Concorso per 1 ricercatore (toscana) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 24 del 25-03-2008 |
Sintesi: | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONCORSO (scad. 24 aprile 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unita' di personale - terzo livello professionale - ri ... |
Ente: | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
Regione: | TOSCANA |
Provincia: | PISA |
Comune: | PISA |
Data di inserimento: | 09-04-2008 |
Data Scadenza bando | 24-04-2008 |
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONCORSO (scad. 24 aprile 2008)
CONCORSO (scad. 24 aprile 2008)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unita' di personale - terzo livello professionale - ricercatore, presso l'istituto per lo studio degli ecosistemi - Pisa.
(Bando n. 364.30) IL VICE PRESIDENTE Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413 sulla obiezione di coscienza alla sperimentazione animale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni per le parti compatibili; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed in particolare l'art. 35, comma 5-bis per la sede di prima destinazione; Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche"; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Visto l'art. 26 del decreto legislativo 215/2001 come integrato dall'art. 11 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236 recante "Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve"; Visto il "Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche" D.P.CNR n. 0025035 in data 4 maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 61 in data 11 maggio 2005 concernente le procedure di reclutamento in conformita' con le disposizioni del Regolamento del personale; Visto il decreto del Presidente n. 45, prot. 33238, del 22 giugno 2005 "Attuazione degli articoli 5 e 11 del Regolamento del personale", come integrato con decreto del Presidente n. 66, prot. 2240, in data 12 ottobre 2005; Visto il CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di ricerca e sperimentazione vigente ed in particolare l'art. 5, comma 3; Visto il comma 645 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); Esperite le procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, di cui alla nota n. 0000333 del 18 febbraio 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica; Visto il piano triennale di attivita' del CNR 2007-2009, approvato dal MUR con nota n. 597 in data 4 luglio 2007; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 125 dell'11 luglio 2007 ed in particolare quanto stabilito al punto 2 della stessa; Visto il decreto del Presidente, prot. PRESID-CNR n. 0005141, del 31 luglio 2007; Visto il decreto del vice Presidente, prot. PRESID-CNR n. 0000208, del 17 gennaio 2008; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso 1. E' indetto, ai sensi del comma 645 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore, terzo livello professionale, articolato secondo le indicazioni specifiche di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante del bando. 2. Qualora si rendesse necessario, ai sensi dell'art. 56, comma 5, del regolamento di organizzazione e funzionamento, procedere ad interventi di riorganizzazione, l'ente potra' disporre l'assegnazione dei vincitori ad una sede di lavoro diversa rispetto alla posizione per la quale hanno concorso. 3. L'effettiva assunzione sara' condizionata ai limiti posti dalla legge finanziaria vigente e ai provvedimenti applicativi che saranno conseguentemente emanati.
Art. 2. Requisiti di ammissione 1. La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza. 2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti: a) il possesso dello specifico diploma di laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al decreto ministeriale 509/1999, oppure della laurea specialistica/magistrale (decreto ministeriale 5 maggio 2004) come richiesto nelle indicazioni specifiche di cui all'allegato A). Sono altresi' ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una universita' straniera una laurea dichiarata "equivalente" dalle competenti universita' italiane e secondo la vigente normativa in materia (art. 38 decreto legislativo n. l65/2001). E' cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare "l'equivalenza" mediante la produzione del provvedimento che la riconosca ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative procedure; b) il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando (allegato A) ovvero aver svolto per un triennio attivita' di ricerca presso universita' o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, art. 20 decreto legislativo 127/2003, ovvero di assegni di ricerca banditi dal CNR, ai sensi dell'art. 51, comma 6, legge n. 449/1997 con valutazione finale delle attivita'; c) la conoscenza della/e lingua/e straniera/e specificata/e, come richiesta nelle indicazioni specifiche di cui all'allegato a), da verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1. d) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera, da verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1; e) la conoscenza di elementi di informatica di base da verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1; 3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda pena l'esclusione dal concorso.
Art. 3. Esclusione dal concorso Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati: a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando; b) la cui domanda sia priva della firma autografa del candidato; c) la cui domanda non contenga i dati richiesti all'art. 4, comma 2, in particolare le lettere f), l); d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati all'art. 2 del presente bando. 2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il dirigente dell'Ufficio concorsi e borse di studio della D.C.S.G.R. - CNR puo' disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso il dirigente dell'ufficio concorsi e borse di studio della D.C.S.G.R - CNR dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sara' ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione.
