Concorso per 25 segretari di legazione (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 25
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 40 del 23-05-2008
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CONCORSO   (scad.  7 luglio 2008) Concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di segretario di legazione in prova IL DIRETTORE GENERALE per le risorse umane e l'organizzazion ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 06-06-2008
Data Scadenza bando 07-07-2008
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONCORSO   (scad.  7 luglio 2008)
Concorso,  per  titoli ed esami, a venticinque posti di segretario di
legazione in prova
    IL DIRETTORE GENERALE per le risorse umane e l'organizzazione
   Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, e successive modifiche;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
   Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo 24
marzo   2000,   n.   85,   concernenti  il  riordino  della  carriera
diplomatica;
   Vista  la  legge  23 aprile 2003, n. 109, ed in particolare l'art.
30,  comma  2, concernente la rideterminazione dei titoli a cui viene
attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso
di  ammissione  alla carriera diplomatica, di cui all'art. 99-bis del
succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 1°
aprile  2008,  n.72,  recante  il  regolamento  per  il  concorso  di
ammissione alla carriera diplomatica;
   Vista  la  legge  22  agosto  1985,  n. 444, recante provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n.  184,  concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
   Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
   Considerato  che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali   cui   e'   tenuto   il   funzionario  della  carriera
diplomatica,  in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il
pieno  possesso  del  requisito  della  vista,  in  relazione  sia al
servizio   da   svolgere  presso  la  sede  centrale  che  presso  le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
   Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n.  125,  che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
   Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
   Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
   Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
amministrazioni pubbliche;
   Visto  l'art.  1,  comma  1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente  del  Consiglio  n.  174/94,  ai  sensi del quale non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli  del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si
accede  in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,   recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto  il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente
il  regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21
e   dell'art.   181,  comma  1,  lettera  a)  del  succitato  decreto
legislativo n. 196/2003;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  contenente  il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed in
particolare  l'art.  3,  comma 1, e l'art. 35, recante norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
   Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007)";
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)";
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11
marzo  2008,  gia'  registrato dalla Corte dei conti, con il quale il
Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad avviare una procedura
di  reclutamento  per venticinque funzionari nel grado iniziale della
carriera diplomatica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
   1.  E'  indetto  un  concorso,  per titoli ed esami, a venticinque
posti di segretario di legazione in prova.
   2.  Quattro  dei venticinque posti messi a concorso sono riservati
ai  dipendenti  del  Ministero  degli  affari esteri inquadrati nella
terza  area,  in possesso di una delle lauree indicate nel successivo
art.  2,  comma  1,  punto  3)  e con almeno cinque anni di effettivo
servizio  nella  predetta  terza  area  o  nella  corrispondente area
funzionale (ex area C).
   3.  I  posti riservati ai sensi del comma 2 del presente articolo,
se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.

        
      
