Concorso per 1 personale laureato con esperienza (lazio) ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Borsa di studio |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 18 del 04-03-2008 |
Sintesi: | ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO CONCORSO (scad. 3 aprile 2008) Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di una borsa di studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione ... |
Ente: | ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 11-03-2008 |
Data Scadenza bando | 03-04-2008 |
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
CONCORSO (scad. 3 aprile 2008)
CONCORSO (scad. 3 aprile 2008)
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di una borsa di studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione europea provvisti di diploma di laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico, per collaborare allo svolgimento del progetto di ricerca finalizzata PMS/35/2005, finanziato dal Ministero della salute - anno 2005.
IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, concernente il regolamento di organizzazione dell'ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; Visto il decreto presidenziale 5 ottobre 2006, concernente il regolamento di organizzazione dell'ISPESL a livello di strutture e di personale; Visto l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni che prevede finanziamenti nell'ambito della politica di ricerca e sviluppo del Ministero della salute; Considerato che il Ministero della salute ha accordato all'ISPESL per il progetto di ricerca finalizzata "Approcci molecolari non invasivi per la diagnosi precoce del tumore alla vescica in soggetti a rischio" un finanziamento complessivo pari a Euro 300.000,00; Visto che l'ISPESL, in base a quanto previsto dal piano di attivita' triennale 2005-2007, ha approvato un cofinanziamento pari a Euro 95.000,00 per il progetto di ricerca di cui sopra; Visto il decreto presidenziale 22 aprile 2005, con il quale e' stato emanato il regolamento per il conferimento delle borse di studio da fruirsi presso l'ISPESL, che trova applicazione, nel presente bando, per le parti compatibili con la specialita' del rapporto derivante da un finanziamento del Ministero della salute; Visto il disciplinare per il conferimento delle borse di studio, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ISPESL, nella seduta del 27 dicembre 2004 con delibera n. 15/2004; Visto il decreto 5 marzo 2002, con il quale si esplicita che, per quanto attiene i progetti di ricerca finalizzata, finanziati dal Ministero della salute ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, per "spese per il personale" devono intendersi sia le spese per le borse di studio che le spese per contratti a termine, consulenze, missioni ed eventuali altre spese riferite al personale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Viste le indicazioni fatte pervenire dal Direttore del Dipartimento medicina del lavoro alla Unita' funzionale II del Dipartimento processi organizzativi in ordine alla borsa di studio da mettere a concorso, previste dal progetto di ricerca finalizzata 2005; Decreta: Art. 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione europea provvisti di diploma di laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico, di una borsa di studio biennale per collaborare allo svolgimento del progetto di ricerca finalizzata finanziata dal Ministero della salute, presso il dipartimento Medicina del lavoro, come di seguito riportato: "Approcci molecolari non invasivi per la diagnosi precoce del tumore alla vescica in soggetti a rischio". Titolo della borsa: "Utilizzo di tecniche di biologia cellulare e molecolare", luogo di fruizione Monteporzio Catone - Centro ricerche ISPESL - DML. ================================================= | Titoli di studio richiesti, Settore di ricerca | durata, finanziamenti ================================================= |Laurea triennale in Tecniche di Unita' Operativa ISPESL 1 |laboratorio biomedico --------------------------------------------------------------------- Responsabile scientifico dott. ssa|una borsa di studio per 24 mesi Delia Cavallo |Euro 25.000,00 totale Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per il solo settore di ricerca sopra indicato, che deve essere espressamente indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Sono esclusi dal conferimento della borse di studio i dipendenti dell'ISPESL. Detta borsa di studio avra' la durata di 24 mesi e dovra' essere fruita presso il Dipartimento medicina del lavoro dell'ISPESL - Sede di Monteporzio Catone (Roma) - a decorrere dalla data di inizio del conferimento. La borsa di studio ha per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici e/o tecnici che interessano l'attivita' dell'istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali. Pertanto, il godimento della stessa non configura un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale del borsista. La borsa comunque utilizzata non da luogo a trattamenti previdenziali, ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che privati, ne' con corrispettivi derivanti da lavoro autonomo o retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre all'importo della borsa, compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni dell'ISPESL.
Art. 2. Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio a candidati provvisti di diploma di laurea e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente all'Unione europea; b) diploma di laurea conseguito presso una universita' o istituto di istruzione universitaria equiparato della Repubblica italiana o di un paese dell'Unione europea, cosi' come indicato nell'art. 1 in relazione al settore di ricerca. E' esclusa, per la partecipazione al concorso, l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea non indicato nell'art. 1; c) non aver superato il 28°° anno di eta'; (e' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta) ; d) idoneita' fisica all'attivita' di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connessa con il godimento della borsa; e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso per difetto dei requisiti sopra indicati.
