Concorso per 135 appuntati scelti (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 135
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 38 del 16-05-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  16 giugno 2008) Concorso interno, per titoli ed esame scritto, riservato agli Appuntati Scelti, agli Appuntati, ai Carabinieri Scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-05-2008
Data Scadenza bando 16-06-2008
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO   (scad.  16 giugno 2008)
Concorso  interno,  per  titoli  ed  esame  scritto,  riservato  agli
Appuntati  Scelti,  agli  Appuntati,  ai  Carabinieri  Scelti  ed  ai
Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio,
per   l'ammissione   al  14  corso  trimestrale  di  n.  135  allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri.
           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
   Vista   la   legge  31  luglio  1954,  n.  599,  sullo  stato  dei
sottufficiali   dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  e
successive modificazioni;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato e relative norme di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
   Vista  la  legge 18 ottobre 1961, n. 1168, concernente norme sullo
stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma
dei Carabinieri;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.  752, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale della
Regione  Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
   Vista  la  legge  10  maggio  1983,  n. 212, concernente norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
Finanza;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale per la
Regione  Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
   Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo   per  le  domande  di  concorso  e  di  assunzione  presso  le
amministrazioni pubbliche);
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
civili  nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 23
marzo   1995,   concernente   le   determinazioni   dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione  dell'articolo  3  della  legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato  ed  avanzamento  del  personale  non direttivo e non dirigente
dell'Arma   dei   Carabinieri   integrato   e  corretto  dal  decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di  decisione  e di controllo, modificata ed integrata dalla legge 16
giugno 1998, n. 191;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa);
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006,
n.  255,  concernete  il regolamento recante modificazioni al decreto
del  Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente i
documenti  caratteristici  del personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
   Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico dei
sovrintendenti  dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili 450 unita'
da  ricoprire,  ai  sensi  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83,
mediante  due distinti concorsi, nel limite del 70%, corrispondente a
315  posti,  mediante  un  concorso interno per titoli riservato agli
Appuntati  Scelti,  per  l'ammissione  ad un corso di aggiornamento e
formazione  professionale,  della durata di tre mesi, che si conclude
con  un  esame  orale,  e  per  il restante 30%, corrispondente a 135
posti,  mediante  un  concorso  interno  per  titoli ed esame scritto
riservato  agli  Appuntati  Scelti,  agli  Appuntati,  ai Carabinieri
Scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni
di  servizio,  previo  superamento  di un corso di qualificazione, di
durata non inferiore a tre mesi;
   Considerato  che  gli  Appuntati  Scelti  possono partecipare, per
ciascun  anno,  ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette
aliquote del 70% e 30%;
   Ravvisata pertanto la necessita' di indire un concorso interno per
titoli e per esame per l'ammissione al 14 corso trimestrale di n. 135
allievi   vicebrigadieri   del  ruolo  sovrintendenti  dell'Arma  dei
Carabinieri,   con   riserva  per  l'amministrazione  di  revocare  o
annullare   il   bando   di  concorso,  di  sospendere  le  procedure
concorsuali,  di  modificare  il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione  dei  vincitori  alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
   1.  E'  indetto  un concorso interno, per titoli ed esame scritto,
riservato  agli  Appuntati  Scelti,  agli  Appuntati,  ai Carabinieri
Scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni
di  servizio,  per  l'ammissione  al  14  corso trimestrale di n. 135
allievi   vicebrigadieri   del  ruolo  sovrintendenti  dell'Arma  dei
Carabinieri.  Il  numero  dei  posti potra' subire modificazioni fino
alla  data  di  ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, al
fine  di  soddisfare  eventuali  sopravvenute  esigenze dell'Arma dei
carabinieri   connesse  alla  consistenza  del  ruolo  sovrintendenti
dell'Arma stessa.
   2.  Gli  eventuali  posti  rimasti scoperti saranno devoluti, fino
alla data d'inizio del relativo corso, ai concorrenti partecipanti al
concorso  per  l'ammissione all'8 corso di aggiornamento e formazione
professionale,   risultati   idonei  ma  non  vincitori,  rispettando
l'ordine di graduatoria.
   3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere  le  procedure  concorsuali,  di  modificare il numero dei
posti,  di  sospendere  l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
corso,   in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera'
a   dare  formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

        
      
                               Art. 2.
                          Riserve di posti
   1.  Dei 135 posti messi a concorso di cui al precedente articolo 1
del presente decreto, 4 posti sono riservati ai candidati in possesso
dell'attestato  di  bilinguismo  previsto dall'articolo 4 del decreto
del  Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni,  che  ne  facciano  esplicita richiesta nella domanda,
sulla  quale  dovranno  altresi'  precisare in quale lingua intendano
sostenere  l'esame  scritto.  Questi ultimi, in ottemperanza a quanto
previsto  dalla  normativa  vigente,  potranno  essere assegnati, per
l'impiego,  presso  una  sede di servizio della provincia autonoma di
Bolzano.
   2.  I  posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza
di  concorrenti  riservatari  idonei,  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.

