Concorso per 135 appuntati scelti (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 135 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 38 del 16-05-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 16 giugno 2008) Concorso interno, per titoli ed esame scritto, riservato agli Appuntati Scelti, agli Appuntati, ai Carabinieri Scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 29-05-2008 |
Data Scadenza bando | 16-06-2008 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 16 giugno 2008)
CONCORSO (scad. 16 giugno 2008)
Concorso interno, per titoli ed esame scritto, riservato agli Appuntati Scelti, agli Appuntati, ai Carabinieri Scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, per l'ammissione al 14 corso trimestrale di n. 135 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168, concernente norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255, concernete il regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente i documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri; Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili 450 unita' da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, mediante due distinti concorsi, nel limite del 70%, corrispondente a 315 posti, mediante un concorso interno per titoli riservato agli Appuntati Scelti, per l'ammissione ad un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale, e per il restante 30%, corrispondente a 135 posti, mediante un concorso interno per titoli ed esame scritto riservato agli Appuntati Scelti, agli Appuntati, ai Carabinieri Scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, previo superamento di un corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi; Considerato che gli Appuntati Scelti possono partecipare, per ciascun anno, ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette aliquote del 70% e 30%; Ravvisata pertanto la necessita' di indire un concorso interno per titoli e per esame per l'ammissione al 14 corso trimestrale di n. 135 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, con riserva per l'amministrazione di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere le procedure concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso interno, per titoli ed esame scritto, riservato agli Appuntati Scelti, agli Appuntati, ai Carabinieri Scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, per l'ammissione al 14 corso trimestrale di n. 135 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri. Il numero dei posti potra' subire modificazioni fino alla data di ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo sovrintendenti dell'Arma stessa. 2. Gli eventuali posti rimasti scoperti saranno devoluti, fino alla data d'inizio del relativo corso, ai concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione all'8 corso di aggiornamento e formazione professionale, risultati idonei ma non vincitori, rispettando l'ordine di graduatoria. 3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere le procedure concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2. Riserve di posti 1. Dei 135 posti messi a concorso di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, 4 posti sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda, sulla quale dovranno altresi' precisare in quale lingua intendano sostenere l'esame scritto. Questi ultimi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, potranno essere assegnati, per l'impiego, presso una sede di servizio della provincia autonoma di Bolzano. 2. I posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 3. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare gli Appuntati Scelti che non abbiano presentato e che non presenteranno, nell'anno 2008, domanda di partecipazione al concorso di cui all'aliquota del 70% richiamata nelle considerazioni in premessa (decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, citato nelle premesse), gli Appuntati, i Carabinieri Scelti e i Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio (compreso il periodo trascorso presso le Scuole dell'Arma quali allievi), che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 del successivo articolo 4 rivestano tali gradi e che: a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non siano idonei saranno ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data di inizio del corso di cui al successivo articolo 11, comma 1; b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente; c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna"; d) non siano rinviati a giudizio, ne' ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo, ne' siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, ne' siano sospesi dal servizio, ne' si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni; e) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei all'avanzamento al grado superiore". 2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di presentazione all'Istituto di Istruzione non siano idonei al servizio militare incondizionato per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' dei medesimi e non riacquistino l'idoneita' entro il termine di cui al successivo articolo 11, comma 2, saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a riacquistata idoneita' fisica, di diritto, per una sola volta, al primo analogo corso utile, purche' continuino a possedere i requisiti di cui al precedente comma 1. L'idoneita' al servizio militare incondizionato non e' richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, di cui al precedente comma 1, lettera a).
Art. 4. Domanda di partecipazione al concorso 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: -- redatta sull'apposito modulo (fac-simile in allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile presso tutti i Comandi Carabinieri; -- firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso; -- presentata, entro il termine di 30 (trenta) giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presso i comandi di appartenenza. Tali Comandi dovranno attestare nell'apposito spazio la data di effettiva presentazione e sono autorizzati a non accogliere le domande che venissero prodotte dagli interessati oltre il termine perentorio sopra indicato. 2. Il concorrente deve compilare e sottoscrivere la domanda dichiarando i titoli posseduti, tra quelli inaicati al successivo articolo 9, comma 1, lettere a), c), d) ed e), per i quali intende ottenere l'attribuzione dei punteggi. 3. L'errata o mancata indicazione degli altri dati richiesti e' causa di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.
