Concorso per 1 ricercatore (toscana) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 24 del 25-03-2008
Sintesi: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONCORSO   (scad.  24 aprile 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unita' di personale - terzo livello professionale - ri ...
Ente: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Regione: TOSCANA
Provincia: PISA
Comune: PISA
Data di inserimento: 09-04-2008
Data Scadenza bando 24-04-2008
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONCORSO   (scad.  24 aprile 2008)
Concorso   pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  l'assunzione  con
contratto  a  tempo  indeterminato di una unita' di personale - terzo
livello  professionale - ricercatore, presso l'istituto per lo studio
degli ecosistemi - Pisa.
(Bando n. 364.30)
                         IL VICE PRESIDENTE
    Visto  il  testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   10 gennaio  1957,  n. 3,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
    Vista   la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
    Vista  la  legge  12 ottobre  1993,  n. 413  sulla  obiezione  di
coscienza alla sperimentazione animale;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni per le parti compatibili;
    Vista  la  legge  12 marzo  1999,  n. 68 riguardante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445 concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
    Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni   pubbliche"   e   successive   modificazioni  ed  in
particolare l'art. 35, comma 5-bis per la sede di prima destinazione;
    Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  2003,  n. 127  recante
"Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
    Visto  l'art. 26  del decreto legislativo 215/2001 come integrato
dall'art. 11  del  decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236 recante
"Riserve  di  posti  per  i  volontari in ferma prefissata e in ferma
breve";
    Visto il "Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle
Ricerche"  D.P.CNR  n. 0025035 in data 4 maggio 2005 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
    Vista  la delibera del Consiglio di amministrazione n. 61 in data
11 maggio   2005   concernente   le   procedure  di  reclutamento  in
conformita' con le disposizioni del Regolamento del personale;
    Visto il decreto del Presidente n. 45, prot. 33238, del 22 giugno
2005   "Attuazione   degli   articoli 5  e  11  del  Regolamento  del
personale",  come  integrato  con decreto del Presidente n. 66, prot.
2240, in data 12 ottobre 2005;
    Visto  il  CCNL  del  Comparto  Istituzione  ed Enti di ricerca e
sperimentazione vigente ed in particolare l'art. 5, comma 3;
    Visto  il  comma  645  della  legge  del 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007);
    Esperite  le procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto  legislativo  30 marzo  2001, di cui alla nota n. 0000333 del
18 febbraio   2008  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica;
    Visto   il  piano  triennale  di  attivita'  del  CNR  2007-2009,
approvato dal MUR con nota n. 597 in data 4 luglio 2007;
    Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 125 dell'11
luglio  2007  ed  in  particolare  quanto  stabilito al punto 2 della
stessa;
    Visto il decreto del Presidente, prot. PRESID-CNR n. 0005141, del
31 luglio 2007;
    Visto   il   decreto   del   vice  Presidente,  prot.  PRESID-CNR
n. 0000208, del 17 gennaio 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso
    1.  E'  indetto,  ai  sensi del comma 645 della legge n. 296/2006
(Finanziaria 2007), un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura  di  un  posto di ricercatore, terzo livello professionale,
articolato  secondo  le indicazioni specifiche di cui all'allegato A)
che costituisce parte integrante del bando.
    2.  Qualora  si rendesse necessario, ai sensi dell'art. 56, comma
5,  del  regolamento  di organizzazione e funzionamento, procedere ad
interventi di riorganizzazione, l'ente potra' disporre l'assegnazione
dei  vincitori  ad una sede di lavoro diversa rispetto alla posizione
per la quale hanno concorso.
    3.  L'effettiva  assunzione  sara'  condizionata  ai limiti posti
dalla  legge  finanziaria  vigente e ai provvedimenti applicativi che
saranno conseguentemente emanati.

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    1.  La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
    2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
      a) il  possesso  dello  specifico diploma di laurea, conseguito
secondo  la normativa in vigore anteriormente al decreto ministeriale
509/1999,   oppure  della  laurea  specialistica/magistrale  (decreto
ministeriale   5 maggio   2004)   come  richiesto  nelle  indicazioni
specifiche  di cui all'allegato A). Sono altresi' ammessi i candidati
che  abbiano  conseguito  presso una universita' straniera una laurea
dichiarata  "equivalente"  dalle  competenti  universita'  italiane e
secondo  la vigente normativa in materia (art. 38 decreto legislativo
n. l65/2001).  E'  cura  del candidato, pena l'esclusione, dimostrare
"l'equivalenza"  mediante  la  produzione  del  provvedimento  che la
riconosca  ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta
di  equivalenza  ai  sensi  delle medesime disposizioni e che sono in
corso le relative procedure;
      b) il  possesso  del  titolo  di  dottore  di ricerca attinente
all'attivita' richiesta dal bando (allegato A) ovvero aver svolto per
un  triennio  attivita'  di  ricerca presso universita' o qualificati
enti,  organismi  o  centri  di  ricerca  pubblici  o  privati ovvero
nell'ambito  dei  contratti  di  cui  al  comma  3,  art. 20  decreto
legislativo  127/2003,  ovvero di assegni di ricerca banditi dal CNR,
ai  sensi  dell'art. 51,  comma  6, legge n. 449/1997 con valutazione
finale delle attivita';
      c) la  conoscenza  della/e  lingua/e straniera/e specificata/e,
come  richiesta  nelle indicazioni specifiche di cui all'allegato a),
da verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1.
      d) la  conoscenza  della  lingua  italiana  per  i candidati di
cittadinanza straniera, da verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
      e) la   conoscenza  di  elementi  di  informatica  di  base  da
verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
    3.  I  requisiti  richiesti  devono essere posseduti alla data di
scadenza   del  termine  per  la  presentazione  della  domanda  pena
l'esclusione dal concorso.