                               Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
   1.  Per  l'ammissione  alle  prove  concorsuali  sono  necessari i
seguenti requisiti:
    1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
    2)  eta' non superiore ai trentacinque anni alla data di scadenza
del  termine  stabilito  dal  successivo  art.  3,  comma  1,  per la
presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
   Il  limite  di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato per
un massimo complessivo di tre anni ed e' elevato:
    a) di un anno per i candidati coniugati;
    b) di un anno per ogni figlio vivente;
    c)  di  tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di
cui  alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali e' esteso
lo stesso beneficio;
    d)  di  un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non  superiore  a  tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in
qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,
o servizio civile nazionale;
    e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili
di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  per  gli  ufficiali  e
sottufficiali  dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati
d'autorita'    o   a   domanda;   per   gli   ufficiali,   ispettori,
sovrintendenti,  appuntati,  carabinieri  e  finanzieri  in  servizio
permanente  dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo della Guardia di
finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia;
    f)  di  un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non  superiore  a  tre anni, per i candidati che prestano o che hanno
prestato  servizio  anche non continuativo, in qualita' di funzionari
internazionali,   per   almeno  due  anni  presso  le  organizzazioni
internazionali.   Sono   considerati   funzionari   internazionali  i
cittadini  italiani  che siano stati assunti presso un'organizzazione
internazionale   a   titolo   permanente   o   a  contratto  a  tempo
indeterminato  o  determinato  per  posti per i quali e' richiesto il
possesso di titoli di studio di livello universitario;
    3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di
cui  al  decreto  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S),
giurisprudenza  (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n.
60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica
(classe  n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n.
71/S),  scienze  economiche  per  l'ambiente  e la cultura (classe n.
83/S),  scienze  economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze per la
cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n.
99/S),  nonche'  la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
(classe  n. LMG/01) ed ogni altra equiparata a norma di legge; oppure
un  diploma  di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze
internazionali  e diplomatiche, economia e commercio, di cui all'art.
1  della  legge  19 novembre 1990, n. 341, ed ogni altro equiparato a
norma   di   legge,  conseguito  presso  universita'  o  istituti  di
istruzione universitaria.
   In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equipollenza,
sara'   cura  del  candidato  dimostrare  la  suddetta  equipollenza,
specificando gli estremi del provvedimento con apposita dichiarazione
da allegare all'istanza di partecipazione al concorso.
   I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero
sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche' il titolo sia stato
riconosciuto   dal   Ministero   dell'Universita'   e  della  ricerca
scientifica  equipollente  ad  uno di quelli sopraindicati. In questo
caso  sara'  cura  del  candidato dimostrare la suddetta equipollenza
mediante la produzione del provvedimento che la riconosce.
   I  candidati  in  possesso  di  titolo accademico rilasciato da un
Paese  dell'Unione  europea  sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,
purche' il titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Il  candidato e' ammesso con
riserva  alle  prove  di  concorso nelle more dell'emanazione di tale
decreto.  L'avvenuta  attivazione  della  procedura  di equiparazione
dovra'  comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso,
prima dell'espletamento delle prove orali;
    4)   idoneita'   psico-fisica  tale  da  permettere  di  svolgere
l'attivita'  diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in
sedi  estere  ed,  in  particolare,  in quelle con caratteristiche di
disagio.   L'Amministrazione  si  riserva  di  accertare  l'idoneita'
psico-fisica  in  qualsiasi  momento anche nei riguardi dei vincitori
del concorso stesso;
    5)  godimento  dei  diritti  politici.  Non  possono  accedere al
concorso  coloro  che  siano  stati  esclusi dall'elettorato politico
attivo  e  coloro  che siano stati destituiti dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione  ovvero che siano stati dichiarati decaduti
da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi
delle  corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali
di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
   2.  I  requisiti  prescritti  devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per la
presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
   3.  Non  sono  ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei
concorsi  banditi  dopo  il  1°  gennaio 2003, abbiano gia' portato a
termine  per  tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di
cui all'art. 9, comma 2 del presente bando.
   4.  L'Amministrazione  dispone  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalle  prove  concorsuali  per  difetto  dei
requisiti di cui al presente articolo.

        
      
