Concorso per 80 collaboratori amministrativi (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 80
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 42 del 30-05-2008
Sintesi: MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE CONCORSO   (scad.  30 giugno 2008) Concorso pubblico, per esami, a ottanta posti per l'acces ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-06-2008
Data Scadenza bando 30-06-2008
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MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
CONCORSO   (scad.  30 giugno 2008)
Concorso  pubblico,  per  esami,  a  ottanta  posti  per l'accesso al
   profilo   professionale   di  collaboratore  amministrativo,  area
   funzionale  terza,  posizione  economica F1 (ex C1), del ruolo del
   personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
     per le politiche del personale dell'amministrazione civile
             e per le risorse strumentali e finanziarie
   Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  il
regolamento    sull'accesso    agli    impieghi    nelle    pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi;
   Visto  il  Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
personale  del  comparto  ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 e
successivi contratti collettivi;
   Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto in
data  14 settembre 2007 relativo al personale del comparto ministeri,
per  il  quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 -
2007;
   Visto  l'art  40,  comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574;
recante  "Unificazione  e riordinamento dei ruoli normali, speciali e
di   complemento   degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica";
   Vista la legge l aprile 1981, n. 121 recante il "Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";
   Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni
recante  "Norme  sul  servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata";
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni,   recante  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
   Vista  la  legge 28 marzo 1991, n. 120 recante "Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi";
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 recante "Azioni positive per
la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro";
   Vista  la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
recante  la "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed
i diritti delle persone handicappate";
   Visto  l'art.  3,  comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
recante "Interventi correttivi di finanza pubblica";
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994,  n.  174  contenente  il regolamento sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le Amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni   ed  integrazioni  recante  "Modifica  alle  norme  di
reclutamento,  stato ed avanzamento del personale non direttivo delle
Forze armate";
   Visto l'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 recante
"Nuove norme in materia di obiezione di coscienza";
   Vista  la  legge  23 novembre 1998, n. 407 recante "Nuove norme in
favore   delle   vittime   del   terrorismo   e   della  criminalita'
organizzata";
   Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili";
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei";
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica 28 novembre 2000, recante "Determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche";
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445  recante  il  "Testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
   Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196 recante il
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
   Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  e  del Ministro della funzione pubblica 5 maggio 2004
recante  "Equiparazione  dei  diplomi  di  laurea  secondo il vecchio
ordinamento  alle  nuove  classi delle lauree specialistiche, ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici";
   Vista  la  legge 23 agosto 2004, n. 226 recante "Nuove norme sulla
sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
dei volontari di truppa in ferma prefissata";
   Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270 concernente "Modifiche al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei",  approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
   Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in
particolare l'art. 1, comma 104, della citata legge 30 dicembre 2004,
n.  311  che  subordina  l'avvio  delle  procedure concorsuali per le
amministrazioni  dello  Stato, all'emanazione di apposito decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da adottare su proposta del
Ministro  per  la  Funzione  Pubblica  di  concerto  con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
   Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in
particolare  l'art.  1,  comma  230,  che prevede per i vincitori dei
concorsi la permanenza nella sede di prima destinazione di un periodo
non inferiore a cinque anni;
   Visto  il  decreto  ministeriale 8 febbraio 2006 con il quale sono
state    rideterminate   le   dotazioni   organiche   del   personale
contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'Interno;
   Visto  il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca 16
marzo   2007   recante  "Determinazione  delle  classi  delle  lauree
universitarie";
   Visto  il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca 16
marzo   2007   recante   "Determinazione   delle   classi  di  laurea
magistrale";
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16
gennaio  2007,  con  il  quale  il  Ministero  dell'Interno  e' stato
autorizzato  ad  avviare  la  procedura  pubblica  concorsuale per il
reclutamento di ottanta unita' di personale nel profilo professionale
di collaboratore amministrativo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso
   1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ottanta posti per
l'accesso  al  profilo professionale di collaboratore amministrativo,
area  funzionale terza, posizione economica F1 (ex C1), del ruolo del
personale  dell'Amministrazione  civile dell'Interno, per le esigenze
degli  uffici  periferici  del  Ministero  dell'Interno, da ripartire
nell'ambito  delle  seguenti  regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania,  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia,  Marche,  Molise,  Piemonte,  Puglia,  Sardegna,  Sicilia,
Toscana,   Umbria,  Valle  D'Aosta,  Veneto  e  Trentino  Alto  Adige
limitatamente  agli  uffici  ubicati  nell'ambito  della provincia di
Trento;

