Concorso per 160 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 160 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 17 del 29-02-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 10 aprile 2008) Concorso, per esami, per l'ammissione di centosessanta allievi ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito - anno scolastico 2008/2009. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 05-03-2008 |
Data Scadenza bando | 10-04-2008 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 10 aprile 2008)
CONCORSO (scad. 10 aprile 2008)
Concorso, per esami, per l'ammissione di centosessanta allievi ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito - anno scolastico 2008/2009.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 7 agosto 1990, 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle Scuole militari dell'Esercito; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Vista il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007; Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministero della pubblica istruzione, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; Vista l'Ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 del Ministero della pubblica istruzione, recante modalita' di interventi finalizzati al recupero dei debiti formativi durante l'anno scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale; Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione Generale della Sanita' Militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione Generale della Sanita' Militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da "deficit di G6PD"; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ai licei classico, scientifico e scientifico europeo annessi alle Scuole militari dell'Esercito per l'anno scolastico 2008-2009; Considerato che alla Scuola militare "Teulie" di Milano e' possibile ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al liceo scientifico, anche al liceo scientifico europeo; Ravvisata l'opportunita' di prevedere che i posti eventualmente non ricoperti dagli aspiranti al liceo scientifico europeo per insufficienza di idonei possano essere ricoperti dai candidati idonei compresi nella graduatoria per il liceo scientifico e secondo l'ordine della stessa, e viceversa; Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una prova preliminare di cultura generale cui sottoporre tutti i partecipanti al concorso indetto con il presente decreto, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi previsti (liceo classico, liceo scientifico e liceo scientifico europeo) venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione; Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle successive prove concorsuali di candidati in misura pari a quattro volte quello dei posti a concorso per ciascun ordine di studi offra adeguata garanzia di selezione, DECRETA Articolo 1. Posti a concorso 1. Per l'anno scolastico 2008-2009 e' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di 160 (centosessanta) giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, con la seguente ripartizione di posti per sede ed ordine di studi: SCUOLA MILITARE "NUNZIATELLA" DI NAPOLI - 1° LICEO CLASSICO: posti 32; - 3° LICEO SCIENTIFICO: posti 48. SCUOLA MILITARE "TEULIE" DI MILANO - 1° LICEO CLASSICO: posti 20; - 3° LICEO SCIENTIFICO: posti 40; - 3° LICEO SCIENTIFICO EUROPEO: posti 20. I posti disponibili per il liceo scientifico europeo eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei potranno essere ricoperti dai candidati idonei iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico, sempreche' lo gradiscano, secondo l'ordine della graduatoria medesima, e viceversa. 2. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50% e' riservato ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non ricoperti per mancanza di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri candidati idonei. 4. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili. Qualora l'Amministrazione si avvalesse di tale facolta', provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Articolo 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che: a) abbiano, al 31 dicembre 2008, compiuto il 15° anno di eta' e non superato il 17°, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1991 ed il 31 dicembre 1993 estremi compresi; b) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale quali allievi delle Scuole militari dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' indicate nei successivi articoli 7, 8 e 9; c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile; d) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'articolo 15 del Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653; e) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2007-2008 l'idoneita' alla ammissione alla prima classe dei liceo classico ovvero alla terza classe del liceo scientifico o del liceo scientifico europeo. Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani che avessero conseguito detta idoneita' al termine di anni scolastici precedenti. 2. I requisiti per l'ammissione al concorso, ad eccezione di quelli indicati nel precedente comma 1, lettere a), b) ed e), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3. Articolo 3. Domande di partecipazione 1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice in conformita' allo schema riportato in allegato "A" che costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno essere indirizzate al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia militare e Scuole militari - Caserma "Gonzaga del Vodice", Viale Mezzetti n. 2, 06034 Foligno (Perugia), e spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure presentate a mano, a pena di decadenza, entro il 10 aprile 2008. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo lettera raccomandata, il timbro a data del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, per quelle presentate a mano. Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite o presentate oltre il termine sopraindicato. 2. Nella domanda i candidati dovranno indicare: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) la residenza. Ogni variazione dell'indirizzo che dovesse verificarsi durante l'espletamento del concorso dovra' essere segnalata direttamente e nel modo piu' celere al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; d) il corso di studi prescelto (liceo classico, liceo scientifico o liceo scientifico europeo) ; e) il corso di studi frequentato, ginnasio o liceo scientifico o liceo scientifico europeo, specificando, se frequentatori del secondo liceo scientifico o liceo scientifico europeo, la lingua straniera - inglese o francese - studiata. I candidati che nell'anno scolastico in corso frequentino il secondo anno di un corso di studi diverso (che dovra' essere espressamente indicato, unitamente alla lingua straniera studiata) ovvero un liceo sperimentale, saranno ammessi a partecipare al concorso "con riserva", a condizione che documentino, prima dell'inizio di corsi (presumibilmente prima decade di settembre 2008), di aver superato presso un istituto scolastico statale o parificato gli esami integrativi conseguendo l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale intendano partecipare. Detti candidati dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione al concorso, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certificazione che attesti l'avvenuta presentazione della domanda finalizzata a sostenere l'esame integrativo nelle materie che non hanno formato oggetto di studio durante il biennio frequentato. La mancata presentazione di detta certificazione con le modalita' sopraindicate determinera' il non accoglimento della domanda; f) la Scuola militare prescelta (salvo che venga richiesta la partecipazione per i posti per il liceo scientifico europeo). Dovranno essere indicate, in ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le Scuole. Qualora venisse omessa l'indicazione della seconda Scuola, questa verra' considerata d'ufficio con priorita' 2; g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto; h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli, indicati nel successivo articolo 11, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; i) recapito al quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, di numero telefonico. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 3. Le domande dovranno essere firmate dai candidati e la firma dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. Qualora l'esercente la potesta' genitoriale sia uno solo dei genitori il medesimo dovra' espressamente dichiararlo sotto la propria responsabilita' in calce alla domanda. 4. Detta firma comportera' da parte dei soggetti sopraindicati la responsabilita' della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a che il giovane venga sottoposto agli accertamenti previsti dal successivo articolo 4. La mancanza di dette sottoscrizioni determinera' il non accoglimento della domanda. Articolo 4. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova preliminare di cultura generale; b) prova di educazione fisica; c) accertamenti sanitari; d) accertamento attitudinale; e) prova orale di cultura generale. 2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i candidati dovranno esibire la carta di identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i candidati all'atto della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 12, comma 1, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. 4. Le spese dei viaggi e relativi soggiorni per la sede delle prove sono a carico dei candidati. Articolo 5. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la Commissione per la prova preliminare di cultura generale, per la prova orale e per la formazione della graduatoria degli aspiranti al liceo classico; b) la Commissione per la prova preliminare di cultura generale, per la prova orale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo scientifico ed al liceo scientifico europeo; c) la Commissione per la prova di educazione fisica; d) la Commissione per gli accertamenti sanitari; e) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; f) la Commissione per l'accertamento attitudinale. 2. Le Commissioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), presiedute entrambe dal medesimo ufficiale di grado non inferiore a Colonnello dell'Esercito, saranno composte da: - due ufficiali superiori dell'Esercito, membri; - quattro docenti di scuola media superiore abilitati all'insegnamento nei licei classici o scientifici, membri; - un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 3. La Commissione per la prova di educazione fisica sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; - due ufficiali dell'Esercito, qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; - un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. La Commissione si avvarra', durante l'espletamento della prova, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale del Corpo sanitario dell'Esercito. 4. La Commissione per gli accertamenti sanitari sara' composta da: - un ufficiale medico dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello, Presidente; - due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 5. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari sara' composta da: - un generale medico dell'Esercito, Presidente; - due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri. Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione di cui al precedente comma 4. 