Art. 4. Domanda di ammissione 1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato B), ed indirizzata al Consiglio Nazionale delle Ricerche - D.C.S.G.R. - Ufficio concorsi e borse di studio - Piazzale Aldo Moro 7 - 00185 Roma, potra' essere presentata per l'accettazione direttamente all'Ufficio competente per l'accettazione postale dal lunedi' al venerdi', dalle ore 8.00 alle ore 19.00, o inviata con servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena l'esclusione dal concorso. Tale termine, qualora venga a scadere il giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Delle domande presentate a mano direttamente all'Ufficio suddetto verra' rilasciata ricevuta. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al presente comma e pervenute al CNR entro e non oltre la data della prima riunione della commissione di cui all'art. 6. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sulla busta contenente la domanda dovra' essere apposta la dicitura "contiene domanda di partecipazione al concorso - bando n. ......... area scientifica .................. posizione .................................................. 2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato B), gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita': a) cognome e nome; b) la data ed il luogo di nascita; c) codice fiscale; d) numero del bando, area scientifica, posizione di cui all'allegato A), esatto codice di riferimento; e) la cittadinanza posseduta; f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento; g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa; h) di possedere il titolo di studio specifico richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera A) ed il requisito specifico richiesto dal medesimo articolo, lettera B); i) di conoscere la lingua straniera; j) di conoscere l'informatica di base; k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, nonche' di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; m) eventuali elementi utili ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 3, del CCNL vigente; n) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della legge n. 68/l999, del decreto legislativo n. 2l5/2001 e del decreto legislativo n. 263/2003 e dei titoli di precedenza e preferenza posseduti, da far valere a parita' di valutazione previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione, pena la non valutazione dei medesimi; o) di avere l'idoneita' fisica all'impiego; p) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini stranieri); q) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; r) di accettare l'eventuale cambio della sede disposto dall'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente bando. 3. La firma autografa in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione. 4. Alla domanda devono essere allegati: a) curriculum firmato in sei copie nel quale il candidato indichera' gli studi compiuti, i titoli di studio conseguiti, i rapporti tecnici e/o le pubblicazioni e/o i brevetti, e gli altri titoli relativi ai servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile menzionare ai fini della valutazione; b) titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione; c) elenco firmato, in sei copie, di tutti i documenti e titoli di cui al precedente punto b); d) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero massimo di cinque, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, scelti dal candidato e da lui ritenuti i piu' significativi ai fini della valutazione; e) elenco in sei copie delle pubblicazioni, rapporti tecnici e/o e dei brevetti di cui al precedente punto d); f) supporto informatico contenente i documenti di cui ai punti a), b), c), e). I documenti, titoli, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o i brevetti di cui al presente art. 4, comma 4, lettere b) e d) dovranno essere prodotti secondo una delle seguenti modalita': in originale; in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000; in copia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato mod. C), resa ai sensi dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica 445/2000; mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato mod. C2) in sostituzione delle certificazioni previste dall'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 445/2000; mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato mod. C1) ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, per comprovare tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Il curriculum potra' essere valutato solo se compilato quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione; in questo caso il curriculum dovra' essere sottoscritto e riportare prima della firma l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci ed essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000). Alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui ai mod. C - C1 dovra' essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' degli atti, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica gia' citato, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinche' la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutti i titoli prodotti in modo difforme alle modalita' sopraindicate non potranno essere valutati. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 5. Ai documenti, ai titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 6. Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o pubblicazioni presentati presso il CNR o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altre procedure concorsuali, ne' e' consentito inoltrare ulteriore documentazione oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande. 7. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente segnalata dal candidato. Il CNR non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 8. I diversamente abili devono, altresi', specificare nella domanda di ammissione di quale ausilio necessitino in relazione al proprio handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali.
Art. 5. Commissione di Concorso 1. Nell'ambito del presente bando la Commissione giudicatrice e' nominata, con decreto del Presidente del CNR, ed e' costituita da tre a cinque membri effettivi e due supplenti, la composizione della commissione e' pubblicata sulla pagina del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro). Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". 2. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i commissari. 3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita' per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso del Presidente la funzione sara' esercitata dal primo tra i membri effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo. 4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di commissario. 5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui al precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione. 6. Ciascuna commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data della prima riunione di cui al successivo art. 6, comma 1. Con proprio decreto il dirigente dell'Ufficio concorso e borse di studio della D.C.S.G.R. - CNR puo' prorogare il predetto termine per una sola volta, e per non piu' di 2 mesi. L'inosservanza di tale termine dovra' essere giustificata con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNR (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994).
Art. 6. Valutazione dei titoli 1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui all'art. 5, la commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati. 2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri ai sensi del comma precedente, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 2-bis Prima della valutazione dei titoli la commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b); 3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili. ed i relativi punteggi massimo attribuibili sono i seguenti: a) i titoli di cui all'art. 4, comma 4, lettera b) indicati nel curriculum, massimo punti 10; b) la pubblicazione, i rapporti tecnici ed i brevetti non compresi nella successiva lettera c), massimo punti 5; c) le pubblicazioni, i rapporti tecnici ed i brevetti di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), massimo punti 15, con un massimo di punti 3 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico o brevetto.
