Concorso per 227 dottori di ricerca (lazio) UNIVERSITA' DI ROMA TRE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 227
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 54 del 11-07-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI ROMA TRE CONCORSO   (scad.  25 agosto 2008) Bando di concorso per la partecipazione al XXIV ciclo della formazione dottorale (a.a. 2008/2009) IL RETTORE Vis ...
Ente: UNIVERSITA' DI ROMA TRE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 05-08-2008
Data Scadenza bando 25-08-2008
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UNIVERSITA' DI ROMA TRE
CONCORSO   (scad.  25 agosto 2008)
Bando   di  concorso  per  la  partecipazione  al  XXIV  ciclo  della
formazione dottorale (a.a. 2008/2009)
                             IL RETTORE

   Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi Roma Tre;

   Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

   Visto  il  D.M. 30 aprile 1999, n. 224, contenente il «Regolamento
recante  norme in materia di dottorato di ricerca» pubblicato su G.U.
del 13 luglio 1999;

   Visto  il  D.M.  18  giugno  2008,  contenente la rideterminazione
dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca;

   Visto  il  Regolamento della formazione alla ricerca (Dottorati di
ricerca  e  Scuole  Dottorali),  emanato  con  D.R. n. 796/2006 del 6
aprile 2006;

   Visti  i  propri Decreti relativi all'istituzione dei dottorati di
ricerca  e  delle  Scuole  Dottorali  con  sede amministrativa presso
l'Ateneo;

   Acquisite  le  proposte  dei  collegi  dottorali e le delibere dei
Dipartimenti interessati;

   Vista  le  delibere di attivazione del ciclo formative assunte dal
Senato  Accademico  e  dal  Consiglio  di  Amministrazione in data 27
maggio 2008;

   Sentito il Direttore Amministrativo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   XXIV Ciclo della Formazione Dottorale Anno Accademico 2008/2009
   E'   attivato   il   XXIV   ciclo   della   formazione   dottorale
dell'Universita' Roma Tre, articolato in
    dottorati di ricerca (di seguito indicati come dottorati)
e
    scuole dottorali (di seguito indicate come scuole)
di  seguito elencati, aventi sede amministrativa presso l'Universita'
degli  Studi  ROMA TRE, per l'ammissione ai quali e' indetto pubblico
concorso.
   Tutti  i corsi hanno durata di tre anni accademici e rilasciano il
Titolo di Dottore di Ricerca.
   Per  i  posti  a  titolo  oneroso  identificati  con  la  dicitura
"Contributo a carico del Dipartimento" nessun esborso e' richiesto ai
dottorandi.  Ai  sensi  dell'articolo 8 comma 1 del D.P.C.M. 9 aprile
2001,  i  vincitori  in  situazione  di  handicap  con un'invalidita'
riconosciuta  pari  o  superiore  al  sessantasei  per cento, qualora
vincitori  di  posto  con  contributo  a  carico,  saranno  esonerati
totalmente    dal    pagamento   dietro   presentazione   di   idonea
certificazione.
   Le  borse  denominate  «FG  (Fondo  Giovani)»,  finanziate dal MUR
nell'ambito  del «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilita'  degli  studenti»,  sono  legate  a  progetti  specifici di
ricerca,  secondo  quanto  esplicitato  nelle  pagine informative dei
singoli dottorati o scuole per le quali tali borse siano previste.
   Oltre   a   quelle  gia'  indicate  nel  bando  potranno  rendersi
disponibili  altre  borse  di studio triennali (borse convenzionate o
borse  finanziate dal MUR, ad es. su progetti di ricerca di interesse
nazionale);  l'attribuzione  di tali eventuali borse sara' deliberata
dal  Senato  Accademico entro la data di avvio dei corsi, su proposta
del  Collegio  dei Docenti, a seguito di perfezionamento dell'atto da
cui   deriva  la  disponibilita'  finanziaria;  l'individuazione  del
dottorando  cui attribuire la borsa, che potra' essere esclusivamente
uno  tra i candidati risultati idonei in questo concorso, seguira' le
norme  previste  dal  Regolamento  di Ateneo in materia di formazione
dottorale.

              ---->  Vedere da pag. 67 a pag. 69 <----

        
      