6. La Commissione per l'accertamento attitudinale sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; - un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; - un ufficiale psicologo dell'Esercito, membro; - un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. Articolo 6. Prova preliminare di cultura generale 1. La prova preliminare di cultura generale, della durata di 75 minuti, consistera' nella somministrazione di un questionario contenente test volti ad accertare le abilita' ortogrammaticali e sintattiche, nonche' la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di cultura generale (storia e geografia), di matematica, logica e comprensione di brani dei candidati. 2. La prova preliminare di cultura generale si svolgera' il 28 aprile 2008, in sede unica, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, Caserma "Gonzaga del Vodice", Viale Mezzetti n. 2, Foligno, con inizio non prima delle ore 14,00 dell'orario ufficiale. 3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 18 aprile 2008, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2008 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 4. Qualora in relazione al numero dei candidati venisse ritenuto non opportuno effettuare la prova preliminare di cultura generale per uno o piu' degli ordini di studi previsti nell'articolo 1 del presente decreto, nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 18 aprile 2008, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto eventualmente rinvio, verra' pubblicato il relativo avviso. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. Per informazione in merito i candidati potranno consultare, inoltre, il sito web https://www.persomil.difesa.it/ . 5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, qualora la prova avesse luogo, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso presso il predetto Centro, per sostenere la prova medesima, entro le ore 13,00 del giorno previsto, muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 6. Saranno esclusi dal concorso i candidati che, qualunque sia la causa, non saranno presenti al momento dell'inizio della prova. 7. Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 8. In base al numero delle risposte esatte fornite dai candidati verranno formate dalle rispettive Commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere a) e b), distinte graduatorie provvisorie, una per il liceo classico, una per il liceo scientifico e una per il liceo scientifico europeo (ovvero solo quella o quelle per le quali fosse stata svolta la prova), al solo scopo di individuare i candidati da ammettere alle successive prove concorsuali. 9. Saranno convocati a sostenere le ulteriori prove del concorso i candidati classificatisi nelle predette graduatorie entro i seguenti limiti numerici: - i primi 208 per il liceo classico; - i primi 352 per il liceo scientifico; - i primi 80 per il liceo scientifico europeo. 10. A tali prove saranno altresi' ammessi i candidati che nella rispettiva graduatoria abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione alle successive prove. 11. I candidati classificatisi oltre i limiti numerici sopraindicati non riceveranno alcuna comunicazione. Essi, tuttavia, potranno chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - Centro Direzionale per il personale militare - Viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 Roma Cecchignola (tel. 06/5170.51012, 06/5023.1012), ovvero consultare il sito web https://www.persomil.difesa.it/ , a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento di detta prova. Articolo 7. Prova di educazione fisica 1. La prova di educazione fisica, gli accertamenti sanitari e l'accertamento attitudinale avranno luogo presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Caserma "Gonzaga del Vodice" Viale Mezzetti n. 2, Foligno, presumibilmente a partire dalla prima decade del mese di maggio 2008 ed avranno la durata complessiva di 4/5 giorni per ciascun candidato. 2. I candidati dovranno presentarsi al predetto Centro, nel giorno indicato nella lettera o telegramma di convocazione, muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, rilasciato da medici della Federazione Medico Sportiva Italiana o dal personale sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato comportera' la non ammissione a sostenere la prova di educazione fisica. 3. La prova di educazione fisica, valutata dalla Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), consistera' nell'esecuzione in sequenza dei seguenti esercizi, a fianco di ciascuno dei quali sono indicati, tra parentesi, i parametri per raggiungere la sufficienza: - corsa veloce di m. 100 piani (tempo massimo 15") ; - piegamenti sulle braccia (numero minimo 15) ; - salto in alto (altezza minima m. 1,10) ; - flessioni del busto dalla posizione supina (numero minimo 15). 4. La prova, una volta iniziata non dovra' subire interruzioni. I candidati che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio della prova idonea certificazione medica che sara' valutata dalla competente Commissione ai fini dell'eventuale differimento ad altra data della effettuazione della prova. Allo stesso modo, i candidati che prima dell'inizio della prova accusassero una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla Commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente, adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione della prova che pervenissero da parte di candidati che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, la prova di educazione fisica. I candidati, invece, che nel corso della prova intendessero ritirarsi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e verranno esclusi dal prosieguo delle prove concorsuali. L'eventuale riconvocazione potra' essere disposta purche' compatibile con la data di formazione della graduatoria di merito indicata al precedente articolo 4, comma 3. 