                               Art. 3.
        Presentazione della domanda di ammissione al concorso
   1.  La  domanda  di  ammissione  al  concorso  deve essere redatta
esclusivamente  sull'apposito  modulo  di cui al fac-simile allegato.
Tale  modulo  e'  reperibile  sul  sito  internet del Ministero degli
affari  esteri  https://www.esteri.it  o presso l'Ufficio relazioni con
il  pubblico.  La  domanda  deve  essere  sottoscritta dal candidato,
indirizzata  e  presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento a: Ministero degli affari esteri - DGRO Ufficio
V  - concorso diplomatico - piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma,
entro  quarantacinque  giorni  dalla pubblicazione del presente bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale  "Concorsi ed esami". La data di spedizione della domanda e'
stabilita  e  comprovata  dal  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante.  E'  consentito  l'invio  della  domanda di ammissione al
concorso  anche  a  mezzo  di  raccomandata  on  line  con  avviso di
ricevimento,  purche'  la  domanda  stessa sia stata sottoscritta dal
candidato  mediante l'apposizione della propria firma digitale e cio'
risulti  in  maniera  inequivocabile  da certificazione apposta sulla
versione   cartacea   della  domanda.  I  candidati  che  si  trovano
all'estero possono consegnare o spedire la domanda di ammissione alle
Rappresentanze diplomatiche e agli Uffici consolari d'Italia.
   Alla  domanda il candidato deve allegare, ai sensi della normativa
vigente,   fotocopia  di  un  documento  di  identita'  in  corso  di
validita'.  Tale  allegato  non e' richiesto qualora la domanda venga
presentata  direttamente  dall'interessato  all'Ufficio competente di
cui al comma precedente.
   2.  Nella  domanda  il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita'  ed  ai  sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
    a)  il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato
all'estero,  il  comune  italiano nei cui registri di stato civile e'
stato  trascritto  l'atto  di nascita; il candidato che ha compiuto i
trentacinque  anni  deve dichiarare in base a quale titolo, di cui al
precedente  art.  2, comma 1, punto 2), ha diritto all'elevazione del
limite massimo di eta';
    b) il possesso della cittadinanza italiana;
    c) il comune di residenza;
    d) il godimento dei diritti politici;
    e)  il  comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
    f)   le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle  riportate
all'estero, ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
    g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando presso
quale  universita'  o  istituto  equiparato  e'  stato  conseguito  e
precisando   altresi'  la  data  del  conseguimento  e  la  votazione
riportata;
    h)  i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
amministrazioni  o  di  enti  pubblici,  le  cause  di risoluzione di
eventuali  precedenti  rapporti  di  pubblico impiego e gli eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso;
    i) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della
riserva  di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. I dipendenti
del  Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area devono
specificare  il  periodo  di  servizio  nell'area  o nella precedente
corrispondente area funzionale;
    l)  la  non  sussistenza  della  condizione  di  esclusione dalla
partecipazione  al  concorso  per  la  carriera  diplomatica prevista
dall'art. 2, comma 3, del presente bando;
    m)  in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta di
cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando;
    n)  quali  prove linguistiche facoltative, di cui all'art. 11 del
presente bando, intende eventualmente sostenere;
    o)  i titoli, dei quali e' eventualmente in possesso, che possono
dare punteggio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 8 del presente bando;
    p)  i  titoli,  di  cui  all'allegato  2,  previsti dalle vigenti
disposizioni,  dei  quali  e'  eventualmente  in  possesso, che danno
luogo,  a  parita'  di  punteggio,  a  preferenza. Tali titoli devono
essere  posseduti  al  termine di scadenza per la presentazione delle
domande  di  ammissione  al  concorso.  I  titoli  non  espressamente
