Concorso per 130 dottori di ricerca (veneto) UNIVERSITA' DI VERONA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 130
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 61 del 05-08-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI VERONA CONCORSO   (scad.  15 settembre 2008) Selezione pubblica per il «Conferimento di centotrenta borse di dottorato di ricerca - bando di concorso per l'ammissione alle scuole ed ai corsi di dotto ...
Ente: UNIVERSITA' DI VERONA
Regione: VENETO
Provincia: VERONA
Comune: VERONA
Data di inserimento: 26-08-2008
Data Scadenza bando 15-09-2008
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UNIVERSITA' DI VERONA
CONCORSO   (scad.  15 settembre 2008)
Selezione  pubblica  per  il  «Conferimento  di  centotrenta borse di
   dottorato  di  ricerca  -  bando di concorso per l'ammissione alle
   scuole ed ai corsi di dottorato di ricerca per l'anno 2009».
                               Art. 1.
                          Bando di concorso
   E' indetta presso l'Universita' degli studi di Verona la selezione
pubblica  per  il  «Conferimento di centotrenta borse di dottorato di
Ricerca - Bando di concorso per l'ammissione alle Scuole di dottorato
ed ai Corsi di Dottorato di Ricerca per l'anno 2009».

               ---->  Vedere elenco a pag. 102   <----

   Per  ciascuna Scuola di Dottorato e per ciascun Corso di Dottorato
di  Ricerca le informazioni relative all'offerta formativa, al numero
dei  posti  messi  a  concorso,  al  numero delle borse di studio, ai
criteri  per  la  valutazione  degli  eventuali  titoli, alle date di
espletamento  della prova di ammissione, alla lingua straniera in cui
puo'  essere  sostenuta  la prova orale da parte del candidato che ne
faccia  richiesta  all'interno  della domanda di partecipazione ed ad
altre  modalita'  per  lo svolgimento delle selezioni, sono riportate
nell'Allegato 1, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.

        
      
                               Art. 2.
Istituzione  e  attivazione  delle Scuole di dottorato e dei Corsi di
                        dottorato di ricerca
   Sono istituite, con D. R. n. 2797/2008 del 9 luglio 2008 le Scuole
di  Dottorato  e  i  Corsi  di  Dottorato di Ricerca per l'anno 2009,
aventi  sede  amministrativa  presso  l'Universita'  degli  studi  di
Verona.
   I  Corsi  di Dottorato di Ricerca verranno attivati dal 1° gennaio
2009,  con  anno  accademico coincidente con l'anno solare, qualora -
espletato  il  concorso  di ammissione - risulti per ciascun Corso di
Dottorato,  anche  afferenti  le  Scuole,  un  numero  minimo  di tre
iscritti.

        
      
                               Art. 3.
                 Requisiti di ammissione al concorso
   Potranno  presentare  domanda  di  partecipazione  al concorso per
l'ammissione  alle  Scuole  e/o  Corsi di Dottorato di Ricerca, senza
limitazioni  di  eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di
diploma   di   laurea   del   previgente   ordinamento  o  di  laurea
specialistica/magistrale  del nuovo ordinamento conseguita in Italia,
o   di   analogo  titolo  accademico  conseguito  presso  Universita'
straniere  e  riconosciuto  idoneo dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
   Potranno   presentare   domanda  per  partecipare  agli  esami  di
ammissione  anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro
e  non  oltre la data prevista per l'inizio dei corsi. In tal caso la
partecipazione  al Bando di concorso verra' disposta "con riserva" ed
i  candidati  saranno  tenuti  a  presentare  all'Area Ricerca - U.O.
Dottorati  di  Ricerca  entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in
corso,  a  pena  di  decadenza,  il  relativo certificato di laurea o
autocertificazione di laurea (prevista ai sensi del DPR n. 445 del 28
dicembre 2000 per i soli cittadini comunitari).
   I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal
concorso,  per  difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta
in  qualsiasi  momento,  anche successivamente allo svolgimento delle
prove,  con  motivato provvedimento. Sara' inoltre esclusa la domanda
presentata o pervenuta oltre il termine stabilito o priva dell'esatta
denominazione  della  Scuola/Corso di Dottorato di Ricerca per cui si
concorre.