5. Per la prova ogni componente della Commissione disporra' di 10 punti. Nell'Allegato "I" che costituisce parte integrante del presente decreto sono indicati i punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai candidati in ciascun esercizio. La Commissione prima dell'inizio della prova provvedera' a fissare in apposito verbale le modalita' di effettuazione di ciascun esercizio. 6. La prova di educazione fisica si riterra' superata se il candidato avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno 6/10i, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi. Il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di educazione fisica sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12. Articolo 8. Accertamenti sanitari 1. I candidati che avranno riportato giudizio di idoneita' nella prova di educazione fisica secondo quanto indicato nel precedente articolo 7 saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica quali allievi delle Scuole militari. Detti candidati dovranno essere muniti di: - certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di detto certificato comportera' la non ammissione agli accertamenti; - referto attestante eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tale esame strumentale presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari; - dichiarazione di consenso all'effettuazione degli esami radiologici, conforme all'Allegato "H" che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore (solo se non forniti del relativo referto di cui al precedente alinea del presente comma). La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il candidato minorenne agli esami radiologici; - copia conforme di eventuali cartelle cliniche relative ad interventi chirurgici subiti o a ricoveri in strutture sanitarie; - certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre sei mesi) dell'accertamento strumentale del "G6PD" (metodo quantitativo). I genitori o il genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o il tutore, in caso di assenza dei genitori del candidato, qualora lo stesso sia affetto da deficit di glugosio6-fosfato-deidrogenasi, consapevoli delle sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione, sottoscritta anche dal proprio medico di fiducia, conforme all'Allegato "J" che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La Commissione prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: - esame radiografico del torace in due proiezioni - al fine di escludere la sussistenza di patologie misconosciute che possono essere di pregiudizio per la salute dell'interessato e della comunita' militare nella quale sara' inserito - solo qualora il candidato non produca il relativo referto, come indicato nel precedente comma 1. Il candidato che dovesse essere sottoposto a detto esame avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al gia' citato Allegato "H"; - cardiologico con ECG; - oculistico; - otorinolaringoiatrico, comprensivo di esame audiometrico; - psicologico/psichiatrico; - analisi delle urine; - accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso anche saltuario od occasionale di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; - analisi del sangue concernente: * emocromo completo; * glicemia; * creatininemia; * transaminasemia (ALT-AST) ; * bilirubinemia totale e frazionata; * eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo). La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 3. La Commissione, al termine degli accertamenti sanitari, formulera' per ciascun candidato uno dei seguenti giudizi che verra' comunicato, seduta stante, per iscritto: - "idoneo" all'ammissione quale allievo alle Scuole militari dell'Esercito; - "non idoneo" all'ammissione quale allievo alle Scuole militari dell'Esercito. In caso di giudizio di non idoneita' la Commissione provvedera' a comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto al genitore esercente la potesta' genitoriale, ovvero al tutore, come ricavabile dalla domanda di partecipazione al concorso. 4. Saranno giudicati "idonei" i candidati che risulteranno: - esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva; - esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di leva stabiliscono l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (ad eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali e' prevista l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica somato-funzionale CO del profilo sanitario e delle "note di introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del carattere etc. e tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita", purche' ritenute utilmente migliorabili tenuto conto dell'eta' dei soggetti) ; - esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal presente comma; - esenti da disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia, disartria) ; - in possesso, inoltre, dei seguenti specifici requisiti: * acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio; * campo visivo e motilita' oculare normali; * senso cromatico normale accertato alle matassine colorate; * integrita' dei mezzi diottrici (ad eccezione degli esiti di fotocheratoablazione non complicata, compatibili con il giudizio di idoneita) ; * udito normale, valutato con esame audiometrico. 5. Saranno giudicati "non idonei" ed esclusi dal concorso i candidati risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermita' previste dal precedente comma 4. 6. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i candidati giudicati "non idonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 7. I candidati giudicati "non idonei" potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno - Segreteria concorsi accademia militare e scuole militari improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i candidati riceveranno la relativa comunicazione. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, essi riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 8. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei candidati di cui al precedente comma 7 - in caso di accoglimento dell'istanza sara' espresso dalla Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. 9. Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo e sara' comunicato ai candidati seduta stante (per i non idonei con le modalita' gia' indicate nel precedente comma 3). Pertanto, i candidati dichiarati "non idonei" anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso. 10. Il candidato affetto da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi, giudicato idoneo al termine degli accertamenti sanitari, dovra' sottoscrivere, unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in caso di assenza dei genitori, apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformita' all'Allegato "K" che costituisce parte integrante del presente decreto. A tal fine, coloro che, gia' all'atto della presentazione per sostenere gli accertamenti sanitari di cui al presente articolo, portino al seguito il certificato medico conforme al gia' citato allegato "J", dovranno sostenere detti accertamenti accompagnati dal/dagli esercente/i la potesta' genitoriale ovvero dal tutore, come sopra indicato. Articolo 9. Accertamento attitudinale 1. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera f), all'accertamento attitudinale, inteso a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche. 2. Detto accertamento consistera' in una serie di prove attitudinali ed in una intervista di selezione. In particolare, saranno valutate le potenzialita' adattive, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali dei candidati agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attivita' della Scuola militare. Al termine dell'accertamento attitudinale la Commissione esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneita' o di non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. In caso di giudizio di non idoneita' la Commissione provvedera' a comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto al genitore esercente la potesta' genitoriale, ovvero al tutore, come ricavabile dalla domanda di partecipazione al concorso. 3. I candidati giudicati "non idonei" saranno esclusi dal concorso, mentre quelli "idonei" saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale. Articolo 10. Prova orale di cultura generale 1. I candidati che saranno stati giudicati idonei al termine della prova di educazione fisica, degli accertamenti sanitari e dell'accertamento attitudinale saranno convocati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per sostenere la prova orale di cultura generale che avra' luogo - presumibilmente a partire dall'ultima decade del mese di giugno 2008. 2. I candidati risultati idonei in tutte le prove e che hanno conseguito la promozione alla classe superiore, al termine dell'anno scolastico, dovranno inviare, anche a mezzo fax 0742-342208, apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in caso di assenza dei genitori, da cui risulti la conseguita promozione al termine dell'anno scolastico 2007-2008 alla classe superiore per la quale concorrono. Detti candidati saranno ammessi a sostenere la prova orale del concorso. 3. I candidati risultati idonei in tutte le prove e che, al termine dell'anno scolastico, non hanno conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la "sospensione di giudizio" per il mancato conseguimento della sufficienza in una o piu' discipline, dovranno inviare, anche a mezzo fax 0742-342208, apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in caso di assenza dei genitori, da cui risulti la sospensione del giudizio al termine dell'anno scolastico 2007-2008. Detti candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la prova orale del concorso in attesa dell'accertamento per il recupero dei debiti per cui e' stato sospeso il giudizio, ai sensi della normativa vigente richiamata nelle premesse. 4. I candidati che siano stati ammessi a partecipare al concorso "con riserva", quali frequentatori nell'anno scolastico in corso del secondo anno di un corso di studi diverso da quello per il quale hanno chiesto di concorrere, ovvero di un liceo sperimentale, dovranno documentare, con dichiarazione sostitutiva rilasciata con le modalita' e dai soggetti indicati nei precedenti commi 2 e 3, a pena di esclusione dal concorso - anticipandola a mezzo fax (n. 0742 - 342208) - di aver superato presso un istituto scolastico statale o parificato gli esami integrativi nelle materie che non hanno formato oggetto di studio durante il biennio frequentato conseguendo l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale hanno chiesto di partecipare. 5. La prova orale di cultura generale vertera': - per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del ginnasio (con esclusione della lingua straniera), secondo i programmi stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione ed essenzialmente sulle materie italiano, latino, greco, storia e matematica. I principali argomenti d'esame sono riportati nell'Allegato "B" che costituisce parte integrante del presente decreto; - per gli aspiranti al liceo scientifico e al liceo scientifico europeo, sulle materie del primo e del secondo anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ed essenzialmente sulle materie italiano, latino, matematica, storia e lingua straniera (solo inglese o francese). I principali argomenti d'esame sono riportati nell'Allegato "C" che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Ciascun candidato, sia del classico che dello scientifico, ha facolta' di portare al seguito i testi degli Autori studiati (latini, greci, italiani e stranieri), riferiti alle materie oggetto di esame ed ai programmi ministeriali di cui sopra. In mancanza verra' interrogato sugli argomenti contenuti nei programmi riportati, rispettivamente, nei gia' citati Allegati "B" e "C". 