Concorso per 36 dottori di ricerca (campania) UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampe.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
| Tipologia | Concorso |
| Tipologia Contratto | Incarico |
| Posti | 36 |
| Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 08-01-2008 |
| Sintesi::: | UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO CONCORSO (scad. 7 febbraio 2008) Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXIII ciclo) IL RETTORE Visto lo statuto dell ... |
| Ente: | UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO |
| Regione: | CAMPANIA |
| Provincia: | BENEVENTO |
| Comune: | BENEVENTO |
| Data di inserimento: | 28-01-2008 |
| Data Scadenza bando | 07-02-2008 |
| Condividi |
Invia tramite Whatsapp |
UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
CONCORSO (scad. 7 febbraio 2008)
CONCORSO (scad. 7 febbraio 2008)
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXIII ciclo)
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Sannio ed, in
particolare, l'art. 34 comma 1;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda
alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipulazione, a tal fine, di convenzioni
con soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 3 agosto 1998,
n. 315;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il
quale e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di
dottorato di ricerca, che determina i criteri generali, i requisiti
di idoneita' delle sedi e le relative procedure di valutazione,
definisce gli obiettivi formativi e i programmi di studio e
disciplina le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di
studio e i contributi per l'istituzione e il funzionamento dei
dottorati di ricerca;
Visto il decreto rettorale 22 novembre 1999, n. 724, modificato
con decreto rettorale del 23 dicembre 1999, n. 807, con il quale e'
stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute
nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e nel decreto
ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il regolamento di ateneo per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca;
Viste le proposte di istituzione e di rinnovo dei corsi di
dottorato di ricerca (XXIII ciclo), con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi del Sannio, avanzate dal Dipartimento di
Analisi dei Sistemi Economici e Sociali (D.A.S.E.S.), dal
Dipartimento di studi giuridici, politici e sociali "Persona, Mercato
e Istituzioni" (PE.ME.IS.) afferente alla Scuola internazionale di
dottorato di ricerca, dal Dipartimento di Scienze Biologiche ed
Ambientali (D.S.B.A.) e dal Dipartimento di Ingegneria (D.I.N.G.)
rispettivamente dalle facolta' di scienze economiche e aziendali,
economia, scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria;
Vista la deliberazione con la quale il consiglio di
amministrazione nella seduta del 20 aprile 2001, ha individuato i
caratteri oggettivi ed i caratteri generali, per la concessione
dell'esonero dal pagamento di contributi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 26 luglio 2001, n. 172;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2004, con il quale sono state prorogate le suddette
disposizioni;
Vista la nota ministeriale prot. 1251 del 24 maggio 2007, assunta
al protocollo dell'Ateneo in data 30 maggio 2007 n. 6329, con la
quale si comunica che con decreto direttoriale del 22 maggio 2007
n. 251, per il dottorato in "Ingegneria dell'informazione" - XXIII e'
stata attribuita una borsa di studio aggiuntiva nell'ambito dei
DD.MM. n. 263/2004 e n. 492/2005, in "ICT e componentistica
elettronica";
Vista la nota della Biogem sc.a.r.l. (Biotecnologie e Genetica
Molecolare nel Mezzogiorno), assunta al protocollo dell'Ateneo in
data 5 luglio 2007, con n. 7946, con la quale si comunica la
disponibilita' a finanziare n. 3 borse di studio aggiuntive
esclusivamente nel campo "Biotecnologico", settore di competenza
della Biogem sc.a.r.l., valide per l'intera durata triennale del
XXIII ciclo del dottorato di ricerca in "Scienze della terra e della
vita";
Vista la nota del Coordinatore del corso di dottorato di ricerca
in "Ingegneria dell'informazione", prot. n. 13209 del 16 novembre
2007 con la quale comunica che la societa' GEOSYSTEM s.r.l. per il
XXIII ciclo del dottorato di ricerca in "Ingegneria
dell'informazione" ha finanziato una borsa di studio aggiuntiva per
l'intera durata del corso di dottorato;
Vista la nota della coordinatrice del corso di dottorato di
ricerca in "Scienze della terra e della vita", prot. n. 2364 del
10 dicembre 2007 con la quale comunica la disponibilita' del
Dipartimento di studi biologici ed ambientali a finanziare una borsa
di studio per l'intera durata del dottorato nell'ambito del decreto
ministeriale 9 agosto 2004, n. 263, in "Biotecnologie";
Vista la nota del 5 novembre 2007 della segreteria del nucleo di
valutazione relativa al parere tecnico positivo espresso nella seduta
del 24 ottobre 2007, dal nucleo di valutazione interna, a seguito
della verifica dei requisiti di idoneita';
Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, al fine da dare
inizio ai corsi di dottorato di ricerca del XXIII ciclo;
Decreta:
Art. 1.
