tel. 06/80983913-3923-9951) ; - restanti, provvederanno preliminarmente a ritirare i relativi modelli a lettura ottica presso i Comandi Provinciali carabinieri del capoluogo, trasmettendoli - a mezzo corriere - al CNSR dei carabinieri; b) per il personale impiegato in missione all'estero, presso il Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipende che provvedera' a trasmetterla con il mezzo piu' celere - al CNSR dei carabinieri; c) per i candidati in congedo, presso il Comando Stazione carabinieri nella cui giurisdizione il concorrente ha la residenza, il domicilio o la dimora, che provvedera' a trasmetterla al CNSR dei carabinieri, secondo le modalita' che saranno successivamente impartite; d) per i candidati in congedo residenti all'estero, tramite la competente autorita' diplomatica o consolare che provvedera' ad inviarla al CNSR dei carabinieri. Dell'avvenuta presentazione della domanda fara' fede la ricevuta presente nel margine inferiore della stessa che sara' compilata in ogni sua parte e rilasciata al concorrente dal Comando/Autorita' presso cui viene presentata. 4. I termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale e, qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, la stessa e' prorogata al primo giorno seguente non festivo; i giorni festivi si computano nel termine. 5. Nella presentazione delle domande: - i Comandi di Corpo interessati per i militari in servizio dovranno compilare ed inoltrare al CNSR dei carabinieri, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, copia conforme dell'estratto della documentazione di servizio - come da fac-simile in allegato 2 - chiuso tassativamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e firmato dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati. I predetti Comandi dovranno obbligatoriamente indicare le date giuridiche di incorporamento e termine del servizio: * quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ; * dell'eventuale rafferma annuale. Domande ed attestati dovranno pervenire integri e privi di spillature, e recapitati - a mezzo corriere - al CNSR dei carabinieri entro il 20 febbraio 2008; - i candidati in congedo di cui al precedente comma 3, lettere c) e d), dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione al concorso copia dell'estratto della documentazione di servizio, come da facsimile in allegato 2, rilasciato dall'ultimo Ente/Reparto di servizio all'atto del congedo quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale. 6. Nella trasmissione delle domande non sono consentiti altri tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni. 7. Il CNSR dei carabinieri non risponde, comunque, dell'eventuale mancata ricezione dovuta a disguidi postali, ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore. 8. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 3. I Comandi sono autorizzati a non accogliere le domande che venissero prodotte dagli interessati oltre il termine perentorio sopra indicato. Articolo 6 Compilazione della domanda 1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il modello di domanda indicato al precedente articolo 5, dopo aver preso visione delle disposizioni indicate nel presente bando, di cui sottoscrive la piena conoscenza. Nel modello dovra' essere indicata dal concorrente, nel campo al centro "CODICE CONCORSO", la sigla "VFP02". 2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possano derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci, dovra' indicare nella domanda: a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, comune di residenza ed indirizzo completo) ed il codice fiscale; b) lo stato civile; c) il recapito presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, comprensivo delle eventuali utenze telefoniche; d) il titolo di studio, la data e la sede dell'istituto o dell'universita' presso il quale e' stato conseguito; e) se in possesso dell'attestato di bilinguismo, previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, la lingua (italiana o tedesca) nella quale intende sostenere le prove concorsuali; f) posizione militare quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale con l'indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni: - Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina, Aeronautica) ; - se in servizio o in congedo; - date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da VFP1 e dalla eventuale rafferma annuale nonche' la denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio; g) la Forza armata (Esercito, Marina ed Aeronautica) ove svolgere eventualmente la ferma prefissata quadriennale (VFP4), segnalando con 1, 2 e 3 l'ordine di preferenza; h) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra' comunicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; i) di godere dei diritti civili e politici; j) di non essere incorso nel proscioglimento d'autorita' da precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata dello Stato o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382; k) di non essere incorso nel proscioglimento d'autorita' per protratto insufficiente rendimento in servizio ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e successive modificazioni; l) di non essere