Concorso per 55 allievi corsi (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 55 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 10 del 05-02-2008 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (scad. 6 marzo 2008)--> Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinquantacinque allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 108° corso dell'Accade ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 18-02-2008 |
Data Scadenza bando | 06-03-2008 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO (scad. 6 marzo 2008)-->
CONCORSO (scad. 6 marzo 2008)-->
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinquantacinque allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 108° corso dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2008/2009.
IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante "Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza", convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172, e 27 febbraio 1974, n. 68, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie militari; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante "Stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", estesa, con varianti, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, recante "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica"; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige", ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme sul servizio di leva"; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale"; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari"; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante "Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza", e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica"; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza", nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale"; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile"; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante "Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art. 4, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia"; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente "Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante "Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza"; Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, concernente l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo; Vista la convenzione tra l'Universita' degli studi di Bergamo, l'Universita' degli studi di Milano - Bicocca e l'Universita' degli studi di Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di finanza, datata 20 dicembre 2001; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante "Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione"; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore": Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 246000, datata 28 luglio 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centale di Bilancio - presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 2 agosto 2005, al n. 7856, concernente l'attribuzione di spefiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)"; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"; Ritenuto di dover riservare 2 dei posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, D E T E R M I N A Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto per l'anno accademico 2008/2009 un pubblico concorso per esami per l'ammissione di 55 allievi ufficiali del "ruolo normale" al primo anno del 108° corso dell'Accademia della Guardia di finanza. 2. Due dei suddetti 55 posti sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore. 3. Lo svolgimento del concorso comprende: a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali) ; b) una prova scritta di cultura generale; c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; d) una prova di efficienza fisica; e) un tirocinio, della durata di 18 giorni, durante il quale sono effettuati: 1) la visita medica di controllo; 2) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; f) tre prove orali; g) una prova facoltativa di una lingua straniera; h) una prova facoltativa di informatica; i) una visita medica di incorporamento. 4. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente). 5. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
Art. 2. Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso: a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che: 1) alla data del 1° gennaio 2008, non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1980 (compreso) ; 2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato, se in servizio permanente; b) i cittadini italiani che: 1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2008, compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 ed il 1° gennaio 1991, estremi inclusi; 2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza; 3) siano in possesso dei diritti civili e politici; 4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; 5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunziato a tale status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230; 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 7) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza; 9) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa. 2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile 2001. 3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2007/2008. 4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9), devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3. Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª Serie Speciale. 2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1, presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza. 3. I militari alle armi e gli appartenenti al Corpo devono presentare la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza. 4. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO. 5. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1) e disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonche' sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi. 6. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia minorenne deve allegare alla stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi. 7. Le domande di partecipazione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 8. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. 9. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza. 10. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate. 11. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Comandante Interregionale della Guardia di finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto l'archiviazione ovvero al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, qualora l'archiviazione e' stata disposta dal Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4. Elementi da indicare nella domanda 1. Il candidato deve indicare nella domanda: a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonche' il reparto cui sono in forza) ; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico; d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili; e) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; f) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2007/2008; g) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari del Corpo devono obbligatoriamente indicare la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui sono in forza) ; h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a tale status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230; i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; l) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile, di un recapito telefonico; m) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni; n) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 6, comma 2; o) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere qualsiasi sede di servizio. 2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative: a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco; b) prova di informatica. 3. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 1, comma 2, devono compilare la domanda di partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi ed il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti ed indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove scritta e orale. 4. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le modalita' stabilite all'art. 11. 5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita. 6. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo piu' celere al Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, i quali non assumono alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Gli stessi Reparti, inoltre, non assumono alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata agli stessi Reparti ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato ai fini del servizio militare.
