Concorso per MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 52
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 10 del 05-02-2008
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO   (scad.  30 settembre 2008) Concorso, per titoli, per l'anno scolastico 2007/2008, riservato ai figli e agli orfani dei segretari delle comunita' montane e dei consorzi di comuni. ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 18-02-2008
Data Scadenza bando 30-09-2008
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MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO   (scad.  30 settembre 2008)
Concorso,  per  titoli, per l'anno scolastico 2007/2008, riservato ai
figli  e  agli  orfani  dei  segretari  delle comunita' montane e dei
consorzi di comuni.
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali
    Visto l'art. 7, V comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che
ha  istituito  un  apposito  fondo  presso  il Ministero dell'interno
costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita'
montane  ed  ai  consorzi  dei  comuni per il rogito degli atti e dei
contratti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
    Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
    Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
    Visto  il  cap.  1207  dello  stato  di previsione della spesa di
questo Ministero;
    Sentite le associazioni rappresentative degli enti interessati;
    Sentite   le   associazioni  di  categoria  dei  segretari  delle
comunita' montane e dei consorzi dei comuni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    E'  indetto  un  concorso,  per  titoli,  per  l'anno  scolastico
2007-2008,  riservato  ai  figli  e  agli  orfani dei segretari delle
comunita'  montane  e  dei consorzi di comuni che siano, alla data di
scadenza  dei  termini  per  l'invio  della  domanda, in attivita' di
servizio ovvero in posizione di quiescenza, per il conferimento delle
seguenti borse di studio:
      A. n. 10 da euro 520,00 ciascuna, per la frequenza delle scuole
medie inferiori;
      B.  n. 20 da euro 1.035,00 ciascuna, per la frequenza del corso
medio   superiore   (ginnasio,  liceo  classico,  liceo  scientifico,
istituti   tecnici,   istituto   magistrale,   scuole   professionali
superiori, etc.) ;
      C.  n. 2  da euro 600,00 ciascuna, per la frequenza di corsi di
istruzione superiore (diplomi accademici) ai quali si accede soltanto
con il diploma si scuola media superiore;
      D. n. 5 da 2.000,00 euro ciascuna, per la frequenza di corsi di
laurea,   che  rilasciano  diplomi  universitari  presso  universita'
statali   o   legalmente   riconosciute,   riservate   agli  studenti
universitari iscritti al primo anno di corso;
      E.  n. 15  da 2.000,00 euro ciascuna, per la frequenza di corsi
di  laurea,  che  rilasciano  diplomi universitari presso universita'
statali   o   legalmente   riconosciute,   riservate   agli  studenti
universitari iscritti agli anni successivi al primo.
    L'ammontare  delle  borse di studio non attribuite nell'ambito di
una  delle  categorie  considerate,  va  a  beneficio di quelle i cui
candidati  risultino  essere in numero superiore alle borse di studio
messe a concorso, nei limiti di spesa stabiliti dal presente decreto.
    Se  alla  fine  dello  scorrimento  delle  graduatorie  dovessero
residuare  ancora  somme  non  assegnate,  si procede nuovamente alla
suddivisione  delle  somme  come  sopra e cosi' di seguito, fino alla
massima utilizzazione nei limiti di spesa stabiliti.
    Il  premio verra' erogato ai vincitori mediante accredito sul c/c
bancario o postale, intestato o contestato ai medesimi, qualora siano
maggiorenni.

        
      
                               Art. 2.
    Per poter partecipare al concorso i candidati di cui alla lettere
A)  e  B) dell'art. 1 non devono aver frequentato da ripetenti l'anno
scolastico  2007-2008 e devono aver conseguito, nello stesso anno, la
promozione   alla  classe  o  al  corso  successivo,  riportando  una
votazione  media  non  inferiore  a 7 o equiparata oppure un giudizio
complessivo non inferiore a buono.
    I candidati di cui alla lettera C) dell'art. 1, iscritti al primo
anno,  devono aver conseguito, non da ripetenti, il diploma di scuola
media  superiore nell'anno scolastico 2006-2007 riportando nell'esame
finale  di  Stato  una  votazione  non  inferiore  a  70/100  ed aver
sostenuto  e  superato,  alla  data  di scadenza del bando, almeno un
esame  previsto  dal  piano di studio del corso frequentato nell'anno
accademico 2007/08..
    I  candidati  di  cui  alla lettera C) dell'art. 1, iscritti agli
anni  successivi  al 1°, devono aver riportato negli esami sostenuti,
relativi  al  proprio piano di studio dell'anno accademico 2007-2008,
una media pari ad almeno 24/30.
    I  candidati  di  cui  alla  lettera  D) dell'art. 1, devono aver
conseguito,  non  da  ripetenti, il diploma di scuola media superiore
nell'anno  scolastico 2006-2007 riportando nell'esame finale di Stato
una  votazione  non  inferiore  a 70/100 e aver sostenuto e superato,
alla  data  di scadenza del bando, almeno un esame previsto dal piano
di studio della facolta' frequentata nell'anno accademico 2007/2008.
    I  candidati  di  cui  alla lettera E) dell'art. 1, iscritti agli
anni  successivi  al 1°, devono aver riportato negli esami sostenuti,
relativi  al  proprio piano di studio dell'anno accademico 2007-2008,
una media di almeno 24/30.
    Sono esclusi dal presente bando di concorso i figli dei segretari
comunali  e  dei  segretari delle convenzioni di segreterie comunali,
anche  se  in servizio presso una comunita' montana o un consorzio di
comuni,  nonche'  i figli di appartenenti ai ruoli di altre pubbliche
amministrazioni.
    Non  sono  ammessi  al  concorso,  gli  studenti  di  istituti di
qualsiasi  ordine  e  grado  la  cui retta, per l'anno 2007/2008, sia
interamente a carico della pubblica assistenza.

