Concorso per 6 dottori di ricerca (trentino alto adige) UNIVERSITA' DI TRENTO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 6 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 42 del 30-05-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI TRENTO CONCORSO (scad. 29 settembre 2008) Concorso scuola di dottorato di ricerca in "Studi Storici" 24 ciclo IL RETTORE Vista la legge del 3 luglio 1998, ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI TRENTO |
Regione: | TRENTINO ALTO ADIGE |
Provincia: | TRENTO |
Comune: | TRENTO |
Data di inserimento: | 11-06-2008 |
Data Scadenza bando | 29-09-2008 |
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UNIVERSITA' DI TRENTO
CONCORSO (scad. 29 settembre 2008)
CONCORSO (scad. 29 settembre 2008)
Concorso scuola di dottorato di ricerca in "Studi Storici" 24 ciclo
IL RETTORE Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare l'art. 4, che demanda alle Universita' il compito di disciplinare con proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato di Ricerca, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri generali fissati con regolamento ministeriale; Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante i criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel disciplinare i corsi di dottorato di Ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono stati determinati i criteri per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento e in particolare l'art. 12, comma 9; Visto il regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di Ricerca, emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997 e successivamente modificato con decreto rettorale del 19 aprile 2006, n. 359; Vista la proposta del dipartimento di Scienze Umane e Sociali; Vista la relazione del Nucleo di Valutazione Interna del 16 gennaio 2007 in ordine ai requisiti di idoneita' delle Scuole di dottorato di Ricerca proposte; Vista la delibera assunta congiuntamente dal Senato Accademico e dalla Commissione della Ricerca Scientifica in data 12 febbraio 2008; Tutto cio' premesso; Decreta Art. 1. Attivazione E' attivato per l'anno accademico 2008/2009 presso l'Universita' degli studi di Trento il 24° ciclo della Scuola di Dottorato di Ricerca in "Studi Storici". Durata: triennale. Settori scientifico - disciplinari: M-STO/01 - Storia medievale; M-STO/02 - Storia moderna; M-STO/04 - Storia contemporanea; M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche; SECS-P/12 - Storia economica; SPS/02 - Storia delle dottrine politiche; SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche. Coordinatore: prof.ssa Ottavia Niccoli - tel. 0461 881306 - e-mail: ottavia.niccoli@soc.unitn.it Lingua ufficiale del corso: italiano. E' indetta selezione pubblica per la copertura di sei posti, di cui tre coperti da borse di studio finanziate dall'Universita' degli studi di Trento. I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti erogati da altri enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando e prima dell'inizio del relativo concorso. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio potra' determinare l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Di tale incremento sara' data comunicazione alla pagina Internet: http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm
Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca di cui al precedente articolo, senza discriminazione alcuna rispetto a sesso, eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea specialistica (magistrale), attivata ai sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modifiche, di diploma di laurea del previgente ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all'estero. I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta di idoneita' del titolo di studio nella domanda di partecipazione al concorso, allegando i seguenti documenti: certificato relativo al titolo accademico (i cittadini comunitari possono presentare un'autocertificazione di possesso del titolo accademico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000); traduzione in inglese del certificato di titolo accademico conseguito, con l'indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilita', al fine di consentire al Collegio dei Docenti di valutarne l'idoneita', esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso. I candidati non UE in possesso di un titolo accademico non conseguito in Italia ed i candidati UE in possesso di un titolo accademico conseguito in un Paese non UE, risultati vincitori del concorso, al fine di perfezionare l'iscrizione, dovranno presentare la Dichiarazione di Valore e il certificato di laurea con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari nel Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che l'avra' rilasciato entro il 31 ottobre 2008. Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro il 15 ottobre 2008, in tale caso l'ammissione alla selezione verra' disposta "con riserva" e il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o autocertificazione (prevista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) entro il 15 ottobre 2008.