Art. 5. Istruttoria della domanda 1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
Art. 6. Documentazione 1. Nei confronti dei candidati convocati per le prove di efficienza fisica di cui all'art. 17, il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, provvedono a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) dichiarazione del casellario giudiziale; d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva di mare. 2. I candidati convocati per le prove di efficienza fisica devono presentare o far pervenire, direttamente ai Reparti indicati al precedente comma, entro venti giorni dalla data di comunicazione della convocazione stessa, i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 24 devono presentare o far pervenire ai Reparti di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione: a) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune, per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva; b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare; c) domanda diretta al Ministero della Difesa con cui il candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo ufficiale. 4. I vincitori dei posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, devono, inoltre, far pervenire ai Reparti di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione, l'attestato di cui al predetto art. 1. 5. I vincitori del concorso devono consegnare, all'atto della presentazione in Accademia per l'inizio del corso di formazione, il diploma in originale ovvero la copia autentica del certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, in conformita' all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il titolo originale di studio deve, comunque, essere fatto pervenire all'Accademia, entro il 31 marzo 2009. In caso di documentato impedimento, il vincitore del concorso deve presentare, entro lo stesso termine, un certificato sostitutivo ai sensi dell'art. 199, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 6. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'. 7. Il documento di cui al comma 3, lettera b), deve avere data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 8. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 9. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro 30 giorni dal momento della restituzione. 10. Il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), esclusivamente per i vincitori del concorso, ricevuti i sudetti documenti, li trasmette, entro 10 giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda dipartecipazione, al Centro di Reclutamento. 11. I candidati, in servizio nella Gaurdia di finanza, nelle Forze armate, nella altre Forze di polizia e nalla pubblica amministrazione, devono produrre soltanto il titolo di studio, nonche' l'attestato di cui all'art. 1, comma 2, se vincitori per i posti riservati.
Art. 7. Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori, membri. I professori devono essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di secondo grado nelle materie oggetto di esame; b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri; c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; d) sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da sei ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri, e, ai soli fini della valutazione dei candidati al termine del tirocinio, da quattro ufficiali della Guardia di finanza, istruttori presso l'Accademia, membri; e) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri; f) sottocommissione per la visita medica di incorporamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri. 2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1, lettera a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente: a) qualificati conoscitori della lingua stessa; b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale. 3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano. 4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente sottocommissione e' integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a). 5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale e della valutazione al termine del tirocinio, dell'ausilio di: a) psicologi; b) ufficiali del Corpo cui demandare, in qualita' di "tutor", l'inquadramento degli aspiranti, durante il periodo del tirocinio. 6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento ovvero, nel corso del tirocinio, dall'Accademia.
Art. 8. Adempimenti delle sottocommissioni 1. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
Art. 9. Esclusione dal concorso 1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento. 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 10. Documento di identificazione 1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.
Art. 11. Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, de L'Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario: |per i concorrenti il cui cognome a) lunedi' 31 marzo 2008, ore |inizi con le lettere da {A} a 09:00 |{BO}; --------------------------------------------------------------------- |per i concorrenti il cui cognome b) lunedi' 31 marzo 2008, ore |inizi con le lettere da {BR} a 15:00 |{CK}; --------------------------------------------------------------------- |per i concorrenti il cui cognome c) martedi' 1° aprile 2008, ore |inizi con le lettere da {CL} a 09:00 |{DE}; --------------------------------------------------------------------- |per i concorrenti il cui cognome d) martedi' 1° aprile 2008, ore |inizi con le lettere da {DI} a 15:00 |{FO}; --------------------------------------------------------------------- |per i concorrenti il cui cognome e) mercoledi' 2 aprile 2008, ore |inizi con le lettere da {FR} a 09:00 |{K}; --------------------------------------------------------------------- |per i concorrenti il cui cognome f) mercoledi' 2 aprile 2008, ore |inizi con le lettere da {L} a 15:00 |{MA}; --------------------------------------------------------------------- |per i concorrenti il cui cognome g) giovedi' 3 aprile 2008, ore |inizi con le lettere da {ME} a 09:00 |{OZ}; --------------------------------------------------------------------- |per i concorrenti il cui cognome h) giovedi' 3 aprile 2008, ore |inizi con le lettere da {PA} a 15:00 |{PU}; --------------------------------------------------------------------- |per i concorrenti il cui cognome i) venerdi' 4 aprile 2008, ore |inizi con le lettere da {Q} a 09:00 |{SK}; --------------------------------------------------------------------- |per i concorrenti il cui cognome l) venerdi' 4 aprile 2008, ore |inizi con le lettere da {SL} a 15:00 |{Z}. 2. I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle tornate di convocazione di cui al comma 1, devono presentarsi per sostenere la prova preliminare venerdi' 4 aprile 2008, ore 15:00. 3. Il calendario di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 4. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della prova preliminare. 5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di: a) idoneo documento di riconoscimento; b) una penna biro ad inchiostro nero. 6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti. 7. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.it , nella sezione relativa ai concorsi. 8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare da parte dei candidati, sara': a) disponibile, sul sito internet www.gdf.it , una mappa dell'itinerario; b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla stazione ferroviaria e dal terminal "Colle Maggio" de L'Aquila alla sede di esame e ritorno. 9. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 10. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 23, non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti. 11. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 12. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui al comma 11, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. 13. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi nei primi 1000 posti della graduatoria. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile. 14. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per la prova scritta, entro il 15 aprile 2008, debbono considerarsi esclusi dal concorso. 15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista, o dalla data in cui la stessa esclusione si intende definita, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 12. Modalita' e data di svolgimento della prova scritta 1. La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione superiore di secondo grado, ha luogo presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, de L'Aquila (loc. Coppito), il giorno 18 aprile 2008, alle ore 09:00.
