Concorso per 1 perito agrario (lazio) MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 22 del 18-03-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CONCORSO   (scad.  17 aprile 2008) Indizione per l'anno 2008 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario. ...
Ente: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 28-03-2008
Data Scadenza bando 17-04-2008
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
CONCORSO   (scad.  17 aprile 2008)
Indizione  per  l'anno  2008  della sessione degli esami di Stato per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
agrario.
                        IL DIRETTORE GENERALE
       per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione
                    e per l'autonomia scolastica
    Vista   la   legge   8 dicembre   1956,   n. 1378   e  successive
modificazioni,  recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione
del  regolamento  sugli  esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni;
    Vista  la  legge  21 febbraio  1991,  n. 54, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 marzo  1993,  n. 168,  di
approvazione   del   regolamento   per   gli   esami   di  Stato  per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
agrario,  per  il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
(art. 1, comma 1);
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
    Visto  il  decreto  legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito in
legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero della pubblica
istruzione;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre
2007,   n. 260,   recante  il  Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della pubblica istruzione;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  E'  indetta,  per  il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio della libera professione di
perito agrario.

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma   di   istruzione  secondaria  superiore  di  perito  agrario
conseguito  presso  un  istituto tecnico agrario statale, paritario o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano:
      A)  completato  un periodo biennale di pratica presso un perito
agrario  o  un  dottore  in  scienze  agrarie o forestali iscritti ai
rispettivi  albi  professionali  da  almeno  un quinquennio (art. 10,
comma 2, legge n. 54/1991);
      B)   completato  un  periodo  triennale  di  attivita'  tecnico
agricola  subordinata,  anche al di fuori di uno studio professionale
(art. 10, comma 2, legge n. 54/1991);
      C)  frequentato,  con  esito  positivo,  corsi  di istruzione e
formazione  tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro semestri,
comprensivi  di  tirocini  non  inferiori  a sei mesi coerenti con le
attivita'  libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 328/2001).  I collegi
provinciali  dei  periti  agrari accertano la sussistenza della detta
coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri uniformi sul territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione  agli  esami,  sono  tempestivamente  notificati agli
interessati.
    2.  Alla  sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso,  alla  data  del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
      D)  diplomi  universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella C
allegata  (art. 8,  comma  3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/2001 e relativa tabella A);
      E) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella  D  allegata  (art. 55,  commi  1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001).
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte  durante  il  corso  degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni  stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti  di  istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di  formazione  professionale  o  tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

        
      
                               Art. 3.
                            Sedi di esame
    1.  Sono  sedi  di  esame  gli  istituti  tecnici  agrari statali
elencati  nella tabella A allegata alla presente ordinanza. Gli esami
si svolgono in sede regionale o interregionale.
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati  nell'art. 9  del  regolamento,  possono  essere  costituite
commissioni   per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o  piu'
commissioni operanti nella medesima localita'.
    3.  Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare   inutilizzabili   per   motivi   contingenti,  ovvero  per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande  pervenute  ecceda  le  possibilita' ricettive dell'istituto,
possono  essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso  istituti,  della  stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella.
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e  3  viene  dato  tempestivo  avviso ai candidati interessati per il
tramite  dei  collegi  presso  i  quali,  secondo quanto disposto dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.

        
      
                               Art. 4.
Domande   di  ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  Termine  -
                             Esclusioni
    1.  I  candidati  devono,  entro  il termine perentorio di trenta
giorni  dalla  pubblicazione  della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale  -  4ª serie speciale -, presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di  rito  e  redatta  secondo  le  modalita' stabilite dal successivo
art. 5,  soltanto  all'istituto,  indicato  nella predetta tabella A,
ubicato  nella  regione  sede del collegio competente ad attestare il
possesso  del  requisito  di ammissione. Per Valle d'Aosta e Liguria,
regioni  prive di istituti tecnici agrari statali, la sede d'esame e'
quella del Piemonte.
    2.  Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto
tecnico  sede  d'esame  ed  inviate al detto collegio, si considerano
prodotte  in  tempo  utile  purche' spedite a mezzo raccomandata, con
avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine  sopra  indicato. In via
alternativa,  le  domande  possono essere presentate a mano, entro il
medesimo termine, direttamente al collegio competente.
    3.  Nella  prima  ipotesi  fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante;  nella  seconda  fa  fede  l'apposita  ricevuta che viene
rilasciata  agli interessati dai collegi, redatta su carta intestata,
recante  la  firma  dell'incaricato  alla ricezione delle istanze, la
data di presentazione ed il numero di protocollo.
    4.  Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
presentato  la  domanda  con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito,  quale  ne  sia  la  causa,  e  coloro  i  quali risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
    5.  L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

        
      
