Concorso per 25 funzionari amministrativi (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 25 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 35 del 06-05-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CONCORSO (scad. 5 giugno 2008) Concorso pubblico per esami a venticinque posti di "funzionario amministrativo, consolare e sociale degli Uffici centrali del Ministero degli affari este ... |
Ente: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 21-05-2008 |
Data Scadenza bando | 05-06-2008 |
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONCORSO (scad. 5 giugno 2008)
CONCORSO (scad. 5 giugno 2008)
Concorso pubblico per esami a venticinque posti di "funzionario amministrativo, consolare e sociale degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari" (terza area, fascia retributiva F3).
IL DIRETTORE GENERALE per le risorse umane e l'organizzazione Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui sono tenuti i "funzionari amministrativi, consolari e sociali", in quanto le funzioni proprie dei suddetti funzionari esigono il pieno possesso del requisito della vista, per prestare servizio sia nella sede centrale che nelle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all'estero; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 3 concernente la quota d'obbligo occupazionale a favore delle suddette categorie protette; Atteso che nell'organico di questa Amministrazione la predetta quota d'obbligo risulta gia' coperta; Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni relative al personale del Ministero degli affari esteri; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli articoli 1, 35, 36, 37, 38 e 57, recanti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 34-bis del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2 e 3, dell'articolo 21 e dell'articolo 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio 1995; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001; Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero degli affari esteri; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno 2003; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007; Visto il decreto del direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri 18 settembre 2007, n. 031/296-bis, relativo al nuovo sistema di classificazione del personale delle aree funzionali in applicazione del citato C.C.N.L. del 14 settembre 2007; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'articolo 39 come successivamente modificato ed integrato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 2004, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2004, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"; Considerato che l'art. 3, comma 106, della succitata legge finanziaria 2008 prevede che i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonche' il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data; Vista la circolare n. 5 del 18 aprile 2008, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; Ritenuto di dover applicare una riserva pari al 10% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007; Ritenuto, altresi', di dover attribuire un punteggio da 2 a 4 trentesimi a coloro che abbiano prestato servizio presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 2007, reg. 2, f. 21, con il quale il Ministero degli affari esteri e' stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per la copertura di venticinque posti nell'aerea funzionale C, posizione economica C2, nel profilo professionale "funzionario amministrativo, consolare e sociale" degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico per esami a venticinque posti di "funzionario amministrativo, consolare e sociale" (terza area, fascia retributiva F3, ex Area funzionale C, posizione economica C2) del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari. 2. A norma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il 10% dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 3. A norma dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, cosi' come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o prefissata delle tre Forze Armate, congedati senza demerito, nonche' agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata congedati senza demerito delle Forze Armate, compresa, per tale specifica figura di ufficiale, l'Arma dei Carabinieri, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e di quanto precisato nelle premesse, il 10% dei posti messi a concorso e' riservato al personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. 5. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3. 6. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) uno dei titoli di studio universitari dell'area sociale conseguiti secondo l'ordinamento didattico vigente, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 270/2004 citato nelle premesse, e precisamente: laurea (L) appartenente alle classi 2; 6; 14; 15; 17; 19; 28; 31; 34; 35; 36 e 39 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, nonche' lauree (L) appartenenti alla classe DS/1; laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) appartenente alle classi 19/S; 22/S; 48/S; 49/S; 55/S; 56/S; 57/S; 58/S; 59/S; 60/S; 64/S; 65/S; 67/S; 70/S; 71/S; 73/S; 83/S; 84/S; 87/S; 88/S; 89/S; 90/S; 91/S; 92/S; 99/S; 100/S; 101/S e 102/S di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, nonche' lauree magistrali a ciclo unico LMG/01 e lauree specialistiche appartenenti alla classe DS/S; qualsiasi altro titolo accademico reso equipollente alle predette da provvedimenti normativi. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equipollenza, sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza, specificando gli estremi del provvedimento con apposita dichiarazione da allegare all'istanza di partecipazione al concorso. I candidati in possesso di titolo accademico straniero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica equipollente ad uno di quelli sopra indicati o sia stato ad essi equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sara' cura del candidato dimostrare l'equipollenza stessa mediante la produzione del provvedimento che la riconosce. Nel caso in cui l'equiparazione del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il candidato sara' ammesso con riserva alle prove di concorso, purche' sia attivata la procedura per l'emanazione del decreto di cui al citato art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si precisa che la suddetta equiparazione e' limitata esclusivamente alla partecipazione al presente concorso. L'avvenuta attivazione della procedura di equiparazione dovra' comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di "funzionario amministrativo, consolare e sociale", sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito dal successivo articolo 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso.
Art. 3. Presentazione della domanda di ammissione al concorso Termine e modalita' 1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta esclusivamente sull'apposito modulo di cui al fac-simile allegato. Tale modulo e' reperibile sul sito Internet del Ministero degli affari esteri https://www.esteri.it/ o presso l'Ufficio relazioni con il pubblico. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a: Ministero degli affari esteri - DGRO Ufficio V - concorso Funzionario amministrativo, consolare e sociale, piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". La presentazione diretta della domanda all'indirizzo di cui sopra potra' essere effettuata, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10 alle ore 12: in tale caso l'Amministrazione rilascia al candidato una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione. Per le domande spedite a mezzo raccomandata, la data di spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. E' consentito l'invio della domanda di ammissione al concorso anche a mezzo di raccomandata on line con avviso di ricevimento, purche' la domanda stessa sia stata sottoscritta dal candidato mediante l'apposizione della propria firma digitale e cio' risulti in maniera inequivocabile da certificazione apposta sulla versione cartacea della domanda. 2. Alla domanda il candidato deve allegare, ai sensi della normativa vigente, fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. Tale allegato non e' richiesto qualora la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio competente di cui al comma precedente. 3. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45: a) cognome e nome, luogo e data di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; b) di essere cittadino italiano; c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero; e) il titolo di studio posseduto, specificando presso quale universita' o istituto equiparato lo abbia conseguito e in quale data. In caso di possesso di laurea (L o DS/1) ovvero di laurea specialistica/magistrale (LS, DS/S, LM o LMG/01), indicare la denominazione della laurea nonche' il numero della classe di appartenenza; f) eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego; g) se si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 ai fini delle riserve di posti; h) se si trova nelle condizioni di cui all'art. 7 del presente bando, ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo; i) il possesso di eventuali titoli che, a parita' di merito, danno luogo a preferenza; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso; l) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce; m) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese) in cui intende sostenere il colloquio di cui al successivo art. 10; n) se intende sostenere la prova facoltativa orale, di cui al successivo art. 11, ed in quale lingua tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese, ad esclusione di quella scelta per la prova obbligatoria orale, di cui alla precedente lettera m); o) l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. 4. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere di svolgere le funzioni proprie del "funzionario amministrativo, consolare e sociale" sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. 5. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso che risultino incomplete o irregolari, in particolare quelle non sottoscritte, in fotocopia o fax o che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione alle prove concorsuali stesse. In considerazione di quanto sopra ed alla luce delle disposizioni vigenti in materia di autocertificazione, le domande devono essere redatte esclusivamente sull'apposito modulo di domanda di cui all'allegato. La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni in questione puo' comportare l'esclusione dal concorso. La mancata esclusione dall'eventuale test di preselezione, di cui al successivo art. 6, e dalle prove scritte, di cui al successivo art. 9, non costituisce, percio', garanzia della regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 6. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4. Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali. 2. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza delle modalita' e dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e' nominata con decreto del direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione ed e' composta da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente di prima fascia, con funzioni di presidente, e da esperti nelle materie oggetto del concorso. 2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per particolari materie. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri appartenente alla terza area, fascia retributiva F3 o, in carenza, fasce retributive F1 o F2.
Art. 6. Preselezione 1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e' facolta' dell'Amministrazione effettuare una preselezione, della durata di un'ora, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata. La prova preselettiva comprendera' sia domande vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte ed orali, ad eccezione della seconda lingua straniera obbligatoria, sia test attitudinali. 2. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. 3. Per la valutazione delle domande a risposta multipla si adotteranno i seguenti punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta; -0,33 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta nulla o per la quale siano state marcate due o piu' opzioni. 4. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi 250 candidati classificatisi con maggior punteggio nel test di preselezione. I candidati eventualmente classificatisi al duecentocinquantesimo posto con pari punteggio vengono tutti ammessi alle prove scritte. 5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 7. Punteggio aggiuntivo 1. La commissione esaminatrice attribuira' 2 trentesimi a coloro che abbiano prestato servizio presso pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data. 2. Tale punteggio aggiuntivo sara' accresciuto fino a 4 trentesimi in corrispondenza del servizio, di cui al comma precedente, prestato presso il Ministero degli affari esteri. 3. Il punteggio di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo art. 9, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato e secondo i criteri che verranno stabiliti nel corso della prima riunione della commissione stessa. 4. Le circostanze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo saranno valutate esclusivamente se gia' dichiarate nella domanda di partecipazione e purche' il relativo requisito sia posseduto dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 8. Prove d'esame 1. Le prove d'esame consistono in tre prove scritte ed un colloquio, come da allegato programma che fa parte integrante del presente bando (Allegato 1). Esse tendono ad accertare la preparazione culturale, la maturita' e le attitudini operative del candidato. 2. I punteggi sono espressi in trentesimi.
Art. 9. Prove scritte 1. Le prove scritte consistono in: a) quesiti a risposta sintetica in diritto civile, diritto internazionale privato e diritto consolare di cui all'allegato programma; b) quesiti a risposta sintetica in diritto amministrativo e contabilita' di stato di cui all'allegato programma; c) quesiti in lingua inglese vertenti su un testo, in lingua inglese, relativo ad una tematica di attualita' internazionale, e successiva relazione sintetica, in lingua inglese, sul testo stesso. Non sara' consentito l'uso di alcun dizionario. 2. I candidati dispongono di cinque ore per le prove di cui alle lettere a) e b) e di tre ore per la prova di cui alla lettera c). 3. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i candidati devono riportare in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21 trentesimi.
