Concorso per 75 primi marescialli (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 75
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 44 del 06-06-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  7 luglio 2008) Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento a scelta per esami al grado di Primo Maresciallo riservato ai Marescialli Capo dell'Esercito. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 19-06-2008
Data Scadenza bando 07-07-2008
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO   (scad.  7 luglio 2008)
Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento a scelta
   per  esami al  grado di Primo Maresciallo riservato ai Marescialli
   Capo dell'Esercito.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
   Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, recante norme sullo stato
giuridico   dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
   Vista  la  legge  10  maggio  1983,  n.  212,  recante  norme  sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
Finanza;
   Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni,  recante  norme  in  materia  di  riordino  dei ruoli,
modifica  alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
personale non direttivo delle Forze Armate;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Vista la legge 27 luglio 2004, n. 186, recante, fra l'altro, norme
per  il  riallineamento  delle  posizioni  di  carriera del personale
appartenente  ai  ruoli  marescialli  dell'Esercito,  della  Marina e
dell'Aeronautica   con  quelle  del  personale  del  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri;
   Vista  la  legge del 13 marzo 2008, n. 45, conversione del decreto
legge  del  31  gennaio  2008,  n. 8, recante disposizioni urgenti in
materia  di  interventi  di cooperazione allo sviluppo ed al sostegno
dei  processi  di  pace  e  di stabilizzazione, nonche' relative alla
partecipazione   delle   Forze   Armate   e  di  polizia  a  missioni
internazionali;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  recante  norme  per  l'accesso  agli  impieghi  nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n.  184,  recante  norme  per  la disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 23
marzo  1995,  modificato  con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 maggio 1996, recante la determinazione dei compensi da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto del Ministro della Difesa in data 18 aprile 1996,
che  stabilisce,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  4, del citato
decreto  legislativo  n.  196/1995,  le  modalita'  e le procedure di
valutazione  per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami al grado di Primo Maresciallo;
   Visto  il  decreto  dirigenziale  n. 841 del 10 marzo 2008, con il
quale  e'  stato fissato per l'anno 2007 in 75 unita' il numero delle
promozioni  da conferire nel grado di Primo Maresciallo dell'Esercito
mediante concorso;
   Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso per
titoli  di  servizio  ed  esami  al  grado di Primo Maresciallo, come
disposto dall'articolo 14, commi 1 e 2, e dall'articolo 20 del citato
decreto  legislativo  n.  196/1995  e  secondo  quanto previsto dalla
tabella B/3 allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Requisiti
   1.  E'  indetto  un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento  a  scelta  per  esami  al  grado  di Primo Maresciallo
riservato  ai  Marescialli  Capo  dell'Esercito  che  abbiano  almeno
quattro  anni di permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2007 e
che  alla  data di scadenza del termine di cui al successivo articolo
3:
    a)  siano  in  possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
    b)  non  abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita  all'ultimo  quinquennio,  qualifiche inferiori a "superiore
alla media" o giudizi equivalenti;
    c)   non   siano   incorsi   nell'ultimo   biennio,  in  sanzioni
disciplinari piu' gravi della "consegna";
    d)  non  siano  incorsi, nell'ultimo triennio, in condanne penali
per delitto non colposo;
    e) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi
per  delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di
stato   o  sospesi  dall'impiego,  o  comunque  sottoposti  a  misure
restrittive della liberta' personale;
    f)  non  risultino  in  aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a 60 giorni.
   2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso. Inoltre, i requisiti previsti alle lettere c), d), e) ed
f),  accertati  secondo  le modalita' stabilite dall'Amministrazione,
dovranno  essere  mantenuti  fino  alla  chiusura  dei  lavori  della
Commissione giudicatrice.
   3.  Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 12
maggio  1995, n. 196, la partecipazione al concorso e' limitata a non
piu' di due volte.

        
      
                               Art. 2.
                          Posti a concorso
   1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, e dell'articolo 38, comma
3, del decreto legislativo n. 196/1995, il numero delle promozioni da
conferire a scelta per esami per l'anno 2007 e' di 75 unita'.
   2.  Le  promozioni,  da conferire nell'ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1° gennaio 2007.
   3.  I  Marescialli  Capo  promossi  al  grado di Primo Maresciallo
tramite  il  concorso per titoli di servizio ed esami seguiranno, nel
ruolo,  i  Marescialli  Capo  promossi al precitato grado apicale con
l'aliquota di avanzamento a scelta definita al 31 dicembre 2006.

