Concorso per 310 allievi marescialli (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 310
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 51 del 01-07-2008
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO   (scad.  31 luglio 2008) Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di trecentodieci allievi marescialli del contigente ordinario all'80° corso presso la Scuola Isp ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-07-2008
Data Scadenza bando 31-07-2008
Condividi Invia tramite Whatsapp

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO   (scad.  31 luglio 2008)
Concorso,  per  titoli  ed  esami,  per l'ammissione di trecentodieci
   allievi  marescialli del contigente ordinario all'80° corso presso
   la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per
   l'anno accademico 2008/2009
                       IL COMANDANTE GENERALE
   Vista  la  legge  10 aprile 1954, n. 113, concernente "Stato degli
ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica", ed, in
particolare, l'articolo 70;
   Vista  la  legge  31  luglio  1954,  n.  599,  concernente  "Stato
giuridico   dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica",  estesa, con varianti, alla Guardia di finanza con
legge 17 aprile 1957, n. 260;
   Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza";
   Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente "Stato giuridico
dei  vicebrigadieri  e dei militari di truppa del Corpo della guardia
di finanza";
   Visti  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.   670,   recante   "Approvazione   del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  del Trentino-Alto
Adige", ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.  752,  recante  "Norme  di attuazione dello statuto speciale della
regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di proporzione negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego";
   Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti"
   Vista  la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove norme per il servizio di leva";
   Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
   Vista   la   legge   24   dicembre  1986,  n.  958,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante "Norme sul servizio militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata";
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n.  574,  recante  "Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari";
   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
   Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni,  concernente "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi";
   Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3 della
legge  6  marzo  1992,  n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza";
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   "Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo";
   Vista  la  legge  16  giugno  1998,  n. 191, recante "Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127,  nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e  di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica";
   Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  "Nuove  norme  in materia di obiezione di
coscienza",  nonche'  la  legge  6  marzo  2001,  n.  64, concernente
"Istituzione del servizio civile nazionale";
   Visto  il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza,  ai  sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127";
   Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile";
   Visto  il  decreto  legislativo  31  gennaio  2000, n. 24, recante
"Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
   Visto  il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
"Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
   Visto  il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n.  416631,  datato  15  dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni,  riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art.  3,  comma  4,  del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  e  successive  modificazioni,  recante  "Testo  unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
   Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69, recante
"Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4  della  legge  31  marzo  2000, n. 78", ed in particolare l'art. 68
concernente la riduzione e rimodulazione degli organici;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
   Visto   il  decreto  interministeriale  12  aprile  2001,  recante
"Determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle  lauree
specialistiche  universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e della
sicurezza";
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 3
maggio  2006,  come  modificato dal decreto ministeriale 15 settembre
2006,  concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del ruolo
ispettori della Guardia di finanza;
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2008)";
   Ritenuto  di  dover  riservare  ventiquattro  dei  posti  messi  a
concorso  ai  candidati  in possesso dell'attestato di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che,   alle  prove
concorsuali  successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
                             Determina:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
   1.  E'  indetto,  per  l'anno  accademico  2008/2009,  un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'80° corso, presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, di 310
allievi marescialli del contingente ordinario.
   2.   Ventiquattro   dei   suddetti   310   posti  sono  riservati,
subordinatamente   al   possesso  degli  altri  requisiti  prescritti
dall'art.  2,  a  coloro  che siano in possesso dell'attestato di cui
all'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 luglio
1976,   n.  752,  riferito  al  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
   3.  Ai  sensi  dell'art.  35,  comma 2, del decreto legislativo 12
maggio  1995,  n. 199, i posti non coperti sono devoluti in aumento a
quelli  previsti  per  il concorso di cui al comma 1, lettera b), del
succitato  articolo,  secondo  le  percentuali  e  l'ordine  in  esso
stabilito.
   4. Lo svolgimento del concorso comprende:
    a)  una  prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
    b) una prova scritta di composizione italiana;
    c) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
    d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
    e) una prova orale di cultura generale;
    f)  un esame facoltativo in una o piu' lingue estere, consistente
in  una  prova  scritta  ed  una  prova  orale  per  ciascuna  lingua
prescelta;
    g) una prova facoltativa di informatica.
   5.  Il  corso  di  formazione  ha  inizio nella data stabilita dal
Comando  Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due anni
accademici,  al  termine  dei  quali  gli  allievi  dichiarati idonei
conseguono la nomina a maresciallo.
   6.  Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia
di  finanza,  la  facolta'  di  revocare  il  bando  di  concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  delle graduatorie finali di merito, il numero
dei  posti,  di  sospendere  l'ammissione  al corso di formazione dei
vincitori,  in  ragione  del  numero  di  assunzioni complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo nonche' di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.

        
      
                               Art. 2.
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
   1. Possono partecipare al concorso:
    a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati
e  finanzieri,  gli  allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli
allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento del
Corpo della guardia di finanza che:
     1)  non  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine per la
presentazione  della  domanda  di cui all'articolo 3, superato il 35°
anno di eta';
     2)  siano  in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione  della  domanda di cui all'articolo 3, di un diploma di
istruzione  secondaria  di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi  di  laurea  previsti  dal  decreto interministeriale 12 aprile
2001.  Possono  partecipare  anche  coloro  che,  pur  non essendo in
possesso  del  previsto  diploma,  lo conseguano nell'anno scolastico
2007/2008;
     3)  non  abbiano  demeritato  durante  il  servizio prestato. il
giudizio   di   merito   viene  emesso  dal  Comandante  Regionale  o
equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita'
gerarchiche  sottostanti  da  cui  il  personale interessato dipende,
sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
     4)  non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei"
all'avanzamento;
     5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
    b)  i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio
della Repubblica o se gia' alle armi, che:
     1)   abbiano,   alla   data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'articolo 3, eta' non inferiore
ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
     2) godano dei diritti civili e politici;
     3)  non  siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
     4)  non  siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio civile
nazionale  quali  obiettori  di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale  status,  ai  sensi dell'articolo 15, comma 7-ter, della legge 8
luglio 1998, n. 230;
     5)  non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o  condannati  per  delitti  non  colposi, ne' sottoposti a misura di
prevenzione;
     6)  non  si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
     7)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di condotta
stabilite  per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza;
     8) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
     9)  siano  in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione  della  domanda di cui all'articolo 3, di un diploma di
istruzione  secondaria  di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi  di  laurea  previsti  dal  decreto interministeriale 12 aprile
2001.  Possono  partecipare  anche  coloro  che,  pur  non essendo in
possesso  del  previsto  diploma,  lo conseguano nell'anno scolastico
2007/2008;
     10) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
   2.  I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere  a),  punti  1)  e  2),  e b), punti 1), 5), 6) e 9), debbono
essere   posseduti   alla   data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande di cui all'articolo 3 e conservati fino
alla data di effettivo incorporamento.
   3. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera a),
punto  4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale
e'  stata  determinata  la  non  idoneita'  all'avanzamento  al grado
superiore.
   4.  Non  si  applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.

