Concorso per 8 dottori di ricerca (lombardia) I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 8 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 08-04-2008 |
Sintesi: | I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA CONCORSO (scad. 14 maggio 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria sismica ... |
Ente: | I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA |
Regione: | LOMBARDIA |
Provincia: | PAVIA |
Comune: | PAVIA |
Data di inserimento: | 24-04-2008 |
Data Scadenza bando | 14-05-2008 |
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I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
CONCORSO (scad. 14 maggio 2008)
CONCORSO (scad. 14 maggio 2008)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria sismica e sismologia applicata all'ingegneria" - XXIV ciclo.
IL DIRETTORE Visto lo statuto dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 178 del 2 agosto 2005; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca"; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria sismica e sismologia applicata all'ingegneria" - XXIV ciclo - con sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, presentata dal Consiglio didattico dei dottorati dell'Istituto ai sensi dell'art. 26 dello statuto; Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione, a seguito della verifica dei requisiti di idoneita'; Vista la delibera del consiglio direttivo, adottata nella seduta del 19 marzo 2008, con la quale e' stata approvata l'istituzione del corso di dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria sismica e sismologia applicata all'ingegneria" XXIV ciclo - avente sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia; Vista la convenzione stipulata tra l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e l'Universita' degli studi di Pavia; Vista la convenzione stipulata tra l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e la Fondazione "Centro Europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica", per l'attivazione ed il funzionamento del dottorato di ricerca internazionale in "ingegneria sismica e sismologia applicata all'ingegneria" - XIV ciclo - avente sede amministrativa presso l'Istituto universitario di studi superiori, e con la quale si e' impegnato a finanziare quattro borse di studio per il corso di dottorato di ricerca internazionale in "ingegneria sismica e sismologia applicata all'ingegneria"; Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del bando relativo alla indizione di pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca "Ingegneria sismica e sismologia applicata all'ingegneria" XXIV ciclo - avente sede amministrativa presso l'Istituto universitario di studio superiori (I.U.S.S.) di Pavia; Decreta: Art. 1. Istituzione 1. Nell'ambito del XXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, e' istituito, in consorzio con l'Universita' degli studi di Pavia e la Fondazione "Centro Europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica", il dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria sismica e sismologia applicata all'ingegneria". 2. Sono indetti presso l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione al predetto corso di dottorato di ricerca. Vengono indicate di seguito l'area scientifica ed i settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso, la sede del dottorato, il coordinatore, la durata del corso, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio disponibili, gli enti finanziatori delle borse di studio, i titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice, le modalita' di svolgimento delle prove di ammissione, la data e la sede di espletamento delle prove concorsuali, l'indirizzo web del dottorato. Dottorato di ricerca internazionale in ingegneria sismica e sismologia applicata all'ingegneria. Area scientifica: ingegneria civile ed architettura; Settori scientifico disciplinari: ICAR/07; ICAR/08; ICAR/09; MAT/08; GEO/11; ING-IND/22; Sede: Fondazione "Centro Europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica", via Ferrata n. 1 - 27100 Pavia Tel./Fax: +39.0382.516933 - E-mail: secretariat@roseschool.it Coordinatore: prof. Gian Michele Calvi; Sedi consorziate: Universita' degli studi di Pavia; Durata: 3 anni; Posti: n. 8; Borse di studio: n. 8; Enti finanziatori: n. 4 borse di studio finanziate dall'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.); n. 4 borse di studio finanziate dalla Fondazione "Centro Europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica". Titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice: a) Diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito; b) Curriculum accademico e professionale; c) Lettere di presentazione; d) Pubblicazioni scientifiche; e) Risultati conseguiti in corsi di master; f) Ogni altro titolo o documento ritenuto utile dal candidato. Prova scritta: giorno 19 maggio 2008, alle ore 14.00, presso la Fondazione "Centro Europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica", viaFerrata 1 -27100 Pavia Prova orale: giorno 21 maggio 2008, alle ore 9.00, presso la Fondazione "Centro Europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica", via Ferrata 1 - 27100 Pavia. Modalita' di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati dovranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese. Sito web di approfondimento: https://www.roseschool.it/
Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria sismica e sismologia applicata all'ingegneria", senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, oppure di titolo accademico equipollente conseguito presso Universita' straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. 2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria sismica e sismologia applicata all'ingegneria", farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa del documento di cui si richiede l'equipollenza, tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane, nonche' dei documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola. 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. 4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3. Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, in conformita' al modello allegato al presente bando, deve pervenire al Direttore dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.) entro il giorno 14 maggio 2008 con una delle seguenti modalita': a) consegna presso gli uffici dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - aperto al pubblico con il seguente orario: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9.30 alle ore 12.00; b) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia; c) trasmissione a mezzo fax al seguente numero: +39.0382.529131 (Sede della Fondazione "Centro Europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica"). In questo caso i documenti allegati dovranno anche pervenire, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalita' di cui ai precedenti punti a) e b). 2. Per il rispetto del termine di cui al comma 1 fara' fede il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia. 3. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana, il candidato dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico, l'eventuale numero di fax e l'eventuale e-mail. I cittadini stranieri devono indicare un recapito in Italia quale domicilio eletto ai fini del concorso; b) la propria cittadinanza; c) il diploma di laurea o di laurea specialistica posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea o la laurea specialistica, ovvero il titolo accademico equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la data dell'eventuale decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza, oppure, nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato (i documenti dovranno essere presentati secondo le modalita' di cui all'articolo 2 comma 2); d) i titoli conseguiti (limitatamente a quelli che potranno essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice ed indicati nell'articolo 1); e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti; f) le lingue straniere conosciute; g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito; h) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso. 4. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione esclusivamente i titoli indicati nell'articolo 1. Eventuali altri titoli non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia non potra' essere ritenuto in alcun modo responsabile per i titoli e le pubblicazioni presentate dai singoli candidati. 5. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, devono avanzare esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. 6. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni indicate nel presente articolo nonche' quelle pervenute oltre il termine indicato nel comma 1. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 7. L'Amministrazione dell'Istituto non ha alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4. Commissione giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice e' composta da tre commissari, membri del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria sismica e sismologia applicata all'ingegneria".
Art. 5. Procedura di selezione 1. L'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria sismica e sismologia applicata all'ingegneria" avviene previo superamento di una idonea procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 2. La procedura di selezione consiste nella valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e nello svolgimento dell'esame di ammissione. 3. La Commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i titoli indicati nell'articolo 1. Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, la Commissione giudicatrice dispone di venti punti. 4. I venti punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione presentate dai candidati. 5. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio. 6. L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta ed in un colloquio. Per la valutazione di ciascun candidato, la Commissione giudicatrice dispone di quaranta punti per ognuna delle due prove. 7. La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su argomenti afferenti alle materie del dottorato. 8. La Commissione giudicatrice determina il tempo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova scritta. Il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento dell'elaborato non puo' essere inferiore a novanta minuti ne' eccedere le sei ore. 9. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a venti punti. I risultati della prova scritta saranno resi noti ai candidati mediante affissione all'Albo del corso di dottorato di ricerca in "Ingegneria sismica e sismologia applicata all'ingegneria" il giorno 20 maggio 2008. 10. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno venti punti. 11. Al termine della seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'Albo del corso di dottorato di ricerca in "Ingegneria sismica e sismologia applicata all'ingegneria". 12. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria di merito e' formata sulla base della somma delle votazioni conseguite da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio. In caso di parita' nella graduatoria generale di merito prevale il candidato che abbia ottenuto il punteggio piu' elevato nella valutazione dei titoli. In caso di ulteriore parita' la preferenza e' determinata dalla minore eta' anagrafica del candidato. 13. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al Direttore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice. 14. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'articolo 1 del bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per le prove scritte ed orali solo se le date gia' precisate all'articolo 1 dovessero subire variazioni. In tal caso, il diario delle prove di ammissione, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara' comunicato agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno quindici giorni prima della data prevista. 15. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, valido a norma di legge: a) carta di identita'; b) patente di guida; c) passaporto. 16. La mancata presentazione alle prove di ammissione sara' considerata come rinuncia al concorso.