        
      
                               Art. 3.
Compilazione  e  presentazione  delle  domande  di  partecipazione al
                              concorso
   1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice secondo
lo  schema  in  allegato  "A", devono essere indirizzate al Ministero
della  Difesa  -  Direzione  Generale  per il Personale Militare - II
Reparto  -  6ª  Divisione  -  Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma
Cecchignola   -  e  presentate  al  Comando  o  Ente  dal  quale  gli
interessati  dipendono,  entro il termine di 30 giorni decorrenti dal
giorno  successivo  alla  data  di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
   2.  La  Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta'  di  regolarizzare  quelle  domande  che dovessero risultare
irregolari  per  vizi  sanabili,  inesatte  o non conformi al modello
prescritto.

        
      
                               Art. 4.
                      Istruttoria della domanda
   1. I Comandi interessati devono istruire le domande provvedendo a:
    a. controllarne, in via preliminare, la validita' verificando che
il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al modello
di cui al citato allegato "A" al presente decreto;
    b.   certificare  la  data  di  presentazione,  apponendo,  negli
appositi spazi a tergo del documento, il timbro dell'Ente, la data ed
il  numero  di  protocollo e sottoporre tutte le domande al visto del
Comandante.  Le  domande  presentate  fuori  termine  dovranno essere
inviate ugualmente alla Direzione Generale per il Personale Militare,
che  provvedera',  con  provvedimento  motivato, all'esclusione degli
interessati  dalla  partecipazione  al  concorso.  In tale ipotesi il
Comandante dell'Ente dovra' menzionare, in calce alla domanda, che la
stessa e' stata presentata fuori termine. Di seguito ai dati relativi
al  protocollo  dell'istanza,  inoltre, dovra' essere apposta, a cura
del  Comandante dell'Ente, la dichiarazione di possesso dei requisiti
di  partecipazione,  previsti  dall'articolo  1 del bando di concorso
(fac-simile in annesso "1" all'allegato "A");
    c. far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche l'apposito
documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza del termine di
presentazione  delle  domande di partecipazione al concorso di cui al
precedente articolo 3, comma 1, e redatto per  "partecipazione al 12°
concorso per l'avanzamento al grado di Primo Maresciallo";
    d.  custodire  copia integrale autenticata del foglio matricolare
dei  candidati,  parificato  alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, secondo le
modalita'  previste  per il caso di trasferimento, in tutti i singoli
specchi,  compresi  quelli  in  cui  non  risulti  trascritta  alcuna
variazione,  mediante apposizione della data, del bollo e della firma
dell'ufficiale    addetto   alla   matricola.   Quest'ultimo   dovra'
certificare,  con  dichiarazione  da apporre sull'ultima pagina della
copia  in parola, la conformita' del documento medesimo all'originale
custodito,  nonche'  il  suo  aggiornamento alla suddetta data. Detta
copia,  altresi',  dovra' essere firmata dall' interessato, per presa
visione;
    e. far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
alla  Direzione  Generale per il Personale Militare - II Reparto - 6ª
Divisione  -  2ª  Sezione  - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma,
entro  il  termine  perentorio  di  10 giorni successivi alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, l'originale di tutte le domande registrate a protocollo;
    f.  trasmettere alla Direzione Generale per il Personale Militare
- II Reparto - 6ª Divisione - 2ª Sezione, limitatamente ai nominativi
del  personale militare risultato idoneo alle prove scritte, la copia
integrale  autenticata del foglio matricolare e il libretto personale
completo   ed   aggiornato  in  tutte  le  sue  parti  (ovvero  copia
autenticata di questo, ove non vi sia disponibilita' dell'originale),
corredato    della   dichiarazione   di   completezza,   sottoscritta
dall'interessato. La trasmissione dei detti documenti dovra' avvenire
entro  il  termine  perentorio  di  7 giorni dalla data dell'avvenuta
ricezione  dell'elenco  nominativo  del  personale sopra indicato che
verra'  diramato  a  cura  della  Direzione Generale per il Personale
Militare - II Reparto - 6ª Divisione, al termine della fase dell'iter
concorsuale relativo alla correzione delle prove scritte;
    g. custodire la 2ª copia della domanda;
    h.  informare  telegraficamente  la  Direzione  Generale  per  il
Personale  Militare  -  II  Reparto  - 6ª Divisione di ogni fatto che
dovesse  intervenire  nei confronti dei candidati durante il concorso
relativamente a quanto indicato al precedente articolo 1, lettere c),
d),  e),  ed  f)  e  di  altre eventuali variazioni rilevanti ai fini
concorsuali.

