Concorso per 25 segretari di legazione (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 25 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 40 del 23-05-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CONCORSO (scad. 7 luglio 2008) Concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di segretario di legazione in prova IL DIRETTORE GENERALE per le risorse umane e l'organizzazion ... |
Ente: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 06-06-2008 |
Data Scadenza bando | 07-07-2008 |
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONCORSO (scad. 7 luglio 2008)
CONCORSO (scad. 7 luglio 2008)
Concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di segretario di legazione in prova
IL DIRETTORE GENERALE per le risorse umane e l'organizzazione Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche; Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica; Vista la legge 23 aprile 2003, n. 109, ed in particolare l'art. 30, comma 2, concernente la rideterminazione dei titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso di ammissione alla carriera diplomatica, di cui all'art. 99-bis del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n.72, recante il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo n. 196/2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 3, comma 1, e l'art. 35, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)"; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2008, gia' registrato dalla Corte dei conti, con il quale il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad avviare una procedura di reclutamento per venticinque funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di segretario di legazione in prova. 2. Quattro dei venticinque posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta terza area o nella corrispondente area funzionale (ex area C). 3. I posti riservati ai sensi del comma 2 del presente articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.
Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione alle prove concorsuali sono necessari i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; 2) eta' non superiore ai trentacinque anni alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali. Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato per un massimo complessivo di tre anni ed e' elevato: a) di un anno per i candidati coniugati; b) di un anno per ogni figlio vivente; c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio; d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio civile nazionale; e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia; f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o che hanno prestato servizio anche non continuativo, in qualita' di funzionari internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario; 3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S), giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n. 60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica (classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. 71/S), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (classe n. 83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n. 99/S), nonche' la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n. LMG/01) ed ogni altra equiparata a norma di legge; oppure un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed ogni altro equiparato a norma di legge, conseguito presso universita' o istituti di istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equipollenza, sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza, specificando gli estremi del provvedimento con apposita dichiarazione da allegare all'istanza di partecipazione al concorso. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato riconosciuto dal Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica equipollente ad uno di quelli sopraindicati. In questo caso sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosce. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso nelle more dell'emanazione di tale decreto. L'avvenuta attivazione della procedura di equiparazione dovra' comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; 4) idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere ed, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneita' psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso; 5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali. 3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano gia' portato a termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di cui all'art. 9, comma 2 del presente bando. 4. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui al presente articolo.
Art. 3. Presentazione della domanda di ammissione al concorso 1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta esclusivamente sull'apposito modulo di cui al fac-simile allegato. Tale modulo e' reperibile sul sito internet del Ministero degli affari esteri https://www.esteri.it o presso l'Ufficio relazioni con il pubblico. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a: Ministero degli affari esteri - DGRO Ufficio V - concorso diplomatico - piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". La data di spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. E' consentito l'invio della domanda di ammissione al concorso anche a mezzo di raccomandata on line con avviso di ricevimento, purche' la domanda stessa sia stata sottoscritta dal candidato mediante l'apposizione della propria firma digitale e cio' risulti in maniera inequivocabile da certificazione apposta sulla versione cartacea della domanda. I candidati che si trovano all'estero possono consegnare o spedire la domanda di ammissione alle Rappresentanze diplomatiche e agli Uffici consolari d'Italia. Alla domanda il candidato deve allegare, ai sensi della normativa vigente, fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. Tale allegato non e' richiesto qualora la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'Ufficio competente di cui al comma precedente. 2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo, di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 2), ha diritto all'elevazione del limite massimo di eta'; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il comune di residenza; d) il godimento dei diritti politici; e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e precisando altresi' la data del conseguimento e la votazione riportata; h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso; i) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. I dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area devono specificare il periodo di servizio nell'area o nella precedente corrispondente area funzionale; l) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall'art. 2, comma 3, del presente bando; m) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando; n) quali prove linguistiche facoltative, di cui all'art. 11 del presente bando, intende eventualmente sostenere; o) i titoli, dei quali e' eventualmente in possesso, che possono dare punteggio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 8 del presente bando; p) i titoli, di cui all'allegato 2, previsti dalle vigenti disposizioni, dei quali e' eventualmente in possesso, che danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza. Tali titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria. 3. L'Amministrazione si riserva di accertare la sussistenza dei titoli di cui al precedente comma 2. 