Art. 3. Programma del corso All'interno di un quadro di riferimento generale alla ricerca storica dal medioevo all'eta' contemporanea, il progetto didattico del dottorato tende prevalentemente a mettere in luce, secondo prospettive interdisciplinari, le forme della comunicazione politica e sociale intese nel senso piu' ampio (propaganda, censura, comunicazione e divulgazione scientifica, ecc.). Il programma formativo per ciascun anno di iscrizione si articola come segue: primo anno: la prospettiva fortemente interdisciplinare (confermata anche dall'ampiezza del bacino di reclutamento, visto che al dottorato potranno accedere laureati provenienti da tutti i corsi della sfera umanistica) suggerisce per il primo anno un programma formativo che metta il dottorando in grado di padroneggiare e di avere coscienza della complessita' del tema e delle intersezioni pluridisciplinari. Si prevede pertanto lo svolgimento di seminari, da svolgersi anche con l'intervento di docenti esterni, sulle diverse tipologie di fonti storiche, usufruibili in particolare per l'approfondimento del tema di ricerca della comunicazione politica e sociale nella storia della societa' europea dal medioevo all'eta' contemporanea, e sulle metodologie relative nonche' sui problemi collegati. Nel corso del primo anno i dottorandi procederanno alla miglior definizione del proprio progetto di ricerca, in stretta collaborazione con il tutore designato dal collegio dei docenti. secondo anno: approfondimento del percorso di ricerca personale da parte di ciascun dottorando. Il secondo anno prevede la prosecuzione di una didattica comune, piu' focalizzata sui temi di ricerca dei dottorandi e basata su una serie di occasioni di discussione con il tutore e con l'intero collegio docente, nonche' eventualmente con docenti esterni designati dal collegio. L'eventuale parziale percorso formativo all'estero andra' collocato in questo secondo anno. terzo anno: elaborazione dei risultati della ricerca, sotto la guida diretta del tutore e con interventi ripetuti del collegio docente, sotto forma di dissertazione scritta o in altra modalita' da definirsi (creazione di data base informatico, di repertori, ecc.). I dottorandi saranno ammessi agli anni successivi al primo sulla base dell'impegno e delle qualita' scientifiche dimostrate e all'acquisizione di almeno 50 dei 60 crediti previsti in base alle Norme attuative della Scuola, conseguibili mediante la verificata frequenza delle attivita' didattiche e seminariali e alla presentazione di tre relazioni annuali.
Art. 4. Domanda di ammissione La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta semplice utilizzando il fac-simile allegato al presente bando. La domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, dovra' pervenire entro il termine perentorio del 29 settembre 2008 con una delle seguenti modalita': consegna a mano all'Ufficio Dottorati ed Esami di Stato, Via Inama n. 5 - 38100 Trento, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10, alle ore 12; spedizione tramite posta al seguente indirizzo: Al Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi di Trento, Via Belenzani n. 12 - 38100 Trento - Italia (specificando sulla busta Concorso per la Scuola di Dottorato di Ricerca in "Studi Storici"); spedizione via fax al seguente numero: 0039 0461 882191. L'Universita' degli studi di Trento non assume alcuna responsabilita' per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. Non si terra' conto delle domande pervenute oltre il 29 settembre 2008, anche se spedite prima. Ai sensi della legge 104/1992, art. 20, nonche' della legge 68/1999, art. 16, comma 1, i candidati in situazione di handicap dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al concorso, riguardo l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere le prove. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Allegati alla domanda di partecipazione: fotocopia in carta libera della carta d'identita' o del passaporto; certificato di conseguimento del titolo accademico o relativa autocertificazione (prevista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) con l'elenco degli esami sostenuti e relative votazioni. I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno farne pervenire una traduzione in italiano o in inglese del certificato con l'indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilita', al fine di consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di idoneita' del titolo valida ai soli fini dell'ammissione al concorso. I candidati che prevedono di conseguire il titolo accademico entro il 15 ottobre 2008 dovranno presentare, al fine di ottenere l'ammissione al concorso, un certificato (o un'autocertificazione prevista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) di iscrizione al Corso di Studio, con l'elenco degli esami sostenuti e dei voti riportati e una lettera ufficiale del relatore di tesi indicante la data prevista per la discussione della tesi di laurea; curriculum vitae et studiorum; eventuali certificati di conoscenza di una o piu' lingue straniere; proposta di progetto di ricerca che il candidato intenderebbe svolgere (3-5 pagine); eventuali altri titoli ritenuti utili per la valutazione (es. pubblicazioni, premi di laurea, altri titoli di studio). Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato volesse integrare la propria documentazione, dovra' far pervenire entro il 29 settembre 2008 il materiale aggiuntivo specificando sulla busta: nome, cognome, Scuola di Dottorato di Ricerca in studi Storici e l'oggetto: "Integrazione domanda". L'Universita' degli Studi di Trento si riserva di effettuare controlli, anche a campione, secondo quanto previsto dagli artt. 71 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Potra' essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati alla selezione per difetto di requisiti previsti dal presente bando.