                               Art. 5.
                  Domande di ammissione - Contenuto
    1.  Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
con  marca  da  bollo  (euro  14,62) e corredata della documentazione
indicata  nel  successivo  art. 6, i candidati, consapevoli sia delle
responsabilita'  penali  per dichiarazioni mendaci e per formazione o
uso  di  atti  falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000)  e  sia  del  fatto che la non veridicita' del contenuto
delle  dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti  (art. 75 citato decreto del Presidente della Repubblica),
devono  dichiarare  (articoli 46  e  47 citato decreto del Presidente
della Repubblica):
      il cognome ed il nome;
      il luogo e la data di nascita;
      la  residenza  anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
      di   aver   conseguito  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore  di  perito agrario, con precisa indicazione: dell'istituto
sede   d'esame;  dell'anno  scolastico  di  conseguimento;  del  voto
riportato;  dell'istituto  che ha rilasciato il diploma se diverso da
quello  sede  d'esame;  della data del diploma; del numero ed anno di
stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della
data  di  consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul
retro).  Nel  caso  in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato
ovvero  non  sia,  comunque,  in possesso dell'interessato, precisare
tali circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato,  se  posseduto,  con  gli  estremi  dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a  coloro  che  sono  in  possesso  di  uno  dei  requisiti di cui al
precedente  art. 2,  comma  2, lettere D ed E (diplomi universitari e
lauree);
      di  essere iscritti (ove d'obbligo in relazione al requisito di
ammissione) nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio
provinciale;
      la pratica professionale svolta ovvero il triennio di attivita'
agricola subordinata effettuata. La dichiarazione in argomento non e'
richiesta  a  coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui
al  precedente  art. 2,  commi  1 e 2, lettere C, D ed E (corsi IFTS,
diplomi universitari e lauree);
      di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente  art. 2,  comma 1, dal Presidente del competente collegio)
di  uno  dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo
specifico  come  indicato  al precedente art. 2, ovvero di maturarlo,
salvo  imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio
delle  prove  d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente
art. 2,  commi  1  e  2,  lettere  C,  D  ed  E  (corsi IFTS, diplomi
universitari  e  lauree)  e comma 3, occorre dichiarare, con fedele e
completa   trascrizione,   il   contenuto   del   diploma  e/o  della
certificazione  posseduta  (per  i corsi IFTS e le lauree occorre, in
particolare,   dichiarare   l'avvenuto   compimento   del  prescritto
tirocinio non inferiore a sei mesi);
      di  non  aver  prodotto,  per la sessione in corso ed a pena di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame.
    2.  Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il
requisito  di  ammissione  sono  tenuti  successivamente, ad avvenuta
maturazione    di   questo,   a   dichiararne,   sotto   la   propria
responsabilita',  il  possesso  con  apposito  atto  integrativo  dei
contenuti  della  domanda  gia'  presentata  indirizzato al dirigente
scolastico  dell'istituto  sede  d'esame  e  da  inviare  al collegio
competente.
    3.  I  candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge  n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo  svolgimento  delle  prove  (specifici  ausili  ed eventuali tempi
aggiuntivi,  quali  certificati da una competente struttura sanitaria
in  relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame
da  sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste.

        
      
                               Art. 6.
               Domande di ammissione - Documentazione
    1.  Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
      curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo   all'attivita'   professionale  svolta  ed  agli  eventuali
ulteriori studi compiuti;
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
      ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
        della  tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella
misura  di  49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  21 dicembre  1990).  Il versamento, in
favore  dell'ufficio  locale  dell'Agenzia delle entrate, deve essere
effettuato  presso  una  banca  o  un  ufficio postale utilizzando il
modello   F23   (codice   tributo:   729T;   codice  ufficio:  quello
dell'Agenzia  delle  entrate  "locale"  in  relazione  alla residenza
anagrafica del candidato);
        del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame
a   norma   della   legge   8 dicembre  1956,  n. 1378  e  successive
modificazioni  (chiedere  all'istituto gli estremi del conto corrente
postale da utilizzare);
      fotocopia   non   autenticata  di  un  documento  di  identita'
(art. 38,   comma   3,   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000);
      elenco  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato, dei
documenti,  numerati  in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda. ^

        
      