        
      
                               Art. 5.
                            Prove d'esame
   1.  Gli esami del concorso consistono nell'esecuzione di due test,
secondo   il   programma  in  allegato  "B",  che  costituisce  parte
integrante  del  presente decreto; il primo test e' composto da n. 60
domande  a  risposta  multipla  suggerita,  su  argomenti  di cultura
generale,  il  secondo  test  e' composto da n. 30 domande a risposta
libera,  su materie professionali, formulate in modo da prevedere una
risposta sintetica. La documentazione necessaria alla preparazione al
test  su  materie  professionali  sara'  disponibile  sul sito EI-NET
dell'Esercito   (https://www.sme.esercito.difesa.it/ )   alla   pagina
documenti  disponibili  del Reparto Affari Giuridici ed Economici del
Personale).
   2.  Gli esami si svolgeranno nei giorni, nell'ora e nelle sedi che
saranno  indicati con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie  speciale  - del  1° agosto 2008. La pubblicazione di cui sopra
avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
   La  stessa  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  -  potra'
contenere  l'avviso  di  rinvio  ad  altra  data  della pubblicazione
suddetta  nonche'  eventuali  comunicazioni  riguardanti  il bando di
concorso.
   3.  I  candidati  ai  quali sara' notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare alle prove d'esame di
cui  al  presente articolo. Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a
presentarsi  alle  prove,  almeno trenta minuti prima dell'orario che
sara'   indicato  per  lo  svolgimento  delle  prove  d'esame,  senza
attendere  alcuna  comunicazione  in proposito, indossando l'uniforme
ordinaria. Gli stessi, all'atto della presentazione presso l'aula ove
si  svolgeranno  le  prove  d'esame, dovranno esibire un documento di
riconoscimento  rilasciato  da un'Amministrazione dello Stato, munito
di  fotografia  ed  in  corso  di  validita'.  I  candidati, inoltre,
dovranno  portare al seguito una penna biro con inchiostro indelebile
di  colore  nero.  La  mancata  presentazione  o  la presentazione in
ritardo,  ancorche'  dovuta  a  causa  di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile  esclusione dal concorso. A tal fine non sara' inviata
alcuna comunicazione in proposito.
   4.  Durante  lo  svolgimento  delle  prove,  ai concorrenti non e'
permesso  comunicare  tra  di  loro verbalmente o per iscritto ovvero
mettersi  in  relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza   o  con  i  Membri  della  Commissione  esaminatrice,  ne'
consultare  appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le  prove  non  e'  consentito  l'uso  di  telefoni cellulari, agende
elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico e/
o informatico.
   Gli  elaborati  dovranno  essere  scritti,  a  pena  di  nullita',
esclusivamente  su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un
componente  della  Commissione  esaminatrice. Tali elaborati dovranno
essere  posti  in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive   modificazioni.   Il   candidato  che  contravvenga  alle
disposizioni  dei  commi  precedenti  o  che risulti abbia copiato in
tutto  o  in  parte  le  prove  d'esame,  e' escluso dal concorso. La
Commissione   esaminatrice   e   il   Comitato  di  Vigilanza  curano
l'osservanza  delle  disposizioni  stesse  ed  hanno  la  facolta' di
adottare  i  provvedimenti  necessari.  A  tale scopo, almeno due dei
rispettivi Membri devono trovarsi nella sala degli esami.
   La  mancata  esclusione  all'atto  delle  prove  non  preclude  la
possibilita'  che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
   5.  Ai  candidati impossibilitati a partecipare alla prova d'esame
in  quanto  impegnati nelle missioni internazionali di cui alla legge
13   marzo   2008,  n.  45,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo   13  del  decreto  legge  28  dicembre  2001,  n.  451,
convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 15.

        
      
                               Art. 6.
                         Commissione d'esame
   1.  La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
    *  PRESIDENTE:  un Generale di Brigata (o grado corrispondente) o
Colonnello dell'Esercito in servizio permanente;
    *  MEMBRI:  tre  Ufficiali  Superiori  dell'Esercito  in servizio
permanente;
    *  MEMBRO:  il  Primo  Maresciallo  dell'Esercito piu' anziano in
Ruolo,   non   facente   parte,  come  titolare  o  sostituto,  della
Commissione di Avanzamento;
    *  SEGRETARIO  (SENZA  DIRITTO  DI  VOTO): un Ufficiale inferiore
dell'Esercito in servizio permanente.
   2. La Commissione di cui al precedente comma 1:
    a.  stabilira'  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita'  di
valutazione  delle  prove concorsuali e dei titoli, nonche' la durata
delle prove stesse;
    b.  definira'  i  questionari  delle  prove  d'esame  di  cui  al
precedente articolo 5;
    c.   curera'   lo   svolgimento   di   dette  prove  adottando  i
provvedimenti del caso;
    d.  valutera'  i titoli, attribuendo i punteggi, come indicato al
successivo art. 7;
    e. redigera' apposito elenco dei candidati giudicati "Non idonei"
alle prove scritte con relativa votazione;
    f.  formera'  la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo articolo 8.

