Concorso per 1 direttore di struttura complessa laboratorio analisi (marche) ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI 'VITTORIO EMANUELE II' DI ANCONA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 32 del 22-04-2008
Sintesi: ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI "VITTORIO EMANUELE II" DI ANCONA CONCORSO   (scad.  22 maggio 2008) Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale, presso la sede I.N.R.C.A. di Ancona, pe ...
Ente: ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI 'VITTORIO EMANUELE II' DI ANCONA
Regione: MARCHE
Provincia: ANCONA
Comune: ANCONA
Data di inserimento: 13-05-2008
Data Scadenza bando 22-05-2008
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ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI "VITTORIO EMANUELE II" DI ANCONA
CONCORSO   (scad.  22 maggio 2008)
Avviso  pubblico  per  il  conferimento  dell'incarico  quinquennale,
presso  la  sede  I.N.R.C.A.  di  Ancona,  per direttore dell'U.O. di
laboratorio  analisi (disciplina laboratorio analisi chimico-cliniche
e microbiologia).
   In esecuzione della determina del Direttore generale n. 151 del 21
marzo   2008   e'   indetto  avviso  pubblico,  per  il  conferimento
dell'incarico quinquennale, presso la Sede I.N.R.C.A. di Ancona, per:
Direttore  dell'U.O.  di  laboratorio analisi (disciplina laboratorio
analisi chimico-cliniche e microbiologia).
   Alla  predetta  posizione  funzionale e' attribuito il trattamento
giuridico   ed   economico   previsto   dalle   vigenti  disposizioni
regolamentari e dagli accordi sindacali ratificati dall'Ente.
   Ai  sensi  delle  norme  regolamentari  di questo Istituto possono
partecipare  all'avviso  coloro  che  siano  in possesso dei seguenti
requisiti:
    a)  diploma  di laurea in medicina e chirurgia, ovvero in scienze
biologiche , ovvero in chimica;
    b)  cittadinanza  italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione europea (gia' CEE) valgono le disposizioni
di  cui  all'art.  11  del decreto del Presidente della Repubblica n.
761/1979,  dell'art.  38  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
   Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 127/97, la partecipazione alla
presente procedura non e' soggetta a limiti di eta', tenendo comunque
presente  che  il primo incarico ha come termine finale il compimento
del  65° anno di eta'; la conferma puo' protrarsi fino al 70° anno di
eta'   sempre   che   le  disposizioni  in  materia  previdenziale  e
pensionistica  non precludano il rapporto di lavoro per coloro che si
trovino in stato di quiescenza;
    c)  idoneita'  fisica  all'impiego.  L'Amministrazione,  prima di
procedere  alla  nomina, ha facolta' di sottoporre a visita medica il
vincitore dell'avviso;
    d)  iscrizione  all'albo  professionale  dell'Ordine  dei  medici
chirurghi o dei biologi o dei chimici.
   L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione  europea  consente la partecipazione alla selezione fermo
restando   l'obbligo   della  iscrizione  all'albo  in  Italia  prima
dell'assunzione in servizio;
    e)  anzianita'  di  servizio  di  sette anni, di cui cinque nella
disciplina   o   disciplina  equipollente  e  specializzazione  nella
disciplina  o  in  una  disciplina  equipollente ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni nella disciplina;
    f)  curriculum ai sensi dell'art.67 del Regolamento per l'accesso
al  profilo  di  Direttore responsabile di struttura complessa (ex 2°
livello  dirigenziale)  di cui all'atto n. 822 del 29 giugno 1998, in
cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell'art. 66 dello stesso Regolamento.
   Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 6, primo comma
del  decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale;
    g) attestato di formazione manageriale: fino all'espletamento del
1°  corso  di  formazione  manageriale l'incarico e' attribuito senza
l'attestato,  fermo  restando l'obbligo di acquisirlo nel primo corso
utile;
   L'accertamento  del possesso dei requisiti di cui alle lettere a),
d),  e),  f)  e  g)  e la verifica dell'espletamento dell'incarico e'
effettuato  da  una  apposita  commissione  nominata  dall'Organo  di
governo   dell'Istituto   e  composta  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento  per  l'accesso  al  secondo  livello dirigenziale di cui
all'atto  n.  822  del  29  giugno 1998, e successive modificazioni e
integrazioni.
   Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale:
    1)  la  commissione  accerta l'idoneita' dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale;
    2)  il  colloquio  e'  diretto  alla  valutazione delle capacita'
professionali   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento    delle    capacita'    gestionali,   di   ricerca,
organizzative  e  di  direzione  del candidato stesso con riferimento
all'incarico da svolgere.
   Particolare rilevanza sara' data all'attitudine e propensione alla
ricerca.