dichiarati  nella  domanda  di  ammissione alle prove concorsuali non
sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria.
   3.  L'Amministrazione  si  riserva di accertare la sussistenza dei
titoli di cui al precedente comma 2.
   4.  Il  candidato  deve  specificare  l'indirizzo - comprensivo di
codice  di avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente,
ove  ritenuto  opportuno  dal  candidato,  del  numero  di  fax e del
recapito di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse
le  comunicazioni  relative  alle prove concorsuali, con l'impegno di
far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
   5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che
l'idoneita'  psico-fisica  a  svolgere  l'attivita'  diplomatica  sia
presso  l'Amministrazione  centrale  che in sedi estere, ivi comprese
quelle  con  caratteristiche  di  disagio,  costituisce requisito per
l'ammissione  al  concorso. L'Amministrazione si riserva di accertare
l'idoneita'  psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei
vincitori del concorso.
   6.  Il  candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei   dati  personali  ai  fini  dello  svolgimento  delle  procedure
concorsuali.  Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30  giugno  2003,  n.  196,  e  dell'art.  1,  comma  2,  del decreto
ministeriale  23  giugno  2004,  n. 225, i dati personali forniti dai
candidati  nelle  domande di ammissione al concorso sono trattati per
le finalita' di gestione del concorso medesimo, presso una banca dati
automatizzata,  ed  anche successivamente all'eventuale instaurazione
del  rapporto  di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo. Il Ministero degli affari esteri puo' comunicare i
predetti  dati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate   allo   svolgimento   del   concorso  o  alla  posizione
giuridico-economica del candidato. Gli interessati possono far valere
i  diritti  loro  spettanti,  ai sensi dell'art. 7 del citato decreto
legislativo  n.  196/2003,  nei  confronti del Ministero degli affari
esteri,  Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione -
Ufficio V, piazzale della Farnesina 1, Roma, titolare del trattamento
dei  dati  personali.  Il responsabile del trattamento e' il capo del
suddetto Ufficio V, il quale garantisce anche il rispetto delle norme
in materia di sicurezza.
   7.  Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la  propria  condizione  e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente  necessari  per  lo  svolgimento  delle prove. E' fatto
comunque  salvo  il  requisito  dell'idoneita'  psico-fisica  tale da
permettere   di   svolgere   l'attivita'   diplomatica   sia   presso
l'Amministrazione  centrale  che in sedi estere, ed in particolare in
quelle con caratteristiche di disagio.
   8.  Non  saranno  ritenute  valide le domande di partecipazione al
concorso che risultino incomplete o irregolari, in particolare quelle
non  sottoscritte,  pervenute  non  in  originale, che non contengano
tutte  le  indicazioni  circa il possesso dei requisiti necessari per
l'ammissione  alle  prove  concorsuali  stesse,  spedite o presentate
oltre  il  termine stabilito dall'art. 3, comma 1 del presente bando.
In  considerazione  di  quanto  sopra ed alla luce delle disposizioni
vigenti  in  materia  di autocertificazione, le domande devono essere
redatte   esclusivamente  sull'apposito  modulo  di  domanda  di  cui
all'allegato.  La  mancanza  anche di una sola delle dichiarazioni in
questione  puo'  comportare  l'esclusione  dal  concorso.  La mancata
esclusione  dalla  prova attitudinale, di cui al successivo art. 7, e
dalle  prove  scritte,  di  cui  al  successivo  art. 9, comma 2, non
costituisce,  in  ogni  caso, garanzia della regolarita', ne' sana la
irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
   9. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso di
smarrimento  delle  proprie  comunicazioni  dipendente  da inesatte o
incomplete  dichiarazioni  da  parte  del  candidato circa il proprio
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
recapito  rispetto  a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  da
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o comunque imputabili a
fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