        
      
                               Art. 3.
                     Requisiti di partecipazione
   1.  Al  concorso  di  cui  all'articolo  1 possono partecipare gli
Appuntati  Scelti che non abbiano presentato e che non presenteranno,
nell'anno   2008,  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di  cui
all'aliquota  del  70%  richiamata  nelle  considerazioni in premessa
(decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 198, come modificato dal
decreto  legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, citato nelle premesse),
gli  Appuntati,  i  Carabinieri  Scelti  e  i Carabinieri in servizio
permanente  con  almeno  sette  anni di servizio (compreso il periodo
trascorso presso le Scuole dell'Arma quali allievi), che alla data di
scadenza  del  termine  per  la presentazione delle domande di cui al
comma 1 del successivo articolo 4 rivestano tali gradi e che:
    a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati
giudicati  permanentemente  non  idonei  in modo parziale al servizio
d'istituto.  Coloro  che  temporaneamente  non  siano  idonei saranno
ammessi  al  concorso  con riserva di accertamento del possesso della
suddetta idoneita' alla data di inizio del corso di cui al successivo
articolo 11, comma 1;
    b)  abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di valutazione
caratteristica,  una  qualifica  non  inferiore  a  "nella  media"  o
giudizio equivalente;
    c)   non   abbiano   riportato,   nell'ultimo  biennio,  sanzioni
disciplinari piu' gravi della "consegna";
    d) non siano rinviati a giudizio, ne' ammessi ai riti alternativi
per   delitto  non  colposo,  ne'  siano  sottoposti  a  procedimento
disciplinare  da  cui possa derivare una sanzione di stato, ne' siano
sospesi  dal  servizio,  ne'  si trovino in aspettativa per qualsiasi
motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
    e)  non  siano  stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei
all'avanzamento al grado superiore".
   2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data
d'inizio  del  corso.  I  vincitori  del  concorso  che  alla data di
presentazione all'Istituto di Istruzione non siano idonei al servizio
militare incondizionato per infermita' o per altre cause indipendenti
dalla  volonta'  dei medesimi e non riacquistino l'idoneita' entro il
termine  di  cui  al successivo articolo 11, comma 2, saranno esclusi
dal corso e potranno partecipare, a riacquistata idoneita' fisica, di
diritto,  per  una  sola volta, al primo analogo corso utile, purche'
continuino  a  possedere  i  requisiti  di cui al precedente comma 1.
L'idoneita'  al servizio militare incondizionato non e' richiesta per
i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente
non  idonei  in  modo  parziale  al  servizio  d'istituto,  di cui al
precedente comma 1, lettera a).

        
      
                               Art. 4.
                Domanda di partecipazione al concorso
   1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
    --  redatta  sull'apposito  modulo (fac-simile in allegato 1, che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto),  disponibile
presso tutti i Comandi Carabinieri;
    --   firmata   per   esteso   dal  concorrente.  La  mancanza  di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso;
    --  presentata,  entro  il  termine  di  30  (trenta)  giorni,  a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
presso  i  comandi  di  appartenenza. Tali Comandi dovranno attestare
nell'apposito  spazio  la  data  di  effettiva  presentazione  e sono
autorizzati  a non accogliere le domande che venissero prodotte dagli
interessati oltre il termine perentorio sopra indicato.
   2.  Il  concorrente  deve  compilare  e  sottoscrivere  la domanda
dichiarando  i  titoli  posseduti,  tra quelli inaicati al successivo
articolo  9,  comma  1, lettere a), c), d) ed e), per i quali intende
ottenere l'attribuzione dei punteggi.
   3.  L'errata  o  mancata indicazione degli altri dati richiesti e'
causa  di  esclusione  dal  concorso,  qualora  non  si provveda alla
regolarizzazione  entro un breve tassativo termine fissato dal Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.

