Concorso per 1 consulente del lavoro (lazio) MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 6 del 22-01-2008
Sintesi: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE CONCORSO   (scad.  31 luglio 2008) Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro IL DIRETTORE GENER ...
Ente: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 06-02-2008
Data Scadenza bando 31-07-2008
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CONCORSO   (scad.  31 luglio 2008)
Esami  di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro
                        IL DIRETTORE GENERALE
               della tutela delle condizioni di lavoro

    Vista  la  legge  11 gennaio  1979,  n. 12,  recante  "Norme  per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445  avente  ad  oggetto  "Testo  unico  delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa";
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni,  che  detta  "Nuove  norme  in  materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
    Vista  la  legge  15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo";
    Acquisito  il  concerto  con  i  Ministeri della giustizia, della
pubblica  istruzione  e  dell'Universita'  e  ricerca a seguito della
Conferenza  dei  servizi indetta - con nota n. 15/V/0016358/14.06 del
23 novembre  2007  -  per il giorno 13 dicembre 2007 - ai sensi e per
gli effetti dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 - ai fini
dell'approvazione  del presente decreto interministeriale contenente,
ex art. 3, ultimo comma, legge n. 12/1979, le modalita' e i programmi
degli   esami   di   Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione   di   consulente   del   lavoro,  nonche'  l'indicazione
particolareggiata  dei  diplomi di scuola secondaria superiore validi
per l'ammissione agli stessi;
    Visti   i   risultati   della   predetta  Conferenza  nonche'  le
osservazioni dei Ministeri concertanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche", ed in particolare gli articoli 4 e 16 in
relazione ai poteri e alle attribuzioni dei dirigenti generali;
    Visto il verbale della Conferenza dei servizi, tenutasi presso il
Ministero   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,  con  le
amministrazioni   e   gli  enti  interessati,  il  10 dicembre  1999,
convocata,  ex  art.  14, legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni,  con  nota  n. 5/28039/cons-99 del 23 novembre 1999, da
cui  risulta  la  decisione  assunta  dai  partecipanti di attuare il
decentramento  alle Direzioni regionali del lavoro della nomina delle
commissioni   di   esame   per   l'abilitazione  all'esercizio  della
professione di consulente del lavoro;
    Visto  il  decreto direttoriale, del 13 dicembre 1999 con cui, ai
direttori  delle  Direzioni  regionali  del lavoro, a decorrere dalla
sessione  2000,  veniva delegato il compito di provvedere alla nomina
dei  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  per l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E'  indetta  per l'anno 2008 la sessione degli esami di Stato per
l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  consulente del
lavoro  presso  le  Direzioni regionali del lavoro di: Ancona, Aosta,
Bari,  Bologna,  Cagliari,  Campobasso,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,
Milano,  Napoli,  Perugia,  Potenza,  Reggio  Calabria, Roma, Torino,
Trieste,  Venezia,  nonche'  presso  la Regione Sicilia - Ispettorato
regionale  del  lavoro di Palermo e le Province autonome di Bolzano -
Ispettorato provinciale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro.

        
      
                               Art. 2.
    L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto e orale.
    Le  prove  scritte  sono due e consistono nello svolgimento di un
tema  sul  diritto  del  lavoro e sulla legislazione sociale e di una
prova   teorico-pratica   sul   diritto   tributario,   scelti  dalla
commissione.
    La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
      1) diritto del lavoro;
      2) legislazione sociale;
      3) diritto tributario;
      4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
      5)  nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo
alla  rilevazione  del  costo  del  lavoro  ed  alla  formazione  del
bilancio.
    Per   lo  svolgimento  delle  prove  scritte  sono  assegnate  al
candidato  sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono
consultare  i  testi  di  legge  non  commentati  e autorizzati dalla
commissione e i dizionari.

        
      
                               Art. 3.
    Le   prove   scritte  si  terranno,  con  inizio  alle  ore  8,30
antimeridiane,  presso  le  sedi che saranno indicate dagli uffici di
cui all'art. 1 nei giorni seguenti:
      diritto del lavoro e legislazione sociale: 12 novembre 2008;
      prova teorico-pratica di diritto tributario: 13 novembre 2008.
    Le  sedi  di  svolgimento  degli  esami  saranno pubblicate nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  "Concorsi  ed esami" del
21 ottobre  2008,  nonche'  sul sito del Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  www.lavoro.gov.it,  sezione "avvisi e bandi" dal
21 ottobre 2008 fino alla data di inizio degli esami stessi.
    I  candidati  dovranno  presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.