        
      
                               Art. 4.
                      Domanda di partecipazione
   La    domanda    di   partecipazione,   indirizzata   al   Rettore
dell'Universita' degli studi di Verona, Via dell'Artigliere 8 - 37129
Verona  - Italia, redatta in carta libera secondo lo schema riportato
nell'Allegato 2, corredata dagli eventuali titoli previsti dal bando,
a pena dell'esclusione dal concorso, dovra' essere presentata entro e
non oltre il 15 settembre 2008, secondo una delle seguenti modalita':
   consegna   a   mano   (specificando   sulla   busta   Domanda   di
partecipazione  al concorso per l'ammissione alla Scuola di Dottorato
in     ...........................,    Corso    di    Dottorato    in
..............................  )  presso  l'Ufficio posta di Ateneo,
Via  dell'Artigliere n. 8, Verona, nei seguenti orari: dal lunedi' al
venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
   spedizione   tramite   servizio  postale  indirizzata  al  Rettore
dell'Universita' degli Studi di Verona, Via dell'Artigliere 8 - 37129
Verona  - Italia (specificando sulla busta "Domanda di partecipazione
al   concorso   per   l'ammissione   alla   Scuola  di  Dottorato  in
...............................,     Corso     di     Dottorato    in
......................................... ).
   Sara'  considerata  prodotta  in  tempo  utile anche la domanda di
ammissione  spedita  entro  il  termine sopra indicato. A tal fine fa
fede  il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Resta esclusa
qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.
   I   candidati   che   intendano   concorrere  per  piu'  curricula
nell'ambito  del  medesimo  Corso di Dottorato, ovvero per piu' Corsi
nell'ambito della medesima Scuola, a pena di esclusione dal concorso,
dovranno  indicare  correttamente  nella  domanda,  che  deve  essere
corredata  dagli  specifici  titoli  richiesti  per la valutazione di
partecipazione,   i  curricula  o  i  corsi  per  i  quali  intendono
concorrere.
   Qualora,  successivamente  alla  presentazione  della  domanda  di
partecipazione   al  concorso,  il  candidato  avesse  necessita'  di
integrare  la  propria  documentazione, potra' far pervenire entro la
scadenza  del Bando il materiale aggiuntivo (specificando sulla busta
Integrazione   alla   domanda   di  partecipazione  al  concorso  per
l'ammissione  alla  Scuola  di  dottorato in .......................,
Corso di Dottorato in ...........................).
   L'Amministrazione  universitaria non assume alcuna responsabilita'
in   caso   di  dispersione  di  comunicazioni  causata  da  inesatte
indicazioni  del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi postali imputabili a terzi.
   Alle domande di ammissione, sottoscritte in originale da parte del
candidato, dovranno essere allegati:
    la   fotocopia,   fronte   retro,   di  un  valido  documento  di
riconoscimento;
    i titoli oggetto da valutare specificati nell'Allegato 1.
   I  titoli  potranno  essere  presentati in originale o in semplice
copia   dichiarata   conforme   all'originale;  successivamente  alla
pubblicazione  della  graduatoria  finale  di ammissione, i candidati
dovranno   provvedere,   a   proprie  spese,  al  ritiro  dei  titoli
presentati;  trascorsi  sei  mesi  dalla  data di pubblicazione della
suddetta  graduatoria,  i  titoli  non  ritirati saranno sottoposti a
procedura di scarto.
   Nella   domanda  di  partecipazione,  Allegato  2  del  Bando,  al
candidato    e'   richiesto   di   dichiarare,   sotto   la   propria
responsabilita':
    a)  cognome  e  nome,  codice  fiscale,  data e luogo di nascita,
residenza,  numero  telefonico, recapito eletto ai fini del concorso,
indirizzo e-mail;
    b) cittadinanza;
    c)  l'esatta  denominazione della Scuola/Corso/i di Dottorato per
cui intende concorrere;
    d) diploma di laurea (previgente ordinamento) o diploma di laurea
specialistica/magistrale  (nuovo  ordinamento)  posseduto  o  che  si
conseguira'  entro  i  termini  di  cui all'art. 3, nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita;
    e) per gli studenti stranieri:
     titolo  di studio conseguito presso un'universita' straniera con
relativa  indicazione  dell'Universita'  italiana  e  gli estremi del
decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza;
     nel  caso  in  cui  il titolo straniero non sia stato dichiarato
equipollente,  la traduzione in italiano o in inglese autocertificata
dal  candidato corredata dai documenti utili a consentire al Collegio
dei  docenti  la valutazione dei titoli, ai soli fini dell'ammissione
al Dottorato di Ricerca;
    f)  la  lingua straniera nella quale intende sostenere l'esame di
ammissione, se prevista;
    g)   l'impegno   a   comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento di residenza o di recapito.
   I   candidati   nella  domanda  di  ammissione  dovranno  altresi'
autorizzare  gli uffici competenti al trattamento dei dati personali,
ai  sensi  del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
   I candidati disabili, ai sensi della legge 104/1992, nell'apposita
sezione  contenuta  all'interno  del  modulo di domanda dovranno fare
esplicita  richiesta,  in relazione al proprio handicap, dell'ausilio
necessario  nonche'  all'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove.

