Concorso per 459 dottori di ricerca (piemonte) UNIVERSITA' DI TORINO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 459 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 47 del 17-06-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI TORINO CONCORSO (scad. 18 luglio 2008) Concorso per dottorati di ricerca - XXIV ciclo (Decreto rettorale n. 3302 del 29 maggio 2008) IL RETTORE Vista la legge ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI TORINO |
Regione: | PIEMONTE |
Provincia: | TORINO |
Comune: | TORINO |
Data di inserimento: | 30-06-2008 |
Data Scadenza bando | 18-07-2008 |
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UNIVERSITA' DI TORINO
CONCORSO (scad. 18 luglio 2008)
CONCORSO (scad. 18 luglio 2008)
Concorso per dottorati di ricerca - XXIV ciclo
(Decreto rettorale n. 3302 del 29 maggio 2008) IL RETTORE Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l'art. 4, relativo ai dottorati di ricerca; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca"; Visto il regolamento dell'Universita' di Torino in materia di dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 533 del 4 luglio 2006, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento quadro di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 251 del 3 aprile 2006; Considerato il parere del nucleo di valutazione interna in merito alle proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per il XXIV ciclo; Vista la relazione della commissione ricerca scientifica del senato accademico; Vista la delibera del senato accademico del 26 maggio 2008; Considerato ogni opportuno elemento; Decreta: Art. 1. Corsi di dottorato E' istituito il XXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Torino, con inizio il 1 gennaio 2009. E' indetto il concorso pubblico, per esami, ai fini dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati. Le informazioni relative alle scuole di dottorato e agli indirizzi sono consultabili sul sito internet https://www.unito.it/dottorati_postdottorati.htm .
Tali informazioni riguardano i collegi docenti, i dipartimenti proponenti o afferenti, i settori scientifico-disciplinari, le eventuali sedi consorziate e informazioni essenziali ai fini della preparazione all'esame di ammissione. Le borse denominate "Progetto Giovani" sono finanziate dal MIUR nell'ambito del "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti". Tali borse sono legate a progetti specifici di ricerca. Informazioni aggiuntive al riguardo e relative ad altre borse particolari presenti a bando sono consultabili sul sito di cui al comma precedente. ----> Vedere da pag. 55 a pag. 65 <----
Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca, senza limiti di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso del diploma di laurea (ex ante decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea specialistica/magistrale (la laurea di secondo livello di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004) ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. I candidati italiani o stranieri in possesso di titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno, ai soli fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, fare esplicita richiesta di dichiarazione di equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso. Al fine di consentire al collegio dei docenti della scuola il rilascio delle dichiarazioni di equipollenza dovranno essere prodotti: 1) la dichiarazione di valore; 2) il titolo di studio tradotto e legalizzato dalle ambasciate o autorita' competenti nei Paesi in cui e' stato rilasciato. Qualora non sia possibile presentare la dichiarazione di valore, il candidato sara' ammesso alla selezione previa dichiarazione, sottoscritta dallo stesso, nella quale si impegna a trasmettere detta documentazione non appena possibile. A seguito dell'ammissione, la dichiarazione di valore dovra' in ogni caso pervenire entro e non oltre la data di iscrizione al corso, pena la decadenza dal dottorato. La documentazione di cui ai punti 1 e 2 dovra' essere inviata esclusivamente al servizio ricerca e formazione avanzata dell'Universita' di Torino, all'indirizzo indicato nell'art. 4 e, a pena di esclusione, dovra' pervenire entro il 1° agosto 2008 (non fa fede il timbro di spedizione). Coloro che hanno conseguito la laurea in Germania o in Austria, non devono richiedere la dichiarazione di equipollenza. Ulteriori informazioni per i candidati stranieri sono reperibili nella versione inglese del sito https://www.unito.it/index_english.htm , sezione "PhD". E' consentita la partecipazione agli esami di ammissione anche a coloro che, pur non essendo in possesso del diploma di laurea al momento della presentazione della domanda, lo conseguiranno entro la data della prova scritta, per i partecipanti al concorso ordinario, ed entro la data della valutazione dei titoli, per i partecipanti al concorso riservato. Coloro che siano gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca, possono concorrere solo all'ammissione ad un posto di dottorato senza borsa.
