Concorso per 10 magistrati ordinari (trentino alto adige) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 18 del 04-03-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI CONCORSO   (scad.  3 aprile 2008) Concorso, per esami, a dieci posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provinci ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-03-2008
Data Scadenza bando 03-04-2008
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
CONCORSO   (scad.  3 aprile 2008)
Concorso,  per  esami,  a dieci posti di magistrato ordinario per gli
uffici  giudiziari  della  provincia  autonoma di Bolzano, di cui sei
riservati  al  gruppo  di  lingua tedesca, due riservati al gruppo di
lingua italiana e due riservati al gruppo di lingua ladina.
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
    Visto  il  regolamento per il concorso in magistratura, approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
    Visto  il  regio  decreto  30 gennaio  1941,  n. 12,  ordinamento
giudiziario, e successive modifiche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368,  recante  le  norme  per  la  presentazione dei documenti nei
concorsi per le carriere statali e successive modifiche;
    Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  e successive
modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,  concernente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Vista  la  legge  24 marzo  1958, n. 195, e successive modifiche,
concernente   norme   sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  del
Consiglio Superiore della Magistratura;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 settembre
1958,  n. 916,  e  successive  modifiche, concernente disposizioni di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,  concernente  l'approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,  e  successive  modifiche, concernente le norme di attuazione
dello  statuto  speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia
di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982,
n. 327,  e  successive  modifiche, concernente le norme di attuazione
dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige in materia di
proporzionale  del  personale  degli  uffici  siti  in  provincia  di
Bolzano;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva prolungata, e
successive modifiche;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta   di   bollo  per  le  domande  di  concorso  presso  le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
portatrici di handicap;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,   e   successive   modifiche,   concernente   il  regolamento
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Visto   il   decreto   legislativo   9 settembre   1997,  n. 354,
concernente  le  norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della
regione  Trentino-Alto  Adige  recanti  integrazioni  e  modifiche al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 luglio  1976, n. 752,
concernente  proporzionale  negli uffici statali siti in provincia di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto  il decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272, concernente
norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione
Trentino-Alto  Adige  concernente integrazioni e modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di
personale  dipendente  delle  agenzie  e ruolo unico dei dirigenti in
provincia di Bolzano;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la  legge  23 agosto 2004, n. 226, concernente sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
    Visto  il  decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente
la   nuova  disciplina  dell'accesso  in  magistratura  e  successive
modifiche;
    Vista  la  legge  30 luglio  2007, n. 111, recante modifiche alle
norme sull'ordinamento giudiziario;
    Vista  la  delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 24 gennaio 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso
    E'  indetto  un  concorso, per esami, a dieci posti di magistrato
ordinario  per  gli  uffici  giudiziari  della  provincia autonoma di
Bolzano,  di  cui  6  riservati  al  gruppo  di  lingua  tedesca, due
riservati  al  gruppo di lingua italiana e due riservati al gruppo di
lingua ladina.

        
      