        
      
                               Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
   1.  Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
    a)   diploma  di  laurea  (DL),  conseguito  secondo  il  vecchio
ordinamento,   di   durata   non   inferiore   a   quattro   anni  in
giurisprudenza,  scienze  politiche,  scienze  dell'amministrazione e
lauree equipollenti;
     laurea magistrale (LM) in giurisprudenza o scienze politiche;
     lauree specialistiche (LS) appartenenti alle classi:
      LS/22 - classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
      LS/60   -  classe  delle  lauree  specialistiche  in  relazioni
internazionali; LS/70 - classe delle lauree specialistiche in scienze
della politica;
      LS/71  -  classe  delle  lauree specialistiche in scienze delle
pubbliche amministrazioni;
      LS/89 - classe delle lauree specialistiche in sociologia;
      lauree di durata triennale (L) appartenenti alle classi:
      L/2 - classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici;
      L/15  -  classe  delle  lauree  in  scienze  politiche  e delle
relazioni internazionali;
      L/19 - classe delle lauree in scienze dell'amministrazione;
      L/31 - classe delle lauree in scienze giuridiche;
      L36 - classe delle lauree in scienze sociologiche.
   I  candidati  in possesso dei titoli di studio sopra elencati o di
altro  titolo  accademico  equivalente che sia stato rilasciato da un
Paese  dell'Unione europea, possono essere ammessi a partecipare alle
prove  concorsuali  purche'  i suddetti titoli siano stati equiparati
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante
l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca;
    b) eta' non inferiore agli anni 18;
    c) cittadinanza italiana;
    d) possesso dei diritti politici;
    e)  qualita'  morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
    g) idoneita' fisica all'impiego.
   2.  Non  possono  accedere  agli  impieghi coloro che sono esclusi
dall'elettorato  politico  attivo, coloro che sono stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero  che  siano  stati
licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa
contrattuale.
   3.  I  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  al concorso devono
essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
   4.   I   candidati   sono   ammessi   al   concorso  con  riserva.
L'Amministrazione  puo'  disporre, in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  del  candidato  dal concorso per difetto dei
requisiti  prescritti,  nonche' per la mancata osservanza dei termini
perentori stabiliti nel presente provvedimento.

        
      
                               Art. 3.
          Presentazione delle domande - Termine e modalita'
   1.  Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al
concorso  esclusivamente  in  via  telematica,  compilando l'apposito
modulo,   utilizzando   una   specifica   applicazione   di  Internet
all'indirizzo http://concorsiciv.interno.it/ 
   2.  La  procedura  di  compilazione ed invio on-line della domanda
deve  essere  effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
che  decorre  dal  giorno  successivo  a  quello di pubblicazione del
presente  bando  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª  serie  speciale  "Concorsi ed esami". Qualora il termine di invio
on-line  della  domanda  cada  in un giorno festivo, il termine sara'
prorogato al giorno successivo non festivo.
   3.  Dopo  aver  inserito  i  dati  richiesti,  il  candidato  deve
effettuare  la  stampa  della  domanda che, debitamente firmata, deve
essere  consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva, ove
venga svolta, ovvero per la prima prova scritta.
   4.   La   data   di   presentazione   on-line   della  domanda  di
partecipazione  al  concorso  e'  certificata dal sistema informatico
che,  allo  scadere  del  termine utile per la sua presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
   5.  La  mancata  presentazione  della  domanda  di partecipazione,
debitamente sottoscritta, nel giorno indicato al comma 3, comporta la
inammissibilita' alle sopracitate prove concorsuali.
   6.  Non  sono  ammesse  altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
   7.  Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi
della  legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovra' fare esplicita richiesta,
nella  domanda  on-line,  in  relazione al proprio handicap, riguardo
l'ausilio  necessario,  nonche'  segnalare  l'eventuale necessita' di
tempi  aggiuntivi  per l'espletamento delle prove di esame al fine di
consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti  atti  a garantire una regolare partecipazione al concorso.
Inoltre  l'interessato  dovra' inviare, prima dello svolgimento della
prova   d'esame,   all'indirizzo   indicato   al   comma   9,  idonea
certificazione   rilasciata   da  apposita  struttura  sanitaria  che
specifichi la natura del proprio handicap.
   8.  Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il
tempo  previsto  per  l'espletamento della prova preselettiva e delle
prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.
   9.  Il  candidato  ha  inoltre  l'obbligo  di comunicare - a mezzo
raccomandata  con  avviso di ricevimento - al Ministero dell'Interno,
Dipartimento  per  le  Politiche  del  Personale dell'Amministrazione
Civile  e  per  le  Risorse  Strumentali  e  Finanziarie  - Direzione
Centrale  per le Risorse Umane - Ufficio IV - Affari del Reclutamento
e della Formazione - Piazza del Viminale, 00184 - Roma, le successive
eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
   10.  L'Amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per il
caso  di  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o
incomplete  indicazioni  del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o
del  recapito  indicato  nella  domanda,  ne'  per eventuali disguidi
postali  o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito   o   forza   maggiore,  ne'  per  la  mancata  restituzione
dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

