Concorso per 350 notai (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 350
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 31 del 18-04-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO   (scad.  3 giugno 2008) Concorso a trecentocinquanta posti di notaio IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 07-05-2008
Data Scadenza bando 03-06-2008
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO   (scad.  3 giugno 2008)
Concorso a trecentocinquanta posti di notaio
            IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
   Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche;
   Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
   Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
   Visto  il  regio  decreto  14 novembre 1926, n. 1953, e successive
modifiche;
   Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
   Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
   Visto  il  regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
   Visto  l'art.  13  della  legge  3  giugno 1950 n. 375, cosi' come
modificato dall'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367;
   Visto l'art. 11, comma 1, legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
   Visto  l'art.  19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200;
   Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
   Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
   Visto  l'art.  31  del  decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio  1988,  n.  574,  in  relazione  all'art.  4  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,  n. 752 e successive
modifiche;
   Visto  l'art.  2,  terzo  comma,  del  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;
   Visto  l'art.  7,  quinto  comma, della legge 29 dicembre 1990, n.
405;
   Visto  l'art.  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487;
   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
marzo 1995;
   Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328;
   Visto  il  decreto  ministeriale  24  febbraio 1997, n. 74 e succ.
mod.;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
   Visti  gli  articoli  4,  14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
   Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;
   Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001 n. 475;
   Visto  il  decreto  ministeriale 12 dicembre 2006 n. 306, allegato
17;
   Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166.
   Considerato il decreto ministeriale del 28 marzo 2008 con il quale
il  Cons.  Augusta  Iannini,  capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia  e' stata incaricata di assumere, con decorrenza immediata,
la  reggenza  temporanea  della  Direzione  Generale  della giustizia
civile per l'emanazione del presente bando di concorso.
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. E' indetto un concorso, per esame, a 350 posti di notaio.

        
      
          
            Disposizioni generali
                               Art. 2.
   1.  Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in
possesso  dei  requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4),
5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e
non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

        
      
