Concorso per 40 commissari della polizia di stato (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 40
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 26-02-2008
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA CONCORSO   (scad.  27 marzo 2008) Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quaranta posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, in ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 04-03-2008
Data Scadenza bando 27-03-2008
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
CONCORSO   (scad.  27 marzo 2008)
Concorso  pubblico,  per esami, per il conferimento di quaranta posti
di  Commissario  del  ruolo  dei  Commissari  della Polizia di Stato,
indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 2008.
                        IL CAPO DELLA POLIZIA
             direttore generale della pubblica sicurezza
    Vista  la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni,  concernente  il nuovo ordinamento dell'amministrazione
della Pubblica Sicurezza;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo   regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  e successive
modifiche ed integrazioni;
    Vista  la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli
ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,  cosi'  come  modificato  dal decreto legislativo 9 settembre
1997,  n. 354,  recante  norme  di  attuazione dello Statuto speciale
della  regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli  uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
    Visto   l'art. 40   della   legge   20 settembre   1980,  n. 574,
concernente  l'unificazione  ed  il  riordinamento dei ruoli normali,
speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre
1983,  n. 903,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, recante il
regolamento  per  l'accesso  ai  ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia;
    Visti  i  commi  5°  e 6° dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985,
n. 444;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
della pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,   e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  legge  8 luglio  1998,  n. 230, recante nuove norme in
materia   di  obiezione  di  coscienza,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
    Visto  il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai
sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto  il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino  dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di  Stato,  a  norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  regolamento contenente le norme per l'accesso al ruolo
dei   commissari  della  Polizia  di  Stato,  approvato  con  decreto
ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
norme in materia di protezione dei dati personali;
    Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica  ed  attitudinale  di  cui  devono  essere  in possesso, tra
l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
della  Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30 giugno
2003, n. 198;
    Visto  il  decreto  del  Ministro dell'Interno di concerto con il
Ministro  della  Funzione Pubblica e con il Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita'  e della Ricerca, del 6 febbraio 2004, con il quale,
in  attuazione  di  quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo  5 ottobre  2000,  n. 334,  si  identificano le classi di
laurea  specialistiche  per  l'accesso  al ruolo dei commissari della
Polizia di Stato;
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della  Ricerca  di  concerto con il Ministro della Funzione Pubblica,
del  5 maggio  2004,  con il quale viene definita l'equiparazione dei
diplomi  di  laurea  (DL)  secondo  il vecchio ordinamento alle nuove
classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
    Visto   il   proprio   decreto,   in   data   28 dicembre   2007,
n. 333-C/9035/130 che ha determinato in 40 i posti per l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato da
coprire mediante pubblico concorso;
    Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: "Disposizioni
per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge Finanziaria 2008";
    Considerato   che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero  dei
concorrenti  e che, di conseguenza, si rende indispensabile stabilire
successivamente  il  diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
l'eventuale prova preselettiva e le prove scritte d'esame;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di  quaranta  posti  di  commissario  del  ruolo dei commissari della
Polizia di Stato.
    Dei  suddetti  quaranta posti, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti:
      a) dieci   sono  riservati  agli  orfani  del  personale  della
Pubblica  Sicurezza,  dell'Arma  dei  Carabinieri  e della Guardia di
Finanza,  deceduto  in  servizio e per causa di servizio; la predetta
riserva  opera  con  priorita'  assoluta rispetto ad altre riserve di
posti   eventualmente   previste   da  leggi  speciali  a  favore  di
particolari  categorie  di  persone, ai sensi della legge 20 dicembre
1966, n. 1116;
      b) uno   e'   riservato,  ai  sensi  dell'art. 40  della  legge
20 settembre    1980,   n. 574,   agli   Ufficiali   di   complemento
dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato
senza   demerito   la   ferma   biennale  prevista  nel  primo  comma
dell'art. 37  della  legge  medesima, nonche' agli ufficiali in ferma
prefissata ai quali si applicano le norme di stato giuridico previste
dal  primo  comma dell'art. 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215;
      c) due   sono   riservati   a  coloro  che  siano  in  possesso
dell'attestato  di  cui  all'art. 4  del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
    I  posti  riservati  non  coperti  per mancanza di vincitori sono
conferiti,  secondo  l'ordine  di graduatoria, ai candidati che hanno
superato le prove.
    Il  Capo  della  Polizia  -  Direttore  Generale  della  Pubblica
Sicurezza,  in  relazione all'applicazione di disposizioni in materia
di  contenimento  della  spesa  pubblica,  si  riserva la facolta' di
adottare   provvedimenti   di   differimento  o  di  contingentamento
dell'ammissione  dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di
formazione.