   3.  Comma 1, concernono le attivita' professionali, di ricerca, di
studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
    a)  alla  tipologia  delle  istituzioni  in  cui sono allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
    b)  alla  posizione  funzionale  del candidato nelle strutture ed
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
    c)  alla  tipologia  qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
    d)  ai  soggiorni  di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
    e)   all'attivita'  didattica  presso  corsi  di  studio  per  il
conseguimento    di    diploma   universitario   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
    f)  alla  partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche  effettuati  all'estero  valutati  secondo  i  criteri  di  cui
all'art.  9  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
   Nella  valutazione  del  curriculum  e'  presa  in considerazione,
altresi',   la   produzione   scientifica   strettamente   pertinente
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   o   straniere,
caratterizzate  da  criteri  di  filtro  nell'accettazione dei lavori
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
   I  contenuti  del  curriculum,  esclusi  quelli di cui al comma 3,
lettera  c),  e  le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000.
   Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum
la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle
specificita'  proprie  del  posto  da  ricoprire.  La commissione, al
termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce,
sulla base di una valutazione complessiva, la idoneita' del candidato
all'incarico.
   Ai  fini  del  presente  articolo,  la  partecipazione ai corsi di
aggiornamento  tecnico  - professionale, anche effettuati all'estero,
e'  valutata  in  base  ai criteri stabiliti dall'art. 9, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.

   Anzianita' di servizio:
    1) l'anzianita' di servizio utile per l'accesso alla direzione di
Unita'   operativa   deve   essere  maturata  presso  amministrazioni
pubbliche,  istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico,
istituti   o   cliniche   universitarie  e  istituti  zooprofilattici
sperimentali  salvo  quanto  previsto  dai  successivi  articoli.  E'
valutato  il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza
o  in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche  di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il
servizio  di  cui  al  comma 7 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n.
817,  convertito  con  modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n.
54.  Il  triennio  di  formazione  di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con
riferimento   al   servizio  effettivamente  prestato  nelle  singole
discipline.   A   tal   fine  nelle  certificazioni  dovranno  essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.

    2.  Ai  fini  della  valutazione  dei  servizi  prestati  e delle
specializzazioni  possedute  dal  candidato  si  fa  riferimento alle
rispettive  tabelle  stabilite con decreto del Ministro della sanita'
30 gennaio 1998.
   3.  Ai  fini  del  presente  regolamento  le  specializzazioni  in
medicina  e  chirurgia,  non  ricomprese  negli  elenchi  formati  ed
aggiornati  ai  sensi  degli  articoli  1, comma 2, e 8, comma 1, del
decreto   legislativo   8   agosto   1991,  n.  257,  sono  prese  in
considerazione  solo  se  il relativo corso di formazione e' iniziato
prima  dell'anno  accademico  1992/1993,  salvo  le  specializzazioni
inserite  nei  predetti  elenchi  dopo il predetto anno accademico. A
partire   dall'anno   accademico   1991/1992   la   tipologia   delle
specializzazioni  e'  quella  indicata  nei  predetti  elenchi. Fermo
restando  la  rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle
specializzazioni  il cui corso e' iniziato prima dell'anno accademico
1991/1992,  gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui
diplomi  relativi  a  corsi  di specializzazione iniziati dopo l'anno
accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente
regolamento.
   4. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali  o  le  qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attivita'.
   Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche.
   1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti,
settori  e presidi sono equiparati alle discipline ed ai servizi come
previsto  dall'art.11  del decreto del Presidente della Repubblica n.
484/1997  cosi'  come recepito dall'art. 69 del Regolamento dell'Ente
allegato all'atto n. 822 del 29 giugno 1998.
   Servizi   prestati   presso   istituti   o  enti  con  ordinamenti
particolari.
   1.  I  servizi  e  i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed
istituzioni  private  di  cui  all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto
legislativo  30  dicembre  1992.  n. 502, e successive modificazioni,
sono  equiparati  ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso
le  aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
   2.  I  servizi  prestati  presso  gli  enti  di cui al decreto del
Ministro  della  sanita'  27  gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi
previsti.
   Servizio prestato all'estero.
   1.  Il  servizio  prestato all'estero dai cittadini italiani e dai
cittadini  degli  Stati  dell'Unione  europea,  nelle  istituzioni  e
fondazioni  pubbliche  e  private  senza scopo di lucro, ivi compreso
quello  prestato  ai  sensi  della  legge n. 26 febbraio 1987, n. 49,
equiparabile  a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e'
valutato  come  il  corrispondente  servizio  prestato nel territorio
nazionale,  se  riconosciuto  ai sensi della legge 10 luglio 1960, n.
735, e successive modificazioni.