                               Art. 3.
   1.  La  domanda  di  ammissione  al  concorso  (vedi fac-simile in
calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n. 358) e diretta al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli
affari  di  giustizia  -  Direzione generale della giustizia civile -
Ufficio  III,  deve essere presentata al procuratore della Repubblica
presso  il  tribunale  nella  cui  giurisdizione risiede l'aspirante,
entro   le  ore  di  ufficio  e  nel  termine  perentorio  di  giorni
quarantacinque   dalla   pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale.
   2.  La  domanda  si  considera  prodotta  in  tempo utile anche se
spedita   al   suddetto  procuratore  della  Repubblica  a  mezzo  di
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine sopra
stabilito.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
   3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
    1)  le  precise  generalita'  (prima  il cognome poi il nome) con
l'esatta indicazione della residenza e del luogo di domicilio, valido
a  tutti  gli effetti per le comunicazioni; le donne coniugate devono
indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del
coniuge;
    2) la data e il luogo di nascita;
    3)  il  possesso  della cittadinanza italiana o di un altro Stato
membro dell'Unione europea;
    4)  il  comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalla  lista
medesima;
    5) le eventuali condanne penali riportate;
    6)  l'inesistenza  di  sentenze  di fallimento, interdizione o di
inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
    7)  il  possesso  del diploma di laurea in giurisprudenza o della
laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate
da  una  universita'  italiana  con  l'esatta  menzione  della data e
dell'universita'  in  cui  venne  conseguito oppure il possesso di un
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002,
n.148;
    8)  il  compimento  entro  il  termine utile per la presentazione
della  domanda  di  ammissione  al  concorso,  della pratica notarile
prescritta,  con  l'indicazione  del relativo periodo e del consiglio
notarile   nella  cui  circoscrizione  la  pratica  stessa  e'  stata
effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica
notarile  ridotta  ovvero  il  conseguimento  della  idoneita'  in un
concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;
    9)  l'eventuale  superamento della prova di preselezione relativa
al  concorso  indetto con decreto direttoriale l° settembre 2004 o al
concorso  indetto  con  decreto  direttoriale 10  luglio 2006 al fine
della diretta ammissione alle prove scritte;
    10)   l'esclusione   di   difetti   che   importino   inidoneita'
all'esercizio delle funzioni notarili.
   4. Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
    a)  quietanza  comprovante  l'effettuato  versamento  della tassa
erariale  di  euro  49,58  stabilita  dall'art.  2,  terzo comma, del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
per   ammissione   ad  esame  di  abilitazione  professionale,  quale
adeguamento  della  tassa  di  ammissione  agli  esami  di  Stato per
l'abilitazione  all'esercizio  delle  professioni,  di cui all'art. 4
della   legge  8  dicembre  1956,  n.  1378.  Tale  versamento  sara'
effettuato  presso  un concessionario del servizio di riscossione dei
tributi,  un  istituto  di  credito  ovvero  presso le Poste Italiane
S.p.A.,  secondo  quanto  previsto  dall'art. 4 decreto legislativo 9
luglio  1997,  n.  237,  con  le modalita' di versamento previste dal
decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in G.U., suppl. ord. n. 293
del  17  dicembre  1997  -  serie  generale)  e  dalla  circolare del
Ministero  delle  finanze  -  Dipartimento  delle entrate - Direzione
centrale  per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (G.U., n.
3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo "729T". Allo scopo
si  precisa  che  per "Codice Ufficio" si intende quello dell'Ufficio
delle  entrate  relativo  al  domicilio  fiscale  del candidato. Sono
esenti  dal  pagamento  di  questa  tassa  coloro che siano risultati
idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;
    b)   quietanza  comprovante  l'effettuato  versamento  presso  un
archivio  notarile  della  somma di euro 1,55, stabilita dall'art. 1,
ultimo  comma,  ultima  parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di
cui  euro 0,52 per tassa di concorso ed euro 1,03 per contributo alle
spese di concorso;
    c) due fotografie uguali a colori, formato tessera, di misura non
superiore  a  centimetri  quattro per quattro, riproducenti l'effigie
recente  del  candidato,  salvo che si tratti di candidati ammessi di
diritto alle prove scritte, ai sensi dell'art. 5, comma 6 e 7;
   5. I candidati residenti all'estero hanno facolta' di presentare o
far  pervenire  la  domanda,  con  le  quietanze  e le fotografie, al
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
   6. La sottoscrizione in calce alla domanda puo' essere apposta dal
candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
   7.  Nell'ipotesi  di  spedizione  per  posta  o  di sottoscrizione
apposta  non  in  presenza  del dipendente addetto alla ricezione, la
sottoscrizione  in  calce  alla domanda deve essere autenticata da un
notaio   o   dal   segretario   comunale   del   luogo  di  residenza
dell'aspirante.  Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del
capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
   8.  Ogni  cambiamento  di  indirizzo  deve  essere  comunicato  al
Ministero  della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia
-  Direzione  generale  della  giustizia  civile  -  Ufficio III, con
lettera raccomandata.
   9.  La  comunicazione  produce  effetto  dal  momento  in cui essa
perviene al suddetto ufficio.
   10.  Il  candidato  che  presenti  personalmente  la  domanda deve
consegnare  le  fotografie di cui al comma 4, lettera c), all'addetto
alla  ricezione  il quale, sul retro, vi appone il nome e cognome del
candidato, la propria sigla e il timbro tondo dell'ufficio.
   11.  Il  candidato che non presenti personalmente la domanda, deve
allegare  ad  essa  le  due fotografie, di cui una incollata su di un
supporto cartaceo, con l'attestazione del notaio della corrispondenza
con  l'effigie  del  candidato  e l'altra recante, esclusivamente sul
retro,  il  sigillo  e  la  sigla  del  notaio,  nonche', a carattere
stampatello, il nome e cognome del candidato.
   12.  I  candidati  che si trovino all'estero possono assolvere gli
adempimenti  di cui sopra a mezzo delle Autorita' consolari, ai sensi
dell'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 5
gennaio 1967, n. 200.
   13.  L'amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per il
caso   di   dispersione   di  comunicazioni  dipendente  da  inesatte
indicazioni  del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 4.
   1.  L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata
dal  direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli
affari di giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
prescritti  e  delle  altre  condizioni,  in  difetto  dei quali puo'
disporsi,  in  ogni  momento,  con decreto motivato, l'esclusione dal
concorso.