        
      
                               Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
    Per  la  partecipazione  al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
      a) essere cittadino italiano;
      b) godere dei diritti politici;
      c) possedere   le   qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
      d) non aver compiuto i trentadue anni di eta'. Non si applicano
le  disposizioni  di legge relative all'aumento o all'abrogazione dei
limiti  di  eta'  per l'ammissione ai pubblici impieghi. Ai sensi del
decreto  ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, non e' soggetta a limiti
di  eta'  la  partecipazione  al concorso degli appartenenti ai ruoli
degli  agenti  ed  assistenti  e  dei sovrintendenti della Polizia di
Stato, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando, nonche'
degli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in
possesso  dei  prescritti  requisiti.  Per  gli appartenenti ai ruoli
dell'amministrazione  Civile  dell'Interno,  fermi restando gli altri
requisiti, il limite d'eta' e' elevato a quaranta anni;
      e) 1) diploma   di   laurea   in   giurisprudenza,  in  scienze
politiche,  o  lauree  equipollenti conseguito presso una universita'
della   Repubblica  Italiana  o  presso  un  istituto  di  istruzione
universitaria  equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento didattico
vigente  prima  del  suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95,
della   legge   15 maggio  1997,  n. 127  e  delle  sue  disposizioni
attuative;
      c) 2) oppure   laurea   specialistica,  conseguita  presso  una
universita'  della  Repubblica  Italiana  o  presso  un  istituto  di
istruzione   universitario  equiparato,  appartenente  ad  una  delle
seguenti classi di laurea, previste dal decreto interministeriale del
6 febbraio 2004:
          -  classe  delle  lauree  specialistiche  in giurisprudenza
(22/S) ;
          -  classe  delle  lauree  specialistiche  in  scienze delle
pubbliche amministrazioni (71/S) ;
          -   classe   delle   lauree   specialistiche   in   scienza
dell'economia (64/S) ;
          -  classe  delle lauree specialistiche in teoria e tecniche
della normazione e dell'informazione giuridica (102/S) ;
          -   classe   delle   lauree   specialistiche   in   scienze
economico-aziendali (84/S) ;
          -  classe  delle  lauree  specialistiche  in  scienza della
politica (70/S) ;
      c) 3) oppure   diploma   di   laurea   conseguito   presso  una
universita'  della  Repubblica  Italiana  o  presso  un  istituto  di
istruzione universitario equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento
didattico  vigente  prima  del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni
attuative, equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche di
cui   al   punto   2)  dal  decreto  interministeriale  del  Ministro
dell'Istruzione,  dell'Universita' e della Ricerca di concerto con il
Ministro  della  Funzione  Pubblica  5 maggio  2004 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 196  del  21 agosto  2004).  Al  riguardo, si
precisa  che  il candidato in possesso di una delle citate lauree che
trovi  corrispondenza con piu' classi di lauree specialistiche dovra'
allegare  alla  domanda di partecipazione il certificato con il quale
l'Ateneo  che  gli  ha conferito il diploma di laurea attesti a quale
classe e' equiparato il proprio titolo di studio;
      f) avere   l'idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale  al
servizio  di  polizia,  cosi'  come previsto dal decreto ministeriale
30 giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ed in particolare:
        1) sana e robusta costituzione fisica;
        2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per  le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono   rispecchiare   un'armonia  atta  a  configurare  la  robusta
costituzione    e   la   necessaria   agilita'   indispensabile   per
l'espletamento dei servizi di polizia;
        3)  senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione  notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e stereoscopica
sufficiente;
        4)  visus  corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi  di  rifrazione:  miopia,  ipermetropia,  astigmatismo  semplice
(miopico  e  ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva
dei   singoli  vizi  di  rifrazione  per  l'astigmatismo  composto  e
l'astigmatismo misto;
        5) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica
leggera ed il superamento delle prove di efficienza fisica.
    I  suddetti  requisiti  debbono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.