incorso nel proscioglimento d'ufficio da precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata dello Stato o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione della classe, per condanna penale per delitti non colposi; m) di non essere stato destituito dai pubblici uffici; n) di non essere stato condannato per delitto non colposo; o) di non essere imputato per delitto non colposo ne' essere stato sottoposto a misure di prevenzione; p) di non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere; q) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio; r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza riserve, tutto cio' che in esso e' stabilito; s) di prestare il proprio consenso alla raccolta e alla trattazione dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della privacy (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali") nonche' alle procedure di documentazione secondo le modalita' indicate nell'articolo 22, comma 2 della legge n. 241/1990. In particolare gli accertamenti previsti dal bando (compresi quelli psico-fisici) potranno avere anche forma fotografica; t) di aver presentato nell'anno in corso, domanda di partecipazione al concorso per la sola Arma dei carabinieri e non in altre Forze di polizia; u) eventuali titoli che, a parita' di punteggio, costituiscono precedenza in graduatoria. 3. Gli aspiranti sono inoltre tenuti a segnalare al CNSR dei carabinieri - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - con dichiarazione sottoscritta, completa di copia fotostatica di un proprio documento di identita' in corso di validita': - ogni variazione di indirizzo di residenza o recapito presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso; - ogni cambio di Comando/Reparto di appartenenza; - l'eventuale: * congedamento: .. da volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ; .. dalla rafferma annuale; * transito quale volontario in ferma quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica, con relativa data giuridica. 4. Sottoscrivendo la domanda il concorrente esprime il consenso alla raccolta e alla trattazione dei dati personali, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' imprescindibile ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione). 5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria firma per esteso. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso. 6. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di esclusione dal concorso se, a richiesta del CNSR dei carabinieri, non si provveda alla necessaria integrazione entro il termine fissato. Articolo 7 Comunicazioni agli aspiranti 1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni. 2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo servizio postale. 3. In nessun caso l'Amministrazione si assume responsabilita' circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o di altre comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore. Articolo 8 Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti concorsuali. 2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, con provvedimento motivato del Direttore del CNSR dei carabinieri sono esclusi in qualsiasi momento dal concorso, ovvero, se vincitori, dalla relativa graduatoria, decadendo dalla nomina. Articolo 9 Commissione del concorso e commissione tecnica 1. La Commissione del concorso, che verra' nominata con provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o da autorita' da questi delegata, sara' composta da: a. un Colonnello dell'Arma dei carabinieri, presidente; b. un Tenente Colonnello/Maggiore dell'Arma dei carabinieri, membro; c. un Maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei carabinieri, segretario. Tale Commissione, inoltre, per la vigilanza all'eventuale prova preliminare, puo' avvalersi dell'ausilio di personale di sorveglianza nominato con apposita disposizione. 2. Con successivi provvedimenti del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o da autorita' da questi delegata, sara' altresi' nominata la commissione tecnica per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica. Articolo 10 Prove di efficienza fisica 1. Qualora l'Amministrazione non ritenga opportuno disporre la prova preliminare, i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, saranno convocati presso il CNSR dei carabinieri, secondo le modalita' indicate nell'articolo 11), comma 2., per essere sottoposti a prove di efficienza fisica da parte della commissione tecnica prevista dal precedente articolo 9, comma 2. 2. Le citate prove, disciplinate da specifiche norme tecniche, consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: a) per gli uomini: - corsa piana di metri 1000 (tempo 4' e 05") ; - salto in alto (altezza minima m. 1,10, massimo tre tentativi) ; - piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni) ; b) per le donne: - corsa piana di metri 1000 (tempo 4' e 45") ; - salto in alto (altezza minima m. 1,00, massimo tre tentativi) ; - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza interruzioni). 3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nel precedente comma 2., lettere a) e b), determinera' giudizio definitivo di non idoneita' da parte della Commissione di cui all'articolo 9, comma 2. e, quindi, la non ammissione alle successive fasi concorsuali. Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinera' un giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica e l'eventuale attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalita' di seguito indicate, fino ad un massimo di punti 3 (1 per ciascuna prova). ----> Vedere tabelle a pag. 6 <---- Il concorrente dovra' provvedere in proprio a procurarsi idoneo abbigliamento per l'esecuzione degli esercizi (giubbotto antipioggia al seguito). 4. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica muniti di: - documento di riconoscimento in corso di validita'; - certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione del certificato o l'esibizione di referto non valido determinera' la non ammissione a sostenere dette prove. In tal caso il concorrente che ne faccia richiesta sara' riconvocato con le stesse modalita' previste dal successivo articolo 19; In aggiunta a quanto precede le concorrenti, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza degli esercizi di cui al precedente comma 2., dovranno produrre l'esito di un test di gravidanza su prelievo ematico o delle urine, effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti psico-fisici, che escluda la sussistenza di detto stato; in assenza di tale referto, le concorrenti verranno sottoposte a test di gravidanza, al fine sopraindicato. In caso di positivita' del test di gravidanza le concorrenti non potranno in nessun caso essere sottoposte alle prove di efficienza fisica. L'esito di detto referto sara' utilizzato, al medesimo scopo, per effettuare l'eventuale esame radiografico di cui al successivo articolo 12. Articolo 11 Prova preliminare o di selezione culturale 1. Nel caso in cui si verifichi la condizione prevista dall'articolo 3, comma 2., i concorrenti saranno sottoposti ad una prova preliminare a carattere culturale o logico-deduttivo ovvero a carattere culturale e logico-deduttivo, che vertera' su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di istruzione secondaria di primo grado, da eseguire in un tempo predeterminato e che avra' luogo presso il CNSR dei carabinieri, viale di Tor di Quinto n. 153 - 00191 - Roma. Il relativo punteggio sara' espresso in centesimi e concorrera' alla formazione della graduatoria di merito. Data e ora di svolgimento di tale prova, nonche' il numero di concorrenti da ammettere alle successive fasi concorsuali, saranno rese note con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - del 4 aprile 2008, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, sara' disponibile anche sul sito www.carabinieri.it e presso i Comandi Stazione carabinieri. 2. Qualora in base al numero dei concorrenti non venga ritenuto opportuno effettuare la predetta prova preliminare, nella gia' citata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - del 4 aprile 2008, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, verra' pubblicato il relativo avviso che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e nella quale sara' altresi' comunicato il calendario di convocazione dei candidati presso il CNSR dei carabinieri per essere sottoposti alle fasi concorsuali previste dal bando. 3. I candidati giudicati idonei alle prove di cui al precedente articolo 10, nel caso non venga effettuata la prova preliminare, saranno sottoposti presso il CNSR dei carabinieri ad una prova di selezione a carattere culturale o logico-deduttivo ovvero ad una prova di selezione a carattere culturale e logico-deduttivo, vertente su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di istruzione secondaria di primo grado, da eseguire in un tempo predeterminato. Il relativo punteggio sara' espresso in centesimi e concorrera' alla formazione della graduatoria di merito. 4. In occasione della prova preliminare o di selezione, i candidati dovranno portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore scuro e la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Nel caso di effettuazione della prova preliminare, i candidati sono tenuti a presentarsi, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova. 5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di "ALT" e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tale prescrizione, comporta l'esclusione dalla prova stessa, con apposito provvedimento della Commissione di cui all'articolo 9, comma 1. 6. La prova sara' disciplinata da specifiche norme tecniche. All'approntamento, revisione, somministrazione e correzione dei test, effettuata in forma automatizzata, provvederanno militari del CNSR dei carabinieri. 