Concorso per 10 gruppo sportivo "fiamme azzurre" polizia penitenziaria (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 5 del 18-01-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO   (scad.  18 febbraio 2008) Concorso pubblico, per titoli, a complessivi dieci posti per l'accesso al Gruppo sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria di cui quattro posti ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 01-02-2008
Data Scadenza bando 18-02-2008
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO   (scad.  18 febbraio 2008)
Concorso   pubblico,  per  titoli,  a  complessivi  dieci  posti  per
l'accesso  al  Gruppo  sportivo  Fiamme  Azzurre del Corpo di polizia
penitenziaria di cui quattro posti nel ruolo maschile e sei posti nel
ruolo femminile.
                        IL DIRETTORE GENERALE
           Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
         Direzione generale del personale e della formazione

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il
relativo   regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1957,  n. 686, e successive
modifiche;
    Vista   la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il  decreto
legislativo  30  ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni,    recante    misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82;
    Visto  il  decreto  ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
    Visto l'art. 124, ultimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941,
n.  12,  cosi'  come  modificato  dall'art.  6,  comma 2, del decreto
legislativo  17  novembre 1997, n. 398 e, come richiamato dalla legge
1°  febbraio  1989,  n.  53  nonche'  l'art.  5, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
    Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230;
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 recante "Delega al Governo in
materia  di  riordino  dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello  Stato,  del  Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto l'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002,
n. 132 concernente il "Regolamento recante modalita' per l'assunzione
di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria";
    Visto  l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica  30  aprile  2002,  n.  132, secondo il quale l'accesso ai
gruppi  sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per
un  contingente  non  superiore  all'uno  per  cento  delle dotazioni
organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21
maggio  2000,  n.  146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale
dal   Comitato   olimpico   nazionale  italiano  (C.O.N.I.)  o  dalle
Federazioni sportive nazionali;
    Vista  la  tabella  F  allegata  al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146.
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme  sulla  tutela  delle  persone  e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
    Considerata  l'attuale dotazione organica del gruppo sportivo del
Corpo di polizia penitenziaria;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica in data 25
novembre  2007  registrato  alla  Corte  dei conti in data 7 dicembre
2007,  registro n. 12, foglio n. 233 - relativo all'autorizzazione di
assunzione   di  personale  a  tempo  indeterminato  nelle  pubbliche
amministrazioni,  in  deroga  al  divieto di assunzioni, tra le quali
sessanta unita' nel Corpo di polizia penitenziaria;
    Ritenuta la necessita' di dover bandire un concorso pubblico, per
l'accesso  di  complessivi  dieci  atleti  nel Gruppo Sportivo Fiamme
Azzurre  del  Corpo di polizia penitenziaria di cui quattro nel ruolo
maschile e sei nel ruolo femminile;
    Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto  dall'art.  16,  comma  5,  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo
alla  diretta  responsabilita'  gestionale del Direttore generale del
personale  e  della  formazione del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria;
    Considerato  che  rientra nella competenza del Direttore generale
del  personale  e  della formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall'amministrazione penitenziaria;
Decreta:
                               Art. 1.

