Concorso per 75 primi marescialli (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 75 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 44 del 06-06-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 7 luglio 2008) Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento a scelta per esami al grado di Primo Maresciallo riservato ai Marescialli Capo dell'Esercito. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 19-06-2008 |
Data Scadenza bando | 07-07-2008 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 7 luglio 2008)
CONCORSO (scad. 7 luglio 2008)
Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento a scelta per esami al grado di Primo Maresciallo riservato ai Marescialli Capo dell'Esercito.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante norme sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, recante norme in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 27 luglio 2004, n. 186, recante, fra l'altro, norme per il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; Vista la legge del 13 marzo 2008, n. 45, conversione del decreto legge del 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo ed al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' relative alla partecipazione delle Forze Armate e di polizia a missioni internazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante norme per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1996, recante la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Ministro della Difesa in data 18 aprile 1996, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196/1995, le modalita' e le procedure di valutazione per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami al grado di Primo Maresciallo; Visto il decreto dirigenziale n. 841 del 10 marzo 2008, con il quale e' stato fissato per l'anno 2007 in 75 unita' il numero delle promozioni da conferire nel grado di Primo Maresciallo dell'Esercito mediante concorso; Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami al grado di Primo Maresciallo, come disposto dall'articolo 14, commi 1 e 2, e dall'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 196/1995 e secondo quanto previsto dalla tabella B/3 allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. Requisiti 1. E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento a scelta per esami al grado di Primo Maresciallo riservato ai Marescialli Capo dell'Esercito che abbiano almeno quattro anni di permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2007 e che alla data di scadenza del termine di cui al successivo articolo 3: a) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a "superiore alla media" o giudizi equivalenti; c) non siano incorsi nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna"; d) non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanne penali per delitto non colposo; e) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego, o comunque sottoposti a misure restrittive della liberta' personale; f) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una durata non inferiore a 60 giorni. 2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Inoltre, i requisiti previsti alle lettere c), d), e) ed f), accertati secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura dei lavori della Commissione giudicatrice. 3. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte.
Art. 2. Posti a concorso 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 196/1995, il numero delle promozioni da conferire a scelta per esami per l'anno 2007 e' di 75 unita'. 2. Le promozioni, da conferire nell'ordine della graduatoria di merito, avranno decorrenza 1° gennaio 2007. 3. I Marescialli Capo promossi al grado di Primo Maresciallo tramite il concorso per titoli di servizio ed esami seguiranno, nel ruolo, i Marescialli Capo promossi al precitato grado apicale con l'aliquota di avanzamento a scelta definita al 31 dicembre 2006.
Art. 3. Compilazione e presentazione delle domande di partecipazione al concorso 1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice secondo lo schema in allegato "A", devono essere indirizzate al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 6ª Divisione - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma Cecchignola - e presentate al Comando o Ente dal quale gli interessati dipendono, entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello prescritto.
Art. 4. Istruttoria della domanda 1. I Comandi interessati devono istruire le domande provvedendo a: a. controllarne, in via preliminare, la validita' verificando che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al modello di cui al citato allegato "A" al presente decreto; b. certificare la data di presentazione, apponendo, negli appositi spazi a tergo del documento, il timbro dell'Ente, la data ed il numero di protocollo e sottoporre tutte le domande al visto del Comandante. Le domande presentate fuori termine dovranno essere inviate ugualmente alla Direzione Generale per il Personale Militare, che provvedera', con provvedimento motivato, all'esclusione degli interessati dalla partecipazione al concorso. In tale ipotesi il Comandante dell'Ente dovra' menzionare, in calce alla domanda, che la stessa e' stata presentata fuori termine. Di seguito ai dati relativi al protocollo dell'istanza, inoltre, dovra' essere apposta, a cura del Comandante dell'Ente, la dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, previsti dall'articolo 1 del bando di concorso (fac-simile in annesso "1" all'allegato "A"); c. far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche l'apposito documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al precedente articolo 3, comma 1, e redatto per "partecipazione al 12° concorso per l'avanzamento al grado di Primo Maresciallo"; d. custodire copia integrale autenticata del foglio matricolare dei candidati, parificato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, secondo le modalita' previste per il caso di trasferimento, in tutti i singoli specchi, compresi quelli in cui non risulti trascritta alcuna variazione, mediante apposizione della data, del bollo e della firma dell'ufficiale addetto alla matricola. Quest'ultimo dovra' certificare, con dichiarazione da apporre sull'ultima pagina della copia in parola, la conformita' del documento medesimo all'originale custodito, nonche' il suo aggiornamento alla suddetta data. Detta copia, altresi', dovra' essere firmata dall' interessato, per presa visione; e. far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 6ª Divisione - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, l'originale di tutte le domande registrate a protocollo; f. trasmettere alla Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 6ª Divisione - 2ª Sezione, limitatamente ai nominativi del personale militare risultato idoneo alle prove scritte, la copia integrale autenticata del foglio matricolare e il libretto personale completo ed aggiornato in tutte le sue parti (ovvero copia autenticata di questo, ove non vi sia disponibilita' dell'originale), corredato della dichiarazione di completezza, sottoscritta dall'interessato. La trasmissione dei detti documenti dovra' avvenire entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data dell'avvenuta ricezione dell'elenco nominativo del personale sopra indicato che verra' diramato a cura della Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 6ª Divisione, al termine della fase dell'iter concorsuale relativo alla correzione delle prove scritte; g. custodire la 2ª copia della domanda; h. informare telegraficamente la Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 6ª Divisione di ogni fatto che dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso relativamente a quanto indicato al precedente articolo 1, lettere c), d), e), ed f) e di altre eventuali variazioni rilevanti ai fini concorsuali.
Art. 5. Prove d'esame 1. Gli esami del concorso consistono nell'esecuzione di due test, secondo il programma in allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto; il primo test e' composto da n. 60 domande a risposta multipla suggerita, su argomenti di cultura generale, il secondo test e' composto da n. 30 domande a risposta libera, su materie professionali, formulate in modo da prevedere una risposta sintetica. La documentazione necessaria alla preparazione al test su materie professionali sara' disponibile sul sito EI-NET dell'Esercito (https://www.sme.esercito.difesa.it/ ) alla pagina documenti disponibili del Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale). 2. Gli esami si svolgeranno nei giorni, nell'ora e nelle sedi che saranno indicati con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 1° agosto 2008. La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - potra' contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta nonche' eventuali comunicazioni riguardanti il bando di concorso. 3. I candidati ai quali sara' notificata l'esclusione o la non ammissione al concorso non potranno partecipare alle prove d'esame di cui al presente articolo. Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove, almeno trenta minuti prima dell'orario che sara' indicato per lo svolgimento delle prove d'esame, senza attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando l'uniforme ordinaria. Gli stessi, all'atto della presentazione presso l'aula ove si svolgeranno le prove d'esame, dovranno esibire un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, munito di fotografia ed in corso di validita'. I candidati, inoltre, dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro indelebile di colore nero. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a causa di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso. A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito. 4. Durante lo svolgimento delle prove, ai concorrenti non e' permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i Membri della Commissione esaminatrice, ne' consultare appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante le prove non e' consentito l'uso di telefoni cellulari, agende elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico e/ o informatico. Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della Commissione esaminatrice. Tali elaborati dovranno essere posti in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Il candidato che contravvenga alle disposizioni dei commi precedenti o che risulti abbia copiato in tutto o in parte le prove d'esame, e' escluso dal concorso. La Commissione esaminatrice e il Comitato di Vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno la facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi Membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 5. Ai candidati impossibilitati a partecipare alla prova d'esame in quanto impegnati nelle missioni internazionali di cui alla legge 13 marzo 2008, n. 45, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 6. Commissione d'esame 1. La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato: * PRESIDENTE: un Generale di Brigata (o grado corrispondente) o Colonnello dell'Esercito in servizio permanente; * MEMBRI: tre Ufficiali Superiori dell'Esercito in servizio permanente; * MEMBRO: il Primo Maresciallo dell'Esercito piu' anziano in Ruolo, non facente parte, come titolare o sostituto, della Commissione di Avanzamento; * SEGRETARIO (SENZA DIRITTO DI VOTO): un Ufficiale inferiore dell'Esercito in servizio permanente. 2. La Commissione di cui al precedente comma 1: a. stabilira' preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, nonche' la durata delle prove stesse; b. definira' i questionari delle prove d'esame di cui al precedente articolo 5; c. curera' lo svolgimento di dette prove adottando i provvedimenti del caso; d. valutera' i titoli, attribuendo i punteggi, come indicato al successivo art. 7; e. redigera' apposito elenco dei candidati giudicati "Non idonei" alle prove scritte con relativa votazione; f. formera' la graduatoria finale di merito degli idonei di cui al successivo articolo 8.
Art. 7. Valutazione dei titoli e delle prove scritte 1. Per la valutazione dei titoli di servizio la Commissione giudicatrice di cui al precedente articolo 6, dispone di 60 punti, cosi' ripartiti: a. fino ad un massimo di 36 punti per le valutazioni caratteristiche e per le qualifiche conseguite; b. fino ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di guerra e di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante la carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso Reparti nonche' alle eventuali attivita' svolte al comando di minori unita' ed agli incarichi ricoperti; c. fino ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di specializzazione e di abilitazione e per i titoli di studio posseduti. Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la Commissione detrarra' fino ad un massimo di 10 punti per le sanzioni di stato e di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla gravita' della sanzione. 2. Al fine di snellire e rendere piu' funzionale la procedura concorsuale, riducendo conseguentemente i tempi di espletamento del concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati solo per i candidati risultati idonei ad entrambe le prove scritte. 3. Per la valutazione delle prove scritte la Commissione di cui sopra dispone di: * 30 punti per la prova di Cultura Generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 60 previste un punteggio di 0,50/30; * 30 punti per la prova di Cultura Tecnico/Militare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 30 previste un punteggio di 1/30. 4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in aderenza a quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. La Commissione giudicatrice procedera', pertanto, alla correzione della seconda prova scritta, solo per i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella prima prova scritta. I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo previsto saranno dichiarati non idonei.
Art. 8. Graduatoria 1. La Commissione di cui al precedente articolo 6 procedera' alla formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati idonei. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo. 2. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata con decreto dirigenziale. La stessa potra' essere consultata sul sito internet del Ministero della Difesa, nella pagina dedicata alla Direzione Generale per il Personale Militare, area concorsi (https://www.persomil.difesa.i/ ).
Art. 9. Nomina 1. I vincitori saranno promossi al grado di Primo Maresciallo con decorrenza, a tutti gli effetti, 1° gennaio 2007, subordinatamente alla verifica, anche successiva, del possesso dei requisiti richiesti.
Art. 10. Esclusione dal concorso e dalla nomina 1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o dichiarare decaduto dalla promozione qualsiasi candidato non in possesso dei requisiti previsti all'articolo 1 del presente decreto.
Art. 11. Disposizioni amministrative e varie 1. Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso previsti al precedente articolo 5, dovra' essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, dagli Enti di appartenenza la licenza straordinaria per esami della durata di giorni 15 da fruire in un'unica soluzione. Qualora i predetti candidati non si dovessero presentare a sostenere le prove scritte per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra' essere considerata come licenza ordinaria dell'anno in corso. 2. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di missione per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle prove concorsuali, il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove nonche' il rientro nelle sedi di servizio. 3. Perdono il diritto al trattamento di missione coloro che non si presenteranno a sostenere le prove d'esame, senza giustificato motivo, o saranno espulsi durante lo svolgimento delle stesse. 4. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 12. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti, per le finalita' di gestione del concorso, e saranno trattati presso un'apposita banca dati, anche successivamente alla conclusione della presente procedura concorsuale, per le finalita' inerenti lo stato giuridico e l'avanzamento del personale appartenente al ruolo marescialli dell'Esercito. Roma, 30 maggio 2008 Generale di Corpo d'Armata: Rocco PANUNZI