Concorso per 130 dottori di ricerca (veneto) UNIVERSITA' DI VERONA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Borsa di studio |
Posti | 130 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 61 del 05-08-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI VERONA CONCORSO (scad. 15 settembre 2008) Selezione pubblica per il «Conferimento di centotrenta borse di dottorato di ricerca - bando di concorso per l'ammissione alle scuole ed ai corsi di dotto ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI VERONA |
Regione: | VENETO |
Provincia: | VERONA |
Comune: | VERONA |
Data di inserimento: | 26-08-2008 |
Data Scadenza bando | 15-09-2008 |
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UNIVERSITA' DI VERONA
CONCORSO (scad. 15 settembre 2008)
CONCORSO (scad. 15 settembre 2008)
Selezione pubblica per il «Conferimento di centotrenta borse di dottorato di ricerca - bando di concorso per l'ammissione alle scuole ed ai corsi di dottorato di ricerca per l'anno 2009».
Art. 1. Bando di concorso E' indetta presso l'Universita' degli studi di Verona la selezione pubblica per il «Conferimento di centotrenta borse di dottorato di Ricerca - Bando di concorso per l'ammissione alle Scuole di dottorato ed ai Corsi di Dottorato di Ricerca per l'anno 2009». ----> Vedere elenco a pag. 102 <---- Per ciascuna Scuola di Dottorato e per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca le informazioni relative all'offerta formativa, al numero dei posti messi a concorso, al numero delle borse di studio, ai criteri per la valutazione degli eventuali titoli, alle date di espletamento della prova di ammissione, alla lingua straniera in cui puo' essere sostenuta la prova orale da parte del candidato che ne faccia richiesta all'interno della domanda di partecipazione ed ad altre modalita' per lo svolgimento delle selezioni, sono riportate nell'Allegato 1, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.
Art. 2. Istituzione e attivazione delle Scuole di dottorato e dei Corsi di dottorato di ricerca Sono istituite, con D. R. n. 2797/2008 del 9 luglio 2008 le Scuole di Dottorato e i Corsi di Dottorato di Ricerca per l'anno 2009, aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Verona. I Corsi di Dottorato di Ricerca verranno attivati dal 1° gennaio 2009, con anno accademico coincidente con l'anno solare, qualora - espletato il concorso di ammissione - risulti per ciascun Corso di Dottorato, anche afferenti le Scuole, un numero minimo di tre iscritti.
Art. 3. Requisiti di ammissione al concorso Potranno presentare domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione alle Scuole e/o Corsi di Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea del previgente ordinamento o di laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento conseguita in Italia, o di analogo titolo accademico conseguito presso Universita' straniere e riconosciuto idoneo dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Potranno presentare domanda per partecipare agli esami di ammissione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data prevista per l'inizio dei corsi. In tal caso la partecipazione al Bando di concorso verra' disposta "con riserva" ed i candidati saranno tenuti a presentare all'Area Ricerca - U.O. Dottorati di Ricerca entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o autocertificazione di laurea (prevista ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 per i soli cittadini comunitari). I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento. Sara' inoltre esclusa la domanda presentata o pervenuta oltre il termine stabilito o priva dell'esatta denominazione della Scuola/Corso di Dottorato di Ricerca per cui si concorre.