Art. 7. E s a m i 1. Gli esami si articolano in: a) due prove scritte in lingua italiana una a carattere teorico ed una a carattere applicativo dirette ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle competenze coerenti con la tematica, di lavoro indicata nell'allegato A) del bando di concorso; b) una prova orale, consistente nella discussione di aspetti scientifici di ordine generale e specifico degli argomenti di ricerca di cui all'area scientifica dell'allegato A) prescelta dal candidato, nonche' delle prove scritte, del curriculum, delle pubblicazioni e dei rapporti tecnici e/o brevetti. La prova orale e' diretta anche ad accertare la conoscenza della/e lingua/e straniera/e dell'informatica. 2. La commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per ciascuna prova scritta e di 30 punti per la prova orale. 3. Il giorno ed il luogo delle prove scritte sono comunicati ai candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere le predette prove. 4. Per lo svolgimento delle prove scritte non puo' essere concesso un tempo superiore alle sei ore. 5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta. 6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione: a) del punteggio riportato nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli; b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale. 7. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla. 8. La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell'informatica. 9. L'idoneita' e' conseguita se il punteggio risultante sommando i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nelle due prove scritte e nell'orale non e' inferiore a 84; 10. Al termine della seduta relativa alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame. 11. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono presentare un valido documento di identita' personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso. 12. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di concorso. 13. La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito, ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame ed indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti messi a concorso, nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno conseguito il piu' elevato punteggio finale dato dalla somma dei punteggi; non trova applicazione ai fini dell'attribuzione del punteggio finale complessivo, il dispositivo di cui all'art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
Art. 8. Titoli di precedenza e preferenza 1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza a parita' di merito, espressamente indicati in domanda, devono far pervenire al responsabile del procedimento di cui all'art. 13 del presente bando entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti altresi' il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. 2. E' tuttavia, facolta' dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopraelencati documenti un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 9. Regolarita' degli atti, approvazione graduatoria e nomina dei vincitori 1. Il Dirigente dell'Ufficio concorsi e borse di studio con proprio provvedimento accerta, entro trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della commissione, la regolarita' formale degli atti medesimi e, verificata la regolarita' del procedimento, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il/i vincitore/i in numero pari a quello dei posti messi a concorso secondo la vigente normativa nonche' la graduatoria degli idonei. Il suddetto provvedimento sara' pubblicato sul sito Internet del CNR e di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da tale data decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile dei procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone un termine. 3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato al terzo livello professionale - ricercatore, con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di ricerca e sperimentazione, previo superamento di un periodo di prova della durata di tre mesi. 4. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti dall'impiego.
Art. 10. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it del provvedimento di cui all'art. 9, comma 1, i candidati possono chiedere all'Ufficio concorsi e borse di studio - DCSGR, con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. Il CNR provvedera' a detta restituzione mediante posta ordinaria in contrassegno; modalita' diverse devono essere richieste espressamente dal candidato. 2. Trascorso il suddetto termine l'ufficio concorsi e borse di studio - DCSGR non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione e procedera' al macero del suddetto materiale.
Art. 11. Documenti di rito per la nomina dei vincitori 1. Il/i vincitori/e, cittadini dell'Unione europea, devono presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la seguente documentazione: a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio (nel caso di titolo di studio conseguito all'estero deve essere presentata copia della dichiarazione di equivalenza rilasciata dalla competente autorita' italiana); b) certificato di idoneita' fisica all'impiego rilasciato dall'azienda sanitaria locale di appartenenza o da un medico militare o da un ufficiale sanitario del comune di residenza; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio Nazionale delle Ricerche; d) fotocopia del tesserino di codice fiscale. 2. I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il termine di cui al comma 1, i seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato attestante la cittadinanza; c) certificato di godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' nello Stato di cui lo straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dei pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della liberta' personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento; e) certificazione relativa alla idoneita' fisica all'impiego come indicato nel punto 1, lettera b).
Art. 12. Trattamento dei dati personali 1. Al sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalita' di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del dirigente dell'ufficio concorsi e borse di studio della direzione centrale supporto alla gestione delle risorse.
Art. 13. Responsabile del procedimento Il responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al presente bando e' il dirigente dell'Ufficio concorsi e borse di studio della Direzione centrale supporto alla gestione delle risorse - P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma (tel. 06 49932172 - fax 06 49933852).
Art. 14. Pubblicita' Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - ed in via telematica sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro).
Art. 15. Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono in quanto applicabili, in considerazione del decreto legislativo n. 127/2003, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonche' le leggi vigenti in materia.