   2.   Il  servizio  prestato  presso  organismi  internazionali  e'
riconosciuto  con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
   Servizi prestati in regime convenzionale.
   Ai  sensi  del  decreto  23  marzo  2000,  n.  184, e' valutabile,
nell'ambito  del  requisito  di  anzianita' di servizio di sette anni
richiesto  ai  medici  e  sanitari  in  possesso di specializzazione,
dall'art.5,  comma  1,  lettera  b)  del decreto del Presidente della
Repubblica  10  dicembre  1997, n. 484, ripreso dall'art. 65 del gia'
citato  Regolamento  di  cui  all'atto  822  del  29  giugno 1998, il
servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le
strutture  a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero
della  sanita'  in base ad accordi nazionali. Il servizio predetto e'
valutato  con  riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a
quello  dei  medici dipendenti delle aziende sanitarie. I certificati
di  servizio,  rilasciati  dall'organo  competente,  devono contenere
l'indicazione  dell'orario  di  attivita' settimanale. Il servizio e'
valutabile  per  la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con
riferimento alla specializzazione in possesso.
   Non   possono   accedere  all'impiego  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato   attivo  e  coloro  che  siano  stati  destituiti  o
dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni.
   I  requisiti  anzidetti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza   del   termine   stabilito   nel   presente  bando  per  la
presen-tazione delle domande di ammissione.
   Per  essere  ammessi  alla  procedura  gli  aspiranti dovranno far
pervenire  domanda  in  carta  semplice  all'Amministrazione centrale
I.N.R.C.A.,  via  Santa  Margherita n. 5 - 60124 Ancona - entro e non
oltre  le  ore  12,00  del  trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica, pena l'esclusione.
   Qualora  tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso  si  intende  prorogato  al  giorno non festivo immediatamente
successivo.  Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la
data  e  l'ora di spedizione e' comprovata dal timbro a data e orario
dell'ufficio postale accettante.
   Nella  domanda  di  ammissione  i candidati dovranno espressamente
indicare  il  proprio  nome  e  cognome  e  dichiarare  sotto la loro
personale responsabilita':
    1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
    2) il possesso della cittadinanza italiana;
    3)  il  comune  di  iscrizione  nelle  liste elettorali, ovvero i
motivi  della  loro  non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime (non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico);
    4)  di  non aver riportato condanne penali e di non avere carichi
penali pendenti. In caso contrario indicare i motivi;
    5) titoli di studio posseduti;
    6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
    7)  il  domicilio  presso  il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta  ogni  comunicazione  relativa  alla  procedura  stessa. A tale
scopo,  il  candidato  dovra'  comunicare  ogni  eventuale successiva
variazione  del  domicilio  indicato  nella domanda di partecipazione
all'avviso.
   L'Amministrazione  declina  sin  d'ora  ogni  responsabilita'  per
dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito  dell'aspirante  o  da  tardata  o mancata comunicazione del
cambio  d'indirizzo  indicato  nella domanda o per eventuali disguidi
postali  o  telegrafici  non  imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa;
    8)  la incondizionata accettazione delle norme del presente bando
e quelle del Regolamento Generale dell'Istituto;
    9)  il  possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a),
c), d), e) e f);
    10)  il  consenso  al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto  legislativo  n.  196/2003  finalizzato  agli adempimenti per
l'espletamento della procedura.
   Alla  domanda  di  partecipazione,  redatta  in  carta semplice, i
concorrenti devono allegare tutti quei documenti e titoli scientifici
e  di  carriera che ritengono opportuno presentare alli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
   La  domanda  di  partecipazione  al  presente  avviso  deve essere
firmata dal concorrente a pena di esclusione.
   Ai  sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  445 del 28 dicembre 2000, non e' richiesta l'autenticazione della
firma in calce alla domanda.
   I   titoli  possono  essere  prodotti  in  originale  o  in  copia
autentica,  ovvero  il  concorrente puo' avvalersi di quanto previsto
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000,   in   particolare  per  quanto  riguarda  la  possibilita'  di
presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di
notorieta' (come da allegato).
   Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
   Alla domanda dovranno essere allegati:
    a)  titoli di studio, professionali, ecc. pubblicazioni posseduti
e  certificato  di  iscrizione  all'Ordine  dei medici chirurghi, dei
biologi  o  dei  chimici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi
(qualora  non  autocertificati)  ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
    b)  un  elenco,  in  carta  semplice  ed  in  duplice  copia, dei
documenti  e  dei titoli presentati, datato e firmato dal concorrente
e,  separatamente, un elenco delle pubblicazioni presentate, numerate
progressivamente  in  relazione  al  corrispondente titolo, anch'esso
datato e firmato;
    c)  ricevuta  originale  del versamento, con specificazione della
causale,  di € 15,00, non rimborsabile, quale tassa di concorso,
sul  c/c  postale  n.  18105601 intestato all'I.N.R.C.A. presso Banca
delle Marche - Ancona - Tesoriere dell'Ente;
    d)   curriculum   formativo  e  professionale  redatto  su  carta
semplice,  datato  e  firmato, con la produzione della documentazione
probante  con  specifico  riferimento  alla  attivita'  assistenziale
nell'ultimo  quinquennio,  afferente  al  posto da conferire e quella
relativa    all'attivita'   di   ricerca   scientifica,   debitamente
documentato.