                               Art. 2.
               Requisiti per l'ammissione al concorso
    Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:
      a)  sia cittadino italiano ed appartenga o sia aggregato ad uno
dei   tre   gruppi  linguistici  italiano,  tedesco  e  ladino  (sono
equiparati   ai   cittadini   gli   italiani  non  appartenenti  alla
Repubblica) ;
      b) abbia l'esercizio dei diritti civili;
      c) sia di condotta incensurabile;
      d)  sia  in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, comma
3,  n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
      e) sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
      f) sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato;
      g)  non  sia  stato  dichiarato  per  tre  volte non idoneo nel
concorso  per  esami  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda;
      h)  rientri,  senza  possibilita'  di cumulare le anzianita' di
servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie:
        1) magistrati amministrativi e contabili;
        2)  procuratori  dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
        3)  i  dipendenti  dello  Stato, con qualifica dirigenziale o
appartenenti  ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro, comparto Ministeri, con
almeno  cinque  anni  di  anzianita'  nella  qualifica,  che  abbiano
costituito  il  rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era  richiesto  il  possesso  del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito,  salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un  corso  universitario di durata non inferiore a quattro anni e che
non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
        4)  gli  appartenenti  al  personale  universitario  di ruolo
docente  di  materie  giuridiche in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
        5)  i  dipendenti,  con qualifica dirigenziale o appartenenti
alla  ex  area  direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti
pubblici  a  carattere  nazionale  e  degli  enti locali, che abbiano
costituito  il  rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era  richiesto  il  possesso  del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito,  salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un  corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni, con
almeno  cinque  anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle
predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
        6)  gli  avvocati  iscritti  all'albo che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
        7)  coloro  i  quali  hanno  svolto le funzioni di magistrato
onorario  (giudice  di  pace,  giudice  onorario  di  tribunale, vice
procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni
senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
        8)   i   laureati  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata non inferiore a
quattro   anni   e   del  diploma  conseguito  presso  le  scuole  di
specializzazione  per le professioni legali previste dall'art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
        9)   i   laureati   che   hanno   conseguito   la  laurea  in
giurisprudenza,  al  termine  di un corso universitario di durata non
inferiore  a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea,
ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
        10)   i   laureati   che   hanno   conseguito  la  laurea  in
giurisprudenza  a  seguito  di  un  corso universitario di durata non
inferiore  a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea,
ed  hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina
giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore
a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
        11)   i   laureati   che   hanno   conseguito  la  laurea  in
giurisprudenza  a  seguito  di  un  corso universitario di durata non
inferiore  a  quattro  anni,  essendosi iscritti al relativo corso di
laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;
        i)  sia  in  possesso  degli  altri requisiti richiesti dalle
leggi vigenti.
    Tutti  i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30
giorni  decorrenti  dalla  data di pubblicazione del presente decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie speciale,
"Concorsi ed esami".

        
      