                 Posti disponibili per l'assunzione

    1.  E'  indetto  un  concorso pubblico, per titoli, a complessivi
dieci posti per l'accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo
di  polizia  penitenziaria  di cui quattro posti nel ruolo maschile e
sei posti nel ruolo femminile.
    2.  I  posti  messi  a  concorso  sono  ripartiti  per discipline
sportive nel modo seguente:
      ruolo maschile :
        un   atleta   disciplina  "Ciclismo  su  pista  (specialita':
Americana e Scratch)";
        un  atleta  disciplina  "Pattinaggio  artistico  su  ghiaccio
(specialita': danza su ghiaccio)";
        un  atleta  disciplina "Nuoto (distanza 400 m., 800 m. e 1500
m. stile libero)";
        un   atleta  disciplina  "Tiro  a  volo  (specialita':  fossa
olimpica)";
      ruolo femminile:
        un  atleta disciplina "Ciclismo su strada (specialita': prova
in linea)";
        un   atleta   disciplina  "Ciclismo  su  pista  (specialita':
inseguimento individuale)";
        un atleta disciplina "Ciclismo (su strada, specialita': prova
in linea, e su pista, specialita': Scratch e Corsa a punti)";
        un  atleta  disciplina  "Pattinaggio  artistico  su  ghiaccio
(specialita': danza su ghiaccio)";
        un  atleta disciplina "Canoa velocita' (specialita': K1, K2 e
K4)";
        un  atleta  disciplina  "Sport  invernali  (sci, specialita':
freestyle)".
    3.  I  vincitori  del  concorso  sono  nominati agenti di Polizia
penitenziaria.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  i candidati devono essere in
possesso,   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione,  dei  seguenti
requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) il godimento dei diritti civili e politici;
      c) eta'  non  inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni ventotto;
      d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
      e) essere  in  possesso  delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come  modificato  dall'art.  6,  comma  2, del decreto legislativo 17
novembre  1997, n. 398, e come richiamato dall'art. 26 della legge 1°
febbraio  1989, n. 53 e dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo
del 30 ottobre 1992, n. 443;
      f) essere  stato  riconosciuto,  da parte del Comitato olimpico
nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale  ed  aver  fatto  parte,  nel biennio precedente la data di
pubblicazione  del  presente  bando  di  concorso, di rappresentative
nazionali nella disciplina prevista nello Statuto del C.O.N.I. per la
quale si concorre;
      g) idoneita'  fisica,  psichica ed attitudinale al servizio nel
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  in conformita' di quanto previsto
dagli  artt.  122,  123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443 e in particolare:
        A) Requisiti psico-fisici:
        A) 1) sana e robusta costituzione fisica;
        A) 2)  altezza non inferiore a cm 165 per gli uomini e cm 161
per  le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza della
massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono   rispecchiare   un'armonia  atta  a  configurare  la  robusta
costituzione    e   la   necessaria   agilita'   indispensabile   per
l'espletamento dei servizi di polizia;
        A) 3)  senso  cromatico  e  luminoso  normale,  campo  visivo
normale,   visione   notturna   sufficiente,   visione  binoculare  e
stereoscopica  sufficiente.  Non  sono ammesse correzioni chirurgiche
delle ametropie;
        A) 4)  visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma  del  visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede di meno;
        A) 5)  funzione  uditiva  con soglia audiometrica media sulle
frequenze  500  1000  2000  4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina
silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a
15  decibel  all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro
il 20%) ;
        A) 6)  l'apparato  dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque:
        A) 6)   devono   essere  presenti  i  dodici  denti  frontali
superiori ed inferiori;
        A) 6)  e'  ammessa  la  presenza  di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa;
        A) 6) almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i
venti denti posteriori;
        A) 6)  gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da
protesi efficienti;
        A) 6)  il  totale  dei denti mancanti o sostituiti da protesi
non puo' essere superiore a sedici elementi.
    Costituiscono   causa   di   non  idoneita'  le  imperfezioni  ed
infermita'  previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
      B) Requisiti attitudinali:
      B) 1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della  personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza
di   vita,   ai   tratti  salienti  del  carattere  ed  al  senso  di
responsabilita';
      B)  2)  un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di
contenere  i  propri  atti  impulsivi  e  che implichi l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
      B)  3)  una  capacita'  intellettiva che consenta di far fronte
alle  situazioni  nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una
intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di
esecuzione e delle qualita' attentive;
      B)   4)   una   adattabilita'   che  scaturisce  dal  grado  di
socievolezza,   dalla   predisposizione  al  gruppo,  ai  compiti  ed
all'ambiente di lavoro.
    2.  Non  sono  ammessi  al concorso coloro che sono state espulsi
dalle  Forze  Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da  pubblici  uffici,  nonche'  coloro che hanno riportato condanna a
pena  detentiva  per  delitti  non  colposi o sono stati sottoposti a
misura di prevenzione.
    3.  Sono  esclusi  dal  concorso  i candidati non in possesso dei
requisiti  previsti  nonche'  le  candidate che non si presentino nel
luogo,   nel   giorno   e   nell'ora   stabilita  per  l'accertamento
dell'idoneita'  fisica e psichica e per la valutazione delle qualita'
attitudinali.
    4.  A  norma  dell'art.  128,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, non possono,
altresi',  concorrere  coloro  che siano state dichiarate decadute da
altro  impiego  presso  una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui  alla  lettera  d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    5.   L'amministrazione   provvedera'  d'ufficio  ad  accertare  i
requisiti  di  moralita'  e  condotta  dei  candidati e gli ulteriori
requisiti  per  la  partecipazione  al  concorso, nonche' le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
    6.  Per  difetto  dei  requisiti di cui al precedente comma sara'
disposta, con decreto motivato del Direttore generale della direzione
generale del personale e della formazione, l'esclusione dei candidati
al concorso. Detta esclusione potra' avvenire in qualunque momento.