        
      
                               Art. 3.
                       Esclusione dal concorso
    Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
      a) la  cui  domanda  sia  stata  presentata  oltre  il  termine
stabilito dal presente bando;
      b)   la  cui  domanda  sia  priva  della  firma  autografa  del
candidato;
      c) la  cui  domanda  non  contenga i dati richiesti all'art. 4,
comma 2, in particolare le lettere f), l);
      d) che   non   abbiano   i  requisiti  di  ammissione  indicati
all'art. 2 del presente bando.
    2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il dirigente
dell'Ufficio  concorsi  e borse di studio della D.C.S.G.R. - CNR puo'
disporre  in  qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto
dei   requisiti   prescritti.   Qualora   i  motivi  che  determinano
l'esclusione  siano  accertati  dopo  l'espletamento  del concorso il
dirigente  dell'ufficio  concorsi e borse di studio della D.C.S.G.R -
CNR   dispone   la   decadenza   da  ogni  diritto  conseguente  alla
partecipazione  al  concorso  stesso;  sara'  ugualmente  disposta la
decadenza  dei  candidati  di  cui  risulti  non  veritiera una delle
dichiarazioni  previste nella domanda di partecipazione al concorso o
delle dichiarazioni di autocertificazione.

        
      
                               Art. 4.
                        Domanda di ammissione
    1.  La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  redatta  in carta
semplice  secondo  lo schema allegato al presente bando (allegato B),
ed  indirizzata  al Consiglio Nazionale delle Ricerche - D.C.S.G.R. -
Ufficio  concorsi  e  borse  di studio - Piazzale Aldo Moro 7 - 00185
Roma,   potra'  essere  presentata  per  l'accettazione  direttamente
all'Ufficio  competente  per  l'accettazione  postale  dal lunedi' al
venerdi',  dalle  ore  8.00  alle  ore  19.00, o inviata con servizio
postale  mediante  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il
termine  perentorio  di 30 giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello  di  pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  pena  l'esclusione  dal  concorso. Tale
termine,  qualora  venga  a  scadere il giorno festivo, si intendera'
protratto  al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Delle
domande  presentate  a  mano direttamente all'Ufficio suddetto verra'
rilasciata  ricevuta. Si considerano prodotte in tempo utile anche le
domande  spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il  termine  di  cui al presente comma e pervenute al CNR entro e non
oltre   la  data  della  prima  riunione  della  commissione  di  cui
all'art. 6.  A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.  Sulla  busta contenente la domanda dovra' essere apposta
la  dicitura  "contiene domanda di partecipazione al concorso - bando
n.    .........   area   scientifica   ..................   posizione
..................................................
    2.  Nella  domanda  di  ammissione, da redigere secondo lo schema
allegato  al  presente  bando  (allegato  B),  gli aspiranti dovranno
dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
      a) cognome e nome;
      b) la data ed il luogo di nascita;
      c) codice fiscale;
      d) numero   del  bando,  area  scientifica,  posizione  di  cui
all'allegato A), esatto codice di riferimento;
      e) la cittadinanza posseduta;
      f)  se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono  iscritti  oppure  i  motivi  della  mancata  iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere
dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
      g) di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non avere
procedimenti  penali  pendenti  a  proprio  carico oppure indicare le
eventuali  condanne  penali  riportate  nonche' i procedimenti penali
eventualmente  pendenti,  precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del  perdono  giudiziale  e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
      h) di   possedere  il  titolo  di  studio  specifico  richiesto
dall'art. 2,  comma 2, lettera A) ed il requisito specifico richiesto
dal medesimo articolo, lettera B);
      i) di conoscere la lingua straniera;
      j) di conoscere l'informatica di base;
      k) gli    eventuali    servizi    prestati   presso   pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
      l)  di  non  essere  stato destituito o dispensato dall'impiego
presso  una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento  e  non  essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale,  per  aver  conseguito  l'impiego  mediante la produzione di
documenti  falsi  o viziati da invalidita' insanabile, nonche' di non
essere  stato  interdetto  dai  pubblici  uffici  in  base a sentenza
passata in giudicato;
      m) eventuali   elementi   utili   ai   fini   dell'applicazione
dell'art. 5, comma 3, del CCNL vigente;
      n) gli  eventuali  titoli  di  riserva  ai  sensi  della  legge
n. 68/l999,   del  decreto  legislativo  n. 2l5/2001  e  del  decreto
legislativo  n. 263/2003  e  dei  titoli  di  precedenza e preferenza
posseduti,   da   far   valere  a  parita'  di  valutazione  previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive  modificazioni,  dei  predetti  titoli  deve  essere fatta
espressa menzione, pena la non valutazione dei medesimi;
      o) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
      p) l'indirizzo   dove   si  desidera  che  vengano  inviate  le