        
      
                               Art. 3.
                   Casi particolari di esclusione
    Non  possono  partecipare  al  concorso  coloro  che  sono  stati
dichiarati  "obiettori  di  coscienza",  ovvero  ammessi  a  prestare
"servizio civile", ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230.
    Non  sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle
Forze  Armate,  dai  corpi  militarmente  organizzati o destituiti da
pubblici    uffici,    dispensati    dall'impiego   per   persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero decaduti da un impiego statale, ai
sensi  dell'art. 127,  primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno  riportato  condanna  a  pena detentiva per reati non colposi o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
    Costituisce,  inoltre,  causa  ostativa  per la partecipazione al
concorso  l'espulsione  da  uno  dei  corsi di formazione finalizzati
all'immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
    L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quello dell'idoneita'
fisica,  psichica  e  attitudinale al servizio di polizia, nonche' le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
    L'esclusione  dal  concorso  per difetto dei prescritti requisiti
sara'  disposta  in  qualunque  momento con decreto motivato del Capo
della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

        
      
                               Art. 4.
                      Tutela dei dati personali
    Ai  sensi  dell'art. 13  del  decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati nelle domande di
partecipazione  al  concorso  saranno  raccolti  presso  il Ministero
dell'Interno  -  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza - Direzione
Centrale  per  le risorse umane - Ufficio III - Attivita' concorsuali
per  il personale che espleta attivita' di polizia - per le finalita'
di gestione del concorso medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
    L'interessato   gode,   ove   applicabili,  dei  diritti  di  cui
all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Ministero  dell'Interno  -  Dipartimento  della  Pubblica Sicurezza -
Direzione  Centrale  per  le  risorse umane - Ufficio III - Attivita'
concorsuali per il personale che espleta attivita' di polizia - Viale
Pretoriano n. 13 - Roma, titolare del trattamento.
    Il  responsabile del trattamento e' il Dirigente dell'Ufficio III
-  Attivita'  concorsuali  per  il personale che espleta attivita' di
polizia.

        
      