Art. 4. Domanda di partecipazione La domanda di partecipazione, indirizzata al Rettore dell'Universita' degli studi di Verona, Via dell'Artigliere 8 - 37129 Verona - Italia, redatta in carta libera secondo lo schema riportato nell'Allegato 2, corredata dagli eventuali titoli previsti dal bando, a pena dell'esclusione dal concorso, dovra' essere presentata entro e non oltre il 15 settembre 2008, secondo una delle seguenti modalita': consegna a mano (specificando sulla busta Domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione alla Scuola di Dottorato in ..........................., Corso di Dottorato in .............................. ) presso l'Ufficio posta di Ateneo, Via dell'Artigliere n. 8, Verona, nei seguenti orari: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 13.00; spedizione tramite servizio postale indirizzata al Rettore dell'Universita' degli Studi di Verona, Via dell'Artigliere 8 - 37129 Verona - Italia (specificando sulla busta "Domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione alla Scuola di Dottorato in ..............................., Corso di Dottorato in ......................................... ). Sara' considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande. I candidati che intendano concorrere per piu' curricula nell'ambito del medesimo Corso di Dottorato, ovvero per piu' Corsi nell'ambito della medesima Scuola, a pena di esclusione dal concorso, dovranno indicare correttamente nella domanda, che deve essere corredata dagli specifici titoli richiesti per la valutazione di partecipazione, i curricula o i corsi per i quali intendono concorrere. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato avesse necessita' di integrare la propria documentazione, potra' far pervenire entro la scadenza del Bando il materiale aggiuntivo (specificando sulla busta Integrazione alla domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione alla Scuola di dottorato in ......................., Corso di Dottorato in ...........................). L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni causata da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali disguidi postali imputabili a terzi. Alle domande di ammissione, sottoscritte in originale da parte del candidato, dovranno essere allegati: la fotocopia, fronte retro, di un valido documento di riconoscimento; i titoli oggetto da valutare specificati nell'Allegato 1. I titoli potranno essere presentati in originale o in semplice copia dichiarata conforme all'originale; successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di ammissione, i candidati dovranno provvedere, a proprie spese, al ritiro dei titoli presentati; trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria, i titoli non ritirati saranno sottoposti a procedura di scarto. Nella domanda di partecipazione, Allegato 2 del Bando, al candidato e' richiesto di dichiarare, sotto la propria responsabilita': a) cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, numero telefonico, recapito eletto ai fini del concorso, indirizzo e-mail; b) cittadinanza; c) l'esatta denominazione della Scuola/Corso/i di Dottorato per cui intende concorrere; d) diploma di laurea (previgente ordinamento) o diploma di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) posseduto o che si conseguira' entro i termini di cui all'art. 3, nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita; e) per gli studenti stranieri: titolo di studio conseguito presso un'universita' straniera con relativa indicazione dell'Universita' italiana e gli estremi del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza; nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, la traduzione in italiano o in inglese autocertificata dal candidato corredata dai documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la valutazione dei titoli, ai soli fini dell'ammissione al Dottorato di Ricerca; f) la lingua straniera nella quale intende sostenere l'esame di ammissione, se prevista; g) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento di residenza o di recapito. I candidati nella domanda di ammissione dovranno altresi' autorizzare gli uffici competenti al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I candidati disabili, ai sensi della legge 104/1992, nell'apposita sezione contenuta all'interno del modulo di domanda dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio necessario nonche' all'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Art. 5. Disposizioni per i candidati in possesso di titolo accademico straniero I candidati in possesso di titolo accademico straniero dovranno allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti e relativa votazione ed una o piu' lettere di presentazione dell'Universita' presso la quale e' stato conseguito il titolo. I cittadini stranieri dovranno allegare alla domanda un certificato di cittadinanza (in carta libera). Se il titolo accademico e' gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, i candidati dovranno indicare obbligatoriamente l'Universita' italiana e gli estremi del decreto rettorale a mezzo del quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, il Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca per il quale il candidato presenta domanda, dovra' deliberare in merito alla valutazione dei titoli posseduti ai soli fini dell'ammissione al Dottorato di ricerca. I documenti ufficiali allegati alla domanda (certificato di laurea, esami sostenuti e votazione, certificato di cittadinanza), dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana o inglese debitamente autocertificata dal candidato.
