Concorso per 36 dottori di ricerca (campania) UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 36 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 08-01-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO CONCORSO (scad. 7 febbraio 2008) Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXIII ciclo) IL RETTORE Visto lo statuto dell ... |
Ente: | UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | BENEVENTO |
Comune: | BENEVENTO |
Data di inserimento: | 28-01-2008 |
Data Scadenza bando | 07-02-2008 |
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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
CONCORSO (scad. 7 febbraio 2008)
CONCORSO (scad. 7 febbraio 2008)
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXIII ciclo)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Sannio ed, in particolare, l'art. 34 comma 1; Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' la stipulazione, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati; Visto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 3 agosto 1998, n. 315; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di dottorato di ricerca, che determina i criteri generali, i requisiti di idoneita' delle sedi e le relative procedure di valutazione, definisce gli obiettivi formativi e i programmi di studio e disciplina le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'istituzione e il funzionamento dei dottorati di ricerca; Visto il decreto rettorale 22 novembre 1999, n. 724, modificato con decreto rettorale del 23 dicembre 1999, n. 807, con il quale e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il regolamento di ateneo per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca; Viste le proposte di istituzione e di rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca (XXIII ciclo), con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi del Sannio, avanzate dal Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali (D.A.S.E.S.), dal Dipartimento di studi giuridici, politici e sociali "Persona, Mercato e Istituzioni" (PE.ME.IS.) afferente alla Scuola internazionale di dottorato di ricerca, dal Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali (D.S.B.A.) e dal Dipartimento di Ingegneria (D.I.N.G.) rispettivamente dalle facolta' di scienze economiche e aziendali, economia, scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria; Vista la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione nella seduta del 20 aprile 2001, ha individuato i caratteri oggettivi ed i caratteri generali, per la concessione dell'esonero dal pagamento di contributi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 luglio 2001, n. 172; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2004, con il quale sono state prorogate le suddette disposizioni; Vista la nota ministeriale prot. 1251 del 24 maggio 2007, assunta al protocollo dell'Ateneo in data 30 maggio 2007 n. 6329, con la quale si comunica che con decreto direttoriale del 22 maggio 2007 n. 251, per il dottorato in "Ingegneria dell'informazione" - XXIII e' stata attribuita una borsa di studio aggiuntiva nell'ambito dei DD.MM. n. 263/2004 e n. 492/2005, in "ICT e componentistica elettronica"; Vista la nota della Biogem sc.a.r.l. (Biotecnologie e Genetica Molecolare nel Mezzogiorno), assunta al protocollo dell'Ateneo in data 5 luglio 2007, con n. 7946, con la quale si comunica la disponibilita' a finanziare n. 3 borse di studio aggiuntive esclusivamente nel campo "Biotecnologico", settore di competenza della Biogem sc.a.r.l., valide per l'intera durata triennale del XXIII ciclo del dottorato di ricerca in "Scienze della terra e della vita"; Vista la nota del Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in "Ingegneria dell'informazione", prot. n. 13209 del 16 novembre 2007 con la quale comunica che la societa' GEOSYSTEM s.r.l. per il XXIII ciclo del dottorato di ricerca in "Ingegneria dell'informazione" ha finanziato una borsa di studio aggiuntiva per l'intera durata del corso di dottorato; Vista la nota della coordinatrice del corso di dottorato di ricerca in "Scienze della terra e della vita", prot. n. 2364 del 10 dicembre 2007 con la quale comunica la disponibilita' del Dipartimento di studi biologici ed ambientali a finanziare una borsa di studio per l'intera durata del dottorato nell'ambito del decreto ministeriale 9 agosto 2004, n. 263, in "Biotecnologie"; Vista la nota del 5 novembre 2007 della segreteria del nucleo di valutazione relativa al parere tecnico positivo espresso nella seduta del 24 ottobre 2007, dal nucleo di valutazione interna, a seguito della verifica dei requisiti di idoneita'; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, al fine da dare inizio ai corsi di dottorato di ricerca del XXIII ciclo; Decreta: Art. 1. E' emanato per il XXIII ciclo, nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il bando di concorso (allegato 1) per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi del Sannio.
