Concorso per 38 dottori di ricerca (umbria) UNIVERSITA' DI PERUGIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 38 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 13 del 15-02-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI PERUGIA CONCORSO (scad. 17 marzo 2008) Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato XXIII ciclo - anno accademico 2007/2008 IL RETTORE Visto l'art. 4 de ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI PERUGIA |
Regione: | UMBRIA |
Provincia: | PERUGIA |
Comune: | PERUGIA |
Data di inserimento: | 27-02-2008 |
Data Scadenza bando | 17-03-2008 |
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UNIVERSITA' DI PERUGIA
CONCORSO (scad. 17 marzo 2008)
CONCORSO (scad. 17 marzo 2008)
Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato XXIII ciclo - anno accademico 2007/2008
IL RETTORE Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca"; Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita', emanato con decreto rettorale n. 392 del 4 marzo 2004; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Vista la delibera del Senato accademico assunta nella seduta del 5 luglio 2007, relativa al riparto delle borse di dottorato tra le aree scientifico disciplinari ed all'attribuzione delle borse di studio finanziate dal Ministero sul fondo per il sostegno dei giovani; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione assunta nella seduta del 18 luglio 2007, concernente la copertura finanziaria di centodue borse di studio di dottorato, l'attribuzione delle borse di studio finanziate dal Ministero sul fondo per il sostegno dei giovani e l'autorizzazione all'emanazione del relativo bando di concorso; Visto l'art. 40 dello statuto dell'Ateneo; Visti i verbali delle commissioni delle aree scientifico/disciplinari; Visti i decreti ministeriali n. 263/2004 e n. 492/2005 con cui sono state assegnate a questa Universita' le borse di studio sul fondo di sostegno dei giovani; Visto il decreto rettorale n. 1624 del 26 luglio 2007, con cui sono state stabilite le fasce di contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi a decorrere dall'anno accademico 2007/2008; Visto il decreto rettorale n. 1711 del 27 luglio 2005, con cui e' stato approvato lo schema tipo di lettera di impegno per l'attivazione, la regolamentazione ed il finanziamento, da parte di enti finanziatori, di borse di studio per corsi di dottorato di ricerca; Visto il decreto rettorale n. 1722 del 28 luglio 2005 con cui si autorizza l'ufficio alta formazione dottorato di ricerca ad attivare corsi di dottorato di ricerca con borse finanziate da parte di enti pubblici, previa specifica lettera di impegno del legale rappresentante, dalla quale risultino gli estremi delle delibere adottate dai rispettivi organi deliberanti e da parte di enti e soggetti privati, previa sottoscrizione dell'accordo e versamento dell'intero importo finanziato o rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa; Visti gli accordi e le comunicazioni pervenuti da enti esterni e Universita' per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per i corsi di dottorato di ricerca; Visti i decreti rettorali n. 2929 del 27 dicembre 2007 e n. 115 del 22 gennaio 2008 di istituzione e attivazione del XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca di cui ai decreti rettorali medesimi aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Perugia - anno accademico 2007/2008, ed e' stata autorizzata la emanazione di un nuovo bando per il medesimo ciclo dei dottorati di ricerca gia' attivati e andati deserti; Decreta: Art. 1. I n d i z i o n e E' indetto presso l'Universita' degli studi di Perugia concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati: ----> Vedere elenco da pag. 36 a pag. 39 <----
Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione di cui al precedente articolo coloro i quali siano in possesso, alla data di scadenza del presente bando, di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 270/2004, o di laurea specialistica, conseguita presso Universita' italiane, in conformita' a quanto precisato all'art. 1 del presente bando di concorso in merito alle lauree richieste per l'ammissione, ovvero di analogo titolo accademico conseguito presso Universita' straniere, riconosciuto equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli fini dell'ammissione al corso. I candidati con titolo di studio conseguito presso Universita' straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili a consentire al Senato accademico la dichiarazione di equipollenza in parola e dovranno allegare alla domanda il diploma di laurea o copia autenticata, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario) e dichiarato di valore a cura della Rappresentanza diplomatica consolare italiana competente per territorio nel Paese di conseguimento del titolo. Le domande che perverranno prive o carenti della suddetta documentazione non potranno essere considerate valide. Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati A e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi in essi richiesti.