Art. 3. Residenti all'estero E' consentita, altresi', la partecipazione di candidati residenti all'estero, che potranno concorrere per i posti riservati, se previsti dal singolo dottorato/indirizzo, sulla base della sola valutazione dei titoli, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 6 del regolamento in materia di dottorato di ricerca di questa Universita'. Tali candidati dovranno compilare il modulo B on-line entro il termine di scadenza del presente bando e far pervenire entro il 1° agosto 2008 al servizio ricerca e formazione avanzata, il cui recapito e' indicato nell'art. 4, la seguente documentazione: 1) diploma di laurea in originale, tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore se rilasciato da autorita' straniera; 2) elenco dei titoli e delle pubblicazioni con relative copie; 3) curriculum vitae; 4) eventuali lettere di referenze; 5) statement of purpose. Gli atti e i documenti, di cui al n. 1, redatti in lingua straniera devono essere tradotti (ad esclusione di quelli in inglese e francese) e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dovranno essere trasmessi, insieme ad un elenco dettagliato dei documenti inviati, indicando chiaramente il nome del dottorato/indirizzo per il quale si intende concorrere. In caso di iscrizione a piu' dottorati/indirizzi, dovra' essere prodotta, per ciascuna domanda presentata, copia dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5. Solo coloro che presenteranno domanda per piu' indirizzi del dottorato in scienza e alta tecnologia devono seguire quanto indicato nei successivi punti a) e b): a) la documentazione di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 puo' essere inviata in copia unica a corredo di tutte le domande presentate; b) nello statement of purpose, i candidati devono indicare una preferenza tra gli indirizzi scelti. Nel caso in cui i posti riservati agli studenti residenti all'estero non venissero assegnati, saranno aggiunti alla graduatoria ordinaria dello stesso dottorato/indirizzo. In caso di ammissione al corso, il collegio dei docenti della scuola, al compimento del primo anno, procede ad una severa verifica delle attitudini alla ricerca e del profitto agli studi dei candidati in parola. La commissione giudicatrice sulla base della valutazione del materiale prodotto, redigera' una graduatoria di merito in una sessione antecedente a quella prevista per le prove concorsuali. Tale graduatoria sara' pubblicata sui siti internet dell'Universita' (https://www.unito.it/dottorati_postdottorati.htm e https://www.unito.it/index_english.htm , sezione "PhD"). Il vincitore che non comunichi, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del risultato, la propria accettazione, perde il diritto all'iscrizione anche nel caso di un eventuale successivo slittamento di borsa di studio. In caso di esito negativo i candidati potranno comunque partecipare alle prove previste per la sessione ordinaria di concorso dello stesso dottorato/indirizzo.