E' emanato per il XXIII ciclo, nel testo allegato al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il bando
di concorso (allegato 1) per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca, di durata triennale, con sede amministrativa presso
l'Universita' degli Studi del Sannio.
Art. 2.
Il presente decreto sara' inviato alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' sottoposto per la ratifica al senato
accademico e al consiglio di amministrazione, nella prima seduta
utile.
Benevento, 13 dicembre 2007
Il rettore: Bencardino
Allegato 1
Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
XXIII ciclo - con sede amministrativa presso l'Universita' degli
studi del Sannio.
Art. 1.
Istituzione
E' istituito il XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, di
durata triennale, con sede amministrativa presso l'Universita' degli
studi del Sannio.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati:
Dottorato di ricerca in "Analisi dei sistemi economici e sociali.
impresa, istituzioni, territorio", posti 6 cosi' siddivisi:
borse con fondi M.I.U.R.: n. 3;
senza borsa di studio: n. 3.
Dottorato di riceca in "Ingegneria dell'informazione", posti 10,
cosi' suddivisi:
borse con fondi M.I.U.R.: n. 3;
borsa di studio finanziata dalla societa' GEOSYSTEM S.r.l.:
n. 1;
borsa di studio finanziata dal MIUR nell'ambito del decreto
ministeriale n. 198/2003 e DD.MM. n. 263/2004 e n. 492/2005 in "ICT e
componentistica elettronica": n. 1;
senza borsa di studio: n. 5.
Scuola internazionale di dottorato di ricerca in "I problemi
civilistici della persona" istituita con decerto rettorale n. 1259
del 19 ottobre 2007, a cui afferisce il dottorato di ricerca, posti 6
cosi' suddivisi:
borse con fondi M.I.U.R.: n. 3;
senza borsa di studio: n. 3.
Dottorato di ricerca in "Scienza della terra e della vita", posti
14 cosi' suddivisi:
borse con fondi M.I.U.R.: n. 3;
borse di studio finanziate dalla Biogem sc.a.r.l. per ricerche
nel campo "Biotecnologico": n. 3;
borsa di studio finanziata dal MIUR nell'ambito del decreto
ministeriale n. 263/2004 in "Biotecnologie": n. 1;
senza borsa di studio: n. 7.
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione Europea, da enti pubblici di
ricerca o da strutture produttive private.
I posti del dottorato rientrano nelle seguenti categorie:
a) posti con borse di studio finanziate con:
fondi ministeriali;
convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di
requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di
personale, strutture ed attrezzature idonee.
b) posti senza borsa di studio e con il pagamento di tasse e
contributi per l'accesso e la frequenza.
Art. 2.
Accesso ai corsi di dottorato
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso senza
limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in
possesso dei seguenti titoli:
laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) ;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti
ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno
quadriennale) (vecchio ordinamento) ;
titolo accademico equipollente conseguito presso Universita'
straniere.
Coloro che siano in possesso di un titolo straniero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell'ammissione
al dottorato di ricerca, al collegio dei docenti del dottorato per il
quale viene inoltrata la domanda.
In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di
partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio
dei docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di
provenienza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Art. 3.
Termine di presentazione delle domande di ammissione
Le domande di ammissione, indirizzate al Rettore dell'Universita'
degli studi del Sannio - Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento,
dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ovvero tramite corriere ovvero consegnate a mano
all'Ufficio diritto allo studio, sito al Complesso S. Agostino, via
G. De Nicastro, 13 - Benevento (dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,
alle ore 12 giovedi' dalle ore 15,30 alle ore 16,30) entro le ore 12
del giorno di scadenza del bando.
Art. 4.
