Concorso per 359 dottori di ricerca (sicilia) UNIVERSITA' DI MESSINA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 359
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 6 del 22-01-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI MESSINA CONCORSO   (scad.  21 febbraio 2008) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alle scuole di dottorato di ricerca e ai corsi di dottorato ad esse afferenti / XXIII ciclo. ...
Ente: UNIVERSITA' DI MESSINA
Regione: SICILIA
Provincia: MESSINA
Comune: MESSINA
Data di inserimento: 06-02-2008
Data Scadenza bando 21-02-2008
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UNIVERSITA' DI MESSINA
CONCORSO   (scad.  21 febbraio 2008)
Concorso  pubblico,  per  esami,  per  l'ammissione  alle  scuole  di
dottorato  di  ricerca  e  ai  corsi di dottorato ad esse afferenti /
XXIII ciclo.
                             IL RETTORE

    Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
    Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984, integrata dall'art. 52,
comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
    Visto  il  decreto  ministeriale  n. 224  del 30 aprile 1999, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
    Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, emanato
con decreto rettorale n. 1435, del 6 ottobre 2006;
    Visto il regolamento per la istituzione delle scuole di dottorato
e  dei  corsi  di  dottorato di ricerca, n. 1 del 21 febbraio 2007, e
successive modifiche;
    Sentito   il   parere   espresso   del   Nucleo   di  valutazione
dell'Universita' degli studi di Messina in data settembre 2007;
    Viste  le  delibere del 6 dicembre 2007 del S.A. e del C.d.A. con
le  quali sono state rispettivamente approvate le scuole di dottorato
di ricerca del XXIII ciclo e attribuite le relative borse di studio;

                              Decreta:

                               Art. 1.

            Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca

    E'  istituito  il  XXIII  ciclo  relativo  ai  corsi di dottorato
afferenti alle scuole di dottorato di ricerca con sede amministrativa
presso l'Universita' degli studi di Messina.
    Sono  indetti  i  pubblici  concorsi, per esami, per l'ammissione
alle  scuole di dottorato di ricerca ed ai corsi di dottorato ad esse
afferenti,    rappresentate   nell'allegato   al   presente   decreto
(allegato A) che costituisce parte integrante del presente bando. Per
ciascuna  scuola  e per ciascun corso di dottorato vengono indicati i
posti  messi  a concorso ed il numero degli stessi ricoperti da borsa
di studio ed il docente coordinatore del corso.
    I  corsi  di  dottorato  di  ricerca  hanno la durata di tre anni
solari.
    Per  ogni  corso  di  dottorato,  le  borse  di  studio  indicate
nell'Allegato A  potranno  essere aumentate: prima della scadenza del
bando, a seguito di finanziamenti che siano resi disponibili da altre
Universita'  e  da  enti  pubblici o privati. L'eventuale aumento del
numero  delle borse potra' determinare l'incremento dei posti messi a
concorso;  di  tali  incrementi  sara'  data  comunicazione  sul sito
Internet all'indirizzo www.unime.it

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Sono  ammessi  ai  concorsi,  senza  limitazioni  di  eta'  e  di
cittadinanza, coloro i quali alla data di scadenza del bando siano in
possesso  del  diploma  di  laurea  (Vecchio ordinamento) o di laurea
specialistica  o  magistrale  (Nuovo ordinamento) o di analogo titolo
accademico  conseguito all'estero. In quest'ultimo caso, se il titolo
non  e'  gia'  stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, e'
necessario    richiederne    l'equipollenza    unicamente   ai   fini
dell'ammissione  al  dottorato.  In  tal  caso, al fine di consentire
opportunamente  al  collegio dei docenti la valutazione del titolo di
studio,  di  esso  dovra' essere prodotta anche una traduzione in una
delle  lingue ufficiali dell'Unione europea. Il titolo sara' valutato
dal  collegio  dei  docenti  del  corso  di dottorato per il quale si
intende concorrere.
    Per  i  cittadini  italiani  in  possesso di un titolo accademico
straniero,  che  non  sia  stato  gia' dichiarato equipollente ad una
laurea  italiana,  valgono  le  stesse  disposizioni  di cui al comma
precedente.
    Potranno  partecipare  agli  esami  di  ammissione anche coloro i
quali  conseguiranno  il  diploma  di  laurea (Vecchio ordinamento) o
specialistica  o  magistrale  (Nuovo  ordinamento)  entro  la data di
scadenza del bando di dottorato.