comunicazioni  inerenti  il  concorso  (in  Italia  per  i  cittadini
stranieri);
      q) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
      r) di   accettare   l'eventuale   cambio  della  sede  disposto
dall'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente bando.
    3.  La  firma  autografa in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
    4. Alla domanda devono essere allegati:
      a) curriculum  firmato  in  sei  copie  nel  quale il candidato
indichera'  gli  studi  compiuti,  i  titoli  di studio conseguiti, i
rapporti  tecnici  e/o  le  pubblicazioni e/o i brevetti, e gli altri
titoli   relativi  ai  servizi  prestati,  le  funzioni  svolte,  gli
incarichi  ricoperti ed ogni altra attivita' eventualmente esercitata
che il candidato ritiene utile menzionare ai fini della valutazione;
      b) titoli  di  cui al curriculum che il candidato ritiene utile
produrre ai fini della valutazione;
      c) elenco  firmato, in sei copie, di tutti i documenti e titoli
di cui al precedente punto b);
      d)  tra  tutti  quelli  indicati  nel  curriculum  e nel numero
massimo  di  cinque,  le  pubblicazioni  e/o i rapporti tecnici e/o i
brevetti, scelti dal candidato e da lui ritenuti i piu' significativi
ai fini della valutazione;
      e) elenco  in  sei  copie delle pubblicazioni, rapporti tecnici
e/o e dei brevetti di cui al precedente punto d);
      f) supporto  informatico contenente i documenti di cui ai punti
a), b), c), e).
    I  documenti, titoli, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o i
brevetti di cui al presente art. 4, comma 4, lettere b) e d) dovranno
essere prodotti secondo una delle seguenti modalita':
      in originale;
      in  copia  autenticata  ai  sensi  dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000;
      in  copia  dichiarata  conforme all'originale con dichiarazione
sostitutiva  dell'atto di notorieta' (allegato mod. C), resa ai sensi
dell'art. 19  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica
445/2000;
      mediante  dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato
mod.  C2)  in sostituzione delle certificazioni previste dall'art. 46
del citato decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
      mediante  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'
(allegato  mod.  C1) ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica  445/2000,  per  comprovare  tutti  gli  stati,  le
qualita'  personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
    Il  curriculum  potra'  essere  valutato  solo se compilato quale
dichiarazione  sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del
Presidente  della Repubblica 445/2000, e contenere tutti gli elementi
utili  per la valutazione; in questo caso il curriculum dovra' essere
sottoscritto  e  riportare  prima  della firma l'espressa annotazione
circa   la  consapevolezza  delle  sanzioni  penali  nelle  quali  il
candidato incorre per dichiarazioni mendaci ed essere accompagnato da
fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento (art. 76 decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000).
    Alle  dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui ai
mod. C  -  C1  dovra' essere allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento.
    Le  dichiarazioni  mendaci  o  la falsita' degli atti, richiamate
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica gia' citato,
sono  punite  ai  sensi  del  codice penale e delle leggi speciali in
materia.
    Le  dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai  fini della selezione, affinche' la commissione esaminatrice possa
utilmente  valutare  i titoli ai quali si riferiscono. Tutti i titoli
prodotti  in  modo difforme alle modalita' sopraindicate non potranno
essere valutati.
    Le  autocertificazioni  previste  per  i  cittadini  italiani  si
applicano    ai    cittadini   dell'Unione   europea.   I   cittadini
extracomunitari   residenti   in   Italia   possono   utilizzare   le
dichiarazioni  sostitutive  limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare   stati,   fatti  e  qualita'  personali  certificabili  o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
    L'Amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    5.  Ai  documenti, ai titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in
lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo   straniero   dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    6.  Non  e'  consentito  il  riferimento  a  titoli,  documenti o
pubblicazioni  presentati  presso  il CNR o altre amministrazioni o a
documentazione  allegata  ad  altre  procedure  concorsuali,  ne'  e'
consentito  inoltrare  ulteriore  documentazione  oltre il termine di
scadenza per la presentazione delle domande.
    7.  Ogni  eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni  concernenti  il  concorso  deve essere tempestivamente
segnalata  dal  candidato.  Il  CNR non assume responsabilita' per la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito   da  parte  del  candidato  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione  del  cambiamento del domicilio indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    8.  I  diversamente  abili  devono,  altresi',  specificare nella
domanda  di  ammissione  di quale ausilio necessitino in relazione al
proprio  handicap  nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
per lo svolgimento delle prove concorsuali.