7. L'esito della prova preliminare sara' reso disponibile sul sito internet www.carabinieri.it. Il calendario di convocazione presso il CNSR dei carabinieri degli ammessi al proseguimento dell'iter concorsuale verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - del 9 maggio 2008, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Solo tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 8. Nel caso previsto dall'articolo 3, comma 1., tutti i candidati che effettueranno la prova di selezione culturale saranno ammessi al proseguimento dell'iter concorsuale; 9. L'Amministrazione militare non risponde di eventuali danni agli oggetti personali dei candidati, lasciati eventualmente in custodia. Articolo 12 Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti idonei, successivamente alle prove di cui all'articolo 10, saranno sottoposti, presso il CNSR dei carabinieri, agli accertamenti psico-fisici disciplinati da apposite norme tecniche, da parte di un collegio medico, che si avvarra' della collaborazione di personale militare infermieristico e tecnico e sara' coadiuvato da medici specialisti consulenti, al fine di accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in qualita' di carabiniere. Il Collegio medico sara' composto da un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello (Presidente) e da due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. A ciascun concorrente verra' attribuito un profilo sanitario, secondo i criteri stabiliti dalle direttive tecniche del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanita' Militare datate 5 dicembre 2005 e successive modifiche introdotte dai decreti dirigenziali datati 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 (riguardanti i portatori di deficit di G6PDH), emanate per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonche' dei seguenti requisiti specifici: - statura non inferiore a: * cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile; * cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile; - un esame oculistico (funzionalita' visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motalita' oculare normale; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche). All'atto della presentazione, i candidati dovranno: - esibire: * certificato medico non antecedente a sei mesi, attestante la presenza/assenza di deficit di glucosio 6 fosfato deidrogenasi (G6PDH) ed eventuali manifestazioni emolitiche o meno, secondo il modello prestampato in allegato "A"; * referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti psico-fisici; * certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C; - presentare, se di sesso femminile, referto di ecografia pelvica eseguita, presso struttura pubblica o privata convenzionata, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici; - produrre, in copia o in originale, ai fini dell'effettuazione delle indagini radiologiche la dichiarazione di consenso, in carta semplice, conforme all'allegato 4 al presente decreto. 2. I candidati saranno sottoposti ai seguenti accertamenti e visite: - radiologico (per confermare eventuali infermita' e/o imperfezioni) ; - cardiologico con E.C.G.; - odontoiatrico; - ortopedico; - oculistico; - otorinolaringoiatrico; - psichiatrico; - analisi del sangue; - analisi completa delle urine. Le concorrenti, inoltre, saranno sottoposte ad accertamento ginecologico. 3. Saranno giudicati non idonei i candidati risultati affetti da: - infermita' ed imperfezioni ritenute causa di non idoneita' al servizio militare previste dalla normativa vigente o che prevedano l'attribuzione di un "coefficiente" uguale o superiore a "2" per l'apparato psico (PS) e "3" per tutti gli altri coefficienti, fermi restando i requisiti stabiliti nel bando; - imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative in materia di inabilita' al servizio militare; - disturbi della parola, anche se in forma lieve (dislalia - disartria) ; - stato di tossicodipendenza o tossicofilia da confermarsi presso la struttura ospedaliera militare competente per territorio; Sono, altresi', motivo di non idoneita': - le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, quando per sede, dimensioni o natura compromettano il decoro della persona e dell'uniforme stessa; - le imperfezioni e infermita' non contemplate nei precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio in qualita' di carabiniere. 4. In caso di positivita' al test di gravidanza, il collegio medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e dal punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le concorrenti, pertanto, all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 14, comma 4), dovranno essere state giudicate idonee in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti, pena l'immediata esclusione; lo stesso dicasi per coloro nei confronti delle quali sia rilevato il richiamato impedimento temporaneo all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 5. Lo stesso collegio medico, seduta stante, laddove non riscontri impedimento all'accertamento psico-fisico di cui al precedente comma 4., comunichera' per iscritto l'esito con uno dei seguenti giudizi che sono definitivi: -- "idoneo/a"; - "non idoneo/a", indicando la relativa diagnosi. 6. I concorrenti "non idonei" in sede di accertamento psico-fisico non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali. Articolo 13 Accertamento attitudinale 1. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti di cui al precedente articolo 12, saranno sottoposti, da parte del CNSR dei carabinieri, alla verifica della idoneita' attitudinale al servizio quale carabiniere effettivo nell'Arma dei carabinieri, disciplinata da apposite norme tecniche. 