Art. 2. Il presente decreto sara' inviato alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' sottoposto per la ratifica al senato accademico e al consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile. Benevento, 13 dicembre 2007 Il rettore: Bencardino
Allegato 1 Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXIII ciclo - con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi del Sannio. Art. 1. Istituzione E' istituito il XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi del Sannio. Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati: Dottorato di ricerca in "Analisi dei sistemi economici e sociali. impresa, istituzioni, territorio", posti 6 cosi' siddivisi: borse con fondi M.I.U.R.: n. 3; senza borsa di studio: n. 3. Dottorato di riceca in "Ingegneria dell'informazione", posti 10, cosi' suddivisi: borse con fondi M.I.U.R.: n. 3; borsa di studio finanziata dalla societa' GEOSYSTEM S.r.l.: n. 1; borsa di studio finanziata dal MIUR nell'ambito del decreto ministeriale n. 198/2003 e DD.MM. n. 263/2004 e n. 492/2005 in "ICT e componentistica elettronica": n. 1; senza borsa di studio: n. 5. Scuola internazionale di dottorato di ricerca in "I problemi civilistici della persona" istituita con decerto rettorale n. 1259 del 19 ottobre 2007, a cui afferisce il dottorato di ricerca, posti 6 cosi' suddivisi: borse con fondi M.I.U.R.: n. 3; senza borsa di studio: n. 3. Dottorato di ricerca in "Scienza della terra e della vita", posti 14 cosi' suddivisi: borse con fondi M.I.U.R.: n. 3; borse di studio finanziate dalla Biogem sc.a.r.l. per ricerche nel campo "Biotecnologico": n. 3; borsa di studio finanziata dal MIUR nell'ambito del decreto ministeriale n. 263/2004 in "Biotecnologie": n. 1; senza borsa di studio: n. 7. I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali cofinanziamenti provenienti dall'Unione Europea, da enti pubblici di ricerca o da strutture produttive private. I posti del dottorato rientrano nelle seguenti categorie: a) posti con borse di studio finanziate con: fondi ministeriali; convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee. b) posti senza borsa di studio e con il pagamento di tasse e contributi per l'accesso e la frequenza. Art. 2. Accesso ai corsi di dottorato Possono presentare domanda di partecipazione al concorso senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso dei seguenti titoli: laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) ; diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale) (vecchio ordinamento) ; titolo accademico equipollente conseguito presso Universita' straniere. Coloro che siano in possesso di un titolo straniero che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al dottorato di ricerca, al collegio dei docenti del dottorato per il quale viene inoltrata la domanda. In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Art. 3. Termine di presentazione delle domande di ammissione Le domande di ammissione, indirizzate al Rettore dell'Universita' degli studi del Sannio - Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento, dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero tramite corriere ovvero consegnate a mano all'Ufficio diritto allo studio, sito al Complesso S. Agostino, via G. De Nicastro, 13 - Benevento (dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10, alle ore 12 giovedi' dalle ore 15,30 alle ore 16,30) entro le ore 12 del giorno di scadenza del bando. Art. 4. Requisiti di ammissione e dichiarazioni da formulare nella domanda Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. Gli interessati devono redigere la domanda secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti. E' richiesta altresi' la conoscenza adeguata di una lingua straniera. I candidati nella domanda di ammissione dovranno, sotto la propria responsabilita', dichiarare: le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e il numero telefonico). la propria cittadinanza; la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso un'universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa oppure, nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, la richiesta di dichiarazione di equipollenza corredata dai documenti utili a consentire al collegio dei docenti la medesima, ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato; il dottorato di ricerca per il quale il candidato intende concorrere. I candidati nella domanda di ammissione dovranno altresi' autorizzare gli uffici competenti al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). I portatori di handicap sono tenuti ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento del concorso. In calce alla domanda i candidati devono dichiarare di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti. I candidati dovranno inoltre presentare unitamente alla domanda: curriculum vitae, indicando eventuali titoli posseduti; lettera a cura del candidato con l'indicazione delle motivazioni alla partecipazione al dottorato con particolare riferimento agli interessi di ricerca e ai campi che si intendono approfondire; eventuali lettere di presentazione. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e/o del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Art. 5. Prove di esame L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in un colloquio. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca e una discreta conoscenza di almeno una lingua straniera. Il calendario della prova scritta, con l'indicazione di luogo, giorno e ora, sara' reso noto ai candidati, con avviso pubblicato sul sito internet dell'Ateneo www.unisannio.it, nonche' all'albo ufficiale dell'Ateneo. La data del colloquio, qualora non sia resa nota contestualmente alla data della prova scritta, sara' comunicata sul citato sito internet con un preavviso di venti giorni. Il termine dei venti giorni potra' essere ridotto in caso di rinuncia scritta ai termini di preavviso da parte di tutti i partecipanti alla prova scritta. Gli avvisi pubblicati sul sito avranno valore di notifica ufficiale, non saranno pertanto inoltrate comunicazioni personali. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita': a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida o carta d'identita'. Su proposta del collegio dei docenti, i candidati stranieri potranno sostenere le prove d'esame presso istituzioni universitarie estere sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Universita' degli studi del Sannio. Nell'ambito della predetta convenzione saranno disciplinate le modalita' di svolgimento delle prove. Art. 6. Procedura d'esame: dottorato di ricerca in "Ingegneria dell'informazione" e "scienze della terra e della vita" I candidati che vogliano concorrere per posti con borse di studio finanziate da soggetti pubblici o privati ed associate a un tema specifico dovranno sostenere un colloquio aggiuntivo su tale tema. A tale scopo, prima della prova scritta sara' distribuito agli studenti un modulo in cui si specificano le borse a concorso, segnalando inoltre agli studenti l'eventuale presenza di borse di studio in aggiunta rispetto a quelle indicate nel bando. Gli studenti dovranno compilare il modulo indicando a quali borse desiderano concorrere (a tema e/o generiche), potendo scegliere piu' d'una opzione. Inoltre gli studenti devono indicare le priorita' di interesse verso le diverse borse a cui concorrere. Il modulo dovra' essere restituito dai candidati alla commissione al momento della consegna dello scritto. La scelta e le preferenze espresse sono irrevocabili. Potranno sostenere il colloquio aggiuntivo su un tema specifico associato alla borsa solo i candidati che abbiano indicato la volonta' di concorrere alla borsa nel modulo consegnato al termine dello scritto e purche' abbiano superato lo scritto ed il colloquio generale. Il colloquio aggiuntivo si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 40/60. Al termine delle prove d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nella prova scritta e nel colloquio generale. Tale graduatoria e' utile per la determinazione dei posti con borsa di studio generica e senza borsa di studio, fino all'esaurimento dei posti disponibili e degli idonei non ammessi. Inoltre, la commissione stila una graduatoria per ogni borsa di studio finanziata da soggetti pubblici o privati ed associata a un tema specifico. Tale graduatoria e' ottenuta sommando il voto della prova scritta, del colloquio generale e del relativo colloquio aggiuntivo sul tema specifico associato alla borsa ed e' utile solo per l'assegnazione di tale borsa. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse dai candidati nell'apposito modulo. Le eventuali borse di studio che dovessero essere rese disponibili successivamente allo svolgimento della prova scritta potranno essere esclusivamente utilizzate per lo scorrimento della graduatoria generale. Art. 7. Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di merito Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato saranno formate e nominate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del regolamento di Ateneo per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca. Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Relativamente al colloquio, la Commissione giudicatrice, alla fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di loro. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'Albo della facolta' presso la quale si e' svolta la prova. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi e' consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 8. Ammissione ai corsi di dottorato I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di merito, il candidato dovra' esercitare opzione per una sola di loro. L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato, anche senza borsa di studio, e' incompatibile con l'iscrizione e la frequenza a corsi di dottorato presso altre istituzioni universitarie italiane o straniere. Art. 9. Iscrizione ai corsi di dottorato I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale di merito devono presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della ricezione dell'invito, i seguenti documenti: 1) fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata; 2) n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmata a tergo; 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: cittadinanza; diploma di laurea o titolo accademico conseguito all'estero, con la relativa votazione; 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente ai seguenti punti: a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi, contestualmente, ad altro corso di dottorato; b) di non essere iscritto/a ad una Scuola di specializzazione o, in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato; c) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita' esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne comunicazione preventiva al coordinatore del corso. Nell'ipotesi in cui le attivita' esterne diano luogo a situazioni di incompatibilita' rispetto alla partecipazione e alla frequenza al corso, e' il collegio dei docenti, su richiesta del coordinatore, che ne autorizza o meno lo svolgimento. Coloro che intendano fruire della borsa di studio sono tenuti, altresi', a dichiarare: di non avere gia' usufruito in precedenza (anche per un solo anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato; l'impegno a non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Coloro che sono ammessi, senza borsa, al corso di dottorato sono tenuti, infine, a dichiarare il reddito personale complessivo annuo lordo. I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento previsto dal comma 1, punto n. 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210. I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea, sono tenuti, infine, a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/2000, che attesti: a) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; b) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza. Il collegio dei docenti si riserva di esaminare i cittadini stranieri, tramite l'espletamento di apposito colloquio, per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua italiana. Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta documentazione entro il predetto termine o che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti; nei loro confronti, se previste dalla legge, si applicheranno ulteriori sanzioni. I posti resisi vacanti entro e non oltre la data di inizio dei corsi saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito. In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di studio l'Amministrazione universitaria provvedera' a restituire a coloro che subentrano il contributo per l'accesso e la frequenza eventualmente gia' versato. Art. 10. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate agli aventi diritto secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie generali di merito, salvo quanto previsto al precedente art. 6. A parita' di merito la preferenza e' stabilita con riferimento alla situazione economica dei candidati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo lordo annuale della borsa di studio ammonta ad Euro 12.302,54 al lordo degli oneri previdenziali a carico dello studente e sara' adeguata agli eventuali aumenti previsti da disposizioni di legge. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando. Il pagamento della borsa e' effettuato in rate bimestrali posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso e trasmessa al rettore. L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori ad un mese, nella misura del 50%. Il collegio dei docenti autorizza i dottorandi a recarsi all'estero per i predetti periodi di soggiorno previa verifica della relativa copertura finanziaria. La richiesta di incremento della borsa per periodi di soggiorno all'estero deve essere trasmessa al Rettore dal coordinatore del corso. Il coordinatore e' tenuto, altresi', a rilasciare apposita dichiarazione che attesti che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando e' coerente con il programma di studi e di ricerca del corso. I dottorandi possono ricevere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per lo svolgimento, sia in Italia sia all'estero, di attivita' formative e di ricerca, nonche' al pagamento di eventuali spese di iscrizione e di frequenza a convegni e a corsi organizzati da istituzioni universitarie e di ricerca straniere, previa autorizzazione del tutor e del coordinatore del corso. Chi abbia fruito di una borsa di studio per corsi di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. Art. 11. Tassa regionale e contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato - esoneri I dottorandi, sono tenuti al pagamento annuale di: a) tassa regionale per il diritto allo studio universitario, stabilita in euro 62,00; b) tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, determinata in Euro 5.164,57. L'importo di cui al punto b) subisce le seguenti variazioni: esonero totale, qualora il reddito familiare annuo del dottorando non sia superiore a Euro 15.493,71; per reddito da Euro 15.493,71 a Euro 25.822,84, riduzione del 70% (settanta) ; per reddito da Euro 25.822,84 a Euro 36.151,98, riduzione del 50% (cinquanta) ; per reddito da Euro 36.151,98 a Euro 46.481,12 riduzione del 30% (trenta). La condizione di reddito deve essere sempre accompagnata dal requisito di non aver conseguito l'ultima laurea da piu' di cinque anni dalla scadenza del bando di dottorato. Inoltre e' stabilito: l'esonero totale per i titolari di borse di studio per il dottorato e per gli invalidi con invalidita' superiore al 66%; l'esonero parziale con una riduzione del 50% (cinquanta), per gli invalidi con un'invalidita' compresa tra il 45% (quarantacinque) e il 65% (sessantacinque). La tassa dovra' essere versata in due soluzioni di pari importo, di cui una al momento dell'inizio dell'anno di corso e la seconda entro la fine del medesimo anno di corso. L'esonero totale dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato per merito e' stabilito con decreto rettorale. Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al pagamento della tassa regionale ad eccezione dei portatori di handicap, con invalidita' riconosciuta o superiore al 66% e degli studenti che ricevono la borsa di studio a qualsiasi titolo. Art. 12. Obbligo di frequenza I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di svolgere tutte le attivita' formative, di studio e di ricerca nelle strutture a cio' destinate e secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti. Il collegio dei docenti del corso di dottorato in "I problemi civilistici della persona" ha fissato l'obbligo settimanale di frequenza su tre giorni. L'Universita' garantisce, nel medesimo periodo, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato. Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi: a) che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204; b) che si assentino per malattia grave e prolungata, opportunamente documentata. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti obblighi per un periodo superiore ai sessanta giorni, il Collegio dei docenti propone, con propria motivata delibera, trasmessa al Rettore, l'esclusione del dottorando dal corso. A tal fine il coordinatore del corso, entro sessanta giorni, convoca d'ufficio il Collegio dei docenti. Il dottorato escluso dal corso e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento, tutte le rate della borsa di studio eventualmente gia' riscosse. Art. 13. Conseguimento del titolo di dottore di ricerca Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal Rettore a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico. I predetti risultati vengono accertati da una commissione la cui costituzione e' stabilita dal decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. L'Universita' cura successivamente il deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Art. 14. Norme di rinvio L'Amministrazione universitaria in attuazione della legge n. 675/1996 e successive integrazioni e modificazioni si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali. Per quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999 e nel regolamento di Ateneo per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, nonche' la normativa vigente in materia. Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito internet all'indirizzo https://www.unisannio.it/ricerca/dottorati/XXIIIciclo/Bando_XXIII_ciclo.pdf Benevento, 13 dicembre 2007 Il rettore: Bencardino Allegato