        
      
          
            Prova di preselezione
                               Art. 5.
   1. Le prove scritte di cui al successivo art. 10 sono precedute da
una prova di preselezione della durata di quarantacinque minuti salvo
quanto   indicato  al  successivo  art.  6,  eseguita  con  strumenti
informatici  e  con assegnazione ad ogni candidato di un questionario
di  quarantacinque  domande;  i  candidati  scelgono  la risposta che
riterranno giusta tra le quattro soluzioni proposte per ogni domanda.
Al  candidato  che  risponde  in modo esatto a tutte le domande viene
attribuito  il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od
errata  e'  attribuito  il  seguente  punteggio:  991, per la domanda
difficile;  997,  per  la  domanda di media difficolta'; 1013, per la
domanda  facile.  Il  punteggio  proprio di ogni candidato si ottiene
sottraendo  al  punteggio  45.585  il numero di 991, per ogni domanda
difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media
difficolta',  omessa  od  errata;  infine,  quello  di 1013, per ogni
domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito
si   forma   la  graduatoria  di  merito,  cosi'  come  previsto  dal
regolamento  di  cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74,
modificato  dal  decreto  ministeriale 10 novembre 1999, n. 456. Ogni
sessione   della  preselezione  e'  preceduta  da  una  dimostrazione
relativa al suo funzionamento.
   2. Le domande vertono sulle materie oggetto del concorso.
   3.  Esse  sono  distribuite  per  materia  ed  hanno,  per ciascun
candidato, complessivamente lo stesso grado di difficolta'. I singoli
questionari  sono  formati  mediante l'impiego della stessa procedura
informatica,  invariata  per  tutte le sessioni in cui si articola la
prova.
   4. L'archivio di tutte le domande, dal quale saranno tratte quelle
poste  ai candidati, verra' pubblicato nel supplemento della Gazzetta
Ufficiale  -  4ª serie speciale - del 4 luglio 2008, in conformita' a
quanto previsto nel Regolamento, di cui al comma 1.
   5.  Nella  Gazzetta Ufficiale di cui sopra, si dara' comunicazione
della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
   6.  Dalla  prova  di  preselezione sono esonerati coloro che hanno
conseguito l'idoneita' in un precedente concorso.
   7.   Il  superamento  della  prova  di  preselezione  da'  diritto
all'espletamento  delle  prove  scritte  del  concorso  al  quale  si
riferisce  la  prova e dei due successivi. Sono esonerati dalla prova
di  preselezione  del  concorso indetto con il presente bando, coloro
che  hanno  superato  la  prova  di preselezione del concorso indetto
con decreto   direttoriale 1°  settembre  2004  e  coloro  che  hanno
superato  la  prova  di preselezione del concorso indetto con decreto
direttoriale 10 luglio 2006.

        
      
                               Art. 6.
   1.  I  candidati  affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che   ne   facciano   documentata  richiesta  nella  domanda,  ovvero
successivamente,  nel caso di patologie insorte dopo la presentazione
o  la  spedizione  della  stessa,  sono  assistiti, nella lettura dei
quesiti   e   nella   digitazione   delle   risposte,   da  personale
dell'amministrazione che non sia in grado di dare loro suggerimenti.
   2.  Per  i predetti candidati portatori di handicap la commissione
puo'  aumentare  il  tempo  a  disposizione  per lo svolgimento della
prova, in misura comunque non superiore ai trenta minuti.

        
      
                               Art. 7.
   1.  Al  termine  di  ogni  sessione,  a  ciascun  candidato  sara'
consegnato un attestato - firmato dal presidente o da un componente o
da  un  segretario  della  commissione d'esame - contenente il numero
progressivo  di  ciascun  quesito  propostogli (da 1 a 45), il numero
identificativo  del  quesito  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,
nonche' il testo integrale della risposta selezionata o l'indicazione
della  mancata  risposta,  secondo  quanto  risultante  dalla  stampa
fornita dal sistema informatico di preselezione.