        
      
                               Art. 3.

                        Domande di ammissione

    La  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  redatta  in carta
semplice, secondo l'allegato schema, con indicato il domicilio eletto
agli   effetti  del  concorso  e  indirizzata  al  Magnifico  rettore
dell'Universita'  degli  studi  di  Messina  -  Div. II  dottorati di
ricerca,   piazza   Pugliatti,  1  -  98100  Messina,  dovra'  essere
recapitata,  pena  esclusione  dal concorso, entro e non oltre trenta
giorni  dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale,  con  la  seguente  modalita':  spedizione  postale (posta
celere,   corriere   espresso,   raccomandata   a.r.  o  altro  mezzo
equivalente).
    Per  il  rispetto  del  termine  predetto  fara' fede la data del
timbro dell'Ufficio postale accettante.
    Ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste direttamente
alla   Divisione  dottorati  di  ricerca  telefonicamente  al  numero
090/6764716.
    Nella  domanda  l'aspirante  alla  partecipazione  al concorso di
ammissione  al  corso  di dottorato di ricerca, dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000:
      a) le  proprie  generalita',  la data e il luogo di nascita, la
residenza   ed   il   recapito   eletto  agli  effetti  del  concorso
(specificando  il  codice  di  avviamento postale e, se possibile, il
numero  telefonico);  per  quanto  riguarda  i cittadini comunitari e
stranieri,  si  richiede  l'indicazione  di  un  recapito  italiano o
dell'Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
      b) l'esatta denominazione della scuola e del corso di dottorato
cui si intende partecipare;
      c) la propria cittadinanza;
      d) la  laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui  e'  stata  conseguita,  ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera;
      e) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato secondo le
modalita'  che  saranno  fissate dal Collegio dei docenti, assolvendo
agli  eventuali  oneri  finanziari  fissati  dagli  organi di governo
dell'Universita';
      f) di indicare le lingue straniere conosciute;
      g) di  impegnarsi  a  comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
      h) i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda   di   partecipazione,  ai  sensi  della  vigente  normativa,
l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,  nonche'
l'eventuale  necessita'  di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove di esame.
    L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il  caso  di  dispersione  di comunicazioni, dipendente da inesatte o
incomplete  indicazioni  della  residenza  o  del  recapito  da parte
dell'aspirante   o   da  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  dagli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 4.

                      Commissioni giudicatrici

    Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione  ad  ogni  corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate    in   conformita'   alle   norme   regolamentari   vigenti
nell'Universita'  di  Messina,  come  da  regolamento delle scuole di
dottorato  e  dei corsi di dottorato di ricerca, n. 1 del 21 febbraio
2007 e successive modifiche.

        
      
                               Art. 5.