                               Art. 5.
                      Domande di partecipazione
    Le   domande   di   partecipazione   al  concorso,  da  redigersi
sull'apposito modulo allegato al presente bando e comunque reperibile
presso  le  questure,  dovranno essere presentate alla questura della
provincia  in  cui  il  candidato  ha  la  propria residenza entro il
termine  perentorio  di  giorni  trenta, a decorrere dalla data della
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
    Le  domande  anzidette  si considereranno prodotte in tempo utile
anche  se  spedite  alla questura competente, a mezzo di raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  entro  il termine di cui al precedente
comma.  A  tal  fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
    I  candidati che si trovano all'estero possono inviare la domanda
alle  rappresentanze  diplomatiche  o  agli  uffici consolari, che ne
cureranno  l'invio alla questura della provincia di residenza o nelle
cui  liste  elettorali  sono  iscritti;  le  questure provvederanno a
tenere  contatti  diretti con le suddette rappresentanze diplomatiche
ed  uffici consolari, per quanto necessario all'eventuale istruttoria
delle pratiche concorsuali.
    I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
      1)  il  cognome  ed  il  nome  (le  candidate  coniugate devono
indicare il cognome da nubile) ;
      2) la data ed il luogo di nascita nonche' il codice fiscale;
      3) il possesso della cittadinanza italiana;
      4)  il  comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero
il  motivo  della  non  iscrizione  o della cancellazione dalle liste
medesime;
      5) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in  corso  procedimenti  penali  ne'  procedimenti amministrativi per
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovranno
indicare  le  condanne  e  i  procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
Giudiziaria  che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale.
      6  -  a)  il  diploma di laurea specialistica con l'indicazione
dell'universita'  o  istituto  che  lo  ha  rilasciato, della data di
conseguimento e della classe di laurea di appartenenza;
      6   -   b) ovvero  il  diploma  di  laurea  rilasciato  secondo
l'ordinamento  didattico  vigente  prima del suo adeguamento ai sensi
dell'art. 17,  comma  95,  della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle
sue  disposizioni  attuative,  con  l'indicazione  dell'universita' o
istituto  che lo ha rilasciato, della data di conseguimento, nonche',
ove  ricorrano le condizioni riportate nel precedente art. 2, lettera
e),  punto 3, la classe di laurea specialistica alla quale il diploma
di  laurea viene equiparato con certificazione rilasciata dall'ateneo
che lo ha conferito;
      7) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova
di  esame,  di cui al successivo art. 15 del presente bando, a scelta
tra  inglese,  francese,  tedesco e spagnolo; a tal fine il candidato
dovra'  utilizzare  lo  spazio riservato alle annotazioni integrative
del modulo di domanda;
      8)  di  non  essere  stati dichiarati "obiettori di coscienza",
ovvero  ammessi  a  prestare  "servizio civile", ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230.
      9)  i  servizi eventualmente prestati come dipendente presso le
pubbliche  amministrazioni  e  le  cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
    Le  domande  dovranno, altresi', contenere la precisa indicazione
del  recapito  presso  il  quale  si  desidera  che l'amministrazione
effettui  le  comunicazioni  relative al presente concorso. Eventuali
successive   variazioni   del   predetto   recapito  dovranno  essere
comunicate  tempestivamente,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  presso  il  Ministero dell'Interno - Dipartimento della
Pubblica  Sicurezza  -  Direzione  Centrale  per  le  risorse umane -
Ufficio  III:  Attivita'  concorsuali  per  il  personale che espleta
funzioni di polizia, viale Pretoriano n. 13 - 00185 Roma.
    Nelle  domande  dovra'  essere  indicato  l'eventuale possesso di
titoli  di  preferenza  di  cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni.  Tale  indicazione dovra' essere riportata nello spazio
riservato   alle  "annotazioni  integrative"  del  citato  modulo  di
partecipazione.  Qualora  non  espressamente dichiarati nella domanda
stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria concorsuale.
    I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere
a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro
in  caso  di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    I  candidati  che  intendono concorrere ai posti riservati di cui
all'art. 1,  secondo  comma  lettere  a),  b)  e  c),  dovranno farne
richiesta  nella  domanda  di partecipazione al concorso, precisando,
nell'apposito  spazio  concernente  le "annotazioni integrative", gli
estremi del titolo in base al quale concorrono.
    I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui al
secondo  comma,  lettera  c), del precedente art. 1, dovranno inoltre
indicare  la  lingua,  italiana  o  tedesca,  nella  quale  intendono
sostenere le previste prove d'esame.
    Le domande di partecipazione, a pena di nullita', dovranno essere
sottoscritte dai candidati.
    L'amministrazione  della  pubblica  sicurezza  non  assume alcuna
responsabilita'   per   il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,
dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
del   candidato   o  di  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  di  recapito  indicato  nella  domanda, ne' di eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 6.
                      Commissione esaminatrice
    La  Commissione  esaminatrice del concorso per l'accesso ai ruoli
dei  commissari,  da costituirsi con decreto del Capo della Polizia -
Direttore  Generale  della  Pubblica  Sicurezza,  e' presieduta da un
consigliere  di  Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato
di  qualifica  corrispondente  a  consigliere  di Stato, ovvero da un
prefetto,  ed  e'  composta da due funzionari dei ruoli del personale
della  Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica
non  inferiore a primo dirigente, nonche' da due docenti universitari
esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.
    Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di
concorso    e    all'informatica,    la   commissione   esaminatrice,
limitatamente  all'espletamento delle predette prove, e' integrata da
un  esperto  nelle  lingue  straniere e da un dirigente tecnico della
Polizia di Stato esperto in informatica.