7. La prova orale si riterra' superata se il candidato avra' riportato la votazione minima di 6/10^i. Articolo 11. Titoli di preferenza 1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo articolo 12, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati: a) i figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei decorati di Medaglia d'oro al valor Militare; b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni; c) i figli di militari di carriera delle Forze armate; d) i figli di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza; e) i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato; f) i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. 2. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 3. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Articolo 12. Graduatorie di merito 1. I candidati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti di cui al precedente articolo 4, comma 2, compresi quelli di cui al precedente articolo 10, commi 3 e 4 - che dovranno documentare la conseguita ammissione alla classe superiore, mediante dichiarazione sostitutiva da presentare tassativamente entro il 4 settembre 2008, anche a mezzo fax 0742/342208 - saranno iscritti in tre distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico, una per gli aspiranti al liceo scientifico ed una per gli aspiranti al liceo scientifico europeo, secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nella prova di educazione fisica e di quello riportato nella prova orale di cultura generale. Tale media ponderale viene calcolata moltiplicando il voto riportato nella prova di educazione fisica per il coefficiente 0,2, al quale viene aggiunto il voto riportato nella prova orale moltiplicato per il coefficiente 1; tutto diviso per il coefficiente 1,2. La mancata comunicazione di quanto richiesto, entro la data su indicata, costituira' implicita rinuncia da parte del candidato al concorso, con la conseguente esclusione dal medesimo. 2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine delle stesse, saranno dichiarati vincitori del concorso: - per il liceo classico: i primi 52 candidati idonei; - per il liceo scientifico: i primi 88 candidati idonei; - per il liceo scientifico europeo: i primi 20 candidati idonei. Resta fermo quanto indicato nel precedente articolo 1 per i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei. 3. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, nonche' dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della avvenuta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, a puro titolo informativo, nel sito web " http.//www.persomil.difesa.it ". Articolo 13. Ammissione alle Scuole 1. I candidati idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 1 (Scuola militare "Nunziatella" di Napoli ovvero Scuola militare "Teulie" di Milano) secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili, mentre i candidati idonei, iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico europeo, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno assegnati alla Scuola militare "Teulie" di Milano. Una volta ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i candidati che seguono in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 2. Le rinunce e la mancata presentazione di vincitori del concorso alla Scuola di assegnazione verificatesi entro i primi ventuno giorni dalla data di presentazione consentiranno alla Direzione Generale per il personale militare di disporre l'ammissione di altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con possibile modificazione della sede e del corso di studi (solo liceo classico e liceo scientifico) provvisoriamente assegnati. 2. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto esclusi, i candidati che senza giustificato motivo non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I candidati, invece, che comunicheranno al Comando della Scuola militare di assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una proroga, comunque non superiore a sette giorni. 3. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati assegnati i candidati dovranno produrre, a pena di decadenza, i seguenti documenti: a) fotografia recente, formato tessera (4x5), con l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e' richiesta alcuna autenticazione; b) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla osta del Preside dell'Istituto scolastico, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare. Le firme dei capi delle Scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle pagelle devono essere autenticate dal Provveditore agli studi; c) certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative alle vaccinazioni antitetaniche e antitifiche eventualmente praticate ed eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali; d) atto di impegno firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva podesta' o, in mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente all'allegato "D" del presente decreto; e) atto di assenso all'arruolamento (solo per i candidati che alla data di presentazione alla Scuola abbiano compiuto il 16° anno di eta), secondo lo schema riportato nell'Allegato "E" che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile dei candidati sara' effettuato d'ufficio. 