Art. 4. Domanda di ammissione Per presentare la domanda di ammissione e' necessario utilizzare esclusivamente la procedura online presente sul sito https://www.unito.it/dottorati_Postdottorati.htm Il candidato potra' scegliere la lingua per la compilazione (italiano o inglese). Comparira' la scheda di accesso alla domanda di ammissione on-line, in cui il candidato dovra' dichiarare con chiarezza, sotto la propria responsabilita', i dati richiesti. Se il candidato si e' laureato presso l'Universita' di Torino, potra' recuperare e modificare i propri dati inserendo la matricola del corso di laurea (vecchio ordinamento) o del II livello (nuovo ordinamento) e il codice fiscale; in caso contrario il candidato dovra' inserire tutti i dati ex novo. Essi sono: le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero di telefono e il codice fiscale (per quanto riguarda i cittadini stranieri il codice fiscale potra' essere generato dal sistema ai soli fini dell'iscrizione al concorso o di successive modifiche); la laurea posseduta o che conseguira' entro la data della prova scritta, nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' gli estremi della eventuale dichiarazione di equipollenza gia' ottenuta; le lingue straniere conosciute. Successivamente, il candidato dovra' optare per il modulo A (concorso ordinario per esami) e/o per il modulo B (concorso riservato ai residenti all'estero), selezionando il dottorato, con l'indirizzo ove previsto, al cui concorso intende partecipare, per un massimo di tre domande. I candidati disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, se necessitano di ausilio in relazione alla disabilita', dovranno specificare nella domanda la propria condizione. Al termine della procedura, il candidato dovra' confermare i dati inseriti e dichiarare di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato di ricerca secondo le modalita' fissate dal collegio docenti della scuola; inoltre dovra' impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito (successivo alla scadenza del bando) al servizio ricerca e formazione avanzata. Verra' rilasciato un codice provvisorio identificativo (CPI). Si segnala la necessita' di stampare la videata o copiarne il contenuto, poiche' il CPI e il codice fiscale/codice fiscale presunto sono indispensabili per eventuali modifiche successive e per la consultazione delle graduatorie. Si precisa che e' possibile presentare fino ad un massimo di tre domande. Eventuali modifiche della domanda on-line possono essere apportate entro il termine di scadenza del bando utilizzando CPI e codice fiscale/codice fiscale presunto. Tali modifiche non possono riguardare nome, cognome, data e luogo di nascita. Dal momento in cui viene rilasciato il CPI, la domanda abbinata ad esso non potra' piu' essere eliminata (quindi per almeno una delle tre domande presentate non sara' possibile cancellare l'iscrizione). La domanda deve essere compilata entro le ore 12 del 18 luglio 2008. L'Universita' mette a disposizione dei candidati che ne avessero necessita' alcune postazioni di accesso internet al seguente indirizzo: INFOPOINT in via Po n. 29, Palazzo degli Stemmi - aperto dal lunedi' al venerdi' con orario continuato 9-19. Per informazioni e consulenza si puo' invece contattare l'ufficio competente: servizio ricerca e formazione avanzata - divisione ricerca e relazioni internazionali, va Bogino n. 9 - 10123 Torino, aperto nei seguenti orari: dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 11 e il martedi' e il giovedi' anche dalle 14 alle 15,30.
Art. 5. Esami di ammissione L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una orale, intese ad accertare la preparazione e le attitudini alla ricerca scientifica del candidato. E' compresa nella prova orale anche una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato. Le date delle prove saranno pubblicate sul sito https://www.unito.it/dottorati-postdottorati.htm il 27 agosto 2008. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione relativa alla convocazione per le prove. Se le date gia' pubblicate dovessero subire variazioni, ne verra' data comunicazione sullo stesso sito almeno quindici giorni prima della data prevista. Il periodo indicativo di svolgimento delle prove e' articolato dal 29 settembre fino a tutto il mese di ottobre 2008. I candidati saranno ammessi a sostenere le prove d'esame solo previa presentazione di un valido documento d'identita'.
Art. 6. Commissioni giudicatrici La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il collegio docenti della scuola il quale valutera' se richiedere la nomina di un'unica commissione o commissioni distinte per indirizzo. Il collegio docenti potra' altresi' richiedere che venga nominata, per la valutazione per titoli dei residenti all'estero, una apposita commissione. Le commissioni saranno, di norma, composte da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti o delle istituzioni pubbliche e private di ricerca in misura non superiore a due per indirizzo. La composizione della commissione sara' resa nota sul sito https://www.unito.it/dottorati_postdottorati.htm dopo la chiusura del presente bando.
