Concorso per 1 consigliere di stato (lazio) CONSIGLIO DI STATO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 37 del 13-05-2008
Sintesi: CONSIGLIO DI STATO CONCORSO   (scad.  12 giugno 2008) Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di Consigliere di Stato IL PRESIDENTE Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ...
Ente: CONSIGLIO DI STATO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 28-05-2008
Data Scadenza bando 12-06-2008
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CONSIGLIO DI STATO
CONCORSO   (scad.  12 giugno 2008)
Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di Consigliere di Stato
                            IL PRESIDENTE
   Visto  il  regio  decreto  26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
Testo  unico  delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato,  e  successive
modificazioni;
   Visto  il  regio  decreto  21  aprile 1942, n. 444, che approva il
regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;
   Visto  il  Testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante le norme di esecuzione del citato Testo unico;
   Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
   Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
   Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27;
   Visto l'art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983
n.  68,  concernente  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso a
consigliere di Stato;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 2005, n. 273, convertito
con  modificazioni,  nella  legge  23  febbraio  2006,  n.  51  e, in
particolare, l'art. 18, comma 2;
   Vista  la  delibera  del  consiglio  di presidenza della Giustizia
amministrativa, adottata nella riunione del 30 aprile 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   E bandito  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  ad  un posto di
Consigliere di Stato.
   Al   concorso  possono  partecipare  i  magistrati  dei  tribunali
amministrativi   regionali  con  almeno  un  anno  di  anzianita',  i
magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i  magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello Stato
con  almeno  un  anno  di  anzianita',  i  funzionari  della carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati con
almeno  quattro  anni  di  anzianita',  nonche'  i  funzionari  delle
Amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli
enti  pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di
anzianita'   nella   suddetta  qualifica  ovvero  nella  ex  carriera
direttiva,  appartenenti  a  carriere  per  l'accesso  alle quali sia
richiesta la laurea in giurisprudenza.

        
      
                               Art. 2.
   Le   domande   di   partecipazione  al  concorso  potranno  essere
consegnate,  in  plico  chiuso  e  indirizzate  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, Ufficio del segretariato generale, U.S.R.I. -
Servizio personale delle magistrature, via dell'Impresa n. 91 - 00187
Roma,  all'Ufficio  accettazione  corrispondenza  presso  il suddetto
indirizzo,  nei  giorni dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10,00 alle
ore  12,00  e  dalle  ore  14,00  alle  ore 16,00 entro il termine di
decadenza  di  giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Si  considerano  presentate  in  tempo  utile  anche le domande di
partecipazione  spedite al suddetto indirizzo entro il termine di cui
al   precedente   comma,  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.
   Nella  domanda i candidati debbono indicare la data ed il luogo di
nascita  ed  il domicilio; debbono altresi' dichiarare l'appartenenza
ad  una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n. 3 della
legge  27 aprile 1982, n. 186, nonche' le lingue straniere, in numero
non  superiore  a  due,  sulle  quali  intendano  sostenere  la prova
facoltativa.
   Alla  domanda  deve  essere  allegato  un curriculum indicante gli
studi   compiuti,  gli  esami  superati,  i  titoli  conseguiti,  gli
incarichi  ricoperti  e  ogni altra attivita' scientifica o didattica
esercitata; dovranno altresi' essere allegati i titoli ritenuti utili
ai  fini  della  relativa valutazione che non siano gia' acquisiti ai
fascicoli personali dell'amministrazione cui il candidato appartiene.
   I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere
in  originale  o  in  copia  autenticata  ovvero  in copia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
   I  candidati  possono  altresi'  dimostrare  il  possesso di altri
titoli  anche  mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o
dell'atto  di  notorieta'  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
   I  requisiti  di  ammissione  al concorso debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
   Scaduto   il  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  la
Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  richiedera'  i  fascicoli
personali dei candidati alle amministrazioni di provenienza.

        
      
                               Art. 3.
   Con  provvedimento  motivato  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  sentito il consiglio di presidenza, possono essere esclusi
dal  concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o
che,  in  base  alle  risultanze del fascicolo personale, non abbiano
dato prova di sicuro e costante rendimento.

