Concorso per 350 notai (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 350 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 31 del 18-04-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (scad. 3 giugno 2008) Concorso a trecentocinquanta posti di notaio IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 07-05-2008 |
Data Scadenza bando | 03-06-2008 |
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO (scad. 3 giugno 2008)
CONCORSO (scad. 3 giugno 2008)
Concorso a trecentocinquanta posti di notaio
IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche; Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326; Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365; Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modifiche; Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728; Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358; Visto l'art. 13 della legge 3 giugno 1950 n. 375, cosi' come modificato dall'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367; Visto l'art. 11, comma 1, legge 5 ottobre 1962, n. 1539; Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358; Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239; Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in relazione all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche; Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990; Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995; Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74 e succ. mod.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263; Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001 n. 475; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2006 n. 306, allegato 17; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166. Considerato il decreto ministeriale del 28 marzo 2008 con il quale il Cons. Augusta Iannini, capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e' stata incaricata di assumere, con decorrenza immediata, la reggenza temporanea della Direzione Generale della giustizia civile per l'emanazione del presente bando di concorso. Decreta: Art. 1. 1. E' indetto un concorso, per esame, a 350 posti di notaio.
Disposizioni generali
Art. 2. 1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.
Art. 3. 1. La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile in calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358) e diretta al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, deve essere presentata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro le ore di ufficio e nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto procuratore della Repubblica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. 3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 1) le precise generalita' (prima il cognome poi il nome) con l'esatta indicazione della residenza e del luogo di domicilio, valido a tutti gli effetti per le comunicazioni; le donne coniugate devono indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del coniuge; 2) la data e il luogo di nascita; 3) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea; 4) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima; 5) le eventuali condanne penali riportate; 6) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti; 7) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una universita' italiana con l'esatta menzione della data e dell'universita' in cui venne conseguito oppure il possesso di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.148; 8) il compimento entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa e' stata effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneita' in un concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi; 9) l'eventuale superamento della prova di preselezione relativa al concorso indetto con decreto direttoriale l° settembre 2004 o al concorso indetto con decreto direttoriale 10 luglio 2006 al fine della diretta ammissione alle prove scritte; 10) l'esclusione di difetti che importino inidoneita' all'esercizio delle funzioni notarili. 4. Alla domanda i concorrenti debbono allegare: a) quietanza comprovante l'effettuato versamento della tassa erariale di euro 49,58 stabilita dall'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, per ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sara' effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso le Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le modalita' di versamento previste dal decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in G.U., suppl. ord. n. 293 del 17 dicembre 1997 - serie generale) e dalla circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (G.U., n. 3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo "729T". Allo scopo si precisa che per "Codice Ufficio" si intende quello dell'Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio; b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di euro 1,55, stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui euro 0,52 per tassa di concorso ed euro 1,03 per contributo alle spese di concorso; c) due fotografie uguali a colori, formato tessera, di misura non superiore a centimetri quattro per quattro, riproducenti l'effigie recente del candidato, salvo che si tratti di candidati ammessi di diritto alle prove scritte, ai sensi dell'art. 5, comma 6 e 7; 5. I candidati residenti all'estero hanno facolta' di presentare o far pervenire la domanda, con le quietanze e le fotografie, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. 6. La sottoscrizione in calce alla domanda puo' essere apposta dal candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 7. Nell'ipotesi di spedizione per posta o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. 8. Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, con lettera raccomandata. 9. La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa perviene al suddetto ufficio. 10. Il candidato che presenti personalmente la domanda deve consegnare le fotografie di cui al comma 4, lettera c), all'addetto alla ricezione il quale, sul retro, vi appone il nome e cognome del candidato, la propria sigla e il timbro tondo dell'ufficio. 11. Il candidato che non presenti personalmente la domanda, deve allegare ad essa le due fotografie, di cui una incollata su di un supporto cartaceo, con l'attestazione del notaio della corrispondenza con l'effigie del candidato e l'altra recante, esclusivamente sul retro, il sigillo e la sigla del notaio, nonche', a carattere stampatello, il nome e cognome del candidato. 12. I candidati che si trovino all'estero possono assolvere gli adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorita' consolari, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200. 13. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4. 1. L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata dal direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli affari di giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti e delle altre condizioni, in difetto dei quali puo' disporsi, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso.