        
      
                               Art. 3.
    La  domanda  di  partecipazione al concorso deve essere trasmessa
con raccomandata mediante avviso di ricevimento, entro il termine del
30 settembre  2008,  al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari  interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie,
Area  II:  personale enti locali. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
    Non  saranno prese in considerazione le domande di partecipazione
presentate oltre i termini previsti dal comma precedente.
    La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal
genitore  funzionario  in  attivita'  di  servizio  o in posizione di
quiescenza  o  da  chi esercita la patria potesta' se il candidato e'
orfano di segretario di comunita' montana o di consorzio di comuni, o
dal candidato se maggiorenne.
    Alla  domanda dovra' essere allegata fotocopia di un documento di
identita' - in corso di validita' - del sottoscrittore.
    Nella  domanda,  deve  essere  espressamente  dichiarato  che  il
candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilita'
al concorso previste dall'art. 2 del presente decreto e che, ai sensi
della   legge   n. 675/1996,   si   autorizza   l'Amministrazione  al
trattamento  dei  dati, ai soli fini dello svolgimento della presente
procedura concorsuale.
    La  domanda,  redatta  utilizzando  gli  allegati  modelli,  deve
riportare  la  denominazione  e l'indirizzo dell'istituto scolastico,
accademico o universitario frequentato nell'anno 2007/2008 e, per gli
iscritti  al  1°  anno  di  universita'  o  istituti  equiparati,  la
denominazione  ed  indirizzo relativo alla sede presso la quale si e'
conseguito  il  diploma  di  scuola  media superiore, corredata dalla
seguente documentazione:
      1)  autocertificazione  del  genitore  del  concorrente  da cui
risulti  che  il  concorrente e' figlio di segretario generale di una
comunita'  montana  o  di  un  consorzio  di  comuni in servizio o in
posizione  di quiescenza, con l'indicazione, in tal caso, dell'ultima
sede  e dell'ultimo anno di servizio. Nel caso di concorrente orfano,
la  dichiarazione  sara'  resa dal genitore superstite o da colui che
esercita la tutela sul minore; (modello 1).
      2)  autocertificazione  relativa  alle  valutazioni  di  merito
(modello 2):
        per i candidati di cui alla lettera A), e B) dell'articolo 1:
autocertificazione  dei  giudizi  o della votazione, conseguiti nelle
singole materie dal concorrente, nell'anno scolastico 2007-2008;
        per   i   candidati  di  cui  alla  lettera  C)  dell'art. 1,
relativamente  agli  iscritti al primo anno, autocertificazione della
votazione  conseguita  in sede di esame di Stato, del piano di studio
relativo al corso frequentato con l'indicazione degli esami sostenuti
e delle relative votazioni.
      Per gli iscritti agli anni successivi, autocertificazione:
        del  piano  di  studio  relativo  al corso frequentato; degli
esami  sostenuti  e  delle  votazioni conseguite nell'anno accademico
2007-2008 secondo il predetto piano di studio;
        per   i   candidati  di  cui  alla  lettera  D)  dell'art. 1:
autocertificazione  della  votazione  conseguita  in sede di esame di
Stato,  del  piano  di  studio  relativo  al  corso  frequentato  con
l'indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni;
        per   i   candidati  di  cui  alla  lettera  E)  dell'art. 1:
autocertificazione  del  piano  di  studi  approvato  dalla  facolta'
frequentata,   autocertificazione   degli  esami  sostenuti  e  della
votazione   conseguita  nell'anno  accademico  2007/2008  secondo  il
predetto piano di studi.
      3)   autocertificazione   relativa   al   carico  di  famiglia:
composizione  del  nucleo  familiare,  con  l'indicazione  del codice
fiscale e del reddito di ciascun familiare (modello 3).
      4) scelta della modalita' di pagamento prescelta (modello 4).

        
      
                               Art. 4.
    L'Amministrazione,  in  ottemperanza  alla  normativa  di  cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
art. 71  (modalita'  dei  controlli)  si  riserva  di  verificare  la
veridicita' delle autocertificazioni prodotte, a campione.
    Con  successivo  decreto  ministeriale,  ai sensi dell'art. 1 del
decreto  ministeriale  n. 15700/15B3/1418  del  7 maggio  1997,  come
sostituito  dall'art. 1  del  decreto  ministeriale  in data 13 marzo
2002,   verra'   nominata   la   Commissione   che  provvedera'  alla
formulazione  di  distinte  graduatorie  per ciascuna delle categorie
previste dall'art. 1 del presente decreto.
    L'attribuzione   del   punteggio   ai  singoli  candidati  verra'
effettuata   dalla  Commissione  suddetta,  sulla  base  dei  giudizi
conseguiti  da ciascuno di essi. A parita' di merito, si terra' conto
del numero dei componenti del nucleo familiare e, in caso di parita',
del reddito del nucleo familiare.
    Ai fini del computo dei giudizi riportati nello scrutinio o negli
esami,  sono  esclusi  quelli  conseguiti  in  religione, condotta ed
educazione fisica.
    La  spesa  occorrente  per  l'esecuzione  del presente decreto e'
imputata  al  capitolo  n. 1207 nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno.
    Il   direttore   centrale   per   le   autonomie   e'  incaricato
dell'esecuzione del presente decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale.
      Roma, 17 dicembre 2007
Il capo dipartimento: Troiani