                               Art. 3.
        Domanda di ammissione e termine per la presentazione
    La  domanda  di  partecipazione  al  concorso deve essere redatta
compilando     l'apposito     modulo    (modello    a)    predisposto
dall'amministrazione,   reperibile  presso  tutte  le  Procure  della
Repubblica,   e  sul  sito  internet  www.giustizia.it   alla  rubrica
concorsi.
    La  domanda  di  partecipazione deve essere presentata o spedita,
esclusivamente  a  mezzo  raccomandata  con avviso di ricevimento, al
Procuratore  della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario
il  candidato  e'  residente,  entro  il  termine  di  trenta  giorni
decorrente  dalla  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
    Non  sono  ammessi  a  partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel
comma precedente.
    I  candidati  aventi  dimora  fuori  del  territorio  dello Stato
possono  presentare la domanda all'autorita' consolare competente per
il successivo inoltro al Procuratore della Repubblica di Roma.
    Per  le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di
ricevimento   fa   fede   la   data  risultante  dal  timbro  apposto
dall'Ufficio postale accettante.
    Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
      1. il proprio cognome e nome;
      2. la data e il luogo di nascita;
      3.   il  codice  fiscale,  allegando  fotocopia  della  tessera
rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
      4. di essere cittadini italiani;
      5.  il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (in caso
di  mancata  iscrizione  o  di  cancellazione  dalle  liste  medesime
l'aspirante  dovra'  compilare la dichiarazione sostitutiva di cui al
modello B, allegando la fotocopia del suo documento di identita) ;
      6.  di  non  aver  riportato  condanne penali e di non avere in
corso  procedimenti  penali ovvero procedimenti per l'applicazione di
misure  di  sicurezza  o di prevenzione (in caso positivo l'aspirante
dovra' compilare il modello B con le modalita' previste al n. 5) ;
      7. di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  14 novembre  2002,  n. 313  (in caso positivo l'aspirante
dovra' compilare il modello B con le modalita' previste al n. 5) ;
      8.  di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari (in caso positivo l'aspirante dovra' compilare il modello
B con le modalita' previste al n. 5) ;
      9. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo,
destituiti  ovvero  licenziati  o  dispensati dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione  per  persistente insufficiente rendimento,
ovvero  di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale
a  seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
non  sanabile  (in  caso  positivo  l'aspirante  dovra'  compilare il
modello B con le modalita' previste al n. 5) ;
      10.  di essere in posizione regolare nei confronti del servizio
di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
      11.  di  essere  fisicamente idonei ad esercitare l'impiego cui
aspirano;
      12.  se,  nel  caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza,  ai  sensi  degli  articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992,   n. 104,   di  essere  assistiti  durante  le  prove  scritte,
indicando,  in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Tali   richieste  sono  da  documentare  allegando  alla  domanda  di
partecipazione   apposita  certificazione  rilasciata  da  competente
struttura sanitaria;
      13.   il   luogo   di  residenza  (indirizzo,  comune,  C.A.P.,
telefono) ;
      14.  il  luogo  ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative  al  concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In
assenza  di  tale  dichiarazione  le comunicazioni saranno inviate al
luogo di residenza;
      15.  l'indicazione  del gruppo linguistico di appartenenza o di
aggregazione  (allegando  alla  domanda  di  partecipazione, in plico
chiuso,  la  certificazione  prevista  dall'art. 20-ter, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752) ;
      16.   il  conseguimento  dell'attestato  previsto  dall'art. 4,
comma 3,  n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 (da allegare alla domanda di partecipazione in originale
o  in  copia  autentica  ovvero da documentare con autocertificazione
secondo il modello c) ;
      17. l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
      18. la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera h),
nn. 1 - 11;
      19. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale,  scelta  dal  candidato  fra  le seguenti: inglese, francese e
spagnolo;
      20.  ai  sensi  dell'art. 20  del  decreto del Presidente della
Repubblica  26 luglio  1976,  n. 752,  i candidati, devono, altresi',
dichiarare  la  lingua,  italiana  o  tedesca,  nella quale intendono
sostenere le prove di esame.
    In calce alla domanda ed alle dichiarazioni sostitutive di cui ai
modelli  B  e C l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso,
dichiarando  di  essere  consapevole  delle  conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci.
    Alla  domanda  debbono  essere  allegate due fotografie recenti e
identiche  del candidato (formato tessera), di cui una deve essere, a
cura  del  candidato,  applicata  su apposito cartoncino, da ritirare
presso la Procura della Repubblica.
    Sul lato anteriore di tale cartoncino deve essere apposta la foto
e  la  firma  del  candidato, sul lato posteriore deve essere apposta
l'autenticazione.
    Il  candidato  che presenti personalmente la domanda alla Procura
della Repubblica, puo' far autenticare il cartoncino con generalita',
firma e fotografia, a cura dell'ufficio ricevente.
    Per  coloro  che  inoltrano  la  domanda a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  l'autentica  posta  a tergo del cartoncino,
relativa alle generalita', alla firma ed alla fotografia, puo' essere
apposta da un dipendente incaricato dal sindaco o da un notaio.
    Tale autentica non deve essere anteriore a tre mesi dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
    L'altra  identica  fotografia  del  candidato deve riportare, sul
retro, il nome e cognome del candidato medesimo.
    I modelli A, B e C sono allegati al presente decreto.
    I  modelli  B  e  C,  ove  prodotti, fanno parte integrante della
domanda di partecipazione.
    Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero
della  Giustizia  - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio
III Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma.
    L'amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' in caso di
mancata  ricezione  della domanda o di altre comunicazioni dipendenti
da  inesatta  indicazione  del  recapito,  o  da  mancata  o  tardiva
segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne'
per  eventuali  disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 4.
                  Cause di esclusione dal concorso
    Non sono ammessi al concorso:
      a)  coloro  che  non  sono  in  possesso  dei  requisiti di cui
all'art. 2 del presente decreto;
      b)   coloro   le  cui  domande  di  partecipazione  sono  state
presentate  o spedite oltre il termine indicato nell'art. 3, comma 2,
del presente decreto;
      c)  coloro  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine per la
presentazione  della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre
concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato
dopo  la  dettatura  del  tema, durante le prove scritte, equivale ad
inidoneita'.  Produce  inoltre  gli  stessi  effetti dell'inidoneita'
l'annullamento  di  un  lavoro da parte della commissione quando essa
abbia  accertato  che  il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte
copiato  da  quello  di  altro  candidato o da qualsiasi testo ovvero
quando l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
      d)  coloro  che  per  le  informazioni raccolte, non risultino,
secondo  il  giudizio  del Consiglio Superiore della Magistratura, di
condotta incensurabile;
      e)  coloro  che  sono  esclusi dall'elettorato politico attivo,
nonche'  coloro  che  sono  stati  destituiti  o  dispensati,  ovvero
licenziati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero sono stati dichiarati
decaduti  da  un  impiego  statale  a  seguito  dell'accertamento che
l'impiego  stesso  e'  stato  conseguito  mediante  la  produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
    Non  si  terra' conto delle domande di partecipazione prive della
sottoscrizione dell'aspirante.
    Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo'  escludere  da  uno  o  piu' concorsi successivi chi, durante lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti  fraudolenti,  diretti  ad  acquisire  o  ad utilizzare
informazioni   non  consentite,  o  per  comportamenti  violenti  che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
    L'ammissione  al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal
Consiglio    Superiore    della    Magistratura,   sotto   condizione
dell'accertamento   dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione  in
magistratura   e  delle  altre  condizioni  richieste  dal  bando  di
concorso.

