Concorso per 80 collaboratori amministrativi (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 80 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 42 del 30-05-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE CONCORSO (scad. 30 giugno 2008) Concorso pubblico, per esami, a ottanta posti per l'acces ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 11-06-2008 |
Data Scadenza bando | 30-06-2008 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
CONCORSO (scad. 30 giugno 2008)
CONCORSO (scad. 30 giugno 2008)
Concorso pubblico, per esami, a ottanta posti per l'accesso al profilo professionale di collaboratore amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1 (ex C1), del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 e successivi contratti collettivi; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto in data 14 settembre 2007 relativo al personale del comparto ministeri, per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007; Visto l'art 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574; recante "Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"; Vista la legge l aprile 1981, n. 121 recante il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza"; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni recante "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 recante "Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi"; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 recante "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni recante la "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"; Visto l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; recante "Interventi correttivi di finanza pubblica"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 contenente il regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"; Visto l'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata"; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della funzione pubblica 5 maggio 2004 recante "Equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici"; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 recante "Nuove norme sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata"; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare l'art. 1, comma 104, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 che subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare l'art. 1, comma 230, che prevede per i vincitori dei concorsi la permanenza nella sede di prima destinazione di un periodo non inferiore a cinque anni; Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006 con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'Interno; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca 16 marzo 2007 recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca 16 marzo 2007 recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007, con il quale il Ministero dell'Interno e' stato autorizzato ad avviare la procedura pubblica concorsuale per il reclutamento di ottanta unita' di personale nel profilo professionale di collaboratore amministrativo; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ottanta posti per l'accesso al profilo professionale di collaboratore amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1 (ex C1), del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, per le esigenze degli uffici periferici del Ministero dell'Interno, da ripartire nell'ambito delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto e Trentino Alto Adige limitatamente agli uffici ubicati nell'ambito della provincia di Trento;
Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea (DL), conseguito secondo il vecchio ordinamento, di durata non inferiore a quattro anni in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione e lauree equipollenti; laurea magistrale (LM) in giurisprudenza o scienze politiche; lauree specialistiche (LS) appartenenti alle classi: LS/22 - classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza; LS/60 - classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali; LS/70 - classe delle lauree specialistiche in scienze della politica; LS/71 - classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni; LS/89 - classe delle lauree specialistiche in sociologia; lauree di durata triennale (L) appartenenti alle classi: L/2 - classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici; L/15 - classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali; L/19 - classe delle lauree in scienze dell'amministrazione; L/31 - classe delle lauree in scienze giuridiche; L36 - classe delle lauree in scienze sociologiche. I candidati in possesso dei titoli di studio sopra elencati o di altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione europea, possono essere ammessi a partecipare alle prove concorsuali purche' i suddetti titoli siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca; b) eta' non inferiore agli anni 18; c) cittadinanza italiana; d) possesso dei diritti politici; e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; g) idoneita' fisica all'impiego. 2. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale. 3. I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente provvedimento.
Art. 3. Presentazione delle domande - Termine e modalita' 1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito modulo, utilizzando una specifica applicazione di Internet all'indirizzo http://concorsiciv.interno.it/ 2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora il termine di invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al giorno successivo non festivo. 3. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda che, debitamente firmata, deve essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva, ove venga svolta, ovvero per la prima prova scritta. 4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 5. La mancata presentazione della domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, nel giorno indicato al comma 3, comporta la inammissibilita' alle sopracitate prove concorsuali. 6. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. 7. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovra' fare esplicita richiesta, nella domanda on-line, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso. Inoltre l'interessato dovra' inviare, prima dello svolgimento della prova d'esame, all'indirizzo indicato al comma 9, idonea certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi la natura del proprio handicap. 8. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto. 9. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio IV - Affari del Reclutamento e della Formazione - Piazza del Viminale, 00184 - Roma, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito. 10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Art. 4. Commissione esaminatrice Con successivo provvedimento ministeriale verra' nominata la commissione esaminatrice del concorso ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 5. Prova preselettiva 1. Qualora gli aventi diritto a partecipare al concorso siano in numero superiore a millecinquecento (1500) l'Amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, che potra' essere effettuata presso una o piu' sedi. L'Amministrazione puo' affidare a qualificati istituti pubblici e privati la predisposizione dei quesiti. La prova preselettiva puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla riguardanti argomenti di cultura generale e di attualita'. 3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 4. A ciascun candidato sono assegnati novanta quesiti, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla Commissione esaminatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 6. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validita'. 7. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" dell'11 luglio 2008, nonche' nel sito internet del Ministero dell'Interno http://dait.interno.it/ , verranno date comunicazioni riguardo alla eventuale pubblicazione dei quesiti nonche' alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 8. La mancata esclusione dall'eventuale prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana la eventuale irregolarita' della domanda stessa. L'Amministrazione procedera' alla verifica della validita' dei requisiti prescritti dopo lo svolgimento della prova preselettiva stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno superata.
