Concorso per 145 dirigenti tecnici (lazio) MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 145 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 10 del 05-02-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CONCORSO (scad. 6 marzo 2008) Concorso pubblico, per esami, a centoquarantacinque posti di dirigente tecnico da assegnare agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica ... |
Ente: | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 18-02-2008 |
Data Scadenza bando | 06-03-2008 |
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
CONCORSO (scad. 6 marzo 2008)
CONCORSO (scad. 6 marzo 2008)
Concorso pubblico, per esami, a centoquarantacinque posti di dirigente tecnico da assegnare agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica
IL DIRETTORE GENERALE per le risorse umane, acquisti e affari generali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 28; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado ed in particolare gli articoli 419 e seguenti; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39 come successivamente modificato ed integrato; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la legge 21 dicembre 1999, n, 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e nelle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, recante "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, concernente il regolamento per la disciplina delle modalita' di istituzione, organizzazione e funzionamento nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 13 novembre 2004, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di dirigente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, recante "Regolamento del Ministero della pubblica istruzione"; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a) ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2005, con il quale l'ex Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare procedure pubbliche concorsuali, per reclutare, fra l'altro, n. 15 dirigenti tecnici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, con il quale il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato ad avviare procedure pubbliche concorsuali, per reclutare, fra l'altro, n. 130 dirigenti tecnici; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto "modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; Visto il C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area 1 dipendente dalle amministrazioni pubbliche comprese nel "Comparto Ministeri"; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - 3 novembre 2005, n. 3/05, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294, relativa agli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia di avvio delle procedure concorsuali; Visto il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione seconda, nell'Adunanza dell'11 luglio 2007, in merito ai destinatari dell'attuale procedura concorsuale, ai requisiti, alle modalita' di svolgimento della procedura concorsuale, alle commissioni e alle prove d'esame; Visto il decreto del 18 dicembre 2007, con il quale il Ministro della pubblica istruzione ha disposto la ripartizione, in settori e sottosettori, fra i vari gradi di scuola, della dotazione organica dei dirigenti tecnici, fissata in complessive 379 unita'; Considerato che, in relazione a quanto sopra, si rende necessario indire un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di centoquarantacinque dirigenti tecnici da impiegare per le esigenze degli Uffici appartenenti alle diverse articolazioni del Ministero della pubblica istruzione; Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: - per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo li ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; - per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, a centoquarantacinque posti di dirigente tecnico, da assegnare agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, al fine di concorrere alla realizzazione delle finalita' di istruzione e di formazioni, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative, oltre all'attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro e i direttori generali. I predetti posti sono ripartiti nei sottoelencati settori e sottosettori: ----> Vedere immagine a pag. 26 <----
Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) diploma di laurea (DL) o laurea specialistica (LS), attualmente laurea magistrale (LM), o, limitatamente al settore artistico, diploma accademico di 20 livello rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 2 della legge n. 508/1999; I titoli accademici rilasciati dalle universita' straniere saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle universita' italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande; 2) trovarsi in una della seguenti posizioni: per il contingente relativo alla scuola dell'infanzia e primaria: a) dirigente scolastico; b) docente, con un'anzianita' complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno nove anni nelle scuole dell'infanzia e/o primarie (l'anno scolastico in corso non e' computabile) ; per il contingente relativo alla scuola secondaria di 1° e 2° grado: a) dirigente scolastico; b) docente, con un'anzianita' complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno nove anni nelle scuole secondarie di 1° e/o 2° grado (l'anno scolastico in corso non e' computabile) ; 3) idoneita' fisica alle funzioni dirigenziali; 4) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 5) godimento dei diritti politici. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, oppure siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure che siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari compatti. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. In sede di prova orale, il candidato deve dimostrare la conoscenza, a livello avanzato, di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesca, spagnola, nonche' la conoscenza, sempre a livello avanzato, dell'utilizzo di sistemi informatici. Le prove d'esame sono precedute dalla preselezione di cui al successivo art. 6. Il superamento della preselezione non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana eventuali irregolarita' della domanda stessa.
Art. 3. Presentazione della domanda. Termine e modalita' La domanda di ammissione al concorso va inoltrata esclusivamente per via telematica, utilizzando il link
https://www.pubblica.istruzione.it/concorsodirtec. Gli aspiranti, per poter compilare il modulo on line appositamente predisposto, devono preventivamente riportare, nel relativo spazio, la propria User-ID e password utilizzati per accedere alla propria casella di posta elettronica istituzionale. Una volta compilato il modulo nelle parti richieste ed inviato a sistema per la sua acquisizione, gli stessi aspiranti devono stampare il modulo, compilare manualmente i restanti campi, datano, sottoscriverlo e consegnarlo o inviarlo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla scuola di titolarita', entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Il mancato inoltro della domanda in forma cartacea rende nulla la compilazione e l'invio telematico del modulo. La firma in calce alla domanda deve essere apposta dall'interessato in forma leggibile e per esteso e non necessita di autentica. Alla domanda dovra' essere allegato, in carta semplice, copia di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non sono prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione, nonche' le domande inoltrate in ritardo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato. Ai fini dell'accertamento della tempestivita' nella presentazione della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o, se consegnate a mano, il timbro a data e relativo numero di protocollo della scuola di titolarita'. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per avvalersi, in relazione alla propria situazione di handicap, dei benefici di cui all'art. 20 della legge stessa (ausilio necessario, eventuale utilizzo di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame), debbono corredare la domanda con una certificazione, rilasciata dall'azienda sanitaria locale, nella quale vanno specificati gli elementi essenziali occorrenti perche' l'Amministrazione predisponga per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla preselezione e al concorso. Nella domanda, che deve recare in calce la firma autografa del candidato, lo stesso deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nelle funzioni al quale il concorso si riferisce; e) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, si sia proceduto alla applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; f) la sua posizione nei riguardi delle norme sul servizio di leva; g) il diploma di laurea (DL) o la laurea specialistica (LS), attualmente laurea magistrale (LM), o, limitatamente al settore artistico, il diploma accademico di 2° livello rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 2 della legge n. 508/1999, nonche' la data del relativo conseguimento, con l'esatta indicazione dell'universita' o dell'istituzione che li ha rilasciati; h) il codice meccanografico della scuola di titolarita'; i) l'Ufficio scolastico regionale nel cui ambito territoriale intende svolgere la prova di preselezione; j) in quale lingua straniera, tra quelle indicate nell'art. 2, intende sostenere la prova nel corso del colloquio; k) i servizi prestati come dirigente scolastico o docente e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego; l) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza o, a parita' di punteggio, a preferenza; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso; m) l'indirizzo (comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente, se ritenuto dal candidato, del numero di fax) presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali, successive variazioni. L'Amministrazione non risponde dell'eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Il candidato che ricopre la posizione di docente deve anche dichiarare gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa per motivi di famiglia autorizzati, la durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
Art. 4. Esclusione dal concorso I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 5. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con successivo decreto, ed e' composta, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004 citato nelle premesse, da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia della pubblica amministrazione, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore. I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione e' riservato alle donne. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area funzionale C. La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento da uno o piu' componenti esperti nelle materie oggetto del concorso, da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai candidati e da uno o piu' componenti esperti di informatica. Il decreto di nomina della commissione del concorso e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come richiamato dal punto 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005, e dall'art. 1, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007.