        
      
                               Art. 5.
                          Prove concorsuali
    L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
    La  prova  scritta  consiste  nello  svolgimento di tre elaborati
teorici vertenti su:
      a) diritto civile;
      b) diritto penale;
      c) diritto amministrativo.
    Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno
a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
    La prova orale verte su:
      a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
      b) procedura civile;
      c) diritto penale;
      d) procedura penale;
      e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
      f) diritto commerciale e fallimentare;
      g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
      h) diritto comunitario;
      i) diritto internazionale pubblico e privato;
      l)   elementi   di   informatica  giuridica  e  di  ordinamento
giudiziario;
      m)  colloquio  su  una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, spagnolo e francese.
    Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio  1976,  n. 752, le prove di concorso devono tener conto del
particolare  ordinamento  giuridico amministrativo della provincia di
Bolzano.
    Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall'art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

        
      
                               Art. 6.
                      Commissione esaminatrice
    La  commissione  di  esame  e'  nominata con decreto del Ministro
della  Giustizia,  previa  delibera  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura,  nei  quindici  giorni antecedenti l'inizio della prova
scritta,  ed  e'  composta  da  sei  membri  che  conoscano la lingua
italiana  e  la  lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua
italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un
elenco di nomi predisposto dal Consiglio Superiore della Magistratura
di intesa con la provincia di Bolzano.
    I  componenti  appartenenti  a  ciascun gruppo linguistico devono
essere  due  magistrati,  che non hanno fatto parte della commissione
esaminatrice  del  concorso  precedentemente  bandito, ed uno docente
universitario.
    Presiede  la  commissione, senza voto determinante, il magistrato
nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura.
    Con  decreto  del  Ministro  della Giustizia, previa delibera del
Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  terminata  la valutazione
degli  elaborati  scritti, sono nominati componenti della commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi  alla  prova  orale,  ai sensi dell'art. 1, n. 6, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente.
    Le  attivita'  di segreteria della commissione sono esercitate da
personale  amministrativo  di area C, in servizio presso il Ministero
della   Giustizia   e   sono  coordinate  dal  titolare  dell'Ufficio
competente per il concorso.

        
      
                               Art. 7.
                     Diario delle prove scritte
    Le prove di esame si svolgeranno in Roma.
    Il  diario  contenente  la  disciplina  delle prove scritte sara'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  - 4ª serie
speciale, "Concorsi ed esami", del 6 maggio 2008.
    Nella  stessa Gazzetta Ufficiale verra' data notizia di eventuali
differimenti.
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
    I  concorrenti  ammessi  alle prove scritte dovranno presentarsi,
senza  alcun  preavviso,  nella  sede d'esame, nei giorni e nelle ore
stabilite  per  lo  svolgimento delle operazioni preliminari e per lo
svolgimento delle prove medesime.