        
      
                               Art. 8.
   1.  I candidati non esonerati od ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione  dalla preselezione sono tenuti a presentarsi, a pena di
decadenza,  conformemente  al  calendario  di  cui  al  comma  4, per
sostenere la relativa prova, nel luogo, giorno ed ora di inizio della
stessa  secondo  quanto  indicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - del 26 settembre 2008.
   2.  In  detta  Gazzetta si dara' comunicazione della nuova data di
pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
   3.   La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  ha  valore  di
notificazione a tutti gli effetti.
   4.  Il  calendario  sara' formato dopo la ricezione delle domande,
secondo  l'ordine alfabetico, previo sorteggio della lettera iniziale
del cognome dei candidati.
   5.  Il  sorteggio  per l'ordine di partecipazione alla prova avra'
luogo nella sede del Ministero della giustizia, in Roma, via Arenula,
70,  a cura dell'Ufficio III della Direzione generale della giustizia
civile  -  Dipartimento per gli affari di giustizia, previo avviso, a
mezzo  telegramma, della data e dell'ora, ad almeno cinque candidati,
i quali avranno facolta' di presenziare.
   6.  I  candidati  che  si  presentano  per  sostenere  la prova di
preselezione sono identificati al momento dell'ingresso nei locali in
cui si svolge ogni sessione.
   7. All'uopo, devono esibire uno dei documenti di cui al successivo
art. 12 e ritirare dal personale la tessera di identificazione.
   8.  Qualora,  per  cause di forza maggiore, non possano aver luogo
una  o  piu' sessioni nella giornata programmata, il presidente della
commissione  di  esame fissa la data di rinvio dandone comunicazione,
anche  in  forma  orale,  ai  candidati  presenti. Per cause di forza
maggiore  - adeguatamente documentate - la commissione puo' differire
di  un  termine  comunque  non  superiore  a  dieci  giorni  la  data
originariamente   fissata   per   lo   svolgimento   della  prova  di
preselezione del candidato richiedente.
   9.  La tessera di cui al comma 7, da utilizzare in occasione della
prova  di  preselezione,  deve  essere  conservata,  nell'ipotesi  di
superamento  della prova in questione, per l'identificazione, ai fini
delle  successive  prove  di  concorso, secondo quanto previsto negli
artt. 11 e 12.
   10.  I  candidati  non  possono  avvalersi,  durante  la prova, di
qualsiasi   strumento   o   pubblicazione,   anche  ufficiale.  Prima
dell'inizio di ciascuna sessione il candidato puo' ritirare dei fogli
bianchi  messi a disposizione della commissione per prendere appunti.
I  fogli  non  devono  essere  restituiti.  Nel caso di violazione di
qualsiasi   norma   stabilita  per  lo  svolgimento  della  prova  di
preselezione, la commissione di esame delibera l'immediata esclusione
del candidato dal concorso.

        
      
                               Art. 9.
   1.  La graduatoria di tutti i candidati che hanno partecipato alla
prova  di  preselezione  e'  formata dal sistema automatizzato, sulla
base  della  elaborazione  del  programma informatico; la commissione
determina  coloro  che  sono  ammessi  alle  prove  scritte, ai sensi
dell'art. 5-ter  legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificata dalla
legge 26 luglio 1995, n. 328 e dal decreto legislativo 24 aprile 2006
n° 166.
   2.  Detta graduatoria viene trasmessa al Ministero della giustizia
- Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia  civile  -  Ufficio  III, dal presidente della commissione,
unitamente   ai   verbali,  alla  relazione  finale  ed  ai  supporti
informatici  non  modificabili relativi a ciascuna sessione di cui si
compone  la  preselezione  -  ed  e' resa pubblica mediante foglio da
affiggersi nei locali del Ministero.
   3.  Dell'avvenuta  affissione  sara'  data  comunicazione mediante
avviso  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
12  dicembre  2008. In tale Gazzetta si dara', inoltre, comunicazione
delle  modalita'  di  convocazione dei concorrenti, del luogo e delle
date  di  svolgimento  delle  prove  scritte,  di  cui  ai successivi
artt. 11 e 12.
   4.  Nella  citata  Gazzetta  Ufficiale  si  dara' comunicazione di
eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente.
   5.  Tale  pubblicazione,  con riferimento a quanto specificato nei
precedenti commi, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
   6.  Qualora, successivamente alla pubblicazione del calendario per
lo  svolgimento  delle prove scritte, le medesime non si siano svolte
per  qualsiasi  motivo  nei  giorni indicati a norma del comma 3, del
luogo   e   delle   nuove  date  del  loro  svolgimento  verra'  data
comunicazione,  mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale edita
il  secondo venerdi' successivo alla data prevista per lo svolgimento
dell'ultima prova scritta.
   7. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