        
      
                               Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
   Con  successivo  provvedimento  ministeriale  verra'  nominata  la
commissione  esaminatrice  del  concorso ai sensi dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

        
      
                               Art. 5.
                         Prova preselettiva
   1.  Qualora  gli aventi diritto a partecipare al concorso siano in
numero  superiore  a  millecinquecento  (1500)  l'Amministrazione  si
riserva  la  facolta'  di far precedere le prove d'esame da una prova
preselettiva,  che  potra'  essere effettuata presso una o piu' sedi.
L'Amministrazione  puo'  affidare  a  qualificati istituti pubblici e
privati  la  predisposizione  dei quesiti. La prova preselettiva puo'
essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
   2.  La  prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta  multipla  riguardanti  argomenti  di  cultura generale e di
attualita'.
   3.  Ciascun  quesito  consiste  in  una  domanda seguita da almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta.
   4.  A  ciascun  candidato  sono assegnati novanta quesiti, i quali
dovranno  essere  risolti  nel  tempo massimo di un'ora. I quesiti da
sottoporre   ai   candidati   sono   individuati   dalla  Commissione
esaminatrice,  tenendo  conto  dell'esigenza  di ripartire egualmente
l'incidenza  del  grado  di  difficolta' della domanda. A tal fine le
domande  facili  rappresentano  il  30%  del  totale, quelle di media
difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
   5.   I   candidati   non   possono  avvalersi,  durante  la  prova
preselettiva   di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati.
   6.  Per  essere  ammessi  a  sostenere  la  prova  preselettiva  i
candidati  devono  esibire  un idoneo documento di riconoscimento, in
corso di validita'.
   7.  Nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª serie
speciale  "Concorsi  ed  esami" dell'11 luglio 2008, nonche' nel sito
internet  del Ministero dell'Interno http://dait.interno.it/ , verranno
date  comunicazioni riguardo alla eventuale pubblicazione dei quesiti
nonche'  alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.
   8.  La  mancata  esclusione  dall'eventuale prova preselettiva non
costituisce    garanzia    della   regolarita'   della   domanda   di
partecipazione al concorso, ne' sana la eventuale irregolarita' della
domanda  stessa.  L'Amministrazione  procedera'  alla  verifica della
validita'  dei  requisiti  prescritti dopo lo svolgimento della prova
preselettiva  stessa  e  limitatamente  ai  candidati  che  l'avranno
superata.

        
      
                               Art. 6.
                Valutazione della prova preselettiva
   1.  La  correzione della prova preselettiva viene effettuata, alla
presenza  della  commissione  esaminatrice,  attraverso  procedimenti
automatizzati.
   2.  L'attribuzione  del  relativo  punteggio  viene  differenziata
secondo  l'indice  statistico riportato nell'allegato "A" al presente
provvedimento, in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
   3.  Sono  ammessi  a  sostenere  le  prove  scritte,  un numero di
candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque
ammessi  i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un
punteggio   uguale   al   piu'   basso   risultato   utile   ai  fini
dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
   4.  Il  punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
   5.  L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e'
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, - 4ª
serie  speciale  "Concorsi  ed  esami"  nonche' sul sito internet del
Ministero dell' Interno http://dait.interno.it/ . Tale pubblicazione ha
valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti nei confronti di tutti i
candidati.