        
      
                               Art. 4.
    Le  domande  di  ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo,
secondo  il  fac-simile  allegato  al  presente bando (allegato 1), e
debitamente  sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine
perentorio  del  31 luglio  2008  alle Direzioni regionali del lavoro
territorialmente  competenti,  nonche'  presso  la  Regione Sicilia -
Ispettorato regionale del lavoro di Palermo e le Province autonome di
Bolzano  -  Ispettorato  provinciale del lavoro - e Trento - Servizio
lavoro.
    Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   entro   il   termine
sopraindicato.  A  tal  fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
    I  candidati  possono  sostenere  l'esame di Stato esclusivamente
nella  regione o nella provincia autonoma, di residenza anagrafica, a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova.
    Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la
propria responsabilita', dovra' dichiarare:
      1) a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
      b) residenza anagrafica;
      c) recapito   presso  il  quale  desidera  vengano  inviate  le
comunicazioni  relative  al  concorso,  con  l'esatta indicazione del
codice  di  avviamento  postale,  nonche'  il recapito telefonico. Il
candidato  e'  tenuto  a  comunicare  tempestivamente ogni variazione
della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico.
    L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per il caso
di  dispersione  di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione  del  recapito da parte del candidato o di mancata oppure
tardiva  comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda,  ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto  di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  nel  caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
      d) di  essere  cittadino  italiano o di godere delle deroghe di
cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge n. 12/1979;
    2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
      laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti
delle facolta' di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero
il  diploma  universitario  o  la  laurea triennale in consulenza del
lavoro,  o  la  laurea  quadriennale  in  giurisprudenza,  in scienze
economiche  e  commerciali  o  in  scienze politiche nonche' i titoli
conseguiti   in   ambito   comunitario  di  cui  sia  stata  ottenuta
l'equipollenza ai sensi dell'art. 12 della legge n. 29 del 25 gennaio
2006.
    I   soggetti  non  in  possesso  dei  titoli  di  laurea  di  cui
all'art. 3,  comma  2, lettera d), della legge n. 12/1979, cosi' come
modificata  dall'art. 5-ter della legge n. 46/2007, che, alla data di
entrata  in  vigore  della  citata legge n. 46/2007 (12 aprile 2007),
abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti
al   registro   dei  praticanti,  o  abbiano  presentato  domanda  di
iscrizione  al  predetto  registro  dei praticanti, possono sostenere
l'esame  di  abilitazione  entro e non oltre il 31 dicembre 2013, con
riferimento  ai titoli di studio individuati nel decreto direttoriale
15  gennaio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - 4ª serie
speciale  "Concorsi  ed  esami"  del  23 gennaio 2007, n. 7, compresi
quelli  in ordine ai quali l'interessato dimostri di aver frequentato
un   corso   di   scuola   secondaria  superiore,  di  ordinamento  o
sperimentale,  il  cui  programma didattico preveda l'insegnamento di
materie  giuridiche  ed  economiche ovvero risponda a connotazioni di
largo   interesse  sociologico  e  persegua  un  obiettivo  formativo
generale avendo a riferimento le "Humane scientiae" (parere C. di S.,
Sez. II, n. 1359 del 21 ottobre 1998).
    I  candidati cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli
Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio economico europeo e della
Confederazione elvetica in possesso di titoli di studio conseguiti in
uno  Stato  diverso  dall'Italia dovranno documentare ovvero produrre
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
aver   ottenuto  in  Italia,  dagli  organi  competenti,  un  formale
provvedimento  di  equipollenza  (ai  sensi  dell'art. 13 della legge
n. 29  del  25 gennaio  2006)  con  uno dei titoli sopra indicati, il
provvedimento  di  equipollenza  puo' essere autocertificato ai sensi
della normativa vigente;
    3)  di  essere  in  possesso  o  di  aver richiesto al competente
consiglio  provinciale  dei  consulenti  del lavoro il certificato di
compimento  del  praticantato,  che,  nella  seconda  ipotesi, dovra'
essere  comunque  prodotto dal candidato entro e non oltre la data di
inizio delle prove scritte.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione agli esami.
    Alla  domanda  devono  essere  allegati, a pena di non ammissione
all'esame:
      a)  certificato  di  compimento  del  biennio  di  praticantato
rilasciato  dal competente Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7
del  decreto  ministeriale  3 agosto 1979 o dell'art. 6, commi 3 e 4,
del  decreto  ministeriale  2  dicembre  1997 e successive modifiche,
ovvero  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta' ai sensi
dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
      b) ricevuta  attestante il pagamento della tassa di Euro 49,58,
dovuta  ai  sensi  dell'art.  4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
nonche'  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
21 dicembre  1990,  da  versarsi  con  le modalita' di cui al decreto
legislativo n. 237/1997, (codice tributo 729 T).
    Il  candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza
della  responsabilita'  penale  cui  puo'  andare incontro in caso di
dichiarazioni  mendaci  o  contenenti  dati  non  piu'  rispondenti a
verita'   (art.  76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445 e art. 489 c.p.).
    I  candidati  sono ammessi agli esami con riserva di accertamento
dei  requisiti  dichiarati  da  parte  degli  uffici  competenti alla
ricezione  delle  domande,  ai  sensi  e  per gli effetti di cui agli
articoli  71  e  75  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

        
      
                               Art. 5.
    I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli
ausili  e  i  tempi  aggiuntivi necessari in relazione allo specifico
handicap   ai  sensi  dell'art.  20  della  legge  n. 104/1992.  Tale
condizione  deve  essere  rappresentata  nella  domanda  di esame con
indicazione del tipo di supporto richiesto.
    Alla  candidata  che  necessita  di  un periodo per allattamento,
potranno  essere  assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovra' essere
tempestivamente rappresentata alla commissione.

