Concorso per 1 medico chirurgo (lazio) MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 22 del 18-03-2008
Sintesi: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO   (scad.  29 agosto 2008) Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Sessioni anno 2008 IL MINISTRO DELL'UNIV ...
Ente: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 28-03-2008
Data Scadenza bando 29-08-2008
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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO   (scad.  29 agosto 2008)
Esami  di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgo. Sessioni anno 2008
            IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
    Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n. 168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
    Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
    Visto  il  regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938,
n. 1269;
    Visto  l'ordinamento  didattico universitario approvato con regio
decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  3 novembre  1999,  n. 509  e
successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la  legge  8 dicembre  1956, n. 1378, che reca norme sugli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
    Visto  il  regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
    Visto   il   regolamento   concernente  gli  esami  di  Stato  di
abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  medico  chirurgo
approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445;
                               Ordina:
                               Art. 1.
    Sono indette per l'anno 2008 la prima e la seconda sessione degli
esami  di  Stato  di  abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgo.
    Alle  predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito  il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per  ciascuna  sessione  dai  rettori  delle  singole  universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

        
      
                               Art. 2.
    I  candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli  esami  di  Stato  in una sola delle sedi elencate nella tabella
annessa alla presente ordinanza.

        
      
                               Art. 3.
    I  candidati  agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione  alla  prima  sessione  non  oltre il 14 marzo 2008 e alla
seconda  sessione  non  oltre  il 29 agosto 2008 presso la segreteria
dell'universita'  o  istituto  di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
    Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono  stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla seconda
sessione  producendo  a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del  29 agosto  2008  facendo  riferimento  alla  documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
    La  domanda,  in  carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
      a) diploma  di  laurea  conseguito  ai  sensi  dell'ordinamento
previgente  alla  riforma  di  cui all'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio  1997,  n. 127 e successive modificazioni ovvero diploma di
laurea  specialistica  afferente  alla  classe 46/S in originale o in
copia autentica o in copia notarile;
      b) ricevuta  dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli  esami  nella misura di Euro 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,
del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
    I   richiedenti  sono  inoltre  tenuti  a  versare  all'economato
dell'universita'  il  contributo  stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi  dell'art. 5  della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
    Il  candidato  puo'  presentare  un  certificato  sostitutivo del
titolo originale rilasciato dalla competente universita'.
    La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e'   inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli  uffici
dell'universita'   o   dell'istituto   di   istruzione  universitaria
competente  per  coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda di aver
conseguito  il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
    In  luogo  dei  documenti  di  cui alla lettera a), i richiedenti
possono   presentare,   sotto   la   propria   responsabilita',   una
dichiarazione  sostitutiva  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    I  candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini  sopraindicati.  Sono  esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
    Le  domande  di  ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo  utile  anche  se  spedite  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  entro  il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
    Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o
il  direttore,  a  suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella  presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.

        
      
                               Art. 4.
    I  candidati  che conseguono il titolo accademico successivamente
alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle domande e
comunque entro quello fissato dai singoli atenei per il conseguimento
del  titolo  stesso,  sono  tenuti  a  produrre l'istanza nei termini
prescritti  con  l'osservanza  delle medesime modalita' stabilite per
tutti  gli  altri  candidati,  allegando  un  certificato  ovvero una
dichiarazione  dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di
partecipazione agli esami di laurea.

        
      
                               Art. 5.
    L'esame  di Stato di abilitazione all'esercizio della professione
di  medico  chirurgo  consiste  in  un  tirocinio pratico e una prova
scritta.

        
      
                               Art. 6.
    Il  tirocinio e' una prova pratica a carattere continuativo della
durata  di  tre  mesi  svolto  presso le strutture di cui al comma 1,
dell'art. 2  del decreto ministeriale n. 445/2001 e si svolge secondo
le modalita' previste dai successivi commi del predetto art. 2.
    La  data  di inizio del predetto tirocinio e' fissata al 2 aprile
2008  per  la  prima  sessione  e  al  6 ottobre  2008 per la seconda
sessione.

        
      