        
      
                               Art. 5.
Disposizioni  per  i  candidati  in  possesso  di  titolo  accademico
                              straniero
   I  candidati  in  possesso di titolo accademico straniero dovranno
allegare  alla domanda di partecipazione un certificato di laurea con
l'indicazione  degli  esami  sostenuti  e relativa votazione ed una o
piu'  lettere  di  presentazione  dell'Universita' presso la quale e'
stato conseguito il titolo.
   I   cittadini   stranieri   dovranno   allegare  alla  domanda  un
certificato di cittadinanza (in carta libera).
   Se il titolo accademico e' gia' stato dichiarato equipollente alla
laurea  italiana,  i  candidati  dovranno  indicare obbligatoriamente
l'Universita'  italiana  e  gli estremi del decreto rettorale a mezzo
del  quale  e'  stata  dichiarata  l'equipollenza  stessa. Qualora il
titolo  non  sia gia' stato riconosciuto, il Collegio dei Docenti del
Dottorato  di  ricerca  per  il  quale il candidato presenta domanda,
dovra'  deliberare in merito alla valutazione dei titoli posseduti ai
soli fini dell'ammissione al Dottorato di ricerca.
   I  documenti  ufficiali  allegati  alla  domanda  (certificato  di
laurea,  esami  sostenuti  e votazione, certificato di cittadinanza),
dovranno,  pena l'esclusione dal concorso, essere accompagnata da una
traduzione  in  lingua italiana o inglese debitamente autocertificata
dal candidato.

        
      
                               Art. 6.
                Valutazione e selezione dei candidati
   L'esame  di ammissione consiste in una procedura selettiva tesa ad
accertare  la preparazione e le attitudini alla ricerca scientifica e
volta ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati.
   Le  prove  verranno  espletate  unicamente  se  saranno presentate
almeno  3  candidature,  in  caso  contrario non verranno svolte e ne
verra'  data  comunicazione  sul  sito  internet di Ateneo nei giorni
precedenti la data di svolgimento delle stesse.
   In  ogni  caso  le  prove  verranno  espletate  unicamente  se  si
presenteranno almeno tre candidati.
   Prima  di  accedere  alle prove, i candidati dovranno esibire alla
Commissione  Giudicatrice  un documento di riconoscimento in corso di
validita' quale: carta d'identita', patente di guida, passaporto.
   Il  concorso si intende superato se in ciascuna prova (scritta e/o
orale)  sara' raggiunta una votazione di almeno 40/60. La valutazione
dei  titoli,  ove  prevista,  sara'  sommata al punteggio complessivo
delle prove.
   La   valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti  prodotti dagli aspiranti. Nel caso in cui il punteggio dei
titoli  non  sia  specificata  nell'Allegato  1, sara' la commissione
giudicatrice che stabilira' il punteggio per la valutazione.
   L'esame  di  ammissione potra' essere sostenuto anche in una delle
lingue   straniere  indicate  nelle  schede  specifiche  di  ciascuna
Scuola/Corso di Dottorato.
   Le  graduatorie  finali  per l'ammissione dei candidati, approvate
con   decreto   rettorale,   saranno  rese  note,  a  fine  novembre,
esclusivamente  mediante  affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e
sul  sito  internet https://www.univr.it/  (Ricerca - Scuole e Corsi di
Dottorato  -  il  Dottorato  di Ricerca presso l'Ateneo di Verona). I
candidati non riceveranno pertanto alcuna comunicazione a domicilio.
   Gli  atti  dei  concorsi  sono pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni.

        
      
                               Art. 7.
                      Commissioni giudicatrici
   Le   commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione  sono  nominate  con  decreto  del Rettore su proposta del
Collegio  dei  docenti  e  sono  composte  da tre membri scelti tra i
professori  di ruolo e ricercatori anche non confermati, appartenenti
ai  settori  scientifico disciplinari ai quali si riferisce il Corso.
Le  commissioni potranno essere integrate da non piu' di due esperti,
anche  stranieri,  appartenenti  a  strutture  pubbliche e private di
ricerca.  Le  Commissioni nominano al proprio interno il presidente e
il segretario.

        
      
                               Art. 8.
                         Ammissione ai corsi
   I  candidati  saranno  ammessi  alla  frequenza  dei corsi secondo
l'ordine   della   graduatoria,   fino  alla  concorrenza  dei  posti
disponibili.  In  caso  di  eventuali  rinunce  da parte degli aventi
diritto  subentrera',  entro  tre  mesi  dall'inizio  del  corso,  il
candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine della stessa. In
caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra'
esercitare opzione per un solo Corso di Dottorato.
   Qualora,  a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
e delle prove di esame, due o piu' candidati ottengano pari punteggio
per  un  posto senza borsa, e' preferito il candidato piu' giovane di
eta'  ai  sensi  dell'art.  3  -  comma  7  - della legge 127/97 come
modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
   A  conclusione  delle operazioni di valutazione dei titoli e delle
prove  di  esame  sara' possibile aumentare il numero dei posti senza
borsa sino al raggiungimento dello stesso numero dei posti con borsa.
   Il   collegio   dei   docenti  puo'  determinare  l'ammissione  in
soprannumero,  senza  borsa  di  studio,  di  candidati stranieri e/o
italiani   residenti   all'estero,  qualora  risultati  idonei  nella
graduatoria  di  merito, in numero non superiore alla meta' dei posti
istituiti.
   Potranno  essere  riservati  a  studenti  stranieri  e/o  italiani
residenti  all'estero posti coperti da borsa di studio nell'ambito di
programmi  di  internazionalizzazione  o  di  accordi di cooperazione
sostenuti da Ministeri ed Istituzioni italiane o straniere.
   I  candidati,  gia'  titolari  di  assegni  di  ricerca, che nella
graduatoria di merito risultino vincitori con borsa potranno:
    mantenere  l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale
di dottorato;
    rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione con borsa.
   In entrambi i casi l'opzione e' irrevocabile.
   I  candidati,  gia'  titolari  di  assegni  di  ricerca, che nella
graduatoria  di  merito  risultino  idonei  potranno iscriversi senza
borsa,  in  soprannumero,  al relativo Corso di dottorato. Gli stessi
continueranno  a  percepire  l'assegno  sino  alla naturale scadenza,
salvo  rinnovo;  l'iscrizione  al Dottorato di ricerca non da diritto
all'erogazione di ulteriori finanziamenti da parte dell'Ateneo.

        
      
                               Art. 9.
                        Domanda di iscrizione
   I concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno presentare
o far pervenire la propria domanda di iscrizione alla Scuola/Corso di
Dottorato   (disponibile   sul   sito  internet  https://www.univr.it/
(Ricerca  -  Scuole  e  Corsi  di Dottorato - il Dottorato di Ricerca
presso  l'Ateneo  di Verona), Al Rettore dell'Universita' degli Studi
di  Verona,  Via  dell'Artigliere 8 - 37129 Verona - Italia, entro il
termine  perentorio  di  quindici  giorni,  pena  la decadenza, dalla
pubblicazione   delle   graduatorie  finali  di  ammissione  all'Albo
Ufficiale dell'Ateneo, corredata dalla ricevuta attestante l'avvenuto
versamento  delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza
ai corsi di cui all'art. 11 del presente Bando.
   La  mancata  iscrizione  entro  i  termini  stabiliti per ciascuna
Scuola/Corso  di Dottorato sara' considerata rinuncia al posto (con o
senza  borsa),  che  verra'  assegnato  al  candidato  che  segue  in
graduatoria,  secondo  l'ordine  della  stessa.  La  comunicazione al
candidato successivo verra' inviata a mezzo telegramma postale. Entro
i  tre  giorni  successivi  al ricevimento dello stesso, il candidato
dovra' iscriversi presentando la documentazione prevista.
   La  domanda  di  iscrizione  alla Scuola/Corso di Dottorato dovra'
contenere le seguenti dichiarazioni:
    a)   diploma   di   laurea   (previgente  ordinamento)  o  laurea
specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) posseduta, ovvero titolo
conseguito   all'estero,   equipollente  o  riconosciuto  idoneo  dal
Collegio dei docenti;
    b)  di  non  essere  iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad
altro  Dottorato  di  Ricerca  per  tutta  la  durata  del  Dottorato
suindicato;
    c)  di  non  essere  iscritto/a  contemporaneamente  ad  un'altra
Universita'  italiana  o  estera o a questa assimilabile o a un altro
corso di studio di questa Universita' o ad una delle Scuole superiori
per  interpreti  e  traduttori  (ora  denominate Scuole superiori per
mediatori  linguistici)  riconosciute  ai  sensi  del d.m. 10 gennaio
2002, n. 38, o infine ad un Istituto dell'Alta Formazione Artistica e
Musicale (Accademie e Conservatori di musica) e, in caso affermativo,
di  impegnarsi  a  sospenderne  o  interromperne  la  frequenza prima
dell'inizio del Dottorato di ricerca;
    d)  di  non  essere  iscritto  ad  una Scuola di Specializzazione
ovvero  di  essere  iscritto  ad una Scuola di Specializzazione ma di
sospenderne  o  interromperne  la  frequenza  prima  dell'inizio  del
Dottorato di Ricerca, ad eccezione degli iscritti alle Scuole Mediche
disciplinate  dal D.L.vo 257/91 e 368/99 per i quali la frequenza non
puo'  essere  ne'  sospesa  ne'  interrotta, nel qual caso bisognera'
optare per uno dei due corsi di studio;
    e)  di  non  avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un Dottorato di ricerca;
    f) di impegnarsi a richiedere al Collegio dei docenti del proprio
Dottorato  l'autorizzazione  per l'eventuale svolgimento di attivita'
lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in
essere al momento dell'iscrizione;
    g) qualora il candidato risulti assegnatario di borsa di studio:
     di  non cumulare la borsa di dottorato con altra borsa di studio
a  qualsiasi  titolo  conferita  ad  eccezione  di quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare l'attivita' di
ricerca con soggiorni all'estero;
     di  aprire  una  posizione  Inps  ai  fini  del  versamento  dei
contributi.
   Nel   caso   in  cui  dalla  documentazione  presentata  risultino
dichiarazioni  false  o  mendaci, ferme restando le sanzioni previste
dal  codice  penale  e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  445/2000),  il candidato
decade    automaticamente    d'ufficio   dall'eventuale   iscrizione.
L'Amministrazione   Universitaria   provvedera'   al  recupero  degli
eventuali   benefici  concessi  (quali  borsa  di  studio,  riduzione
contribuzione studentesca) e non procedera' ad alcun tipo di rimborso
delle  tasse  versate.  La  dichiarazione  mendace comportera' infine
l'esposizione   all'azione   di   risarcimento  danni  da  parte  dei
controinteressati.

        
      
                              Art. 10.
                           Borse di studio
   L'importo  della borsa di studio e' pari ad € 13.638,47 annui
al  lordo  degli  oneri  previdenziali  e sara' adeguata agli aumenti
previsti  dalle  disposizioni  di legge. La borsa di studio e' esente
dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
   La  durata  della  borsa  di  studio e' pari all'intera durata del
Corso  di  Dottorato  e  le  rate  sono  erogate  con cadenza mensile
posticipata.  L'importo della borsa e' elevato del 50% in proporzione
ed in relazione agli autorizzati periodi di permanenza all'estero. In
caso di sospensione o esclusione dal Dottorato, la borsa di studio e'
corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.
   Le  borse  di  studio  vengono assegnate secondo l'ordine definito
nelle  graduatorie  di  merito.  A  parita'  di  merito  prevarra' la
valutazione  della  situazione  economica, determinata ai sensi della
normativa  vigente  statale  e  regionale  in materia di Diritto allo
Studio.
   Nel  caso  delle  Scuole  qualora, all'atto dell'iscrizione, delle
borse  di  studio non dovessero essere assegnate all'interno di uno o
piu' corsi di dottorato per mancanza di idonei ovvero per rinunce, le
stesse  potranno  essere  assegnate  a  candidati risultati idonei in
altri   Dottorati  nell'ambito  della  medesima  Scuola,  secondo  la
graduatoria    di    merito,    ad    eccezione    delle   borse   di
internazionalizzazione.
   Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato, a seguito
di   finanziamenti   di   soggetti   pubblici   e  privati,  sino  al
raggiungimento dello stesso numero di posti messi a bando con borsa.
   Le  borse  di studio finanziate da Enti esterni verranno assegnate
subordinatamente   al   buon  fine  dell'atto  convenzionale  che  ne
regolamenta il finanziamento.
   Le  borse  non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  eccetto quelle concesse da istituzioni
nazionali  o straniere utili ad integrare l'attivita' di formazione o
di ricerca dei borsisti con soggiorni all'estero.
   Nel numero complessivo delle borse di studio bandite dall'Ateneo:
    n.  12  borse  (due  per  ogni  Scuola)  sono associate a precisi
programmi  di collaborazione con Universita' straniere e prevedono un
periodo  di  soggiorno  presso  la  sede estera consorziata di almeno
dieci  mesi  ed  eventualmente  il  rilascio  di  un  titolo doppio o
congiunto  (per  es. tramite una procedura di cotutela di tesi) o del
certificato di Doctor Europaeus;
    n.  6  borse  (una  per Scuola) da assegnare esclusivamente ad un
candidato straniero;
    n.  16  finanziate  dalla Fondazione Cariverona, oltre alle borse
finanziate da enti esterni o dai Dipartimenti.
   Agli  iscritti  senza  borsa  di  studio e' destinato un numero di
borse per un ammontare complessivo non superiore al 7% del numero dei
dottorandi  senza  borsa  iscritti  nell'A.A.  2007/2008,  purche' in
possesso  dei  requisiti previsti dal «Bando per l'attribuzione delle
borse    di    studio    e    fruizione    dei    servizi   ESU-ARDSU
(ristorazione/alloggi)   A.A.   2008/2009»   consultabile   sul  sito
https://www.univr.it/benefici

        
      
                              Art. 11.
      Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
   I  versamenti di tasse e contributi per gli iscritti all'Anno 2009
dovranno  avvenire mediante accreditamento, intestato all'Universita'
di Verona, sul conto corrente:
    0000000307599  -  ABI 02008 - CAB 11725 - CIN T (se effettuato da
una filiale UNICREDIT);
    000003487138  -  ABI  02008 - CAB 11725 - CIN T (se effettuato da
altre banche nazionali);
    IBAN  IT71T0200811725000003487138  -  Swift Code: UNCRIT2B (per i
bonifici dall'estero);
   La  causale  o  motivo  del versamento dovra' essere indicata come
segue  «Tassa  di  iscrizione  primo anno del Dottorato di Ricerca in
................  anno 2009».
   I  Dottorandi  titolari  di borsa di studio/titolari di assegni di
ricerca  dovranno  versare  un'unica rata al momento dell'iscrizione,
per  un totale complessivo di € 119,62 composta da € 103,00
a  titolo  di  tassa  regionale  Diritto allo Studio, € 2,00 per
premio  assicurazione  infortuni,  €  14,62 per imposta di bollo
assolta in modo virtuale.
   I  Dottorandi  titolari  di borsa di studio/titolari di assegni di
ricerca  sono  esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e
la  frequenza  a  norma  dell'art.  7,  comma 1, lettera. c) del D.M.
224/99  e  dell'art.  10,  comma  2  del  Regolamento di Ateneo per i
Dottorati di Ricerca.
   I  Dottorandi  non  titolari  di  borsa di studio dovranno versare
un'unica  rata  al momento dell'iscrizione, per un totale complessivo
di  €  309,62, composta da € 190,00 a titolo di contributi,
€ 103,00 a titolo di tassa regionale Diritto allo Studio, €
2,00  per premio assicurazione infortuni, € 14,62 per imposta di
bollo assolta in modo virtuale.
   I  dottorandi,  non  titolari  di borsa di studio, in possesso dei
requisiti  di  reddito  previsti  dalla  normativa  vigente, potranno
richiedere  la riduzione dei contributi studenteschi per la frequenza
dei  corsi  secondo  le  modalita'  indicate  nel  decreto  rettorale
pubblicato sul sito https://www.univr.it/benefici.
   Sono  esonerati  totalmente  dal  versamento  dei  contributi  per
l'accesso e la frequenza dei corsi:
    i  dottorandi  con  invalidita'  riconosciuta pari o superiore al
66%;
    i  titolari  di borsa di studio del Governo italiano (nel caso di
studenti  stranieri,  il  bando  annuale e' consultabile sul sito del
Ministero degli Affari Esteri, https://www.esteri.it/);
    i vincitori di borsa di studio regionale.
   I   dottorandi   interessati  all'offerta  di  prestiti  fiduciari
unicredit  ad  honorem  potranno  a tal fine consultare la pagina del
diritto     allo     studio    sul    sito    web    dell'universita'
www.univr.it/benefici.

        
      
                              Art. 12.
                  Diritti e obblighi dei dottorandi
   I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato e
di  compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e  di ricerca
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
   Gli  iscritti  possono  essere  impegnati  in attivita' didattiche
sussidiarie  o integrative approvate dal Collegio dei docenti secondo
quanto  previsto  dal  regolamento  del  dottorato  di ricerca presso
l'Universita' di Verona.
   Nel   caso   di   impedimenti   giustificati  che  non  consentano
l'effettiva  frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di
leva  o  ulteriori  gravi  e  documentati  motivi) il dottorando puo'
richiedere  la  sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente
interruzione  dell'erogazione della borsa e prolungamento del periodo
di  formazione.  Sulla  sospensione  si  pronuncera' caso per caso il
Collegio dei docenti.
   Gli  iscritti  ai  corsi  di dottorato possono espletare attivita'
lavorative  esterne, o proseguire l'attivita' lavorativa in essere al
momento  dell'iscrizione  al corso, purche' questa non comprometta la
partecipazione  alle  attivita'  complessive  del  Dottorato,  previa
autorizzazione del Collegio dei docenti.
   Ai sensi della legge 28 dicembre 2001 n. 448 Art. 52, comma 57, il
pubblico  dipendente, ammesso al Dottorato di Ricerca che non goda di
alcuna   borsa   di  studio  e  posto  in  aspettativa,  conserva  il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.

        
      
                              Art. 13.
                      Conseguimento del titolo
   Il  titolo  di  dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del
corso,  dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale.  Tale  esame,  che  puo'  essere  ripetuto una sola volta, si
svolge sulla base di un colloquio con il candidato avente per tema la
tesi  finale,  previamente  esaminata  e  valutata  dalla commissione
giudicatrice.
   La   commissione   giudicatrice   sara'   formata  e  nominata  in
conformita' a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo dei Dottorati
di Ricerca.

        
      
                              Art. 14.
                            Norme finali
   Per  quanto  non esplicitamente riportato nel presente bando si fa
riferimento  alle  norme contenute nel D.M. 224/99 nonche' alle altre
disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di Dottorato di
Ricerca.
   Ulteriori  informazioni potranno essere richieste all'Area Ricerca
-  Ufficio  Dottorati  di  Ricerca,Via dell'Artigliere 8 (ricevimento
pubblico:  lunedi',  mercoledi'  e  venerdi' dalle ore 10.00 alle ore
13.00;  giovedi'  pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00), tel. 00
39   045   8028608/8609/8092,   fax   00   39  045  8028411,  e-mail:
dottorati.ricerca@ateneo.univr.it  o  sul sito internet all'indirizzo
www.univr.it/  (Ricerca  - Scuole e Corsi di Dottorato - il Dottorato
di Ricerca presso l'Ateneo di Verona).
                                                 Il rettore: Mazzucco