        
      
                               Art. 5.
          Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
   I Comandi di Corpo provvederanno a:
    a)  raccogliere  le  domande  da  inviare  al Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento con le modalita' che verranno comunicate con
apposita circolare;
    b)  acquisire  la  documentazione  matricolare  e caratteristica,
chiusa  alla  data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande  con  la  motivazione:  "per  partecipazione  al concorso per
l'ammissione al 14 corso trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo
sovrintendenti";
    c) verificare il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al
precedente  articolo  2 e dei titoli di cui al successivo articolo 9,
eventualmente dichiarati nella domanda;
    d)  compilare  le  schede  riepilogative dei titoli posseduti dai
candidati,  secondo il modello di cui all'allegato 2, che costituisce
parte integrante del presente decreto;
    e) far sottoscrivere per presa visione ed accettazione, a ciascun
concorrente,  la  scheda  riepilogativa redatta nei suoi confronti ed
inviarla  al  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri - Centro
Nazionale  di  Selezione  e Reclutamento, secondo le disposizioni che
verranno successivamente impartite.

        
      
                               Art. 6.
                            Esame scritto
   1.  L'esame scritto, che avra' luogo nel mese di settembre-ottobre
2008,  consistera'  in  risposte  ad  un  questionario  articolato su
domande  tendenti ad accertare il grado di preparazione professionale
(sulla  base  del  programma  indicato in allegato 3, che costituisce
parte integrante del presente decreto) e culturale, ferme restando le
disposizioni  del  precedente articolo 2, comma 1, per i candidati in
possesso dell'attestato di bilinguismo.
   2.  Sedi,  date  e orari di svolgimento di tale esame saranno rese
note  con  calendario  che  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana - 4ª serie speciale - del 22 luglio 2008,
ovvero   in   quella  alla  quale  la  stessa  dovesse  fare  rinvio,
consultabile    anche    sui    siti   web   " https://www.carabinieri.it/ "   e
"www.persomil.difesa.it".   Detta   pubblicazione   avra'  valore  di
notifica  a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Pertanto, la
mancata  presentazione  alle  sedi  d'esame  nelle date e negli orari
stabiliti per l'esame scritto sara' considerata rinuncia.
   3.  Agli  adempimenti  connessi  allo  svolgimento  di detto esame
provvedera'  la  commissione  di  cui  al  successivo  articolo 8. Se
l'esame  avra'  contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove
non sara' presente la commissione verranno nominati appositi comitati
di   vigilanza,   con  provvedimento  del  Direttore  Generale  della
Direzione Generale del Personale Militare.
   4.  I  concorrenti sono tenuti a presentarsi nella sede (o sedi) e
nei  giorni  previsti,  almeno  un'ora  prima  di  quelle  di  inizio
dell'esame,  muniti  di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o
blu e di documento d'identita' rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato in corso di validita'.
   5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio dell'esame saranno
esclusi  dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
   6.  Per  quanto  concerne  le  modalita' di svolgimento dell'esame
saranno   osservate,   qualora  applicabili,  le  disposizioni  degli
articoli  13  e 14 del decreto del Presidente del Repubblica 9 maggio
1994,  n.  487.  Durante  l'esame  non  e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione
con  altri,  salvo  che  con  gli  incaricati della vigilanza o con i
membri  della  commissione  esaminatrice o dei comitati di vigilanza,
nonche'  portare  carta  da  scrivere, appunti e manoscritti, libri o
pubblicazioni  di  qualunque  specie,  continuare  a scrivere dopo il
segnale di "ALT" e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La
mancata  osservanza  di tali prescrizioni, nonche' delle disposizioni
emanate  all'atto dell'esame, comporta l'esclusione dallo stesso, con
provvedimento  della  commissione  esaminatrice  o  del  comitato  di
vigilanza. Analogamente viene escluso il candidato che abbia copiato,
in tutto o in parte, le risposte relative ai test somministrati.
   7.  L'Amministrazione  Militare  non  risponde  di eventuali danni
subiti  dai  candidati  che  fossero costretti a lasciare in custodia
oggetti  personali. Tutti i concorrenti dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma.
   8.  La  valutazione  dell'esito  dell'esame, disciplinata da norme
tecniche,  e'  affidata  alla citata commissione esaminatrice che per
l'approntamento,  la  revisione,  la somministrazione e la correzione
dei test, effettuata in forma automatizzata, si avvarra' di personale
tecnico  del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando
Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri.  Il  voto  finale, espresso in
trentesimi,  sara'  attribuito  applicando  al  numero delle risposte
esatte la griglia di conversione in allegato 4. L'esame si intendera'
superato   se   il  concorrente  avra'  conseguito  un  punteggio  di
almeno 18/30i.  Tale  punteggio  sara'  utile per la formazione della
graduatoria di cui al successivo articolo 9.
   9.  L'esito  dell'esame  sara' notificato ai concorrenti tramite i
competenti  Comandi  di  corpo,  nonche'  consultabile  sui  siti web
https://www.carabinieri.it/ e https://www.persomil.difesa.it/ 