        
      
                               Art. 7.
                         Prova preselettiva
    Nel  caso  in  cui  il numero delle domande di partecipazione sia
superiore  a  cinquanta  volte il numero dei posti messi a concorso e
non   sia   inferiore  a  cinquemila,  verra'  effettuata  una  prova
preselettiva,   volta  a  determinare  il  numero  dei  candidati  da
ammettere alle successive prove.
    La  prova  e' articolata in quesiti a risposta a scelta multipla,
diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto
penale,   diritto   processuale   penale,   diritto  civile,  diritto
costituzionale e diritto amministrativo.
    I   quesiti   concernenti  le  sopraindicate  discipline  saranno
pubblicati  quarantacinque  giorni prima della prova preselettiva, in
ragione di mille per ciascuna materia e per un totale di 5.000.
    Ciascun  quesito  viene  elaborato predisponendo un'unica domanda
seguita da 5 risposte, delle quali una sola e' esatta.
    I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione
alla   natura   della  domanda  che  e'  rispettivamente  facile,  di
difficolta' media e difficile.
    L'attribuzione   del   punteggio   alle   singole   risposte   e'
differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
    Qualora il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento della
prova  preselettiva puo' aver luogo in piu' sedi decentrate a livello
regionale o interregionale.
    In tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione
esaminatrice,  sono  costituiti,  per ogni sede di espletamento della
prova  preselettiva,  appositi comitati di vigilanza con le modalita'
di  cui  ai commi 7 ed 8 dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    La  votazione  conseguita  non  concorre alla formazione del voto
finale di merito.

        
      
                               Art. 8.
                Svolgimento della prova preselettiva
    La  prova  preselettiva  e'  effettuata  per  gruppi di candidati
divisi  per  sedi,  nei  giorni  e  nell'ora  che verranno pubblicati
successivamente.
    Dopo  l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova,
la   Commissione   esaminatrice   provvede   alla  distribuzione  dei
questionari gia' selezionati automaticamente.
    I   questionari  sono  contenuti  in  confezioni  individualmente
sigillate,  la  cui  apertura  contestuale  da parte dei candidati e'
autorizzata dalla commissione.
    E'  disposta  l'esclusione  dalla  prova  del candidato che abbia
aperto  il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione
della commissione.
    I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di  codici,  raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e
di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di  informazioni  o alla
trasmissione di dati.
    A   ciascun   candidato   viene   somministrato  un  questionario
contenente duecento quesiti con cinque risposte per ciascuno di essi,
vertenti   sulle  discipline  indicate  nell'art. 7,  in  ragione  di
quaranta  per  ciascuna materia, con tempo massimo complessivo per le
risposte di duecentodieci minuti.
    I  questionari  sono  formulati  come  domande  dirette  cui deve
corrispondere una ed una sola delle cinque risposte.
    I  quesiti  da  sottoporre ai candidati sono individuati mediante
procedura  automatizzata,  tenendo  conto  dell'esigenza di ripartire
egualmente l'incidenza del grado di difficolta' delle domande.
    A  tal  fine,  le domande facili rappresentano il 30% del totale,
quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.

        
      
                               Art. 9.
                      Diario prova preselettiva
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana - 4ª serie
speciale "Concorsi ed esami" - del 29 aprile 2008 verranno pubblicati
i  quesiti oggetto dell'eventuale prova preselettiva, nonche' la data
ed il luogo di svolgimento.
    Tale  comunicazione  avra' valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.

        
      
                              Art. 10.
                    Formazione della graduatoria
    La  correzione  degli  elaborati  e  l'attribuzione  del relativo
punteggio  vengono  effettuati  con idonea strumentazione automatica,
utilizzando procedimenti di lettura ottica.
    Avvalendosi    del    sistema   automatizzato,   la   Commissione
esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base
dei  punteggi  attribuiti, al termine di ogni sessione, alle risposte
dei candidati.
    I  candidati  che  abbiano  conseguito  punteggi identici saranno
collocati nella stessa posizione di graduatoria.
    La  graduatoria  e' resa pubblica mediante consultazione sul sito
internet  della  Polizia  di  Stato  (www.poliziadistato.it alla voce
"concorsi").
    Dell'approvazione   della  graduatoria  stessa  e'  data  notizia
mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale
"Concorsi ed esami" - che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

        
      