        
      
          
            Prove di concorso
                              Art. 10.
   1.  L'esame  scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche
riguardanti un atto di ultima volonta' e due atti tra vivi di cui uno
di   diritto   commerciale.   In   ciascun  tema  sono  richiesti  la
compilazione  dell'atto  e lo svolgimento dei principi attinenti agli
istituti giuridici relativi all'atto stesso.
   2.  L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi
di materie:
    a)  diritto  civile,  commerciale  e volontaria giurisdizione con
particolare  riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si
esplica l'ufficio di notaio;
    b)  disposizioni  sull'ordinamento  del notariato e degli archivi
notarili;
    c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

        
      
                              Art. 11.
   1.   I   candidati  ammessi  alle  prove  scritte  sono  tenuti  a
presentarsi, per sostenere le prove medesime, nelle date, nel luogo e
con le modalita' che verranno indicate, ai sensi dell'art. 9.
   2.  Al  momento  dell'identificazione personale, che puo' avvenire
anche  il giorno della prima prova scritta, ma precedentemente al suo
inizio,  i  candidati  ammessi  in  conseguenza del superamento della
prova di preselezione, possono esibire la tessera di identificazione,
ricevuta  ai sensi dell'art. 8, mentre i candidati ammessi di diritto
possono  esibire  uno dei documenti di identificazione, precisati nel
successivo art. 12.
   3.  La consegna dei testi di consultazione, di cui ai commi 5, 6 e
7,  per la preventiva verifica da parte della commissione, e' ammessa
nei  giorni  che  precedono quello della prima prova scritta, secondo
quanto  previsto nella Gazzetta Ufficiale indicata nell'art. 9, ed e'
subordinata  alla  preventiva identificazione del candidato, ai sensi
del comma precedente.
   4. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni
delle prove scritte.
   5.  A termini dell'art. 18, comma 2, del regio decreto 14 novembre
1926,  n.  1953,  e'  consentita  la consultazione, in sede di esame,
soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. E' altresi'
ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
   6.  I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima
pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il
cognome,  il  nome  e  la  data  di  nascita  del  candidato  cui  si
riferiscono.
   7.  In  sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti
dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note,
commenti,  annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da
quelli   relativi   a   fonti   normative.  Sono  esclusi,  altresi',
manoscritti  o  dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra
indicati  e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle
di  comune consultazione. E' consentita la consultazione di fotocopie
della Gazzetta Ufficiale recante testi normativi.
   8. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia
che  ne  abbiano  fatto  richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso,  ovvero  successivamente nel caso di patologie insorte dopo
la  presentazione o la spedizione della stessa, la commissione, oltre
che  autorizzare  l'assistenza  nella compilazione degli elaborati di
personale   dell'amministrazione,   puo'   aumentare   il   tempo   a
disposizione  per  lo svolgimento delle prove, in misura comunque non
superiore ai trenta minuti.

        
      
                              Art. 12.
   1.  I candidati, al fine di ritirare la tessera di identificazione
di  cui  agli  articoli  precedenti,  devono  presentare  la carta di
identita'  ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero
un valido documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da
un'autorita' di Stato.
   2.  I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni
caso, l'effigie del candidato.
   3. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono
dimostrare  la propria identita' personale, presentando la tessera di
identificazione, in alternativa ai documenti di cui al comma 1.