Art. 6. Valutazione e selezione dei candidati L'esame di ammissione consiste in una procedura selettiva tesa ad accertare la preparazione e le attitudini alla ricerca scientifica e volta ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati. Le prove verranno espletate unicamente se saranno presentate almeno 3 candidature, in caso contrario non verranno svolte e ne verra' data comunicazione sul sito internet di Ateneo nei giorni precedenti la data di svolgimento delle stesse. In ogni caso le prove verranno espletate unicamente se si presenteranno almeno tre candidati. Prima di accedere alle prove, i candidati dovranno esibire alla Commissione Giudicatrice un documento di riconoscimento in corso di validita' quale: carta d'identita', patente di guida, passaporto. Il concorso si intende superato se in ciascuna prova (scritta e/o orale) sara' raggiunta una votazione di almeno 40/60. La valutazione dei titoli, ove prevista, sara' sommata al punteggio complessivo delle prove. La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dagli aspiranti. Nel caso in cui il punteggio dei titoli non sia specificata nell'Allegato 1, sara' la commissione giudicatrice che stabilira' il punteggio per la valutazione. L'esame di ammissione potra' essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nelle schede specifiche di ciascuna Scuola/Corso di Dottorato. Le graduatorie finali per l'ammissione dei candidati, approvate con decreto rettorale, saranno rese note, a fine novembre, esclusivamente mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito internet https://www.univr.it/ (Ricerca - Scuole e Corsi di Dottorato - il Dottorato di Ricerca presso l'Ateneo di Verona). I candidati non riceveranno pertanto alcuna comunicazione a domicilio. Gli atti dei concorsi sono pubblici; agli stessi e' consentito l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7. Commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione sono nominate con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti e sono composte da tre membri scelti tra i professori di ruolo e ricercatori anche non confermati, appartenenti ai settori scientifico disciplinari ai quali si riferisce il Corso. Le commissioni potranno essere integrate da non piu' di due esperti, anche stranieri, appartenenti a strutture pubbliche e private di ricerca. Le Commissioni nominano al proprio interno il presidente e il segretario.
Art. 8. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi alla frequenza dei corsi secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili. In caso di eventuali rinunce da parte degli aventi diritto subentrera', entro tre mesi dall'inizio del corso, il candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine della stessa. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo Corso di Dottorato. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, due o piu' candidati ottengano pari punteggio per un posto senza borsa, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della legge 127/97 come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. A conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame sara' possibile aumentare il numero dei posti senza borsa sino al raggiungimento dello stesso numero dei posti con borsa. Il collegio dei docenti puo' determinare l'ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, di candidati stranieri e/o italiani residenti all'estero, qualora risultati idonei nella graduatoria di merito, in numero non superiore alla meta' dei posti istituiti. Potranno essere riservati a studenti stranieri e/o italiani residenti all'estero posti coperti da borsa di studio nell'ambito di programmi di internazionalizzazione o di accordi di cooperazione sostenuti da Ministeri ed Istituzioni italiane o straniere. I candidati, gia' titolari di assegni di ricerca, che nella graduatoria di merito risultino vincitori con borsa potranno: mantenere l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale di dottorato; rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione con borsa. In entrambi i casi l'opzione e' irrevocabile. I candidati, gia' titolari di assegni di ricerca, che nella graduatoria di merito risultino idonei potranno iscriversi senza borsa, in soprannumero, al relativo Corso di dottorato. Gli stessi continueranno a percepire l'assegno sino alla naturale scadenza, salvo rinnovo; l'iscrizione al Dottorato di ricerca non da diritto all'erogazione di ulteriori finanziamenti da parte dell'Ateneo.
Art. 9. Domanda di iscrizione I concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire la propria domanda di iscrizione alla Scuola/Corso di Dottorato (disponibile sul sito internet https://www.univr.it/ (Ricerca - Scuole e Corsi di Dottorato - il Dottorato di Ricerca presso l'Ateneo di Verona), Al Rettore dell'Universita' degli Studi di Verona, Via dell'Artigliere 8 - 37129 Verona - Italia, entro il termine perentorio di quindici giorni, pena la decadenza, dalla pubblicazione delle graduatorie finali di ammissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, corredata dalla ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di cui all'art. 11 del presente Bando. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti per ciascuna Scuola/Corso di Dottorato sara' considerata rinuncia al posto (con o senza borsa), che verra' assegnato al candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine della stessa. La comunicazione al candidato successivo verra' inviata a mezzo telegramma postale. Entro i tre giorni successivi al ricevimento dello stesso, il candidato dovra' iscriversi presentando la documentazione prevista. La domanda di iscrizione alla Scuola/Corso di Dottorato dovra' contenere le seguenti dichiarazioni: a) diploma di laurea (previgente ordinamento) o laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) posseduta, ovvero titolo conseguito all'estero, equipollente o riconosciuto idoneo dal Collegio dei docenti; b) di non essere iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad altro Dottorato di Ricerca per tutta la durata del Dottorato suindicato; c) di non essere iscritto/a contemporaneamente ad un'altra Universita' italiana o estera o a questa assimilabile o a un altro corso di studio di questa Universita' o ad una delle Scuole superiori per interpreti e traduttori (ora denominate Scuole superiori per mediatori linguistici) riconosciute ai sensi del d.m. 10 gennaio 2002, n. 38, o infine ad un Istituto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (Accademie e Conservatori di musica) e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell'inizio del Dottorato di ricerca; d) di non essere iscritto ad una Scuola di Specializzazione ovvero di essere iscritto ad una Scuola di Specializzazione ma di sospenderne o interromperne la frequenza prima dell'inizio del Dottorato di Ricerca, ad eccezione degli iscritti alle Scuole Mediche disciplinate dal D.L.vo 257/91 e 368/99 per i quali la frequenza non puo' essere ne' sospesa ne' interrotta, nel qual caso bisognera' optare per uno dei due corsi di studio; e) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un Dottorato di ricerca; f) di impegnarsi a richiedere al Collegio dei docenti del proprio Dottorato l'autorizzazione per l'eventuale svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione; g) qualora il candidato risulti assegnatario di borsa di studio: di non cumulare la borsa di dottorato con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attivita' di ricerca con soggiorni all'estero; di aprire una posizione Inps ai fini del versamento dei contributi. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000), il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione. L'Amministrazione Universitaria provvedera' al recupero degli eventuali benefici concessi (quali borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non procedera' ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati.
Art. 10. Borse di studio L'importo della borsa di studio e' pari ad € 13.638,47 annui al lordo degli oneri previdenziali e sara' adeguata agli aumenti previsti dalle disposizioni di legge. La borsa di studio e' esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del Corso di Dottorato e le rate sono erogate con cadenza mensile posticipata. L'importo della borsa e' elevato del 50% in proporzione ed in relazione agli autorizzati periodi di permanenza all'estero. In caso di sospensione o esclusione dal Dottorato, la borsa di studio e' corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle graduatorie di merito. A parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi della normativa vigente statale e regionale in materia di Diritto allo Studio. Nel caso delle Scuole qualora, all'atto dell'iscrizione, delle borse di studio non dovessero essere assegnate all'interno di uno o piu' corsi di dottorato per mancanza di idonei ovvero per rinunce, le stesse potranno essere assegnate a candidati risultati idonei in altri Dottorati nell'ambito della medesima Scuola, secondo la graduatoria di merito, ad eccezione delle borse di internazionalizzazione. Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato, a seguito di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, sino al raggiungimento dello stesso numero di posti messi a bando con borsa. Le borse di studio finanziate da Enti esterni verranno assegnate subordinatamente al buon fine dell'atto convenzionale che ne regolamenta il finanziamento. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, eccetto quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti con soggiorni all'estero. Nel numero complessivo delle borse di studio bandite dall'Ateneo: n. 12 borse (due per ogni Scuola) sono associate a precisi programmi di collaborazione con Universita' straniere e prevedono un periodo di soggiorno presso la sede estera consorziata di almeno dieci mesi ed eventualmente il rilascio di un titolo doppio o congiunto (per es. tramite una procedura di cotutela di tesi) o del certificato di Doctor Europaeus; n. 6 borse (una per Scuola) da assegnare esclusivamente ad un candidato straniero; n. 16 finanziate dalla Fondazione Cariverona, oltre alle borse finanziate da enti esterni o dai Dipartimenti. Agli iscritti senza borsa di studio e' destinato un numero di borse per un ammontare complessivo non superiore al 7% del numero dei dottorandi senza borsa iscritti nell'A.A. 2007/2008, purche' in possesso dei requisiti previsti dal «Bando per l'attribuzione delle borse di studio e fruizione dei servizi ESU-ARDSU (ristorazione/alloggi) A.A. 2008/2009» consultabile sul sito https://www.univr.it/benefici
Art. 11. Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi I versamenti di tasse e contributi per gli iscritti all'Anno 2009 dovranno avvenire mediante accreditamento, intestato all'Universita' di Verona, sul conto corrente: 0000000307599 - ABI 02008 - CAB 11725 - CIN T (se effettuato da una filiale UNICREDIT); 000003487138 - ABI 02008 - CAB 11725 - CIN T (se effettuato da altre banche nazionali); IBAN IT71T0200811725000003487138 - Swift Code: UNCRIT2B (per i bonifici dall'estero); La causale o motivo del versamento dovra' essere indicata come segue «Tassa di iscrizione primo anno del Dottorato di Ricerca in ................ anno 2009». I Dottorandi titolari di borsa di studio/titolari di assegni di ricerca dovranno versare un'unica rata al momento dell'iscrizione, per un totale complessivo di € 119,62 composta da € 103,00 a titolo di tassa regionale Diritto allo Studio, € 2,00 per premio assicurazione infortuni, € 14,62 per imposta di bollo assolta in modo virtuale. I Dottorandi titolari di borsa di studio/titolari di assegni di ricerca sono esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza a norma dell'art. 7, comma 1, lettera. c) del D.M. 224/99 e dell'art. 10, comma 2 del Regolamento di Ateneo per i Dottorati di Ricerca. I Dottorandi non titolari di borsa di studio dovranno versare un'unica rata al momento dell'iscrizione, per un totale complessivo di € 309,62, composta da € 190,00 a titolo di contributi, € 103,00 a titolo di tassa regionale Diritto allo Studio, € 2,00 per premio assicurazione infortuni, € 14,62 per imposta di bollo assolta in modo virtuale. I dottorandi, non titolari di borsa di studio, in possesso dei requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, potranno richiedere la riduzione dei contributi studenteschi per la frequenza dei corsi secondo le modalita' indicate nel decreto rettorale pubblicato sul sito https://www.univr.it/benefici. Sono esonerati totalmente dal versamento dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi: i dottorandi con invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66%; i titolari di borsa di studio del Governo italiano (nel caso di studenti stranieri, il bando annuale e' consultabile sul sito del Ministero degli Affari Esteri, https://www.esteri.it/); i vincitori di borsa di studio regionale. I dottorandi interessati all'offerta di prestiti fiduciari unicredit ad honorem potranno a tal fine consultare la pagina del diritto allo studio sul sito web dell'universita' www.univr.it/benefici.
Art. 12. Diritti e obblighi dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti. Gli iscritti possono essere impegnati in attivita' didattiche sussidiarie o integrative approvate dal Collegio dei docenti secondo quanto previsto dal regolamento del dottorato di ricerca presso l'Universita' di Verona. Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l'effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di leva o ulteriori gravi e documentati motivi) il dottorando puo' richiedere la sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione. Sulla sospensione si pronuncera' caso per caso il Collegio dei docenti. Gli iscritti ai corsi di dottorato possono espletare attivita' lavorative esterne, o proseguire l'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso, purche' questa non comprometta la partecipazione alle attivita' complessive del Dottorato, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Ai sensi della legge 28 dicembre 2001 n. 448 Art. 52, comma 57, il pubblico dipendente, ammesso al Dottorato di Ricerca che non goda di alcuna borsa di studio e posto in aspettativa, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.
Art. 13. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del corso, dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. Tale esame, che puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge sulla base di un colloquio con il candidato avente per tema la tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice sara' formata e nominata in conformita' a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo dei Dottorati di Ricerca.
Art. 14. Norme finali Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nel D.M. 224/99 nonche' alle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di Dottorato di Ricerca. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Area Ricerca - Ufficio Dottorati di Ricerca,Via dell'Artigliere 8 (ricevimento pubblico: lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle ore 10.00 alle ore 13.00; giovedi' pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00), tel. 00 39 045 8028608/8609/8092, fax 00 39 045 8028411, e-mail: dottorati.ricerca@ateneo.univr.it o sul sito internet all'indirizzo www.univr.it/ (Ricerca - Scuole e Corsi di Dottorato - il Dottorato di Ricerca presso l'Ateneo di Verona). Il rettore: Mazzucco