        
      
                               Art. 6.
    Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto, si osservano,
sempreche' applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente
della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  (norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
nonche'  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  ("Regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi") e successive modifiche ed integrazioni.

        
      
                               Art. 7.
     Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e
per  ogni  materia  o  gruppo di materie della prova orale e dichiara
quanti punti intende assegnare al candidato.
    La  somma  dei  punti assegnati al candidato divisa per il numero
dei componenti l'intera commissione costituisce il punto per ciascuna
prova  scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova
orale.
    Sono  ammessi  alla  prova orale i candidati che hanno conseguito
almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
    Sono  dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

        
      
                               Art. 8.
    Con  successivi  decreti  dei direttori delle Direzioni regionali
del lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.

        
      
                               Art. 9.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 11 gennaio 2008
                                  Il direttore generale: Menziani

        
      
                             Allegato 1

Schema   della   domanda  di  ammissione  agli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  consulente del
lavoro (da redigere in carta da bollo da Euro 14,62)

Alla Direzione regionale del lavoro per Via

    Il/La  sottoscritt... (cognome e nome) chiede di essere ammess...
a sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del lavoro - sessione 2008.
    All'uopo  -  consapevole  delle  sanzioni  per  le  dichiarazioni
mendaci  previste  dagli  articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445 (*) - dichiara sotto la
propria responsabilita':
      1) di essere nato/a a (provincia di........ ), il;
      2)  di  avere  la  propria  residenza  anagrafica  a (provincia
di........     ),     frazione,     piazza     o     via    n. ......
c.a.p. ......................,                                   num.
telefonico..........................;
      3) di essere cittadino/a italiano/a ovvero;
      4) di essere in possesso del seguente titolo di studio
,  ovvero (se titolo di studio non in elenco, specificare se trattasi
di  diploma  nel  corso del quale sia stato seguito l'insegnamento di
materie  giuridiche  ed economiche) conseguito in data presso (nome e
indirizzo completo dell'istituto scolastico ovvero Universita) ;
      5)  di  essere  in  possesso  o di aver richiesto al competente
consiglio  provinciale  dei  consulenti  del lavoro il certificato di
compimento  del  praticantato;  nella  seconda  ipotesi si riserva di
produrre  il  certificato  di  compiuta  pratica  o  la dichiarazione
sostitutiva entro e non oltre la data di inizio delle prove scritte;
      6) altro
    Desidera  che  le  comunicazioni  relative  agli  esami gli siano
inviate  al  seguente  recapito  (specificare  indirizzo  completo di
c.a.p. ed eventuale recapito telefonico) ;
    Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
      ricevuta del versamento della tassa di esami;
      fotocopia del documento di riconoscimento;
      certificato di compiuta pratica o dichiarazione sostitutiva;


        Data
Firma
    (*) L'art.   75  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre   2000,   n. 445,   -  "Testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa" recita testualmente:
    "1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 76, qualora dal
controllo  di cui all'art. 71 emerga la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera".
    L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445  -  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione amministrativa" recita
testualmente:
    "1.  Chiunque  rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne  fa  uso  nei  casi previsti dal presente testo unico e' punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
    2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a
verita' equivale a uso di atto falso.
    3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art.
4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
    4.  Se  i  reati  indicati  nei  commi 1, 2 e 3 sono commessi per
ottenere   la  nomina  ad  un  pubblico  ufficio  o  l'autorizzazione
all'esercizio  di  una  professione o arte, il giudice, nei casi piu'
gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione o arte.".

INFORMATIVA  Al  SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO
                            2003, N. 196.

    Si  informa  che  i  dati personali forniti in sede di iscrizione
all'esame  verranno  trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria
dell'istanza  da  Lei  formulata  e  per  le  finalita'  strettamente
connesse  nell'espletamento  delle  funzioni  istituzionali  da parte
della  Direzione  regionale  del lavoro, territorialmente competente,
previste dalla legge e dai regolamenti.
    Il  conferimento  dei  dati e' necessario per le finalita' di cui
sopra.
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procedure  (anche  con strumenti informatici) strettamente necessarie
per    condurre    l'istruttoria   finalizzata   all'emanazione   del
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