Art. 5. Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti I Comandi di Corpo provvederanno a: a) raccogliere le domande da inviare al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento con le modalita' che verranno comunicate con apposita circolare; b) acquisire la documentazione matricolare e caratteristica, chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande con la motivazione: "per partecipazione al concorso per l'ammissione al 14 corso trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti"; c) verificare il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al precedente articolo 2 e dei titoli di cui al successivo articolo 9, eventualmente dichiarati nella domanda; d) compilare le schede riepilogative dei titoli posseduti dai candidati, secondo il modello di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto; e) far sottoscrivere per presa visione ed accettazione, a ciascun concorrente, la scheda riepilogativa redatta nei suoi confronti ed inviarla al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, secondo le disposizioni che verranno successivamente impartite.
Art. 6. Esame scritto 1. L'esame scritto, che avra' luogo nel mese di settembre-ottobre 2008, consistera' in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione professionale (sulla base del programma indicato in allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto) e culturale, ferme restando le disposizioni del precedente articolo 2, comma 1, per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo. 2. Sedi, date e orari di svolgimento di tale esame saranno rese note con calendario che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del 22 luglio 2008, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare rinvio, consultabile anche sui siti web " https://www.carabinieri.it/ " e "www.persomil.difesa.it". Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Pertanto, la mancata presentazione alle sedi d'esame nelle date e negli orari stabiliti per l'esame scritto sara' considerata rinuncia. 3. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detto esame provvedera' la commissione di cui al successivo articolo 8. Se l'esame avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove non sara' presente la commissione verranno nominati appositi comitati di vigilanza, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare. 4. I concorrenti sono tenuti a presentarsi nella sede (o sedi) e nei giorni previsti, almeno un'ora prima di quelle di inizio dell'esame, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu e di documento d'identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato in corso di validita'. 5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio dell'esame saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento dell'esame saranno osservate, qualora applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente del Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante l'esame non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice o dei comitati di vigilanza, nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di "ALT" e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni, nonche' delle disposizioni emanate all'atto dell'esame, comporta l'esclusione dallo stesso, con provvedimento della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Analogamente viene escluso il candidato che abbia copiato, in tutto o in parte, le risposte relative ai test somministrati. 7. L'Amministrazione Militare non risponde di eventuali danni subiti dai candidati che fossero costretti a lasciare in custodia oggetti personali. Tutti i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. 8. La valutazione dell'esito dell'esame, disciplinata da norme tecniche, e' affidata alla citata commissione esaminatrice che per l'approntamento, la revisione, la somministrazione e la correzione dei test, effettuata in forma automatizzata, si avvarra' di personale tecnico del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il voto finale, espresso in trentesimi, sara' attribuito applicando al numero delle risposte esatte la griglia di conversione in allegato 4. L'esame si intendera' superato se il concorrente avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30i. Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 9. 9. L'esito dell'esame sara' notificato ai concorrenti tramite i competenti Comandi di corpo, nonche' consultabile sui siti web https://www.carabinieri.it/ e https://www.persomil.difesa.it/
Art. 7. Spese di viaggio 1. I candidati, da considerarsi in servizio isolato, dovranno essere muniti di certificato di viaggio - qualora spettante secondo la vigente normativa - per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'esame scritto, il raggiungimento delle sedi ove si svolgera' detto esame ed il rientro nelle sedi di servizio. 2. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che non si presenteranno senza giustificato motivo all'esame, o saranno espulsi dallo stesso.
Art. 8. Commissione esaminatrice Con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, o di autorita' da lui delegata, sara' nominata la commissione esaminatrice del concorso, composta da: a) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri con il grado di Colonnello, presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri con il grado di Tenente Colonnello o Maggiore, membro; c) un ispettore dell'Arma dei Carabinieri con il grado di Maresciallo Aiutante Luogotenente, membro; d) un sovrintendente dell'Arma dei Carabinieri, con il grado di Brigadiere Capo, segretario.
