Concorso per 490 allievi marescialli ruolo ispettore arma carabinieri (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 490 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 50 del 27-06-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 14° corso biennale 2009-2011 di n. 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 09-07-2008 |
Data Scadenza bando | 28-07-2008 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
CONCORSO
Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 14° corso biennale 2009-2011 di n. 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e relative norme di attuazione di cui al decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168, concernente norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri; Visto il decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente dell Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il Regolamento interno per la Scuola sottufficiali dei Carabinieri, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993 e successive modificazioni; Visto il decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto Presidente del Consiglio del Ministri 23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza, come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo 18, comma 2, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psicofisici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni/integrazioni introdotte con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca datato 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica datato 3 novembre 1999, n. 509; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 207 del 6 settembre 2007; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2007; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre, n. 246; Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico del ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili 700 posti da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, per il 70% corrispondente a 490 posti mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e per il restante 30% corrispondente a 210 posti mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali e' riservata due terzi di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri il restante terzo, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi; Visto il foglio n. 116/5/1012/46.51 del 16 giugno 2008 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha autorizzato la pubblicazione del bando di concorso; Ravvisata l'opportunita' di prevedere nel concorso indetto con il presente decreto una prova di preliminare cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali successive a quella preliminare previste dal presente decreto venga ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente, sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso, Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 14° corso biennale 2009-2011 di n. 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. 2. Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti potra' subire modificazioni fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo ispettori. 3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2009. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2. Riserve di posti l . Dei 490 (quattrocentonovanta) posti messi a concorso di cui al precedente articolo 1 del presente decreto: a) 25 (venticinque) sono riservati ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; b) 5 (cinque) sono riservati ai candidati orfani, o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero invalidi di cui all'articolo 18, legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. I posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 3. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare: a. gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma, gli allievi carabinieri, nonche' gli allievi ufficiali dell'Arma in ferma prefissata, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: - siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente non idonei sono ammessi al concorso con riserva fino agli accertamenti psico-fisici previsti dal successivo articolo 8; - abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2007/2008 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale, che consenta l'iscrizione alla Facolta' di scienze politiche dell'Universita' degli studi di Firenze per il conseguimento della laurea in "Operatore della sicurezza sociale", o quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati; - non abbiano superato il 30° anno di eta', cioe' non siano nati prima del 27 luglio 1978; - non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna"; - siano in possesso di una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; - non siano stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio; - non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa, per qualsiasi motivo, per una durata non inferiore a 60 giorni; b. i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, di sesso maschile e femminile che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: - abbiano compiuto al 27 luglio 2008 il diciottesimo anno di eta' e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta' alla data del 27 luglio 2008, cioe' siano nati nel periodo dal 27 luglio 1982 al 27 luglio 1990, estremi compresi. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo di eta' e' elevato a 28 anni (non debbono essere nati prima del 27 luglio 1980), qualunque sia il grado rivestito; - godano dei diritti civili e politici; - non siano stati condannati per delitti non colposi, ne' siano stati sottoposti a misure di prevenzione; - abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2007/2008 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale, che consenta l'iscrizione alla Facolta' di scienze politiche dell'Universita' degli studi di Firenze per il conseguimento della laurea in "Operatore della sicurezza sociale", o quadriennale, integrato dal corso annuale acquisibile nell'anno previsto per l'accesso all'Universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione ai concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati; - non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri; - siano in possesso dei requisiti morali e di condotta richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte; - non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti dai pubblici uffici; - non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15 punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'Ufficio Nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo l'art. 1, p. 2, comma 7-ter della legge 2 agosto 2007, n. 130. 2. I concorrenti che nelle more dell'espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui alla precedente lettera a. a quella prevista dalla lettera b. o viceversa, dovranno riunire anche i requisiti richiesti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l'eta'. 3. L'ammissione al corso e' subordinata al possesso della idoneita' sotto il profilo dell'efficienza fisica, psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 7, 8 e 11. 4. L'ammissione al corso dei vincitori e' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione presso la Scuola Marescialli e Brigadieri, del possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'astensione dai comportamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalita' prescritte dalla vigente normativa. 5. I requisiti di partecipazione, fermo restando quanto disposto dal precedente comma 1 , lettere a. e b., devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 4, comma 1. Gli stessi, ad eccezione per l'eta', debbono essere posseduti fino alla data di effettivo incorporamento presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo articolo 19. 6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.
Art. 4. Domanda di partecipazione al concorso 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: - redatta sull'apposito modulo (fac-simile in allegato "1", che costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile presso le Stazioni carabinieri e, per i soli appartenenti all'Arma dei carabinieri, presso i rispettivi comandi; - firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso; - presentata, entro il termine di 30 (trenta) giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad un qualsiasi comando Stazione carabinieri. Tali Comandi sono autorizzati a non accogliere le domande che venissero prodotte dagli interessati oltre il termine perentorio sopra indicato. Le domande presentate dovranno essere trasmesse - con le modalita' che saranno rese note dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - Viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma. I militari in servizio potranno presentare la domanda entro il termine sopraindicato al Comando/Reparto di appartenenza. I Comandi/Reparti che avranno ricevuto le domande di partecipazione al concorso provvederanno a trasmetterle, al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. Tali Comandi sono autorizzati a non accogliere le domande che venissero prodotte dagli interessati oltre il termine perentorio sopra indicato. I concorrenti residenti all'estero potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui all'allegato "1", ed inoltrarla, tramite le Autorita' diplomatiche e consolari, entro il medesimo termine. I militari in servizio, impiegati all'estero, in localita' ove non vi siano le predette autorita', potranno presentare, entro il medesimo termine, la domanda al Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando ricevente. 2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale; b) le lingue straniere nelle quali intende sostenere la prova facoltativa (due sole a scelta fra inglese, francese, tedesco, spagnolo, albanese, turca, araba, russa e cinese). I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo, che intendano sostenere detta prova potranno scegliere solo fra inglese, francese, spagnolo, albanese, turca, araba, russa e cinese; c) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente dovra' segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma, al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, ogni variazione del recapito indicato nella domanda. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; d) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al termine dell'anno scolastico 2007/2008. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso; e) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovra' indicare la data di inizio del rapporto d'impiego, il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale e' effettivo, nonche' ogni altro precedente servizio prestato. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera c), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovra' comunque tenere informato detto Comando. Qualora gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento. Se concorrente di sesso maschile, anche: - la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il Distretto militare o la Capitaneria di porto di appartenenza; - di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del 2 agosto 2007 apportante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; f) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; h) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; i) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 5. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) una prova preliminare; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti psico-fisici; d) una prova scritta, intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva del precedente articolo 2, comma 1 , lettera a), che intenderanno svolgere la prova in quest'ultima lingua); e) accertamenti psico-fisici di controllo ed accertamenti attitudinali; f) una prova orale; g) esame facoltativo di lingue straniere. 2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, munito di fotografia, in corso di validita'. 3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dello svolgimento della prova scritta di cultura generale dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1, lettere a), b), c) ed e). 4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 1.
Art. 6. Prova preliminare 1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza di requisiti, che potra' essere accertata anche successivamente, saranno sottoposti ad una prova preliminare che l'Amministrazione si riserva di far effettuare. Detta prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consistera' nella somministrazione di un test comprendente 100 (cento) domande di cultura generale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e su elementi di lingua straniera. La prova e' intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia e della lingua straniera prescelta, tra inglese, francese, spagnolo e tedesco (ad eccezione dei concorrenti di cui alla riserva del precedente articolo 2, comma 1 che intendano sostenere la prova in tedesco, i quali dovranno limitare la scelta alle prime tre lingue straniere), nonche' la capacita' di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. 2. La prova preliminare, qualora la medesima abbia luogo, verra' svolta nel periodo settembre/ottobre 2008. Il calendario e la sede della suddetta prova - ovvero notizia della non effettuazione della prova medesima - saranno comunicati con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 29 agosto 2008, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 29 agosto 2008 tale pubblicazione potra' essere comunicato il rinvio ad una data successiva. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare nella Gazzetta Ufficiale sopracitata eventuali variazioni o ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ha valore di notifica, il calendario della prova preliminare potra' essere consultato sui siti internet "www.persomil.difesa.it" e "www. carabinieri.it". 3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione presso la sede d'esame, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di documento personale di riconoscimento in corso di validita' e munito di fotografia, della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda e di una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in piu' di una sessione non sara' consentita la presentazione di eventuali richieste di modifica del turno di presentazione. Eventuali istanze, opportunamente motivate, che rivestano il carattere di eccezionalita', saranno valutate in relazione alla compatibilita' con le esigenze organizzative della prova stessa. 5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di "ALT" e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza all'atto della prova, comporta l'esclusione dalla prova stessa, con apposito provvedimento di tali organi. 6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella prova di preselezione verra' formata una graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere alle prove successive. La commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 16, comma 1, lettera a., per l'approntamento, la revisione, la somministrazione e la collezione dei test, effettuata in forma automatizzata, si avvarra' di personale tecnico del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 7. I primi 4.700 (quattromilasettecento) concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma 6 nonche' coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso, saranno ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica di cui al successivo art. 7. 8. L'esito della prova ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici di cui ai successivi articoli 7 e 8 saranno consultabili sui siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 28 ottobre 2008, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Solo detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I candidati potranno chiedere informazioni sull'esito della prova, sul giorno e la sede di convocazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - U.D.G. - Sezione Relazioni con il Pubblico - Centro Direzionale per il Personale militare - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - Cecchignola, tel. 06/517051012, 06/50231012, ovvero al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
Art. 7. Prove di efficienza fisica 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti di cui al precedente articolo 6, comma 7. 2. Alle prove di efficienza fisica, disciplinate da specifiche norme tecniche, i concorrenti convocati dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati nel successivo articolo 14, comma 1. La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita' ed il test di gravidanza di cui all'art. 8, comma 11, determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere dette prove. 3. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 20'') - esercizio obbligatorio; - piegamenti sulle braccia (minimo 12, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; - salto in alto (120 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; - trazioni alla sbarra (3, tempo limite 2') - esercizio facoltativo. 4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 5' e 00'') - esercizio obbligatorio; - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; - salto in alto (100 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; - trazioni alla sbarra (2, tempo limite 2') - esercizio facoltativo. 5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 3 e 4 determinera' giudizio di non idoneita' da parte della Commissione di cui al successivo articolo 16, comma 1, lettera b. e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti psico-fisici e l'esclusione dal concorso. Il superamento degli esercizi determinera' oltre al giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, l'attribuzione di un punteggio secondo le seguenti modalita' fino ad un massimo di 2,0 punti: ----> Vedere alle pagg. 5 - 6 <---- 6. Il concorrente convocato, che non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Ufficio Reclutamento e Concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566948) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta purche' risulti compatibile con la data di svolgimento della prova scritta di cui al successivo articolo 10.
Art. 8. Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, a cura della Commissione tecnica (collegio medico) di cui all'articolo 16, comma 1 , lettera c), ad accertamenti, disciplinati da apposite norme tecniche, volti alla verifica del possesso dell'idoneita' sanitaria al servizio in qualita' di Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566948) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel precedente articolo 7, comma 6, del presente decreto. 3. L'idoneita' sanitaria dei concorrenti sara' accertata secondo i criteri stabiliti dalle direttive tecniche del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanita' Militare - datate 5 dicembre 2005 - e successive modifiche introdotte dai decreti dirigenziali datati 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 (riguardanti i portatori di deficit di G6PD), emanate per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 4. A ciascun concorrente verra' attribuito, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti requisiti specifici: a) statura non inferiore a: - cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile; - cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile; b) apparato visivo: - acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale alle matassine colorate. Tra gli interventi di chirurgia refrattiva e' ammessa esclusivamente la tecnica PRK. 5. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: - cardiologico con E.C.G.; - oculistico; - odontoiatrico; - otorinolaringoiatrico; - psichiatrico; - ortopedico; - analisi completa delle urine, compresa la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici; - analisi del sangue concernenti: ⢠emocromo completo; ⢠glicemia; ⢠azotemia; ⢠creatininemia; ⢠transaminasemia (ALT-AST); ⢠bilirubinemia totale e frazionata; ⢠G6PD (metodo quantitativo). I concorrenti affetti da deficit di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi, giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformita' all'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto. I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad accertamento ginecologico. La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 6. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente comma 3. 7. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - "idoneo" con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 8; - "non idoneo" con l'indicazione del motivo. 8. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al precedente comma 3, cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1 ; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. 9. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti da: - imperfezioni ed infermita' ritenute causa di non idoneita' al servizio militare, previste dalla normativa vigente, o che prevedano l'attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a "2" per l'apparato psichico e "3" per tutti gli altri coefficienti, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando; - positivita' ai cataboliti urinari, da confermarsi presso la struttura ospedaliera militare competente per territorio, di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; - tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. Costituiscono altresi' motivo di non idoneita' le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, quando per sede, dimensioni o natura, compromettano il decoro della persona e dell'uniforme stessa. 10. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo, pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 11. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al successivo articolo 14, comma 1, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella Direttiva Tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 12. Per i candidati in servizio permanente nell'Arma gli accertamenti saranno limitati a verificare l'assenza di infermita' invalidanti in atto.
Art. 9. Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti 1. Per i candidati in servizio nell'Arma, risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente articolo 8, i Comandi di Corpo interessati trasmetteranno al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, per l'esame dei requisiti previsti nel precedente articolo 3 e per la valutazione dei titoli previsti dal successivo articolo 17: a. copia della documentazione matricolare e caratteristica, completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo) chiuso e redatto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con la motivazione: "per partecipazione al concorso per l'ammissione al 14° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori"; b. specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (incluso il periodo trascorso presso le Scuole allievi dell'Arma per la frequenza del corso allievi dell'Arma).
Art. 10. Prova scritta 1. I concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneita' agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente articolo 8, dovranno sostenere una prova scritta, della durata di cinque ore, intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva dell'articolo 2, comma 1 , lettera a), che intendano svolgere la prova in quest'ultima lingua). 2. La sede la data e l'ora di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 16 gennaio 2009, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare rinvio, consultabile anche sui siti web "www.carabinieri.it" e "www. persomil.difesa.it", nonche' presso i comandi stazione carabinieri. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 3. I concorrenti ammessi alla prova scritta, per aver riportato giudizio di idoneita' agli accertamenti psico-fisici, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu e di documento d'identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato in corso di validita'. Durante lo svolgimento della prova sara' consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla Commissione esaminatrice. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, qualora applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30i. Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 17, comma 1. 7. I concorrenti che non supereranno la prova non saranno ammessi a sostenere le successive prove di concorso. 8. L'esito della prova ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici di controllo e quelli attitudinali di cui al successivo articolo 11 saranno consultabili sui siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 6 marzo 2009, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Solo detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I candidati potranno chiedere informazioni sull'esito della prova, sul giorno e la sede di convocazione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari di controllo e di quelli attitudinali al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - U.D.G. - Sezione Relazioni con il Pubblico - Centro Direzionale per il Personale militare - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - Cecchignola tel. 06/517051012, 06/50231012, ovvero al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
Art. 11. Accertamenti psico-fisici di controllo ed accertamenti attitudinali 1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di cui al precedente articolo 10 saranno sottoposti, sempre presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, ad accertamenti psico-fisici di controllo ed attitudinali. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici di controllo ed attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566948) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta purche' risulti compatibile con la data di formazione della graduatoria finale, di cui al successivo articolo 17, comma 1. 3. Gli accertamenti psico-fisici di controllo saranno eseguiti dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), per la conferma del possesso dell'idoneita' psico-fisica gia' accertata con le modalita' di cui al precedente articolo 8. Detti accertamenti saranno svolti con le modalita' previste dalle Direttive Tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare - datate 5 dicembre 2005 - emanate, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114. La conferma dell'idoneita' sanitaria verra' eseguita in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 4. I concorrenti che risulteranno non idonei al termine degli accertamenti di cui al comma 3 saranno esclusi dal concorso. 5. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti di cui al comma 3 saranno sottoposti, a cura della Commissione tenica di cui al successivo articolo 16, comma 1, lettera d), ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. 6. Al termine degli accertamenti attitudinali la Commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o di non idoneita', senza attribuzione di punteggi incrementali. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
Art. 12. Prova orale 1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti di cui al precedente articolo 11 effettueranno la prova orale. 2. La convocazione per sostenere detta prova sara' data al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 11. 3. La prova orale vertera' sulle materie di cui al programma riportato nell'allegato "2" che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova, sara' valutato dalla commissione ai fini della eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566948) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione potra' essere tuttavia disposta solo se compatibile con la data di formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 17, comma 1, del presente decreto. 5. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio dei lavori relativi alla prova orale, provvedera' a predeterminare i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti di ciascuna materia saranno, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, formalizzati in appositi atti, che garantiranno l'imparzialita' della prova. 6. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30i, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 17, comma 1. Il candidato "non idoneo" non sara' compreso nella graduatoria finale. 7. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede di esame l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati.
Art. 13. Esame facoltativo di lingue 1. L'esame facoltativo di lingue straniere, solo per i concorrenti che abbiano espressamente chiesto di sostenerlo nella domanda di partecipazione al concorso, consistera' in una prova scritta nelle lingue prescelte, non piu' di due, tra le seguenti: inglese, francese, tedesca, spagnola, albanese, turca, araba, russa e cinese (i concorrenti di cui alla riserva del precedente articolo 2, non potranno scegliere l'esame facoltativo in lingua tedesca). Il superamento della prova scritta (voto minimo 18/30i) permettera' di sostenere la successiva prova orale di lingua, secondo i programmi stabiliti nell'allegato "4", che costituisce parte integrante del presente decreto. Il mancato superamento delle prove scritte od orale in una delle due lingue eventualmente prescelte, non preclude la possibilita' di sostenere le prove nella seconda lingua. 2. Per lo svolgimento dell'esame, l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'articolo 16, comma 2, sara' sostituito dall'insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare o da autorita' da lui delegata. 3. Ai concorrenti che supereranno entrambe le prove (scritta e orale) di lingua, sara' assegnata una votazione in trentesimi in funzione della media aritmetica dei voti - sempre espressi in trentesimi - riportati in ciascuna delle suddette prove. A tale votazione corrispondera', per ciascuna lingua, il seguente punteggio, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 17: a. per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola: - da l8,00 a 21,00/30: 0,20/30; - da 21,01 a 24,00/30: 0,40/30; - da 24,01 a 26,00/30: 0,60/30; - da 26,0l a 28,00/30: 1,00/30; - da 28,01 a 30,00/30: 1,50/30. b. per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese: - da 18,00 a 2l,00/30: 0,50/30; - da 21,01 a 24,00/30: 1,50/30; - da 24,01 a 26,00/30: 2,50/30; - da 26,01 a 28,00/30: 4,00/30; - da 28,01 a 30,00/30: 4,50/30. 4. L'incremento per due lingue non potra' superare, cumulativamente, il punteggio di 6,0/30.
Art. 14. Documenti 1. I concorrenti convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti: - certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 28 febbraio 2008 ovvero dovra' essere valido almeno fino al mese di febbraio 2009. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica; - referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione (solo se di sesso femminile) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalita' indicate nel precedente articolo 7, comma 4; - certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, attestante la recente effettuazione, da non piu' di due mesi, dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigenici che anticorporali; - esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto rilasciato da organi sanitari militari o struttura pubblica o privata convenzionata entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari; - referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso femminile); - certificato medico non antecedente a sei mesi, attestante la presenza/assenza di deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) ed eventuali manifestazioni emolitiche o meno, secondo il modello all'allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto. Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme. 2. All'atto della presentazione presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri in Velletri (Roma), i concorrenti vincitori non in servizio nell'Arma dei Carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti e consegnare i seguenti documenti: - certificato plurimo delle vaccinazioni; - certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh; - eventuale referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace, se effettuato presso organi sanitari militari o strutture sanitarie pubbliche entro i sei mesi precedenti la data dell'incorporamento; - test di gravidanza (concorrenti di sesso femminile) mediante analisi su sangue o urine, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con S.S.N., entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione. 3. I militari in servizio nell'Arma, compileranno dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non risultante dalla documentazione personale. 4. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare gli allievi, a richiesta del 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri, i concorrenti vincitori dovranno inoltre sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la non iscrizione presso alcuna Universita'.
Art. 15. Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti in servizio militare (compresi quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri) dovranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove/accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 3. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme. Gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione militare.
Art. 16. Commissioni 1. Con successivi decreti del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o da autorita' da lui delegata, saranno nominate: a. Commissione esaminatrice per la valutazione della prova preliminare, per la prova scritta di cultura generale, per le prove orali, per le prove facoltative di lingua estera e per la formazione della graduatoria; b. Commissione tecnica per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c. Commissione tecnica (collegio medico) per gli accertamenti psico-fisici; d. Commissione tecnica per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali. Le commissioni tecniche di cui alle precedente lettere b., e. e d. sono previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come risulta sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: - un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente; - un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro; - un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; - un maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto al voto. Qualora il numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a sostenere la prova scritta risulti superiore a 1.000 (mille) unita', per ogni gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati potranno essere nominate con provvedimento del Direttore Generale del Personale Militare o persona da lui delegata, apposite sottocommissioni che, unico restando il presidente di cui al precedente comma 2, primo alinea, saranno cosi' composte: - un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro; - un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; - un maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei Carabinieri o maresciallo aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, segretario senza diritto al voto. La commissione, inoltre, per la vigilanza alla prova preliminare ed a quella scritta puo' avvalersi dell'ausilio di apposito personale di sorveglianza, nominato su disposizione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 3. La Commissione, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; - due ispettori dell'Arma dei Carabinieri, membri; - due appuntati/carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Il predetto personale, ad eccezione del Presidente, sara' nominato tra coloro che sono in possesso della qualifica di "istruttore militare di educazione fisica". Detta Commissione si avvarra' dell'assistenza di personale medico. 4. La Commissione tecnica (collegio medico) del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: - un ufficiale medico dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; - due ufficiali medici dell'Arma dei Carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, con funzioni di segretario. Detta Commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La Commissione tecnica del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro; - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.
Art. 17. Graduatoria finale 1. La Commissione esaminatrice di cui all'articolo 16, comma 2, formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei, sulla base del risultato ottenuto dalla media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva del precedente articolo 2, comma 1, lettera a), che intenderanno svolgere la prova in quest'ultima lingua) e nella prova orale, maggiorato dagli incrementi di cui al successivo comma 2. Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine di merito, preliminarmente i candidati di cui alla riserva prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), quelli di cui alla lettera b) dello stesso comma, e successivamente, fino alla completa copertura dei posti, sempre in ordine di merito decrescente, tutti i rimanenti candidati, compresi coloro che hanno concorso per le predette riserve dei posti e non hanno trovato utile collocazione nell'ambito delle stesse. Questi ultimi saranno contrassegnati con apposita annotazione, in modo da poter essere individuati in caso di sostituzione. 2. Ai suddetti punteggi saranno aggiunti i seguenti incrementi: a. per il punteggio attribuito in sede delle prove di efficienza fisica, fino ad un massimo di 2,0 punti; b. per l'esame facoltativo di lingua estera i punteggi indicati al precedente articolo 13; c. per il possesso della laurea 0,5 punti per la laurea magistrale/laurea di secondo livello o titolo equivalente (durata corso 4, 5 o 6 anni), 0,3 punti per la laurea/laurea di primo livello o titolo equivalente (durata corso 3 anni); d. per la durata e la qualita' del servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, di altra Forza Armata o Forza di Polizia, in servizio o in congedo, fino ad un massimo di 1,5 punti. 3. A parita' di punteggio e' data la precedenza, nell'ordine, ai figli di decorati al valor militare, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei Carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attivita' di servizio. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. I titoli di cui al precedente comma 2, lettere c. e d. saranno ritenuti validi solo se: - posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; - dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Detti titoli dovranno essere presentati o spediti in carta semplice, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dal superamento della prova orale al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma. Sempreche' dichiarati nella domanda, per i militari in servizio nell'Arma i suddetti titoli, qualora risultanti dalla documentazione personale, saranno acquisiti d'ufficio. In caso contrario dovranno essere comprovati con le stesse modalita' di cui al precedente paragrafo. 5. Con le stesse modalita' di cui al precedente comma 4, pena il mancato riconoscimento, dovra' pervenire al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma: - l'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, del livello indicato al precedente articolo 2, comma 1, lettera a; - documentazione attestante il diritto di partecipare alla riserva di posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo 18, comma 2, indicata al precedente articolo 2, comma 1, lettera b. 6. La graduatoria dei candidati idonei sara' approvata con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare e successivamente pubblicata sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. 7. Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso, saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare del 14° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori.
Art. 18. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 3 del presente decreto, la Direzione Generale per il personale militare tramite il Centro Nazionale di Selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti.
Art. 19. Esclusioni L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento motivato del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o di autorita' da questi delegata, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al 14° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso, o dichiarano decaduto dalla nomina.
Art. 20. Ammissione al corso e posizione 1. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso allievi marescialli nell'ordine della graduatoria stessa, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente articolo 2, primo comma, lettere a) e b). 2. Gli ammessi al corso, se provenienti: a. dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b. dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; c. dagli allievi ufficiali in ferma prefissata ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; d. dagli ufficiali in ferma prefissata accedono al corso con il grado di Carabiniere previa rinuncia al grado; e. dai militari dell'Arma in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo di altre Forze Armate o dai civili anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia accedono al corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma. 3. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. A decorrere da tale data lo stesso personale assumera' la veste di frequentatore. 4. I frequentatori del 14° corso biennale allievi marescialli saranno iscritti, a cura e spese dell'amministrazione, al corso per il conseguimento della Laurea in "Operatore della sicurezza sociale", che verra' rilasciata dalla Facolta' di Scienze Politiche dell'Universita' degli studi di Firenze. I suddetti frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione presso il citato Ateneo, pena l'esclusione dal concorso con le modalita' indicate dal precedente articolo 7 (regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, articolo 142). L'esclusione comportera' la sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
Art. 21. Presentazione al corso 1. Il 14° corso biennale, della durata di due anni accademici, avra' inizio entro la fine del 2009 presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri in Velletri (Roma) e si svolgera' secondo i programmi stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e le norme contenute nel Regolamento interno per la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri. 2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i concorrenti a decorrere dal 10° giorno antecedente alla data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento, ivi compresa la visita medica per accertare se, in relazione al disposto di cui al quinto comma dell'articolo 3, siano ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio nell'Arma. I provvedimenti di non idoneita', o temporanea inidoneita' che non si risolva entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso, con le modalita' di cui al precedente articolo 19 e la sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria. 3. Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della visita medica di cui al precedente comma 2, il temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, saranno escluse dal concorso con le modalita' indicate al precedente articolo 19 e sostituite con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria. 4. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti dalla Direzione Generale per il Personale Militare, o autorita' delegata, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente articolo 2, comma 1 , lettere a) e b), fissata dallo stesso articolo. La Direzione Generale per il Personale Militare, o autorita' delegata, potra', comunque, autorizzare gli aspiranti - per comprovati gravi motivi, da preavvisare tramite competente Comando dell'Arma territoriale o di appartenenza per i militari in servizio nell'Arma - a differire la presentazione fino al decimo giorno dalla data fissata. 5. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, e' irrevocabile.
Art. 22. Nomina a maresciallo Gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati marescialli e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti.
Art. 23. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2008 Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi
----> Vedere Allegati da pag. 12 a pag. 18 <----