        
      
                               Art. 7.
                            Prove d'esame
   1.  Le  prove  di  esame consistono in due prove scritte ed in una
prova orale.
   2.  La  prima  prova  scritta,  della durata di otto ore, consiste
nella  stesura di un elaborato su argomenti di diritto costituzionale
e/o amministrativo.
   3.  La  seconda  prova  scritta, della durata di sei ore, consiste
nella  stesura  di un elaborato su argomenti attinenti alle attivita'
istituzionali del Ministero dell'Interno.
   4.  I  candidati,  durante  le  prove scritte, potranno consultare
soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati. Non potranno
portare  con  se'  telefoni  cellulari,  palmari,  libri,  periodici,
giornali,  quotidiani  ed  altre  pubblicazioni  di  alcun  tipo, ne'
portare  borse  o  simili  contenenti  il  materiale  suindicato, che
dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove
al personale di sorveglianza.
   5.  Per  essere  ammessi a sostenere le prove scritte, i candidati
devono  esibire  un  idoneo  documento di riconoscimento, in corso di
validita'.
   6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in   ciascuna   delle   prove   scritte   un   punteggio   minimo  di
ventuno/trentesimi.
   7.  La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte
nonche' sulle seguenti altre:
    economia politica;
    diritto comunitario;
    disciplina  del  rapporto  di  lavoro  relativo  al personale del
comparto ministeri (contratti collettivi nazionali di lavoro).
   8.  La  prova  orale  comprende,  altresi',  l'accertamento  della
conoscenza   di  una  lingua  straniera  tra  le  seguenti:  inglese,
francese,  tedesco, spagnolo. Al fine di valutare ia conoscenza della
lingua  prescelta dal candidato e' prevista la lettura, la traduzione
di testi e la conversazione nella suddetta lingua straniera.
   9.   Nel  corso  della  prova  orale,  inoltre,  e'  accertata  la
conoscenza  del  persona!  computer  e  dei software applicativi piu'
diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica.
   10.   Ai   candidati   ammessi   alla   prova   orale  viene  data
comunicazione,  almeno  venti giorni prima, della data in cui debbono
sostenere   la  prova  stessa.  Nella  medesima  comunicazione  viene
indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
   11.  La  commissione  esaminatrice,  prima dell'inizio di ciascuna
sessione  della  prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati  per  ciascuna  delle  materie sopra indicate. Tali quesiti
sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
   12.  La  prova  orale  si  intende  superata  con un punteggio non
inferiore a ventuno/trentesimi.
   13.  Il  punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prove  scritte  e della votazione conseguita nella
prova orale.

        
      
                               Art. 8.
                 Categorie riservatarie e preferenze
   1.  I  candidati  che  hanno  superato  le  prove d'esame, possono
fruire, a parita' di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza
previsti  dall'art.  5  del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio  1994,  n.  487  e  successive  modificazioni  ed integrazioni
(allegato  B) nonche' dei titoli di precedenza previsti dall'art. 40,
comma  2,  della  legge 20 settembre 1980, n. 574, dall'art. 3, comma
65,  della  legge  24  dicembre  1993, n. 537 e dall'art. 1, comma 2,
della legge 23 novembre 1998, n. 407.
   2.  Le  riserve dei posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
   3. Qualora tra i candidati che hanno superato le prove ve ne siano
alcuni   che  appartengono  a  piu'  categorie  che  danno  titolo  a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto a una maggiore riserva.
   4. I soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1 e
18  della  legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva
dei  posti  laddove  le  quote  da  destinare  obbligatoriamente alle
predette categorie non risultino coperte.
   5.  Coloro  che  intendano  avvalersi  delle  riserve previste dal
presente  articolo  ne devono fare espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso.
   6. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di  aventi  titolo  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano
superato le prove secondo l'ordine della graduatoria.
   7.  I  documenti  in  carta  semplice ovvero le autocertificazioni
comprovanti   il   possesso  dei  suddetti  titoli  di  preferenza  o
precedenza  dovranno  essere  trasmessi a mezzo raccomandata postale,
con  avviso  di  ricevimento, al Ministero dell'Interno, Dipartimento
per  le  Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le
Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse
Umane  -  Ufficio  IV  - Affari del Reclutamento e della Formazione -
Piazza  del  Viminale  -  00184  Roma,  entro  e non oltre il termine
perentorio  di  quindici  giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tale fine
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