Prova di preselezione
Art. 5. 1. Le prove scritte di cui al successivo art. 10 sono precedute da una prova di preselezione della durata di quarantacinque minuti salvo quanto indicato al successivo art. 6, eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ad ogni candidato di un questionario di quarantacinque domande; i candidati scelgono la risposta che riterranno giusta tra le quattro soluzioni proposte per ogni domanda. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande viene attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od errata e' attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda difficile; 997, per la domanda di media difficolta'; 1013, per la domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio 45.585 il numero di 991, per ogni domanda difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media difficolta', omessa od errata; infine, quello di 1013, per ogni domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito si forma la graduatoria di merito, cosi' come previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, modificato dal decreto ministeriale 10 novembre 1999, n. 456. Ogni sessione della preselezione e' preceduta da una dimostrazione relativa al suo funzionamento. 2. Le domande vertono sulle materie oggetto del concorso. 3. Esse sono distribuite per materia ed hanno, per ciascun candidato, complessivamente lo stesso grado di difficolta'. I singoli questionari sono formati mediante l'impiego della stessa procedura informatica, invariata per tutte le sessioni in cui si articola la prova. 4. L'archivio di tutte le domande, dal quale saranno tratte quelle poste ai candidati, verra' pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 4 luglio 2008, in conformita' a quanto previsto nel Regolamento, di cui al comma 1. 5. Nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra, si dara' comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio. 6. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneita' in un precedente concorso. 7. Il superamento della prova di preselezione da' diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi. Sono esonerati dalla prova di preselezione del concorso indetto con il presente bando, coloro che hanno superato la prova di preselezione del concorso indetto con decreto direttoriale 1° settembre 2004 e coloro che hanno superato la prova di preselezione del concorso indetto con decreto direttoriale 10 luglio 2006.
Art. 6. 1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano documentata richiesta nella domanda, ovvero successivamente, nel caso di patologie insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa, sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale dell'amministrazione che non sia in grado di dare loro suggerimenti. 2. Per i predetti candidati portatori di handicap la commissione puo' aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova, in misura comunque non superiore ai trenta minuti.
Art. 7. 1. Al termine di ogni sessione, a ciascun candidato sara' consegnato un attestato - firmato dal presidente o da un componente o da un segretario della commissione d'esame - contenente il numero progressivo di ciascun quesito propostogli (da 1 a 45), il numero identificativo del quesito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonche' il testo integrale della risposta selezionata o l'indicazione della mancata risposta, secondo quanto risultante dalla stampa fornita dal sistema informatico di preselezione.
Art. 8. 1. I candidati non esonerati od ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla preselezione sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, conformemente al calendario di cui al comma 4, per sostenere la relativa prova, nel luogo, giorno ed ora di inizio della stessa secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 26 settembre 2008. 2. In detta Gazzetta si dara' comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio. 3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notificazione a tutti gli effetti. 4. Il calendario sara' formato dopo la ricezione delle domande, secondo l'ordine alfabetico, previo sorteggio della lettera iniziale del cognome dei candidati. 5. Il sorteggio per l'ordine di partecipazione alla prova avra' luogo nella sede del Ministero della giustizia, in Roma, via Arenula, 70, a cura dell'Ufficio III della Direzione generale della giustizia civile - Dipartimento per gli affari di giustizia, previo avviso, a mezzo telegramma, della data e dell'ora, ad almeno cinque candidati, i quali avranno facolta' di presenziare. 6. I candidati che si presentano per sostenere la prova di preselezione sono identificati al momento dell'ingresso nei locali in cui si svolge ogni sessione. 7. All'uopo, devono esibire uno dei documenti di cui al successivo art. 12 e ritirare dal personale la tessera di identificazione. 8. Qualora, per cause di forza maggiore, non possano aver luogo una o piu' sessioni nella giornata programmata, il presidente della commissione di esame fissa la data di rinvio dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. Per cause di forza maggiore - adeguatamente documentate - la commissione puo' differire di un termine comunque non superiore a dieci giorni la data originariamente fissata per lo svolgimento della prova di preselezione del candidato richiedente. 9. La tessera di cui al comma 7, da utilizzare in occasione della prova di preselezione, deve essere conservata, nell'ipotesi di superamento della prova in questione, per l'identificazione, ai fini delle successive prove di concorso, secondo quanto previsto negli artt. 11 e 12. 10. I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di qualsiasi strumento o pubblicazione, anche ufficiale. Prima dell'inizio di ciascuna sessione il candidato puo' ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione della commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti. Nel caso di violazione di qualsiasi norma stabilita per lo svolgimento della prova di preselezione, la commissione di esame delibera l'immediata esclusione del candidato dal concorso.
