Concorso per 1 attuario (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 15 del 22-02-2008
Sintesi: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, relative all ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-02-2008
Data Scadenza bando 31-10-2008
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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO
Prima  e  seconda  sessione  degli  esami  di  Stato  di abilitazione
all'esercizio   delle   professioni   disciplinate  dal  decreto  del
Presidente  della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, relative all'anno
2008.
            IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
    Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n. 168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
    Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
    Visto  il  regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938,
n. 1269;
    Visto  l'ordinamento  didattico universitario approvato con regio
decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  8 dicembre  1956, n. 1378, che reca norme sugli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
    Visto  il  regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami
di abilitazione all'esercizio delle professioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
n. 980,  con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami
di  Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo,
e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001,
n. 195,  con  il  quale e' stato abolito il tirocinio pratico annuale
post-lauream   previsto   per   i   laureati  in  scienze  biologiche
dall'articolo  2  del  citato decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre 1982, n. 980;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982,
n. 981,  con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami
di  Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo,
e successive modificazioni;
    Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992 con
i  quali  sono  stati  rispettivamente  approvati  i  regolamenti sul
tirocinio  e sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di psicologo;
    Vista  la  legge  10 febbraio  1992, n. 152, recante modifiche ed
integrazioni   alla   legge   7 gennaio  1976,  n. 3  e  nuove  norme
concernenti  l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di
dottore forestale;
    Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, con il quale
e'  stato  approvato  il  regolamento  per  gli  esami  di  Stato per
l'abilitazione  all'esercizio della professione di dottore agronomo e
di dottore forestale;
    Vista  la  legge  23 marzo 1993, n. 84, concernente l'ordinamento
della professione di assistente sociale;
    Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, con il quale
e'  stato  approvato  il  regolamento  per  gli  esami  di  Stato  di
abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;
    Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto    il    decreto   ministeriale   4 agosto   2000   recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto   il   decreto   ministeriale   28 novembre   2000  recante
determinazioni delle classi delle lauree specialistiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
    Visto  il  decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito nella
legge 1° agosto 2002, n. 173;
    Visto  il  decreto-legge  9 maggio  2003, n. 105 convertito nella
legge 11 luglio 2003, n. 170;
    Visto  l'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 dicembre 2006,
n. 300;
    Udito  il  parere  del Consiglio Universitario Nazionale espresso
nelle  adunanze  del  14 novembre  2007,  del  9 gennaio  2008  e del
23 gennaio 2008;
                               Ordina:
                               Art. 1.
    Sono  indette  nei  mesi  di giugno e novembre 2008 la prima e la
seconda  sessione  degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle  professioni  di  attuario e attuario iunior, chimico e chimico
iunior,  ingegnere  e  ingegnere  iunior,  architetto, pianificatore,
paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
biologo  e  biologo  iunior,  geologo  e  geologo  iunior, psicologo,
dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali,organizzativi
e  del  lavoro  e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla
persona  e  alla  comunita',  dottore  agronomo  e dottore forestale,
agronomo  e  forestale  iunior  e  biotecnologo  agrario,  assistente
sociale specialista e assistente sociale.
    Alle  predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito  il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per  ciascuna  sessione  dai  Rettori  delle  singole  universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

        
      
                               Art. 2.
    I  candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli  esami  di  Stato  in  una sola delle sedi elencate per ciascuna
professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

        
      
