Concorso per 1 consigliere di stato (lazio) CONSIGLIO DI STATO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 37 del 13-05-2008 |
Sintesi: | CONSIGLIO DI STATO CONCORSO (scad. 12 giugno 2008) Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di Consigliere di Stato IL PRESIDENTE Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ... |
Ente: | CONSIGLIO DI STATO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 28-05-2008 |
Data Scadenza bando | 12-06-2008 |
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CONSIGLIO DI STATO
CONCORSO (scad. 12 giugno 2008)
CONCORSO (scad. 12 giugno 2008)
Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di Consigliere di Stato
IL PRESIDENTE Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato; Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato Testo unico; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97; Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27; Visto l'art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983 n. 68, concernente le modalita' di svolgimento del concorso a consigliere di Stato; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 e, in particolare, l'art. 18, comma 2; Vista la delibera del consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, adottata nella riunione del 30 aprile 2008; Decreta: Art. 1. E bandito un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di Consigliere di Stato. Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita', i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianita', i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati con almeno quattro anni di anzianita', nonche' i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di anzianita' nella suddetta qualifica ovvero nella ex carriera direttiva, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.
Art. 2. Le domande di partecipazione al concorso potranno essere consegnate, in plico chiuso e indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del segretariato generale, U.S.R.I. - Servizio personale delle magistrature, via dell'Impresa n. 91 - 00187 Roma, all'Ufficio accettazione corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 entro il termine di decadenza di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di partecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di cui al precedente comma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda i candidati debbono indicare la data ed il luogo di nascita ed il domicilio; debbono altresi' dichiarare l'appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n. 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' le lingue straniere, in numero non superiore a due, sulle quali intendano sostenere la prova facoltativa. Alla domanda deve essere allegato un curriculum indicante gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi ricoperti e ogni altra attivita' scientifica o didattica esercitata; dovranno altresi' essere allegati i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano gia' acquisiti ai fascicoli personali dell'amministrazione cui il candidato appartiene. I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso di altri titoli anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei Ministri richiedera' i fascicoli personali dei candidati alle amministrazioni di provenienza.
Art. 3. Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante rendimento.
Art. 4. La commissione esaminatrice e' composta dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, da un Presidente di sezione della Corte di Cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle universita' statali di Roma. Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione e' integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame. I componenti ed il segretario della commissione saranno nominati con successivo provvedimento.
Art. 5. La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni commissario dispone di dieci punti. Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.
Art. 6. Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie: 1) diritto civile e/o commerciale, con riferimenti al diritto romano; 2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto delle Comunita' economiche europee; 3) scienza delle finanze e/o diritto finanziario; 4) diritto amministrativo (prova teorica); 5) diritto amministrativo (prova pratica). Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi e di altri atti normativi in edizione senza note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla commissione esaminatrice e da questa verificati. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
Art. 7. La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto comune, sulla economia politica e sulla politica economica e finanziaria. La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta punti.
Art. 8. La votazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.
Art. 9. E' dichiarato vincitore del concorso il primo classificato in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. A parita' di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.
Art. 10. La graduatoria del vincitore del concorso e dei candidati idonei e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 11. Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il giorno 25 luglio 2008, verranno resi noti la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto, ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sara' data comunicazione alcuna.
Art. 12. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale. Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del candidato. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per quanto di loro competenza, nel responsabile del servizio personale delle magistrature della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel segretario della commissione esaminatrice. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 30 aprile 2008 Il presidente: Salvatore