Art. 9. 1. La graduatoria di tutti i candidati che hanno partecipato alla prova di preselezione e' formata dal sistema automatizzato, sulla base della elaborazione del programma informatico; la commissione determina coloro che sono ammessi alle prove scritte, ai sensi dell'art. 5-ter legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificata dalla legge 26 luglio 1995, n. 328 e dal decreto legislativo 24 aprile 2006 n° 166. 2. Detta graduatoria viene trasmessa al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, dal presidente della commissione, unitamente ai verbali, alla relazione finale ed ai supporti informatici non modificabili relativi a ciascuna sessione di cui si compone la preselezione - ed e' resa pubblica mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero. 3. Dell'avvenuta affissione sara' data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 12 dicembre 2008. In tale Gazzetta si dara', inoltre, comunicazione delle modalita' di convocazione dei concorrenti, del luogo e delle date di svolgimento delle prove scritte, di cui ai successivi artt. 11 e 12. 4. Nella citata Gazzetta Ufficiale si dara' comunicazione di eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente. 5. Tale pubblicazione, con riferimento a quanto specificato nei precedenti commi, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 6. Qualora, successivamente alla pubblicazione del calendario per lo svolgimento delle prove scritte, le medesime non si siano svolte per qualsiasi motivo nei giorni indicati a norma del comma 3, del luogo e delle nuove date del loro svolgimento verra' data comunicazione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale edita il secondo venerdi' successivo alla data prevista per lo svolgimento dell'ultima prova scritta. 7. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Prove di concorso
Art. 10. 1. L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto di ultima volonta' e due atti tra vivi di cui uno di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso. 2. L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie: a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio; b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.
Art. 11. 1. I candidati ammessi alle prove scritte sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove medesime, nelle date, nel luogo e con le modalita' che verranno indicate, ai sensi dell'art. 9. 2. Al momento dell'identificazione personale, che puo' avvenire anche il giorno della prima prova scritta, ma precedentemente al suo inizio, i candidati ammessi in conseguenza del superamento della prova di preselezione, possono esibire la tessera di identificazione, ricevuta ai sensi dell'art. 8, mentre i candidati ammessi di diritto possono esibire uno dei documenti di identificazione, precisati nel successivo art. 12. 3. La consegna dei testi di consultazione, di cui ai commi 5, 6 e 7, per la preventiva verifica da parte della commissione, e' ammessa nei giorni che precedono quello della prima prova scritta, secondo quanto previsto nella Gazzetta Ufficiale indicata nell'art. 9, ed e' subordinata alla preventiva identificazione del candidato, ai sensi del comma precedente. 4. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle prove scritte. 5. A termini dell'art. 18, comma 2, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. E' altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana. 6. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono. 7. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono esclusi, altresi', manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle di comune consultazione. E' consentita la consultazione di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recante testi normativi. 8. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero successivamente nel caso di patologie insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa, la commissione, oltre che autorizzare l'assistenza nella compilazione degli elaborati di personale dell'amministrazione, puo' aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove, in misura comunque non superiore ai trenta minuti.
Art. 12. 1. I candidati, al fine di ritirare la tessera di identificazione di cui agli articoli precedenti, devono presentare la carta di identita' ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un valido documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da un'autorita' di Stato. 2. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l'effigie del candidato. 3. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono dimostrare la propria identita' personale, presentando la tessera di identificazione, in alternativa ai documenti di cui al comma 1.
Art. 13. 1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per i quali la sottocommissione, ultimata la lettura dei tre elaborati, ne ha deliberato a maggioranza l'idoneita'. Il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte. 2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero ai sensi dell'art. 23, comma 3, del regio decreto 14 novembre 1926, n.1953 ed e' da tale data che decorreranno i termini di cui all'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205. 3. L'esame orale si intende superato se il concorrente avra' riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie. 4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano stati dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi, per esame, e' aumentato di due punti per ciascuna delle idoneita' precedentemente conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro. 5. Il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, e' attribuito ai concorrenti a favore dei quali e' applicato il predetto aumento e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo aumento. 6. Sono dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento.