                               Art. 3.
    I  candidati  agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione  alla  prima  sessione  non oltre il 30 maggio 2008 e alla
seconda  sessione  non  oltre il 31 ottobre 2008 presso la segreteria
dell'universita'  o  istituto  di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
    In  ciascuna  sessione  non  puo'  essere  sostenuto  l'esame per
l'esercizio  di  piu' di una delle professioni indicate nell'articolo
1.
    Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono  stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla seconda
sessione  producendo  a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del  31 ottobre  2008  facendo  riferimento  alla documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
    La  domanda,  in  carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
      a) diploma  di  laurea  o di laurea specialistica conseguita in
base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, o
diploma  di  laurea  conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente,
ovvero  diploma  universitario  di  cui  alla  tabella a) allegata al
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 328 del 2001 in
originale o in copia autenticata o in copia notarile;
      b) ricevuta  dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli  esami nella misura di  .49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3,
del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
    I   richiedenti  sono  inoltre  tenuti  a  versare  all'economato
dell'universita'  il  contributo  stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi  dell'articolo  5  della  legge  24 dicembre  1993,  n. 537. La
relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
    Il  candidato  puo'  presentare  un  certificato  sostitutivo del
titolo originale rilasciato dalla competente Universita'.
    La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e'   inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli  uffici
dell'universita'   o   dell'istituto   di   istruzione  universitaria
competente  per  coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda di aver
conseguito  il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
    I  laureati  in  psicologia  secondo l'ordinamento previgente e i
laureati della classe 58/S che intendono sostenere gli esami di Stato
di  abilitazione  all'esercizio della professione di psicologo devono
presentare  un attestato rilasciato dalla segreteria della competente
facolta'  dal  quale risulti che, abbiano svolto il tirocinio pratico
annuale   prescritto   dall'articolo   1   del  decreto  ministeriale
13 gennaio 1992, n. 239. I laureati nella classe 34 devono presentare
un  attestato  rilasciato dalla segreteria della competente facolta',
dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio della durata di sei
mesi   prescritto  dall'art. 53  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
    I  candidati  che al momento della presentazione della domanda di
ammissione  non  abbiano  completato  il tirocinio ma che comunque lo
completeranno  entro  la data di inizio degli esami devono dichiarare
nella  istanza  medesima  che  produrranno  l'attestato di compimento
della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami.
    In  luogo  dei  documenti  di  cui  alla  lettera  a) nonche' dei
certificati  attestanti  il  compimento  del  tirocinio  previsti dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita',  una  dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    I  candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini  sopraindicati,  sono  esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
    Le  domande  di  ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo  utile  anche  se  spedite  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  entro  il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
    Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il  Direttore,  a  suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella  presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.

        
      
                               Art. 4.
    I  candidati  che conseguono il titolo accademico successivamente
alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle domande e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
del  titolo  stesso,  sono  tenuti  a  produrre l'istanza nei termini
prescritti  con  l'osservanza  delle medesime modalita' stabilite per
tutti  gli  altri  candidati,  allegando  un  certificato  ovvero una
dichiarazione  dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di
partecipazione agli esami di laurea.

        
      
                               Art. 5.
    I  candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la   domanda   di   ammissione   agli   esami   di   Stato   relativi
all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso
le seguenti sedi:


Attuario                               Roma
Chimico                                Bologna
Ingegnere                              Trento
Architetto                             Venezia
Dottore agronomo e Dottore forestale   Firenze
Biologo                                Bologna
Geologo                                Bologna
Psicologo                              Trieste
Assistente sociale                     Trento

        
      
                               Art. 6.
    I  candidati all'esame di abilitazione ad una professione per cui
il  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 328/2001 prevede dei
settori  nell'ambito  delle  sezioni,  devono  indicare, per ciascuna
sezione,  il  settore per il quale chiedono di partecipare agli esami
in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.

        
      
                               Art. 7.
    I   possessori   dei   titoli  conseguiti  secondo  l'ordinamento
previgente   alla   riforma   di   cui   al   decreto   del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli
esami  di  Stato  secondo  l'ordinamento  previgente  al  decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

        
      
                               Art. 8.
    Gli  esami di Stato per i possessori di laurea specialistica o di
laurea  conseguita  secondo il previgente ordinamento hanno inizio in
tutte le sedi per la prima sessione il giorno 26 giugno 2008 e per la
seconda  sessione  il  giorno  27 novembre  2008. Per i possessori di
laurea  conseguita  in  base all'ordinamento introdotto in attuazione
dell'articolo  17,  comma  95,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive  modificazioni  e di diploma universitario gli esami hanno
inizio per la prima sessione il giorno 3 luglio 2008 e per la seconda
sessione il giorno 4 dicembre 2008.
    Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con  avviso  nell'albo  dell'universita'  o  istituto  di  istruzione
universitaria sede di esami.
                                               Roma, 11 febbraio 2008
                                               Il Ministro: Mussi