                               Art. 7.
    La  prova scritta si svolge il giorno 17 luglio 2008 per la prima
sessione  e  il  14 gennaio  2009  per  la seconda sessione presso le
universita'  di  cui  al  prospetto  allegato  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 3 e 4 del decreto n. 445/2001.
    Le  due  parti  della  prova  scritta  si svolgeranno in un'unica
giornata.  Ciascuna  delle  due  parti consiste nella soluzione di 90
quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio di cui ai comma 4,
dell'art. 4   del   decreto  ministeriale  n. 445/2001.  Il  predetto
archivio  contenente  almeno  cinquemila  quesiti sara' reso pubblico
mediante   pubblicazione  sul  sito  del  Ministero  dell'istruzione,
universita'  e  ricerca  (https://www.miur.it/ )  almeno  sessanta giorni prima
della  data fissata per la prova scritta. Da questo archivio verranno
estratti,  con  procedura  automatizzata  che  garantisce  la  totale
segretezza  della  prova,  novanta  quesiti  per ciascuna parte della
prova stessa.
    Il  M.I.U.R. si avvale del Cineca per la stampa e la riproduzione
dei quesiti e la predisposizione dei plichi individuali contenenti il
materiale relativo alle prove di esame, in numero corrispondente alla
stima dei partecipanti comunicata dagli atenei.
    A  tal  fine le universita' dovranno comunicare al Ministero e al
Cineca  entro  il  26 maggio  2008  per la prima sessione ed entro il
5 dicembre  2008  per la seconda sessione, il numero delle domande di
ammissione agli esami pervenute.
    Per  ogni  candidato  saranno  predisposti  due  plichi, ciascuno
relativo ad una delle due parti della prova di esame.
    I  responsabili  del  procedimento  per  ciascuna  sede,  o  loro
delegati,  provvedono  a  ritirare  gli elaborati presso il Cineca il
giorno  14 luglio  2008  per la prima sessione e il giorno 12 gennaio
2009  per  la  seconda  sessione.  A decorrere dall'avvenuta consegna
ciascuna universita' appronta idonee misure cautelari per la custodia
e  la  sicurezza dell'integrita' delle scatole stesse e dei plichi in
esse  contenuti, che devono risultare integri all'atto della consegna
ad ogni candidato.
    Ogni plico contiene: un modulo per i dati anagrafici che presenta
un  codice  a  barre  di  identificazione  e  che  il  candidato deve
obbligatoriamente  compilare; i quesiti relativi alla specifica parte
delle  prove  di  esame  e due moduli di risposte, ciascuno dei quali
presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo
anagrafica; una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella
quale  lo studente al termine della prova inserisce solo il modulo di
risposta ritenuto valido.
    I bandi predisposti dagli atenei devono indicare che il candidato
deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di
penna  nera;  che  ha  la possibilita' di correggere una (e una sola)
risposta  eventualmente  gia'  data  ad  un  quesito,  avendo cura di
annerire   completamente   la  casella  precedentemente  tracciata  e
scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in
una  sola delle cinque caselle perche' sia chiaramente manifestata la
volonta'  dei  candidato,  altrimenti  si  ritiene  non  data  alcuna
risposta;  che  al momento della consegna deve aver cura di inserire.
non  piegato,  nel la busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto
valido,  destinato  al  Cineca  per  la  determinazione del punteggio
conseguito.  I  bandi  devono  indicare anche che l'inserimento nella
busta  del  modulo  anagrafica  costituisce  elemento di annullamento
della prova.
    A  conclusione  di ogni parte della prova la commissione ha cura,
in  presenza  del  candidato,  di  sigillare tale busta, che non deve
risultare  firmata  ne'  dal  candidato,  ne'  dal  presidente  della
commissione  a pena della nullita' della prova e di trattenere sia il
secondo  modulo  non  utilizzato  o  annullato  dal candidato con una
barra, sia i quesiti relativi alla prova sia il foglio anagrafica.
    Al  termine  delle  prove di esame i presidenti delle commissioni
redigono  un  verbale  nel quale vanno indicati: il numero dei plichi
sigillati   loro  consegnati;  il  numero  dei  candidati  che  hanno
effettivamente  partecipato  alle  prove;  il  numero  dei plichi non
utilizzati, che devono essere restituiti al M.I.U.R. ancora sigillati
e accompagnati dai predetti verbali.
    Ogni    universita'    provvede,    a   cura   del   responsabile
amministrativo, all'immediata consegna al Cineca esclusivamente delle
buste   contenenti   le   prove   valide.   Il   Cineca  assicura  la
determinazione  dei  relativi  punteggi conseguiti e la comunicazione
degli  stessi  ai  responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai
fini  della  valutazione  di  cui all'art. 5 del decreto ministeriale
n. 445/2001 da parte della Commissione di cui all'art. 3 dello stesso
decreto.
      Roma-Bergamo, 6 marzo 2008
Il Ministro: Mussi

        
      
                                                             Allegato
TABELLA  DELLE  SEDI  DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
           PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2008
                           MEDICO CHIRURGO

SEDI

ANCONA
BARI
BOLOGNA
BRESCIA
CAGLIARI
CATANIA
CATANZARO
CHIETI (Univ. G. D `Annunzio)
FERRARA
FIRENZE
FOGGIA
GENOVA
L'AQUILA
MESSINA
MILANO
MILANO - BICOCCA
MILANO (Univ. Vita-Salute S. Raffaele)
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (II Universita)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
ROMA "La Sapienza"
ROMA "Tor Vergata"
ROMA (Univ. Cattolica)
ROMA (Campus Bio-Medico)
SASSARI
SIENA
TORINO
TRIESTE
UDINE
VARESE (Univ. dell'Insubria)
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale)
VERONA