Concorso per 8 dottori di ricerca (toscana) UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 8
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 50 del 27-06-2008
Sintesi: UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA CONCORSO   (scad.  28 luglio 2008) Bando di selezione pubblica per l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2008/2009 Visto lo statuto dell'Universit ...
Ente: UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
Regione: TOSCANA
Provincia: SIENA
Comune: SIENA
Data di inserimento: 09-07-2008
Data Scadenza bando 28-07-2008
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UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
CONCORSO   (scad.  28 luglio 2008)
Bando di selezione pubblica per l'ammissione alla Scuola di dottorato
di ricerca per l'anno accademico 2008/2009
   Visto lo statuto dell'Universita' per Stranieri di Siena;
   Visto il Regolamento Didattico di Ateneo;
   Vista  la  legge n. 398 del 30 novembre 1989 ed in particolare gli
artt. 6 e 8;
   Vista   la   legge   n.  476  del  13  agosto  1984  e  successive
modificazioni e/o integrazioni;
   Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
   Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l'art. 4;
   Visto il Decreto ministeriale 224/1999;
   Visto   il   Regolamento   in  materia  di  Dottorato  di  Ricerca
dell'Universita' per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 115/1999
e successive modificazioni e/o integrazioni;
   Visto   il   "Regolamento   in  materia  di  tasse  universitarie,
contributi,  riduzioni  ed esoneri" emanato da questa Universita' con
D.R. n. 311/2005;
   Visto il D.R. n. 205 del 9 agosto 2006 di istituzione della Scuola
di Dottorato;
   Visto  il  Regolamento per la Scuola di Dottorato dell'Universita'
per  Stranieri  di  Siena emanato con D.R. n. 77 del 17 luglio 2007 e
successive modificazioni e integrazioni;
   Vista  la proposta di rinnovo del XXIV ciclo avanzata dal Collegio
di  Indirizzo  in  Linguistica  e  Didattica  della Lingua Italiana a
Stranieri nella seduta del 15 aprile 2008;
   Vista  la proposta di rinnovo del XXIV ciclo avanzata dal Collegio
di Indirizzo in Letteratura, storia della lingua e filologia italiana
nella seduta del 15 aprile 2008;
   Vista   la  delibera  del  Consiglio  Direttivo  della  Scuola  di
Dottorato del 4 maggio 2008;
   Preso  atto  della  valutazione positiva del Nucleo di Valutazione
interno;
   Viste  le  delibere  del  Consiglio  Accademico e del Consiglio di
Amministrazione  del  14  maggio  2008 di approvazione al rinnovo del
XXIV ciclo del Dottorato di Ricerca;
   Verificata  la coerenza del corso con la programmazione formativa,
la   disponibilita'   di   risorse  umane  e  finanziarie  necessarie
all'attivazione;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Oggetto dell'avviso di selezione


   E'  indetta una selezione pubblica per l'ammissione alla Scuola di
Dottorato  di  Ricerca  dell'Universita'  per  Stranieri di Siena per
l'anno  accademico  2008/2009 relativamente agli indirizzi di seguito
elencati:
      LINGUISTICA E DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA A STRANIERI

   ssd:  l-lin/01,  l-lin/02,  l-fil-let/12,  l-fil-let/13, m-fil/05,
m-ped/01
   Durata del corso: 3 anni
   Posti: 4
   Borse  di  studio  da assegnare: 2 (previa valutazione comparativa
del  merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita'  di  merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata  ai sensi del D.P.C.M. 09.04.2001). Il numero delle borse
di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte
di  soggetti  pubblici e privati. L'aumento delle stesse determinera'
l'incremento dei posti messi a concorso con e senza borsa.
   Importo  delle  borse  di  studio:  pari al minimo determinato per
legge.
        LETTERATURA, STORIA DELLA LINGUA E FILOLOGIA ITALIANA

   SSD  :  l-fil-let/08,  l-fil-let/10,  l-fil-let/11,  l-fil-let/12,
l-fil-let/14, sps-02
   Durata del corso: 3 anni
   Posti: 4
   Borse  di  studio  da assegnare: 2 (previa valutazione comparativa
del  merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita'  di  merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata  ai  sensi del D.P.C.M. 9.04.2001). Il numero delle borse
di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte
di  soggetti  pubblici e privati. L'aumento delle stesse determinera'
l'incremento dei posti messi a concorso con e senza borsa.
   Importo  delle  borse  di  studio:  pari al minimo determinato per
legge.

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione


   Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione  alla  Scuola di Dottorato di Ricerca di cui al precedente
articolo,  senza  limitazioni  di eta' e cittadinanza, coloro i quali
siano  in  possesso  del  diploma  di  laurea  quadriennale  o laurea
specialistica/magistrale  conseguita in Italia o che lo conseguiranno
entro  la  data  prevista  per  la prima prova di ammissione al corso
oppure   di   titolo   equipollente   conseguito  presso  universita'
straniere.
   I  cittadini  comunitari e stranieri in possesso di titolo che non
sia gia' stato dichiarato equipollente, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione   all'Indirizzo  del  corso  di  dottorato  al  quale
intendono  concorrere  -  farne  espressa  richiesta nella domanda di
partecipazione   al  concorso  e  corredare  la  domanda  stessa  dei
documenti  utili  a consentire al Consiglio Direttivo della Scuola di
Dottorato  la  dichiarazione  di equipollenza, tradotti e legalizzati
dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in
materia  per  l'ammissione  di  studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
   Per  i  cittadini  italiani  in  possesso  di un titolo accademico
straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente, valgono le
stesse disposizioni di cui al comma precedente.
   Possono  essere  ammessi  in  soprannumero,  nel  limite dei posti
stabiliti  dal  Consiglio  Accademico, senza borsa di studio e previo
parere   del   Consiglio   Direttivo  della  Scuola  in  merito  alla
sussistenza   dei  requisiti  di  accoglienza  e  successivamente  al
superamento dell'esame di ammissione:
    i candidati non comunitari;
    i borsisti del Ministero Affari Esteri;
    gli  iscritti  provenienti  da  Atenei  stranieri  in  regime  di
co-tutela di tesi;
    gli  assegnisti  di  ricerca  dell'Universita'  per  Stranieri di
Siena.

        
      
                               Art. 3.

                         Prova di ammissione


   L'esame  di  ammissione  al  corso  consiste  in una prova scritta
(unica)  e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la
buona  conoscenza  di  almeno  una  lingua straniera fra le seguenti:
inglese, francese, spagnolo, tedesco.
   Le  prove  di  esame  sono destinate ad accertare l'attitudine del
candidato  alla  ricerca  scientifica  e  le  conoscenze negli ambiti
disciplinari relativi all'indirizzo prescelto.
   Il  diario  della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata 15
giorni  prima della data fissata per la prova. La convocazione per la
prova  orale  avverra'  ugualmente  a  mezzo lettera raccomandata che
verra'  inviata  a  coloro  che  avranno superato la prova scritta 20
giorni  prima  della  data  fissata  per  la prova, ovvero a mezzo di
comunicazione   in   sede  concorsuale  da  parte  della  commissione
giudicatrice.
   Per  sostenere  le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento valido.

        
      
                               Art. 4.

                        Domanda di ammissione


   La  domanda  di  ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti  del  concorso,  indirizzata  al Rettore dell'Universita' per
Stranieri  di  Siena,  redatta secondo lo schema allegato al presente
bando,  dovra'  essere inviata entro 30 giorni a decorrere dal giorno
successivo  a  quello di pubblicazione del presente bando di concorso
sulla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana tramite servizio
postale  al  seguente  indirizzo:  Universita' per Stranieri di Siena
-Divisione dei Servizi agli Studenti- Via Pantaneto 45 - 53100 Siena.
   Per  il  rispetto  del termine di scadenza, fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale.
   Nella  domanda  l'aspirante  alla  partecipazione  al  concorso di
ammissione  alla Scuola di Dottorato di Ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
    a)  cognome  e  nome;  luogo  e  data di nascita; codice fiscale,
residenza  e  recapito eletto agli effetti del concorso (specificando
sempre  il  codice  di  avviamento postale e, se possibile, il numero
telefonico).   Possibilmente,   per   quanto   riguarda  i  cittadini
comunitari  e  stranieri,  un recapito italiano o l'indicazione della
relativa Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
    b)  l'esatta  denominazione  del  concorso e dell'indirizzo a cui
intende partecipare;
    c) la cittadinanza;
    d)    il   diploma   di   laurea   quadriennale   o   la   laurea
specialistica/magistrale posseduta o che si conseguira' entro la data
prevista per la prima prova di ammissione al corso, nonche' la data e
l'Universita'   presso   la  quale  e'  stata  o  si  presume  verra'
conseguita,  ovvero  il  titolo  equipollente  conseguito  presso una
Universita'  straniera,  nonche' la data del Decreto Rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
    e) di essere/non essere dipendente pubblico;
    f)  di  essere/non essere titolare di assegno di ricerca (in caso
affermativo specificare presso quale Universita);
    g) le lingue straniere conosciute;
    h)  di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno  il  corso di
Dottorato  secondo  le  modalita' che saranno fissate dal Collegio di
Indirizzo;
    i)  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della residenza o del recapito.
   L'amministrazione  universitaria  non ha alcuna responsabilita' in
caso   di   dispersione   di  comunicazioni  dipendente  da  inesatte
indicazioni  della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne'   per   eventuali   disguidi   postali  non  imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 5.

                  Ammissione e iscrizione ai corsi


   Ogni  commissione  incaricata  della  valutazione  comparativa dei
candidati,  nominata con Decreto Rettorale, dispone di sessanta punti
per ognuna delle due prove.
   E'  ammesso  al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta  con  una  votazione  non  inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende  superato  se  il  candidato  ottiene una votazione di almeno
40/60.
   Espletate   le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
   I   candidati   saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per  ogni  indirizzo  di  dottorato.  In  corrispondenza di
eventuali  rinunce  degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.  In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato   dovra'  esercitare  opzione  per  un  solo  indirizzo  di
Dottorato.
   I   concorrenti   ammessi  dovranno  presentare  o  far  pervenire
all'amministrazione  universitaria,  entro  il  termine perentorio di
giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
    a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
    b)autocertificazione attestante:
     1) la cittadinanza;
     2)  il  possesso  del  diploma  di  laurea quadriennale o laurea
specialistica/magistrale  con  la  relativa votazione e l'indicazione
dell'universita'  presso  la quale e' stata conseguita, ovvero, per i
casi   in  cui  l'autocertificazione  non  e'  consentita,  documento
originale  del  titolo  equipollente  conseguito presso l'universita'
straniera con traduzione legalizzata e dichiarazione di valore;
     3)  l'eventuale  iscrizione  ad  una  Scuola di Specializzazione
ovvero di Perfezionamento e, in caso affermativo, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
    c)  i  dottorandi  che  fruiranno della borsa di studio di cui al
presente   bando   dovranno  dichiarare  di  non  aver  usufruito  in
precedenza  di  altre  borse  di studio, erogate per seguire corsi di
dottorati di ricerca;
    d)  ai  sensi  della  Legge  Regionale  n.  4  del  3/01/2005,  i
dottorandi dovranno provvedere al pagamento della tassa regionale per
il diritto allo studio universitario di Euro 98,00;
    e)  agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

   Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di Dottorato di Ricerca e'
collocato,  a  domanda, in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera,  del  trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

        
      
                               Art. 6.

                           Borsa di studio


   L'importo  annuale  della  borsa  di  studio  e'  pari  al  minimo
determinato per legge.
   Le  borse  verranno  assegnate  previa valutazione comparativa del
merito  come  e'  indicato  all'art.  1 del presente bando. La durata
della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Qualora il
dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a proseguire il dottorato di
ricerca,  l'Amministrazione  non chiedera' la restituzione delle rate
relative   ai   mesi   nei  quali  il  dottorando  ha  effettivamente
frequentato  i  corsi  e  svolto le attivita' stabilite dal Consiglio
Direttivo  della  Scuola  di  Dottorato.  La  borsa  di  studio viene
corrisposta in rate bimestrali.
   Alla  data di pubblicazione del presente bando non sono previste a
carico  dei dottorandi tasse per l'accesso ai corsi e per la relativa
frequenza.  L'Amministrazione  universitaria  si  riserva comunque di
adottare disposizioni diverse in merito.
   La  borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca del
borsista.

        
      
                               Art. 7.

                 Frequenza e obblighi dei dottorandi


   Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di Dottorato e
di  compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e  di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che   saranno   fissate  dal  Consiglio  Direttivo  della  Scuola  di
Dottorato.
   Alla  fine  di  ciascun  anno  gli  iscritti ai corsi di Dottorato
avranno  l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e le ricerche svolte al Collegio di Indirizzo, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
Rettore  l'esclusione  ovvero il proseguimento del corso di Dottorato
di Ricerca.

        
      
                               Art. 8.

              Conferimento titolo di dottore di ricerca


   Il titolo di Dottore di Ricerca verra' conferito a conclusione del
corso   a   chi   avra'  conseguito  risultati  di  rilevante  valore
scientifico   documentati  da  una  dissertazione  finale  scritta  e
accertati da una apposita commissione.

        
      
                               Art. 9.

                   Trattamento dei dati personali


   Ai   sensi   del  decreto  legislativo  30  giugno  2003  n.  196,
l'Universita'  si  impegna  a rispettare il carattere riservato delle
informazioni  fornite  dai  candidati:  tutti  i dati forniti saranno
trattati  solo  per le finalita' connesse e strumentali al concorso e
all'eventuale  gestione  del rapporto con l'Universita', nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

        
      
                              Art. 10.

                            Norme finali


   Per  quanto  non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
Regolamento della Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Universita' per
Stranieri di Siena.
    Siena, 13 giugno 2008
                                                Il rettore: Vedovelli