Concorso per 80 dottori di ricerca (lombardia) UNIVERSITA' DI BRESCIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 80 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 08-08-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI BRESCIA CONCORSO (scad. 8 settembre 2008) Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXIV ciclo - anno accademico 2008/2009 IL ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI BRESCIA |
Regione: | LOMBARDIA |
Provincia: | BRESCIA |
Comune: | BRESCIA |
Data di inserimento: | 27-08-2008 |
Data Scadenza bando | 08-09-2008 |
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UNIVERSITA' DI BRESCIA
CONCORSO (scad. 8 settembre 2008)
CONCORSO (scad. 8 settembre 2008)
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXIV ciclo - anno accademico 2008/2009
IL RETTORE Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, emanato con decreto rettorale del 16 ottobre 1997 n. 688, e successivamente modificato con decreto rettorale del 9 maggio 2002 n. 648; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo ed in particolare l'art. 4 comma 2, che prescrive: «le Universita', con proprio Regolamento disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali ed ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro»; Visto il Regolamento in materia di Dottorato di ricerca adottato con decreto del M.U.R.S.T. del 30 aprile 1999 n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 1999 n. 162; Visto il Regolamento in materia di Dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Brescia emanato con decreto rettorale del 20 settembre 1999 e successivamente modificato con delibera del S.A. n. 253/4676 del 25 giugno 2008; Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato, formulate dai coordinatori dei corsi e dai rispettivi Collegi dei docenti; Viste le delibere di approvazione dei Consigli di dipartimento; Visto il parere del Consiglio della ricerca espresso nella seduta del 19 giugno 2008; Vista la delibera del Senato accademico del 25 giugno 2008 relativa all'approvazione delle proposte dei Dottorati di ricerca, per l'anno accademico 2008/2009 - ciclo XXIV; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 giugno 2008 relativa all'approvazione delle proposte dei Dottorati di ricerca, per l'anno accademico 2008/2009 - ciclo XXIV; Visto il parere tecnico positivo del Nucleo di valutazione di Ateneo espresso nella seduta del 10 giugno 2008; Decreta: Art. 1. Istituzione E' istituito per l'anno accademico 2008/2009, il XXIV ciclo dei corsi di Dottorato di ricerca. Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Brescia pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca, di seguito elencati. Per ciascun dottorato e' indicata la sede, la durata, i posti messi a concorso, le borse di studio disponibili, le sedi consorziate ed i settori scientifico-disciplinari di riferimento. Il numero delle borse di studio potra' aumentare a seguito di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, purche' la relativa convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. L'eventuale aumento del numero delle borse sara' reso noto anche utilizzando i consueti supporti informatici. L'incremento dei posti globalmente messi a concorso non potra' comunque superare il doppio delle borse messe a concorso. ----> Vedere elenco da pag. 17 a pag. 24 <----
Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento, oppure che siano in possesso della laurea specialistica conseguita ai sensi del nuovo ordinamento - decreto ministeriale 509/99 succ. modificato dal decreto ministeriale 270/2004 - ovvero di analogo titolo accademico conseguito presso Universita' straniere e preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Alla domanda di partecipazione del concorso deve essere allegato un curriculum vitae aggiornato del candidato. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini stranieri in possesso di titolo accademico straniero che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno nella domanda di partecipazione al concorso espressamente richiedere al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza, unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato al quale intendono concorrere, e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire tale dichiarazione. Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane. Possono partecipare agli esami di ammissione dei corsi di dottorato anche gli studenti che conseguiranno il diploma di laurea specialistica entro la sessione del 31 dicembre 2008.
Art. 3. Domanda di ammissione La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Brescia, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando, dovra' pervenire all'Ufficio protocollo, via Gramsci, 17 - 25121 Brescia entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una delle seguenti modalita': consegna personale all'Ufficio protocollo nel seguente orario: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 12.30; il martedi' e giovedi', inoltre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00; spedizione con raccomandata a.r. tramite servizio postale o agenzia autorizzata, sulla busta contenente la domanda, dovra' essere apposta la seguente dicitura: «Domanda di partecipazione al concorso di Dottorato di ricerca XXIV ciclo, anno accademico 2008/2009». Non si terra' conto delle domande spedite oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilita': le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il domicilio eletto agli effetti del concorso. Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari non italiani ed extra-comunitari, un recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio; l'esatta denominazione del dottorato per il quale presenta la domanda; la propria cittadinanza; la laurea posseduta, con la data e l'Universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo accademico conseguito presso una Universita' straniera. Se il titolo straniero e' gia' stato dichiarato equipollente il candidato dovra' indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza; di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti, la o le lingue straniere conosciute per l'espletamento della prova orale; di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito; l'eventuale titolarita' di assegno di ricerca o contratto di ricerca e nell'affermativa, dichiarazione di voler concorrere su posti in soprannumero; l'iscrizione alle liste elettorali; di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; la posizione rispetto agli obblighi militari di leva. I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente alla laurea dovranno allegare alla domanda i documenti indicati all'art. 2 comma 2 e 3. Alla domanda il candidato dovra' allegare un curriculum vitae aggiornato. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del domicilio da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 4. Esame di ammissione L'esame di ammissione ai corsi di dottorato consiste in due prove, che potranno essere una scritta e una orale, o la presentazione di un progetto ed una prova orale, volte ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale la verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato, nella domanda di partecipazione. Le date per l'espletamento delle prove concorsuali, fissate all'art. 1 del presente bando, hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati. L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario indicato, sara' cura di questa Amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato mediante notifica personale a mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni. Il diario delle prove con l'indicazione dei giorni, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo sara' comunicato per i corsi di dottorato per i quali non e' stato fissato nel presente bando. Si comunica inoltre che sono tenuti a presentarsi, senza preavviso, alla prova orale coloro che nella prova scritta hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 40/60. L'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati nella prova stessa sara' affisso all'albo della Facolta' o Dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Sara' cura della Commissione giudicatrice comunicare ai candidati quando la correzione degli elaborati sara' effettuata e pertanto quando sara' affissa la graduatoria. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: tessera postale; porto d'armi; passaporto; carta d'identita'; patente di guida.
Art. 5. Commissioni giudicatrici La Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta del Collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. In relazione alle qualita' accertate, la Commissione giudicatrice attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. La prova scritta ed il colloquio si intendono superati solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Al termine della prova d'esame la Commissione compila un verbale contenente la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove, e lo trasmette al Magnifico rettore per gli adempimenti conseguenti di competenza.
Art. 6. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Art. 7. Ammissione ai corsi di titolari di assegno di ricerca, titolari di contratti di ricerca e cittadini extracomunitari I titolari di assegni di ricerca e i titolari di contratto di ricerca che abbiano superato le prove di ammissione al corso di dottorato, possono essere ammessi secondo l'ordine di graduatoria ai corsi di dottorato anche in sovrannumero rispetto ai posti banditi, purche' entro il limite degli ammissibili ed a condizione che il dottorato a cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare di riferimento, e l'assegno o il contratto di ricerca abbiano scadenza non anteriore al termine del corso di dottorato. A tal fine gli interessati devono dichiarare la loro situazione gia' nella domanda di partecipazione al concorso e successivamente dimostrare la titolarita' del contratto di ricerca o dell'assegno di ricerca. I cittadini extracomunitari possono essere ammessi a sostenere le prove concorsuali in lingua inglese. Il candidato gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca puo' essere ammesso a frequentare previo superamento delle prove di selezione, un secondo corso di dottorato non coperto da borsa di studio. Nel caso di parita' di merito, prevarra' il candidato che concorre per la prima volta.
Art. 8. Iscrizione I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Brescia, vicolo dell'Anguilla, 8 - 25122 Brescia entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, la sottoelencata documentazione in carta libera: a) domanda di iscrizione al primo anno dei corsi del dottorato; b) dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva di certificazione del diploma di scuola secondaria superiore posseduto, ovvero per i cittadini non italiani, del diploma che ha consentito la loro ammissione all'Universita'; c) dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva di certificazione di cittadinanza; d) dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva di certificazione di laurea specialistica; f) dichiarazione, in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva di notorieta', nella quale dovra' risultare: di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di diploma di laurea, di laurea specialistica e di dottorato, per tutta la durata del corso suindicato; di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne o interromperne la frequenza; di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio per un corso di dottorato; di impegnarsi a richiedere al Collegio docenti del proprio corso di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato. Si ricorda che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio, ove ne ricorrano le condizioni di merito. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti (art. 52 comma 57 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001); f) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; g) per i soli vincitori di borsa di studio, inoltre, sara' necessario presentare una dichiarazione, in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva di notorieta', nella quale dovra' risultare: l'impegno a non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; il numero del conto corrente, con il codice CAB, ABI e CIN, per l'accreditamento della borsa; h) copia apertura posizione I.N.P.S. a gestione separata. L'Universita' si riserva la facolta' di deliberare l'inizio dei corsi con decorrenza dal 1 gennaio 2009.
Art. 9. Borse di studio L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 13.638,47, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che, per l'anno 2009 e' pari al 25,72% di cui 1/3 a carico del percettore della borsa, salvo diversa determinazione legislativa. Le borse di studio saranno assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici, fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso per il rispettivo corso di dottorato. In caso di parita' di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.132 del 3 giugno 1997. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
Art. 10. Contributo per l'accesso e la frequenza Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di euro 14,62 per il bollo relativo alla istanza di iscrizione. Tutti i dottorandi con borsa o senza borsa sono tenuti al versamento di euro 100 a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio. Per i dottorandi non titolari di borsa di studio l'ammontare annuo della tassa di iscrizione per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' pari a euro 282,00 ed e' comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio. La tassa di iscrizione non e' soggetta ad alcuna riduzione, e' da versare al momento dell'iscrizione. Sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione (ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio) tutti i dottorandi che risultano: 1. beneficiari di borsa di studio concessa dalla Regione o ne risultano assegnatari; 2. beneficiari di prestito d'onore; 3. portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al 66%. Sono esonerati temporaneamente dal pagamento della tassa di iscrizione coloro che presentano domanda di borsa di studio presso il CEDISU. In questo caso all'atto dell'iscrizione e' dovuta la sola tassa regionale per il diritto allo studio. Alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, coloro che non risultano beneficiari di borsa sono tenuti a versare la tassa di iscrizione. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, sono comunque obbligati a pagare la tassa regionale per il diritto allo studio. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei all'Amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente alla scadenza prevista dal presente bando, per la proposizione delle domande.
Art. 11. Obblighi dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato, di svolgere con assiduita' le attivita' relative al piano di ricerca approvato nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, e di presentare al Collegio dei docenti, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi originali. E' prevista l'esclusione dal Dottorato di ricerca, con decisione motivata del Rettore su proposta del Collegio dei docenti, in caso di: a) giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza; b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti; c) assenze ingiustificate e prolungate. E' prevista la sospensione dal corso per maternita'; in caso di assenze per grave e documentata malattia e per obblighi di leva la sospensione dal corso e' previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Tali periodi di sospensione possono essere anche parzialmente recuperati con l'autorizzazione del Collegio dei docenti. Ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge n. 210/98 ai dottorandi puo' essere affidata, previa autorizzazione del Collegio docenti, una limitata attivita' di supporto didattico a carattere seminariale.
Art. 12. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di dottorato) che dia conto di una ricerca originale dalla quale emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata. Tale esame puo' essere ripetuto una sola volta. Al termine del corso i dottorandi devono redigere una tesi finale in lingua italiana, ovvero in lingua comunitaria previa autorizzazione del Collegio dei docenti; in tal caso il dottorando dovra' comunque presentare una sintesi della tesi in lingua italiana. Per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, gli iscritti al dottorato che hanno completato la tesi di dottorato, dovranno inoltrare entro il 31/10 di ogni anno apposita domanda al Rettore e, per conoscenza, al Collegio dei docenti. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede o ad un'eventuale sessione aggiuntiva. Tale eventuale sessione aggiuntiva viene stabilita dal Collegio dei docenti, in considerazione del numero di richieste pervenute e dell'eventuale presenza di Dottorandi fruitori di sospensioni e/o prolungamenti di borse precedentemente deliberati. Il Rettore, previa acquisizione dei risultati dell'esame finale, rilascia il titolo all'interessato e ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, copia della tesi finale sara' depositata presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Art. 13. Norme di riferimento Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fara' riferimento alla legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto MURST 30 aprile 1999 n. 224, al Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Brescia, ai Regolamenti dei singoli corsi di dottorato ed ai principi generali nell'Ordinamento giuridico vigente in tema di Dottorato di ricerca.
Art. 14. Informazione I dati forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalita' e con le modalita' previste nel presente bando di concorso e per il successivo rapporto di iscrizione al corso di dottorato. Eventuali ed ulteriori informazioni, con riferimento al presente bando di concorso, possono essere richieste presso l'Ufficio Dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Brescia, vicolo dell'Anguilla, 8: David Claudia: telefono 030/2988244, e-mail David@amm.unibs.it; dott.ssa Rollo Linda: telefono 030/2988243, e-mail Rollo@amm.unibs.it; responsabile del procedimento e' il dott. Luigi Micello tel. 030/2988246 - e-mail: Micello@amm.unibs.it. - fax: 0302988291. Brescia, 22 luglio 2008 Il rettore: Preti