        
      
                               Art. 4.
                 Esclusione dalle prove concorsuali
   1.  Nelle  more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
   2.   L'Amministrazione   puo'   disporre   in  ogni  momento,  con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dal  concorso per difetto dei
requisiti   prescritti,  nonche'  per  la  mancata  osservanza  delle
modalita' e dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

        
      
                               Art. 5.
                      Commissione esaminatrice
   1.  La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Direttore  generale  per  le  risorse  umane e l'organizzazione ed e'
composta da sette membri effettivi, incluso il presidente.
   2.  La  Commissione  e'  composta  da  un  ambasciatore o Ministro
plenipotenziario,  in  servizio  o  a  riposo, che la presiede, da un
Consigliere  di Stato o Avvocato dello Stato o magistrato della Corte
dei  conti,  da  due  funzionari diplomatici di grado non inferiore a
Consigliere   d'Ambasciata  e  da  tre  professori  di  I  fascia  di
universita'  pubbliche  e  private per le materie che formano oggetto
delle  prove  scritte di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c)
del presente bando.
   3.  Alla  Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
la  prova  attitudinale  e per la prova d'esame orale, nonche' per le
prove di lingua obbligatorie e facoltative. I predetti partecipano ai
lavori   della   Commissione   unicamente  per  quanto  attiene  alle
rispettive materie.
   4.  Le  funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera   diplomatica  di  grado  non  inferiore  a  consigliere  di
legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di
grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.
   5.  In  caso  di impedimento temporaneo del presidente, tranne che
per  la  scelta,  la correzione e la valutazione delle prove scritte,
nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le
sue  funzioni  sono  svolte dal Consigliere di Stato o Avvocato dello
Stato o Magistrato della Corte dei conti.

        
      
                               Art. 6.
                        Procedura di concorso
    1. Il concorso si articola in:
    a) prova attitudinale;
    b) valutazione dei titoli;
    c) prove d'esame scritte ed orali, ed eventuali prove facoltative
di lingua.
   2.  Il  punteggio  per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le
eventuali  prove  facoltative, e' espresso in centesimi, ad eccezione
di  quanto  previsto  nel  successivo  art.  7, comma 3, per la prova
attitudinale.

        
      
                               Art. 7.
                         Prova attitudinale
   1.  La  prova  attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del
candidato   di  svolgere  l'attivita'  diplomatica,  con  particolare
riferimento  alle  capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del
ragionamento  e di orientamento alla soluzione dei problemi. La prova
attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.
   2. La prova attitudinale si articola in:
    a) un questionario psico-attitudinale consistente in 60 quesiti a
risposta multipla e a correzione informatizzata;
    b)  una  relazione  sintetica  su  un  caso  concreto  di  natura
internazionale,  da  redigersi  in lingua italiana, eventualmente con
l'ausilio  di  documentazione, anche in lingua inglese, fornita dalla
Commissione   esaminatrice.   Non   e'   consentito  l'uso  di  alcun
dizionario.
   3.  Sono  ammessi  alle prove d'esame scritte di cui al successivo
art.  9, comma 2, i candidati che nella prova attitudinale, di cui al
precedente  comma  2, lettere a) e b), abbiano risposto correttamente
ad  almeno  due terzi dei quesiti inclusi nel questionario a risposta
multipla  ed abbiano riportato l'idoneita' nella relazione sintetica.
Per  conseguire il giudizio di idoneita' nella relazione sintetica il
candidato  deve  dimostrare di possedere le capacita' di cui al comma
1.

        
      
                               Art. 8.
                               Titoli
   1.  Il  punteggio  per  i titoli viene assegnato dalla Commissione
esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo art.
9,  comma  2,  e  prima  dell'inizio  della  correzione  dei relativi
elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato.
   2.  La  Commissione  puo'  assegnare  complessivamente  fino  a  6
centesimi per i seguenti titoli:
    a)   conseguimento   di   titoli   universitari  anche  stranieri
post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di
cui al successivo comma 3: fino a 3 centesimi;
    b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso le
organizzazioni   internazionali   secondo  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi.
   3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma
2,  si  prendono  in  considerazione  i  seguenti titoli universitari
post-laurea:
    a) diploma di specializzazione;
    b) dottorato di ricerca;
    c) master universitari di primo e di secondo livello.
   La  Commissione  esaminatrice  valuta la coerenza dei sopraccitati
titoli,   nonche'  di  equivalenti  titoli  stranieri,  eventualmente
dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, con
la  professionalita'  specifica della carriera diplomatica e/o con le
materie oggetto delle prove d'esame.
   4.  I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo  finale  conseguito dai candidati che abbiano superato le
prove d'esame.