        
      
                               Art. 3.

                      Domanda di partecipazione

    1.  Le  domande  di partecipazione al concorso sottoscritte dagli
interessati  e  redatte  su  carta  semplice devono essere spedite, a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  esclusivamente al
Ministero   della   giustizia   -  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione -
Ufficio  III - Concorsi Polizia Penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2
- 00164 Roma.
    2.  Le  domande  di cui al comma 1 devono essere spedite entro il
termine  perentorio  di  giorni  trenta, che decorre dalla data della
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
    3. Gli aspiranti nella domanda dovranno dichiarare:
      a) il  cognome  ed  il  nome  (le  candidate  coniugate  devono
indicare il cognome da nubile) ;
      b) la data e il comune di nascita;
      c) il codice fiscale;
      d) il possesso della cittadinanza italiana;
      e) il godimento dei diritti politici e civili nonche' il comune
ove  sono  iscritte nelle liste elettorali ovvero il motivo della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
      f) l'immunita'  da  condanne  penali  riportate  e l'assenza di
procedimenti  penali  pendenti  a  carico.  In  caso contrario dovra'
indicare  le  eventuali  condanne  penali  riportate e/o procedimenti
penali pendenti ;
      g) il   possesso   del   titolo  di  studio  con  l'indicazione
dell'istituto e della data in cui e' stato conseguito;
      h) i  servizi  eventualmente prestati come dipendenti presso le
pubbliche  amministrazioni  e  le  eventuali  cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
      i) di essere stata riconosciuta, da parte del Comitato olimpico
nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale  e  di  aver fatto parte, nel biennio precedente la data di
pubblicazione  del  bando  di  concorso, di rappresentative nazionali
nella  disciplina sportiva per la quale si concorre che dovra' essere
esplicitamente indicata.
    4.  Le  domande  sottoscritte  dai candidati, dovranno, altresi',
contenere  la  precisa  indicazione  del  recapito  al quale dovranno
essere  inviate  le  comunicazioni  relative  al  presente concorso e
l'impegno  di  comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata -
le eventuali variazioni dello stesso.
    5.    L'amministrazione    penitenziaria    non   assume   alcuna
responsabilita'  nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente
da   inesatte   od   incomplete  indicazioni  di  recapito  da  parte
dell'aspirante   o   di  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  di  recapito  indicato  nella domanda, ne' per eventuali
disguidi  postali  o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 4.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per le
finalita'  di  gestione  del  concorso  e saranno trattati presso una
banca   dati   automatizzata   anche   successivamente  all'eventuale
instaurazione  del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico economica della concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del citato
decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto
d'accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il diritto di rettificare,
aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati erronei, incompleti o
raccolti  in  termini  non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi.  Tali diritti
potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del  Ministero della
giustizia   -   Dipartimento   dell'amministrazione  penitenziaria  -
Direzione  generale del personale e della formazione. Il responsabile
del   trattamento  e'  il  direttore  dell'Ufficio  concorsi  polizia
penitenziaria.

        
      
                               Art. 5.

Categorie  dei  titoli  ammessi  a  valutazione  e  punteggi  massimi
                   attribuibili a ciascuna di esse