        
      
                               Art. 5.
                       Commissione di Concorso
    1.  Nell'ambito del presente bando la Commissione giudicatrice e'
nominata, con decreto del Presidente del CNR, ed e' costituita da tre
a  cinque  membri  effettivi  e  due supplenti, la composizione della
commissione  e'  pubblicata  sulla  pagina del sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it  (vedere  sezione Lavoro). Di tale pubblicazione sara'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
    2.  La  partecipazione ai lavori della commissione costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
    3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per  cause  sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine  indicato  nel  decreto di nomina della commissione. Alla
sua  sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del  Presidente  la  funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
    4.  Le  eventuali  cause  di  incompatibilita' e le modificazioni
dello  stato  giuridico  intervenute  successivamente alla nomina non
incidono sulla qualita' di commissario.
    5.  Eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  commissione  giudicatrice  da  parte  dei  candidati,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile,  devono  essere  proposte  al  Presidente del CNR nel termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al  precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze
di   di  ricusazione  dei  commissari.  Il  rigetto  dell'istanza  di
ricusazione   non  puo'  essere  dedotto  come  causa  di  successiva
ricusazione.
    6. Ciascuna commissione conclude la procedura concorsuale entro 4
mesi  dalla  data  della  prima riunione di cui al successivo art. 6,
comma  1.  Con  proprio  decreto il dirigente dell'Ufficio concorso e
borse  di  studio  della  D.C.S.G.R. - CNR puo' prorogare il predetto
termine  per una sola volta, e per non piu' di 2 mesi. L'inosservanza
di  tale termine dovra' essere giustificata con motivata relazione da
inoltrare  al  Presidente del CNR (art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 487/1994).

        
      
                               Art. 6.
                       Valutazione dei titoli
    1.  Dopo il trentesimo ed entro il quarantesimo giorno dalla data
di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso  di  cui  all'art. 5,  la  commissione tiene la sua prima
riunione,  nel  corso della quale provvede a predeterminare i criteri
di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
    2.  La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
ai  sensi del comma precedente, e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
    2-bis  Prima  della valutazione dei titoli la commissione procede
alla verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 2,
lettere a) e b);
    3.   Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente  di  30  punti.  I  titoli valutabili. ed i relativi
punteggi massimo attribuibili sono i seguenti:
      a) i titoli di cui all'art. 4, comma 4, lettera b) indicati nel
curriculum, massimo punti 10;
      b)  la  pubblicazione,  i  rapporti  tecnici  ed i brevetti non
compresi nella successiva lettera c), massimo punti 5;
      c)  le  pubblicazioni,  i rapporti tecnici ed i brevetti di cui
all'art. 4,  comma 4, lettera d), massimo punti 15, con un massimo di
punti 3 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico o brevetto.

        
      
                               Art. 7.
                              E s a m i
    1. Gli esami si articolano in:
      a) due prove scritte in lingua italiana una a carattere teorico
ed  una  a carattere applicativo dirette ad accertare il possesso, da
parte  del  candidato,  delle competenze coerenti con la tematica, di
lavoro indicata nell'allegato A) del bando di concorso;
      b)  una  prova  orale, consistente nella discussione di aspetti
scientifici di ordine generale e specifico degli argomenti di ricerca
di cui all'area scientifica dell'allegato A) prescelta dal candidato,
nonche'  delle  prove  scritte, del curriculum, delle pubblicazioni e
dei rapporti tecnici e/o brevetti. La prova orale e' diretta anche ad
accertare     la     conoscenza    della/e    lingua/e    straniera/e
dell'informatica.
    2.  La  commissione  dispone, per la valutazione, di 30 punti per
ciascuna prova scritta e di 30 punti per la prova orale.
    3.  Il  giorno ed il luogo delle prove scritte sono comunicati ai
candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di
preavviso  rispetto  alla  data  in  cui devono sostenere le predette
prove.
    4.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  non  puo' essere
concesso un tempo superiore alle sei ore.
    5.  Alla  prova  orale  sono  ammessi  i  candidati  che  abbiano
riportato  un  punteggio  non  inferiore  a  21/30  in ciascuna prova
scritta.
    6.  Ai  candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e'
data comunicazione:
      a) del   punteggio   riportato  nelle  prove  scritte  e  nella
valutazione dei titoli;
      b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
    7. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati
ammessi,  mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di
quello in cui essi devono sostenerla.
    8.  La  prova  orale s'intende superata dai candidati che abbiano
riportato  un  punteggio  non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno
sufficiente  in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e
dell'informatica.
    9.  L'idoneita' e' conseguita se il punteggio risultante sommando
i  punteggi  ottenuti  nella  valutazione dei titoli, nelle due prove
scritte e nell'orale non e' inferiore a 84;
    10.  Al  termine  della  seduta  relativa  alla  prova  orale  la
commissione  esaminatrice  forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione  della  votazione  da ciascuno riportata in tale prova,
elenco  che,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario della
commissione,  e'  affisso  nel  medesimo  giorno  all'albo della sede
d'esame.
    11.  Per  essere  ammessi  alle prove di esame i candidati devono
presentare  un  valido  documento di identita' personale. I candidati
che  non  si  presenteranno  a sostenere le prove di esame nei giorni
fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
    12. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle
prove di concorso.
    13.  La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito, ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei
titoli  e nelle singole prove di esame ed indica il/i vincitore/i, in
numero  pari  a  quello dei posti messi a concorso, nella/e persona/e
del/i  candidato/i  che ha/hanno conseguito il piu' elevato punteggio
finale  dato dalla somma dei punteggi; non trova applicazione ai fini
dell'attribuzione del punteggio finale complessivo, il dispositivo di
cui  all'art.  7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994.