        
      
                               Art. 9.
                            Prove d'esame
   1.  Le  prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare
la  cultura,  le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica
dei  candidati.  La prova d'esame orale e' seguita da eventuali prove
facoltative orali di lingua.
   2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui al
precedente art. 7, comma 2, sono ammessi a sostenere le prove d'esame
scritte che vertono sulle seguenti materie:
    a)  storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna;
    b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
    c)  politica  economica  e  cooperazione economica, commerciale e
finanziaria multilaterale;
    d) lingua inglese (composizione, senza l'uso di alcun dizionario,
su tematiche di attualita' internazionale);
    e)  altra  lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:
francese,  spagnolo  e  tedesco  (composizione,  senza l'uso di alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale).
   3.  Sono  ammessi  alla  prova d'esame orale, di cui al successivo
comma  4,  i  candidati  che abbiano riportato una media di almeno 70
centesimi  nelle  cinque prove scritte, di cui al precedente comma 2,
non  meno  di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese e non
meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove.
   4.  La  prova  d'esame orale verte sulle materie che hanno formato
oggetto  delle  prove  scritte  di cui al precedente comma 2, nonche'
sulle seguenti materie:
    a) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo);
    b) contabilita' di Stato;
    c)   nozioni   istituzionali   di   diritto   civile   e  diritto
internazionale privato;
    d) geografia politica ed economica.
   Per  la  lingua  inglese  e  l'altra  lingua  straniera  di cui al
precedente  comma  2,  lettera  e), il candidato dovra' sostenere una
conversazione su tematiche di attualita' internazionale.
   Nel  quadro della prova d'esame orale, il candidato e' chiamato ad
esprimere  le  proprie  valutazioni  su  di  un  tema dell'attualita'
internazionale, indicato dal presidente della Commissione, al fine di
accertare  le  sue  attitudini  ad  esprimersi  in  maniera  chiara e
sintetica,  ad  argomentare  in  modo  persuasivo il proprio punto di
vista ed a parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata insieme
con  le  altre  materie  su cui verte la prova orale. La prova orale,
comprensiva  altresi' di una prova pratica di informatica, e' oggetto
di una valutazione unica.
   5. Per superare la prova d'esame orale, di cui al precedente comma
4, il candidato deve riportare un punteggio di almeno 60 centesimi.

        
      
                              Art. 10.
                Prove facoltative di lingua straniera
   1.  I  candidati  possono chiedere, nella domanda di ammissione al
concorso,  di  sostenere prove facoltative orali in una o piu' lingue
ufficiali  dei Paesi europei, fatta eccezione per la lingua inglese e
per  la  lingua  prescelta  per la prova scritta di cui al precedente
art.  9,  comma 2, lettera e), nonche' in una o piu' lingue ufficiali
di Paesi extraeuropei.
   2.  Le  eventuali  prove  facoltative  di  lingua  straniera  sono
sostenute  dai  candidati al termine della prova d'esame orale di cui
al precedente art. 9, comma 4.
   3.  Le  prove  facoltative  di  lingua straniera consistono in una
conversazione su tematiche di attualita' internazionale.
   4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il candidato
puo' conseguire il seguente punteggio:
    fino   a   un  massimo  di  5  centesimi,  purche'  raggiunga  la
sufficienza   di  almeno  2  centesimi,  qualora  faccia  domanda  di
sostenere solamente una delle due prove di lingua;
    fino   a   un  massimo  di  8  centesimi,  purche'  raggiunga  la
sufficienza  di  almeno  1,8 centesimi in ciascuna delle due prove di
lingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe.
   5.  Per le prove facoltative in una lingua europea o extraeuropea,
di cui al comma 1 del presente articolo, diverse dalle lingue tedesca
e  russa,  il  candidato  puo'  conseguire  fino  a  un  massimo di 4
centesimi  per  una  sola lingua, purche' raggiunga la sufficienza di
almeno  2,5  centesimi,  e fino a un massimo di 6 centesimi per due o
piu' lingue, purche' raggiunga la sufficienza, in ciascuna lingua, di
almeno 1,5 centesimi.
   6.  Il  punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si
aggiunge  alla  votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre
che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui
al precedente art. 9, comma 5.