2. L'esito dell'accertamento attitudinale verra' comunicato ai candidati seduta stante, mediante uno dei seguenti giudizi: - "idoneo/a"; - "non idoneo/a". Tale giudizio e' definitivo. Articolo 14 Graduatoria di merito 1. La Commissione del concorso di cui all'articolo 9, comma 1., redigera' la graduatoria di merito dei concorrenti giudicati idonei, tenendo conto del punteggio: a) riportato nella prova preliminare (eventuale) o nella prova di selezione culturale; b) incrementale, fino ad un massimo di 3 punti, conseguito al termine delle prove di efficienza fisica; c) relativo alle valutazioni dei seguenti titoli, da desumere dall'estratto della documentazione di servizio di cui all'articolo 5, comma 5. del presente bando e dichiarati dai candidati in sede di presentazione di domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e trasmesse al CNSR dei carabinieri, costituiti da: - periodi di servizio svolti in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, fino ad un massimo di 0,30 punti: * sino a sei mesi di servizio: punti 0,10; * sino a 12 mesi di servizio: punti 0,20; * oltre 12 mesi di servizio: punti 0,30. - partecipazione alle missioni in teatro operativo fuori area, fino a un massimo di punti 1, cosi' ripartiti: * sino a tre mesi continuativi di permanenza: punti 0,50; * oltre tre mesi continuativi di permanenza: punti 1; Non saranno ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria di merito i periodi relativi a missioni effettuate in territorio nazionale. - ultima documentazione caratteristica, fino a un massimo di punti 1, cosi' ripartiti: * eccellente o giudizio equivalente: punti 1; * superiore alla media o giudizio equivalente: punti 0,50; * nella media o giudizio equivalente: punti 0,25; * inferiore alla media o giudizi equivalenti od inferiori: punti 0. Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da "mancata redazione" dovra' essere valutato il documento immediatamente precedente. - decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di punti 2,5, cosi' attribuiti: * 2,5 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; * 2,2 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor civile; * 2 per promozione straordinaria per merito di guerra; * 1,5 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile; * 1,3 per la croce di guerra al valor militare; * 1 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto; * 1 per l'encomio solenne; * 0,50 per l'encomio o elogio. - titolo di studio con punteggio attribuito solo a quello piu' elevato posseduto, tra: * diploma di laurea e/o laurea magistrale (o titoli equipollenti): punti 2; * diploma di scuola media superiore (5 anni) che consenta l'iscrizione ai corsi universitari: punti 1; - conoscenza, secondo standard NATO, di una o piu' lingue straniere: * conoscenza delle lingue araba, cinese e degli idiomi riconducibili al ceppo slavo ed africano: punti 2; * conoscenza di due o piu' lingue: punti 1,50 * conoscenza di una lingua: punti 1; - brevetto di paracadutismo militare: punti 0,50. Tutti i punteggi di cui sopra sono espressi in centesimi. Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine di merito, i candidati di cui alla riserva del precedente articolo 2 in via preliminare e, successivamente, fino alla completa copertura dei posti, in ordine di merito decrescente, tutti i rimanenti, compresi coloro che hanno concorso per la predetta riserva e non abbiano trovato utile collocazione nell'ambito della stessa. 2. A parita' di punteggio e' data la precedenza a: a) figli di decorati al valor militare; b) orfani di guerra ed equiparati; c) figli di decorati di medaglia d'oro al valor dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico, al valor dell'Arma dei carabinieri o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attivita' di servizio; d) candidato piu' giovane di eta'. 3. I titoli indicati nei precedenti commi 1. e 2. saranno ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria, solo se: a) posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; b) dichiarati dall'aspirante nell'allegato "1" o comunicati con apposita istanza al CNSR dei carabinieri in carta semplice o con dichiarazione sostitutiva completa di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. c) riportati nell'estratto della documentazione di servizio di cui all'articolo 5, comma 5. 4. Con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o di autorita' da lui delegata, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' approvata la graduatoria concorsuale. Di tale procedura sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che avra' valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La propria posizione in graduatoria sara' consultabile presso i Comandi Stazione Carabinieri oppure sul sito internet www.carabinieri.it e potranno, altresi', essere richieste informazioni sull'esito della stessa anche al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935 o sulla mail-box carabinieri@carabinieri.it. 5. L'Amministrazione provvedera' a controllare - a campione - la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 6. Gli idonei che nella graduatoria di merito risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente articolo 2, saranno dichiarati vincitori, di cui i: a) primi n. duecentodieci, saranno ammessi a frequentare il corso allievi carabinieri effettivi, dopo aver completato nelle Forze Armate la ferma prefissata di un anno, in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ; b) successivi n. quattrocentonovanta, verranno ammessi a frequentare il corso allievi carabinieri, dopo aver completato nelle Forze Armate la ferma prefissata quadriennale (VFP4), secondo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 16 della legge n. 226/2004. I candidati giudicati idonei, che nella graduatoria di merito risulteranno non compresi nel numero di posti a concorso di cui alle precedenti lettere a) e b), saranno dichiarati idonei non vincitori. 