        
      
                               Art. 8.
                  Titoli di precedenza e preferenza
    1.  I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e che
intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza a parita' di
merito,  espressamente  indicati  in domanda, devono far pervenire al
responsabile  del  procedimento di cui all'art. 13 del presente bando
entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  hanno  sostenuto la suddetta prova, i
documenti  in  carta  semplice  attestanti  il possesso dei titoli di
precedenza  e  preferenza,  a  parita'  di valutazione, gia' indicati
nella  domanda,  dai quali risulti altresi' il possesso del requisito
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda  di  ammissione  al  concorso.  I  documenti  si  considerano
prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suddetto.
    2.  E' tuttavia, facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in  luogo  dei sopraelencati documenti un'autocertificazione ai sensi
dell'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
o  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

        
      
                               Art. 9.
                Regolarita' degli atti, approvazione
                 graduatoria e nomina dei vincitori
    1. Il  Dirigente  dell'Ufficio  concorsi  e  borse  di studio con
proprio  provvedimento  accerta,  entro  trenta giorni dalla consegna
degli  atti  da parte della commissione, la regolarita' formale degli
atti  medesimi e, verificata la regolarita' del procedimento, approva
con  proprio  provvedimento  la  graduatoria  di merito e nomina il/i
vincitore/i  in  numero  pari  a  quello  dei  posti messi a concorso
secondo  la vigente normativa nonche' la graduatoria degli idonei. Il
suddetto  provvedimento  sara' pubblicato sul sito Internet del CNR e
di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  italiana  e  da  tale  data
decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
    2.  Nel  caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile dei
procedimento,  entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento   motivato   gli   atti   alla   commissione   per   la
regolarizzazione, stabilendone un termine.
    3.  I  vincitori  saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato  al  terzo  livello professionale - ricercatore, con il
trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto
Istituzione  ed Enti di ricerca e sperimentazione, previo superamento
di un periodo di prova della durata di tre mesi.
    4.  I  vincitori  nominati  che nel termine stabilito non avranno
preso   servizio,   senza  giustificato  motivo,  saranno  dichiarati
decaduti dall'impiego.

        
      
                              Art. 10.
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
    1.  Non  prima  di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione   sul   sito   internet  del  CNR:  www.urp.cnr.it  del
provvedimento  di  cui  all'art.  9,  comma  1,  i  candidati possono
chiedere all'Ufficio concorsi e borse di studio - DCSGR, con spese di
spedizione  a  loro  carico,  la  restituzione dei titoli e documenti
presentati  in  originale.  Tale restituzione e' effettuata entro tre
mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
Il  CNR  provvedera' a detta restituzione mediante posta ordinaria in
contrassegno; modalita' diverse devono essere richieste espressamente
dal candidato.
    2.  Trascorso  il  suddetto termine l'ufficio concorsi e borse di
studio  -  DCSGR  non  e'  piu'  responsabile  della  conservazione e
restituzione della documentazione e procedera' al macero del suddetto
materiale.

        
      
                              Art. 11.
            Documenti di rito per la nomina dei vincitori
    1.   Il/i  vincitori/e,  cittadini  dell'Unione  europea,  devono
presentare  entro  il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la
seguente documentazione:
      a) autocertificazione  che  attesti  data  e  luogo di nascita,
cittadinanza,  godimento  dei diritti politici, titolo di studio (nel
caso di titolo di studio conseguito all'estero deve essere presentata
copia  della dichiarazione di equivalenza rilasciata dalla competente
autorita' italiana);
      b) certificato   di  idoneita'  fisica  all'impiego  rilasciato
dall'azienda sanitaria locale di appartenenza o da un medico militare
o da un ufficiale sanitario del comune di residenza;
      c) dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e
di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni di incompatibilita'
richiamate  dall'art.  53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero
espressa  dichiarazione  di  opzione per il Consiglio Nazionale delle
Ricerche;
      d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
    2.  I  cittadini  extracomunitari  devono  presentare,  entro  il
termine di cui al comma 1, i seguenti documenti:
      a) certificato di nascita;
      b) certificato attestante la cittadinanza;
      c) certificato   di   godimento   dei   diritti   politici  con
l'indicazione  che  tale  requisito  era posseduto anche alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
      d) certificato   equipollente   al   certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' nello
Stato  di  cui  lo straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli
interessati  dovranno  produrre inoltre autocertificazione attestante
l'assenza  di  condanne  penali  passate  in giudicato che comportino
l'interdizione dei pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali
che   comportino   la  restrizione  della  liberta'  personale  o  di
provvedimenti  di  rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se
accertati,    l'applicazione    della   sanzione   disciplinare   del
licenziamento;
      e) certificazione  relativa  alla  idoneita' fisica all'impiego
come indicato nel punto 1, lettera b).