        
      
                               Art. 4.
   La   commissione  esaminatrice  e'  composta  dal  Presidente  del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di Sezione del
Consiglio  di  Stato,  da  un  Presidente  di  sezione della Corte di
Cassazione  e  da  un  professore ordinario di diritto privato di una
delle universita' statali di Roma.
   Per  le  prove  facoltative  di lingue straniere la commissione e'
integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle
lingue che sono oggetto di esame.
   I  componenti  ed il segretario della commissione saranno nominati
con successivo provvedimento.

        
      
                               Art. 5.
   La  commissione  esaminatrice  procede,  previa determinazione dei
criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali
ogni  commissario  dispone  di dieci punti. Non puo' partecipare alle
prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque
punti nella valutazione del complesso dei titoli.

        
      
                               Art. 6.
   Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale.
   Le  prove  scritte  consistono  nello  svolgimento di cinque temi,
quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
    1)  diritto  civile  e/o  commerciale, con riferimenti al diritto
romano;
    2)  diritto  internazionale  pubblico  e  privato e diritto delle
Comunita' economiche europee;
    3) scienza delle finanze e/o diritto finanziario;
    4) diritto amministrativo (prova teorica);
    5) diritto amministrativo (prova pratica).
   Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto la
consultazione  di codici, leggi e di altri atti normativi in edizione
senza  note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati
preventivamente  consegnati alla commissione esaminatrice e da questa
verificati.
   Si  applicano  le  norme  relative  al concorso per l'accesso alla
magistratura  ordinaria  di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  7  febbraio  1949,  n.  28, per quanto
concerne  il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti
gli  elaborati  stessi  e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
   Ai  fini  della  valutazione  delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.
   Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  i  quali  abbiano
riportato  una  media  di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle  prove  scritte  purche'  in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.

        
      
                               Art. 7.
   La  prova  orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico,
sul  diritto  del  lavoro,  sul  diritto  pubblico dell'economia, sul
diritto  penale,  sul  diritto  processuale  civile, amministrativo e
penale,  sul  diritto  della  navigazione,  sulla  storia del diritto
italiano con riferimenti al diritto comune, sulla economia politica e
sulla politica economica e finanziaria.
   La  prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta
del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
   Nella  prova  orale  i  candidati  devono  riportare  non  meno di
quaranta punti.

        
      
                               Art. 8.
   La  votazione  complessiva  e'  costituita  dalla  somma dei punti
ottenuti  nella  valutazione  dei  titoli,  dei  punti  riportati  in
ciascuna delle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.
   Alla  somma  dei  punti  riportati  per i titoli e per le prove di
esame  la  commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correntemente.

        
      
                               Art. 9.
   E'  dichiarato  vincitore  del  concorso  il primo classificato in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
   A  parita'  di  punteggio  si  osservano  i  criteri di preferenza
stabiliti  dalle  disposizioni  vigenti. A tal fine i concorrenti che
abbiano superato la prova orale dovranno presentare nel termine di 20
giorni   dal  ricevimento  dell'apposita  comunicazione  i  documenti
prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

        
      
                              Art. 10.
   La  graduatoria  del vincitore del concorso e dei candidati idonei
e'  approvata  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
subordinatamente   al  possesso  dei  requisiti  di  ammissione  alla
qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente
collocati  nella  graduatoria  dovranno  presentare nel termine di 20
giorni   dal  ricevimento  dell'apposita  comunicazione,  a  pena  di
decadenza,  i  documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
ovvero  dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

        
      
                              Art. 11.
   Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  il  giorno 25 luglio 2008, verranno resi
noti  la  sede,  i  giorni  e  l'ora  in  cui si svolgeranno le prove
scritte; pertanto, ai candidati ammessi a sostenere le predette prove
non sara' data comunicazione alcuna.

        
      
                              Art. 12.
   Ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  196 del 30 giugno 2003 e
successive modificazioni ed integrazioni i dati personali forniti dai
candidati  saranno  raccolti  presso  la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  e  trattati  per  le  finalita' di gestione della procedura
concorsuale.  Le  predette  informazioni  potranno  essere comunicate
unicamente   ai  soggetti  direttamente  interessati  alla  posizione
giuridica del candidato.
   Gli  interessati  possono  far  valere i diritti loro spettanti ai
sensi  del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, tra i quali
il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  li riguardano, il diritto di
rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
   I  responsabili  del  trattamento  dei  dati sono individuati, per
quanto  di  loro  competenza, nel responsabile del servizio personale
delle  magistrature della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel
segretario della commissione esaminatrice.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 30 aprile 2008
                                             Il presidente: Salvatore