    1.   Sono  ammessi  a  valutazione  i  seguenti  titoli  sportivi
acquisiti  nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente
bando  fatta  eccezione  per  i  titoli  di  studio e di abilitazione
professionale  che  devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo di presentazione delle domande.
A) Categoria I
    Speciali riconoscimenti fino a punti 210.
    Sono  valutate  le  prestazioni  sportive  con l'attribuzione del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del
risultato ottenuto:
       1) medaglia ai Giochi olimpici fino a punti 30;
       2) medaglia ai Campionati mondiali fino a punti 25;
       3) record mondiale punti 25;
       4) vincitore di Coppa del mondo punti 20;
       5) medaglia ai Campionati europei fino a punti 15;
       6) record europeo punti 15;
       7) vincitore di Coppa europea punti 12;
       8)  medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo fino a
punti 12;
       9) campione italiano punti 12;
      10) record italiano punti 15;
      11) vincitore di Coppa Italia punti 10;
      12)  classificato  dal  secondo  al decimo posto nei campionati
italiani di categoria da punti 6 a punti 10;
      13)   classificato   dall'undicesimo  al  ventesimo  posto  nei
campionati italiani di categoria fino a punti 5.
B) Categoria II.
    Titoli di studio e abilitazione professionale:
      1) diploma di laurea punti 2;
      1) a) corso di specializzazione post laurea punti 0,5;
      1) b) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5;
      2)  diploma  di  maturita' di scuola media superiore di secondo
grado punti 1;
      3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1.
    I  punteggi  previsti  ai  punti  1) e 2) non sono cumulabili tra
loro.
    2.  La  commissione  esaminatrice  indicata  al successivo art. 6
predetermina  i  criteri  necessari  per l'attribuzione dei punteggi.
Annota  i  titoli  valutati ed i relativi punteggi su apposite schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

        
      
                               Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    1. La  commissione  esaminatrice per la valutazione dei titoli e'
composta  da  un  funzionario  dell'Amministrazione penitenziaria con
qualifica  dirigenziale, con funzioni di presidente, dal responsabile
del    gruppo    sportivo    Fiamme    Azzurre,    dal   responsabile
dell'associazione sportiva Astrea e da altri due membri scelti tra il
personale   dell'Amministrazione   penitenziaria  con  qualifica  non
inferiore  all'ottava,  ovvero  appartenente  all'area  C - posizione
economica C2.
    2. Le  funzioni  di  segretario sono svolte da un appartenente al
Corpo  di  polizia  penitenziaria  con  qualifica  non inferiore alla
settima.
    3. Per  supplire  ad  eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,   puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un  presidente
supplente,  di  uno  o  piu'  componenti  supplenti  e  di uno o piu'
segretari   supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto  di
costituzione   della   commissione   esaminatrice  o  con  successivo
provvedimento.

        
      
                               Art. 7.

                      Accertamenti psicofisici

    1.  I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti  a  sottoporsi,  nel  luogo,  giorno  ed  ora che saranno loro
preventivamente  comunicati,  alla  visita  medica per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica.
    2.   Gli   accertamenti   psico-fisici  sono  effettuati  da  una
commissione  composta  da  un  dirigente  medico che la presiede e da
quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione
Penitenziaria  ovvero  individuabili  secondo  le modalita' di cui al
comma  2  dell'art.  120  del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443.
    3.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un funzionario
dell'Amministrazione  penitenziaria  con qualifica non inferiore alla
ottava   ovvero   appartenente  all'area  funzionale  C  -  posizione
economica C2.
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  la
candidata  e'  sottoposta  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio.
    5. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
prove  strumentali  e di laboratorio, il Ministero della giustizia e'
autorizzato  ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
di  diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
con  decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
del tesoro, bilancio e della programmazione economica, e che non puo'
superare  la  retribuzione  spettante  al  personale  di  pari  grado
dell'Amministrazione statale.
    6.  Avverso  il  giudizio  di  non  idoneita',  il candidato puo'
proporre  ricorso  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla data della
notifica.
    7.  Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica
di  seconda  istanza  presieduta da un dirigente medico e composta da
due dirigenti medici in qualita' di componenti.
    8.  Il  giudizio  di  idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione  medica  di  seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto  motivato  dal  Direttore  generale  del  personale  e  della
formazione.

        
      
                               Art. 8.