Art. 13. Prescrizioni da osservare per la prova scritta 1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Art. 14. Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a). 2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto di merito da zero a trenta. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto. 5. I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta ricevono comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, sono convocati per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 15. 6. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, entro il 20 giugno 2008, debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 15. Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma. 2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e', immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'art. 16, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle. 4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare. 5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare. 6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 16. Requisiti psico-fisici 1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale: a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali; b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) certificazione che escluda la presenza di allergopatie, anche in fase asintomatica, da accertare mediante: - dosaggio delle IgE totali; - visita allergologica generale. Il relativo certificato dovra' riportare espressamente l'esito del dosaggio delle IgE totali effettuato. La positivita' ai suddetti accertamenti comporta l'esclusione dal concorso. 3. In sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, i candidati dovranno, altresi', produrre un certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: a) lo stato di buona salute; b) la presenza/assenza di deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) ; c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche. 4. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2 e 3 comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati entro 30 giorni dalla data di notifica dell'esito della visita medica preliminare. 5. I candidati sono sottoposti a visita: a) neurologica; b) psichiatrica; c) otorinolaringoiatrica; d) oculistica; e) odontostomatologica; f) ginecologica. 6. I candidati, all'atto della visita medica, devono, comunque, avere: a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini; b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne; c) acutezza visiva: - uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio; - campo visivo e motilita' oculare normale; d) visione binoculare; e) senso cromatico normale alle matassine colorate. 7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali". 8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e' effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto". 9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti parametri: a) monolaterale: 35 dB; b) bilaterale: P.P.T. 20%. 11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici. 12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: a) radiografia del torace; b) dell'urina ed ematochimici; c) elettrocardiografico e visita cardiologica; d) test psico-clinici. 15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 18. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 19. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 15 luglio 2008.
Art. 17. Prova di efficienza fisica I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti psico-fisici sono sottoposti alla prova di efficienza fisica, che si svolgera' presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della Guardia di finanza di Roma (loc. Castelporziano), via Croviana, n. 120, nella data comunicata dal Centro di Reclutamento. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consiste in: a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana 1000 m; b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 3. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove obbligatorie, come da tabella in allegato 4. 4. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni: a) da 8,1 a 9 punti 0,10; b) da 9,1 a 10 punti 0,15; c) da 10,1 a 11 punti 0,20; d) da 11,1 a 12 punti 0,25; e) da 12,1 a 13 punti 0,30; f) da 13,1 a 14 punti 0,35; g) da 14,1 a 15 punti 0,40. 5. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 6. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), un certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportivo Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. 7. La mancata presentazione di detto certificato comporta la non ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto, l'esclusione dal concorso. 8. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 9. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il presidente della competente sottocommissione provvede al differimento delle stesse ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 26 agosto 2008. 10. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 26 agosto 2008, tali candidate sono escluse dal concorso. 11. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato: a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione; b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 26 agosto 2008. 12. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la sottocommissione di cui al comma 6 fissa in apposito atto i criteri cui attenersi. 13. Ai candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica e' notificata, da parte della sottocommissione di cui al comma 12, la data di ammissione alla frequenza del tirocinio, di cui all'art. 18, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 18. Tirocinio 1. I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova di efficienza fisica sono ammessi alla frequenza del tirocinio, che ha durata di 18 giorni e si svolge presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della Guardia di finanza di Roma (loc. Castelporziano), via Croviana, n. 120, a decorrere dalla data indicata all'atto della convocazione di cui all'art. 17, comma 13. 2. Le aspiranti di sesso femminile, all'atto dell'ammissione al tirocinio, devono produrre un test di gravidanza di data non anteriore a 5 giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 3. I candidati, ammessi al tirocinio, lo compiono: a) in qualita' di allievo finanziere, contraendo, dalla data di presentazione, per la frequenza dello stesso, una ferma volontaria che avra' termine il 13 settembre 2008; b) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri degli aspiranti di cui alla precedente lettera a) ; c) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza, che si avvarra', per il loro inquadramento, degli ufficiali istruttori componenti la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), ed, eventualmente, degli ufficiali "tutor". Nel caso in cui i candidati appartengano: d) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione, per tutta la durata del tirocinio; e) alle altre Forze armate, sono posti, a cura degli enti di provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano a percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti; f) a Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono posti, a cura degli enti di provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Durante il tirocinio, tutti i candidati: a) usufruiscono di vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione; b) ricevono in uso un corredo ridotto. In particolare, per esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' previste, tutti gli aspiranti indossano i capi di vestiario e i distintivi previsti per l'allievo finanziere; c) provvedono, in proprio, per gli indumenti ed i materiali di cui all'allegato 5; d) sono tenuti ad osservare le norme disciplinari di vita interna dell'Istituto, previste per gli allievi dell'Accademia; e) svolgono le seguenti attivita': - esercitazioni di educazione fisica; - addestramento formale ed altre esercitazioni tecnico-pratiche di carattere militare; - attivita' didattiche e conferenziali, allo scopo di acquisire conoscenze di base sull'ordinamento ed i compiti istituzionali della Guardia di finanza, sui diritti e i doveri del militare, nonche' sul percorso di studi dell'allievo ufficiale del Corpo; - studio obbligatorio per la preparazione alle prove orali e facoltative del concorso; f) sono sottoposti a: - visita medica di controllo; - accertamento dell'idoneita' attitudinale. 5. Gli aspiranti, in caso di mancato superamento di una delle fasi selettive di cui al comma 4, lettera f), sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso dalle competenti sottocommissioni. 6. Sono parimenti esclusi dal concorso, con provvedimento della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), i candidati che: a) risultino positivi al test di gravidanza, di cui al comma 2, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti a cura dell'Amministrazione; b) restino assenti dalle attivita' del tirocinio, per un periodo complessivamente superiore a 5 giorni, qualunque ne sia la causa. Ai fini del computo dei giorni di assenza, sono, altresi', considerati quelli concessi in sede di differimento della presentazione per la frequenza del tirocinio, a norma dell'art. 23, comma 1, lettera c). 7. I candidati che rinunciano alla frequenza del tirocinio sono esclusi dal concorso. 8. Nelle more della formalizzazione del provvedimento di esclusione dal concorso, nei casi di cui al comma 6, e in caso di rinuncia alla frequenza del tirocinio, i candidati sono immediatamente messi in liberta' a cura dell'Accademia e, se rientranti tra quelli di cui al comma 3: a) lettera a), posti in licenza illimitata senza assegni; b) lettera b), avviati ai reparti o agli enti di appartenenza. 9. I provvedimenti di esclusione di cui ai commi 5 e 6 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 10. A seguito del provvedimento di esclusione o di rinuncia durante la frequenza del tirocinio e con la medesima decorrenza, la ferma contratta dai candidati di cui al comma 3, lettera a), e' rescissa.