Art. 3. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, dovra' essere inoltrata, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altra forma di presentazione, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento processi organizzativi - Unita' funzionale II - Unita' amministrativa per le attivita' di stampa, formazione ed informazione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo, la scadenza di esso verra' protratta al primo giorno non festivo immediatamente successivo. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa e dei titoli allegati nel termine sopra indicato. Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorita' diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono. Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato stesso, o in forma diversa da quella richiesta. Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per il settore di ricerca indicato nel precedente art. 1, che deve essere espressamente indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (vedi allegato 1), l'aspirante, oltre a manifestare la volonta' di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', quanto segue: 1) il proprio cognome e nome; 2) la data e luogo di nascita; 3) la residenza; 4) il possesso della cittadinanza del paese di appartenenza; 5) il titolo di studio di cui e' in possesso, con l'indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato, del voto e della data di conseguimento; 6) il settore di ricerca, indicato nell'art. 1 del presente bando, per il quale intende concorrere; 7) di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici ovvero le eventuali condanne penali riportate; 8) non aver superato il 28° anno di eta'; (e' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta) ; 9) di non essere dipendente dell'ISPESL; 10) di non aver rinunciato o di essere stato dichiarato decaduto da borse di studio conferite dall'ISPESL; 11) di autorizzare l'ISPESL, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ad utilizzare i dati personali contenuti nella domanda ai soli fini della gestione dell'attivita' concorsuale; 12) il domicilio e l'indirizzo (con relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso. La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il candidato dovra' indicare, nella parte in alto a sinistra della busta contenente la domanda, il concorso ed il settore di ricerca cui la stessa fa riferimento.
Art. 4. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'ISPESL - Dipartimento processi organizzativi - Unita' funzionale II - per le finalita' di gestione del concorso medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 5. Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti: a) certificato di laurea rilasciato dalla competente Universita' con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame finale del corso di laurea; b) eventuali pubblicazioni scientifiche; (saranno prese in considerazione esclusivamente quelle ove sia individuabile il contributo personale; inoltre i lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore accettante la pubblicazione) ; c) documenti attestanti attivita' svolte, attinenti il progetto di ricerca oggetto della borsa; d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso; e) tesi di laurea; f) curriculum vitae et studiorum, in tre copie; g) elenco in tre copie dei documenti allegati, sottoscritto dal richiedente. Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), c) e d) puo' essere comprovato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni sottoscritte dal candidato, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (vedi allegato 2). I titoli di cui alla lettera b) dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero in semplice fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica citato, che attesti la conformita' di detta copia all'originale. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dovra' essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica di un documento di identita' del candidato medesimo (vedi allegato 3), pena la nullita' della stessa. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'ISPESL procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime. I titoli di cui al presente articolo, prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e da copia fotostatica del documento di identita' con la quale se ne attesti la conformita' all'originale, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione di cui al successivo art. 7. I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande e nella forma prevista. I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 6. Saranno esclusi dal concorso, con provvedimento motivato dell'Amministrazione, i candidati: 1) che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 3, o che abbiano utilizzato forme diverse di spedizione oltre quella prevista; 2) che abbiano superato il 28° anno di eta' (e' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta) alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale; 3) le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 3; 4) le cui domande siano prive di sottoscrizione; 5) che abbiano riportato condanne penali comportanti l'interdizione dai pubblici uffici; 6) che siano dipendenti dell'ISPESL o di altri enti pubblici; 7) che abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati decaduti da borse di studio conferite dall'ISPESL. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 7. I titoli prodotti dai candidati saranno esaminati dalla commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale dell'ISPESL. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati. La commissione prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, provvede a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga individuare. La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli. Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria di merito dei candidati. Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore ai 18/30. Sono dichiarati vincitori i candidati che risultino primi classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello della borsa messa a concorso. A parita' di punteggio complessivo, la preferenza sara' determinata dalla minore eta' del candidato.
Art. 8. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria dovra' presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali, Unita' funzionale I - Amministrazione del personale, via Urbana n. 167 - 00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera: 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato e comprovante: a) la data ed il luogo di nascita; b) la residenza; c) la cittadinanza; d) il godimento dei diritti politici; e) il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e l'autorita' che lo ha emesso. La dichiarazione sostitutiva ha la stessa validita' temporale degli atti che sostituisce. L'Istituto procedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati con le modalita' di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consultando direttamente gli archivi dell'Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, quarto comma, del presente bando, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsita' in atti. Qualora dal controllo effettuato da questa Amministrazione emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 2) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal medico legale della Azienda sanitaria locale o dall'Ufficiale sanitario, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica, nonche' l'idoneita' a svolgere l'attivita' di borsista. Detto certificato non puo' essere sostituito da altro documento ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e deve essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito. Il concorrente di cui sopra, inoltre, dovra' rilasciare una dichiarazione con la quale si impegna, durante il godimento della borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del presente bando ed il divieto, ai sensi dell'art. 1 del bando medesimo, di cumulare la borsa stessa con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, con corrispettivi derivanti da lavoro autonomo o retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato.