4. Il candidato deve specificare l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. 5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l'ammissione al concorso. L'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneita' psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso. 6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di gestione del concorso medesimo, presso una banca dati automatizzata, ed anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il Ministero degli affari esteri puo' comunicare i predetti dati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, nei confronti del Ministero degli affari esteri, Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione - Ufficio V, piazzale della Farnesina 1, Roma, titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento e' il capo del suddetto Ufficio V, il quale garantisce anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza. 7. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 8. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso che risultino incomplete o irregolari, in particolare quelle non sottoscritte, pervenute non in originale, che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione alle prove concorsuali stesse, spedite o presentate oltre il termine stabilito dall'art. 3, comma 1 del presente bando. In considerazione di quanto sopra ed alla luce delle disposizioni vigenti in materia di autocertificazione, le domande devono essere redatte esclusivamente sull'apposito modulo di domanda di cui all'allegato. La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni in questione puo' comportare l'esclusione dal concorso. La mancata esclusione dalla prova attitudinale, di cui al successivo art. 7, e dalle prove scritte, di cui al successivo art. 9, comma 2, non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 9. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4. Esclusione dalle prove concorsuali 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 2. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza delle modalita' e dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione ed e' composta da sette membri effettivi, incluso il presidente. 2. La Commissione e' composta da un ambasciatore o Ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata e da tre professori di I fascia di universita' pubbliche e private per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del presente bando. 3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova attitudinale e per la prova d'esame orale, nonche' per le prove di lingua obbligatorie e facoltative. I predetti partecipano ai lavori della Commissione unicamente per quanto attiene alle rispettive materie. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera. 5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della Corte dei conti.
Art. 6. Procedura di concorso 1. Il concorso si articola in: a) prova attitudinale; b) valutazione dei titoli; c) prove d'esame scritte ed orali, ed eventuali prove facoltative di lingua. 2. Il punteggio per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 7, comma 3, per la prova attitudinale.
Art. 7. Prova attitudinale 1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito. 2. La prova attitudinale si articola in: a) un questionario psico-attitudinale consistente in 60 quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata; b) una relazione sintetica su un caso concreto di natura internazionale, da redigersi in lingua italiana, eventualmente con l'ausilio di documentazione, anche in lingua inglese, fornita dalla Commissione esaminatrice. Non e' consentito l'uso di alcun dizionario. 3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte di cui al successivo art. 9, comma 2, i candidati che nella prova attitudinale, di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi dei quesiti inclusi nel questionario a risposta multipla ed abbiano riportato l'idoneita' nella relazione sintetica. Per conseguire il giudizio di idoneita' nella relazione sintetica il candidato deve dimostrare di possedere le capacita' di cui al comma 1.
Art. 8. Titoli 1. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla Commissione esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo art. 9, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato. 2. La Commissione puo' assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli: a) conseguimento di titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 3 centesimi; b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali secondo le modalita' di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi. 3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari post-laurea: a) diploma di specializzazione; b) dottorato di ricerca; c) master universitari di primo e di secondo livello. La Commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopraccitati titoli, nonche' di equivalenti titoli stranieri, eventualmente dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, con la professionalita' specifica della carriera diplomatica e/o con le materie oggetto delle prove d'esame. 4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.
Art. 9. Prove d'esame 1. Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. La prova d'esame orale e' seguita da eventuali prove facoltative orali di lingua. 2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui al precedente art. 7, comma 2, sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte che vertono sulle seguenti materie: a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna; b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale; d) lingua inglese (composizione, senza l'uso di alcun dizionario, su tematiche di attualita' internazionale); e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l'uso di alcun dizionario, su tematiche di attualita' internazionale). 3. Sono ammessi alla prova d'esame orale, di cui al successivo comma 4, i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove scritte, di cui al precedente comma 2, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove. 4. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte di cui al precedente comma 2, nonche' sulle seguenti materie: a) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo); b) contabilita' di Stato; c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale privato; d) geografia politica ed economica. Per la lingua inglese e l'altra lingua straniera di cui al precedente comma 2, lettera e), il candidato dovra' sostenere una conversazione su tematiche di attualita' internazionale. Nel quadro della prova d'esame orale, il candidato e' chiamato ad esprimere le proprie valutazioni su di un tema dell'attualita' internazionale, indicato dal presidente della Commissione, al fine di accertare le sue attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di vista ed a parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata insieme con le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale, comprensiva altresi' di una prova pratica di informatica, e' oggetto di una valutazione unica. 5. Per superare la prova d'esame orale, di cui al precedente comma 4, il candidato deve riportare un punteggio di almeno 60 centesimi.