                               Art. 2.
                     Partecipazione al concorso
   1.  Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso di
ammissione a ciascun dottorato ed a una sezione di ciascuna scuola di
cui al precedente articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza,
coloro  che  sono  in  possesso,  all'atto  della presentazione della
domanda, di QUALSIASI LAUREA (almeno quadriennale) conseguita secondo
l'ordinamento  precedente  all'entrata  in  vigore del D.M. 509/1999,
ovvero di QUALSIASI LAUREA DI SECONDO LIVELLO.
   2.   Possono  inoltre  presentare  domanda  di  partecipazione  al
concorso  di  ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto
di  cui  al  comma  precedente entro il giorno antecedente la data di
svolgimento  della  prima prova concorsuale, evidenziata sul sito web
all'indirizzo  di  cui  sopra.  In  tal caso l'ammissione al concorso
sara'  disposta  "CON  RISERVA"  ed  i candidati dovranno, in sede di
prova     concorsuale,    sottoscrivere    l'apposito    modulo    di
autocertificazione di avvenuto conseguimento del titolo.
   3.   Possono  inoltre  presentare  domanda  di  partecipazione  al
concorso   di   ammissione   -   sotto  condizione  della  prescritta
dichiarazione di equipollenza - coloro che hanno conseguito o sono in
procinto di conseguire un titolo accademico estero. Qualora il titolo
accademico  conseguito  all'estero  non  sia  gia'  stato  dichiarato
equipollente  ad  una  laurea italiana dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita'   e   della  Ricerca  (MIUR)  questo  dovra'  essere
preventivamente  riconosciuto  equipollente dal Collegio al solo fine
dell'ammissione   al   concorso.  La  dichiarazione  ministeriale  di
equipollenza,  o i documenti (tradotti e legalizzati secondo le norme
vigenti)   utili   a  consentire  al  Collegio  la  dichiarazione  di
equipollenza  in  parola, dovranno pervenire al Dipartimento sede del
dottorato  o  della  scuola  improrogabilmente  entro il QUINDICESIMO
giorno   antecedente   la  data  di  svolgimento  della  prima  prova
concorsuale,  evidenziata sul sito web all'indirizzo di cui sopra. In
caso di mancata (o incompleta) trasmissione di quanto sopra non sara'
consentita la partecipazione al concorso.

        
      
                               Art. 3.
                        Domanda di ammissione
   Per   partecipare   ai   concorsi  il  candidato  deve  iscriversi
unicamente  per  via  telematica tramite il sito web dell'Universita'
Roma    Tre   all'indirizzo   http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/ 
rendendo  tutte  le dichiarazioni richieste nel modulo online secondo
le  istruzioni  ivi indicate. L'incompleta compilazione della domanda
impedira' l'inoltro della stessa.
   Al  termine della procedura di inserimento della richiesta on line
sara'  possibile stampare (nonche' ricevere per posta elettronica) LA
RICEVUTA  che  attesta  l'avvenuto  regolare inoltro della domanda di
partecipazione, CHE NON DOVRA' essere inviata all'Ateneo.
   Sara'   cura   del  candidato  verificare  sulla  ricevuta  stessa
l'esattezza  e completezza dei dati inseriti, posto che solo entro il
termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle domande potranno
essere  accolte  eventuali  richieste  di  modifica  o  integrazione,
avanzate utilizzando l'apposito servizio di HELP DESK on line.
   IL  TERMINE PER LA PRESENTAZIONE ON LINE E' FISSATO alle ORE 24.00
del giorno 25 AGOSTO 2008.
   Non  saranno prese in considerazione le domande pervenute in altra
forma.
   Il  candidato  dovra'  presentare  una  domanda  di iscrizione per
ciascun concorso cui intende partecipare.
   NESSUN  CONTRIBUTO ECONOMICO E' RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE AI
CONCORSI.
   Laddove  per  la  partecipazione  al  concorso, oltre alla domanda
online,  sia  prescritta  la  presentazione di altra documentazione -
titoli,  lettere  di  presentazione,  copia della tesi, etc. - questa
(diversa  da  quella  di  cui  al  precedente  articolo  2,  punto 3:
"Candidati  con titolo estero") dovra' essere inviata direttamente al
Dipartimento  sede del dottorato o della scuola, ove dovra' pervenire
IMPROROGABILMENTE   entro  la  data  specificatamente  indicata  (per
ciascun  dottorato  o  scuola)  sulla pagina web all'indirizzo di cui
all'articolo 1.
   I  candidati  riconosciuti  portatori  di  handicap ai sensi della
legge 104/92, che abbiamo necessita' di ausilio o di tempi aggiuntivi
per  l'espletamento  delle  prove  dovranno far pervenire entro il 31
agosto  2008,  a  mezzo  RACCOMANDATA A/R indirizzata al Dipartimento
sede del dottorato o della scuola, esplicita richiesta in tal senso.
   E'  onere  dei  candidati  comunicare  eventuali  cambiamenti  del
proprio  recapito:  l'Amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita'   per   il   caso  di  dispersione  di  comunicazioni
dipendente   da   inesatte   indicazioni   del   recapito   da  parte
dell'aspirante,  da  mancata  o tardiva comunicazione del cambiamento
dello stesso, ne' per eventuali disguidi postali.
   L'Ateneo non assume parimenti alcuna responsabilita' per eventuali
disguidi informatici non imputabili a malfunzionamenti del sistema di
ricezione on line delle domande.

        
      
                               Art. 4.
                        Procedura concorsuale
   Il  concorso di ammissione al corso consiste in piu' prove, di cui
una  orale,  intese  ad  accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica.
   Sulla  pagina  web  all'indirizzo di cui al precedente art. 1 sono
indicate  distintamente  per  ciascun dottorato e per ciascuna scuola
(eventualmente articolate per sezioni/aree):
    le  modalita'  di  articolazione della procedura concorsuale, che
puo'  anche  prevedere la valutazione di documentazione eventualmente
richiesta ai candidati;
    le materie o le tematiche oggetto delle prove d'esame.
   Per  i  cittadini stranieri e' richiesta adeguata conoscenza della
lingua italiana.

        
      
                               Art. 5.
                       Svolgimento delle prove
   Le  prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli Studi
ROMA TRE, a partire dalla data evidenziata per ciascun concorso sulla
pagina  web  all'indirizzo  di  cui  all'articolo  1,  nei locali che
verranno indicati con le modalita' di cui al comma successivo.
   Il  diario delle prove di esame, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara' reso pubblico
per  ciascun  dottorato/scuola  dottorale  con  almeno  15  giorni di
anticipo    attraverso    la    pubblicazione   sul   sito   internet
dell'Universita'  dedicato  alla Formazione dottorale, disponibile al
seguente indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/ 
   Per  sostenere  le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento in corso di validita'.

        
      
                               Art. 6.
                         Commissioni d'esame
   Le  Commissioni  per  gli esami di ammissione ai dottorati ed alle
scuole  saranno  formate  e  nominate  in  conformita' alla normativa
vigente.

        
      
                               Art. 7.
                       Valutazione delle prove
   Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di 60 punti per ognuna delle prove.
   E'   ammesso   alla/e  prova/e  orale/i  il  candidato  che  abbia
conseguito  nella/e  prova/e  precedenti un punteggio non inferiore a
40/60.  In caso di piu' prove sara' considerata la media tra le prove
stesse, che dovra' risultare non inferiore a 40/60.
   La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un
punteggio  non  inferiore  a 40/60. In caso di piu' prove orali sara'
considerata  la  media  tra  le prove stesse che dovra' risultare non
inferiore a 40/60.
   Alla  fine  di  ogni  seduta  dedicata  alla/e  prova/e orale/i la
Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei   voti  da  ciascuno  riportati  nella  prova  stessa.  L'elenco,
sottoscritto  dal  Presidente  e dal Segretario della Commissione, e'
affisso  nel medesimo giorno nell'albo del Dipartimento presso cui si
e' svolta la prova.
   Al termine di tutte le prove concorsuali la Commissione compila la
graduatoria  generale  di merito, sulla base della somma dei punteggi
ottenuti (max 120/120) dai candidati nelle singole prove.

        
      
                               Art. 8.
           Ammissione ai corsi e attribuzione delle borse
   I  candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
dottorato e per ogni scuola (o sezione di essa).
   A  parita'  di  merito,  per  la  fruizione delle borsa prevale la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
D.P.C.M. 30 aprile 1997 e successive modifiche e integrazioni.
   In  caso  di  parita' di voti per l'attribuzione di un posto senza
borsa saranno preferiti i candidati che:
    abbiano conseguito la laurea con il punteggio piu' alto;
    a  parita'  di  punteggio di laurea, abbiano la media degli esami
con il punteggio piu' alto;
    a  parita'  di  punteggio  di laurea e media degli esami, abbiamo
conseguito  la  laurea  nel  minor  tempo,  tenuto conto della durata
legale/normale del Corso;
    a  parita'  degli  elementi  indicati  nei  punti 1, 2, 3 saranno
preferiti i candidati piu' giovani.
   Le  borse  sono  attribuite  ai candidati ai sensi dell'art.12 del
Regolamento  di  Ateneo;  l'assegnazione  delle  eventuali specifiche
tematiche di ricerca sara' deliberata del Collegio dei Docenti.
   L'attribuzione  di  eventuali  borse  convenzionate  su specifiche
tematiche  di  ricerca  conseguira'  all'assegnazione  da  parte  del
Collegio di queste ultime.

        
      
                               Art. 9.
            Documentazione da presentare per l'iscrizione
   I  candidati  risultati  vincitori  secondo la graduatoria saranno
ammessi  al corso nel caso formalizzino la loro iscrizione secondo le
modalita'  che  saranno  comunicate  loro  -  per  il  tramite  delle
Commissioni  giudicatrici - dall'Ufficio Ricerca: in caso di mancata,
incompleta  o  tardiva formalizzazione subentrera' nella posizione il
successivo candidato secondo l'ordine della graduatoria.
   In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo dottorato o scuola dottorale.

        
      
                              Art. 10.
                           Borse di studio
   Le  borse  di  studio,  il  cui  attuale  importo annuo e' di Euro
13.638,47  al  lordo della quota dei contributi previdenziali facenti
carico  al  borsista,  sono conferite ai vincitori, ai sensi e con le
modalita'  stabilite  dalla normativa vigente, secondo l'ordine della
graduatoria.
   Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio  per un corso di
Dottorato anche per un solo anno, non puo' fruirne una seconda volta.

        
      
                              Art. 11.
                               Rinvio
   Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni
legislative e regolamentari in materia.
    Roma, 30 giugno 2008
                                                  Il rettore: Fabiani