Art. 9. Con decreto del Direttore generale sara' approvata e resa immediatamente esecutiva la graduatoria di merito, dichiarato il vincitore ed assegnata la borsa di studio. Detto decreto verra' successivamente pubblicato nel bollettino "Fogli informazione ISPESL" (disponibile presso le sedi dell'Istituto) e sul sito https://www.ispesl.it/ Di tale pubblicazione si dara' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative. Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso. Il vincitore del concorso al quale e' stata assegnata la borsa di studio verra' invitato ad iniziare la frequenza presentandosi presso i Dipartimento dell'ISPESL, a pena di decadenza, il giorno fissato nell'apposita comunicazione inviata con raccomandata con avviso di ricevimento. L'ISPESL non assume alcuna responsabilita' nel caso di eventuale dispersione di comunicazione dell'ente, dipendente da inesatta o non chiara trascrizione di dati anagrafici e del recapito da parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi postali.
Art. 10. La borsa di studio che risultera' eventualmente disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore, potra' essere assegnata al candidato risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria, per il restante periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua, su proposta del Direttore del dipartimento interessato, entro trenta giorni dalla rinuncia o decadenza del vincitore, comunque non oltre i sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
Art. 11. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'ISPESL, all'attivita' di ricerca in programma. Puo' essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato dell'Amministrazione, su proposta del responsabile scientifico, l'assegnatario che: a) dopo aver iniziato a collaborare per l'attivita' di ricerca in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze; b) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 12 e dal divieto di cumulo di cui all'art. 1 del presente bando; c) dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca. In questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il periodo di attivita' effettivamente svolto. Il godimento della borsa di studio e' sospeso per il periodo in cui il titolare debba adempiere agli obblighi militari di leva o assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore ad un mese o per altro grave motivo. Cessato l'impedimento, il borsista e' tenuto a riprendere immediatamente la sua attivita', a pena di decadenza dal prosieguo del godimento della stessa.
Art. 12. Il borsista ha l'obbligo: 1) di iniziare la propria attivita' presentandosi presso il Dipartimento dell'ISPESL, il giorno fissato nella comunicazione di cui al quinto comma del precedente art. 9; 2) di frequentare l'Unita' operativa di assegnazione presso la sede indicata nell'art. 1, svolgendo le ricerche per le quali e' stata concessa la borsa, secondo le direttive del competente responsabile scientifico; 3) di osservare le norme interne dell'Istituto, rimanendo ferma la possibilita', per il responsabile scientifico, di gestire l'attivita' del borsista per quanto riguarda orari e giornate lavorative; 4) di trasmettere, al termine della fruizione della borsa, all'ISPESL - Dipartimento processi organizzativi - Unita' funzionale II - una particolareggiata relazione sull'attivita' scientifica svolta vistata dal responsabile scientifico della ricerca per la quale e' stata concessa la borsa. La relazione e' comunicata al Comitato tecnico-scientifico e puo' essere pubblicata, integralmente o in riassunto, in riviste edite a cura dell'ISPESL, senza che nulla al riguardo il borsista possa pretendere e/o eccepire; 5) di dare notizia (nella relazione di cui a precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, commi secondo e successivi, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13. Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta dal termine fissato per l'inizio della fruizione della borsa. Nel corso del godimento della borsa di studio il responsabile scientifico puo' consentire una sospensione dell'attivita' del borsista per la durata massima di giorni trenta, per cause di forza maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia o salute. Qualora la causa che ha determinato il periodo di sospensione si protragga per oltre un mese, il responsabile scientifico potra' ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge n. 53/2000), dovranno sospendere l'attivita' di borsista previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi del citato decreto legislativo. Nelle ipotesi di cui sopra verra' operata una trattenuta sul rateo mensile proporzionale alla durata dell'assenza.
Art. 14. Il borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attivita' presso l'ISPESL, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Art. 15. L'inizio dell'attivita' del borsista vincitore e' subordinata all'effettiva disponibilita' dei finanziamenti relativi a ciascun progetto, a seguito di trasferimento dei fondi da parte delle Amministrazioni competenti. L'Amministrazione si riserva piena facolta' di prorogare e riaprire i termini, revocare o sospendere e modificare il presente bando di concorso, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la necessita' o l'opportunita', dandone tempestiva comunicazione all'interessato, senza che lo stesso, per questo, possa vantare diritti o pretese di sorta.
Art. 16. L'ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica. La prima rata sara' erogata solo dopo che il responsabile scientifico avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita. La spesa complessiva di Euro 25.000,00 gravera' sull'impegno n. 5452 del 31 dicembre 2007 capitolo 2.1.1.702.0535 esercizio finanziario 2007. Il presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali Unita' funzionali I, II e III - per gli adempimenti di competenza ed al Collegio dei revisori dei conti per i riscontri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002. Roma, 20 febbraio 2008 Il direttore generale: Sacerdote