        
      
                              Art. 13.
   1.  Sono  ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per i
quali  la sottocommissione, ultimata la lettura dei tre elaborati, ne
ha  deliberato  a  maggioranza  l'idoneita'. Il giudizio di idoneita'
comporta  l'attribuzione  del  voto  minimo  di  trentacinque punti a
ciascuna delle tre prove scritte.
   2.  I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del
Ministero  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  3,  del regio decreto 14
novembre  1926,  n.1953 ed e' da tale data che decorreranno i termini
di  cui  all'art.  21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
come modificato dall'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
   3.  L'esame  orale  si  intende  superato  se il concorrente avra'
riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
   4.  Il  voto  complessivo  assegnato  ai  concorrenti  che avranno
conseguito  in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano
stati dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi, per esame,
e'   aumentato   di   due   punti   per   ciascuna   delle  idoneita'
precedentemente  conseguite.  Tale  aumento  viene applicato sul voto
complessivo  delle  prove  scritte o sul voto complessivo delle prove
orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.
   5.  Il  diritto  di  precedenza  stabilito  nell'art. 26 del regio
decreto  14  novembre  1926,  n. 1953, e successive modificazioni, e'
attribuito ai concorrenti a favore dei quali e' applicato il predetto
aumento  e  solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito
il medesimo aumento.
   6.   Sono   dichiarati   idonei   coloro  che  avranno  conseguito
nell'insieme  delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci
punti su trecento.

        
      
          
            Procedimento di nomina
                              Art. 14.
   1.  In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene
formata  la  graduatoria  generale dei vincitori del concorso e degli
altri concorrenti dichiarati idonei.
   2.   A  parita'  di  condizioni,  l'ordine  di  graduatoria  sara'
determinato  a  norma  dell'art.  5,  comma  quarto  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio 1994, n. 487 e di ogni altra
disposizione modificatrice od integratrice.
   3.  Per  la formazione della graduatoria anzidetta si tiene conto,
infine,  dell'art.  11  della  legge  5 marzo 1963, n. 367, e di ogni
altra disposizione modificatrice od integratrice.

        
      
                              Art. 15.
   1.  I  concorrenti, dopo il superamento della prova orale, al fine
dell'accertamento  dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire
al  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento  per  gli  affari di
giustizia  - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III,
a  pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre,
dal  giorno  successivo  alla  data  che  sara'  fissata e comunicata
dall'amministrazione, i seguenti documenti:
    a) l'estratto per riassunto o, in caso di pluralita' di nomi, per
copia integrale, dell'atto di nascita: il predetto documento non puo'
essere  sostituito  con  il  certificato  di nascita o con l'estratto
semplice;
    b)  il  certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di
uno Stato membro dell'Unione europea;
    c)  il  diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea
specialistica   o   magistrale   in   giurisprudenza   o  del  titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148
o  copia  notarile  di  esso,  ovvero,  nel  caso  in  cui il diploma
originale  non  sia  stato  ancora  rilasciato,  un certificato della
competente autorita' accademica che, menzionando tale circostanza, lo
sostituisca;
    d)  il  certificato  di  compiuta pratica notarile e, nel caso di
pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
    e)  il  certificato  medico  rilasciato  dalla  unita'  sanitaria
competente per territorio o da un medico militare attestante lo stato
fisico   del   candidato   e   quant'altro  possa  essere  utile  per
l'accertamento  da  parte  dell'amministrazione  della  esclusione di
difetti  che  importino  la  inidoneita' all'esercizio delle funzioni
notarili.
   2.  I  concorrenti  che  appartengono al personale di ruolo di una
amministrazione  dello  Stato sono dispensati dalla presentazione dei
documenti  di  cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente
articolo  ma  debbono  produrre  copia  autentica  del  loro stato di
servizio  di  data non anteriore a quella fissata nella comunicazione
indicata nello stesso comma.
   3.  I  concorrenti  che siano risultati idonei in un concorso, per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile.
   4.  Il  documento  di  cui al primo comma, lettera e) del presente
articolo,  deve  essere  di  data  non  anteriore di tre mesi, mentre
quello  di cui al primo comma, lettera b) di data non anteriore a sei
mesi, a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.
   5.   I   concorrenti,  all'esclusivo  fine  dell'accertamento  dei
requisiti  per  il decreto di nomina a notaio e relativa assegnazione
della  sede,  debbono,  altresi',  far  pervenire  al Ministero della
giustizia  - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III,
il  certificato  del  tirocinio  obbligatorio  introdotto dal decreto
legislativo  24  aprile 2006 n. 166. Tale certificato, registrato dal
consiglio  notarile competente, dovra' pervenire all'indirizzo di cui
sopra    entro   centocinquanta giorni   dalla   data   dell'avvenuto
superamento delle prove orali.