Art. 6. Ammissione ai corsi di dottorato 1. Il Direttore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione. 2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 7. Dipendente pubblico 1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 8. Iscrizioni al corso di dottorato 1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.), viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione al corso, la seguente documentazione: a) domanda di iscrizione al primo anno di corso del dottorato di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione; b) una fotografia formato tessera; c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita'; d) fotocopia del codice fiscale. 2. Dalla domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: a) nascita, residenza e cittadinanza; b) diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito. I vincitori in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero sono tenuti ad allegare l'originale del titolo medesimo alla domanda di immatricolazione. 3. Nella domanda di immatricolazione, il candidato risultato vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: a) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi, qualora intenda intraprendere una attivita' lavorativa, anche occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti, oppure, di impegnarsi a richiedere al Collegio dei docenti l'autorizzazione per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato; b) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione. 4. Nella domanda di immatricolazione, il candidato che risulta assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato; b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 5. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 9. Borse di studio 1. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 2. Il Direttore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili. 3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. 4. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate. 5. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento. I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare la meta' della durata legale del corso di dottorato. Per periodi di permanenza all'estero di durata pari o superiore a sei mesi e' necessaria l'autorizzazione del Collegio dei docenti mentre per periodi di durata inferiore e' sufficiente il consenso del Coordinatore. 6. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 7. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
Art. 10. Obblighi dei dottorandi 1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno il corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti. 2. Il corso di dottorato si varra' dei corsi attivati presso il Centro post-laurea di formazione e ricerca in ingegneria sismica e sismologia dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia. Ogni corso completato con successo comportera' l'assegnazione di sei crediti. Verranno offerti almeno nove corsi per ciascun anno accademico. Tutti i corsi saranno impartiti in lingua inglese. 3. Potranno essere organizzati studi individuali per studente che dovranno concludersi con la presentazione di un elaborato scritto con carattere di rapporto scientifico o progettuale, approvato da almeno due membri del Collegio dei docenti, di cui uno con funzioni di relatore. Ogni studio individuale completato con successo comportera' l'assegnazione di dodici crediti. 4. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e la ricerca svolta al Collegio dei docenti, il quale ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al Direttore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. 5. Il Collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando a compiere missioni in Italia ed all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi scientifici. 6. L'Istituto universitario di studi superiori di Pavia garantisce, nel periodo di frequenza del corso di dottorato, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso.
Art. 11. Attivita' didattica dei dottorandi 1. Il Collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando allo svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria ed integrativa, con un impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'.
Art. 12. Sospensione e decadenza 1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa nei seguenti casi: a ) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni; b) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un periodo globalmente non superiore ad un anno. 2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa di studio. 3. La richiesta di sospensione viene presentata al Collegio dei docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al Direttore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i dottorandi. Il Collegio dei docenti definisce le modifiche del programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla sospensione. 4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano esclusione dal corso di dottorato: a) la mancata iscrizione agli anni successivi; b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame finale. 5. Il dottorando puo' essere inoltre escluso dal corso di dottorato su circostanziata proposta del Collegio dei docenti per gravi e documentati motivi. 6. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione delle rate gia' erogate della borsa di studio.
Art. 13. Incompatibilita' 1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e' compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato. 2. L'attivita' di dottorato non e' di norma compatibile con impegni di lavoro. A richiesta del dottorando, il Collegio dei docenti, previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica lo svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca approvata dal Collegio stesso, in casi particolari e con adeguata motivazione, puo' consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare il corso di dottorato. Per il periodo di svolgimento dell'attivita' lavorativa, il dottorando non ha diritto alla borsa di studio.
Art. 14. Esame finale e conseguimento del titolo 1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Direttore dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo. 2. L'ammissione all'esame finale comporta il preventivo conseguimento di almeno novanta crediti, con un massimo di due studi individuali, ed il completamento della tesi di dottorato. 3. I crediti acquisiti nel corso del Master in ingegneria sismica e sismologia promossa dalla Scuola europea in riduzione del rischio sismico o presso una delle istituzioni ad essa convenzionate, potranno essere interamente riconosciuti nell'ambito del percorso formativo previsto dal corso di dottorato, sulla base di equivalenze in termini di crediti e di impegno di studio.
Art. 15. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio dottorati di ricerca dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia e trattati per le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia ed agli enti direttamente interessati alla posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori. 3. I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 16. Responsabile del procedimento amministrativo 1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo attinente al concorso e' il dott. Franco Corona Direttore amministrativo dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.), viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia -tel. 0382.375811; fax 0382.375899.
Art. 17. Norme finali 1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, e dalla normativa interna dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, nonche' dalle norme di gestione del corso, allegate alla Convenzione stipulata tra l'Istituto Universitario di studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.) e l'Universita' degli studi di Pavia e ed alla Convenzione stipulata tra l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e la Fondazione "Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica". 2. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico per via telematica nel sito https://www.roseschool.it/ e nel sito https://www.iusspavia.it/ Pavia, 17 marzo 2008 Il direttore: Schmid