        
      
                              Art. 12.
                   Trattamento dei dati personali
    1.  Al sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  i  dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita'  di  gestione  del  presente  bando  e  per  la  successiva
eventuale  instaurazione  del  rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    3.  L'interessato  gode  dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che  lo  riguardano  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il
diritto  di  far  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i
dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in termini non conformi alla
legge,  nonche'  il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
    4.  Tali  diritti  possono  essere fatti valere nei confronti del
Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  nella  persona  del  dirigente
dell'ufficio  concorsi  e  borse  di  studio della direzione centrale
supporto alla gestione delle risorse.

        
      
                              Art. 13.
                    Responsabile del procedimento
    Il  responsabile  del procedimento relativo al concorso di cui al
presente  bando  e'  il  dirigente  dell'Ufficio  concorsi e borse di
studio  della Direzione centrale supporto alla gestione delle risorse
-  P.le  Aldo  Moro,  7  -  00185  Roma  (tel.  06  49932172 - fax 06
49933852).

        
      
                              Art. 14.
                             Pubblicita'
    Il  presente  bando  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - ed in
via  telematica  sul  sito  Internet  del CNR: www.urp.cnr.it (vedere
sezione Lavoro).

        
      
                              Art. 15.
                         Disposizioni finali
    Per  quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono
in  quanto  applicabili,  in  considerazione  del decreto legislativo
n. 127/2003,  le  disposizioni  previste dalla normativa citata nelle
premesse del presente bando, nonche' le leggi vigenti in materia.

        
      
                                                           Allegato A
    Area scientifica (VIII) "scienze dell'ambiente"
    Posizione: A;
    Profilo: ricercatore terzo livello, numero posti: 1;
    Tematica di lavoro: diagnosi e risanamento dei siti inquinati;
    Lingua: conoscenza della lingua inglese;
    Titolo   di   studio   (vecchio  ordinamento):  chimica,  scienze
biologiche,  scienze  agrarie,  scienze  geologiche,  ingegneria  per
l'ambiente e il territorio, scienze ambientali, ingegneria mineraria;
    Equiparazione  decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 62/S, 6/S,
77/S, 86/S, 82/S, 38/S;
    Sede  di  lavoro: Istituto per lo studio degli ecosistemi (ISE) -
Pisa

        
      