                               Art. 7.
                       Adempimenti dei collegi
    1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  i  collegi verificano la regolarita' delle domande ricevute
ed  utilmente  prodotte  e,  compiuto  ogni opportuno accertamento di
competenza,  comunicano al Ministero della pubblica istruzione, entro
la  data  del 30 aprile 2008, a mezzo fax (n. 06/58492397), il numero
dei   candidati   ammessi   a  sostenere  gli  esami  ai  fini  della
determinazione  del  numero  delle  commissioni  da  nominare.  Detta
comunicazione  deve  essere  inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta  alcuna  domanda  e  viene  effettuata, a cura dei medesimi
collegi, anche al collegio nazionale.
    2. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
la  data  del  12 maggio  2008, con l'inoltro, a mezzo postale, di un
unico  elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico, dei candidati
ammessi  a  sostenere  gli  esami  per  consentire  al  Ministero  di
provvedere   alla  loro  assegnazione  alle  commissioni.  I  collegi
provvedono  a  formare  i  detti  elenchi  previo  puntuale controllo
(articoli 71   e   72   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande,  con  riferimento,  in  particolare,  sia all'iscrizione nel
registro  dei  praticanti  e  sia  al  possesso di uno dei requisiti,
asseverato  con  certificazione  contributiva,  di  cui al precedente
art. 2.  Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato,
il  cognome,  il  nome,  il  luogo  e  la data di nascita, nonche' il
requisito  di  ammissione  posseduto, di cui al precedente art. 2, da
indicare  con  la lettera corrispondente (A o B o C o D o E). Accanto
al  nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare
comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la
dicitura  "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di
acquisizione  che  non  puo' essere posteriore al giorno precedente a
quello di inizio delle prove d'esame.
    3.  In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto dal
presidente   del   collegio,   questi   deve   apporre   la  seguente
attestazione:
      "Il  Presidente  del  Collegio  provinciale  attesta,  ai sensi
dell'articolo   6   del   regolamento   degli   esami  di  Stato  per
l'abilitazione   all'esercizio   della  libera  professione  (decreto
ministeriale  16 marzo  1993, n. 168), relativamente ai candidati, in
numero di........., di cui all'elenco nominativo che precede:
      l'iscrizione  (ove  d'obbligo)  al  registro  dei  praticanti e
l'avvenuto   compimento   del   biennio   di   pratica  o,  comunque,
l'assolvimento  (salva indicazione contraria relativa a candidati con
requisito  in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
successiva,   analoga   attestazione)   delle   condizioni  stabilite
(art. 10,  comma  2,  legge  n. 54/1991; art. 8, comma 3, ed art. 55,
commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001),
asseverato con certificazione contributiva;
      di  aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
      di  aver  compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000)  delle dichiarazioni
sostitutive  rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita".
    4.   Qualsiasi   variazione   al   predetto  elenco  deve  essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza.
    5.  Entro  la  data del 6 ottobre 2008, i collegi provvedono alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai  quali  sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici di quegli
istituti  indicati  dal  Ministero  in  caso  di diversa assegnazione
disposta  a  norma  del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti
una  fotocopia  della domanda di partecipazione agli esami di ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono  essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di
cui  sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con
apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia'
comunicate  al  Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di
ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma
2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2).
    6.  Successivamente,  il  collegio  avra'  cura di far pervenire,
entro  e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,
soltanto   alla   commissione  esaminatrice  la  comunicazione  della
compiuta  o  mancata  acquisizione  dei requisiti di ammissione per i
restanti  candidati  con  la  dicitura  di  cui al precedente comma 2
(allegando  le  successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2).

        
      
                               Art. 8.
                       Calendario degli esami
    1.  Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
      14 ottobre  2008,  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici  e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento  ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
      15 ottobre   2008,   ore   8,30:  prosecuzione  della  riunione
preliminare;
      16 ottobre  2008,  ore  8,30:  svolgimento  della  prima  prova
scritta;
      17 ottobre  2008,  ore  8,30:  svolgimento  della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica.
    2.  L'elenco  e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove  orali  ed  il  calendario  relativo  alle prove stesse vengono
notificati,  entro  il  giorno successivo al termine della correzione
degli  elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'istituto sede
degli  esami  ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti collegi, ai
quali  spetta,  in  ogni  caso,  di  effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).

        
      
                               Art. 9.
                           Prove di esame
    1.   I   candidati   debbono   presentarsi,  senza  altro  avviso
ministeriale  e  tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal  collegio  (art. 3,  comma  4), alle rispettive sedi di esame nei
giorni  e  nell'ora  indicati, per lo svolgimento delle prove scritte
e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
    2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed  in  una  prova  orale.  Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata.
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte   e/o  scritto-grafiche  viene  indicato  in  calce  al  tema
(art. 11, comma 1, regolamento).
    4.  Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di
manuali  tecnici  e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (art. 18 regolamento).
    5.  Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che  risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove  scritte  e/o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla  relativa
sessione di esami (art. 11, comma 7, regolamento).
    6.   I   candidati  che,  per  comprovati  e  documentati  motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva  della  commissione  esaminatrice,  non  siano in grado di
sostenere   la   prova  orale  nel  giorno  stabilito  possono  dalla
commissione  stessa  essere riconvocati in altra data (art. 11, comma
8, regolamento).

        
      
                              Art. 10.
                             R i n v i o
    1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
    La  presente  ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 10 marzo 2008
                                      Il direttore generale:Dutto
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(viale  Trastevere,  n. 76/A),  sono  utilizzati  per  le  necessarie
finalita'   di   gestione  delle  procedure  inerenti  gli  esami  di
abilitazione  di  cui  trattasi.  Gli  interessati  hanno i correlati
diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.