        
      
                              Art. 16.
   1.  I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far
pervenire,  inoltre,  al Ministero della giustizia - Dipartimento per
gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile -
Ufficio III, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo
comma  del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare
gli  eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria
generale dei vincitori di concorso e degli altri concorrenti idonei.
   2.  I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma,
specifica  e  valida documentazione o attestazione e, in particolare:
la  qualifica  di  mutilato  o  di  invalido di guerra o per fatto di
guerra  o  di  mutilato  ed  invalido civile per fatto di guerra deve
risultare  dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero
dal  modello  69,  rilasciato  dal  Ministero  del tesoro - Direzione
generale   delle   pensioni   di   guerra,  oppure  della  competente
associazione nazionale.
   3.  La  qualifica  di  mutilato  ed  invalido  per  servizio  deve
risultare  dal  decreto  di concessione della pensione che indichi la
categoria  e  la  voce della invalidita' da cui e' colpito, ovvero il
mod.  69-ter, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale
al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidita'.
   4.  La  qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da
certificazione  del competente ufficio provinciale del lavoro e della
massima  occupazione,  attestante il numero di iscrizione nel ruolo e
la  categoria  professionale,  ai  sensi  dell'art.  6  della legge 5
ottobre 1962, n. 1539.
   5.  La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare
da  certificazione  dell'Associazione  nazionale mutilati ed invalidi
del lavoro.
   6.  La  qualifica  di  orfano  di caduto di guerra o caduto per la
lotta  di  liberazione  o  di  caduto civile per fatto di guerra deve
risultare  da  certificato  rilasciato  dalla competente Associazione
nazionale.
   7.  La  qualifica  di orfano di caduto per servizio deve risultare
dal  mod.  69-ter , rilasciato a nome del padre, dall'amministrazione
da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.
   8.  La  qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da
certificazione  della sezione provinciale dell'Associazione nazionale
invalidi e mutilati del lavoro.
   9. La qualifica di figlio di mutilato o invalido di guerra o della
lotta  di  liberazione  o di figlio di mutilato o invalido civile per
fatto  di  guerra  deve  risultare  dal  mod. 69 da rilasciarsi dalla
Direzione  generale  delle  pensioni  di  guerra a nome del padre del
candidato.
   10.  La  qualifica  di  figli  di  mutilati  e  degli invalidi per
servizio deve risultare a nome del padre da certificazione rilasciata
dall'amministrazione  da  cui dipende il genitore mutilato o invalido
per servizio.
   11.  La  qualifica  di  profugo  deve  essere  dimostrata mediante
attestazione rilasciata dal prefetto secondo le norme del decreto del
Presidente  della  Repubblica  in  data  4 luglio 1956, n. 1117. Sono
anche  validi  i  certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  Ufficio stralcio dell'Africa italiana,
secondo  le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i
profughi  invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge
25   ottobre   1960,  n.  1306,  dovranno  presentare  un  attestato,
rilasciato  dal  Ministero  degli  affari  esteri comprovante la loro
condizione.
   12.  Le  madri,  le  vedove  non  rimaritate o le sorelle vedove o
nubili  di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto
per  servizio,  debbono esibire un certificato rilasciato dal sindaco
del comune di residenza, attestante la loro qualifica.
   13.  Le  madri  o  le  vedove non rimaritate o le sorelle vedove o
nubili  di  caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della
sezione  provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi
del lavoro.
   14.   Lo  stato  di  coniugato  deve  essere  dimostrato  mediante
l'estratto  per  riassunto  dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei
figli con lo stato di famiglia.
   15.  Il lodevole servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni
deve    essere    comprovato    mediante    specifica    attestazione
dell'amministrazione  da cui il candidato dipende; non e' sufficiente
la certificazione relativa alle qualifiche annuali.
   16.  Tutti  i  documenti  richiesti  dal presente e dal precedente
articolo  debbono  essere  assoggettati  alla imposta di bollo, fatta
eccezione  per  i  documenti  di  cui al primo comma, lettere a) e b)
dell'art.  15  e di cui al comma 14 del presente articolo, esenti, ai
sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
   17.  L'amministrazione  provvede di ufficio all'accertamento della
buona   condotta,  dell'assenza  di  precedenti  penali,  di  carichi
pendenti,  di  declaratorie  di  fallimento,  di  interdizione  e  di
inabilitazione.