Art. 19. Visita medica di controllo 1. Tutti i candidati ammessi alla frequenza del tirocinio, dopo aver sottoscritto, ove previsto, la ferma volontaria di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), sono sottoposti alla visita medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e). 2. Prima della visita medica di controllo, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti. 3. La sottocommissione puo', nell'espletamento dei propri lavori, disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente ospedale militare. 4. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo sono ammessi a sostenere la successiva prova concorsuale di cui all'art. 20, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 5. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 20. Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. 3. Detto accertamento si articola in: a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento; b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente; c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test. 4. Prima dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi. 5. I candidati risultati idonei alle fasi dell'accertamento attitudinale, di cui al comma 3, proseguono l'iter concorsuale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 21. Valutazione al termine del tirocinio 1. Nei confronti dei candidati idonei all'accertamento di cui all'art. 20, la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), compie una valutazione finale del tirocinio svolto. 2. A tal fine, la sottocommissione: a) prima dell'inizio del tirocinio, fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione dello stesso; b) tiene conto del rendimento globale durante l'intero periodo di frequenza del tirocinio, con specifico riguardo alla capacita' e alla resistenza fisica, al comportamento tenuto ed alla idoneita' ad affrontare l'iter formativo quinquennale dell'Accademia. 3. I candidati nei cui confronti e' espresso un giudizio di idoneita', ai sensi del precedente comma, sono ammessi a sostenere le prove orali, con le modalita' di cui all'art. 22, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 22. Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica 1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e consistono in: a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15') ; b) un esame di geografia (durata massima 15') ; c) un esame di matematica (durata massima 15'), nei limiti del programma riportato in allegato 6. 2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta. 4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di diciotto in ciascuna materia. 6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia, inferiore a diciotto sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 8. Al termine di ogni seduta, la sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. 9. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e' sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di informatica, con le modalita' indicate in allegato 7. 10. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova. 11. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' essere assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa. 12. Il giudizio sulle prove di cui al comma 9 e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al comma 4. 13. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto compreso tra i diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni: a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22; b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26; c) 0,75 per i voti superiori a 26. 14. Prima dell'effettuazione della prova orale e delle prove facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.
Art. 23. Mancata presentazione e differimento del candidato 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per: a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'art. 11, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'art. 15, la prova di efficienza fisica, prevista dall'art. 17, e le prove orali, previste dall'art. 22, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/24290622 oppure al numero 06/24290676; b) sostenere la prova scritta, prevista dall'art. 12, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; c) la frequenza del tirocinio, previsto dall'art. 18, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che puo' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro due giorni dall'inizio del tirocinio. I giorni di assenza maturati sono cumulati con quelli previsti dall'art. 18, comma 6, lettera b), ai fini dell'esclusione dal concorso; d) la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 25, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, puo' differire la presentazione del candidaito, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate al candidato tramite i Reparti di cui all'art. 4, comma 6. 2. I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facolta' di anticipare o posticipare la sottoposizione di singoli candidati alle fasi selettive di cui all'art. 18, comma 4, lettera f), nel rispetto del calendario delle stesse.
Art. 24. Graduatoria 1. La graduatoria unica di merito e' compilata dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere g), h) ed i). 3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica. 4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, quelle di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 5. La graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante Generale.
Art. 25. Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da parte dell'Autorita' di Governo, sono ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi ufficiali, i candidati iscritti nella graduatoria di cui all'art. 24, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f). 2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti. 3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 5. Qualora i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono conferiti agli altri candidati iscritti nella graduatoria unica di merito, nell'ordine del punteggio di merito conseguito. 6. Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti. 7. L'Amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione della graduatoria, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. 8. All'atto della loro ammissione in Accademia gli ispettori, i sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso. 9. Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di Accademia, devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare.
Art. 26. Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. Rimangono a carico dell'Amministrazione le spese di vitto e alloggio connesse alla permanenza dei candidati presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della Guardia di finanza di Roma (Loc. Castelporziano), per la frequenza del tirocinio. 2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, ad eccezione delle lettere e) ed i), ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento dei requisiti psicofisici. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.
Art. 27. Trattamento economico degli allievi ufficiali 1. Durante il corso, agli allievi ufficiali e' corrisposta la paga giornaliera di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e della prima vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione. 3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese: a) per la manutenzione del vestiario; b) relative all'istruzione e, cioe', all'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione; c) di carattere personale e straordinarie. 4. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso di formazione devono essere provvisti del corredo indicato in allegato 5.
Art. 28. Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai militari del Corpo 1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
Art. 29. Sito internet ed informazioni utili 1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi. 2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito internet gli elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla prova scritta nonche' la graduatoria unica di merito.
Art. 30. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro gia' instaurato. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Comandante Generale della Guardia di finanza. La presente determinazione sara' inviata agli organi di controllo. Roma, 31 gennaio 2008 Il Gen. C.A.: D'Arrigo