Art. 5. Prove di ammissione Le prove di esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Le prove di ammissione consisteranno in una prova scritta e un colloquio che potranno svolgersi in lingua italiana o in altra lingua straniera concordata con la Commissione esaminatrice. Il candidato dovra', comunque, dimostrare la conoscenza almeno passiva di due lingue straniere. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. La Commissione esaminatrice avra' a disposizione 20 punti cosi' ripartiti: 10 punti per la prova scritta; 10 punti per la prova orale. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio pari o superiore a 7/10. La prova orale si intendera' superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 7/10. L'indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui si terranno le prove sara' resa nota almeno 20 giorni prima del loro svolgimento con avviso pubblicato in Internet, alla pagina: http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm , come previsto dall'art. 20 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca.
Art. 6. Programma di esame La procedura di selezione prevede una prova scritta su un tema di grande rilevanza storica e/o storiografica e un colloquio nel corso del quale sara' discusso il progetto di ricerca presentato. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la conoscenza almeno passiva di due lingue straniere.
Art. 7. Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice per l'accesso alla Scuola di Dottorato e' nominata dal Rettore sentito il Collegio dei Docenti. Essa si compone di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo, anche stranieri, afferenti all'area scientifico-disciplinare cui si riferisce la Scuola. La Commissione puo' essere inoltre integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. La graduatoria sara' resa pubblica sul sito Internet all'indirizzo: http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm Mediante tale avviso si intende assolto l'adempimento relativo alla pubblicita' degli atti. Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni personali.
Art. 8. Ammissione alla scuola di dottorato I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di pari merito, per l'assegnazione dei posti con borsa di studio prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni; per l'assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la minore eta'. In corrispondenza di eventuale rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, e' facolta' del Collegio dei Docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In base all'art. 19, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal Collegio dei Docenti, la Commissione esaminatrice ammettera' in soprannumero, in misura non eccedente il 33% del totale dei posti attivati, candidati idonei nella graduatoria di merito appartenenti ad una della seguenti categorie: candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita; candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' degli Studi di Trento; assegnisti di ricerca, ai sensi dell'art. 51 della legge 449/1997.
