Concorso per 1 consulente del lavoro (lazio) MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 6 del 22-01-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE CONCORSO (scad. 31 luglio 2008) Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro IL DIRETTORE GENER ... |
Ente: | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 06-02-2008 |
Data Scadenza bando | 31-07-2008 |
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CONCORSO (scad. 31 luglio 2008)
CONCORSO (scad. 31 luglio 2008)
Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro
IL DIRETTORE GENERALE della tutela delle condizioni di lavoro Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 avente ad oggetto "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia, della pubblica istruzione e dell'Universita' e ricerca a seguito della Conferenza dei servizi indetta - con nota n. 15/V/0016358/14.06 del 23 novembre 2007 - per il giorno 13 dicembre 2007 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 - ai fini dell'approvazione del presente decreto interministeriale contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge n. 12/1979, le modalita' e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, nonche' l'indicazione particolareggiata dei diplomi di scuola secondaria superiore validi per l'ammissione agli stessi; Visti i risultati della predetta Conferenza nonche' le osservazioni dei Ministeri concertanti; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare gli articoli 4 e 16 in relazione ai poteri e alle attribuzioni dei dirigenti generali; Visto il verbale della Conferenza dei servizi, tenutasi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le amministrazioni e gli enti interessati, il 10 dicembre 1999, convocata, ex art. 14, legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con nota n. 5/28039/cons-99 del 23 novembre 1999, da cui risulta la decisione assunta dai partecipanti di attuare il decentramento alle Direzioni regionali del lavoro della nomina delle commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro; Visto il decreto direttoriale, del 13 dicembre 1999 con cui, ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro, a decorrere dalla sessione 2000, veniva delegato il compito di provvedere alla nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro; Decreta: Art. 1. E' indetta per l'anno 2008 la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro presso le Direzioni regionali del lavoro di: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, nonche' presso la Regione Sicilia - Ispettorato regionale del lavoro di Palermo e le Province autonome di Bolzano - Ispettorato provinciale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro.
Art. 2. L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto e orale. Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla commissione. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie: 1) diritto del lavoro; 2) legislazione sociale; 3) diritto tributario; 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale; 5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione e i dizionari.
Art. 3. Le prove scritte si terranno, con inizio alle ore 8,30 antimeridiane, presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1 nei giorni seguenti: diritto del lavoro e legislazione sociale: 12 novembre 2008; prova teorico-pratica di diritto tributario: 13 novembre 2008. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" del 21 ottobre 2008, nonche' sul sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale www.lavoro.gov.it, sezione "avvisi e bandi" dal 21 ottobre 2008 fino alla data di inizio degli esami stessi. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
Art. 4. Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo, secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e debitamente sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 31 luglio 2008 alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, nonche' presso la Regione Sicilia - Ispettorato regionale del lavoro di Palermo e le Province autonome di Bolzano - Ispettorato provinciale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma, di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la propria responsabilita', dovra' dichiarare: 1) a) cognome e nome, luogo e data di nascita; b) residenza anagrafica; c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico. Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata; d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge n. 12/1979; 2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facolta' di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche nonche' i titoli conseguiti in ambito comunitario di cui sia stata ottenuta l'equipollenza ai sensi dell'art. 12 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), della legge n. 12/1979, cosi' come modificata dall'art. 5-ter della legge n. 46/2007, che, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 46/2007 (12 aprile 2007), abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013, con riferimento ai titoli di studio individuati nel decreto direttoriale 15 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" del 23 gennaio 2007, n. 7, compresi quelli in ordine ai quali l'interessato dimostri di aver frequentato un corso di scuola secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui programma didattico preveda l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche ovvero risponda a connotazioni di largo interesse sociologico e persegua un obiettivo formativo generale avendo a riferimento le "Humane scientiae" (parere C. di S., Sez. II, n. 1359 del 21 ottobre 1998). I candidati cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo e della Confederazione elvetica in possesso di titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall'Italia dovranno documentare ovvero produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ottenuto in Italia, dagli organi competenti, un formale provvedimento di equipollenza (ai sensi dell'art. 13 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006) con uno dei titoli sopra indicati, il provvedimento di equipollenza puo' essere autocertificato ai sensi della normativa vigente; 3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato, che, nella seconda ipotesi, dovra' essere comunque prodotto dal candidato entro e non oltre la data di inizio delle prove scritte. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all'esame: a) certificato di compimento del biennio di praticantato rilasciato dal competente Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 agosto 1979 o dell'art. 6, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 2 dicembre 1997 e successive modifiche, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di Euro 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al decreto legislativo n. 237/1997, (codice tributo 729 T). Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e art. 489 c.p.). I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5. I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico handicap ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di esame con indicazione del tipo di supporto richiesto. Alla candidata che necessita di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovra' essere tempestivamente rappresentata alla commissione.
Art. 6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, sempreche' applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7. Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti assegnati al candidato divisa per il numero dei componenti l'intera commissione costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.
Art. 8. Con successivi decreti dei direttori delle Direzioni regionali del lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.
Art. 9. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2008 Il direttore generale: Menziani
Allegato 1 Schema della domanda di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro (da redigere in carta da bollo da Euro 14,62) Alla Direzione regionale del lavoro per Via Il/La sottoscritt... (cognome e nome) chiede di essere ammess... a sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - sessione 2008. All'uopo - consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*) - dichiara sotto la propria responsabilita': 1) di essere nato/a a (provincia di........ ), il; 2) di avere la propria residenza anagrafica a (provincia di........ ), frazione, piazza o via n. ...... c.a.p. ......................, num. telefonico..........................; 3) di essere cittadino/a italiano/a ovvero; 4) di essere in possesso del seguente titolo di studio , ovvero (se titolo di studio non in elenco, specificare se trattasi di diploma nel corso del quale sia stato seguito l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche) conseguito in data presso (nome e indirizzo completo dell'istituto scolastico ovvero Universita) ; 5) di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato; nella seconda ipotesi si riserva di produrre il certificato di compiuta pratica o la dichiarazione sostitutiva entro e non oltre la data di inizio delle prove scritte; 6) altro Desidera che le comunicazioni relative agli esami gli siano inviate al seguente recapito (specificare indirizzo completo di c.a.p. ed eventuale recapito telefonico) ; Allega alla presente domanda i seguenti documenti: ricevuta del versamento della tassa di esami; fotocopia del documento di riconoscimento; certificato di compiuta pratica o dichiarazione sostitutiva; Data Firma (*) L'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" recita testualmente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" recita testualmente: "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.". INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196. Si informa che i dati personali forniti in sede di iscrizione all'esame verranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria dell'istanza da Lei formulata e per le finalita' strettamente connesse nell'espletamento delle funzioni istituzionali da parte della Direzione regionale del lavoro, territorialmente competente, previste dalla legge e dai regolamenti. Il conferimento dei dati e' necessario per le finalita' di cui sopra. 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