                              Art. 11.
Prove   di   efficienza   fisica   ed  accertamenti  psico-fisici  ed
                            attitudinali
    Ai fini dell'ammissione alle prove scritte, saranno convocati, in
ordine di graduatoria, per essere sottoposti alle prove di efficienza
fisica volte ad accertare il livello di preparazione atletica ed agli
accertamenti  per l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale, nella
sede,  nei  giorni e nell'ora che saranno preventivamente comunicati,
un  numero  sufficiente  di  candidati  acche' il numero degli idonei
raggiunga  le  200 unita', pari a 5 volte il numero dei posti messi a
concorso.
    Tutti  i candidati idonei che abbiano riportato un punteggio pari
all'ultimo   dei   candidati   riconosciuti  idonei  entro  i  limiti
dell'aliquota  predetta saranno ammessi, in soprannumero, a sostenere
le prove scritte.
    Ai  fini  dell'accertamento  delle  prove di efficienza fisica, i
candidati  saranno  sottoposti  alle sottoindicate prove, da parte di
una commissione composta da un primo dirigente della Polizia di Stato
che la presiede, da un medico della Polizia di Stato specializzato in
medicina  dello  sport, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi
della  Polizia  di  Stato - FF.OO. - con qualifica di coordinatore di
"settore sportivo".
    Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:

               ---->  Vedere tabella a pag. 23   <----

    I candidati dovranno presentarsi muniti di abbigliamento idoneo e
di  certificato  di  idoneita'  ad  attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da medici
appartenenti  alla  Federazione  medico  sportiva  italiana, ovvero a
strutture  sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in  tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
    La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione  del  concorrente  a  sostenere le prove in questione e la
conseguente  esclusione  dal concorso, che viene disposta con decreto
motivato  del  Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza.
    Il   mancato   superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori  indicati  determinera' un giudizio di non idoneita', con
conseguente  non  ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione
dal  concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
    I  concorrenti  che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle
prove   di   efficienza   fisica   saranno  sottoposti  a  successivi
accertamenti   psico-fisici,  a  cura  di  una  apposita  Commissione
nominata  con  decreto  del  Capo  della Polizia - Direttore Generale
della  Pubblica Sicurezza e composta da un primo dirigente medico che
la  presiede, da due direttivi medici della Polizia di Stato e da due
componenti  scelti tra i docenti universitari, ovvero tra i dirigenti
medici del Servizio sanitario nazionale.
    A  tal  fine,  il  candidato sara' sottoposto ad un esame clinico
generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
    Il  giudizio  di  idoneita'  o  di  non  idoneita' espresso dalla
Commissione   medica  e'  definitivo  e  comporta,  in  caso  di  non
idoneita',  l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto
motivato  del  Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza.

        
      
                              Art. 12.
                      Accertamenti attitudinali
    I  candidati  riconosciuti  idonei  alla visita fisica e psichica
verranno  sottoposti a prove attitudinali da parte di una commissione
di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore
Generale  della  Pubblica  Sicurezza e composta da un funzionario del
ruolo  dei  dirigenti  tecnici psicologi, che la presiede, da quattro
appartenenti  al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei
commissari  della  Polizia  di  Stato,  in possesso dell'abilitazione
professionale di perito selettore attitudinale.
    Le  prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del
candidato  allo  svolgimento  dei compiti connessi con l'attivita' di
polizia.  Consistono  in  una  serie  di  test,  sia  collettivi  che
individuali,  ed in un colloquio con un componente della commissione.
Su   richiesta   del   selettore  la  commissione  puo'  disporre  la
ripetizione  del  colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano
risultati  positivi  i  test  e  sia risultato negativo il colloquio,
questo  e'  ripetuto  in  sede  collegiale. L'esito delle prove viene
valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneita'.
    Con  decreto  del  Capo  della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica  Sicurezza  sono  approvati  i test, predisposti da istituti
pubblici  o  privati  specializzati,  differenziati in relazione alle
funzioni dei ruoli per i quali il candidato concorre.
    Il  giudizio  di  idoneita'  o di non idoneita' riportato in tale
accertamento  e'  definitivo  e  comporta,  in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

        
      