Requisiti di ammissione e dichiarazioni da formulare nella domanda
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea (vecchio
ordinamento) o laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento)
ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita'
straniere. Gli interessati devono redigere la domanda secondo il
fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante,
con tutti gli elementi in esso richiesti.
E' richiesta altresi' la conoscenza adeguata di una lingua
straniera.
I candidati nella domanda di ammissione dovranno, sotto la
propria responsabilita', dichiarare:
le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e il numero
telefonico).
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso cui
e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
un'universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con
il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa oppure, nel caso
in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, la
richiesta di dichiarazione di equipollenza corredata dai documenti
utili a consentire al collegio dei docenti la medesima, ai soli fini
dell'ammissione al corso di dottorato;
il dottorato di ricerca per il quale il candidato intende
concorrere.
I candidati nella domanda di ammissione dovranno altresi'
autorizzare gli uffici competenti al trattamento dei dati personali,
ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice
in materia di protezione dei dati personali").
I portatori di handicap sono tenuti ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a
indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento del
concorso.
In calce alla domanda i candidati devono dichiarare di impegnarsi
a frequentare a tempo pieno il dottorato secondo le modalita' fissate
dal collegio dei docenti.
I candidati dovranno inoltre presentare unitamente alla domanda:
curriculum vitae, indicando eventuali titoli posseduti;
lettera a cura del candidato con l'indicazione delle
motivazioni alla partecipazione al dottorato con particolare
riferimento agli interessi di ricerca e ai campi che si intendono
approfondire;
eventuali lettere di presentazione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e/o del recapito da parte degli aspiranti o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 5.
Prove di esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e una discreta conoscenza
di almeno una lingua straniera.
Il calendario della prova scritta, con l'indicazione di luogo,
giorno e ora, sara' reso noto ai candidati, con avviso pubblicato sul
sito internet dell'Ateneo www.unisannio.it, nonche' all'albo
ufficiale dell'Ateneo.
La data del colloquio, qualora non sia resa nota contestualmente
alla data della prova scritta, sara' comunicata sul citato sito
internet con un preavviso di venti giorni.
Il termine dei venti giorni potra' essere ridotto in caso di
rinuncia scritta ai termini di preavviso da parte di tutti i
partecipanti alla prova scritta.
Gli avvisi pubblicati sul sito avranno valore di notifica
ufficiale, non saranno pertanto inoltrate comunicazioni personali.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida
o carta d'identita'.
Su proposta del collegio dei docenti, i candidati stranieri
potranno sostenere le prove d'esame presso istituzioni universitarie
estere sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Universita'
degli studi del Sannio. Nell'ambito della predetta convenzione
saranno disciplinate le modalita' di svolgimento delle prove.
Art. 6.
Procedura d'esame: dottorato di ricerca in
"Ingegneria dell'informazione" e "scienze della terra e della vita"
I candidati che vogliano concorrere per posti con borse di studio
finanziate da soggetti pubblici o privati ed associate a un tema
specifico dovranno sostenere un colloquio aggiuntivo su tale tema. A
tale scopo, prima della prova scritta sara' distribuito agli studenti
un modulo in cui si specificano le borse a concorso, segnalando
inoltre agli studenti l'eventuale presenza di borse di studio in
aggiunta rispetto a quelle indicate nel bando. Gli studenti dovranno
compilare il modulo indicando a quali borse desiderano concorrere (a
tema e/o generiche), potendo scegliere piu' d'una opzione. Inoltre
gli studenti devono indicare le priorita' di interesse verso le
diverse borse a cui concorrere. Il modulo dovra' essere restituito
dai candidati alla commissione al momento della consegna dello
scritto. La scelta e le preferenze espresse sono irrevocabili.
Potranno sostenere il colloquio aggiuntivo su un tema specifico
associato alla borsa solo i candidati che abbiano indicato la
volonta' di concorrere alla borsa nel modulo consegnato al termine
dello scritto e purche' abbiano superato lo scritto ed il colloquio
generale. Il colloquio aggiuntivo si intende superato solo se il
candidato ottenga un punteggio di almeno 40/60.
Al termine delle prove d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati dai candidati nella prova scritta e nel colloquio generale.
