Concorso per 26 allievi carabinieri effettivi (lazio) COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 26
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 61 del 05-08-2008
Sintesi: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO   (scad.  4 settembre 2008) Concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2008 di n. 26 carabinieri effettivi in ferma quadriennale di sesso maschile e femminile - per l'access ...
Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-08-2008
Data Scadenza bando 04-09-2008
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CONCORSO   (scad.  4 settembre 2008)
Concorso  pubblico,  per titoli, per l'anno 2008 di n. 26 carabinieri
   effettivi  in  ferma  quadriennale di sesso maschile e femminile -
   per  l'accesso  al  Centro  Sportivo  dell'Arma dei Carabinieri in
   qualita' di atleti.
                       IL COMANDANTE GENERALE
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3  (Testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
   Vista  la  legge  18  ottobre  1961,  n.  1168  (Norme sullo stato
giuridico  dei  Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
Carabinieri);
   Vista  la  legge  8 marzo 1975, n. 39 (Attribuzione della maggiore
eta'   ai  cittadini  che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  e
modificazione  di  altre  norme relative alla capacita' di agire e al
diritto di elettorato);
   Vista  la  legge  19  maggio  1975, n. 151 (Riforma del diritto di
famiglia);
   Vista  la  legge  22  dicembre  1975,  n.  685  (Disciplina  degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope.   Prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
   Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n.382,  concernente  norme di
principio   sulla  disciplina  militare  (Norme  di  principio  sulla
disciplina militare);
   Vista  la  legge  13  dicembre  1986,  n. 874 (Norme concernenti i
limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici);
   Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo   per  le  domande  di  concorso  e  di  assunzione  presso  le
amministrazioni pubbliche);
   Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo
stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e
militari  di  truppa  dell'Arma  dei  Carabinieri  e  del Corpo della
Guardia  di  finanza  nonche'  disposizioni  relative alla Polizia di
Stato,  al  Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello
Stato);
   Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed
integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina
degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
   Visto  il decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge
28  febbraio  1992,  n.  217  (Disposizioni urgenti per l'adeguamento
degli  organici  delle  Forze  di  polizia  e del Corpo nazionale dei
Vigili  del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture,
degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia);
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487   e   successive   modificazioni   (Regolamento   recante   norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
   Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione
delle   direttive   89/618/Euratom,  90/641/Euratom,  92/3/Euratom  e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti);
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 23
marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche);
   Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni  ed  integrazioni (Attuazione dell'art. 3 della legge 6
marzo  1992,  n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del  personale  non
direttivo delle Forze armate);
   Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive
modificazioni  ed  integrazioni (Attuazione dell'art. 3 della legge 6
marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle
norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del  personale  non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri);
   Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed  integrazioni  (Misure  urgenti  per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
   Vista  la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, l'art.
39   (Misure   per  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica)  e
successive modificazioni;
   Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni
alla legge 15 marzo 1997, n. 59);
   Vista  la  legge  8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza);
   Vista  la  legge  20  ottobre 1999, n. 380, concernente delega del
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000,  n. 112, recante modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  22  luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi nelle Forze armate;
   Visto  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n.380
(Regolamento  recante norme in materia di accertamento dell'idoneita'
al  servizio  militare, con particolare riferimento all'art. 2, comma
2);
   Visto  il  decreto  legislativo  5  ottobre 2000, n. 297 (Norme in
materia  di  riordino  dell'Arma dei Carabinieri, a norma dell'art. 1
della legge 31 marzo 2000, n. 78);
   Vista  la  legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione
del servizio militare professionale);
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa);
   Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 (Disposizioni
integrative  e  correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196,  in  materia  di  riordino  dei  ruoli,  modifica  alle norme di
reclutamento,  stato ed avanzamento del personale non direttivo delle
Forze armate);
   Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni
integrative  e  correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198,  in  materia  di  riordino  dei  ruoli,  modifica  alle norme di
reclutamento,  stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente dell'Arma dei Carabinieri);
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche);
   Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
per   disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare  in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14  novembre  2000,  n.  331) e successive modificazioni/integrazioni
introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
   Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004,
n.   83,   concernente  il  regolamento  per  il  reclutamento  e  il
trasferimento  ad  altri  ruoli  del  personale  del  Gruppo Sportivo
dell'Arma dei Carabinieri;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n. 113 (Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad
altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate);
   Viste le direttive tecniche della Direzione Generale della Sanita'
Militare  del  Ministero della Difesa datate 5 dicembre 2005, emanate
per  l'accertamento  delle  imperfezioni  e delle infermita' che sono
causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare  e per delineare il
profilo  sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
in  applicazione  del  decreto  ministeriale  4  aprile 2000, n. 114,
integrate  con  il  decreto  dirigenziale  30 agosto 2007, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 207 del 6 settembre
2007  e  con  il  decreto  dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26 settembre
2007;
   Visto  il  decreto  6  dicembre  2005 del Direttore Generale della
Sanita'  Militare  concernente  l'adozione  delle  Direttive Tecniche
riguardanti  l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita', di
cui  all'art.  2,  comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.
114  e  i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento
dei militari atleti e istruttori;
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: «Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
Finanziaria 2008»;
   Visto  il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246);
                             Determina:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
   1)  E'  indetto  un concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2008
di n.   26 carabinieri  effettivi  in  ferma  quadriennale  di  sesso
maschile e femminile - per l'accesso al Centro Sportivo dell'Arma dei
Carabinieri  in  qualita'  di  atleti  nelle  discipline  di  seguito
indicate:

                      |1 atleta di sesso maschile nel settore "lanci"
a. Atletica leggera:  |giavellotto;
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                      |1 atleta di sesso maschile nel settore
                      |"velocita'" mt. 100 e mt. 200;
---------------------------------------------------------------------
                      |1 atleta di sesso maschile nel settore
                      |"ostacoli" mt. 110.
---------------------------------------------------------------------
b. Judo:              |2 atleti di sesso maschile ctg. Kg. - 81;
---------------------------------------------------------------------
                      |1 atleta di sesso maschile ctg. Kg. - 100;
---------------------------------------------------------------------
                      |2 atleti di sesso femminile ctg. Kg. - 57.
---------------------------------------------------------------------
                      |1 atleta di sesso maschile nella disciplina
                      |del "nuoto olimpico", specialita' 200 mt. e
c. Nuoto:             |400 mt. stile libero;
---------------------------------------------------------------------
                      |1 atleta di sesso maschile nella disciplina
                      |dei "tuffi", specialita' "trampolino mt. 3";
---------------------------------------------------------------------
                      |1 atleta di sesso femminile nella disciplina
                      |dei "tuffi", specialita' "piattaforma mt. 10".
---------------------------------------------------------------------
                      |1 atleta di sesso maschile nella specialita'
d. Scherma:           |della "sciabola";
---------------------------------------------------------------------
                      |1 atleta di sesso maschile nella specialita'
                      |della "spada".
---------------------------------------------------------------------
                      |3 atleti di sesso maschile nella specialita'
e. Sport invernali:   |dello "sci alpino";
---------------------------------------------------------------------
                      |1 atleta di sesso maschile nella specialita'
                      |dello "sci di fondo";
---------------------------------------------------------------------
                      |1 atleta di sesso maschile nella specialita'
                      |del "biathlon";
---------------------------------------------------------------------
                      |1 atleta di sesso femminile nella specialita'
                      |dello "sci di fondo".
---------------------------------------------------------------------
f. Taekwondo:         |1 atleta di sesso maschile ctg. Kg. - 78;
---------------------------------------------------------------------
                      |1 atleta di sesso maschile ctg. Kg. - 72.
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                      |1 atleta di sesso maschile nella specialita'
g. Tiro a segno:      |olimpica della "carabina mt. 10";
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                      |1 atleta di sesso femminile nella specialita'
                      |olimpica della "carabina mt. 10" e "carabina
                      |sportiva 3 posizioni".
---------------------------------------------------------------------
h. Pentathlon moderno:|2 atleti di sesso maschile.
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                      |1 atleta di sesso femminile nella specialita'
i. Equitazione:       |del "salto ad ostacoli".

   2)  Qualora  non  dovessero  essere coperti i posti per le singole
specialita',   l'Amministrazione   si   riserva  la  possibilita'  di
ammettere  eventuali  candidati  in una delle discipline indicate nel
precedente comma 1).
   3) Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha la facolta' di
revocare  o  annullare  il  presente  bando di concorso, sospendere o
rinviare  lo  svolgimento  del  concorso  stesso, nonche' le connesse
attivita'   di   reclutamento,   modificare,   fino   alla   data  di
incorporamento  dei  vincitori, il numero dei posti - in aumento o in
decremento  -  sospendere  la nomina dei vincitori alla frequenza del
corso,   in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2008.

        
      