5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito provvedera' a richiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo. 6. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Articolo 14. Esclusioni 1. L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Scuole militari dell'Esercito. Articolo 15. Ordinamento degli studi 1. La Scuola militare "Nunziatella" di Napoli e la Scuola militare "Teulie" di Milano sono istituti d'istruzione che perseguono lo scopo di preparare i futuri allievi delle Accademie militari. 2. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle predette Scuole militari sono di ordine: - classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli previsti per l'intero corso di liceo classico e per il 3°, 4° e 5° anno del liceo scientifico; - scientifico europeo, con materie e sviluppo orario settimanale come da scheda in allegato "G", che costituisce parte integrante del presente decreto. In tali licei sono istituite, per l'insegnamento delle lingue e della letteratura straniera, le cattedre di inglese, francese e spagnolo, quest'ultima limitatamente al corso del liceo scientifico europeo. 3. Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche. 4. Durante l'intera permanenza presso la Scuola non e' consentito agli allievi ripetere piu' di un anno. In caso diverso, essi cessano di appartenere alla Scuola. 5. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi sono giudicati anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della condotta, del carattere, delle qualita' morali, delle qualita' fisiche e della loro idoneita' alla vita militare. Articolo 16. Arruolamento e obblighi di servizio 1. Gli allievi, appena raggiunto il 16° anno di eta', dovranno contrarre uno speciale arruolamento volontario di tre anni per il compimento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte successive rafferme di un anno. 2. Gli allievi che al raggiungimento del 16° anno non vorranno assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno dimessi dalla Scuola militare. 3. Gli allievi che all'atto dell'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio militare non si trovino nelle condizioni volute per essere arruolati - e sempreche' si presuma che possano raggiungere in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione ministeriale, su proposta motivata dei Comandante della Scuola militare. In caso contrario, potra' essere loro consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico in corso, al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola. 4. Durante la permanenza presso la Scuola saranno impartite apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati. Gli allievi che non avranno tratto profitto da tali istruzioni potranno essere rinviati in famiglia d'autorita', anche durante il corso dell'anno scolastico. Articolo 17. Spese a carico delle famiglie 1. Sono a carico delle famiglie: - una retta annua; - le spese per libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno; - il premio di assicurazione infortuni di Euro 100,00 (obbligatorio per gli allievi "non arruolati", cioe' che alla data di presentazione alla Scuola non abbiano compiuto ancora il 16° anno di eta). 2. La retta annua a carico delle famiglie per l'anno scolastico 2008-2009 e' fissata, fermo restando il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti, in relazione agli accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare con esibizione dell'ultima denuncia dei redditi - ovvero con apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalita' previste dalle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - negli importi appresso indicati: - Euro 309,87 per reddito familiare annuo lordo di Euro 7.746,85; - Euro 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra Euro 7.746,86 e Euro 15.493,71; - Euro 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra Euro 15.493,72 e Euro 30.987,41; - Euro 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a Euro 30.987,41. Detta retta dovra' essere corrisposta tassativamente in tre rate anticipate, coincidenti con data di presentazione, 1° febbraio 2009 e 1° giugno 2009. 3. Per libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno, le famiglie, senza alcuna eccezione, devono versare, a titolo di anticipo, Euro 440,00. 4. L'assicurazione e' obbligatoria per fornire la piu' ampia copertura contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi quelli che possano colpire gli allievi durante l'attivita' ricreativa, le esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la Scuola. La polizza, il cui premio dovra' essere corrisposto in due rate (la prima all'atto dell'ammissione e la seconda entro il 1 febbraio 2009), prevede i seguenti massimali di rimborso: a) fino a Euro 51.645,69 per invalidita' permanente; b) fino a Euro 51.645,69 per morte; c) fino a Euro 51.645,69 per responsabilita' civile verso terzi; d) fino a Euro 1.032,91 per rimborso massimo per ciascuna delle seguenti spese: mediche, chirurgiche e rette di degenza. 5. All'atto dell'ammissione, pertanto, gli allievi, salvo le esenzioni appresso indicate, dovranno versare: a) prima rata della retta di cui al comma 2 del presente articolo; b) Euro 440,00 quale anticipo spese libri, ecc.; c) Euro 50,00 quale prima rata del premio di assicurazione. I giovani che all'atto della presentazione non comprovino di aver eseguito tali versamenti non saranno ricevuti nell'Istituto. 6. Il Comandante della Scuola, tuttavia, ove dai documenti di cui al successivo articolo 18 presentati dalle famiglie abbia sufficienti elementi per ritenere che un giovane abbia titolo alla concessione della intera retta o della mezza retta gratuita, puo' ricevere l'allievo, soprassedendo temporaneamente dal richiedere il versamento, in attesa della decisione ministeriale circa il riconoscimento del titolo ai benefici. 