                         Prove di ammissione

    L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale; gli argomenti, oggetto delle prove, sono relativi ai
settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento  delle  scuole  di
dottorato o di ciascun corso di dottorato.
    Le  prove  sono  intese  ad  accertare  i  prerequisiti culturali
nonche' l'attitudine alla ricerca dei candidati.
    Il  candidato  dovra'  inoltre  dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
    Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' di Messina,
sede  amministrativa  del dottorato, nei locali che verranno indicati
con le modalita' di cui ai commi successivi.
    Il  diario  delle  prove, scritte ed orali, con l'indicazione del
luogo,  del  giorno,  del  mese e dell'ora in cui le medesime avranno
luogo,  sara'  pubblicato  subito dopo la scadenza del bando sul sito
Internet  dell'Universita'  di  Messina  www.unime.it.  -  unitamente
all'affissione  all'albo dell'Ateneo (Piazza Pugliatti, 1) e varra' a
tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei candidati.
    Per  sostenere  le  prove i candidati dovranno esibire uno valido
documento di riconoscimento.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata sia alla prova scritta che alla
prova  orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati,  con  l'indicazione  dei  voti da ciascuno riportati nella
prova  stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario
della  commissione, e' affisso per quanto riguarda la prova scritta o
lo  stesso  giorno  o  il giorno successivo, e per la prova orale nel
medesimo  giorno,  all'albo  della facolta' o del dipartimento presso
cui si sono svolte le prove.
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    La  graduatoria  verra'  pubblicata  sul  sito  web dell'Ateneo -
www.unime.it  -  e  tale  pubblicazione varra' a tutti gli effetti di
legge come notificazione personale.

        
      
                               Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    La  graduatoria finale per ciascun dottorato e' unica. In caso di
utile  collocamento  in  piu'  graduatorie  di  diversi dottorati, il
candidato  dovra' esercitare l'opzione per un solo corso di dottorato
entro  e non oltre sette giorni. I candidati saranno ammessi ai corsi
secondo  l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza
di  eventuali  rinunce  degli  aventi  diritto  prima dell'inizio del
corso,  subentreranno  altrettanti  candidati  secondo l'ordine della
graduatoria.
    In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini  del  conferimento  della  borsa  di  studio,  la  precedenza in
graduatoria  sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per  il  pagamento  delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
    Ai  sensi  dell'art. 6  della  legge n. 398 del 1989, il pubblico
dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca ha la possibilita'
di  chiedere  il  collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.
    Il  pubblico  dipendente ammesso al dottorato di ricerca, che non
goda di alcuna borsa di studio, ai sensi dell'art. 52 della legge del
28 dicembre  2001,  n. 448,  viene posto in aspettativa e conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
    Inoltre,  l'ammissione  e  la  frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione
del Collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionale.

        
      
                               Art. 7.

                         Iscrizione ai corsi

    E'  vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, scuole
di  specializzazione  o  altro  corso  universitario  post-laurea e a
master  di  primo  e  secondo  livello.  Agli iscritti alle scuole di
specializzazione   che  siano  ammessi  a  frequentare  un  corso  di
dottorato  di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi
sino  alla  cessazione  della  frequenza del corso di dottorato. Tale
disposizione  non  si  applica  ai  laureati  in medicina e chirurgia
iscritti  alle scuole di specializzazione di area medica di tipologia
conforme alla normativa dell'Unione europea.
    I  candidati  ammessi  ai  corsi di dottorato, con o senza borsa,
dovranno  iscriversi  entro  il  termine  perentorio di giorni 10 che
decorrono  dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web
dell'Ateneo.
    La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata
come  rinuncia  al  posto, con o senza borsa, che verra' assegnato al
candidato successivo, secondo l'ordine della graduatoria.
    La  domanda di iscrizione dovra' essere presentata, compilando il
modulo  predisposto  dall'Amministrazione e reso disponibile sul sito
insieme   alla   graduatoria,  alla  divisione  dottorati  di  questa
Universita',  piazza  Pugliatti n. 1 - 98100 Messina, corredata della
sottoelencata documentazione:
      1) dichiarazione dalla quale risulti:
        a) il  titolo  di studio posseduto, la data di conseguimento,
la   durata   del   corso   degli  studi,  la  votazione  ottenuta  e
l'Universita'  presso  la quale e' stato conseguito, ovvero il titolo
equipollente  (o di cui si chiede equipollenza) conseguito presso una
Universita'  straniera,  nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
        b) di  non  essere  iscritto ad altro corso di laurea vecchio
ordinamento  o  di laurea specialistica/magistrale, ad altri corsi di
dottorato, a scuole di specializzazione, a corsi di master di primo e
secondo   livello.  Se  iscritto,  di  impegnarsi  a  sospenderne  la
frequenza  prima  dell'inizio  e  per  l'intera  durata  del corso di
dottorato;
        c) di  essere/non  essere  in  servizio  presso  una pubblica
amministrazione  o  altro  ente  pubblico  (se dipendente specificare
l'amministrazione).
    Qualora sia assegnatario di borsa di studio:
      di  non  avere  gia'  usufruito in precedenza di altra borsa di
studio,  (anche  per un solo anno o frazione di esso) per un corso di
dottorato;
      di  non  cumulare  la  borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi   titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
      di  essere  a  conoscenza  che la borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore
all'importo indicato nel successivo art. 8.
    I  cittadini  stranieri devono inoltre dichiarare di possedere il
godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza.
    Gli  atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari  italiane  presso  lo stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato.
    I  titolari  di  assegni  di  ricerca,  che  non  siano risultati
vincitori   ma  che  risultino  utilmente  collocati  in  graduatoria
nell'ambito  di uno dei concorsi di dottorato di ricerca in discorso,
possono  chiedere, entro la data di inizio del corso, l'iscrizione in
soprannumero  al  corso  medesimo,  nel  limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
      2) fotocopia  del documento di identita' debitamente firmata in
corso di validita';
      3) fotocopia del codice fiscale.