                                                           Allegato B
                              Al  Consiglio  Nazionale delle Ricerche
                              Ufficio  concorsi e borse di studio del
                              D.C.S.G.R.  -  Piazzale  Aldo Moro, 7 -
                              00185 Roma
    Bando  di  concorso n. ............ per l'assunzione di unita' di
personale - terzo livello professionale ricercatore
Il sottoscritto
Cognome
    (per le donne indicare il cognome da nubile)
Nome   codice  fiscale  nato  a  provincia  .....................  il
attualmente  residente  a provincia ................... indirizzo cap
..............................  telefono  chiede  di essere ammesso a
partecipare     al     concorso     di     cui     al     bando    n.
...........................  area  scientifica:  posizione  codice di
riferimento: .......................................
    A  tal fine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000,  consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
    Dichiara sotto la propria personale responsabilita':
      di essere nato in data e luogo sopra riportati;
      di' essere residente nel luogo sopra riportato;
      di'  eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare
le comunicazioni relative alla procedura concorsuale (in Italia per i
cittadini stranieri):
comune    provincia    ...........................    indirizzo   cap
.............................. telefono
      di essere cittadino ;
      di  non  essere  escluso  dall'elettorato  politico  attivo, di
essere    iscritto    nelle    liste    elettorali    di    provincia
................... oppure indicare i motivi della mancata iscrizione
o della cancellazione;
      di  aver  prestato  servizio con rapporto di impiego presso una
pubblica  amministrazione  e cioe' presso e di essere cessato a causa
di ;
      di  non  prestare  attualmente  servizio presso il CNR (in caso
contrario  specificare se si e' dipendenti di ruolo o con contratto a
tempo  determinato,  l'unita'  organica  di  appartenenza, il livello
professionale ed il profilo di inquadramento);
      di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ne' di
essere  stato  dichiarato  decaduto  da  un  impiego statale per aver
conseguito  l'impiego  mediante  la  produzione  di documenti falsi o
viziati  da  invalidita'  insanabile,  nonche'  di  non  essere stato
interdetto  dai  pubblici  uffici  in  base  a  sentenza  passata  in
giudicato;
      di avere idoneita' fisica all'impiego;
      di non aver riportato condanne penali;
ovvero,
      di  aver  riportato  le  seguenti  condanne penali o di avere i
seguenti  procedimenti  penali  pendenti (indicando gli estremi delle
relative sentenze): ;
      di  essere in possesso del diploma di laurea in (come richiesto
dall'art. 2, comma 2, lettera a) del bando di concorso) conseguito il
con il punteggio di ..............;
      presso l'Universita' ;
      di  essere  in  possesso  del  requisito richiesto dall'art. 2,
comma 2, lettera b);
      di  conoscere  la/e  seguente/i lingua/e straniera/e indicata/e
all'art. 2, comma 2, lettera c), del bando di concorso ;
      di conoscere gli elementi di informatica di base come richiesto
dall'art. 2, comma 2, lettera e);
      di   aver/non   aver   presentato  domanda  di  partecipazione,
nell'ambito del presente bando, ad altra posizione ;
      di  accettare  l'eventuale cambio della sede disposto dall'Ente
ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente bando;
      di  essere  in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi
della  legge  n. 68/1999,  del  decreto legislativo n. 215/2001 e del
decreto   legislativo  n. 263/2003  e  dei  titoli  di  precedenza  e
preferenza  da  far  valere  a  "parita'  di  valutazione",  previsti
dall'art. 5  del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/l994,
e successive modificazioni (vedi nota).
    Per i cittadini stranieri:
      di  godere  dei  diritti  civili  e politici nello Stato ovvero
indicare i motivi del mancato godimento ;
      di  avere  conoscenza  della  lingua  italiana  come  richiesto
dall'art. 2, comma 2, lettera d).
    Per  i diversamente abili (si intendono diversamente abili solo i
soggetti riconosciuti tali a seguito di accertamenti effettuati dalle
aziende  sanitarie  locali  mediante  le  commissioni  mediche di cui
all'art. 4 della legge n. 104/1992):
      dichiara  di  essere  diversamente  abile  ai sensi della legge
104/1992 e di aver necessita' dei seguenti ausili:
ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi
in sede d'esame in relazione allo specifico handicap.
    Il  sottoscritto  esprime  il  proprio  consenso affinche' i dati
personali  forniti  possano essere trattati, nel rispetto del decreto
legislativo  n.  196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
    Annotazioni integrative
    Allega, inoltre:
      curriculum firmato (sei copie);
      una copia dei titoli di cui all'art. 4, comma 4, lettera b);
      elenco dei predetti titoli, firmato (sei copie);
      una  copia  di  ciascuna pubblicazione e/o rapporto tecnico e/o
brevetto scelto;
      elenco  firmato  (sei  copie)  delle  cinque  pubblicazioni e/o
rapporti tecnici e/o brevetti scelti;
      supporto informatico di cui all'art. 4, comma 4, lettera f).
    Il  sottoscritto  si impegna a comunicare le eventuali variazioni
successive,    riconoscendo    che   l'Amministrazione   non   assume
responsabilita'  in caso di irreperibilita' del destinatario e per la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente  o  da mancata, oppure tardiva,
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'  per  gli  eventuali  disguidi  postali  o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
      Luogo e data
                                                       Il dichiarante

NOTA:
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - art. 5 e successive modificazioni:
      1)  gli  insigniti  di  medaglia al valor militare. Tale titolo
potra'  essere  comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di  concessione  o  mediante  idonea  certificazione  rilasciata  dal
Ministero della difesa;
      2)  i  mutilati  ed  invalidi  di  guerra  ex combattenti. Tale
qualita'  potra'  essere  comprovata  mediante  copia  autentica  del
provvedimento  di  concessione  della  pensione  da  cui  risulti  la
categoria  di pensione assegnata ovvero l'estratto del referto medico
collegiale  da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una  certificazione  rilasciata  dalla competente Opera nazionale per
gli invalidi di guerra;
      3)  i  mutilati  ed  invalidi per fatto di guerra o per atti di
terrorismo.  Tale  qualita'  potra'  essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale  da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una  certificazione  rilasciata  dalla competente Opera nazionale per
gli   invalidi  di  guerra  o  da  un  certificato  rilasciato  dalla
competente prefettura;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato.   Tale   qualita'   potra'  essere  comprovata  mediante  la
produzione   di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il  quale
l'amministrazione   statale   o   gli  enti  locali  territoriali  ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  una  mutilazione  od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge  19 febbraio  1942,  n. 137, e successive modificazioni, ovvero
mediante     un'attestato    dell'I.N.A.l.L.    circa    la    natura
dell'invalidita'  e  circa  il  grado  di  riduzione  della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
      5)  gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei  comitati  provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora
le   prefetture)   o   dell'autorita'   consolare,  nella  rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, a. 365;
      6)  gli  orfani  dei  caduti  per fatto di guerra o per atti di
terrorismo.  Tale  qualita'  dovra'  essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria  di  pensione  assegnata, ovvero con l'estratto del referto
medico  collegiale  da  cui  risulti la descrizione dell'invalidita',
ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  dalla  competente  Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato.   Tale   qualita'   potra'  essere  comprovata  mediante  la
produzione   di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il  quale
l'amministrazione   statale   o   gli  enti  locali  territoriali  ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  al  genitore una mutilazione od
infermita'  ascrivibili  ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa   alla   legge   19 febbraio   1942,   n. 137,  e  successive
modificazioni,  unitamente  ad una certificazione anagrafica o ad una
dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  della  legge n. 15/1968 da cui
risulti  il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una certificazione
rilasciata  dall'amministrazione  dalla  quale dipendeva il genitore,
ovvero  mediante  una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore   e'   deceduto  per  causa  di  lavoro  unitamente  ad  una
certificazione  anagrafica  o  una dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione;
      8)  i  feriti  in  combattimento.  Tale servizio dove risultare
mediante  la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di  servizio  o  da altra attestazione rilasciata dal Ministero della
difesa dalla quale risulti la circostanza;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il
primo  titolo  potra'  essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento  di  concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti.  Tale  qualita'  potra' essere comprovata mediante copia
autentica  del  decreto  di concessione della pensione al genitore da
cui  risulti  la  categoria  di  pensione  assegnata, ovvero mediante
l'estratto   dei   referto   medico  collegiale  da  cui  risulti  la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla   competente   Opera  nazionale  per  gli  invalidi  di  guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione,  ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  a  nome del
candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;
      11)  i  figli dei mutilati e invalidi per fatto di guerra o per
atto  di  terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da  cui  risulti  la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l'estratto   del   referto   medico  collegiale  da  cui  risulti  la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla   competente   Opera  nazionale  per  gli  invalidi  di  guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione,  ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  a  nome del
candidato  dalla  Direzione generale delle pensioni di guerra o da un
certificato rilasciato dalla competente prefettura;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore  pubblico  e  privato. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante  la  produzione  di copia autentica del provvedimento con il
quale  l'amministrazione  statale  o  gli enti locali territoriali ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  al  genitore una mutilazione od
infermita'  ascrivibili  ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa   alla   legge   19 febbraio   1942,   n. 137,  e  successive
modificazioni,  unitamente  ad  una  certificazione anagrafica da cui
risulti  il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una certificazione
rilasciata  dall'amministrazione  dalla  quale dipendeva il genitore,
ovvero  mediante  la  produzione  di una dichiarazione del l'I.N.P.S.
circa  la  natura  dell'invalidita'  ed  il  grado di riduzione della
capacita'  lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le  sorelle  ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome
del  candidato  dalla  Direzione  generale  delle pensioni di guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra  o  per  atti  di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni
di  guerra  da  rilasciarsi  a  nome del candidato, unitamente ad una
certificazione  anagrafica  attestante  il rapporto del coniugio o di
parentela  con  il  defunto  o  da  un  certificato  dalla competente
prefettura;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel   settore   pubblico  e  privato.  Tale  qualita'  potra'  essere
comprovata   mediante   la   produzione   di   copia   autentica  del
provvedimento  con  il  quale  l'amministrazione  statale  o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una  mutilazione  od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da
cui  alla  tabella  A  annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive  modificazioni,  ovvero  da  una certificazione rilasciata
dall'amministrazione  dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela  con  il defunto dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero
mediante  la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante
che il coniuge od il fratello e' deceduto per causa di lavoro nonche'
di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o
di parentela con il defunto;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno presso il Consiglio Nazionale delle
Ricerche  da  comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli   a   carico.  Tale  titolo  deve  essere  comprovato  mediante
certificazione  anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio
e  quella  della  nascita  dei  figli  ovvero mediante certificazione
anagrafica, dalla quale risulti che la data di nascita dei figli deve
essere   antecedente   alla   scadenza   del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
      19)  gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato  mediante  la  produzione  di  una  certificazione  o  del
provvedimento   dal   quale  risulti  che  la  commissione  sanitaria
provinciale  abbia  accertato  l'esistenza  di  minorazioni  tali  da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (Legge 30 marzo 1971, n. 118);
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito  al  termine  della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere   comprovata  mediante  la  produzione  della  copia  conforme
all'originale   dello   stato  di  servizio  militare  o  del  foglio
matricolare di congedo illimitato.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso
modo  di  cui  al  punto  n. 18,  indipendentemente  dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio  con  l'eventuale  indicazione  dei giudizi riportati oppure
certificazione  attestante  il  lodevole servizio prestato rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
      c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.