        
      
                               Art. 7.
                          Spese di viaggio
   1.  I  candidati,  da  considerarsi  in servizio isolato, dovranno
essere  muniti  di certificato di viaggio - qualora spettante secondo
la   vigente   normativa  -  per  il  tempo  strettamente  necessario
all'espletamento dell'esame scritto, il raggiungimento delle sedi ove
si svolgera' detto esame ed il rientro nelle sedi di servizio.
   2.  Perdono  il  diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che
non  si  presenteranno senza giustificato motivo all'esame, o saranno
espulsi dallo stesso.

        
      
                               Art. 8.
                      Commissione esaminatrice
   Con   successivo   provvedimento   del  Direttore  Generale  della
Direzione  Generale  per il Personale Militare, o di autorita' da lui
delegata,  sara'  nominata  la commissione esaminatrice del concorso,
composta da:
    a)  un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri con il grado
di Colonnello, presidente;
    b)  un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri con il grado
di Tenente Colonnello o Maggiore, membro;
    c)  un  ispettore  dell'Arma  dei  Carabinieri  con  il  grado di
Maresciallo Aiutante Luogotenente, membro;
    d)  un  sovrintendente dell'Arma dei Carabinieri, con il grado di
Brigadiere Capo, segretario.

        
      
                               Art. 9.
   Valutazione titoli e graduatoria finale di ammissione al corso
   1.  La  commissione  di cui al precedente articolo 8, sulla scorta
delle  schede riepilogative redatte dai Comandi di Corpo ai sensi del
precedente  articolo  5,  assegnera'  ai concorrenti idonei all'esame
scritto  il punteggio acquisito in relazione al possesso dei seguenti
titoli,  secondo  la  tabella in allegato 5, nel limite massimo di 10
trentesimi:
    a)  per  le decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati
"C"  ed  "E"  alla  pubblicazione  SMD  -  G  010 "REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA  DELLE  UNIFORMI" Edizione 2002, fino ad un massimo di 2,1
punti,  limitatamente  a  quelle  riportate  nell'allegato 5, tenendo
presente che:
     - per le medaglie e/o croci commemorative concesse per effettiva
partecipazione  in teatro d'operazioni a missioni militari, di pace o
soccorso  umanitario, il punteggio attribuibile per ciascuna missione
e'  0,250  (anche  nel caso in cui siano state attribuite entrambe le
onorificenze).  In  presenza  di piu' missioni, tale punteggio potra'
essere incrementato fino al massimo di 0,750;
     - in presenza di piu' decorazioni al merito per lungo comando, o
per  lunga navigazione e lunga navigazione aerea, viene attribuito il
solo punteggio incrementale della decorazione di maggior rilevanza;
    b)   per   qualifiche   superiori  a  "nella  media"  o  giudizio
equivalente  riportate  nell'ultimo  biennio  in  sede di valutazione
caratteristica, fino ad un massimo di 2,4 punti. Non saranno presi in
considerazione  i  periodi  non computabili ai fini della valutazione
caratteristica,  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
11  luglio 2006, n. 255 (Regolamento recante modificazioni al decreto
Presidente  della  Repubblica  8  agosto  2002, n. 213, concernente i
documenti  caratteristici  del personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri);
    c)  per  le  promozioni  straordinarie per meriti eccezionali e/o
benemerenze  d'istituto  a  Carabiniere Scelto, Appuntato o Appuntato
Scelto, fino ad un massimo di 1,6 punti;
    d) per encomi ed elogi, fino ad un massimo di 1,5 punti;
    e)  per titoli di studio superiori alla licenza media, fino ad un
massimo  di  1,3  punti.  Qualora non trascritto, il titolo di studio
puo'  essere  certificato  con  dichiarazione sostitutiva completa di
copia  fotostatica  di  un documento di identita' del concorrente. In
caso   di   possesso  di  piu'  titoli  di  studio  verra'  preso  in
considerazione   quello   che   da'   titolo   al  maggior  punteggio
incrementale;
    f)  per  l'anzianita'  di servizio, 0,0002 per giorno di servizio
prestato  nell'Arma  (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da
allievo,  mentre  saranno  esclusi  i  periodi  durante  i  quali gli
interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche'
i  periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne
penali  o  di  sospensione  dal  servizio per motivi disciplinari, di
aspettativa  per motivi privati e per congedi per la formazione) fino
a un massimo di 1,1 punti.
   2.  I  titoli  di cui al precedente comma 1, saranno valutati solo
se:
    a)   posseduti   alla   data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande (registrati a matricola o accertati dalla
Commissione  del  concorso  mediante  acquisizione  di documentazione
comprovante);
    b)  dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
limitatamente  a  quelli  indicati al precedente comma 1, lettere a),
c),  d)  ed e), mentre quelli indicati alle lettere b) ed f) verranno
acquisiti direttamente dalla documentazione personale.
   3.  La  commissione  di  cui  al  precedente  art.  8  formera' la
graduatoria  finale  di merito sulla base del voto finale espresso in
trentesimi riportato da ciascun concorrente nell'esame scritto di cui
al precedente art. 6, maggiorato del punteggio acquisito in relazione
al   possesso  dei  titoli  di  cui  al  precedente  comma  1.  Nella
graduatoria  saranno inseriti, in ordine di merito, preliminarmente i
candidati  di  cui  alla  riserva  prevista  dall'art.  2,  comma 1 e
successivamente,  fino  alla  completa copertura dei posti, sempre in
ordine  di  merito decrescente, tutti i rimanenti candidati, compresi
coloro che hanno concorso per la predetta riserva e non hanno trovato
utile  collocazione  nell'ambito  della stessa. Questi ultimi saranno
contrassegnati  con  apposita  annotazione,  in  modo da poter essere
individuati in caso di sostituzione.
   4. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
grado, l'anzianita' di servizio e la piu' giovane eta'.
   5.  La graduatoria dei candidati sara' approvata con provvedimento
del  Direttore  Generale  della  Direzione  Generale per il Personale
Militare  o  di  autorita'  da lui delegata e i concorrenti utilmente
collocati nella graduatoria saranno dichiarati vincitori ed ammessi a
frequentare  il 14 corso trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo
sovrintendenti.
   6.  La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati
a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