        
      
                              Art. 11.
       Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito
   1.  Il  voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando la
media  dei  voti  riportati  nelle  prove  d'esame scritte, di cui al
precedente art. 9, comma 2, con il voto riportato nella prova d'esame
orale,  di cui all'art. 9, comma 4. Al voto della prova d'esame orale
sono   aggiunti   i   centesimi   conseguiti  nelle  eventuali  prove
facoltative di lingua.
   2.  La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e'  formata  dalla
Commissione  esaminatrice  secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito  da  ciascun  candidato,  a  cui si aggiungono i centesimi
eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 8 del presente bando.
   3.  Il Direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione,
riconosciuta  la  regolarita'  del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per   l'ammissione   in   carriera,  la  graduatoria  di  merito  dei
concorrenti  che hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori
i  candidati  utilmente  collocati nella graduatoria di merito tenuto
conto della riserva di posti e dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, previsti dalle vigenti disposizioni.
   4.  La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso  e'  pubblicata  nel  foglio  di comunicazione del Ministero
degli  affari  esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
"Concorsi ed esami".

        
      
                              Art. 12.
                 Modalita' e calendario delle prove
   1.  I  programmi di esame sono pubblicati nel documento annesso al
presente decreto (all. 1).
   2.  La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale, di cui
al  precedente  art. 7, comma 2, sono resi noti con avviso pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale  "Concorsi  ed esami" del 27 giugno 2008 e sul sito internet
 https://www.esteri.it ,  oltre  che  nella bacheca dell'Ufficio V della
Direzione  generale  per  le  risorse  umane e l'organizzazione. Tali
comunicazioni  hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto
coloro  che  non  sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono
tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora resi noti nella
summenzionata  Gazzetta  Ufficiale  del  27  giugno  2008  e sul sito
internet del Ministero degli affari esteri.
   3.  Per la prova attitudinale i candidati dispongono di un'ora per
il  questionario  a  risposta  multipla  e di un'ora per la relazione
sintetica, di cui al precedente art. 7, comma 2.
   4.   La   Commissione   esaminatrice   stabilisce  l'ordine  delle
successive  prove  d'esame  scritte sulla base del calendario fissato
dalla  Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione del
Ministero degli affari esteri.
   5.  La  sede, il giorno e l'orario delle prove d'esame scritte, di
cui  al  precedente  art.  9,  comma  2,  sono  resi  noti con avviso
pubblicato   nella   medesima  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" del 27 giugno 2008 e
sul  sito  internet  https://www.esteri.it ,  oltre  che  nella bacheca
dell'Ufficio  V  della  Direzione  generale  per  le  risorse umane e
l'organizzazione.  Con il medesimo avviso, sara' resa nota la data di
pubblicazione sul sito internet https://www.esteri.it , oltre che nella
bacheca  dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse umane
e  l'organizzazione, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le
prove  scritte.  Tali  comunicazioni hanno valore di notifica a tutti
gli  effetti.  Pertanto coloro che non sono stati esclusi dalle prove
concorsuali  devono  presentarsi  nella  sede,  nel giorno e nell'ora
prestabiliti.  La data di pubblicazione sul sopracitato sito Internet
del Ministero degli affari esteri dell'elenco dei candidati ammessi a
sostenere  le  prove  scritte e' resa nota altresi' dalla Commissione
esaminatrice  prima  dell'inizio  della  prova attitudinale. Anche in
questo  caso  tale  comunicazione  ha  valore di notifica a tutti gli
effetti.
   6.  Per  le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque
ore  per  le  materie  di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
art.  9,  comma  2,  e  di tre ore per le prove di lingua di cui alle
lettere d) ed e) del medesimo art. 9, comma 2.
   7.  La  Commissione  esaminatrice  stabilisce  il calendario delle
successive prove d'esame orali di cui all'art. 9, comma 4.
   8.  Ai  candidati  che  conseguono l'ammissione alla prova d'esame
orale,  di  cui  all'art.  9, comma 4, l'avviso di presentazione alla
prova  stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle
prove  scritte,  e'  dato  individualmente  almeno venti giorni prima
della data in cui essi debbono sostenerla.