Art. 6. Prove di esame L'esame, che consiste in tre prove scritte della durata di otto ore ciascuna ed una prova orale, e' preceduto, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, da prove preselettive da effettuarsi presso l'ambito territoriale dell'Ufficio scolastico regionale prescelto. I punteggi delle tre prove scritte e della prova orale sono espressi in centesimi. Le prove di preselezione vengono effettuate mediante una serie di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte e orali. Viene ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per ogni settore e sottosettore. I candidati eventualmente classificatisi col medesimo punteggio dell'ultimo candidato ammissibile vengono tutti ammessi a sostenere le prove scritte. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito. Per sostenere le prove i candidati debbono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel corso delle prove scritte i candidati possono consultare esclusivamente codici e testi di legge non commentati. Ai candidati e' fatto comunque divieto di avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, di comunicare tra loro, nonche' di introdurre alcun oggetto nell'aula ove si svolge la prova. In caso di violazione ditale divieto, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. Le tre prove scritte vertono su diritto amministrativo, contabilita' di stato e legislazione scolastica, con particolare riguardo alle seguenti tematiche: organizzazione, funzionamento amministrativo, gestione delle istituzioni scolastiche, ivi comprese quelle paritarie, e stato giuridico del personale della scuola; ordinamento degli studi, con particolare riguardo alle tipologie di istruzione: primarie e secondarie. I sistemi scolastici stranieri, con specifico riferimento a quelli dei Paesi dell'Unione Europea; argomenti attinenti agli insegnamenti impartiti nello specifico grado di scuola e, relativamente alla scuola secondaria, ai settori cui il concorso si riferisce. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - del 1° aprile 2008, sara' pubblicato il diario delle prove preselettive. Lo stesso avviso indichera' la data della successiva Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - contenente il diario delle prove scritte, nonche' l'elenco dei candidati ammessi alle prove medesime, per i quali tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. Al colloquio orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello nel quale debbono sostenere la prova stessa. Il colloquio, che tende alla valutazione della capacita' professionale e della preparazione del candidato, nonche' dell'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali cui dovra' essere preposto e della conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni in genere ed, in particolare, del Ministero della pubblica istruzione, verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove scritte, sul diritto costituzionale, diritto civile e diritto processuale civile, con particolare riguardo al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ed alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie di lavoro, diritto penale e procedura penale, con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione, diritto dell'Unione europea, normativa sul Ministero della pubblica istruzione, scienza dell'amministrazione, scienza della comunicazione, con particolare riguardo alla comunicazione istituzionale. E', inoltre, prevista una prova finalizzata alla valutazione della conoscenza ad un livello avanzato della lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle di inglese, francese, tedesca e spagnola, mediante esercizi di lettura, traduzione e conversazione. Nell'ambito del colloquio, viene, altresi', accertata la conoscenza a livello avanzato, da parte del candidato, dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di piu' comune impiego, anche attraverso una verifica pratica, e delle implicazioni organizzative e sulla semplificazione procedimentale, connesse con l'adozione degli strumenti informatici. Il colloquio orale si intende superato dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Art. 7. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito Il punteggio finale e' determinato dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna prova scritta e della votazione conseguita nel colloquio. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva. Le graduatorie di merito del concorso, una per ogni settore e sottosettore, sono formate dalla commissione esaminatrice, secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato. A parita' di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per la programmazione ministeriale, del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione - direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio IV, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli, gia' indicati nella domanda, di preferenza e precedenza nella nomina, a pena di decadenza dal beneficio. I suddetti titoli sono valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di partecipazione e purche' risulti dai medesimi il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'amministrazione della pubblica istruzione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza, oltre al possesso del titolo, anche l'ufficio e l'amministrazione presso cui la relativa documentazione e' depositata. Il direttore generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione, le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento il direttore generale dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. Le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori del concorso, sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 8. Costituzione del rapporto di lavoro La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della normativa vigente. I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare attivita' formative secondo le disposizioni vigenti. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.
Art. 9. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della pubblica istruzione, direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio II, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale.
Art. 10. Norma di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Roma, 30 gennaio 2008 Il direttore generale: Criscuoli