        
      
                              Art. 17.
   1. Il direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per
gli affari di giustizia, riconosciuta la regolarita' delle operazioni
del concorso, approva, con decreto, la graduatoria.
   2. Il direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per
gli  affari di giustizia, con lo stesso decreto, ha facolta', sentito
il  consiglio  nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura
del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti
dei  posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimenti andati
deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.
   3.  La  graduatoria  viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero della giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare
ai vincitori del concorso.

        
      
                              Art. 18.
   1.   Entro   quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
Bollettino  ufficiale  del Ministero, nel quale saranno pubblicati la
graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del
concorso  potranno  far  pervenire  al  Ministero  della  giustizia -
Dipartimento  per  gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Ufficio III, una dichiarazione, in carta da bollo,
contenente  l'indicazione  delle  sedi  alle quali aspirano ad essere
destinati, in ordine di preferenza.
   2.  Per  ottenere  l'assegnazione  di  una sede nella provincia di
Bolzano  e'  richiesta  (art.  31  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  15  luglio  1988,  n.  574)  la  conoscenza  della lingua
italiana  e  di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni
di  cui  al  titolo  I del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.
   3.  I  posti  notarili  della provincia di Bolzano, pertanto, sono
assegnati   ai   vincitori   del   concorso  che  siano  in  possesso
dell'attestato  di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca,
previsto  dall'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio   1976,  n.  752,  modificato  dall'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521.
   4.  Per  ottenere  l'assegnazione  di una sede nella regione Valle
d'Aosta e' richiesta la piena conoscenza anche della lingua francese,
da  accertare  con  le  modalita' di cui agli artt. 1 e 2 del decreto
legislativo 22 maggio 2001, n. 263;
   5.  I  vincitori  del concorso che aspirano ad uno dei posti della
provincia  di Bolzano, devono allegare, alla dichiarazione contenente
l'indicazione   delle  sedi  prescelte,  in  originale  od  in  copia
autenticata,  ed  in  carta da bollo, l'attestato di conoscenza delle
due lingue summenzionate.
   6.  I  vincitori  del concorso che aspirano ad uno dei posti della
regione Valle d'Aosta, devono allegare, alla dichiarazione contenente
l'indicazione   delle   sedi  prescelte,  in  originale  o  in  copia
autenticata,  l'esito  delle  prove  di accertamento della conoscenza
della lingua francese.
   7. Oltre alla indicazione del posto o dei posti della provincia di
Bolzano  o  della  regione  Valle  d'Aosta  i  vincitori del concorso
possono,  ove  occorra,  completare la predetta dichiarazione, con la
indicazione  di  altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza
del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione di
graduatoria.
   8.  Qualora manchino le dichiarazioni, di cui ai precedenti commi,
il  direttore  generale della giustizia civile - Dipartimento per gli
affari  di  giustizia,  provvedera'  d'ufficio all'assegnazione della
sede.  Parimenti  di ufficio provvedera' all'assegnazione della sede,
qualora  le  sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla
posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.
Roma, 10 aprile 2008
                                             p. Il direttore generale
                                             Il capo del dipartimento
                                                      Augusta Iannini