        
      
                              Art. 13.
        Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame
   1. I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita'.
   2.  I  candidati  devono  essere  muniti di penna nera o blu e non
possono  introdurre  nella  sede degli esami, pena l'esclusione dalle
prove  concorsuali,  telefoni  cellulari, carta da scrivere, appunti,
manoscritti,   libri,   periodici,   giornali   quotidiani  ed  altre
pubblicazioni  di  alcun  tipo,  ne'  possono portare borse o simili,
capaci di contenere pubblicazioni.

        
      
                              Art. 14.
                             Assunzione
   1.  Il  superamento  del  concorso  non  costituisce  garanzia  di
assunzione,  essendo la stessa subordinata alla previa autorizzazione
da  parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle
vigenti  disposizioni  in  materia  di  assunzione di personale nella
pubblica amministrazione.
   2.  Il  candidato  dichiarato  vincitore  e'  invitato ad assumere
servizio in via provvisoria, con le procedure di cui all'art. 7 della
legge  22  agosto  1985,  n.  444,  sotto riserva di accertamento del
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la nomina, entro i termini
fissati   dall'amministrazione.   Al   momento   dell'assunzione,  il
vincitore  deve  presentare  una  dichiarazione sottoscritta sotto la
propria responsabilita' nella quale deve attestare di non avere altri
rapporti  di  impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle  situazioni  di  incompatibilita'  richiamate  nell'art. 53 del
decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165. In caso contrario deve
presentare una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
Se,  senza  giustificato motivo, non assume servizio entro il termine
stabilito, decade dal diritto alla nomina.
   3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per  la  nomina,  il  vincitore deve inoltre presentare all'Ufficio V
della  Direzione  generale  per  le risorse umane e l'organizzazione,
entro  trenta  giorni  dalla  data dell'assunzione, una dichiarazione
sottoscritta  sotto  la  propria  responsabilita'  attestante che gli
stati,   fatti   e  qualita'  personali,  suscettibili  di  modifica,
autocertificati  nella  domanda  di  ammissione al concorso non hanno
subito   variazioni.  L'amministrazione  procede  a  controlli  sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese.
   4. Egli deve inoltre presentare un certificato medico, di data non
antecedente a sei mesi dalla data di assunzione, dal quale risulti la
sua  idoneita'  psico-fisica  a  svolgere l'attivita' diplomatica sia
presso  l'Amministrazione  centrale  che in sedi estere, ivi comprese
quelle  con  caratteristiche  di  disagio. Il certificato medico deve
essere  rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o domicilio.
L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita'
psico-fisica dei vincitori in qualsiasi momento.

        
      
                              Art. 15.
                               Nomina
   1.   I   vincitori  del  concorso,  assunti  in  servizio  in  via
provvisoria,   sempre   che   risultino  in  possesso  dei  requisiti
prescritti  dal  presente  bando,  sono  nominati,  con  decreto  del
Ministro  degli  affari  esteri,  segretari di legazione in prova per
prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

        
      
                              Art. 16.
                        Norma di salvaguardia
   1.  Per  quanto  non  previsto  dal presente bando si osservano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008, n. 72 e, in quanto compatibili, le disposizioni generali
sullo  svolgimento  dei concorsi contenute nel decreto del Presidente
della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche
ed   integrazioni   nonche'  le  disposizioni  sul  reclutamento  del
personale  contenute  nell'art.  35  del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 21 maggio 2008

                                       Il direttore generale
                              per le risorse umane e l'organizzazione
                                 Min. Plen. Sanfelice di Monteforte