                      Accertamenti attitudinali

    1.   I   candidati   che   risultano   idonei  agli  accertamenti
psico-fisici  sono  sottoposti  ad  un  esame attitudinale diretto ad
accertare  il  possesso,  ai  fini del servizio penitenziario, di una
personalita'   sufficientemente   matura   con  stabilita'  del  tono
dell'umore,   delle  capacita'  di  controllare  le  proprie  istanze
istintuali,  di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo
alle  capacita'  di  critica  e  di  autocritica  ed  al  livello  di
autostima.
    2.  La  commissione  esaminatrice  che  procede agli accertamenti
attitudinali  e'  composta  un  presidente  scelto  tra  i funzionari
dell'Amministrazione  penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
due  funzionari  con  qualifica  non  inferiore  alla  ottava, ovvero
appartenenti  all'area  funzionale  C  -  posizione  economica C2, in
possesso  del  titolo  di  selettore  e  da  due  psicologi  o medici
specializzati  in  psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni    di    segretario    sono   svolte   da   un   funzionario
dell'amministrazione  penitenziaria  con  la  qualifica non inferiore
all'ottava,  ovvero  appartenenti  all'area  funzionale C - posizione
economica C2.
    3.   Ai   fini   dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti
attitudinali,  ai  candidati e' proposta, dalla commissione di cui al
precedente  comma  2,  una  serie di domande a risposta sintetica o a
scelta   multipla,   collettive   ed  individuali,  integrata  da  un
colloquio.
    4.  Le  domande  a  risposta  sintetica  o a scelta multipla sono
predisposte  avuto  riguardo  alle  funzioni ed ai compiti propri del
ruolo  e  della  qualifica  cui  il  candidato  stesso  aspira e sono
approvate  con  decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
capo  del  Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Esse sono
aggiornate   sulla   base  dei  contatti  e  relazioni  con  istituti
specializzati  pubblici  universitari,  per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
    5.  Avverso  al  giudizio  di  non  idoneita',  il candidato puo'
proporre  ricorso  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla data della
notifica.
    6.  Il  nuovo  accertamento  e'  effettuato da una commissione di
seconda  istanza  presieduta da un dirigente medico e composta da due
dirigenti in qualita' di componenti.
    7.  Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di  accertamento  delle  qualita'  attitudinali  dalla commissione di
seconda  istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore Generale del personale e della formazione.

        
      
                               Art. 9.

                             Graduatoria

    1.   Ultimata   la   valutazione   dei  titoli,  la  commissione,
individuata dall'art. 6, forma le graduatorie di merito relative alle
singole   discipline  sportive,  sulla  base  del  punteggio  finale,
determinato  ai  sensi  del precedente art. 5, conseguito da ciascuna
candidata.
    2.  A  parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
    3.  Con  decreto  del  Direttore  generale  del personale e della
formazione,  riconosciuta  la  regolarita'  del procedimento, vengono
approvate  le  graduatorie  di merito e sono dichiarati i vincitori e
gli   idonei   non   vincitori   del   concorso,   sotto   condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

        
      
                              Art. 10.

                      Pubblicazione graduatoria

    1.  Le  graduatorie  dei  vincitori  e degli idonei non vincitori
saranno  pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  del  Ministero della
giustizia.
    2.  Di  tale  pubblicazione  viene  data  notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    3.  Dalla  data  di  pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.

        
      
                              Art. 11.

                        Nomina e assegnazione

    Con   decreto  del  Direttore  generale  del  personale  e  della
formazione,  i  vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo
di  polizia  penitenziaria,  ed  assegnati  al Gruppo Sportivo Fiamme
Azzurre.

        
      
                              Art. 12.

                    Documentazione amministrativa

    1.  I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici ed
attitudinali  dovranno  consegnare  al personale in sede, due modelli
appositamente predisposti da questa amministrazione:
      a) un   modello   di   dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta',  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte
dalla  candidata,  unitamente a copia fotostatica non autenticata del
proprio  documento  di identita', con il quale attesti il possesso di
eventuali  titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9  maggio  1994,  n. 487,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  ottobre 1996, n. 693 e dalle altre
disposizioni speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti;
      b) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione, ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante  il  possesso  dei  requisiti  richiesti per l'assunzione
medesima.
    2.  Non  e'  ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
    3.  L'Amministrazione  provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla  veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, firma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti
dal  presente  bando,  e'  punito  ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
    4.  La mancata presentazione della documentazione di cui al punto
1 del presente articolo, implichera' la decadenza della nomina.
    Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  al controllo secondo le
vigenti disposizioni legislative.
      Roma, 18 dicembre 2007
                               Il direttore generale: De Pascalis