7. I candidati di cui al precedente comma 6., lettera a) che non saranno incorporati nell'Arma dei carabinieri per rinuncia al concorso o esclusi ai sensi del successivo articolo 21, commi 2. e 3., saranno sostituti da altri idonei secondo l'ordine della graduatoria e con le modalita' indicate nello stesso articolo 21. Analoga procedura verra' adottata da parte del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, per recuperare gli idonei vincitori, destinati all'incorporamento nelle Forze Armate per compiere la ferma prefissata quadriennale (VFP4), che non si dovessero presentare o essere giudicati non idonei all'atto dell'incorporamento. Articolo 15 Ammissione dei volontari alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze Armate 1. La graduatoria di merito sara' inviata, a cura del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare. 2. I candidati di cui al precedente articolo 14, comma 6., lettera b), a cura del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, saranno ammessi a svolgere la ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze Armate, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 6 della legge n. 226/2004. 3. Ogni ulteriore informazione potra' essere successivamente richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare - viale dell'Esercito n. 186 presso l'edificio del Centro Direzionale Personale Militare "Maresciallo d'Italia Giovanni Messe" - 00143 Roma - Tel. 06/517051012 Fax 06/517052779 - e-mail urp@persomil.difesa.it, nei giorni e negli orari sotto indicati: - dal lunedi' al giovedi' dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 16.00; - venerdi' dalle 09.00 alle 12.00, oppure consultando i siti www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it Articolo 16 Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Arma dei carabinieri 1. Nell'ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze Armate, i candidati di cui al precedente articolo 15 saranno convocati presso il CNSR dei carabinieri per la verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici e dovranno portare al seguito in busta chiusa - copia aggiornata della documentazione matricolare e sanitaria. I candidati giudicati "non idonei" saranno dichiarati esclusi dal concorso. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. 2. I candidati giudicati idonei al precedente comma, dopo aver completato la ferma prefissata quadriennale nelle Forze Armate, saranno immessi nell'Arma dei carabinieri, con le modalita' previste dal successivo articolo 21, comma 9. Articolo 17 Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori al Reparto di istruzione dell'Arma dei carabinieri 1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato 5 dei sottonotati documenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) titolo di studio; d) estratto dell'atto di nascita; e) certificato di stato civile. 2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e b): a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di presentazione; b) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 3. I volontari in servizio vincitori dovranno altresi' consegnare, all'atto della presentazione - in busta chiusa - copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza. 4. I candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre un test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con S.S.N., entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione. 5. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento di inclusione in graduatoria e sara' deferito alla competente Autorita' Giudiziaria per le violazioni previste e punite dal codice penale, dalle leggi speciali in materia, nonche' quelle di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Articolo 18 Documento di identificazione Ad ogni prova o accertamento i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validita' o equipollente, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, articolo 35. Articolo 19 Rinuncia e mancata presentazione del candidato 1. Non sara' ammesso alle ulteriori fasi concorsuali il concorrente che non si presenti per sostenere la prova di efficienza fisica, la prova di selezione culturale, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali con le modalita' comunicate con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a Serie Speciale che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati o con lettera di convocazione. Tuttavia, in presenza di comprovato e documentato impedimento, segnalato tempestivamente dal candidato a mezzo fax (con comunicazione completa di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato) o telegramma al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, viale di Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, potra' essere fissata, compatibilmente con il calendario delle prove e degli accertamenti sopra indicati, una nuova data di presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga. 2. Nel caso di effettuazione della prova preliminare, i concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora tale prova venga articolata su piu' sessioni, in nessun caso saranno prese in considerazione eventuali istanze di rinvio/modifica rispetto a quella di presentazione. 