Concorso per 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA

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Nomina

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Nomina
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 08-08-2008
Sintesi: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA AVVISO Nomina della commissione giudicatrice per una procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario. (Decreto rettorale n. 1008 del 18 luglio 200 ...
Ente: 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA
Regione: EMILIA ROMAGNA
Provincia: BOLOGNA
Comune: BOLOGNA
Data di inserimento: 27-08-2008
Data Scadenza bando 07-10-2008
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ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

AVVISO
Nomina   della   commissione   giudicatrice   per  una  procedura  di
   valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario.

(Decreto rettorale n. 1008 del 18 luglio 2008).
                             IL RETTORE
   Vista la Legge 6 luglio 1998, n. 210;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.
117;
   Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, cosi'
come  modificato  dal  decreto  rettorale  n.  1065/07, contenente il
Regolamento  dell'Universita' degli Studi di Bologna «sulle modalita'
di  espletamento  delle  procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i trasferimenti e
la mobilita' interna»;
   Visto  il  decreto  rettorale n. 939 del 4 luglio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 54 del 10 luglio 2007;
   Visto  il  risultato  delle operazioni di voto per le designazioni
dei componenti le Commissioni giudicatrici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   E' costituita la seguente commissione giudicatrice per il concorso
a un posto di ricercatore universitario:
    Facolta'   di   scienze   politiche  IUS/21  -  Diritto  pubblico
comparato.
   Roberto Toniatti, professore ordinario, Universita' di Trento, via
A. Rosmini, 33 - 38100 Trento;
   Salvatore  Bonfiglio,  professore  associato,  Universita' di Roma
Tre, Via C. Segre, 2 - 00146 Roma;
   Elena  D'Orlando,  ricercatore, Universita' di Udine, via Petracco
n. 8 - 33100 Udine.
   Numero  massimo  di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: non indicato.
   Numero  di  fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/239548.
   Sede   presso   la   quale   trasmettere   i  lavori  scientifici:
Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia - Strada Maggiore n. 45
- 40125 Bologna.

        
      
                               Art. 2.
   Ai  sensi  dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale n.
939 del 4 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale  - n. 54 del 10 luglio 2007), consultabile nel seguente sito
WEB:  https://www.unibo.it/PortaletPersonale/Concorsi/default.htrn, le
pubblicazioni  che  il  candidato  ritenga  utile  presentare  per la
valutazione  comparativa  e che siano state indicate nella domanda ai
sensi  del punto d) dell'art. 4, dovranno essere inviate entro trenta
giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del presente
decreto.
   Le pubblicazioni potranno essere inviate mediante raccomandata con
avviso  di  ricevimento, ovvero consegnate a mano, previo accordo con
la  struttura di riferimento (Si raccomanda di prestare attenzione al
periodo di chiusura estiva delle Strutture).
   Le  pubblicazioni  dovranno  essere inviate nel numero massimo, se
previsto, indicato nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede della
Facolta', Dipartimento o Istituto ove la Commissione svolgera' i suoi
lavori (cd. Sede concorsuale).
   E'  facolta'  del  candidato trasmettere copia delle pubblicazioni
anche  ai  componenti  la  commissione  presso  il  proprio Ateneo di
appartenenza.
   Si  ricorda  che,  qualora  nel  bando sia stato fissato un limite
massimo  di  pubblicazioni da inviare, la mancata osservanza di detto
limite,  comporta  la  esclusione dalla procedura cosi' come previsto
dall'art. 2, conima 6 del D.P.R. n. 117/00 e dall'art. 6 del bando.
   Sui  plichi  contenenti  le  pubblicazioni  devono essere indicati
espressamente:   l'Universita'   che  ha  bandito  la  procedura,  la
Facolta',  il  settore scientifico-disciplinare e la qualifica per la
quale  si  intende  concorrere,  nonche'  nome,  cognome  e  recapito
concorsuale.
   Il  mancato  invio  delle  pubblicazioni alla sede della Facolta',
Dipartimento  o  Istituto  ove la Commissione svolgera' i suoi lavori
entro   il   termine   prescritto   non   equivale  a  rinuncia  alla
partecipazione  alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera'  il  candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto,  valutare  i  lavori  scientifici  anche  se  personalmente
conosciuti.   Le   Commissioni   giudicatrici   non   prenderanno  in
considerazione  pubblicazioni  difformi,  o  in  edizione diversa, da
quelle  indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il  numero  di  quelle  ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
   Nessuno   dei  lavori  scientifici  inviati  sara'  restituito  ai
candidati  da  questa  Amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare  in  possesso  delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto,  recandosi  personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la  Commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto  di  accertamento  della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto  termine, questa Amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.

        
      
                               Art. 3.
   Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del D.P.R. 117/00, dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente Decreto Rettorale
di  nomina  delle  Commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni
previsti  dall'articolo  9  del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 giugno 1995, n. 246,
per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  Commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.

        
      
                               Art. 4.
   Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 del
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.  117/2000,  sono
autorizzate,  in  sede  di  riunione  preliminare,  ad  avvalersi  di
strumenti telematici di lavoro collegiale.
                                                Il Rettore: Calzolari