Tale graduatoria e' utile per la determinazione dei posti con borsa
di studio generica e senza borsa di studio, fino all'esaurimento dei
posti disponibili e degli idonei non ammessi. Inoltre, la commissione
stila una graduatoria per ogni borsa di studio finanziata da soggetti
pubblici o privati ed associata a un tema specifico. Tale graduatoria
e' ottenuta sommando il voto della prova scritta, del colloquio
generale e del relativo colloquio aggiuntivo sul tema specifico
associato alla borsa ed e' utile solo per l'assegnazione di tale
borsa. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito
nella relativa graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse
dai candidati nell'apposito modulo.
Le eventuali borse di studio che dovessero essere rese
disponibili successivamente allo svolgimento della prova scritta
potranno essere esclusivamente utilizzate per lo scorrimento della
graduatoria generale.
Art. 7.
Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove
e graduatorie di merito
Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di dottorato saranno formate e nominate nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 5, comma 5, del regolamento di Ateneo per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Relativamente al colloquio, la Commissione giudicatrice, alla
fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto riportato da ciascuno di loro.
L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'Albo della facolta'
presso la quale si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 8.
Ammissione ai corsi di dottorato
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di merito, il
candidato dovra' esercitare opzione per una sola di loro.
L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato, anche senza
borsa di studio, e' incompatibile con l'iscrizione e la frequenza a
corsi di dottorato presso altre istituzioni universitarie italiane o
straniere.
Art. 9.
Iscrizione ai corsi di dottorato
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito devono presentare o far pervenire
all'Amministrazione universitaria entro il termine perentorio di
quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della
ricezione dell'invito, i seguenti documenti:
1) fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
2) n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmata a tergo;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
cittadinanza;
diploma di laurea o titolo accademico conseguito all'estero,
con la relativa votazione;
5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, relativamente ai seguenti punti:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato;
b) di non essere iscritto/a ad una Scuola di specializzazione
o, in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza prima
dell'inizio del corso di dottorato;
c) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
preventiva al coordinatore del corso.
Nell'ipotesi in cui le attivita' esterne diano luogo a situazioni
di incompatibilita' rispetto alla partecipazione e alla frequenza al
corso, e' il collegio dei docenti, su richiesta del coordinatore, che
ne autorizza o meno lo svolgimento.
Coloro che intendano fruire della borsa di studio sono tenuti,
altresi', a dichiarare:
di non avere gia' usufruito in precedenza (anche per un solo
anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato;
l'impegno a non cumulare la borsa di studio con altre borse a
qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
Coloro che sono ammessi, senza borsa, al corso di dottorato sono
tenuti, infine, a dichiarare il reddito personale complessivo annuo
lordo.
I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento
previsto dal comma 1, punto n. 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210.
I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea, sono
tenuti, infine, a presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/2000, che attesti:
a) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza.
Il collegio dei docenti si riserva di esaminare i cittadini
stranieri, tramite l'espletamento di apposito colloquio, per
l'accertamento del grado di conoscenza della lingua italiana.
Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione entro il predetto termine o che avranno rilasciato
dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti; nei loro
confronti, se previste dalla legge, si applicheranno ulteriori
sanzioni.
I posti resisi vacanti entro e non oltre la data di inizio dei
corsi saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito.
In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa
di studio l'Amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano il contributo per l'accesso e la frequenza
eventualmente gia' versato.
Art. 10.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie generali di merito,
salvo quanto previsto al precedente art. 6.
A parita' di merito la preferenza e' stabilita con riferimento
alla situazione economica dei candidati, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.
L'importo lordo annuale della borsa di studio ammonta ad
Euro 12.302,54 al lordo degli oneri previdenziali a carico dello
studente e sara' adeguata agli eventuali aumenti previsti da
disposizioni di legge.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando.
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso e trasmessa al rettore.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali
periodi di soggiorno all'estero superiori ad un mese, nella misura
del 50%.
Il collegio dei docenti autorizza i dottorandi a recarsi
all'estero per i predetti periodi di soggiorno previa verifica della
relativa copertura finanziaria.
La richiesta di incremento della borsa per periodi di soggiorno
all'estero deve essere trasmessa al Rettore dal coordinatore del
corso. Il coordinatore e' tenuto, altresi', a rilasciare apposita
dichiarazione che attesti che l'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando e' coerente con il programma di studi e di
ricerca del corso.