        
      
                               Art. 7.
            Valutazione dei titoli e delle prove scritte
   1.  Per  la  valutazione  dei  titoli  di  servizio la Commissione
giudicatrice  di  cui  al precedente articolo 6, dispone di 60 punti,
cosi' ripartiti:
    a.   fino   ad   un  massimo  di  36  punti  per  le  valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
    b.  fino ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di guerra e
di  pace  e  per  le  qualita'  professionali  dimostrate  durante la
carriera,  con  particolare  riguardo  al  servizio  prestato  presso
Reparti  nonche' alle eventuali attivita' svolte al comando di minori
unita' ed agli incarichi ricoperti;
    c.  fino  ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di
specializzazione   e  di  abilitazione  e  per  i  titoli  di  studio
posseduti.
   Dal  punteggio  conseguito per i titoli di servizio la Commissione
detrarra'  fino  ad un massimo di 10 punti per le sanzioni di stato e
di  corpo  riportate  nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso,  graduando  la  detrazione  in  relazione  al  tipo ed alla
gravita' della sanzione.
   2.  Al  fine  di  snellire  e rendere piu' funzionale la procedura
concorsuale,  riducendo  conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambe le prove scritte.
   3.  Per  la  valutazione delle prove scritte la Commissione di cui
sopra dispone di:
    *  30  punti  per  la  prova  di  Cultura Generale, attribuendo a
ciascuna risposta esatta delle 60 previste un punteggio di 0,50/30;
    *  30 punti per la prova di Cultura Tecnico/Militare, attribuendo
a ciascuna risposta esatta delle 30 previste un punteggio di 1/30.
   4.  Le  prove  si  intendono  superate qualora i candidati abbiano
riportato  un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza   a   quanto  stabilito  dall'articolo  7  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n. 487, e successive
modificazioni.
   La  Commissione giudicatrice procedera', pertanto, alla correzione
della  seconda  prova  scritta,  solo  per  i  candidati  che abbiano
riportato  un  punteggio  non  inferiore  a  21/30  nella prima prova
scritta.
   I  candidati  che  non  abbiano  conseguito  il  punteggio  minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.

        
      
                               Art. 8.
                             Graduatoria
   1.  La Commissione di cui al precedente articolo 6 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei.
   La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
   2.  La  graduatoria  finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale.
   La stessa potra' essere consultata sul sito internet del Ministero
della  Difesa,  nella  pagina dedicata alla Direzione Generale per il
Personale Militare, area concorsi (https://www.persomil.difesa.i/ ).

        
      
                               Art. 9.
                               Nomina
   1.  I vincitori saranno promossi al grado di Primo Maresciallo con
decorrenza,  a  tutti  gli effetti, 1° gennaio 2007, subordinatamente
alla   verifica,   anche   successiva,  del  possesso  dei  requisiti
richiesti.

        
      
                              Art. 10.
               Esclusione dal concorso e dalla nomina
   1.  La  Direzione  Generale  per  il  Personale Militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento dal concorso o
dichiarare  decaduto  dalla  promozione  qualsiasi  candidato  non in
possesso dei requisiti previsti all'articolo 1 del presente decreto.

        
      
                              Art. 11.
                 Disposizioni amministrative e varie
   1.  Ai  candidati,  per  la  preparazione  agli esami del concorso
previsti   al   precedente   articolo   5,  dovra'  essere  concessa,
compatibilmente   con   le   esigenze  di  servizio,  dagli  Enti  di
appartenenza  la  licenza  straordinaria  per  esami  della durata di
giorni  15  da  fruire  in  un'unica  soluzione.  Qualora  i predetti
candidati  non  si  dovessero presentare a sostenere le prove scritte
per  motivi  dipendenti  dalla propria volonta', detta licenza dovra'
essere considerata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
   2.  Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di  missione  per  il  tempo strettamente necessario all'espletamento
delle   prove  concorsuali,  il  raggiungimento  della  sede  ove  si
svolgeranno dette prove nonche' il rientro nelle sedi di servizio.
   3. Perdono il diritto al trattamento di missione coloro che non si
presenteranno  a  sostenere  le  prove  d'esame,  senza  giustificato
motivo, o saranno espulsi durante lo svolgimento delle stesse.
   4. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di   comunicazioni   dipendente   da  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

        
      
                              Art. 12.
                   Trattamento dei dati personali
   1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 13, comma 1, del
decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti
dai  candidati  saranno  raccolti,  per  le finalita' di gestione del
concorso,  e  saranno  trattati  presso un'apposita banca dati, anche
successivamente    alla    conclusione   della   presente   procedura
concorsuale,   per   le  finalita'  inerenti  lo  stato  giuridico  e
l'avanzamento   del   personale  appartenente  al  ruolo  marescialli
dell'Esercito.
    Roma, 30 maggio 2008
                            Generale di Corpo d'Armata: Rocco PANUNZI