Art. 3. Domande di ammissione La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo lo schema allegato (allegato A - allegato A1 nel caso di richiesta di equipollenza), debitamente firmata, a pena di esclusione, ed indirizzata al Magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Perugia - Piazza dell'Universita' n. 1 - Perugia, dovra' pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami", mediante il servizio postale o mediante consegna diretta all'ufficio protocollo dell'ateneo nei giorni lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle ore 9 alle ore 13 e nei giorni martedi' e giovedi' dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. Ai fini del rispetto del termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, fara' fede solo il timbro di arrivo del protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le istanze che perverranno oltre tale termine, ancorche' spedite entro il termine dei trenta giorni prima indicato. La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, senza necessita' di autenticazione, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore, pena l'esclusione. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: 1) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso (specificando il codice di avviamento postale) e, se possibile, il numero telefonico, il fax e l'indirizzo di posta elettronica, con espresso impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda i cittadini comunitari ed extracomunitari, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio; 2) indicazione del singolo ed esatto nome del corso di dottorato, per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione; 3) la propria cittadinanza; 4) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini comunitari o extracomunitari); 5) il titolo di studio, richiesto ai sensi dell'art. 1 quale requisito di ammissione, posseduto, nonche' la data di conseguimento e l'Universita' che lo ha rilasciato e la relativa votazione, ovvero il titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) se conseguito presso una Universita' straniera; 6) le lingue straniere conosciute; 7) la lingua in cui si chiede di sostenere le prove di esame (se diversa da quella italiana); 8) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca; 9) di essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di borsa di studio M.A.E.; 10) di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia cittadinanza, di cui una sia quella italiana; 11) solo per i portatori di handicap: l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora il candidato intenda partecipare al concorso per diversi corsi di dottorato dovra' presentare distinte domande, e relativa documentazione, per ognuno di essi. A ciascuna domanda i concorrenti debbono allegare: fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'; autocertificazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato Mod. B, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso del titolo di studio richiesto ai sensi dell'art. 1 quale requisito di ammissione, posseduto, nonche' la data di conseguimento e l'Universita' che lo ha rilasciato e la relativa votazione, e le votazioni riportate nei singoli esami di profitto (solo per coloro che hanno conseguito il titolo in Italia); il diploma di laurea o copia autenticata, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario) e dichiarato di valore a cura della Rappresentanza diplomatica consolare Italiana competente per territorio nel Paese di conseguimento del titolo nonche' i documenti utili a consentire al Senato accademico la dichiarazione di equipollenza; eventuali pubblicazioni in unica copia; eventuali altri titoli in unica copia; elenco in duplice copia delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda. La mancata produzione dei titoli necessari ad attestare il possesso dei requisiti di partecipazione comporta l'esclusione dal concorso. A pena di non valutazione i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti secondo le modalita' sottoindicate ed entro il termine perentorio di presentazione della domanda di ammissione. A pena di non valutazione i titoli, in carta libera, dovranno essere presentati in una delle seguenti modalita': - originale o copia autenticata; - copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato B), dai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con le limitazioni piu' sotto specificate); - autocertificazione del possesso dei titoli, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa utilizzando l'allegato B, dai medesimi soggetti di cui al precedente punto, a cio' autorizzati ai sensi della normativa vigente. A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingue diverse da quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui e' consentito, redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato B) (per l'indicazione dei casi in cui e' consentita l'utilizzazione delle dichiarazioni sostitutive si vedano i successivi commi del presente articolo). A pena di non valutazione, le pubblicazioni debbono essere allegate in una delle seguenti modalita': originale, copia autenticata oppure, limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con le limitazioni piu' sotto specificate), in fotocopia corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato B) con la quale, ai sensi dell'art. 47 dello decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si attesti la conformita' all'originale di quanto presentato e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo e alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera dalla quale sono ricavati. A pena di non valutazione, alle pubblicazioni redatte in lingue diverse da quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui e' consentito, redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato B) (per l'indicazione dei casi in cui e' consentita l'utilizzazione delle dichiarazioni sostitutive si vedano i successivi commi del presente articolo). Sono valutabili ai fini della presente procedura di valutazione comparativa le pubblicazioni edite (ivi compresi gli estratti di stampa) ed i lavori stampati entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, per i quali, se stampati in Italia anteriormente al 2 settembre 2006, si sia proceduto al deposito legale nelle forme di cui al decreto luogotenenziale n. 660/1945 oppure, se stampati in Italia successivamente a tale data, si sia proceduto al deposito legale nella forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006, purche' prodotti secondo le modalita' sopraindicate. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui all'allegato B devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ai fini della loro validita' ed efficacia. Le predette dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate dai candidati cittadini italiani e cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza limitazioni. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai citati articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita' estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. L'amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Il mancato invio delle pubblicazioni non equivale a rinuncia alla partecipazione alle procedure. Tuttavia, le commissioni giudicatrici valuteranno i candidati solo sulla base del curriculum e dei titoli, se correttamente prodotti, e non potranno, pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti. Sul plico contenente la domanda e gli allegati sopraindicati, comprese le pubblicazioni, deve essere riportata la dicitura: "Domanda di ammissione al dottorato di ricerca in..... .................. facolta' di..... dell'Universita' degli studi di Perugia", nonche' il mittente. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. Non saranno prese in considerazione le domande e la documentazione prevista dal presente articolo che non siano prodotte nel termine stabilito dal presente decreto. Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di presentazione delle domande possono essere richiesti all'ufficio concorsi (numeri telefonici 075/5852333 2219 e-mail: concorsi@unipg.it). L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal citato decreto.