        
      
                               Art. 3.
                      Domande di partecipazione
   1.  La  domanda  di  partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando  Provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia  nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale.
   2.  Per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta,  la domanda deve essere
presentata,  entro  il  termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
   3.  I  militari alle armi (esclusi gli appartenenti al Corpo della
guardia  di finanza) devono presentare la domanda, entro il termine e
con  le modalita' di cui ai commi 1 e 2, al Comando competente per il
luogo di residenza.
   4.  I  cittadini  italiani  residenti all'estero devono inviare la
domanda  di  partecipazione  direttamente  al  Centro di Reclutamento
della  Guardia  di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34,
00181 Roma/Appio.
   5.  La  domanda  deve  essere  redatta  esclusivamente su apposito
modello,  riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1)
e  disponibile  presso  tutti  i  reparti  del Corpo nonche' sul sito
internet www.gdf.it , nella sezione relativa ai concorsi.
   6.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  si  considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine di cui al comma 1. A tal
fine,  fa  fede  il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le
domande  spedite  non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se
pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
   7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini  indicati,  non  pervengono  entro  sessanta giomi decorrenti
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale   della  Repubblica  Italiana -  4ª  serie  speciale,  sono
archiviate.  Nelle  more,  i  candidati sono ammessi con riserva alla
procedura concorsuale.
   8.  Per  i  militari  della  Guardia  di  finanza,  la  domanda di
partecipazione  al  concorso,  redatta  in  carta semplice secondo il
modello di domanda (fac-simile in allegato 2 al presente bando), deve
essere  indirizzata al Centro di Reclutamento e presentata al reparto
da cui il militare direttamente dipende per l'impiego (per i militari
in  forza al Comando Generale, le domande devono essere presentate al
Quartier  Generale),  entro  trenta  giorni  decorrenti dalla data di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
   9.  Il  reparto che riceve le domande di cui al comma 8 vi appone,
immediatamente,  la data di presentazione e il numero di assunzione a
protocollo.
   10.  Le  domande sono inviate, entro il giorno successivo a quello
di  scadenza  del  termine ultimo previsto per la presentazione delle
stesse, al:
    a)  Comando  Regionale (o equiparato), relativamente al personale
in forza ai reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla
sede;
    b)  Quartier  Generale,  relativamente  al  personale in forza al
Centro Logistico;
    c)  Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo degli istituti di
Istruzione,  relativamente  al personale in forza all'Ispettorato per
gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
    d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali,
relativamente  al  personale in forza al Comando dei Reparti Speciali
ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
    e)  Comando  Logistico  Aeronavale, relativamente al personale in
forza  al  Comando  Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo
dipendenti.
   11.  I  reparti  di cui al comma 10, attestata la regolarita' e la
completezza  delle  domande  ricevute  (incluse  quelle  prodotte dal
personale  direttamente  dipendente),  le inviano, entro dieci giorni
dalla  scadenza  del  termine  previsto  per  la  loro presentazione,
unitamente  agli  elenchi riepilogativi degli aspiranti, al Centro di
Reclutamento.
   12.    I    predetti    reparti   devono,   altresi',   comunicare
tempestivamente  al  Centro  di Reclutamento eventuali situazioni che
possano  comportare  la  perdita  di  uno dei prescritti requisiti da
parte dei partecipanti al concorso.
   13. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma   formalmente   irregolari   ovvero  incomplete  di  talune  delle
dichiarazioni   prescritte   all'articolo  4,  sono  restituite  agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con   le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il  termine
perentorio  di  5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza.
L'impossibilita',  per  qualsiasi  motivo,  di rispettare il predetto
termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
   14.   Le  domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate.
   15. Alle incombenze di cui ai commi 13 e 14 provvedono:
    a) per gli appartenenti al Corpo, i reparti di cui al comma 10;
    b)   per  tutti  gli  altri  candidati,  il  Comando  Provinciale
competente  (Comando  Regionale,  per  i residenti in Valle d'Aosta),
ovvero  il  Centro  di  Reclutamento  della Guardia di finanza, per i
residenti all'estero.
   16.  I  provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente  articolo,  sono  notificati  agli  interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
    a)  gerarchico,  al  Comandante Interregionale o equiparato della
Guardia  di  finanza  dal  quale  dipende  il reparto che ha disposto
l'archiviazione  (se  l'archiviazione  e' stata disposta dal Quartier
Generale,  il  ricorso deve essere proposto al Capo di Stato Maggiore
del   Comando   Generale   della  Guardia  di  finanza),  ex  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, entro 30 giorni dalla data di
notifica,  ai  sensi  dell'articolo  2,  primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
    b)  giurisdizionale, al competente T.A.R.., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6  dicembre  1971,  n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   17.    L'Amministrazione    non   si   assume,   inoltre,   alcuna
responsabilita'  per  la  mancata  ricezione  delle domande, dovuta a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.

        
      
                               Art. 4.
                 Elementi da indicare nella domanda
   1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare
nella domanda (modello in allegato 2):
    a)  grado,  contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita;
    b) il reparto cui e' in forza;
    c)  di  non  essere  gia'  stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
    d)  il  titolo  di  studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2007/2008;
    e)  di  non  essere  stato  giudicato,  nell'ultimo biennio, "non
idoneo" all'avanzamento;
    f) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli elencati nell'articolo 21;
    g)  di  essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
   2.  Il  candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda (modello in allegato 1):
    a)  cognome,  nome,  codice  fiscale,  data e luogo di nascita (i
militari  devono indicare anche il grado rivestito nonche' il Comando
cui sono in forza);
    b) il possesso della cittadinanza italiana;
    c)  lo  stato  civile  e  il  numero  dei figli, eventualmente, a
carico;
    d)  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del Comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
    e)  di  non  essere  imputato,  e di non aver subito condanne per
delitti non colposi, ne' sottoposto a misura di prevenzione;
    f)  di  non  essere  gia'  stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
    g) la posizione nei riguardi del servizio militare;
    h)  di  non  essere  stato  ammesso a prestare il servizio civile
nazionale  quale  obiettore  di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale  status,  ai  sensi dell'articolo 15, comma 7-ter, della legge 8
luglio 1998, n. 230;
    i)  il  titolo  di  studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2007/2008;
    l)  di  non  essere  stato  destituito  o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
    m) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia,
completo del codice di avviamento postale;
    n)  l'indirizzo  presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
    o) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli elencati nell'articolo 21;
    p)  di  essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
   3. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo'
richiedere   di   essere   sottoposto   anche   alle  seguenti  prove
facoltative:
    a) esame di conoscenza di una o piu' lingue estere, scelte tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
    b) prova di informatica.
   4. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui
all'articolo   1,   comma   2,   devono   compilare   la  domanda  di
partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi ed il
livello del titolo in base al quale concorrono per i posti riservati,
indicando  la  lingua  (italiana  o  tedesca)  nella  quale intendono
sostenere le previste prove scritta e orale.
   5.  I  candidati,  inoltre,  devono  dichiarare, nella domanda, di
essere  a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite all'articolo 11.
   6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso  di  false  dichiarazioni,  incorre  nelle sanzioni previste dal
codice  penale  e  dalle  leggi  speciali e decade da ogni beneficio,
eventualmente  conseguente  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
   7.  I candidati di cui al comma 2 devono segnalare ogni variazione
di  indirizzo  direttamente,  e  nel  modo  piu'  celere,  al Comando
Provinciale  della  Guardia  di  finanza competente (ovvero al locale
Comando  Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle
d'Aosta)  o al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i
residenti  all'estero,  i  quali  non assumono alcuna responsabilita'
circa  possibili  disguidi  derivanti  da  errate,  mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Gli  stessi  reparti, inoltre, non assumono alcuna responsabilita' in
caso  di  ritardata  ricezione,  da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione,  dovuta  a  disguidi  postali  o  ad  altre  cause  non
imputabili    a    propria   inadempienza.   Deve,   infine,   essere
tempestivamente  comunicata  agli  stessi reparti ogni variazione che
dovesse  intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato
ai fini del servizio militare.

        
      
                               Art. 5.
                      Istruttoria della domanda
   1.  Tutti  i  candidati,  le  cui  istanze di partecipazione siano
considerate  valide,  in  quanto  complete  dei  dati richiesti, sono
ammessi  al  concorso,  con  riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte  della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a),   del  presente  bando,  dell'effettivo  possesso  dei  requisiti
previsti.
   2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al
corso di formazione.

        
      
                               Art. 6.
                           Documentazione
   1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, i reparti
di  cui  all'articolo 3, comma 10, provvedono ad inviare al Centro di
Reclutamento,  entro  i  termini  stabiliti  da  quest'ultimo,  copia
autenticata   del   foglio   matricolare   dei  militari  interessati
(aggiornato  e  parificato  alla  data di scadenza del termine di cui
all'articolo  3, comma 1) e il giudizio di merito di cui all'articolo
2,  comma  1,  lettera  a),  punto 3), riferito alla suddetta data di
scadenza.
   2.  La  documentazione  caratteristica dei militari del Corpo deve
essere  chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
   3.  Nei  confronti  dei  candidati che non prestano servizio nella
Guardia  di  finanza,  risultati  idonei  alla  prova  scritta di cui
all'articolo  12,  il  Comando  Provinciale  della Guardia di finanza
competente  (ovvero  il  locale  Comando  Regionale  della Guardia di
finanza,   per   i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  il  Centro  di
Reclutamento  della  Guardia  di finanza, per i residenti all'estero,
provvedono a richiedere i seguenti atti:
    a)  rapporto  sul  servizio  prestato, per i candidati militari o
impiegati  delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai  superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle note
caratteristiche o di qualifica;
    b)  copia  del  libretto  personale  e dello stato di servizio (o
della  cartella  personale)  e  del  foglio matricolare del candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
    c) dichiarazione del casellario giudiziale;
    d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati
in servizio militare.
   4.   I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta  devono
presentare  direttamente  o  far  pervenire, a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  al  Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza,  Ufficio  Concorsi,  Sezione  allievi marescialli, via della
Batteria  di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, entro venti giorni
dalla  data  di  comunicazione  dell'idoneita'  stessa, i certificati
rilasciati  dalle  competenti  autorita'  su carta semplice ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il  possesso  dei  requisiti  che  conferiscono ai candidati i titoli
preferenziali  e/o  maggiorativi  di  punteggio,  tra quelli elencati
nell'articolo  21.  A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
   5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza,
utilmente  collocati nelle graduatorie finali di cui all'articolo 21,
devono  presentare  o  far  pervenire ai reparti di cui al comma 3, a
pena  di  decadenza,  entro trenta giorni dalla data di comunicazione
dell'esito del concorso:
    a)  se  di  sesso  maschile,  il  foglio  di  congedo  illimitato
provvisorio  o  certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
    b)  copia  autenticata  dello  stato  di servizio o del foglio di
congedo  illimitato  o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
    c)  domanda  diretta  al  Ministero  della  difesa,  con  cui  il
candidato,  che  riveste  lo  status  di  ufficiale  di  complemento,
ufficiale   in   ferma   prefissata,   ufficiale   delle   forze   di
completamento,  sergente  o  maresciallo,  chiede  di rinunciarvi per
conseguire  l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo.
   6.  I  vincitori del concorso devono consegnare, direttamente alla
Scuola  Ispettori  e Sovrintendenti, all'atto della presentazione per
l'inizio  del  corso  di  formazione, il diploma in originale o copia
autentica  ovvero  la  copia  autentica del certificato attestante il
conseguimento  del  titolo  di studio, in conformita' all'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   7.  Il  titolo  di studio prescritto non puo' essere sostituito da
certificato di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
   8.  I  vincitori  del  concorso  per  i  posti  riservati  di  cui
all'articolo  1, comma 2, devono, inoltre, far pervenire al Centro di
Reclutamento  della  Guardia  di finanza, via della Batteria di Porta
Furba,  n.  34,  00181  Roma/Appio, a pena di decadenza, entro trenta
giorni   dalla   data   di  comunicazione  dell'esito  del  concorso,
l'attestato di cui al predetto art. 1.
   9. I documenti di cui ai commi 3 e 5, lettera b), devono essere di
data   posteriore   a   quella   di   pubblicazione   della  presente
determinazione nella Gazzetta Ufficiale.
   10.  I  documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il
termine  per  ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
   11.  I  documenti,  incompleti  o  affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione.
   12.  Il  Centro  di  Reclutamento impartira' disposizioni circa le
modalita'  e  i  termini  di  invio,  da  parte dei reparti del Corpo
interessati,  delle  domande  di  partecipazione  al concorso e della
documentazione di cui al presente articolo.

        
      
                               Art. 7.
                      Commissione giudicatrice
   1.   La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante  Generale  della Guardia di finanza o
dell'autorita'  dal  medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale   della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle  seguenti
sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali  presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
    a)  sottocommissione  per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
    b)  sottocommissione  per la visita medica di primo accertamento,
composta  da  un  ufficiale  della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
    c)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati   giudicati   non   idonei  alla  visita  medica  di  primo
accertamento,  composta  da  due ufficiali della Guardia di finanza e
due  ufficiali  medici  (di  cui  uno di grado superiore a quello dei
medici  della  precedente  sottocommissione  o,  a  parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
    d)  sottocommissione  per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione  dei  titoli  e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da:
     1) due ufficiali della Guardia di finanza;
     2)  due  professori in possesso del prescritto titolo accademico
nelle materie oggetto di esame.
   La  sottocommissione  e'  integrata, per la prova scritta e per le
ulteriori  fasi  concorsuali,  da  un'altra  sottocommissione,  unico
restando  il  presidente.  All'ulteriore  sottocommissione, avente la
medesima   composizione   di   quella  originaria,  non  puo'  essere
attribuito un numero di candidati inferiore a 500;
    e)   sottocommissione   per  gli  accertamenti  attitudinali  dei
candidati  al  servizio  incondizionato  nella  Guardia  di  finanza,
composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori.
   2.  Gli  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere in
servizio.
   3. Le sottocommissioni esaminatrici per l'esame facoltativo di una
o   piu'   lingue   estere  e  la  prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica  sono  quelle  indicate  al  comma  1,  lettera  d),
integrate, rispettivamente, da:
    a) docenti abilitati all'insegnamento delle lingue estere oggetto
dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in servizio
permanente  della  Guardia  di finanza, qualificato conoscitore della
lingua stessa;
    b)  un  ufficiale  o  un  ispettore  in servizio permanente della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica.
   4.  Per  l'eventuale  valutazione  delle prove scritta e orale dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  le  competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore  della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato
di  cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio  1976,  n.  752,  riferito  al diploma d'istituto d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
   5.  Le  sottocommissioni,  per  i lavori di rispettiva competenza,
possono   avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di  personale
specializzato  e  tecnico.  La  sottocommissione  di  cui al comma l,
lettera  e),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali dell'ausilio di psicologi.
   6.  Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni  sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
   7.  Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e),   possono,  durante  lo  svolgimento  dei  lavori,  avvalersi  di
personale   di  sorveglianza,  all'uopo  individuato  dal  Centro  di
Reclutamento.

        
      
                               Art. 8.
                 Adempimenti delle sottocommissioni
   1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b),
c)  ed e), compilano, per ogni candidato, un processo verbale firmato
da tutti i componenti.

        
      
                               Art. 9.
                       Esclusione dal concorso
   1.  Con  determinazione  motivata  del  Comandante  Generale della
Guardia  di  finanza  o  dell'autorita'  dal  medesimo delegata, puo'
essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'articolo 36, comma 6,
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995, n. 199, l'esclusione dei
concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
   2.  Le  proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione  giudicatrice,  sulla  base  del  giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
   3.  Avverso  tali  esclusioni,  gli  interessati  possono produrre
ricorso:
    a)  gerarchico,  al  Capo  di Stato Maggiore del Comando Generale
della  Guardia  di  finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  entro  30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo
2,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6  dicembre  1971,  n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                              Art. 10.
                    Documento di identificazione
   1.  Ad  ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta  di  identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da  un'amministrazione  dello  Stato,  purche'  munito  di fotografia
recente.

        
      
                              Art. 11.
    Calendario e modalita' di svolgimento della prova preliminare
   1.  I  candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione  dal  concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova  preliminare,  consistente  in  domande dirette ad accertare le
abilita'  linguistiche,  ortogrammaticali  e sintattiche della lingua
italiana,  presso  la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia
di  finanza,  via  Fiamme Gialle, n. 3, L'Aquila (localita' Coppito),
secondo il seguente calendario:
    a)  lunedi'  8 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da A a AVO;
    b)  lunedi' 8 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da AVR a BORE;
    c)  martedi' 9 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da BORF a CAPPA;
    d) martedi' 9 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da CAPPE a CESAQ;
    e)  mercoledi'  10 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da CESAR a CORO;
    f)  mercoledi' 10 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da CORP a DEBB;
    g) giovedi' 11 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da DEBE a DICAO;
    h)  giovedi'  11  settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da DICAP a DOZ;
    i) venerdi' 12 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da DRA a FIOREN;
    j)  venerdi'  12  settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da FIOREO a GHI;
    k)  lunedi' 15 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da GIA a IANNAQ;
    l) lunedi' 15 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da IANNAR a LEOND;
    m) martedi' 16 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da LEONE a MANCIM;
    n)  martedi'  16  settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da MANCIN a MATARB;
    o)  mercoledi'  17 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da MATARC a MONTEF;
    p)  mercoledi' 17 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da MONTEG a ORSI;
    q) giovedi' 18 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da ORSO a PELLE;
    r)  giovedi'  18  settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da PELLI a POMPL;
    s) venerdi' 19 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da POMPO a RIPP;
    t)  venerdi'  19  settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da RIPR a SAMA;
    u)  lunedi' 22 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da SAMB a SESTI;
    v) lunedi' 22 settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da SESTO a TARICA;
    w) martedi' 23 settembre 2008, ore 9.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da TARICC a VANDI;
    x)  martedi'  23  settembre 2008, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da VANDO a Z.
   2.  I  candidati,  i  cui  cognomi  non rientrino in nessuna delle
tornate  di  convocazione  di  cui al comma 1, devono presentarsi per
sostenere la prova preliminare martedi' 23 settembre 2008, ore 15,00.
   3.  Il  calendario di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
   4.  I  candidati  in  possesso  dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di  sostenere  le  previste  prove scritta e orale in lingua tedesca,
possono  richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore  della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
   5.  Ciascun  candidato  deve  presentarsi  per  sostenere la prova
preliminare munito di:
    a) idoneo documento di riconoscimento;
    b) una penna biro ad inchiostro nero.
   6.  Nella  sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari  dei  sinonimi  e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi    telefonici    e    ricetrasmittenti    devono    essere
obbligatoriamente spenti.
   7. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati  sara'  pubblicata  sul  sito  internet  www.gdf.it ,  nella
sezione relativa ai concorsi.
   8.  Al  fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, sara':
    a)   disponibile,   sul   sito  Internet  www.gdf.it ,  una  mappa
dell'itinerario;
    b)  allestito  un  servizio  di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione  ferroviaria  e dal terminal "Colle Maggio" di L'Aquila alla
sede di esame e ritorno.
   9.  I  concorrenti,  che  non  si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
   10. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto
ed  ottenuto  il  differimento della prova, a norma dell'articolo 20,
non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
   11.  La  somministrazione  e  la  revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).
   12.  Prima  dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
al  comma  11 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
   13.  Superano  la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'articolo 12, i candidati classificatisi nei
primi 1500 posti della graduatoria.
   14. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso  punteggio  del  concorrente  classificatosi  all'ultimo posto
utile.
   15.  Gli  aspiranti  che non ricevono la convocazione per la prova
scritta,  entro il 3 ottobre 2008, debbono considerarsi non idonei e,
quindi, esclusi dal concorso.
   16.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
    a)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data  di  notifica  del  provvedimento  di esclusione, se prevista, o
dalla  data in cui la stessa esclusione si intende definita, ai sensi
dell'articolo  21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
e  dell'articolo  63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
    b)  straordinario  al  Capo  dello  Stato, entro 120 giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

        
      
                              Art. 12.
         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
   1.  La  prova  scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento  di  una prova di composizione italiana unica per tutti i
candidati, ha luogo presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia  di  finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, di L'Aquila (localita'
Coppito), il giorno 7 ottobre 2008, alle ore 09,00.

        
      
                              Art. 13.
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta
   1.  Alle sottocommissioni per la valutazione delle prove di esame,
la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito  e  ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni
di  cui  agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

        
      
                              Art. 14.
                    Revisione della prova scritta
   1.   La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalle
sottocommissioni indicate all'articolo 7, comma 1, lettera d).
   2.  Le  sottocommissioni  assegnano  ad ogni elaborato un punto di
merito da zero a venti ventesimi.
   3.  Il  punto  di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando  i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
   4.  Conseguono  l'idoneita'  i  candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di dieci ventesimi.
   5.  I  candidati  che  riportano  l'idoneita'  nella prova scritta
ricevono   comunicazione   del   voto  conseguito  e,  nel  contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
   6.  Gli  aspiranti  debbono  considerarsi  non  idonei  e, quindi,
esclusi dal concorso, se non ricevono:
    a) qualora non appartenenti al Corpo della guardia di finanza, la
convocazione  per  l'effettuazione  dell'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica entro il 12 novembre 2008;
    b)  qualora  appartenenti  al  Corpo della guardia di finanza, la
convocazione per gli accertamenti attitudinali e la prova orale entro
il 19 dicembre 2008.
   7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso  secondo  le  modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
11.

        
      
                              Art. 15.
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
   1.  L'idoneita'  psico-fisica  dei candidati e' accertata da parte
della  sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b),
mediante visita medica di primo accertamento, comprensiva degli esami
specialistici,  presso  il  Centro  di  Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
   2.  L'accertamento  dell'idoneita'  e'  eseguito  in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
   3.  Il  giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di primo
accertamento   e',  immediatamente,  comunicato  all'interessato,  il
quale,  in  caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di
essere  ammesso  a  visita medica di revisione, fatta eccezione per i
requisiti  di  cui all'articolo 16, commi 6, 11 e 12. La richiesta di
ammissione  alla visita medica di revisione deve essere presentata al
presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della
comunicazione   di   non   idoneita'.  Eventuali  istanze  presentate
successivamente sono ritenute nulle.
   4.  La  visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15°
giorno  successivo  alla  comunicazione  di non idoneita' alla visita
medica di primo accertamento.
   5.  Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'articolo 7, comma I, lettera c), e verte soltanto sulle cause
che   hanno   dato   luogo   al   giudizio   di   inidoneita'   della
sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
   6.  Il  candidato  risultato  assente  alla visita medica di primo
accertamento  o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso
dal concorso.
   7.   Il   giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
   8.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.

        
      
                              Art. 16.
                       Requisiti psico-fisici
   1.  Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici  hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei  profili  sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n.   155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di  rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
   2.  I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia  di  finanza,  per  sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con  data  non  anteriore  a  giorni  60, rilasciata da una struttura
sanitaria  pubblica,  anche  militare, o privata convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale:
    a)   certificato   attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento  per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
    b)  certificato  attestante  l'esito  del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
    c)  certificazione che escluda la presenza di allergopatie, anche
in fase asintomatica, da accertare mediante:
     dosaggio delle IgE totali;
     visita  allergologica  generale.  Il  relativo  certificato deve
riportare   espressamente  l'esito  del  dosaggio  delle  IgE  totali
effettuato.
   La  positivita' ai suddetti accertamenti comporta l'esclusione dal
concorso.
   3.   In   sede  di  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  i
candidati  devono,  altresi',  produrre un certificato (fac-simile in
allegato  3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
    a) lo stato di buona salute;
    b)       la       presenza/assenza       di       deficit      di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
    c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
   4.  La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2 e 3
comporta  l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali  e  l'esclusione  dal concorso, se non presentati o fatti
pervenire  al  Centro  di  Reclutamento entro 30 giorni dalla data di
notifica dell'esito della visita medica di primo accertamento.
   5. I candidati sono sottoposti a visita:
    a) neurologica;
    b) psichiatrica;
    c) otorinolaringoiatrica;
    d) oculistica;
    e) odontostomatologica;
    f) ginecologica.
   6.   I   candidati,   all'atto   della   visita  medica  di  primo
accertamento, devono, comunque, avere:
    a) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini;
    b) statura non inferiore a m. 1,61 per le donne;
    c) acutezza visiva:
     1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
     2) campo visivo e motilita' oculare normali;
     3) visione binoculare;
     4) senso cromatico normale alle matassine colorate.
   7. I  candidati  con  vizi  visivi  devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".
   8.  La  rilevazione  dell'entita'  visiva  per  detti candidati e'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
   9.  Sono  causa  di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
   10.  Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei   i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai  seguenti
parametri:
    a) monolaterale: 35 dB;
    b) bilaterale: P.P.T. 20%.
   11.  Sono,  inoltre,  causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze   psico-attive   e/o   la   positivita'   ai  relativi  test
tossicologici.
   12.  La  dentatura  deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti   almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella  funzione
masticatoria.  I denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di  due  coppie  masticatorie  contrapposte. La protesi sufficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
   13.  Ai  fini  del  computo  del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
   14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
    a) radiografia del torace;
    b) dell'urina ed ematochimici;
    c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
    d) test psico-clinici.
   15.  1  concorrenti  sono,  eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite   specialistiche   ed  esami  strumentali  e  di  laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
   16.  I  candidati  che  non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli  accertamenti  di  cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
   17.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  scondo  le  modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.
   18.  Ai soli tini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di  visite  mediche,  un  test  di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di  detto  stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopraindicato,  sottoposta  al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
   19.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano  positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti  o  degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa sede, la
competente  sottocommissione  non  puo'  procedere  agli accertamenti
previsti  e  deve  esimersi  dalla  pronuncia  del giudizio, ai sensi
dell'articolo  3,  comma  2,  del  decreto ministeriale del 17 maggio
2000,  n.  155,  secondo  il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare. Tali candidate sono, pertanto:
    a)   ammesse,   con  riserva,  a  sostenere  le  successive  fasi
concorsuali;
    b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma
3,  del predetto decreto ministeriale, laddova lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 16 febbraio 2009.
   20.  Il  personale  che,  alla  data  del 10 novembre 2008, presta
servizio  nel  Corpo  della guardia di finanza non e' sottoposto alla
visita medica.

        
      
                              Art. 17.
                      Accertamento attitudinale
   1. I candidati appartenenti al Corpo idonei alla prova scritta e i
candidati   non   appartenenti   al   Corpo  idonei  all'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  sono  convocati  per  essere sottoposti
all'accertamento   dell'idoneita'  attitudinale  al  servizio,  quale
maresciallo della Guardia di finanza.
   2.  L'idoneita'  attitudinale  dei  candidati  e'  accertata dalla
sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera e).
   3. Detto accertamento si articola in:
    a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
    b)  test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi  circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
   4.   Prima   dell'effettuazione  dell'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale  dei  candidati,  la  citata  sottocommissione fissa, in
apposito  atto,  i  criteri  cui  attenersi  per la valutazione degli
stessi.
   5.  I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di
cui al comma 3, sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso.
   6.  Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
   7. Avverso la suddetta esclusione gli interessati possono produrre
ricorso  secondo  le  modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
11.

        
      
                              Art. 18.
                             Prova orale
   1.  La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'articolo 7, comma 1 lettera d), e consiste in:
    a)  un  esame  di  storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
    b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
    c)  un esame di matematica (durata massima 15 minuti), nei limiti
del programma riportato in allegato 4.
   2.  I  programmi  relativi  alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
   3.  Le  sottocommissioni  di  cui  al  comma 1 assegnano a ciascun
concorrente,  per  la prova orale, un punto di merito da zero a venti
ventesimi.
   4.  Il  punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi.
   5.  Conseguono  l'idoneita'  i candidati che riportano un punto di
merito non inferiore a 10 ventesimi.
   6.  I  concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
   7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso  secondo  le  modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
11.
   8.  Al  termine  di  ogni  seduta,  le competenti sottocommissioni
compilano  l'elenco  dei  candidati  esaminati, con l'indicazione del
punto  di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal
presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della  sede  di  esame.  L'esito  della  prova  orale  e',  comunque,
notificato ad ogni candidato.
   9. Prima dell'effettuazione della prova orale, le sottocommissioni
di  cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), fissano in apposito atto
i criteri cui attenersi per la valutazione della stessa.

        
      
                              Art. 19.
                          Prove facoltative
   1.  Il  candidato,  che  ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'articolo  18,  e'  sottoposto all'esame facoltativo di una o piu'
lingue estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 5.
   2.  L'aspirante  in possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha
chiesto  di  partecipare per i posti riservati di cui all'articolo 1,
comma  2,  puo' richiedere di sostenere l'esame facoltativo di lingua
straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso
puo'   essere   assistito,   sul   posto,  da  personale  qualificato
conoscitore   della   lingua  tedesca,  per  ottenere  i  chiarimenti
necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.
   3. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle sottocommissioni
esaminatrici  di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), integrate a
norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo.
   4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la prova scritta che per
quella  orale,  un  voto  espresso  in ventesimi. Il concorrente, che
nella  media  aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra i
10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di
merito la maggiorazione di cui all'articolo 21, comma 3, lettera a).
   5.  Il  candidato,  che  ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'articolo  18,  e' sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza
dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 5.
   6.  Analogamente  a  quanto  previsto  al comma 2, il candidato in
possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha chiesto di partecipare
per  i  posti  riservati  di  cui all'articolo 1 comma 2, puo' essere
assistito,   nel   corso   della   prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica,  da  personale qualificato conoscitore della lingua
tedesca,  per  ottenere  i  chiarimenti  necessari sulle modalita' di
esecuzione della stessa.
   7. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle sottocommissioni
esaminatrici  di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), integrate a
norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo.
   8.  Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,
un  voto  espresso  in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto
compreso  tra  i  10  e  20  ventesimi,  consegue nel punteggio della
graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all'articolo 21,
comma 3, lettera b).
   9.  Prima  dell'effettuazione  delle  prove  facoltative di cui al
presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

        
      
                              Art. 20.
     Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali
   1.    Il    candidato    che,    per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione  che  ha  indetto  il  presente  concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per:
    a)  sostenere la prova preliminare, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica  l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale e la prova
orale,  previste,  rispettivamente dagli articoli 11, 15, 17 e 18, e'
considerato   rinunciatario   e,   quindi,   escluso   dal  concorso.
Compatibilmente  con  i tempi tecnici di espletamento delle succitate
fasi  selettive  nonche'  delle prove facoltative di cui all'articolo
19,  i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma
1, lettere b), c), d), ed e), hanno facolta', su istanza motivata, di
anticipare  o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse.
   L'istanza,  inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di  finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via della
Batteria  di  Porta  Furba,  n.  34,  00181  Roma/Appio,  deve essere
anticipata,  via  fax, al numero 0624290663 (linea esterna) oppure al
numero 8812663 (linea interpolizie);
    b)  sostenere  la  prova  scritta,  prevista dall'articolo 12, e'
considerato rinunciatario e quindi, escluso dal concorso.

        
      
                              Art. 21.
                             Graduatoria
   1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d),
predispongono   distinte   graduatorie   finali   di  merito  per  il
contingente  ordinario e per i posti riservati di cui all'articolo 1,
comma 2.
   2.  Sono  iscritti  nelle  anzidette  graduatorie  i candidati che
abbiano   conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le  fasi
concorsuali  di  cui  all'articolo  1,  comma  4, ad esclusione delle
lettere f) e g).
   3. Per la formazione delle graduatorie e' presa come base la somma
aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale
di cui agli articoli 12 e 18, cosi' maggiorata:
    a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di cui
all'articolo 19, per ogni lingua estera conosciuta:
     1)  0,25  ventesimi,  per  un  voto  compreso  tra  i  10 e i 12
ventesimi;
     2)  1  ventesimo,  per  un  voto  compreso  tra  i  12,01 e i 15
ventesimi
     3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;
    b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di prova di cui
all'articolo 19:
     1)  0,25  ventesimi,  per  un  voto  compreso  tra  i  10 e i 12
ventesimi;
     2)  1  ventesimo,  per  un  voto  compreso  tra  i  12,01 e i 15
ventesimi;
     3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
    c)  precedenti  di  carriera  e benemerenze militari, civili e di
servizio posseduti dall'aspirante:
     1)  3  ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor militare o al
valor civile;
     2)  2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare o
al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
     3)  1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare o
al  valor  civile,  per  ogni  croce  di  guerra  al valor militare o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
     4)  0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato
di benemerenza;
     5)  1  ventesimo,  per  gli  appartenenti  al  Corpo  che  siano
risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali
per  l'accesso al ruolo ispettori di cui all'articolo 35, lettera a),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
     6)   1   ventesimo,   al   concorrente   appartenente  al  ruolo
"sovrintendenti"
     7)  0,75  ventesimi,  ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato;
     8) 2 ventesimi, per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti
dalle  altre  Forze  armate  in  servizio  o  in  congedo,  e  per  i
sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza;
     9)  0,50  ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di finanziere
scelto  o  finanziere  nonche'  per  i  militari  in  ferma  di  leva
prolungata  biennale  o  triennale  provenienti  dalle  Forze  armate
(esclusa  l'Arma  dei  carabinieri)  quali  elettricisti, magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi,   radiomontatori,   operatori  meccanografici,  piloti  di
elicottero,   nocchieri,   meccanici   e  motoristi  navali,  tecnici
elettronici,  incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
     10)  1  ventesimo,  per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei  mesi  di  effettivo  servizio  nella Guardia di finanza, fino al
massimo  di  4  ventesimi.  Nel  computo  del  servizio  prestato, e'
considerato  anche  il  tempo  trascorso  per infermita' riconosciuta
dipendente  da  causa  di  servizio, in luoghi di cura, in licenza di
convalescenza o in aspettativa;
    d)   2  ventesimi,  per  il  diploma  di  laurea,  ovvero  laurea
specialistica,  o  titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle
lauree c.d. "triennali" o di "I livello").
   4.  A  parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani  di  guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati al valor
militare,  nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina,  al  valor  aeronautico  o  al  valor  civile, ai militari in
servizio  nel  Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
   5.  In  caso  di  ulteriore  parita', si osservano le norme di cui
all'articolo  5  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487, e quelle di cui all'articolo 2 comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
   6.  I  titoli  di cui al presente articolo sono ritenuti validi se
posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine per la presentazione
della  domanda  e  se la certificazione che ne attesta il possesso e'
stata inviata nei termini previsti dall'articolo 6, comma 4.
   7.  Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione,  qualora  risultante  dalla documentazione personale,
sara' acquisita d'ufficio.
   8.  Con  determinazione  del  Comandante generale della Guardia di
finanza  o dall'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i  candidati  che,  nell'ordine  delle stesse, risultino compresi nel
numero dei posti messi a concorso.

        
      
                              Art. 22.
Ammissione  alla  Scuola ispettori e sovrintendenti dei vincitori del
                              concorso
   1.  Subordinatamente  al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
di  cui  all'articolo  1, comma 6, i concorrenti dichiarati vincitori
sono   ammessi   al  corso  di  formazione  in  qualita'  di  allievi
marescialli,  previo  superamento  (solo  per  i  non appartenenti al
Corpo)  della  visita  medica  di  incorporamento,  alla  quale  sono
sottoposti  prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del
Dirigente   il   Servizio   Sanitario   della   Scuola   ispettori  e
sovrintendenti,  al  fine di accertare il mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica.
   2.  Qualora  i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, non
possano  essere  ricoperti  per  mancanza  di  candidati riconosciuti
idonei, gli stessi sono conferiti agli altri candidati iscritti nella
graduatoria  per  il contingente ordinario, nell'ordine del punteggio
di merito conseguito.
   3.  Entro  venti  giorni dall'inizio del corso, con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo  delegata,  possono essere dichiarati vincitori del concorso
altri   concorrenti   idonei   nell'ordine   delle  graduatorie,  per
ricoprire:
    a)  i  posti  resisi,  comunque,  disponibili  tra  i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori;
    b)  altri  posti,  nel  limite  di  un  decimo  di quelli messi a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle  vacanze  nel ruolo "ispettori" per l'anno in cui gli aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
   4.  Gli  ufficiali  di  complemento  e i militari in congedo della
Guardia  di  finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre
Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
ad  ordinamento  civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
   5.  Ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non  vincitori  puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
   6.  Il  Comando  generale  della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati  di cui al comma 5, nei limiti dei posti in programmazione,
al successivo corso di formazione.
   7. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione al
corso  di  formazione di cui al comma 6 e' subordinata al superamento
della  visita  medica  di  incorporamento  cui sono sottoposti, prima
della  firma  dell'atto  di  arruolamento,  a  cura  del dirigente il
Servizio  Sanitario  della  Scuola  Ispettori  e Sovrintendenti della
Guardia  di  finanza.  Quest'ultimo,  nello  svolgimento  dei  propri
lavori,  si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del
Centro  di  Reclutamento  - Ufficio Sanitario, reiterando, al fine di
verificare   il   mantenimento   dell'idoneita'   psico-fisica  degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'articolo 16.
   8.  I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento per essere
sottoposti  alla visita medica di cui al comma 7, devono presentare i
certificati  ed il test (se di sesso femminile) previsti all'articolo
16, rispettivamente, ai commi 2, 3 e 18.
   9.  I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
della  Scuola  Ispettori  e  Sovrintendenti  accerta,  ai  sensi  del
presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono
essere   notificati   agli   interessati,   che  possono  impugnarli,
producendo ricorso:
    a)   gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione,  ex  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30
giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6  dicembre  1971,  n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                              Art. 23.
                   Mancata presentazione al corso
   1.  Il  vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per la
frequenza  del  corso,  e  considerato  rinunziatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
   2.  Eventuali  ritardi,  dovuti  a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862342215, al massimo entro
3  giorni dall'inizio del corso, al Comandante della Scuola Ispettori
e  Sovrintendenti  della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3,
L'Aquila  (localita' Coppito), che li valuta e, se indipendenti dalla
volonta'  dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine
di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini
della   proposta   di   rinvio  d'autorita'  dal  corso,  secondo  le
disposizioni  vigenti.  Le  decisioni  sono  comunicate  al candidato
tramite  il  reparto  di  appartenenza,  se militare della Guardia di
finanza,  ovvero  tramite  il  competente  Comando  Provinciale della
Guardia  di finanza (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia
di  finanza,  per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, se
non appartenente al Corpo.
   3.  Nel  caso  in  cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni
dall'inizio  del  corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

        
      
                              Art. 24.
Spese  per  la partecipazione al concorso e concessione della licenza
                       straordinaria per esami
   1.  Le  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per la
partecipazione alle prove di concorso sono a carico degli aspiranti.
   2.  Per  sostenere le prove di concorso, ai candidati appartenenti
al  Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per
i  giorni  strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria
per  esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa,
per  la  preparazione  agli  esami  orali,  solo  a  coloro che hanno
conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  alla  prova  scritta.  Per i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione
della  predetta  licenza,  sono  computate  ai  fini  del calcolo dei
periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e'
disposto   il   rinvio  d'autorita'  dal  corso  stesso,  secondo  le
disposizioni vigenti.
   3.  Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito  di  analoghe  concessioni  per  altri concorsi banditi dal
Corpo,  possono  beneficiare  della  predetta licenza soltanto per la
parte  residua  fino  alla  concorrenza di giorni 30. I militari, che
nello  stesso  anno  avessero  gia' beneficiato di altre tipologie di
licenza  straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45
giorni  annui (articolo 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537),
possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte
residua  fino  alla  concorrenza  dei  citati  45  giorni. Qualora il
concorrente  non  si  presenti alla prova orale, per cause dipendenti
dalla  propria  volonta',  la  licenza  straordinaria e' computata in
detrazione  a  quella  ordinaria  dell'anno  in corso e, se questa e'
stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
   4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata
da  apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o
dal visto sul foglio di licenza.
   5.  Ai  candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta il
rimborso  delle  spese  di  viaggio sostenute per raggiungere la sede
della  Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

        
      
                              Art. 25.
                  Assegnazione al termine del corso
   1.  Al  termine  del  corso  di  formazione,  i  marescialli  sono
destinati  nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno,  con  obbligo  di  permanenza  secondo le disposizioni
interne del Corpo.

        
      
                              Art. 26.
                 Sito internet ed informazioni utili
   1.  Ulteriori  informazioni  sul  concorso possono essere reperite
consultando  il  sito  internet  del Corpo all'indirizzo www.gdf.it.,
nella sezione relativa ai concorsi.
   2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito internet gli elenchi
dei  candidati  dichiarati idonei alla prova preliminare e alla prova
scritta nonche' le graduatorie finali di merito.

        
      
                              Art. 27.
                   Trattamento dei dati personali
   1.  Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  i  dati personali forniti dai candidati sono
raccolti  presso  il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per  le  finalita'  concorsuali e sono trattati presso una banca dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro,  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
   I  dati  personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in   sede  concorsuale,  possono  essere  utilizzati,  a  prescindere
dall'esito  della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico  -  economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di rettificare,
aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati erronei, incompleti o
raccolti  in  termini  non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
   4.  Tali  diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei  dati.  Il  titolare  del  trattamento  dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
   La presente determinazione sara' inviata agli organi di controllo.
    Roma, 23 giugno 2008
                                               Il Gen. C.A.: D'Arrigo