Art. 10. Colloquio 1. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al precedente art. 9, comma 1, lettere a) e b) e su: a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; c) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; d) geografia politica ed economica; e) lingua inglese; f) altra lingua straniera da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese di cui al precedente art. 3, comma 3, lettera m); g) informatica (prova teorico-pratica). 2. Per superare il colloquio e' necessario conseguire una votazione di almeno 21 trentesimi. 3. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame.
Art. 11. Prova facoltativa in lingua straniera 1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in una lingua a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese, ad esclusione della lingua prescelta per il colloquio di cui al precedente art. 10, comma 1, lettera f). 2. L'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera e' sostenuta dai candidati al termine del colloquio. 3. Per tale prova il candidato puo' conseguire fino a 0,8 trentesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,5 trentesimi. 4. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa orale in lingua straniera si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo secondo le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 2.
Art. 12. Votazione finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito 1. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente art. 9, e della votazione ottenuta nel colloquio, di cui al precedente art. 10. Al voto del colloquio sono aggiunti i trentesimi conseguiti nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera, di cui al precedente art. 11. 2. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione, di cui al precedente art. 6, non ha valore ai fini della votazione complessiva. 3. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dalla votazione finale conseguita da ciascun candidato, a cui si aggiungono i trentesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 7 del presente bando.
Art. 13. Modalita' e calendario delle prove d'esame 1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di documento di riconoscimento valido e di penna ad inchiostro nero o blu. I candidati non possono introdurre nella sede degli esami, pena l'esclusione dalle prove concorsuali, telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ne' borse o simili. 2. Le prove scritte hanno luogo nei giorni, ora e locali indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" del 13 giugno 2008 e sul sito Internet del Ministero degli affari esteri (https://www.esteri.it/ ). Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non sono stati esclusi dalle prove concorsuali sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti. 3. In caso di effettuazione del test di preselezione di cui al precedente articolo 6, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" del 13 giugno 2008 e sul sito Internet del Ministero degli affari esteri (https://www.esteri.it/ ) saranno altresi' indicati giorno, ora e locali in cui il suddetto test di preselezione avra' luogo, e sara' resa nota la data di pubblicazione sul sito Internet del Ministero degli affari esteri (https://www.esteri.it/ ) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non sono stati esclusi dalle prove concorsuali devono presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora prestabiliti, per sostenere il test di preselezione. La data di pubblicazione sul sopracitato sito Internet del Ministero degli affari esteri dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' resa nota altresi' dalla commissione esaminatrice prima dell'inizio del test di preselezione. Anche in questo caso tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Qualora per motivi organizzativi alla data suddetta non sia possibile fissare il calendario delle prove d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2008 sara' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data del test di preselezione e/o delle prove scritte. 5. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio, di cui al precedente art. 10, l'avviso per la presentazione al colloquio stesso e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresi' l'indicazione del voto riportato dall'interessato in ciascuna delle prove scritte.
Art. 14. Presentazione dei titoli di riserva e preferenza 1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale con esito positivo, i candidati che abbiano superato le prove d'esame devono presentare direttamente o far pervenire al Ministero degli affari esteri - DGRO Ufficio V - concorso Funzionario amministrativo, consolare e sociale, piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma, la documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali titoli di riserva e/o, a parita' di merito, di preferenza, di cui all'Allegato 2, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, e successive modifiche, citato nelle premesse. I suddetti titoli saranno valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di partecipazione e purche' risulti dai medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 2. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'Amministrazione degli affari esteri ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza, oltre al possesso del titolo, anche l'ufficio e l'amministrazione presso cui la relativa documentazione e' depositata.
Art. 15. Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. Il Direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nel profilo professionale di "funzionario amministrativo, consolare e sociale" degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame. Con il medesimo provvedimento il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 16. Costituzione del rapporto di lavoro 1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione di personale nella pubblica amministrazione. 2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, ai sensi della normativa vigente. 3. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve inoltre presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni. 4. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, il vincitore deve presentare all'Ufficio V della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione, entro trenta giorni dalla assunzione: a) una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. A norma dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445, l'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci; b) un certificato medico, di data non antecedente a sei mesi dalla data di assunzione, dal quale risulti che egli e' fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di "funzionario amministrativo, consolare e sociale" sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. Il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o domicilio. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita' fisica dei vincitori in qualsiasi momento. 5. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.
Art. 17. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione - Ufficio V, piazzale della Farnesina 1 - 00194 Roma, per le finalita' di gestione del concorso (gestione che l'Amministrazione si riserva di affidare a una societa' specializzata, a seguito di sottoscrizione di regolare contratto) e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, e alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero degli affari esteri, Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione - Ufficio V, piazzale della Farnesina 1 - 00194 Roma, titolare del trattamento. 6. Il responsabile del trattamento e' il Capo del suddetto Ufficio V.
Art. 18. Norma di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento di personale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Il Direttore Generale per le risorse umane e l'organizzazione: Sanfelice di Monteforte