Art. 4. Prove d'esame Le prove d'esame per l'ammissione al corso consistono in una prova scritta ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel settore scientifico o nei settori scientifico-disciplinari di riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di una o piu' lingue straniere, mediante apposito colloquio. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi di Perugia, nelle sedi che verranno indicate con le modalita' di cui ai commi successivi. Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il luogo in cui le medesime verranno espletate, sara' disponibile sul sito internet www.unipg.it/studenti, alla voce "dottorati di ricerca" e all'albo ufficiale di questa Universita', almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove stesse. Non saranno inviate comunicazioni personali in merito. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame di cui al presente articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del termine di validita' previsto per ciascuno di essi. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 5. Commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa vigente presso l'Universita' degli studi di Perugia. Le commissioni entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica della nomina dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste dal bando di concorso.
Art. 6. Punteggio delle prove La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla prova orale. La commissione procede alla determinazione, nella seduta preliminare, dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in una lingua diversa dall'italiano. Tale possibilita' dovra' essere subordinata ad un'espressa e motivata determinazione assunta dalla commissione giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso. Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa. Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio delle due prove e dei titoli. I verbali del concorso devono essere trasmessi all'amministrazione che, entro i quindici giorni successivi, provvede con decreto pettorale all'approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli stessi alla commissione per eventuali regolarizzazioni ed integrazioni. Dopo l'approvazione le graduatorie vengono pubblicate sul sito web e sull'albo dell'Universita'. Gli atti dei concorsi sono pubblici. Ai candidati e' consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e dal regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso. L'amministrazione puo' rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.
Art. 7. Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci prima dell'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Il collegio dei docenti, valutata la compatibilita' delle strutture di ricerca, puo' ammettere in soprannumero un numero di idonei non superiore al totale dei posti messi a concorso: a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito che fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997, art. 51; b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal Ministero degli affari esteri, ovvero di borse finanziate da governi di altri paesi oppure da enti/Universita' estere; c) candidati appartenenti a paesi con i quali esista o specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo o specifiche convenzioni con l'Ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Perugia). La convenzione determina le modalita' di iscrizione al dottorato e la possibilita' che un anno del dottorato stesso possa essere compiuto presso l'Universita' del Paese con il quale e' stata stipulata la specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con un Paese dell'Unione europea, il titolo cosi' conseguito e' denominato "Dottorato europeo", se la convenzione lo prevede.
Art. 8. Documenti per l'immatricolazione I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti: a) domanda di iscrizione al corso contenente: - autocertificazione di cittadinanza; - autocertificazione del diploma di laurea con la relativa votazione; - in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione o corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; - dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di dottorato. I cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. b) una fotocopia del documento di identita' in corso di validita'.
Art. 9. Borse di studio Ai sensi dei decreti di attivazione dei corsi di dottorato di cui al presente bando,le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni. A parita' di merito, per tutti coloro utilmente collocati in graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel corso dell'anno alla borsa di studio, questa verra' assegnata al primo dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa di studio si intende definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata del corso, salvo i corsi soggetti a diversa disciplina legale o convenzionale. Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi consecutivi e' necessario il parere favorevole del collegio docenti; per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.
Art. 10. Contributi per l'accesso e la frequenza Ai sensi dei decreti di attivazione dei corsi di dottorato di cui al presente bando, l'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e' graduato secondo fasce di condizione economica definite come segue: ----> Vedere elenco alle pagg. 43-44 <----
Art. 11. Attivita' dei dottorandi I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita' previste per il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca relativa al piano approvato dal collegio docenti frequentando tutte le attivita' per loro previste, con pieno impegno e per il monte-ore richiesto, dedicandosi ai programmi di studio individuale, ed a presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una tesi di ricerca con contributi originali. Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno accademico, previo parere favorevole del collegio dei docenti; tale attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'. A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando, il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle modalita' stabilite dal collegio dei docenti, comporta la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti relativi all'anno per cui e' stato emesso il provvedimento stesso, qualora l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo. Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso, previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa l'erogazione della borsa di studio, che verra' ripresa al termine della sospensione. E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea, fatta salva la possibilita' di partecipare a corsi presso Universita' straniere nel caso che cio' sia previsto in sede di convenzione con le Universita' stesse. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un periodo inferiore al triennio non puo' usufruirne una seconda volta.
Art. 12. Conferimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. Nelle more della consegna del diploma originale e' rilasciata la relativa certificazione. L'Universita', successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
Art. 13. Restituzione della documentazione presentata per l'ammissione I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla data di approvazione degli atti del concorso ed entro i successivi due mesi, la restituzione della documentazione presentata. La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a persona munita di delega. Trascorsi i termini di cui sopra l'Universita' non e' piu' responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione.
Art. 14. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli studi di Perugia.
Art. 15. Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento di cui al presente decreto e' il responsabile dell'ufficio concorsi, dott.ssa Anna Grazia Baldelli e-mail: concorsi@unipg.it, tel. 075/5852333 2219 - fax 075/5855168.
Art. 16. Pubblicita' Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". A decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, il presente decreto verra' affisso all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Perugia e sara' consultabile al seguente indirizzo telematico: https://www.unipg.it/studenti alla voce "dottorati di ricerca".
Art. 17. Disposizioni finali Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto stabilito dal regolamento per i corsi di dottorato di questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 392 del 4 marzo 2004. Perugia, 7 febbraio 2008 Il rettore: Bistoni