        
      
                               Art. 8.

 Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

    Ai vincitori verra' erogata la borsa di studio dell'importo annuo
di  Euro 10.561,54, al lordo degli oneri previdenziali a carico dello
studente, in rate bimestrali.
    L'importo della borsa di studio e' elevabile del 50%, nel caso di
soggiorni  all'estero,  per  un  periodo non superiore alla meta' del
corso di dottorato.
    Le  richieste  di  soggiorno  di  studio all'estero, regolarmente
autorizzate   e   con   l'indicazione   della  localita',  periodo  e
motivazione,  dovranno essere trasmesse dal coordinatore del corso di
dottorato   all'Ufficio   competente   almeno   trenta  giorni  prima
dell'inizio  del  soggiorno. Tale periodo non puo' essere inferiore a
quindici giorni.
    Per  usufruire della borsa di studio il dottorando non deve avere
un  reddito personale annuo superiore a Euro 15.000,00 lordi, come da
delibera del S.A. del 3 luglio 2002.
    La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o  di ricerca del borsista.
Tutti  coloro  che  intendono  fruire  della borsa di studio dovranno
inoltre produrre autocertificazione sul reddito personale complessivo
annuo.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
    Gli  ammessi  ai corsi di dottorato di ricerca, che non fruiscono
della borsa di studio, sono tenuti al versamento, per ciascun anno di
corso,  di tasse e contributi pari a quelle versate dagli studenti di
questa  Universita'  iscritti  a  corsi di laurea o diploma. La prima
rata  dovra'  essere versata all'atto dell'iscrizione contestualmente
alla tassa regionale pari a Euro 75,00. La seconda rata dovra' essere
pagata entro il mese di settembre 2008.

        
      
                               Art. 9.

                 Frequenza e obblighi dei dottorandi

    I  dottorandi  sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste  per  il  loro  curricolo  formativo e a dedicarsi con pieno
impegno  e  per  il  monte-ore  richiesto dal Collegio dei docenti ai
programmi  di  studio  individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate.
    Entro  la  data  stabilita  dal  Collegio  dei  docenti,  ai fini
dell'organizzazione  delle  prove  annuali  di verifica, i dottorandi
sono   tenuti   a   presentare  al  Collegio  una  relazione  scritta
riguardante  l'attivita'  di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative  scientifiche,  unitamente  alle  eventuali  pubblicazioni
prodotte.
    Alla  fine  di  ciascun anno il Collegio dei docenti, con proprio
deliberato,  valutata  l'attivita'  di ricerca svolta dai dottorandi,
certificata   la   frequenza,   ne  proporra'  l'ammissione  all'anno
successivo ovvero l'esclusione.
    Non e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o
di grave e documentata malattia o di servizio militare.
    In  caso  di  sospensione di durata superiore a trenta giorni non
puo'  essere  erogata  la borsa di studio e il periodo di sospensione
non e' soggetto a recupero.