   Si  precisa  che  le  dichiarazioni  effettuate nel curriculum non
supportate  da  documentazione  o  da  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione   o  dell'atto  di  notorieta'  non  sono  oggetto  di
valutazione.
   Saranno  valutati  esclusivamente  i  servizi  le cui attestazioni
siano  rilasciate  dal  legale  rappresentante dell'Ente presso cui i
servizi   stessi  sono  stati  prestati  o  da  suo  delegato  ovvero
dichiarazioni  sostitutive  dell'atto di notorieta' di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
   Nelle  certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrono  o  meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
in  presenza  delle  quali  il  punteggio  di  anzianita' deve essere
ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura di
riduzione del punteggio.
   Ai  candidati  ammessi  sara'  comunicato,  almeno quindici giorni
prima,  la  data  e  la  sede del colloquio, prima del quale dovranno
esibire un documento legale di riconoscimento.
   I  candidati  che  non  si  presenteranno  nell'ora  e  nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla procedura, quale che sia
la  causa  dell'assenza  anche  se  non dipendente dalla volonta' dei
singoli concorrenti.
   L'incarico  che  implica  il  rapporto  di lavoro esclusivo verra'
conferito  dal Direttore generale sulla base di una rosa di candidati
idonei    selezionati    dall'apposita   Commissione   prevista   dal
surrichiamato  Regolamento  dell'Istituto  ad  uno  tra  i  candidati
dichiarati idonei dalla stessa.
   Il concorrente al quale verra' conferito l'incarico sara' invitato
a  stipulare  apposito  contratto  individuale  di  lavoro  ai  sensi
dell'art.  13  del CCNL 1998/2001, non disapplicato dal vigente CCNL,
per  le  Aree  della  dirigenza  medica  e  veterinaria  e sanitaria,
professionale,   tecnica   e  amministrativa,  subordinatamente  alla
presentazione  entro  e  non  oltre  il  termine perentorio di trenta
giorni  dalla data di ricevimento della comunicazione fatta dall'Ente
dei  documenti  nella  stessa  indicati, compresa la dichiarazione di
incompatibilita'  ai  sensi  dell'art.  53 del decreto legislativo n.
165/2001.
   L'incarico  da  titolo  a  specifico  trattamento  economico ed e'
rinnovabile.  Il  rinnovo  e  il  mancato  rinnovo  sono disposti con
provvedimento   motivato  dal  Direttore  generale  previa  verifica,
effettuata dall'apposita Commissione, dell'espletamento dell'incarico
con riferimento agli obbiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
   L'Amministrazione  dell'Istituto  si  riserva  la  facolta', a suo
insindacabile giudizio, di revocare o modificare in qualsiasi momento
il presente bando, nonche' di non far luogo ad alcuna nomina.
   Decade  dall'impiego  chi  abbia  conseguito  la  nomina  mediante
presentazione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidita'  non
sanabile.
   Il  presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000    in    materia   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative.  A  tal  fine  e'  a  disposizione  dei  candidati la
necessaria  modulistica  con  l'indicazione  dei  modi  e dei casi di
autocertificazione.
   Per  quanto  non  disciplinato nel presente avviso pubblico, si fa
rinvio  al Regolamento Generale dell'Istituto, ai decreti legislativi
n.  502/1992, al decreto del Presidente della Repubblica n. 165/2001,
e  successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  484  del 10 dicembre 1997, cosi' come recepito
dall'Ente   con  atto  n.  822  del  29  giugno  1998,  e  successive
modificazioni,  alla circolare Ministero della sanita' n. 1221 del 10
maggio 1996, nonche' al C.C.N.L. vigente per la dirigenza medica.
   Si  richiama  la  legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari
opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto   dal   decreto   legislativo   n.  165/2001,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
   Per  eventuali  informazioni  gli  interessati  possono rivolgersi
all'Ufficio  gestione  risorse  umane  dell'Amministrazione  centrale
I.N.R.C.A.   sito   in  Ancona,  via  Santa  Margherita  n.  5  (tel.
071/8004779).
Ancona, 2 aprile 2008
                                        Il direttore generale: Aprile
Il direttore amministrativo: Leonetti