Art. 6. Valutazione della prova preselettiva 1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata, alla presenza della commissione esaminatrice, attraverso procedimenti automatizzati. 2. L'attribuzione del relativo punteggio viene differenziata secondo l'indice statistico riportato nell'allegato "A" al presente provvedimento, in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte, un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 5. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" nonche' sul sito internet del Ministero dell' Interno http://dait.interno.it/ . Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Art. 7. Prove d'esame 1. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una prova orale. 2. La prima prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella stesura di un elaborato su argomenti di diritto costituzionale e/o amministrativo. 3. La seconda prova scritta, della durata di sei ore, consiste nella stesura di un elaborato su argomenti attinenti alle attivita' istituzionali del Ministero dell'Interno. 4. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati. Non potranno portare con se' telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. 5. Per essere ammessi a sostenere le prove scritte, i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validita'. 6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte un punteggio minimo di ventuno/trentesimi. 7. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte nonche' sulle seguenti altre: economia politica; diritto comunitario; disciplina del rapporto di lavoro relativo al personale del comparto ministeri (contratti collettivi nazionali di lavoro). 8. La prova orale comprende, altresi', l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. Al fine di valutare ia conoscenza della lingua prescelta dal candidato e' prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione nella suddetta lingua straniera. 9. Nel corso della prova orale, inoltre, e' accertata la conoscenza del persona! computer e dei software applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. 10. Ai candidati ammessi alla prova orale viene data comunicazione, almeno venti giorni prima, della data in cui debbono sostenere la prova stessa. Nella medesima comunicazione viene indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte. 11. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 12. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a ventuno/trentesimi. 13. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Art. 8. Categorie riservatarie e preferenze 1. I candidati che hanno superato le prove d'esame, possono fruire, a parita' di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato B) nonche' dei titoli di precedenza previsti dall'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574, dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407. 2. Le riserve dei posti non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. 3. Qualora tra i candidati che hanno superato le prove ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto a una maggiore riserva. 4. I soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti laddove le quote da destinare obbligatoriamente alle predette categorie non risultino coperte. 5. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal presente articolo ne devono fare espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso. 6. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine della graduatoria. 7. I documenti in carta semplice ovvero le autocertificazioni comprovanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza o precedenza dovranno essere trasmessi a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio IV - Affari del Reclutamento e della Formazione - Piazza del Viminale - 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tale fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 9. Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria 1. La graduatoria di merito dei candidati e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dato dal punteggio finale riportato da ciascun candidato, di cui all'art. 7, comma 13. 2. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve e delle preferenze di cui all'art. 8. 3. La graduatoria e' approvata con provvedimento ministeriale e pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno nonche' nel sito internet del Ministero dell' Interno " http://dait.interno.it/ " 4. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". 5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 10. Assunzione in servizio 1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati a stipulare il contratto individuale di lavoro, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'assunzione, presso la sede di assegnazione indicata dall'Amministrazione nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, area funzionale terza, posizione economica Fl (ex C1), del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno. 2. I candidati vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi, come previsto dalle disposizioni contrattuali. 3. I candidati dichiarati vincitori sono invitati a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione. 4. I candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati a far pervenire, entro il termine e con le modalita' che saranno comunicate, le proprie preferenze in ordine all'assegnazione ad una delle regioni elencate all'art. 1, che saranno tenute presenti, ove possibile dall'Amministrazione ai fini dell'assegnazione, ferme restando comunque le prioritarie esigenze di servizio. 5. Qualora non vengano indicate preferenze in merito ad una o piu' regioni di cui all'art. 1, l'Amministrazione provvede comunque alla relativa assegnazione tenuto conto della posizione nella graduatoria. 6. I candidati assunti dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 7. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate alle autorizzazioni concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 11. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane -Ufficio IV - Affari del Reclutamento e della Formazione, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. L'indicazione di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. L'interessato ha il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie.
Art. 12. Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale. 2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Roma, 26 maggio 2008 Il capo del Dipartimento: Procaccini