Art. 10. Prove facoltative di lingua straniera 1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o piu' lingue ufficiali dei Paesi europei, fatta eccezione per la lingua inglese e per la lingua prescelta per la prova scritta di cui al precedente art. 9, comma 2, lettera e), nonche' in una o piu' lingue ufficiali di Paesi extraeuropei. 2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono sostenute dai candidati al termine della prova d'esame orale di cui al precedente art. 9, comma 4. 3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualita' internazionale. 4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il candidato puo' conseguire il seguente punteggio: fino a un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi, qualora faccia domanda di sostenere solamente una delle due prove di lingua; fino a un massimo di 8 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle due prove di lingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe. 5. Per le prove facoltative in una lingua europea o extraeuropea, di cui al comma 1 del presente articolo, diverse dalle lingue tedesca e russa, il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 4 centesimi per una sola lingua, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 2,5 centesimi, e fino a un massimo di 6 centesimi per due o piu' lingue, purche' raggiunga la sufficienza, in ciascuna lingua, di almeno 1,5 centesimi. 6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 5.
Art. 11. Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito 1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando la media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte, di cui al precedente art. 9, comma 2, con il voto riportato nella prova d'esame orale, di cui all'art. 9, comma 4. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove facoltative di lingua. 2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 8 del presente bando. 3. Il Direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della riserva di posti e dei titoli di preferenza, a parita' di merito, previsti dalle vigenti disposizioni. 4. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 12. Modalita' e calendario delle prove 1. I programmi di esame sono pubblicati nel documento annesso al presente decreto (all. 1). 2. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale, di cui al precedente art. 7, comma 2, sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" del 27 giugno 2008 e sul sito internet https://www.esteri.it , oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora resi noti nella summenzionata Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2008 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri. 3. Per la prova attitudinale i candidati dispongono di un'ora per il questionario a risposta multipla e di un'ora per la relazione sintetica, di cui al precedente art. 7, comma 2. 4. La Commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle successive prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri. 5. La sede, il giorno e l'orario delle prove d'esame scritte, di cui al precedente art. 9, comma 2, sono resi noti con avviso pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" del 27 giugno 2008 e sul sito internet https://www.esteri.it , oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione. Con il medesimo avviso, sara' resa nota la data di pubblicazione sul sito internet https://www.esteri.it , oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non sono stati esclusi dalle prove concorsuali devono presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora prestabiliti. La data di pubblicazione sul sopracitato sito Internet del Ministero degli affari esteri dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' resa nota altresi' dalla Commissione esaminatrice prima dell'inizio della prova attitudinale. Anche in questo caso tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 6. Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque ore per le materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 9, comma 2, e di tre ore per le prove di lingua di cui alle lettere d) ed e) del medesimo art. 9, comma 2. 7. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali di cui all'art. 9, comma 4. 8. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale, di cui all'art. 9, comma 4, l'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.
Art. 13. Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame 1. I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 2. I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non possono introdurre nella sede degli esami, pena l'esclusione dalle prove concorsuali, telefoni cellulari, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni.
Art. 14. Assunzione 1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia di assunzione, essendo la stessa subordinata alla previa autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione di personale nella pubblica amministrazione. 2. Il candidato dichiarato vincitore e' invitato ad assumere servizio in via provvisoria, con le procedure di cui all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini fissati dall'amministrazione. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilita' nella quale deve attestare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario deve presentare una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla nomina. 3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, il vincitore deve inoltre presentare all'Ufficio V della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilita' attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso non hanno subito variazioni. L'amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. 4. Egli deve inoltre presentare un certificato medico, di data non antecedente a sei mesi dalla data di assunzione, dal quale risulti la sua idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. Il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o domicilio. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita' psico-fisica dei vincitori in qualsiasi momento.
Art. 15. Nomina 1. I vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, sempre che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, segretari di legazione in prova per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 16. Norma di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72 e, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche ed integrazioni nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Roma, 21 maggio 2008 Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione Min. Plen. Sanfelice di Monteforte