Procedimento di nomina
Art. 14. 1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei. 2. A parita' di condizioni, l'ordine di graduatoria sara' determinato a norma dell'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice. 3. Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.
Art. 15. 1. I concorrenti, dopo il superamento della prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre, dal giorno successivo alla data che sara' fissata e comunicata dall'amministrazione, i seguenti documenti: a) l'estratto per riassunto o, in caso di pluralita' di nomi, per copia integrale, dell'atto di nascita: il predetto documento non puo' essere sostituito con il certificato di nascita o con l'estratto semplice; b) il certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza o del titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 o copia notarile di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della competente autorita' accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca; d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo; e) il certificato medico rilasciato dalla unita' sanitaria competente per territorio o da un medico militare attestante lo stato fisico del candidato e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione della esclusione di difetti che importino la inidoneita' all'esercizio delle funzioni notarili. 2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente articolo ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella fissata nella comunicazione indicata nello stesso comma. 3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile. 4. Il documento di cui al primo comma, lettera e) del presente articolo, deve essere di data non anteriore di tre mesi, mentre quello di cui al primo comma, lettera b) di data non anteriore a sei mesi, a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo. 5. I concorrenti, all'esclusivo fine dell'accertamento dei requisiti per il decreto di nomina a notaio e relativa assegnazione della sede, debbono, altresi', far pervenire al Ministero della giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, il certificato del tirocinio obbligatorio introdotto dal decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166. Tale certificato, registrato dal consiglio notarile competente, dovra' pervenire all'indirizzo di cui sopra entro centocinquanta giorni dalla data dell'avvenuto superamento delle prove orali.
Art. 16. 1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire, inoltre, al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori di concorso e degli altri concorrenti idonei. 2. I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o attestazione e, in particolare: la qualifica di mutilato o di invalido di guerra o per fatto di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatto di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure della competente associazione nazionale. 3. La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidita' da cui e' colpito, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidita'. 4. La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539. 5. La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. 6. La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare da certificato rilasciato dalla competente Associazione nazionale. 7. La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-ter , rilasciato a nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio. 8. La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro. 9. La qualifica di figlio di mutilato o invalido di guerra o della lotta di liberazione o di figlio di mutilato o invalido civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato. 10. La qualifica di figli di mutilati e degli invalidi per servizio deve risultare a nome del padre da certificazione rilasciata dall'amministrazione da cui dipende il genitore mutilato o invalido per servizio. 11. La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante la loro condizione. 12. Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, debbono esibire un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. 13. Le madri o le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. 14. Lo stato di coniugato deve essere dimostrato mediante l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei figli con lo stato di famiglia. 15. Il lodevole servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non e' sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali. 16. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta eccezione per i documenti di cui al primo comma, lettere a) e b) dell'art. 15 e di cui al comma 14 del presente articolo, esenti, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405. 17. L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.
Art. 17. 1. Il direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli affari di giustizia, riconosciuta la regolarita' delle operazioni del concorso, approva, con decreto, la graduatoria. 2. Il direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli affari di giustizia, con lo stesso decreto, ha facolta', sentito il consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimenti andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria. 3. La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.
Art. 18. 1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza. 2. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano e' richiesta (art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574) la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche. 3. I posti notarili della provincia di Bolzano, pertanto, sono assegnati ai vincitori del concorso che siano in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521. 4. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione Valle d'Aosta e' richiesta la piena conoscenza anche della lingua francese, da accertare con le modalita' di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263; 5. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della provincia di Bolzano, devono allegare, alla dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi prescelte, in originale od in copia autenticata, ed in carta da bollo, l'attestato di conoscenza delle due lingue summenzionate. 6. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della regione Valle d'Aosta, devono allegare, alla dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi prescelte, in originale o in copia autenticata, l'esito delle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese. 7. Oltre alla indicazione del posto o dei posti della provincia di Bolzano o della regione Valle d'Aosta i vincitori del concorso possono, ove occorra, completare la predetta dichiarazione, con la indicazione di altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione di graduatoria. 8. Qualora manchino le dichiarazioni, di cui ai precedenti commi, il direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli affari di giustizia, provvedera' d'ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvedera' all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio. Roma, 10 aprile 2008 p. Il direttore generale Il capo del dipartimento Augusta Iannini