I dottorandi possono ricevere il rimborso delle spese di viaggio
e di soggiorno per lo svolgimento, sia in Italia sia all'estero, di
attivita' formative e di ricerca, nonche' al pagamento di eventuali
spese di iscrizione e di frequenza a convegni e a corsi organizzati
da istituzioni universitarie e di ricerca straniere, previa
autorizzazione del tutor e del coordinatore del corso.
Chi abbia fruito di una borsa di studio per corsi di dottorato,
anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda
volta.
Art. 11.
Tassa regionale e contributo per l'accesso e la frequenza
ai corsi di dottorato - esoneri
I dottorandi, sono tenuti al pagamento annuale di:
a) tassa regionale per il diritto allo studio universitario,
stabilita in euro 62,00;
b) tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di
dottorato ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, determinata in
Euro 5.164,57.
L'importo di cui al punto b) subisce le seguenti variazioni:
esonero totale, qualora il reddito familiare annuo del
dottorando non sia superiore a Euro 15.493,71;
per reddito da Euro 15.493,71 a Euro 25.822,84, riduzione del
70% (settanta) ;
per reddito da Euro 25.822,84 a Euro 36.151,98, riduzione del
50% (cinquanta) ;
per reddito da Euro 36.151,98 a Euro 46.481,12 riduzione del
30% (trenta).
La condizione di reddito deve essere sempre accompagnata dal
requisito di non aver conseguito l'ultima laurea da piu' di cinque
anni dalla scadenza del bando di dottorato.
Inoltre e' stabilito:
l'esonero totale per i titolari di borse di studio per il
dottorato e per gli invalidi con invalidita' superiore al 66%;
l'esonero parziale con una riduzione del 50% (cinquanta), per
gli invalidi con un'invalidita' compresa tra il 45% (quarantacinque)
e il 65% (sessantacinque).
La tassa dovra' essere versata in due soluzioni di pari importo,
di cui una al momento dell'inizio dell'anno di corso e la seconda
entro la fine del medesimo anno di corso.
L'esonero totale dal pagamento dei contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi di dottorato per merito e' stabilito con decreto
rettorale.
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti
al pagamento della tassa regionale ad eccezione dei portatori di
handicap, con invalidita' riconosciuta o superiore al 66% e degli
studenti che ricevono la borsa di studio a qualsiasi titolo.
Art. 12.
Obbligo di frequenza
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di svolgere tutte le attivita' formative, di studio e di ricerca
nelle strutture a cio' destinate e secondo le modalita' fissate dal
collegio dei docenti.
Il collegio dei docenti del corso di dottorato in "I problemi
civilistici della persona" ha fissato l'obbligo settimanale di
frequenza su tre giorni.
L'Universita' garantisce, nel medesimo periodo, la copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente
alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che si trovino nelle condizioni previste dalla legge
30 dicembre 1971, n. 1204;
b) che si assentino per malattia grave e prolungata,
opportunamente documentata.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei
predetti obblighi per un periodo superiore ai sessanta giorni, il
Collegio dei docenti propone, con propria motivata delibera,
trasmessa al Rettore, l'esclusione del dottorando dal corso. A tal
fine il coordinatore del corso, entro sessanta giorni, convoca
d'ufficio il Collegio dei docenti.
Il dottorato escluso dal corso e' obbligato a restituire, per
l'anno di riferimento, tutte le rate della borsa di studio
eventualmente gia' riscosse.
Art. 13.
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal Rettore a chi ha
conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore
scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da un
lavoro grafico. I predetti risultati vengono accertati da una
commissione la cui costituzione e' stabilita dal decreto ministeriale
n. 224 del 30 aprile 1999.
L'Universita' cura successivamente il deposito della tesi presso
le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Art. 14.
Norme di rinvio
L'Amministrazione universitaria in attuazione della legge
n. 675/1996 e successive integrazioni e modificazioni si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento
delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
Per quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si
richiamano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999 e nel
regolamento di Ateneo per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi
di dottorato di ricerca, nonche' la normativa vigente in materia.
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito internet
all'indirizzo https://www.unisannio.it/ricerca/dottorati/XXIIIciclo/Bando_XXIII_ciclo.pdf
Benevento, 13 dicembre 2007
Il rettore: Bencardino
Allegato