Art. 7. Graduatorie e borse di studio Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di 60 punti per ognuna delle prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. Tale graduatoria verra' eventualmente resa pubblica, a discrezione della commissione, mediante affissione presso i locali del dipartimento nel quale si sono svolte le prove. La graduatoria definitiva sara', in ogni caso, pubblicata su internet con le modalita' indicate all'art. 9. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria fino alla copertura del numero dei posti messi a concorso per il dottorato/indirizzo. In caso di rinuncia degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria. Le borse di studio indicate a bando per ciascun dottorato/indirizzo vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle graduatorie generali di merito formulate dalle commissioni giudicatrici. A parita' di merito per l'assegnazione della borsa prevale la valutazione sulla situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, mentre per l'assegnazione del posto senza borsa prevale la piu' giovane eta', ai sensi dell'art. 3 della legge n. 127 del 15 maggio 1997. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di dottorati/indirizzi diversi, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato/indirizzo. Eventuali borse aggiuntive finanziate in tempi successivi al bando saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet dell'Universita' alla pagina https://www.unito.it/dottorati_postdottorati.htm . Per l'assegnazione di tali borse si fara' ricorso alla graduatoria.
Art. 8. Ammissione in sovrannumero I candidati idonei, se titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere ammessi al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. Possono altresi' essere ammessi al dottorato di ricerca, in sovrannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, i cittadini stranieri che risultino idonei al corso, purche' titolari di borse di studio conferite sulla base del merito.
Art. 9. Immatricolazione al dottorato Le graduatorie di merito di ogni corso/indirizzo verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet https://www.unito.it/dottorati_postdottorati.htm dopo le prove concorsuali, ogni martedi' con cadenza settimanale. Nelle graduatorie saranno pubblicati i voti e le posizioni di ogni candidato vincitore o idoneo, associati al CPI rilasciato dalla procedura online di cui all'art. 4. Per l'immatricolazione, i candidati risultati vincitori dovranno stampare e compilare gli appositi moduli pubblicati sul sito e presentare o far pervenire (in tal caso non fa fede il timbro di spedizione) alla divisione ricerca e relazioni internazionali, servizio ricerca e formazione avanzata, via Bogino n. 9 - 10123 Torino (con orari di apertura come indicato all'art. 4), entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria, la sottoelencata documentazione in carta libera: 1) certificato di equipollenza per i vincitori con laurea conseguita all'estero, che non abbiano richiesto l'equipollenza al collegio docenti della scuola al momento dell'iscrizione al concorso; 2) una fotografia, formato tessera, firmata sul retro; 3) fotocopia del documento di identita'; 4) certificato di laurea con votazione; 5) modulo A contenente: domanda di iscrizione al dottorato (con l'indicazione dell'indirizzo ove previsto); dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altri corsi di dottorato di ricerca, corsi di laurea, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, master universitari; eventuale dichiarazione di aver gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia; 6) modulo B con le coordinate bancarie per l'accredito delle rate (per i soli vincitori di borsa); 7) modulo C contenente la dichiarazione attestante lo svolgimento eventuale di attivita' lavorativa. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento in materia di dottorato di ricerca, la valutazione della compatibilita' dell'attivita' lavorativa svolta con l'assolvimento degli obblighi previsti dal dottorato e' demandata caso per caso al collegio docenti della scuola che si esprime con delibera motivata e che ai pubblici dipendenti ammessi ai corsi di dottorato si applica l'art. 2 della legge n. 476/1986, e successive modificazioni ed integrazioni; 8) ricevuta di versamento tasse, contributi e bollo virtuale per l'accesso e la frequenza dei corsi del primo anno, secondo quanto stabilito nell'allegato A del presente bando (per il versamento si utilizzi l'apposito modulo). Il vincitore che non faccia pervenire entro il termine di dieci giorni la documentazione di cui sopra perde il diritto all'iscrizione, anche nel caso di un eventuale successivo slittamento di borsa. Ai fini del perfezionamento dell'immatricolazione, il vincitore dovra' poi presentare, appena possibile e dopo l'inizio ufficiale dei corsi stabilito il 1° gennaio 2009, la dichiarazione del coordinatore del dottorato da cui risulti l'inizio dell'attivita'. Si ricorda che i candidati vincitori hanno la facolta' di presentare autocertificazione, per quanto riguarda la documentazione di cui al punto 4 (il modulo A e' gia' predisposto a tal fine).
Art. 10. Caratteristiche delle borse di studio L'importo annuale della borsa di studio, salvo modifiche di legge, e' pari a Euro 10.561,54 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' mensile posticipata. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di attivita' all'estero nella misura del 50% per un periodo complessivo che non superi l'esatta meta' della durata del corso. I vincitori di borsa di studio finanziata da enti esterni (comprese le borse di cui all'art. 1, comma 4) sono tenuti a informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con l'ente finanziatore. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio. Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di dottorato non puo' fruirne una seconda volta, salvo restituzione, ove sia possibile, di quanto gia' percepito.
Art. 11. Diritti e obblighi dei dottorandi Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita' previste dal collegio docenti della scuola. E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia, se la sospensione e' di durata superiore a trenta giorni, non puo' essere erogata la borsa di studio per il periodo interessato. Una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca dei dottorandi, puo' essere prevista previa autorizzazione del coordinatore del dottorato. Ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, gli ammessi al dottorato di ricerca presso strutture della facolta' di medicina e chirurgia, a domanda e su conforme parere della struttura a cui afferisce il dottorato, possono essere impiegati nell'attivita' assistenziale. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e la ricerca svolte al collegio docenti della scuola, il quale ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrate, approvera' il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero ne stabilira' l'esclusione. Ottenuto il parere favorevole, sara' obbligo dei dottorandi provvedere all'iscrizione all'anno successivo entro il 31 dicembre di ciascun anno, pena l'esclusione dallo stesso (salvo autorizzazione rettorale all'iscrizione ritardata per giustificati motivi).
Art. 12. Esame finale Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita' degli studi di Torino, si consegue alla conclusione del corso, previo superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo' essere ripetuto una sola volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio docenti della scuola. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta motivata del collegio docenti della scuola, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati. La proroga, che non puo' essere concessa per piu' di una sola volta, puo' essere di tre, sei, nove o dodici mesi. Il rettore, in caso di mancata attivazione del corso e su conforme parere del collegio docenti, puo' altresi' ammettere il candidato all'esame finale anche in altra sede. La commissione per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il collegio docenti della scuola, e sara' composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. La predetta commissione puo' essere integrata da esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere in misura non superiore a due per ogni indirizzo eventualmente costituito. Possono essere costituite commissioni distinte per ciascun indirizzo. La commissione e' tenuta a concludere i suoi lavori entro novanta giorni dal decreto rettorale di nomina.
Art. 13. Recupero titoli e pubblicazioni I candidati che abbiano presentato, quando richiesto, titoli e pubblicazioni, dovranno provvedere, a loro spese, al recupero degli stessi entro tre mesi dall'espletamento del concorso. Trascorso tale termine l'Universita' di Torino disporra' del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.
Art. 14. Trattamento dei dati e diritto di accesso Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Universita' degli studi di Torino per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati attraverso una banca dati automatizzata anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva per le finalita' inerenti all'eventuale gestione dell'iscrizione al dottorato. I dati forniti dai candidati saranno inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Universita' di Torino nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e necessita'. Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del decreto legislativo n. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in un banca dati. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalita' e nei limiti stabiliti dal citato decreto legislativo e dal regolamento di attuazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" dell'Universita' di Torino. Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del rettore dell'Universita' degli studi di Torino, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della divisione ricerca e relazioni internazionali dell'Universita' degli studi di Torino.
Art. 15. Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca e di scuole di dottorato. Il rettore: Pelizzetti