                              Art. 13.
                             Prove d'esame
    I candidati che abbiano superato la prova preliminare e che siano
risultati  idonei  alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti
fisici, psichici ed attitudinali saranno ammessi a sostenere le prove
scritte d'esame di cui all'art. 15 del presente bando.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana - 4ª serie
speciale  "Concorsi  ed  esami"  -  del  3 giugno  2008  verra'  data
comunicazione  delle sedi e del calendario di svolgimento delle prove
scritte.
    Tale  comunicazione  avra' valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.
    Durante  la  prova  preliminare e le prove scritte d'esame non e'
permesso  ai  concorrenti  di  comunicare  tra loro verbalmente o per
iscritto,  ovvero  di  mettersi in relazione con altri, salvo che con
gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i membri della Commissione
esaminatrice.
    E'  vietato  ai  concorrenti  di  portare seco carta da scrivere,
appunti,  libri,  opuscoli  di qualsiasi genere, agende elettroniche,
telefoni   cellulari,   ricetrasmettitori  e  strumenti  idonei  alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
    Gli  elaborati relativi alle prove scritte d'esame debbono essere
scritti,  a  pena  di  nullita',  esclusivamente su carta portante il
timbro   d'ufficio   e  la  firma  di  un  membro  della  Commissione
esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
    Ai candidati e' consentito soltanto, durante lo svolgimento delle
prove  scritte,  consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto
senza  note  ne'  richiami  dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i
dizionari  linguistici che siano stati preventivamente presentati dai
concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati
dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.
    Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque,  abbia  copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema
e' escluso dal concorso.

        
      
                              Art. 14.
                       Diario ulteriori prove
    Nel  caso  non  ricorrano  le  condizioni  di  cui all'art. 7 del
presente  bando  e  non  abbia  luogo  la  prova  preselettiva, nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
"Concorsi  ed  esami" - del 13 maggio 2008 verranno resi noti la data
ed  il  luogo  delle  prove  scritte e verranno date comunicazioni in
ordine  agli  accertamenti  di  efficienza  fisica,  psico-fisici  ed
attitudinali.
    Tale  comunicazione  avra' valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.

        
      
                              Art. 15.
                            Materie d'esame
    Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.
    Le  prove  scritte,  della  durata  massima di otto ore ciascuna,
vertono sulle seguenti materie:
      - diritto  costituzionale  congiuntamente  o  disgiuntamente  a
diritto  amministrativo  con  eventuale riferimento alla legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza;
      - diritto  penale  congiuntamente  o  disgiuntamente  a diritto
processuale penale.
    Il  colloquio  verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, sulle seguenti:
      - diritto   civile;   diritto   del   lavoro;   diritto   della
navigazione;    ordinamento   dell'amministrazione   della   pubblica
sicurezza;   nozioni   di   medicina   legale;   nozioni  di  diritto
internazionale;  lingua  straniera prescelta dal candidato tra quelle
indicate nel presente bando; informatica.
    L'accertamento  della  conoscenza della lingua straniera consiste
in  una traduzione (senza l'ausilio del dizionario) di un testo ed in
una  conversazione.  La  prova  orale  di  informatica  e' diretta ad
accertare  il  possesso,  da  parte  del  candidato,  di  un  livello
sufficiente  di  conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature e delle
applicazioni  informatiche  piu'  diffuse,  in linea con gli standard
europei.

        
      
                              Art. 16.
                     Ammissione alla prova orale
    Le  prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano
riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e
non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove.
    La  Commissione,  qualora  abbia  attribuito  al  primo  dei  due
elaborati  scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto,
non procede all'esame dell'altro.
    L'ammissione  al  colloquio, con l'indicazione del voto riportato
nelle  prove  scritte,  sara'  comunicata  al candidato almeno trenta
giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.
    Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra'
ottenuto almeno la votazione di diciotto trentesimi.
    Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
    Al  termine  di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formera'
l'elenco  dei  candidati  ascoltati,  con  l'indicazione  del voto da
ciascuno riportato.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione,  e'  affisso,  nel medesimo giorno, in apposito albo del
Ministero dell'Interno.

        
      
                              Art. 17.
    Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove
    La  mancata  presentazione  del candidato nel luogo, nel giorno e
nell'ora  stabiliti  per  sostenere l'eventuale prova preliminare, la
prova   di   efficienza  fisica,  gli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali,  le  prove  scritte  o  la prova orale, comporta la sua
esclusione di diritto dal concorso.

        
      
                              Art. 18.
                     Presentazione dei documenti
    I  candidati  che hanno superato le prove d'esame sono invitati a
far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane, entro il termine
perentorio  di  venti  giorni  dal  giorno  in  cui hanno ricevuto il
relativo  avviso,  i  documenti attestanti il possesso dei titoli che
danno  diritto  a  partecipare  alle  riserve  di  posti  e quelli di
preferenza   nella   nomina,   gia'   indicati   nella   domanda   di
partecipazione al concorso.

        
      
                              Art. 19.
                        Graduatoria di merito
    Espletate  le  prove d'esame, la commissione forma la graduatoria
di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati;  tale  votazione  e' data dalla somma della media dei voti
riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.
    La  graduatoria  del  concorso  e  la dichiarazione dei vincitori
saranno  effettuate  secondo  le  norme  e  con  le riserve dei posti
previste   dall'art. 1  del  presente  decreto,  nonche'  secondo  le
disposizioni  previste  dall'art. 5  del decreto del Presidente della
Repubblica   9 maggio   1994,   n. 487,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.

        
      
                              Art. 20.
                      Approvazione graduatoria
    La graduatoria del concorso e' approvata con apposito decreto del
Capo  della  Polizia  -  Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,
sotto  condizione  dell'accertamento  dei  requisiti per l'ammissione
all'impiego.
    A  tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella
graduatoria   saranno   invitati   a   far   pervenire  al  Ministero
dell'Interno  -  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza - Direzione
Centrale  per  le  risorse  umane  - Servizio dirigenti, direttivi ed
ispettori,  entro  il  termine  perentorio di un mese, decorrente dal
primo  giorno  di assunzione in servizio, le certificazioni ovvero le
relative  dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti
i sottoelencati stati e qualita' personali:
      a) il  non  aver  riportato condanne a pena detentiva per reati
non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
      b) la cittadinanza italiana;
      c) il godimento dei diritti politici;
      d) il luogo e la data di nascita;
      e) il possesso del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera
e), del presente bando;
      f) per   i  candidati  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
confronti  degli  obblighi  di  leva.  Le dichiarazioni indicate alle
lettere a), b) e c) non dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto
alla data di presentazione.
    I  candidati  utilmente collocati in graduatoria saranno nominati
commissari ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria.

        
      
                              Art. 21.
                     Termine consegna documenti
    I  documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine
stabilito  dal  precedente  art. 18  non saranno valutati ai fini del
presente  concorso,  anche  se  siano  stati  spediti per posta o con
qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.
    La  mancata  consegna della documentazione di rito entro il primo
mese  di  servizio, come stabilito dal precedente art. 20, il mancato
completamento  della documentazione o l'omessa regolarizzazione della
stessa,  entro  trenta  giorni  dal ricevimento dell'apposito invito,
implicano la decadenza dalla nomina.

        
      
                              Art. 22.
                        Status dei vincitori
    I   vincitori  appartenenti  ai  ruoli  dell'amministrazione  del
Ministero dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o
militare  sono  posti  in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento   economico   previsto   dagli  articoli 59  della  legge
1° aprile 1981, n. 121, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

        
      
                              Art. 23.
                   Pubblicazione della graduatoria
    Il  decreto  di  approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del  personale  del  Ministero  dell'Interno  e di tale pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
    Dalla  data  della  pubblicazione  del suddetto avviso decorre il
termine,  rispettivamente  di  giorni  sessanta  e centoventi, per il
ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  amministrativo regionale, ai
sensi  della  legge  6 dicembre  1971,  n. 1034,  ovvero  ricorso  al
Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi  del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
    I  vincitori  del concorso saranno avviati a frequentare il corso
di  formazione della durata di due anni di cui all'art. 4 del decreto
legislativo    5 ottobre   2000,   n. 334,   finalizzato   anche   al
conseguimento del Master universitario di II livello ed articolato in
due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo.
    I  candidati  dichiarati  vincitori dei posti riservati di cui al
precedente art. 1, secondo comma, lettera c), verranno assegnati come
prima  sede  di  servizio,  una  volta  superati gli esami finali del
predetto  corso  di  formazione, ad uffici della provincia di Bolzano
ovvero della provincia di Trento con competenza regionale.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
      Roma, 21 febbraio 2008
Il Capo della Polizia
             Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
                             Manganelli