        
      
                               Art. 9.
      Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria
   1.  La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata dalla
commissione  esaminatrice  secondo l'ordine dato dal punteggio finale
riportato da ciascun candidato, di cui all'art. 7, comma 13.
   2.  Sono  dichiarati  vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati  nella  graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve e
delle preferenze di cui all'art. 8.
   3.  La  graduatoria  e' approvata con provvedimento ministeriale e
pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  del  personale  del Ministero
dell'Interno  nonche'  nel  sito internet del Ministero dell' Interno
" http://dait.interno.it/ "
   4.  Di  tale  pubblicazione  e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed
esami".
   5.  Dalla  data  di  pubblicazione  del suddetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.

        
      
                              Art. 10.
                       Assunzione in servizio
   1.  I  candidati dichiarati vincitori sono invitati a stipulare il
contratto  individuale  di lavoro, secondo la disciplina prevista dal
contratto   collettivo   nazionale   di  lavoro  vigente  al  momento
dell'assunzione,    presso   la   sede   di   assegnazione   indicata
dall'Amministrazione   nel  profilo  professionale  di  collaboratore
amministrativo,  area  funzionale  terza,  posizione economica Fl (ex
C1),    del   ruolo   del   personale   dell'Amministrazione   civile
dell'Interno.
   2. I candidati vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova
di quattro mesi, come previsto dalle disposizioni contrattuali.
   3.  I candidati dichiarati vincitori sono invitati a presentare la
documentazione  prescritta  dalle disposizioni regolanti l'accesso al
rapporto   di  lavoro  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione da parte dell'Amministrazione.
   4.  I candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati a
far  pervenire,  entro  il  termine  e  con  le modalita' che saranno
comunicate,  le  proprie preferenze in ordine all'assegnazione ad una
delle  regioni  elencate all'art. 1, che saranno tenute presenti, ove
possibile   dall'Amministrazione  ai  fini  dell'assegnazione,  ferme
restando comunque le prioritarie esigenze di servizio.
   5. Qualora non vengano indicate preferenze in merito ad una o piu'
regioni  di  cui all'art. 1, l'Amministrazione provvede comunque alla
relativa assegnazione tenuto conto della posizione nella graduatoria.
   6.  I  candidati  assunti  dovranno  permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
   7.  Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso sono
subordinate   alle   autorizzazioni  concesse  dalla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e dal
Ministero  dell'Economia  e delle Finanze ai sensi dell'art. 1, comma
104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

        
      
                              Art. 11.
                   Trattamento dei dati personali
   1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali  forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero
dell'Interno,   Dipartimento   per   le   Politiche   del   Personale
dell'Amministrazione   Civile   e   per   le  Risorse  Strumentali  e
Finanziarie  -  Direzione Centrale per le Risorse Umane -Ufficio IV -
Affari  del  Reclutamento  e  della  Formazione,  per le finalita' di
gestione  del  concorso  e  saranno  trattati  anche  successivamente
all'eventuale  rapporto  di  lavoro  per  le  finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
   2.  L'indicazione  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
   3.  L'interessato  ha  il  diritto di far rettificare, aggiornare,
completare  o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' ha il diritto di opporsi per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
   4.  Tali  diritti  potranno  essere fatti valere nei confronti del
Ministero  dell'Interno,  Dipartimento per le Politiche del Personale
dell'Amministrazione   Civile   e   per   le  Risorse  Strumentali  e
Finanziarie.

        
      
                              Art. 12.
                        Norme di salvaguardia
   1.   Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  valgono  le
disposizioni   normative   e   contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale.
   2.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed
esami".
    Roma, 26 maggio 2008
                                 Il capo del Dipartimento: Procaccini