        
      
                               Art. 8.
  Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
    Sono  ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
    Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
sara'  data  comunicazione,  con  l'indicazione del voto riportato in
ciascuna  delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in
cui dovranno sostenere detta prova.
    Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in  ciascuna  delle  materie  della  prova  orale,  e  un giudizio di
sufficienza   nel  colloquio  sulla  lingua  straniera  prescelta,  e
comunque  una  votazione  complessiva nelle due prove non inferiore a
108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

        
      
                               Art. 9.
         Termini per la produzione dei titoli di preferenza
    I  titoli  di  preferenza, elencati al successivo art. 10, devono
essere  posseduti  non  oltre  la  data  di  scadenza  del termine di
presentazione   delle   domande  di  partecipazione  al  concorso:  i
documenti   comprovanti  il  possesso  o  le  relative  dichiarazioni
sostitutive  di  cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della   Repubblica   28 dicembre  2000,  n. 445,  accompagnate  dalla
fotocopia   del   proprio   documento  di  identita',  devono  essere
presentate,  a  pena  di decadenza, da parte di ciascun candidato, al
Ministero   della   Giustizia   -   Dipartimento  dell'Organizzazione
Giudiziaria,  del  personale  e  dei servizi - Direzione generale dei
Magistrati  -  Ufficio  III Concorsi - via Arenula n. 70, 00186 Roma,
entro il giorno in cui si sostiene la prova orale.

        
      
                              Art. 10.
Titoli  di  preferenza  a  parita' di merito ed a parita' di merito e
                               titoli
    Ai  sensi  dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994, n. 487, e successive modifiche, a parita'
di merito, i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  il  servizio militare come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia;
      18)  i  coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi e i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a) dal numero dei figli a carico;
      b)  dall'aver  prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
      c) dalla minore eta'.

        
      
                              Art. 11.
            Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
    I  concorrenti  dichiarati  idonei  sono  classificati secondo il
numero  totale  dei  punti  riportati,  con  l'osservanza, in caso di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
    La   commissione   esaminatrice   del   concorso  per  magistrato
ordinario,   terminati   i   lavori,  forma  la  graduatoria  che  e'
immediatamente  trasmessa  per  l'approvazione al Consiglio Superiore
della  Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della
Giustizia.
    Il  Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria
e   delibera  la  nomina  dei  vincitori  entro  venti  giorni  dalla
ricezione.  I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di
nomina  dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro
dieci  giorni  dalla  ricezione  della  delibera.  La  graduatoria e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia  e  dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
entro   il  quale  gli  interessati  possono  proporre  reclamo.  Gli
eventuali  provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati
entro  il  termine  di  trenta  giorni, previa delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura.

        
      
                              Art. 12.
                    Nomina a magistrato ordinario
    I  concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami
sono  classificati  secondo  il  numero totale dei punti riportati e,
nello   stesso  ordine,  sono  nominati,  con  decreto  ministeriale,
magistrati  ordinari  in  tirocinio  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso.
    I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita'
da parte dell'organo di controllo.
    I  vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo dopo
la  scadenza  del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

        
      
                              Art. 13.
         Termini per la presentazione dei documenti di rito
    Entro  il  primo  mese  di  servizio, i vincitori, nominati sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge,  dovranno  presentare  i  documenti  di  rito,  attestanti  il
possesso  dei  requisiti  stessi,  che  saranno  richiesti, anche con
riferimento alle modalita', con l'invito ad assumere servizio.

        
      
                              Art. 14.
                   Trattamento dei dati personali
    Ai  sensi  dell'art. 13,  del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso     il    Ministero    della    Giustizia    -    Dipartimento
dell'Organizzazione  Giudiziaria,  del  personale  e  dei  servizi  -
Direzione  generale  dei  Magistrati  -  Ufficio III Concorsi, per le
finalita'  di  gestione  del  concorso  e saranno trattati presso una
banca  dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del
rapporto di lavoro.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    I  predetti  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui  all'art. 7 del citato
decreto  legislativo  e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli
articoli 8 e 9 del predetto decreto.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Ministero   della   Giustizia   -   Dipartimento  dell'Organizzazione
Giudiziaria,  del  personale  e  dei servizi - Direzione generale dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento.
    Il   responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  e'  il
Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi.
      Roma, 27 febbraio 2008
Il Ministro: Scotti