7. La Scuola, all'atto dell'ammissione, inviera' comunque tempestivamente alla famiglia avviso con l'indicazione di quanto dovuto per l'allievo. 8. Le famiglie sono tenute, inoltre, al rimborso di somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere generale straordinario strettamente indispensabili, o per far fronte ad eventuali danni (individuali o collettivi). 9. Tutti i pagamenti a qualunque titolo dovuti dovranno essere effettuati mediante versamenti sui seguenti conti correnti postali: per gli ammessi alla Scuola militare di Napoli: c/c n. G.A.16134801, intestato alla Scuola militare "Nunziatella" di Napoli; - per gli ammessi alla Scuola militare di Milano: c/c n. 37199205, intestato alla Scuola militare "Teulie" di Milano. Articolo 18. Dispensa totale o parziale della retta 1. E' accordato il beneficio della dispensa della intera retta: a) agli orfani di guerra (o equiparati) ; b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 2. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per benemerenze di famiglia: a) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor Militare; b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni; c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. 3. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi valere nei riguardi del padre, della madre, dei genitori adottivi e del patrigno, sempreche' il giovane risulti a carico. 4. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per merito personale: - nel primo anno dei liceo classico, nel terzo anno del liceo scientifico e nel terzo anno del liceo scientifico europeo, agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei candidati ammessi, purche' abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli 8/10; - negli anni scolastici successivi, agli allievi che negli scrutini dell'anno scolastico precedente risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10. 5. Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense di mezze rette per benemerenze diverse, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale. 6. Il beneficio della dispensa totale o parziale della retta per benemerenze di famiglia non viene accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi. 7. Per ottenere il beneficio della dispensa della retta intera o della mezza retta, e' necessario che venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai successivi commi 10 e 11, secondo lo schema riportato nell'Allegato "F" che costituisce parte integrante del presente decreto. 8. Qualora il titolo che da' diritto al beneficio venga a maturare successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda per la concessione del beneficio stesso dovra' essere presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia stato accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione. In tal caso il beneficio richiesto sara' accordato, se spettante, con effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo. 9. Il Comando della Scuola militare interessata, ricevute le domande, ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la completezza della documentazione a ciascuna allegata richiedendo, se del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria all'accertamento della sussistenza del titolo che dia luogo al beneficio richiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla Direzione Generale per il personale militare per le decisioni. 10. Per ottenere la dispensa della intera retta di cui al comma 1 del presente articolo alla domanda dovranno essere allegate dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia dell'allievo e dei seguenti documenti: a) per gli orfani di guerra o equiparati: - copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del genitore; - certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra; b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio: - stato di servizio o del foglio matricolare del genitore; - decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria. 11. Per ottenere la dispensa della mezza retta di cui al comma 2 del presente articolo alla domanda dovranno essere allegate dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia dell'allievo e dei seguenti documenti: a) per i figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia e dei decorati di medaglia d'oro al valor Militare: brevetto di concessione, oppure lo stato di servizio militare da cui risultino le concessioni; a) per i figli di mutilati ed invalidi di guerra: stato di servizio militare del genitore o decreto concessivo di pensione privilegiata di guerra; b) per i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente: stato di servizio o foglio matricolare del genitore; d) per i figli di ufficiali di complemento, richiamati in temporaneo servizio, che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza: stato di servizio o foglio matricolare del padre; e) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato: estratto matricolare; f) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato: decreto di pensione del genitore. 12. I candidati, qualora lo gradiscano, hanno facolta' di produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 10 e 11, i relativi documenti a sostegno della richiesta di esenzione. 13. La dispensa della mezza retta per merito personale di cui al precedente comma 4 del presente articolo sara' accordato d'ufficio dalla Direzione Generale per il personale militare, su proposta dei Comandi delle Scuole militari. Articolo 19. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione alle Scuole per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto instaurato con l'Amministrazione militare. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 21 febbraio 2008 Il Generale di Corpo d'Armata: Panunzi