Art. 9. Modalita' di iscrizione alla scuola di dottorato I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o fare pervenire domanda di iscrizione alla Scuola di Dottorato in carta legale al seguente indirizzo: Universita' degli Studi di Trento, Ufficio Dottorati ed Esami di Stato, Via Inama n. 5 - 38100 Trento - Italia, entro 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina: http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm La domanda debitamente compilata dovra' essere corredata, ove previsto, della ricevuta del pagamento della Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario (TDS). Nella domanda di iscrizione (disponibile presso l'Ufficio Dottorati ed Esami di Stato e scaricabile alla pagina: http://portale.unitn.it/ic/dott.htm ), il candidato vincitore dichiara: di chiedere / non chiedere l'erogazione della borsa di studio (anche i vincitori non beneficiari di borsa devono effettuare tale scelta nell'eventualita' che un candidato avente titolo alla borsa vi rinunci); di essere/non essere titolare di una borsa di studio conferita del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici; di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di una borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di Dottorato di Ricerca in Italia; di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre Scuole/Corsi di Dottorato e a master di I e II livello fino al conseguimento del titolo. In caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del corso; di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione o altro ente pubblico italiano; di impegnarsi a richiedere preventivamente al Collegio dei Docenti l'autorizzazione allo svolgimento di eventuali attivita' lavorative; di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento della propria residenza e recapito. I vincitori non UE in possesso di un titolo accademico non conseguito in Italia e i vincitori UE in possesso di un titolo accademico conseguito in un Paese non UE dovranno presentare la Dichiarazione di Valore ed il certificato relativo al titolo con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese a cui appartiene l'istituzione che l'avra' rilasciato entro il 31 ottobre 2008. I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel termine di quindici giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina Internet: http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm sono considerati rinunciatari e i posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 10. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da Enti esterni, i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. L'importo annuo netto per il 2008, della borsa di studio ammonta a: euro 9.876,33 per i dottorandi residenti in Italia; euro 10.561,54 per i dottorandi residenti all'estero che possono applicare la convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale; euro 10.173,21 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie. Le somme vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. La borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di permanenza all'estero per studio o ricerca autorizzati dal Coordinatore o dal Collegio dei Docenti. Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del Dottorato. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
Art. 11. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, secondo i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti, come specificato all'art. 3 del presente bando. I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno altresi' l'obbligo di seguire le attivita' di studio e di ricerca fissate secondo l'apposita convenzione con l'universita' straniera. E' prevista, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, l'esclusione dalla Scuola e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di: a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente all'ammissione al successivo anno di corso; a tal fine il Collegio dei Docenti verifichera' il conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato nonche' l'assiduita' e l'operosita' dimostrata dal dottorando nell'attivita' di ricerca svolta; b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera svolte senza l'autorizzazione preventiva del Collegio dei Docenti; c) assenze ingiustificate e prolungate. Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attivita'. L'Universita' garantisce, nel periodo di frequenza del corso, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono alla Scuola di Dottorato di Ricerca. Il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di Ricerca puo' domandare di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di Dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti durante il corso di Dottorato.
Art. 12. Conseguimento del tiolo A conclusione del ciclo di Dottorato, il dottorando sostiene un esame finale davanti ad una Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore su designazione del Collegio dei Docenti, in conformita' al Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca. Il dottorando discute la tesi nella lingua concordata con il Coordinatore. Il Collegio dei Docenti puo' autorizzare il dottorando che ne faccia richiesta a svolgere l'esame finale in altra Universita' consorziata. Il dottorando, che abbia sostenuto l'esame finale con esito positivo, consegue il titolo di Dottore di Ricerca. Previa sottoscrizione di un'apposita convenzione, al dottorando che abbia svolto presso un'Universita' straniera un periodo di studio e ricerca corrispondente ad almeno un anno accademico, sotto la guida di un Direttore di Tesi di tale sede, l'Universita' partner potra' rilasciare il titolo accademico che il proprio ordinamento didattico considera equipollente a quello di Dottore di Ricerca. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura dell'Universita' effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
Art. 13. Trattamento dei dati personali L'Universita' degli studi di Trento, in attuazione del decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali. La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati sul sito Internet dell'Universita' degli studi di Trento.
Art. 14. Norme di riferimento Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 e al Regolamento di Ateneo in materia di scuole di Dottorato di Ricerca dell'Universita' degli studi di Trento emanato con decreto rettorale n. 997 del 16 dicembre 2003 e successivamente modificato con D.R. 359 del 19 aprile 2006. Trento, 15 maggio 2008 Il rettore: Bassi