                               Art. 2.
                              Requisiti
   1) Possono partecipare al concorso gli aspiranti di sesso maschile
e  femminile  di  cui  all'art.  1 che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
    a)  cittadinanza  italiana  e  godimento  dei  diritti  civili  e
politici;
    b)  aver  compiuto,  alla  data  di  scadenza  dei termini per la
presentazione  della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno
di  eta'  e  non superato il ventiseiesimo. Per coloro che hanno gia'
prestato  servizio  militare  obbligatorio o volontario, il limite di
eta' e' elevato a 28 anni, qualunque sia il grado rivestito;
    c)  avere,  se  minori,  il  consenso  a contrarre l'arruolamento
volontario  nell'Arma  dei carabinieri, espresso di comune accordo da
entrambi  i  genitori,  ai  sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio
1975,  n.  151  o  dal tutore, producendo l'atto di assenso, in carta
semplice,  conforme all'allegato «B» al presente decreto, da allegare
al modulo di partecipazione di cui all'allegato «A»;
    d)  idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri,
accertata  dal Centro Nazionale Selezione e Reclutamento Carabinieri,
il cui giudizio e' definitivo;
    e)  titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo
grado.  Il  concorrente  che  abbia  conseguito  il  titolo di studio
all'estero  dovra'  documentare  l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
    f)  idoneita'  psico-fisica prevista dalle direttive tecniche del
Ministero  della  Difesa  - Direzione Generale della Sanita' Militare
datate  5 dicembre 2005 e successive modifiche introdotte dai decreti
dirigenziali datata 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 (riguardanti i
portatori  di  deficit  di  G6PDH),  emanate per l'accertamento delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio  militare  e per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati  idonei  al  servizio  militare in applicazione del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    g)  idoneita'  prevista dal decreto 6 dicembre 2005 del Direttore
Generale   della   Sanita'   Militare  concernente  l'adozione  delle
Direttive  Tecniche  riguardanti  l'accertamento delle imperfezioni e
delle infermita', di cui all'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale
4  aprile 2000, n. 114 e i criteri per delineare il profilo sanitario
nel reclutamento dei militari atleti e istruttori;
    h)  statura  non  inferiore  ai  limiti  previsti dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 2
della  legge  13  dicembre 1986, n. 874 (cm. 165 per gli uomini e cm.
161 per le donne);
    i)  non  essere  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  da  corpi
militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
    j) non essere stati condannati per delitto non colposo;
    k)  non  essere imputati per delitti non colposi ne' essere stati
sottoposti a misure di prevenzione;
    l)  non  trovarsi  in  situazioni  comunque  non  compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
    m)  non essere stati riconosciuti «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi  a  prestare «servizio civile», ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
   2)  Gli  aspiranti,  oltre ai requisiti di cui al precedente comma
1),  devono  aver  conseguito,  nell'anno  2007  e  sino alla data di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nella  disciplina sportiva prescelta di cui al
precedente  art.  1, comma 1), risultati agonistici di livello almeno
nazionale certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali
di  appartenenza,  la  cui  valutazione  e' devoluta alla commissione
esaminatrice  di cui all'art. 4. Non saranno ritenuti validi i titoli
sportivi  rilasciati dalle Federazioni Sportive Regionali. Per i soli
posti  di  cui  al precedente art. 1, comma 1) lettera a. i candidati
dovranno  aver  conseguito  la  qualifica  di  «atleta  di  interesse
nazionale», rilasciata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera
- F.I.D.A.L. ed in corso di validita', necessaria per il tesseramento
federale   degli   atleti  in  forza  ai  Centri  Sportivi  di  Forza
armata/Forza di Polizia.
   3)  I  titoli  sportivi  certificati  dal  C.O.N.I.  ovvero  dalle
Federazioni   sportive  nazionali  di  appartenenza  da  ammettere  a
valutazione sono i seguenti:
    Campione  olimpico,  secondo  classificato  alle Olimpiadi, terzo
classificato   alle   Olimpiadi,   record  olimpico,  finalista  alle
Olimpiadi, partecipazione alle Olimpiadi;
    Campione  mondiale,  secondo classificato al Campionato mondiale,
terzo classificato al Campionato mondiale, record mondiale, finalista
al Campionato mondiale, partecipazione al Campionato mondiale;
    Vincitore di finale di Coppa del Mondo, secondo classificato alla
finale  di  Coppa  del Mondo, terzo classificato alla finale di Coppa
del Mondo, finalista alla Coppa del Mondo, partecipazione alla finale
di  Coppa  del  Mondo, vincitore di prova di Coppa del Mondo, secondo
classificato  ad  una prova di Coppa del Mondo, terzo classificato ad
una  prova  di  Coppa  del Mondo, finalista ad una prova di Coppa del
Mondo,  partecipazione  alla  finale  di una prova di Coppa del Mondo
(Per  la  disciplina  del  Judo  saranno  presi  in  considerazione i
medesimi risultati conseguiti nei Tornei Super «A»);
    Campione  Europeo,  secondo  classificato  al Campionato Europeo,
terzo   classificato   al   Campionato   Europeo,  partecipazione  al
Campionato Europeo, finalista al Campionato Europeo, record Europeo;
    Vincitore  di  Coppa  Europa,  secondo  classificato  alla  Coppa
Europa,  terzo  classificato  alla Coppa Europa, finalista alla Coppa
Europa, partecipazione alla Coppa Europa (Per la disciplina dello Sci
Nordico   saranno   presi  in  considerazione  i  medesimi  risultati
conseguiti  nel  circuito  «Continental cup»); primo, secondo e terzo
posto  ai  Giochi  del  Mediterraneo, ai Campionati Mondiali Militari
(CISM) o alle Universiadi;
    Campione  italiano  assoluto,  secondo classificato al Campionato
italiano   assoluto,   terzo   classificato  al  Campionato  italiano
assoluto, record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: dal
quarto  all'ottavo posto, dal nono al sedicesimo posto (saranno presi
in considerazione solo i risultati conseguiti a livello individuale);
    Campione   italiano   di   categoria,   secondo  classificato  al
Campionato  italiano  di  categoria, terzo classificato al Campionato
italiano  di  categoria;  record  italiano  di  categoria; Campionato
italiano  di categoria: dal quarto all'ottavo posto (saranno presi in
considerazione solo i risultati conseguiti a livello individuale).
   4)  I  requisiti sopra indicati, ad eccezione solo per l'eta' e di
quelli  previsti ai precedenti commi 2) e 3), devono essere posseduti
alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione    e   mantenuti   fino   alla   data   dell'effettivo
incorporamento nell'Arma dei carabinieri, pena l'esclusione.
   5)   I   candidati   non   dovranno   inoltre  essere,  alla  data
dell'effettivo  incorporamento,  imputati  per  delitti non colposi o
sottoposti  a  misure  di  prevenzione  ovvero trovarsi in situazioni
incompatibili  con  l'acquisizione  o la conservazione dello stato di
carabiniere.
   6) Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle procedure concorsuali.
   7)  Ove  non  specificato il sesso, ogni disposizione del presente
bando  dovra'  intendersi  rivolta  ai  cittadini di sesso maschile e
femminile.