Art. 9. Valutazione titoli e graduatoria finale di ammissione al corso 1. La commissione di cui al precedente articolo 8, sulla scorta delle schede riepilogative redatte dai Comandi di Corpo ai sensi del precedente articolo 5, assegnera' ai concorrenti idonei all'esame scritto il punteggio acquisito in relazione al possesso dei seguenti titoli, secondo la tabella in allegato 5, nel limite massimo di 10 trentesimi: a) per le decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati "C" ed "E" alla pubblicazione SMD - G 010 "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE UNIFORMI" Edizione 2002, fino ad un massimo di 2,1 punti, limitatamente a quelle riportate nell'allegato 5, tenendo presente che: - per le medaglie e/o croci commemorative concesse per effettiva partecipazione in teatro d'operazioni a missioni militari, di pace o soccorso umanitario, il punteggio attribuibile per ciascuna missione e' 0,250 (anche nel caso in cui siano state attribuite entrambe le onorificenze). In presenza di piu' missioni, tale punteggio potra' essere incrementato fino al massimo di 0,750; - in presenza di piu' decorazioni al merito per lungo comando, o per lunga navigazione e lunga navigazione aerea, viene attribuito il solo punteggio incrementale della decorazione di maggior rilevanza; b) per qualifiche superiori a "nella media" o giudizio equivalente riportate nell'ultimo biennio in sede di valutazione caratteristica, fino ad un massimo di 2,4 punti. Non saranno presi in considerazione i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255 (Regolamento recante modificazioni al decreto Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente i documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri); c) per le promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o benemerenze d'istituto a Carabiniere Scelto, Appuntato o Appuntato Scelto, fino ad un massimo di 1,6 punti; d) per encomi ed elogi, fino ad un massimo di 1,5 punti; e) per titoli di studio superiori alla licenza media, fino ad un massimo di 1,3 punti. Qualora non trascritto, il titolo di studio puo' essere certificato con dichiarazione sostitutiva completa di copia fotostatica di un documento di identita' del concorrente. In caso di possesso di piu' titoli di studio verra' preso in considerazione quello che da' titolo al maggior punteggio incrementale; f) per l'anzianita' di servizio, 0,0002 per giorno di servizio prestato nell'Arma (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da allievo, mentre saranno esclusi i periodi durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari, di aspettativa per motivi privati e per congedi per la formazione) fino a un massimo di 1,1 punti. 2. I titoli di cui al precedente comma 1, saranno valutati solo se: a) posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (registrati a matricola o accertati dalla Commissione del concorso mediante acquisizione di documentazione comprovante); b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, limitatamente a quelli indicati al precedente comma 1, lettere a), c), d) ed e), mentre quelli indicati alle lettere b) ed f) verranno acquisiti direttamente dalla documentazione personale. 3. La commissione di cui al precedente art. 8 formera' la graduatoria finale di merito sulla base del voto finale espresso in trentesimi riportato da ciascun concorrente nell'esame scritto di cui al precedente art. 6, maggiorato del punteggio acquisito in relazione al possesso dei titoli di cui al precedente comma 1. Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine di merito, preliminarmente i candidati di cui alla riserva prevista dall'art. 2, comma 1 e successivamente, fino alla completa copertura dei posti, sempre in ordine di merito decrescente, tutti i rimanenti candidati, compresi coloro che hanno concorso per la predetta riserva e non hanno trovato utile collocazione nell'ambito della stessa. Questi ultimi saranno contrassegnati con apposita annotazione, in modo da poter essere individuati in caso di sostituzione. 4. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la piu' giovane eta'. 5. La graduatoria dei candidati sara' approvata con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata e i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il 14 corso trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti. 6. La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.
Art. 10. Esclusioni 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, gli aspiranti saranno ammessi a partecipare "con riserva" all'esame scritto di cui al precedente articolo 6 e la commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 8 potra' provvedere, comunque, alla valutazione dei titoli, dei soli idonei alla prova. 2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche successiva, in difetto di uno o piu' requisiti, saranno esclusi dal concorso ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o di Autorita' da questi delegata.
Art. 11. Presentazione al corso 1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito del concorso saranno avviati alla frequenza del 14 corso trimestrale allievi vicebrigadieri, della durata non inferiore a tre mesi, con prevedibile inizio nel mese di settembre 2009. Il corso si svolgera' presso una Scuola dell'Arma, secondo i programmi stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 2. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti dalla Direzione Generale per il Personale Militare, o da autorita' delegata, entro i primi dieci giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono nella graduatoria. Analogamente si dovra' procedere per la sostituzione dei concorrenti di cui alla riserva di posti prevista dall'articolo 2. La Direzione Generale del Personale Militare, o autorita' delegata, potra', comunque, autorizzare i vincitori - per comprovati gravi motivi, da preavvisare tramite il comando di appartenenza - a differire la presentazione fino al 7 giorno dalla data di inizio del corso. 3. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, e' irrevocabile.
Art. 12. Nomina a Vicebrigadiere 1. I militari che supereranno gli esami finali del corso saranno inclusi nella relativa graduatoria finale e promossi al grado di Vicebrigadiere. 2. La successiva destinazione di servizio avverra' secondo le modalita' all'epoca vigenti, fermo restando quanto previsto per i vincitori di concorso nella riserva di posti di cui al precedente articolo 2. Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2008 Il direttore generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi