Concorso per 459 dottori di ricerca (piemonte) UNIVERSITA' DI TORINO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 459
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 47 del 17-06-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI TORINO CONCORSO   (scad.  18 luglio 2008) Concorso per dottorati di ricerca - XXIV ciclo (Decreto rettorale n. 3302 del 29 maggio 2008) IL RETTORE Vista la legge ...
Ente: UNIVERSITA' DI TORINO
Regione: PIEMONTE
Provincia: TORINO
Comune: TORINO
Data di inserimento: 30-06-2008
Data Scadenza bando 18-07-2008
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UNIVERSITA' DI TORINO
CONCORSO   (scad.  18 luglio 2008)
Concorso per dottorati di ricerca - XXIV ciclo
   (Decreto rettorale n. 3302 del 29 maggio 2008)
                             IL RETTORE

   Vista  la  legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l'art. 4,
relativo ai dottorati di ricerca;
   Visto  il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
   Visto  il  regolamento  dell'Universita'  di  Torino in materia di
dottorato  di  ricerca  emanato  con  decreto  rettorale n. 533 del 4
luglio 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  regolamento  quadro  di  Ateneo  per l'istituzione e il
funzionamento  delle  scuole  di  dottorato  di  ricerca  emanato con
decreto rettorale n. 251 del 3 aprile 2006;
   Considerato  il parere del nucleo di valutazione interna in merito
alle proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per il
XXIV ciclo;
   Vista  la  relazione  della  commissione  ricerca  scientifica del
senato accademico;
   Vista la delibera del senato accademico del 26 maggio 2008;
   Considerato ogni opportuno elemento;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                         Corsi di dottorato


   E'  istituito  il XXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede  amministrativa  presso l'Universita' degli studi di Torino, con
inizio il 1 gennaio 2009.
   E'   indetto   il   concorso   pubblico,   per   esami,   ai  fini
dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati.
   Le informazioni relative alle scuole di dottorato e agli indirizzi
sono  consultabili  sul  sito  internet https://www.unito.it/dottorati_postdottorati.htm .  
Tali informazioni riguardano i collegi docenti, i dipartimenti proponenti o afferenti, i settori scientifico-disciplinari, le eventuali sedi consorziate e informazioni essenziali ai fini della preparazione all'esame di ammissione. Le borse denominate "Progetto Giovani" sono finanziate dal MIUR nell'ambito del "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti". Tali borse sono legate a progetti specifici di ricerca. Informazioni aggiuntive al riguardo e relative ad altre borse particolari presenti a bando sono consultabili sul sito di cui al comma precedente. ----> Vedere da pag. 55 a pag. 65 <----
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione


   Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione   al   dottorato  di  ricerca,  senza  limiti  di  eta'  e
cittadinanza,  coloro  che sono in possesso del diploma di laurea (ex
ante     decreto     ministeriale     n.     509/1999)    o    laurea
specialistica/magistrale  (la  laurea  di  secondo  livello di cui al
decreto  ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004)
ovvero   di   titolo   equipollente   conseguito  presso  universita'
straniere.  I  candidati  italiani  o stranieri in possesso di titolo
accademico  straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente
ad  una  laurea  italiana,  dovranno, ai soli fini dell'ammissione al
dottorato  al quale intendono concorrere, fare esplicita richiesta di
dichiarazione  di  equipollenza  nella  domanda  di partecipazione al
concorso.
   Al  fine  di  consentire  al  collegio dei docenti della scuola il
rilascio   delle   dichiarazioni   di  equipollenza  dovranno  essere
prodotti:
    1) la dichiarazione di valore;
    2)  il titolo di studio tradotto e legalizzato dalle ambasciate o
autorita' competenti nei Paesi in cui e' stato rilasciato.
   Qualora  non  sia possibile presentare la dichiarazione di valore,
il  candidato  sara'  ammesso  alla  selezione  previa dichiarazione,
sottoscritta dallo stesso, nella quale si impegna a trasmettere detta
documentazione non appena possibile.
   A  seguito  dell'ammissione,  la dichiarazione di valore dovra' in
ogni caso pervenire entro e non oltre la data di iscrizione al corso,
pena la decadenza dal dottorato.
   La  documentazione  di  cui  ai  punti 1 e 2 dovra' essere inviata
esclusivamente    al   servizio   ricerca   e   formazione   avanzata
dell'Universita'  di  Torino, all'indirizzo indicato nell'art. 4 e, a
pena  di esclusione, dovra' pervenire entro il 1° agosto 2008 (non fa
fede  il timbro di spedizione). Coloro che hanno conseguito la laurea
in  Germania  o in Austria, non devono richiedere la dichiarazione di
equipollenza.
   Ulteriori  informazioni  per i candidati stranieri sono reperibili
nella   versione  inglese  del  sito  https://www.unito.it/index_english.htm ,
sezione "PhD".
   E'  consentita  la partecipazione agli esami di ammissione anche a
coloro  che,  pur  non  essendo  in possesso del diploma di laurea al
momento  della presentazione della domanda, lo conseguiranno entro la
data  della  prova scritta, per i partecipanti al concorso ordinario,
ed  entro la data della valutazione dei titoli, per i partecipanti al
concorso  riservato.  Coloro che siano gia' in possesso del titolo di
dottore  di  ricerca,  possono  concorrere  solo all'ammissione ad un
posto di dottorato senza borsa.

        
      
                               Art. 3.

                        Residenti all'estero


   E'  consentita, altresi', la partecipazione di candidati residenti
all'estero,  che  potranno  concorrere  per  i  posti  riservati,  se
previsti  dal  singolo  dottorato/indirizzo,  sulla  base  della sola
valutazione   dei  titoli,  secondo  quanto  stabilito  dal  comma  4
dell'art.  6  del  regolamento  in materia di dottorato di ricerca di
questa  Universita'.  Tali  candidati  dovranno compilare il modulo B
on-line  entro  il  termine  di  scadenza  del  presente  bando e far
pervenire  entro  il  1° agosto 2008 al servizio ricerca e formazione
avanzata,  il  cui  recapito  e'  indicato  nell'art.  4, la seguente
documentazione:
    1)  diploma  di  laurea in originale, tradotto, legalizzato e con
dichiarazione di valore se rilasciato da autorita' straniera;
    2) elenco dei titoli e delle pubblicazioni con relative copie;
    3) curriculum vitae;
    4) eventuali lettere di referenze;
    5) statement of purpose.
   Gli  atti  e  i  documenti,  di  cui  al  n.  1, redatti in lingua
straniera  devono essere tradotti (ad esclusione di quelli in inglese
e   francese)   e   legalizzati   dalle   competenti   rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
   I  documenti  di  cui  ai  numeri  1,  2, 3, 4 e 5 dovranno essere
trasmessi,  insieme  ad  un elenco dettagliato dei documenti inviati,
indicando chiaramente il nome del dottorato/indirizzo per il quale si
intende concorrere.
   In  caso  di  iscrizione a piu' dottorati/indirizzi, dovra' essere
prodotta, per ciascuna domanda presentata, copia dei documenti di cui
ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5.
   Solo  coloro  che  presenteranno  domanda  per  piu' indirizzi del
dottorato in scienza e alta tecnologia devono seguire quanto indicato
nei successivi punti a) e b):
    a) la documentazione di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 puo' essere
inviata in copia unica a corredo di tutte le domande presentate;
    b)  nello  statement  of purpose, i candidati devono indicare una
preferenza  tra  gli  indirizzi  scelti.  Nel  caso  in  cui  i posti
riservati agli studenti residenti all'estero non venissero assegnati,
saranno    aggiunti   alla   graduatoria   ordinaria   dello   stesso
dottorato/indirizzo.
   In  caso  di  ammissione  al  corso, il collegio dei docenti della
scuola,  al compimento del primo anno, procede ad una severa verifica
delle attitudini alla ricerca e del profitto agli studi dei candidati
in parola.
   La  commissione  giudicatrice  sulla  base  della  valutazione del
materiale  prodotto,  redigera'  una  graduatoria  di  merito  in una
sessione antecedente a quella prevista per le prove concorsuali. Tale
graduatoria  sara'  pubblicata  sui  siti  internet  dell'Universita'
(https://www.unito.it/dottorati_postdottorati.htm                     e
 https://www.unito.it/index_english.htm , sezione "PhD").
   Il  vincitore  che non comunichi, entro il termine di dieci giorni
dalla  pubblicazione del risultato, la propria accettazione, perde il
diritto  all'iscrizione  anche  nel  caso  di un eventuale successivo
slittamento di borsa di studio.
   In   caso   di   esito  negativo  i  candidati  potranno  comunque
partecipare alle prove previste per la sessione ordinaria di concorso
dello stesso dottorato/indirizzo.

        
      
                               Art. 4.

                        Domanda di ammissione


   Per  presentare  la domanda di ammissione e' necessario utilizzare
esclusivamente    la    procedura    online    presente    sul   sito
 https://www.unito.it/dottorati_Postdottorati.htm 
   Il  candidato  potra'  scegliere  la  lingua  per  la compilazione
(italiano o inglese).
   Comparira'  la  scheda  di  accesso  alla  domanda  di  ammissione
on-line,  in  cui il candidato dovra' dichiarare con chiarezza, sotto
la  propria  responsabilita', i dati richiesti. Se il candidato si e'
laureato   presso   l'Universita'  di  Torino,  potra'  recuperare  e
modificare  i  propri dati inserendo la matricola del corso di laurea
(vecchio  ordinamento)  o  del  II  livello  (nuovo ordinamento) e il
codice  fiscale; in caso contrario il candidato dovra' inserire tutti
i dati ex novo. Essi sono:
    le  proprie  generalita',  la  data  ed  il  luogo di nascita, la
cittadinanza,  la  residenza  ed  il recapito eletto agli effetti del
concorso,  specificando il codice di avviamento postale, il numero di
telefono  e  il  codice  fiscale  (per  quanto  riguarda  i cittadini
stranieri  il  codice  fiscale  potra' essere generato dal sistema ai
soli fini dell'iscrizione al concorso o di successive modifiche);
    la  laurea  posseduta o che conseguira' entro la data della prova
scritta,  nonche'  la  data  e  l'universita'  presso  cui  e'  stata
conseguita,  ovvero  il  titolo  equipollente  conseguito  presso una
universita'   straniera,   nonche'   gli   estremi   della  eventuale
dichiarazione di equipollenza gia' ottenuta;
    le lingue straniere conosciute.
   Successivamente,  il  candidato  dovra'  optare  per  il  modulo A
(concorso  ordinario  per  esami)  e/o  per  il  modulo  B  (concorso
riservato  ai  residenti  all'estero), selezionando il dottorato, con
l'indirizzo ove previsto, al cui concorso intende partecipare, per un
massimo di tre domande.
   I  candidati  disabili,  ai  sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104,  se  necessitano  di  ausilio  in  relazione  alla  disabilita',
dovranno specificare nella domanda la propria condizione.
   Al  termine della procedura, il candidato dovra' confermare i dati
inseriti  e  dichiarare  di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il
corso  di  dottorato  di  ricerca  secondo  le  modalita' fissate dal
collegio docenti della scuola; inoltre dovra' impegnarsi a comunicare
tempestivamente  ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
del recapito (successivo alla scadenza del bando) al servizio ricerca
e  formazione  avanzata.  Verra'  rilasciato  un  codice  provvisorio
identificativo (CPI). Si segnala la necessita' di stampare la videata
o  copiarne  il  contenuto, poiche' il CPI e il codice fiscale/codice
fiscale   presunto   sono   indispensabili  per  eventuali  modifiche
successive e per la consultazione delle graduatorie.
   Si  precisa  che e' possibile presentare fino ad un massimo di tre
domande.
   Eventuali modifiche della domanda on-line possono essere apportate
entro  il  termine  di  scadenza  del  bando utilizzando CPI e codice
fiscale/codice   fiscale   presunto.   Tali   modifiche  non  possono
riguardare nome, cognome, data e luogo di nascita. Dal momento in cui
viene  rilasciato il CPI, la domanda abbinata ad esso non potra' piu'
essere  eliminata (quindi per almeno una delle tre domande presentate
non sara' possibile cancellare l'iscrizione).
   La  domanda  deve  essere  compilata entro le ore 12 del 18 luglio
2008.
   L'Universita'  mette  a disposizione dei candidati che ne avessero
necessita'   alcune   postazioni  di  accesso  internet  al  seguente
indirizzo:  INFOPOINT  in via Po n. 29, Palazzo degli Stemmi - aperto
dal lunedi' al venerdi' con orario continuato 9-19.
   Per  informazioni e consulenza si puo' invece contattare l'ufficio
competente:  servizio  ricerca  e  formazione  avanzata  -  divisione
ricerca  e  relazioni  internazionali, va Bogino n. 9 - 10123 Torino,
aperto  nei seguenti orari: dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 11 e
il martedi' e il giovedi' anche dalle 14 alle 15,30.

        
      
                               Art. 5.

                         Esami di ammissione


   L'esame  di  ammissione  consiste in due prove, una scritta ed una
orale,  intese  ad  accertare  la  preparazione  e le attitudini alla
ricerca  scientifica  del  candidato.  E'  compresa nella prova orale
anche  una  verifica  della conoscenza della o delle lingue straniere
indicate dal candidato.
   Le    date    delle    prove    saranno    pubblicate   sul   sito
 https://www.unito.it/dottorati-postdottorati.htm   il 27 agosto 2008. I
candidati   non   riceveranno   alcuna  comunicazione  relativa  alla
convocazione  per  le  prove.  Se  le  date gia' pubblicate dovessero
subire  variazioni,  ne  verra'  data comunicazione sullo stesso sito
almeno quindici   giorni   prima  della  data  prevista.  Il  periodo
indicativo  di svolgimento delle prove e' articolato dal 29 settembre
fino a tutto il mese di ottobre 2008.
   I  candidati  saranno  ammessi  a  sostenere le prove d'esame solo
previa presentazione di un valido documento d'identita'.

        
      
                               Art. 6.

                      Commissioni giudicatrici


   La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso
di  dottorato  di  ricerca  sara'  nominata  dal  rettore, sentito il
collegio  docenti  della  scuola  il quale valutera' se richiedere la
nomina  di un'unica commissione o commissioni distinte per indirizzo.
Il  collegio  docenti  potra' altresi' richiedere che venga nominata,
per  la valutazione per titoli dei residenti all'estero, una apposita
commissione. Le commissioni saranno, di norma, composte da tre membri
effettivi  e  tre supplenti, scelti tra i professori ed i ricercatori
universitari  di  ruolo,  cui  possono essere aggiunti esperti, anche
stranieri,   scelti   nell'ambito  degli  enti  o  delle  istituzioni
pubbliche  e  private  di  ricerca  in misura non superiore a due per
indirizzo.
   La  composizione  della  commissione  sara'  resa  nota  sul  sito
 https://www.unito.it/dottorati_postdottorati.htm   dopo la chiusura del
presente bando.

        
      
                               Art. 7.

                    Graduatorie e borse di studio


   Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di  60  punti  per  ognuna  delle  prove.  E' ammesso al colloquio il
candidato  che  abbia superato la prova scritta con una votazione non
inferiore  a  40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato
ottiene  una  votazione  di  almeno  40/60.  Espletate  le  prove  di
concorso,  la  commissione  compila la graduatoria generale di merito
sulla  base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle
singole prove. Tale graduatoria verra' eventualmente resa pubblica, a
discrezione  della  commissione,  mediante affissione presso i locali
del  dipartimento  nel  quale si sono svolte le prove. La graduatoria
definitiva  sara',  in  ogni  caso,  pubblicata  su  internet  con le
modalita' indicate all'art. 9.
   I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine della
graduatoria fino alla copertura del numero dei posti messi a concorso
per il dottorato/indirizzo. In caso di rinuncia degli aventi diritto,
subentreranno  altrettanti  candidati  idonei  secondo l'ordine della
graduatoria.
   Le    borse    di    studio   indicate   a   bando   per   ciascun
dottorato/indirizzo vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle
graduatorie   generali   di   merito   formulate   dalle  commissioni
giudicatrici.
   A  parita'  di  merito  per  l'assegnazione della borsa prevale la
valutazione  sulla  situazione  economica,  ai  sensi del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 aprile 1997, mentre per
l'assegnazione del posto senza borsa prevale la piu' giovane eta', ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 127 del 15 maggio 1997.
   In   caso   di   utile   collocamento   in   piu'  graduatorie  di
dottorati/indirizzi  diversi,  il candidato dovra' esercitare opzione
per un solo corso di dottorato/indirizzo.
   Eventuali borse aggiuntive finanziate in tempi successivi al bando
saranno   rese   note   mediante   pubblicazione  sul  sito  internet
dell'Universita'                      alla                     pagina
 https://www.unito.it/dottorati_postdottorati.htm .  Per  l'assegnazione
di tali borse si fara' ricorso alla graduatoria.

        
      
                               Art. 8.

                     Ammissione in sovrannumero


   I  candidati  idonei,  se  titolari di assegni di ricerca ai sensi
dell'art.  51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono
essere  ammessi  al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel
limite  della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.
   Possono  altresi'  essere  ammessi  al  dottorato  di  ricerca, in
sovrannumero,   nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con
arrotondamento  all'unita'  per  eccesso,  i  cittadini stranieri che
risultino  idonei  al  corso,  purche'  titolari  di  borse di studio
conferite sulla base del merito.

        
      
                               Art. 9.

                    Immatricolazione al dottorato


   Le   graduatorie   di  merito  di  ogni  corso/indirizzo  verranno
pubblicate        esclusivamente        sul       sito       internet
 https://www.unito.it/dottorati_postdottorati.htm 
   dopo  le prove concorsuali, ogni martedi' con cadenza settimanale.
Nelle  graduatorie  saranno  pubblicati i voti e le posizioni di ogni
candidato  vincitore  o  idoneo,  associati  al  CPI rilasciato dalla
procedura online di cui all'art. 4.
   Per  l'immatricolazione,  i candidati risultati vincitori dovranno
stampare  e  compilare  gli  appositi  moduli  pubblicati  sul sito e
presentare  o  far  pervenire  (in  tal caso non fa fede il timbro di
spedizione)   alla  divisione  ricerca  e  relazioni  internazionali,
servizio  ricerca  e  formazione  avanzata,  via  Bogino n. 9 - 10123
Torino  (con  orari  di  apertura come indicato all'art. 4), entro il
termine  perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo
a   quello  di  pubblicazione  della  graduatoria,  la  sottoelencata
documentazione in carta libera:
    1)  certificato  di  equipollenza  per  i  vincitori  con  laurea
conseguita  all'estero,  che  non abbiano richiesto l'equipollenza al
collegio docenti della scuola al momento dell'iscrizione al concorso;
    2) una fotografia, formato tessera, firmata sul retro;
    3) fotocopia del documento di identita';
    4) certificato di laurea con votazione;
    5) modulo A contenente:
     domanda   di   iscrizione   al   dottorato   (con  l'indicazione
dell'indirizzo ove previsto);
     dichiarazione  di non contemporanea iscrizione ad altri corsi di
dottorato  di  ricerca,  corsi  di  laurea, corsi di perfezionamento,
scuole di specializzazione, master universitari;
     eventuale  dichiarazione  di  aver  gia' conseguito il titolo di
dottore di ricerca in Italia;
    6) modulo B con le coordinate bancarie per l'accredito delle rate
(per i soli vincitori di borsa);
    7) modulo C contenente la dichiarazione attestante lo svolgimento
eventuale  di  attivita'  lavorativa.  Si  fa  presente che, ai sensi
dell'art.  11  del regolamento in materia di dottorato di ricerca, la
valutazione della compatibilita' dell'attivita' lavorativa svolta con
l'assolvimento  degli  obblighi  previsti  dal dottorato e' demandata
caso  per  caso  al  collegio docenti della scuola che si esprime con
delibera  motivata  e  che ai pubblici dipendenti ammessi ai corsi di
dottorato  si  applica l'art. 2 della legge n. 476/1986, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    8)  ricevuta di versamento tasse, contributi e bollo virtuale per
l'accesso  e  la  frequenza  dei corsi del primo anno, secondo quanto
stabilito  nell'allegato  A  del presente bando (per il versamento si
utilizzi l'apposito modulo).
   Il  vincitore  che  non faccia pervenire entro il termine di dieci
giorni   la   documentazione   di   cui   sopra   perde   il  diritto
all'iscrizione, anche nel caso di un eventuale successivo slittamento
di borsa.
   Ai  fini  del  perfezionamento dell'immatricolazione, il vincitore
dovra' poi presentare, appena possibile e dopo l'inizio ufficiale dei
corsi stabilito il 1° gennaio 2009, la dichiarazione del coordinatore
del dottorato da cui risulti l'inizio dell'attivita'.
   Si  ricorda  che  i  candidati  vincitori  hanno  la  facolta'  di
presentare  autocertificazione, per quanto riguarda la documentazione
di cui al punto 4 (il modulo A e' gia' predisposto a tal fine).

        
      
                              Art. 10.

                Caratteristiche delle borse di studio


   L'importo annuale della borsa di studio, salvo modifiche di legge,
e'  pari  a Euro 10.561,54 assoggettabile al contributo previdenziale
I.N.P.S. a gestione separata.
   La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso.
   La   cadenza  di  pagamento  della  borsa  di  studio  e'  mensile
posticipata.  L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per
eventuali periodi di attivita' all'estero nella misura del 50% per un
periodo  complessivo  che  non superi l'esatta meta' della durata del
corso.
   I  vincitori  di  borsa  di  studio  finanziata  da  enti  esterni
(comprese  le  borse  di  cui  all'art.  1,  comma  4)  sono tenuti a
informarsi   all'atto  dell'accettazione  della  borsa  su  eventuali
particolari   condizioni   previste   dalla  convenzione  con  l'ente
finanziatore.
   Le  borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio.
Chi  abbia  usufruito,  anche parzialmente, di una borsa di studio di
dottorato non puo' fruirne una seconda volta, salvo restituzione, ove
sia possibile, di quanto gia' percepito.

        
      
                              Art. 11.

                  Diritti e obblighi dei dottorandi


   Gli  iscritti  ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di
frequenza  e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito   della  struttura  universitaria  secondo  le  modalita'
previste dal collegio docenti della scuola.
   E'  prevista  la sospensione del corso nei casi di maternita' e di
servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia,
se  la  sospensione  e' di durata superiore a trenta giorni, non puo'
essere erogata la borsa di studio per il periodo interessato.
   Una  limitata  attivita'  didattica sussidiaria e integrativa, che
non  deve  in  ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca  dei  dottorandi,  puo' essere prevista previa autorizzazione
del coordinatore del dottorato.
   Ai  sensi  della  legge  14  gennaio  1999,  n.  4, gli ammessi al
dottorato  di  ricerca  presso strutture della facolta' di medicina e
chirurgia,  a  domanda  e  su  conforme  parere della struttura a cui
afferisce  il  dottorato,  possono  essere  impiegati  nell'attivita'
assistenziale.
   Alla  fine  di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita'  e la ricerca svolte al collegio docenti della scuola,
il  quale  ne  curera'  la  conservazione  e  che, previa valutazione
dell'assiduita'   e   dell'operosita'   dimostrate,   approvera'   il
proseguimento   del   dottorato   di  ricerca  ovvero  ne  stabilira'
l'esclusione.  Ottenuto  il  parere  favorevole,  sara'  obbligo  dei
dottorandi  provvedere all'iscrizione all'anno successivo entro il 31
dicembre  di  ciascun  anno,  pena  l'esclusione  dallo stesso (salvo
autorizzazione  rettorale  all'iscrizione  ritardata per giustificati
motivi).

        
      
                              Art. 12.

                            Esame finale


   Il   titolo   di   dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  rettore
dell'Universita'  degli studi di Torino, si consegue alla conclusione
del  corso,  previo  superamento  dell'esame finale, subordinato alla
presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo'
essere ripetuto una sola volta.
   La  tesi  finale  puo'  essere  redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio docenti della scuola.
   Per  comprovati  motivi  che non consentano la presentazione della
tesi  nei  tempi  previsti,  il  rettore,  su  proposta  motivata del
collegio  docenti della scuola, puo' ammettere il candidato all'esame
finale  in deroga ai termini fissati. La proroga, che non puo' essere
concessa  per piu' di una sola volta, puo' essere di tre, sei, nove o
dodici  mesi.  Il rettore, in caso di mancata attivazione del corso e
su  conforme  parere del collegio docenti, puo' altresi' ammettere il
candidato all'esame finale anche in altra sede.
   La  commissione  per  l'esame  finale verra' nominata dal rettore,
sentito  il  collegio  docenti  della scuola, e sara' composta da tre
membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo,
qualificati  nelle  discipline afferenti alle aree scientifiche a cui
si riferisce il corso.
   La   predetta   commissione   puo'  essere  integrata  da  esperti
appartenenti  a  strutture  di  ricerca  pubbliche  e  private, anche
straniere   in   misura  non  superiore  a  due  per  ogni  indirizzo
eventualmente   costituito.  Possono  essere  costituite  commissioni
distinte per ciascun indirizzo. La commissione e' tenuta a concludere
i suoi lavori entro novanta giorni dal decreto rettorale di nomina.

        
      
                              Art. 13.

                   Recupero titoli e pubblicazioni


   I  candidati  che  abbiano  presentato, quando richiesto, titoli e
pubblicazioni,  dovranno  provvedere, a loro spese, al recupero degli
stessi  entro tre mesi dall'espletamento del concorso. Trascorso tale
termine  l'Universita'  di  Torino disporra' del materiale secondo le
proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.

        
      
                              Art. 14.

              Trattamento dei dati e diritto di accesso


   Ai  sensi  dell'art.  13  del  decreto legislativo n. 196/2003, si
informa  che  i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
dall'Universita'  degli  studi di Torino per le finalita' di gestione
della   selezione  e  saranno  trattati  attraverso  una  banca  dati
automatizzata  anche successivamente alla conclusione della procedura
selettiva   per   le   finalita'   inerenti   all'eventuale  gestione
dell'iscrizione  al  dottorato.  I dati forniti dai candidati saranno
inoltre  trattati  per  lo  svolgimento  delle funzioni istituzionali
dell'Universita'  di  Torino  nei  limiti  stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti  e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza,
riservatezza e necessita'.
   Ai  sensi  dell'art.  4,  lettera  a)  del  decreto legislativo n.
196/2003,   si  intende  per  "trattamento"  qualunque  operazione  o
complesso   di   operazioni,  effettuati  anche  senza  l'ausilio  di
strumenti  elettronici,  concernenti  la  raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione,
la   modificazione,   la   selezione,   l'estrazione,  il  raffronto,
l'utilizzo,  l'interconnessione,  il  blocco,  la  comunicazione,  la
diffusione,  la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non
registrati in un banca dati.
   I  dati  raccolti  potranno  essere  comunicati  ad altri soggetti
pubblici e privati con le modalita' e nei limiti stabiliti dal citato
decreto  legislativo  e  dal regolamento di attuazione del "Codice in
materia di protezione dei dati personali" dell'Universita' di Torino.
   Il  conferimento  dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
   L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui  all'art. 7 del decreto
legislativo  n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati  che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui
il  diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in termini non conformi alla
legge,  nonche'  il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
   Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti del
rettore   dell'Universita'   degli  studi  di  Torino,  titolare  del
trattamento.
   Il  responsabile  del  trattamento e' il dirigente della divisione
ricerca  e  relazioni  internazionali dell'Universita' degli studi di
Torino.

        
      
                              Art. 15.


   Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di dottorato di ricerca e di
scuole di dottorato.
                                               Il rettore: Pelizzetti