        
      
                               Art. 3.
           Domanda di partecipazione. Termine e modalita'
   1)   La   domanda  di  partecipazione  al  concorso,  sottoscritta
dall'interessato,  indicante  anche  l'eventuale  possesso dei titoli
riferiti  alle maggiorazioni di punteggio ed alle preferenze previste
dall'art.   9  del  presente  bando,  redatta  sull'apposito  modulo,
riproducibile   anche  in  fotocopia,  (facsimile  in  allegato  «A»,
disponibile  anche  sul  sito  web  https://www.carabinieri.it/ ),  deve essere
spedita,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, a pena
decadenza,  entro  il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal  giorno  successivo  a quello di pubblicazione del presente bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  al  Comando
Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  Centro  Nazionale Selezione e
Reclutamento, Ufficio Reclutamento e Concorsi, viale di Tor di Quinto
n.  119 -  00191  Roma, d'ora in poi denominato CNSR dei carabinieri.
Per  la  data  di spedizione fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
   2)  I termini per la presentazione della domanda di partecipazione
al  concorso  sono  perentori.  Nel computo dei termini si esclude il
giorno  iniziale  e, se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza
e'  prorogata  al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi
si computano nel termine.
   3) Il concorrente residente all'estero potra' compilare la domanda
anche  su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di
cui  al  gia'  citato allegato «A» ed inoltrarla tramite le autorita'
diplomatiche  o  consolari,  entro  il termine di cui al comma 1) del
presente articolo.
   4)  Il  concorrente,  consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi  dell'art.  76  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  possono  derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' indicare nella domanda:
    a)  i  propri  dati  anagrafici  (cognome e nome, data e luogo di
nascita, residenza) ed il codice fiscale;
    b) il preciso recapito presso il quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo del codice di avviamento
postale  e,  ove  possibile,  del  numero  telefonico (utenze fissa e
mobile).  Ogni  variazione  dell'indirizzo  che  venga  a verificarsi
durante  l'espletamento  del concorso dovra' essere segnalata a mezzo
lettera   raccomandata   o   telegramma   direttamente  al  CNSR  dei
carabinieri.  L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale  mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione
del  recapito  da  parte  del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
    c)  il  possesso  della  cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza,  dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o
ha assolto agli obblighi militari;
    d) lo stato civile;
    e)  il  titolo  di  studio  posseduto, l'istituto o l'universita'
presso  il  quale  e'  stato conseguito il piu' elevato, la sede e la
data;
    f)   i   dati   inerenti   la  posizione  del  servizio  militare
obbligatorio/volontario eventualmente prestato;
    g)  l'eventuale  possesso dei titoli costituenti maggiorazione di
punteggio o precedenze in graduatoria;
    h)  se minorenne, dovra' far firmare la domanda di partecipazione
da  entrambi  i  genitori  o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva  potesta'  o,  in  mancanza  di  essi, dal tutore nonche'
produrre  l'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato
«B»  al presente decreto, da includere al modulo di partecipazione di
cui all'allegato «A»;
    i) di non essere stato condannato per delitto non colposo;
    j)  di  non  essere  imputato  per delitto non colposo ne' essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
    k)  di  non  essere  stato  espulso  dalle Forze armate, da corpi
militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
    l) di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza» ovvero
ammesso  a  prestare  «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
    m) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;
    n)  di  non  trovarsi  in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
    o)   di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
    p)   di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  e  alla
trattazione  dei  dati personali nel rispetto della normativa vigente
in  tema  di tutela della privacy (art. 13 del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196  -  «Codice  in materia di protezione dei dati
personali»)  nonche'  alle  procedure  di  documentazione  secondo le
modalita'  indicate  nell'art.  22,  comma 2 della Legge 241/1990. In
particolare  gli  accertamenti  previsti  dal  bando (compresi quelli
psico-fisici) potranno avere anche forma fotografica.
   5)   Alla   domanda  deve  essere  allegato  obbligatoriamente  il
curriculum personale costituito da attestati ufficiali rilasciati dal
C.O.N.I.  o,  per  esso,  dalle Federazioni sportive nazionali chiuso
alla   data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   attestanti  i  risultati
conseguiti  in  ambito  nazionale  ed  internazionale dai concorrenti
secondo i criteri previsti nel precedente art. 2, comma 2).
   6)  Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma  per  esteso.  La mancanza di sottoscrizione comportera' la non
ammissione al concorso.
   7)  Nella  trasmissione  delle  domande  non sono consentiti altri
tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni.
   8)  Gli aspiranti sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente,
con  dichiarazione  sottoscritta, completa di copia fotostatica di un
proprio documento di identita' in corso di validita', ogni variazione
di indirizzo al CNSR dei carabinieri.
   9) Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere il
consenso  alla  raccolta  e  trattazione  dei  dati  personali che lo
riguardano,  necessari  all'espletamento  dell'iter  concorsuale  (il
conferimento   di   tali   dati  e'  imprescindibile  ai  fini  della
valutazione   dei   requisiti   di   partecipazione),  si  assume  le
responsabilita'  penali ed amministrative per eventuali dichiarazioni
mendaci.
   10)  Eventuali  informazioni  potranno essere richieste al Comando
Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -  Ufficio  Relazioni  con  il
Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935 o sulla
mail box carabinieri@carabinieri.it.

        
      
                               Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
   1)   Alla   valutazione   dei   titoli  provvede  una  Commissione
esaminatrice  nominata  con  determinazione  del  Comandante Generale
dell'Arma dei carabinieri o da autorita' da questi delegata, composta
da:
    a.  un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei carabinieri,
presidente;
    b. un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
    c. un funzionario del CONI, membro.
   2)  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un maresciallo
aiutante luogotenente dell'Arma dei carabinieri.
   3)  La  commissione  esaminatrice  procedera'  alla  verifica  del
possesso   dei  requisiti  di  partecipazione  al  concorso  ed  alla
valutazione dei titoli previsti nel precedente art. 2, commi 2) e 3).
I titoli saranno valutati secondo i criteri indicati nella tabella in
allegato  «C»  del bando con l'attribuzione, a ciascun candidato, del
relativo punteggio.
   4)  I  candidati  in  possesso  dei  requisiti  previsti dal bando
saranno  convocati  presso  il  CNSR dei carabinieri, viale di Tor di
Quinto  n.153 - 00191 - Roma, per essere sottoposti agli accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali  della  durata  presunta di tre giorni
feriali, esclusi sabato e festivi.

        
      
                               Art. 5.
                     Documenti di riconoscimento
   In  occasione delle prove e degli accertamenti previsti dal bando,
i  candidati  dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di  riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

        
      
                               Art. 6.
                      Accertamenti psico-fisici
   1)  I  concorrenti  di  cui al precedente art. 4, comma 4) saranno
sottoposti,   presso  il  CNSR  dei  carabinieri,  agli  accertamenti
psico-fisici, disciplinati da apposite norme tecniche, da parte di un
collegio  medico  che  si  avvarra' della collaborazione di personale
militare  infermieristico  e  tecnico  e  sara'  coadiuvato da medici
specialisti   consulenti,   al   fine   di   accertare   il  possesso
dell'idoneita'  psico-fisica  a  prestare  servizio  in  qualita'  di
carabiniere. Il Collegio medico sara' composto da un ufficiale medico
di  grado  non  inferiore  a Tenente Colonnello (Presidente) e da due
ufficiali  medici,  membri,  di  cui  il  meno  elevato in grado o, a
parita'  di  grado,  il  meno  anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.  A  ciascun  concorrente  verra'  attribuito  un  profilo
sanitario,  secondo i criteri stabiliti dalla direttiva tecnica della
Direzione  Generale  della  Sanita'  Militare  -  5 dicembre 2005 - e
successive  modifiche  introdotte  dai decreti dirigenziali datata 30
agosto  2007  e 20 settembre 2007 (riguardanti i portatori di deficit
di  G6PDH),  emanata  per  l'accertamento  delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per
delineare  il  profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati idonei al
servizio  militare  e  dal  decreto - 6 dicembre 2005 - del Direttore
Generale   della   Sanita'   Militare  concernente  l'adozione  delle
Direttive  Tecniche  riguardante  l'accertamento delle imperfezioni e
delle infermita', di cui all'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale
4  aprile 2000, n. 114 e i criteri per delineare il profilo sanitario
nel  reclutamento  dei  militari  atleti  e  istruttori,  nonche' dei
seguenti requisiti specifici:
    statura non inferiore a:
     cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
     cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile;
    un  esame  oculistico  (funzionalita' visiva uguale o superiore a
complessivi  16/10  e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile  con  correzione non superiore a 4 diottrie per la sola
miopia,  anche  in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche
in  solo  occhio,  per  gli  altri vizi di refrazione; campo visivo e
motalita'    oculare    normale;    senso   cromatico   alle   tavole
pseudoisocromatiche).
   Tra   gli   interventi   di   chirurgia   rifrattiva   e'  ammessa
esclusivamente la tecnica PRK.
   All'atto della presentazione, i candidati dovranno:
    esibire:
     esame  radiografico  del  torace  in  due  proiezioni e relativo
referto,   rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica  o  privata
convenzionata,  effettuato  entro  i  sei  mesi  precedenti alla data
fissata per gli accertamenti psico-fisici;
     certificato  rilasciato  da  una  struttura sanitaria pubblica o
privata  convenzionata  attestante  la  recente effettuazione (da non
oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
     certificato  medico  non  antecedente  a sei mesi, attestante la
presenza/assenza   di   deficit  di  glucosio-6-fosfato  deidrogenasi
(G6PDH)  ed  eventuali  manifestazioni  emolitiche o meno, secondo il
modello all'allegato 1;
    presentare,  se di sesso femminile, referto attestante l'esito di
test  di  gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato
presso  struttura  sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i
cinque  giorni  antecedenti  la  data  di  presentazione e referto di
ecografia  pelvica  eseguita,  presso  struttura  pubblica  o privata
convenzionata, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti
psico-fisici;
    produrre,  in  copia  o  in originale, ai fini dell'effettuazione
delle indagini radiologiche:
     dichiarazione   di   consenso,   in   carta  semplice,  conforme
all'allegato   «D»  al  presente  decreto  (solo  per  i  concorrenti
maggiorenni);
     atto  di  assenso,  in  carta  semplice, come da allegato «D» al
presente  decreto  sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore
che  esercita  legittimamente  l'esclusiva potesta' o, in mancanza di
essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione
presso  il  CNSR  dei carabinieri). La mancata presentazione di detto
documento  determinera'  la  non ammissione del concorrente minorenne
agli accertamenti psico-fisici.
   2)   I  candidati  saranno  sottoposti  alle  seguenti  visite  ed
accertamenti:
    cardiologico con E.C.G.;
    oculistico;
    odontoiatrico;
    otorinolaringoiatrico;
    psichiatrico;
    analisi  completa  delle urine, compresa la ricerca di cataboliti
urinari  di  sostanze  stupefacenti  e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici;
    analisi del sangue concernenti:
     emocromo completo;
     glicemia;
     azotemia;
     creatinemia;
     transaminasemia (ALT-AST);
     bilirubinemia totale e frazionata;
     G6PDH (metodo quantitativo). I concorrenti affetti da deficit di
glucosio-6-fosfato-deidrogenasi,  giudicati  idonei agli accertamenti
psico-fisici,   dovranno   sottoscrivere  apposita  dichiarazione  di
ricevuta   informazione  e  di  responsabilizzazione  in  conformita'
all'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.
   Le   concorrenti,  inoltre,  saranno  sottoposte  ad  accertamento
ginecologico.
   La   Commissione   potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici  strumentali,  anche  presso
strutture  ospedaliere  militari  o  civili,  nei  casi meritevoli di
approfondimento diagnostico.
   3) Saranno giudicati non idonei i candidati nei cui confronti:
    verra'  attribuito  un  coefficiente uguale o superiore a «2» per
l'apparato  psico  (PS)  e  superiore  a  «4»  per  tutti  gli  altri
coefficienti,  fermi  restando  i  requisiti ed i criteri di cui agli
articoli  2  e  3  del decreto 6 dicembre 2005 del Direttore Generale
della Sanita' Militare;
    sara'  accertata la positivita' ai cataboliti urinari di sostanze
stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,  cocaina, oppiacei,
cannabinoidi  e  barbiturici, confermata presso struttura ospedaliera
militare o civile.
   Sono, altresi', motivo di non idoneita':
    le  alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle
parti   del   corpo  non  coperte  dall'uniforme,  quando  per  sede,
dimensioni   o   natura  compromettano  il  decoro  della  persona  e
dell'uniforme stessa;
    le  imperfezioni  e  infermita'  non  contemplate  nei precedenti
alinea,  comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio in qualita' di carabiniere.
   4)  In  caso  di  positivita'  al  test di gravidanza, il collegio
medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti
e  dovra'  astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art.
3, comma 2 del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114
e  dal  punto  9  delle  avvertenze riportate nella direttiva tecnica
datata   5   dicembre   2005  per  l'applicazione  dell'elenco  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.  Le concorrenti, pertanto, all'atto dell'approvazione della
graduatoria  di  merito  con  provvedimento  del  Comandante Generale
dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata, di cui
al  successivo  art. 9, comma 5), dovranno essere risultate idonee in
tutti  gli  accertamenti  - pena l'immediata esclusione - comprese le
concorrenti  nei  confronti  delle  quali  sia rilevato il richiamato
impedimento  temporaneo  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.
   5) Lo stesso collegio medico, seduta stante, laddove non riscontri
impedimento  all'accertamento psico-fisico di cui al precedente comma
4),  comunichera'  per  iscritto l'esito con uno dei seguenti giudizi
che sono definitivi:
    «idoneo/a»;
    «non idoneo/a», indicando la relativa diagnosi.
   6) I concorrenti «non idonei» in sede di accertamenti psico-fisici
non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.

        
      
                               Art. 7.
                      Accertamento attitudinale
   1)  I  concorrenti  giudicati  idonei  agli accertamenti di cui al
precedente   art.  6  saranno  sottoposti,  da  parte  del  CNSR  dei
carabinieri,  a  verifica  della  idoneita'  attitudinale al servizio
quale  carabiniere  effettivo nell'Arma dei carabinieri, disciplinata
da apposite norme tecniche.
   2)  L'esito  dell'accertamento  attitudinale  verra' comunicato ai
candidati seduta stante, mediante uno dei seguenti giudizi:
    «idoneo/a»;
    «non idoneo/a».
   Tale giudizio e' definitivo.

        
      
                               Art. 8.
     Esclusione, rinuncia e mancata presentazione del candidato
   1) Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» agli accertamenti.
   2)  I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto  di  uno  o  piu'  dei requisiti prescritti, sono esclusi, in
qualsiasi  momento, con provvedimento motivato del Direttore del CNSR
dei  carabinieri  dal  concorso  ovvero, se vincitori, dalla relativa
graduatoria, decadendo dalla nomina.
   3)  L'eventuale  rinuncia  al  concorso, sottoscritta in qualunque
momento dall'interessato, e' irrevocabile.
   4)  I  candidati  che  non  si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti  per  gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno
considerati  rinunciatari  al  concorso  e  non  saranno ammessi alle
ulteriori  fasi  concorsuali. In presenza di comprovato e documentato
impedimento, segnalato tempestivamente dal candidato a mezzo fax (con
comunicazione  completa  di  copia  fotostatica  di  un  documento di
identita'  dell'interessato)  o  telegramma  al CNSR dei carabinieri,
potra'  essere  fissata,  tuttavia, compatibilmente con il calendario
degli  accertamenti  sopra indicati, una nuova data di presentazione,
non suscettibile di ulteriore proroga.
   5)  L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  circa
possibili   disguidi   derivanti   da   errate,   mancate  o  tardive
segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore,
ne' in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi
di convocazione dovute a cause non imputabili a propria inadempienza.

        
      
                               Art. 9.
Formazione  della graduatoria. Maggiorazioni di punteggio e titoli di
                             preferenza
   1)  La  Commissione  esaminatrice  redige  la  graduatoria finale,
suddivisa  per  discipline sportive, dei concorrenti giudicati idonei
agli accertamenti prescritti dal presente bando provvedendo a sommare
il punteggio dei titoli attribuito dalla Commissione esaminatrice nel
precedente  art.  4,  comma  3),  maggiorato dei sottonotati punteggi
incrementali:
    a. laurea di 2° livello (o titolo equipollente): punti 1;
    b. laurea di 1° livello (o titolo equipollente): punti 0,75;
    c. diploma di scuola media superiore (5 anni): punti 0,50;
    d. diploma di scuola media superiore (4 anni): punti 0,25.
   Il  punteggio relativo ai titoli di studio, di cui alle precedenti
lettere  a),  b),  c) e d), sara' attribuito considerando solo quello
piu' elevato posseduto.
   Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero
dovra'  documentare  l'equipollenza  del medesimo a quello prescritto
per la partecipazione al concorso.
   2) A parita' di punteggio e' data la precedenza:
    a) agli orfani di guerra ed equiparati;
    b) ai figli di decorati al valor militare;
    c) ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor dell'Esercito,
al  valor  di  Marina,  al  valor Aeronautico, al valor dell'Arma dei
carabinieri o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere
e  di  militari  dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per
cause riconducibili all'attivita' di servizio.
   3)  In  caso  di  ulteriore  parita' e' preferito l'aspirante piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
   4) I titoli indicati nei precedenti commi 1) e 2) saranno ritenuti
utili ai fini della formazione della graduatoria, solo se:
    a)  posseduti  alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande;
    b)  dichiarati  dall'aspirante nell'allegato «A» o comunicati con
apposita  istanza  al  CNSR  dei  carabinieri in carta semplice o con
dichiarazione   sostitutiva  completa  di  copia  fotostatica  di  un
documento   di   identita'   dell'interessato,  a  mezzo  di  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
   5) Con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o
di  autorita'  da  lui  delegata,  riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento,  sara' approvata la graduatoria finale. La posizione in
graduatoria  sara'  consultabile,  da parte di ciascun candidato, sul
sito   internet www.carabinieri.it   e   potranno   essere  richieste
informazioni  sull'esito  della  stessa  anche  al  Comando  Generale
dell'Arma  dei  carabinieri  -  Ufficio  Relazioni  con il Pubblico -
Piazza  Bligny  n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935 o sulla mail-box
carabinieri@carabinieri.it.
   6)  L'Amministrazione  controllera'  - a campione - la veridicita'
dei dati dichiarati.
   7)  I candidati idonei che nella graduatoria finale, suddivisa per
discipline  sportive,  risulteranno  compresi  nel numero dei posti a
concorso  di  cui al precedente art. 1 saranno dichiarati «vincitori»
mentre i restanti «idonei non vincitori».
   8) I candidati vincitori che non saranno incorporati nell'Arma dei
carabinieri  per  rinuncia  al concorso o ai sensi di quanto previsto
dal  successivo  art. 13, comma 2), saranno sostituiti nell'ordine di
graduatoria  con  altri  idonei  relativi  alla  medesima  disciplina
sportiva, secondo le modalita' indicate nello stesso art. 13.

        
      
                              Art. 10.
                     Mantenimento dei requisiti
   Fino   al   momento   dell'incorporamento,  i  candidati  dovranno
mantenere il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 ad eccezione
dell'eta'  e,  in  caso  contrario,  saranno dichiarati decaduti, con
provvedimento del Direttore del CNSR dei carabinieri.

        
      
                              Art. 11.
Documentazione  da produrre a cura dei candidati vincitori al Reparto
               di istruzione dell'Arma dei carabinieri
   1) I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno far pervenire,
mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di istruzione di
assegnazione  dell'Arma dei carabinieri una dichiarazione sostitutiva
di  certificazione, secondo lo schema in allegato «E» dei sottonotati
documenti:
    a) cittadinanza italiana;
    b) godimento dei diritti politici;
    c) titolo di studio;
    d) estratto dell'atto di nascita;
    e) certificato di stato civile.
   2)  I  vincitori  che siano militari in servizio dovranno altresi'
consegnare,  all'atto  della  presentazione,  in  busta chiusa, copia
conforme  del  foglio  matricolare,  aggiornato  in  ogni  sua parte,
rilasciato dal Comando militare di provenienza.
   3)  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  rilascio ed uso di atti
falsi,   il   dichiarante   decade   dai   benefici   conseguenti  al
provvedimento  di  inclusione  in  graduatoria  e sara' deferito alla
competente  Autorita' Giudiziaria per le violazioni previste e punite
dal  codice  penale,  dalle  leggi  speciali  in materia, nonche' per
quelle di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.

        
      
                              Art. 12.
                   Ammissione al corso e posizione
   1)  I  concorrenti  utilmente  compresi  nella graduatoria finale,
suddivisa  per  discipline  sportive,  secondo  quanto  previsto  dal
precedente  art.  9  saranno  ammessi, con apposita comunicazione, al
corso  allievi carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa e nel
limite  dei  posti  messi a concorso. I predetti saranno ammessi alla
frequenza, in qualita' di allievo carabiniere, del 5° corso formativo
per  atleti  del  Centro Sportivo dell'Arma dei carabinieri, mirato a
far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti
militari e di polizia.
   2)  Il  predetto  personale  sara'  assunto  in forza dalla Scuola
Allievi carabinieri di assegnazione dalla data che verra' a suo tempo
stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

        
      
                              Art. 13.
             Presentazione al corso allievi carabinieri
   1)  Il  corso  allievi  carabinieri si svolgera' presso una Scuola
Allievi   carabinieri  secondo  i  programmi  stabiliti  dal  Comando
Generale   dell'Arma   dei  carabinieri  e  le  norme  contenute  nel
Regolamento interno per la Scuola Allievi carabinieri.
   2)   L'Amministrazione   ha  facolta'  di  convocare  i  candidati
vincitori  prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le  operazioni  di  incorporamento,  ivi compresa la visita medica da
parte  del  Dirigente  del  Servizio  Sanitario  per accertare se, in
relazione  al  disposto  di  cui  al  quarto comma dell'art. 2, siano
ancora   in   possesso   dei  prescritti  requisiti  fisici.  Qualora
riscontrati  affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute, i
candidati  saranno  rinviati  al  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  per  l'accertamento  dell'idoneita'  fisica al servizio
nell'Arma  dei  carabinieri.  I  provvedimenti  di  non  idoneita', o
temporanea  non  idoneita'  che  non  si risolvano entro dieci giorni
dalla  data  fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione
dal   concorso.  Il  giudizio  di  non  idoneita'  e'  definitivo.  I
concorrenti  giudicati  non  idonei saranno sostituiti nell'ordine di
graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei.
   3)  Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della
visita   medica   di  cui  al  precedente  comma  2),  il  temporaneo
impedimento  all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare
incondizionato,  saranno  dichiarate  escluse  dal  concorso  con  le
modalita'   previste   dall'art.   8   e  sostituite  nell'ordine  di
graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. Il giudizio
di non idoneita' e' definitivo.
   4) I concorrenti vincitori dovranno presentarsi muniti di:
    certificato plurimo delle vaccinazioni;
    certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante
il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
   I  candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre un test
di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata
con   S.S.N.,   entro   i   cinque   giorni  precedenti  la  data  di
presentazione.
   I  candidati  ammessi  che  non  si  presenteranno all'Istituto di
formazione   di   assegnazione   entro   il   termine  fissato  nella
convocazione    saranno   considerati   rinunciatari   e   sostituiti
nell'ordine  di graduatoria, entro i primi venti giorni di corso, con
altri  candidati  idonei,  nell'ordine  della  graduatoria  di cui al
precedente  art.  9. Detto Istituto potra', comunque, autorizzare gli
aspiranti  -  per  comprovati motivi, da preavvisare tramite Stazione
dei   Carabinieri   competente   per  territorio  -  a  differire  la
presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.
   5)  La  rinuncia  all'incorporamento  o  alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.
   6) I candidati in servizio o in congedo, compresi gli appartenenti
all'Arma  dei Carabinieri in ferma volontaria, utilmente collocati in
graduatoria  e  dichiarati  vincitori  del concorso, saranno ammessi,
previa  rinuncia  al  grado  posseduto,  alla ferma quadriennale. Nei
confronti dei volontari delle Forze Armate in servizio, vincitori dei
concorso,  trovano  applicazione  le norme contenute nell'art. 21 del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.
   7)  Gli  arruolati, durante il corso formativo, previo superamento
degli  esami,  conseguono  la  nomina  ad  allievo carabiniere e sono
immessi,   secondo  l'ordine  della  graduatoria  finale,  nel  ruolo
appuntati  e  carabinieri, con determinazione del Comandante Generale
dell'Arma  dei  Carabinieri  o  dell'Autorita' da questi delegata. Al
termine  del  corso  gli  allievi  giudicati  idonei saranno nominati
carabinieri e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti.

        
      
                              Art. 14.
                   Trattamento dei dati personali
   1)  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti  presso il CNSR dei carabinieri per le finalita' di gestione
del  concorso e saranno trattati presso una banca automatizzata anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
   2)  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3)  L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto  legislativo, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
   4)  Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti
dell'Ufficiale  o del Funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore del CNSR dei
carabinieri.

        
      
                              Art. 15.
                          Spese di viaggio
   1)  Sono  a  carico  dei  candidati  le  spese  per i viaggi e per
l'alloggio  connessi  agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali,
nonche' all'incorporamento.
   2)  I  concorrenti  in  servizio  quali  militari dovranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria  per  esami,  limitata  ai  giorni di svolgimento degli
accertamenti,   nonche'  al  tempo  strettamente  necessario  per  il
raggiungimento  delle  sedi  ove  si svolgeranno dette prove e per il
rientro nella sede di servizio.
   3)  Qualora  il  concorrente  non  sostenga  le  prove  per  cause
dipendenti  dalla  sua  volonta'  o  venga  espulso  dalle stesse, la
licenza   straordinaria  sara'  computata  in  detrazione  da  quella
ordinaria dell'anno in corso.
   Il  presente  bando  sara'  sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa   vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 luglio 2008
                                      Gen. C.A.: Gianfrancesco Siazzu