        
      
                              Art. 10.

                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
commissione costituita in conformita' all'art. 8 del "Regolamento per
la  istituzione delle scuole di dottorato e dei corsi di dottorato di
ricerca"  dell'Ateneo  di  Messina  del 21 febbraio 2007 e successive
modifiche.
    L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
    Il   titolo   e'   conferito   dal   rettore   che,  a  richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
    I  corsi  di  dottorato  di ricerca o i loro indirizzi ammessi al
cofinanziamento  nell'ambito  del piano di internazionalizzazione del
sistema   universitario   ex   art. 10  decreto  ministeriale  n. 115
dell'8 maggio  2001,  si  svolgeranno  secondo le modalita' stabilite
nelle rispettive convenzioni.
    Il  titolo  di  dottore  di ricerca, che si consegue all'atto del
superamento  dell'esame  finale,  sara' riconosciuto e spendibile nei
Paesi partecipanti al progetto.
    Le disposizioni contemplate nel presente articolo avranno effetto
subordinatamente  alla  stipula  delle  convenzioni  con le strutture
estere partecipanti ai singoli progetti di internazionalizzazione.

        
      
                              Art. 11.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai   sensi  del  decreto  legislativo  n. 196/2003  citato  nelle
premesse,   l'Universita'   si  impegna  a  rispettare  il  carattere
riservato  delle  informazioni  fornite  dal  candidato. Tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali
al concorso ed alla eventuale gestione della carriera del dottorando,
nel rispetto delle disposizioni vigenti.

        
      
                              Art. 12.

                            Norme finali

    Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento  alle  norme contenute nella legge n. 210/98, nel decreto
ministeriale    n. 224    del   30 aprile   1999,   nel   regolamento
dell'Universita'  di Messina, nonche' alle altre disposizioni vigenti
in materia.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                            Il rettore: Tomasello

        
      
                        DOMANDA DI AMMISSIONE

Al  Rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  Messina  - Piazza S.
Pugliatti, 1 - Divisione II - Dottorati di ricerca - 98100 Messina

    Il  sottoscritto  (cognome  e  nome)  nato  a  (provincia  di) il
residente  a  (provincia  di) via c.a.p. recapito eletto agli effetti
del    concorso:    citta'   (provincia   di)   via   c.a.p.   numero
telefonico;

                               Chiede

di  partecipare al concorso per essere ammesso alla scuola e al corso
di dottorato di ricerca - XXIII ciclo in.
    A  tal  fine  dichiara  ai  sensi  dell'art. 46  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 445/2000 in materia di dichiarazione
sostitutiva,  consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del suddetto decreto:
      a) di essere cittadino;
      b) di  possedere  una adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri) ;
      c) di possedere la laurea vecchio ordinamento o specialistica o
magistrale  in  di  averla conseguita in data presso l'Universita' di
con la votazione di;
      d) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato secondo le
modalita'  fissate  dal  Collegio  dei  docenti assolvendo agli oneri
finanziari    eventualmente   fissati   dagli   organi   di   governo
dell'Universita';
      e) di  conoscere  la  lingua  o  le  lingue  straniere seguenti
;
      f) di  impegnarsi  a  comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
      g) nel  caso  di  doppia  cittadinanza  di  cui  una sia quella
italiana, di optare per la cittadinanza italiana.
      h) ai  sensi  del decreto legislativo n. 196/2003 di fornire il
consenso  al trattamento dei dati personali per le finalita' connesse
e strumentali al concorso.
    Data,
                                                                Firma