Allegato A Area scientifica (VIII) "scienze dell'ambiente" Posizione: A; Profilo: ricercatore terzo livello, numero posti: 1; Tematica di lavoro: diagnosi e risanamento dei siti inquinati; Lingua: conoscenza della lingua inglese; Titolo di studio (vecchio ordinamento): chimica, scienze biologiche, scienze agrarie, scienze geologiche, ingegneria per l'ambiente e il territorio, scienze ambientali, ingegneria mineraria; Equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 62/S, 6/S, 77/S, 86/S, 82/S, 38/S; Sede di lavoro: Istituto per lo studio degli ecosistemi (ISE) - Pisa
Allegato B Al Consiglio Nazionale delle Ricerche Ufficio concorsi e borse di studio del D.C.S.G.R. - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma Bando di concorso n. ............ per l'assunzione di unita' di personale - terzo livello professionale ricercatore Il sottoscritto Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) Nome codice fiscale nato a provincia ..................... il attualmente residente a provincia ................... indirizzo cap .............................. telefono chiede di essere ammesso a partecipare al concorso di cui al bando n. ........................... area scientifica: posizione codice di riferimento: ....................................... A tal fine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiara sotto la propria personale responsabilita': di essere nato in data e luogo sopra riportati; di' essere residente nel luogo sopra riportato; di' eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura concorsuale (in Italia per i cittadini stranieri): comune provincia ........................... indirizzo cap .............................. telefono di essere cittadino ; di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, di essere iscritto nelle liste elettorali di provincia ................... oppure indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione; di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioe' presso e di essere cessato a causa di ; di non prestare attualmente servizio presso il CNR (in caso contrario specificare se si e' dipendenti di ruolo o con contratto a tempo determinato, l'unita' organica di appartenenza, il livello professionale ed il profilo di inquadramento); di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ne' di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, nonche' di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; di avere idoneita' fisica all'impiego; di non aver riportato condanne penali; ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti (indicando gli estremi delle relative sentenze): ; di essere in possesso del diploma di laurea in (come richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera a) del bando di concorso) conseguito il con il punteggio di ..............; presso l'Universita' ; di essere in possesso del requisito richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera b); di conoscere la/e seguente/i lingua/e straniera/e indicata/e all'art. 2, comma 2, lettera c), del bando di concorso ; di conoscere gli elementi di informatica di base come richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera e); di aver/non aver presentato domanda di partecipazione, nell'ambito del presente bando, ad altra posizione ; di accettare l'eventuale cambio della sede disposto dall'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente bando; di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi della legge n. 68/1999, del decreto legislativo n. 215/2001 e del decreto legislativo n. 263/2003 e dei titoli di precedenza e preferenza da far valere a "parita' di valutazione", previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/l994, e successive modificazioni (vedi nota). Per i cittadini stranieri: di godere dei diritti civili e politici nello Stato ovvero indicare i motivi del mancato godimento ; di avere conoscenza della lingua italiana come richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera d). Per i diversamente abili (si intendono diversamente abili solo i soggetti riconosciuti tali a seguito di accertamenti effettuati dalle aziende sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992): dichiara di essere diversamente abile ai sensi della legge 104/1992 e di aver necessita' dei seguenti ausili: ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi in sede d'esame in relazione allo specifico handicap. Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinche' i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. Annotazioni integrative Allega, inoltre: curriculum firmato (sei copie); una copia dei titoli di cui all'art. 4, comma 4, lettera b); elenco dei predetti titoli, firmato (sei copie); una copia di ciascuna pubblicazione e/o rapporto tecnico e/o brevetto scelto; elenco firmato (sei copie) delle cinque pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o brevetti scelti; supporto informatico di cui all'art. 4, comma 4, lettera f). Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l'Amministrazione non assume responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Luogo e data Il dichiarante NOTA: D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - art. 5 e successive modificazioni: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del provvedimento di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero mediante un'attestato dell'I.N.A.l.L. circa la natura dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita' lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo; 5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora le prefetture) o dell'autorita' consolare, nella rispettiva giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, a. 365; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad una certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione; 8) i feriti in combattimento. Tale servizio dove risultare mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della difesa dalla quale risulti la circostanza; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto dei referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; 11) i figli dei mutilati e invalidi per fatto di guerra o per atto di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione del l'I.N.P.S. circa la natura dell'invalidita' ed il grado di riduzione della capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto del coniugio o di parentela con il defunto o da un certificato dalla competente prefettura; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello e' deceduto per causa di lavoro nonche' di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica, dalla quale risulti che la data di nascita dei figli deve essere antecedente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; 19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere comprovato mediante la produzione di una certificazione o del provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo (Legge 30 marzo 1971, n. 118); 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra' essere comprovata mediante la produzione della copia conforme all'originale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall'amministrazione d'appartenenza; c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.