3. L'eventuale rinuncia al concorso, sottoscritta in qualunque momento dall'interessato, e' irrevocabile. Articolo 20 Ammissione al corso e posizione 1. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito secondo quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 6. saranno ammessi al corso allievi carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente articolo 2. 2. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola Allievi carabinieri di assegnazione dalla data che verra' a suo tempo stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri. Articolo 21 Presentazione al corso 1. Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola Allievi carabinieri secondo i programmi stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel Regolamento interno per la Scuola Allievi carabinieri. 2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica da parte del Dirigente del Servizio Sanitario per accertare se, in relazione al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 4, siano ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di non idoneita', o temporanea non idoneita' che non si risolvano entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno sostituiti nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 14, comma 7. da altri candidati idonei. 3. Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della visita medica di cui al precedente comma 2., il temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato, saranno dichiarate escluse dal concorso con le modalita' previste dall'articolo 8 e sostituite nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 14 con altri candidati idonei. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. 4. Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di: - certificato plurimo delle vaccinazioni; - certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. 5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola Allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i primi venti giorni di corso, dagli altri idonei che seguono nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 14. Detto Istituto potra', comunque, autorizzare gli aspiranti per comprovati motivi, da preavvisare tramite il Comando Stazione carabinieri competente per territorio - a differire la presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso. 6. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, e' irrevocabile. 7. I candidati in servizio o in congedo collocati in graduatoria utile e dichiarati vincitori del concorso, saranno ammessi alla ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze Armate, cosi' come stabilito dall'articolo 19 della legge n. 226/2004. Gli stessi verranno assunti in forza dalla Scuola Allievi carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento. 8. Gli arruolati, dopo sei mesi dalla data di incorporamento, previo superamento degli esami, conseguiranno la nomina a carabiniere allievo e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'Autorita' da questi delegata. Al termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno nominati carabinieri e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti. 9. I candidati di cui al precedente articolo 14, comma 6., lettera b), giudicati idonei agli accertamenti previsti dall'articolo 16, in rientro nell'Arma dei carabinieri dopo aver completato il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze Armate, verranno incorporati secondo le modalita' previste nel presente articolo, ad eccezione delle parti relative alla sostituzione in ordine di graduatoria dei candidati rinunciatari al concorso o nei cui confronti si verifichi la condizione prevista ai precedenti commi 2. e 3. Articolo 22 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficiale o del Funzionario che sara' nominato responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore del CNSR dei carabinieri. Articolo 23 Spese di viaggio, licenza e varie 1. Sono a carico dei candidati le spese per i viaggi e per l'alloggio connessi alla prova preliminare o di selezione culturale, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, nonche' all'incorporamento. 2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio. 3. Qualora il concorrente non sostenga le prove per cause dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. 4. I concorrenti nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno altresi' indossare l'uniforme. Tutti i candidati fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione militare. Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 novembre 2007 Il Gen. C.A.: Siazzu