        
      
                              Art. 10.
                             Esclusioni
   1.  Nelle  more  della  verifica  del  possesso dei requisiti, gli
aspiranti  saranno  ammessi  a  partecipare  "con  riserva" all'esame
scritto di cui al precedente articolo 6 e la commissione esaminatrice
di  cui  al  precedente  articolo 8 potra' provvedere, comunque, alla
valutazione dei titoli, dei soli idonei alla prova.
   2.  I concorrenti che risultino, ad una verifica anche successiva,
in  difetto  di  uno  o  piu' requisiti, saranno esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti  dalla  nomina,  con  provvedimento  motivato  del Direttore
Generale  della  Direzione  Generale  per  il Personale Militare o di
Autorita' da questi delegata.

        
      
                              Art. 11.
                       Presentazione al corso
   1.  I  candidati  utilmente  collocati nella graduatoria finale di
merito  del  concorso  saranno  avviati  alla  frequenza del 14 corso
trimestrale  allievi vicebrigadieri, della durata non inferiore a tre
mesi,  con prevedibile inizio nel mese di settembre 2009. Il corso si
svolgera'  presso una Scuola dell'Arma, secondo i programmi stabiliti
dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
   2.  I  vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
nel  termine  fissato  saranno  considerati rinunciatari e sostituiti
dalla  Direzione  Generale  per il Personale Militare, o da autorita'
delegata,  entro  i  primi dieci giorni di corso, con altri candidati
idonei   che   seguono  nella  graduatoria.  Analogamente  si  dovra'
procedere  per la sostituzione dei concorrenti di cui alla riserva di
posti  prevista  dall'articolo 2. La Direzione Generale del Personale
Militare,  o  autorita'  delegata,  potra',  comunque,  autorizzare i
vincitori  -  per  comprovati gravi motivi, da preavvisare tramite il
comando  di  appartenenza -  a  differire  la presentazione fino al 7
giorno dalla data di inizio del corso.
   3.  La  rinuncia  alla  frequenza del corso, espressa o tacita, e'
irrevocabile.

        
      
                              Art. 12.
                       Nomina a Vicebrigadiere
   1.  I  militari che supereranno gli esami finali del corso saranno
inclusi  nella  relativa  graduatoria  finale  e promossi al grado di
Vicebrigadiere.
   2.  La  successiva  destinazione  di  servizio avverra' secondo le
modalita'  all'epoca  vigenti,  fermo  restando quanto previsto per i
vincitori  di  concorso  nella  riserva di posti di cui al precedente
articolo 2.
   Il  presente  decreto  sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa   vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2008
               Il direttore generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi