Concorso per 96 allievi corsi (sicilia) UNIVERSITA' DI CATANIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 96
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 08-08-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI CATANIA CONCORSO   (scad.  31 ottobre 2008) Concorso per il conferimento di novantasei borse di studio finalizzate all'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria a favore ...
Ente: UNIVERSITA' DI CATANIA
Regione: SICILIA
Provincia: CATANIA
Comune: CATANIA
Data di inserimento: 27-08-2008
Data Scadenza bando 31-10-2008
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UNIVERSITA' DI CATANIA
CONCORSO   (scad.  31 ottobre 2008)
Concorso   per   il   conferimento  di  novantasei  borse  di  studio
   finalizzate   all'incentivazione   e  la  razionalizzazione  della
   frequenza  universitaria a favore degli studenti immatricolati per
   la prima volta per l'A.A. 2008-2009.
                             IL RETTORE
   Visto lo Statuto d'Ateneo;
   Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto
agli studi universitari»;
   Visto  l'art.  17 della predetta legge che prevede l'erogazione di
borse    di    studio    finalizzate    all'incentivazione   e   alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
   Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2001;
   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  189  del  6  giugno  1997  e
successivo n. 136 del 20 settembre 2001;
   Vista  la delibera del Senato accademico del 20 giugno 2008 con la
quale e' stata approvata l'attribuzione di novantasei borse di studio
e  la  relativa  ripartizione tra le Facolta' istituite presso questo
Ateneo;
   Vista  la  delibera del Consiglio di amministrazione del 23 giugno
2008  che,  tra l'altro, determina lo stanziamento di euro 297.479,04
per il finanziamento di dette borse;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Per  l'anno  accademico  2008-2009, in attuazione dell'art. 17
della legge n. 390/1991, e' indetto un concorso per l'attribuzione di
novantasei  borse  di  studio finalizzate alla incentivazione ed alla
razionalizzazione   della  frequenza  universitaria,  di  cui  n.  72
previste  per  le  lauree,  lauree  specialistiche  a  ciclo  unico e
magistrali e n. 24 previste per le lauree specialistiche;
   2.  L'importo  annuale massimo della borsa di studio e' fissato in
euro  3.098,74  per gli studenti fuori sede, in euro 2.261,04 per gli
studenti pendolari e in euro 1.549,37 per gli studenti in sede e tale
rimarra',  in  caso  di  conferme  delle  borse,  per  tutti gli anni
successivi;
   3.  Per  «fuori  sede»  si intendono gli studenti che all'evidenza
anagrafica  risultino  residenti,  da  almeno  tre mesi dalla data di
pubblicazione  del  bando, in comune diverso dalla sede universitaria
(Catania  o  eventuali  sedi  decentrate) e che per raggiungere detta
sede  debbano impiegare oltre un'ora avvalendosi di mezzi pubblici di
trasporto;  per  studenti  «pendolari»  si intendono gli studenti che
all'evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla
data  di  pubblicazione  del  bando,  in  comune  diverso  dalla sede
universitaria  (Catania  o  eventuali  sedi  decentrate)  e  che  per
raggiungere  detta  sede  debbano  impiegare  piu' di 30 e meno di 60
minuti  avvalendosi  di mezzi pubblici di trasporto; per studenti «in
sede» tutti gli altri.
   4.  Per la determinazione della posizione di studente «fuori sede»
«pendolare»  e  «in  sede»  sara'  adottata  la  tabella  predisposta
dall'E.R.S.U.,  per l'a.a. 2008-2009, per l'erogazione delle borse di
studio di cui all'art. 8 della legge n. 390/1991.
   5. Dette borse, rinnovabili per un numero di anni pari alla durata
legale  del  corso  di  studio  piu'  uno  (piu' due per gli studenti
portatori di handicap con invalidita' pari o superiore a 66%), con il
medesimo  importo  fissato  per l'a.a. 2008-2009, sono ripartite alle
facoltadell'Universita' di Catania come segue:

                ---->  Vedere elenco a pag. 38  <----

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   1.  Possono partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse
di studio gli studenti italiani in possesso dei seguenti requisiti:
    A.  Immatricolati, per la prima volta all'Universita' degli studi
di  Catania,  per  l'anno accademico 2008-2009 a corsi di laurea o di
laurea specialistica a ciclo unico e magistrale ad una delle Facolta'
di  cui al precedente art. 1, comma 5 (prima colonna) in possesso del
diploma  di  maturita'  conseguito,  con la votazione non inferiore a
90/100,  da  non  oltre  due  anni  scolastici;  a tal fine non viene
computato   il   periodo  inerente  al  servizio  militare  o  civile
eventualmente gia' prestato;
    B.  Iscritti,  per  la prima volta all'Universita' degli studi di
Catania,   per   l'anno   accademico  2008-2009  a  corsi  di  laurea
specialistica  ad  una  delle  Facolta'  di cui al precedente art. 1,
comma  5  (seconda  colonna)  in  possesso della laurea conseguita ai
sensi  del decreto ministeriale n. 509/1999 e che abbiano ottenuto il
riconoscimento  di  almeno 150 crediti formativi (Art. 4, comma 3 del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. del 9 aprile
2001).
    Sono esclusi gli immatricolati a corsi di laurea specialistica in
possesso di titolo conseguito in regime di vecchio ordinamento.
   Per entrambi le posizioni di cui ai suddetti punti A e B:
    condizione  economica del nucleo familiare convenzionale definita
come segue: I.C.E. non superiore a euro 23.000,00;
    aver   prodotto   all'atto  dell'iscrizione  l'autocertificazione
contenente  i  dati  sulla  condizione economica del nucleo familiare
convenzionale;
   Per  la  formulazione  dell'I.C.E.  si rimanda alle norme relative
alla  determinazione delle tasse e contributi universitari per l'a.a.
2008-2009;
   2.  Possono  partecipare  al concorso anche gli studenti apolidi e
rifugiati  politici  riconosciuti  tali  dalle  competenti  autorita'
statali;  gli  studenti  cittadini  dei  Paesi  membri  della  Unione
Europea;  gli  studenti  stranieri  di  Paesi  con  i  quali esistono
trattati  o  accordi  internazionali  bilaterali  o  multilaterali di
reciprocita':  Norvegia,  Irlanda,  Liechtenstein, Slovenia, Bosnia e
Grecia  purche'  in  possesso dei requisiti richiesti per i cittadini
italiani.

        
      
                               Art. 3.
               Criteri di formazione delle graduatorie
   1.  Le  borse  di studio di cui al presente bando sono conferite a
coloro che ne acquisiscono il diritto in base al posto ottenuto nelle
graduatorie  (distinte  per  corsi  di laurea, laurea specialistica a
ciclo  unico  e magistrale dagli altri corsi di laurea specialistica)
delle  singole  Facolta'  indicate  nell'art.1  comma 5, formulate da
un'unica  commissione  esaminatrice, composta da tre membri designati
dal  Senato  Accademico  e  da  un  amministrativo  con  funzioni  di
segretario, nominata con decreto Rettorale.
   Le graduatorie sono formulate in base al merito, tenendo conto del
voto  di  diploma per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo
unico   e   magistrale;   mentre   per  gli  altri  corsi  di  laurea
specialistica in base al numero di crediti formativi riconosciuti.
   Per tutti:
    a parita'  di  merito la precedenza in graduatoria e' determinata
dalla  condizione  economica  piu'  disagiata  del  nucleo  familiare
convenzionale del candidato. (I.C.E. inferiore);
    a parita'  di merito e di reddito la precedenza in graduatoria e'
determinata  dalla  presenza  di  eventuale  candidato  portatore  di
handicap;
    in  subordine, dall'appartenenza del candidato a nuclei familiari
con pluralita' di studenti universitari.
   2.  Il  Rettore,  con  proprio  decreto, immediatamente esecutivo,
approva  le  graduatorie che saranno affisse presso l'ufficio diritto
allo studio ed ivi rimarranno per dieci giorni. Entro tale termine e'
ammesso il ricorso al rettore avverso le stesse graduatorie.

        
      
                               Art. 4.
         Termine e modalita' di presentazione della domanda
   1.  La domanda di partecipazione al concorso con l'indicazione del
proprio  cognome  e  nome  e  del  domicilio  eletto agli effetti del
concorso,  redatta  esclusivamente  sull'apposito  modulo allegato al
presente  bando, va indirizzata al Magnifico rettore dell'Universita'
di  Catania e deve essere presentata o pervenire a mezzo raccomandata
a.r,   entro   e  non  oltre  le  ore  12,30  del  31  ottobre  2008,
esclusivamente presso l'Ufficio diritto allo studio, via Landolina n.
51  -  95124 Catania. Qualora la predetta domanda sara' inoltrata per
racc.  a.r. la busta contenente la stessa dovra' indicare all'esterno
la  seguente dicitura: «borse di studio per l'incentivazione», a pena
di esclusione, e dovra' pervenire comunque entro il termine suddetto.
   2.  La  partecipazione  al concorso si intende riferita ad un solo
corso di studio e ad un'unica domanda.
   3.  Nella  domanda  il  candidato dovra' dichiarare, altresi', con
chiarezza  e  precisione,  sotto  la  propria responsabilita', quanto
segue:
    a) la data e luogo di nascita;
    b) il comune di residenza;
    c) la propria cittadinanza;
    d) lo stato di famiglia;
    e) l'eventuale assolvimento dell'obbligo del servizio militare di
leva  ovvero  del  servizio  civile  sostitutivo,  con  l'indicazione
precisa del periodo in cui e' stato effettuato;
    f)   il   diploma   di  maturita'  posseduto  nonche'  l'Istituto
scolastico,  l'anno  di  conseguimento  e  la  relativa votazione, (i
cittadini  stranieri  dovranno  obbligatoriamente indicare inoltre il
voto minimo e massimo conseguibile nel Paese di residenza);
    g)  la  laurea  di  primo  livello  posseduta  con  l'indicazione
dell'anno di conseguimento e la relativa votazione:
    h)  l'ammontare  del reddito complessivo familiare dichiarato con
autocertificazione all'atto della immatricolazione;
    i)  nel caso di candidato portatore di handicap, natura e tipo di
handicap nonche' il relativo grado di invalidita' riconosciuta;
    j)  l'eventuale  qualita'  di  studente  universitario  di  altri
componenti  il  nucleo familiare di eta' non superiore a 27 anni, con
specificazione dell'Universita' e del corso a cui sono essi iscritti;
    k)  di  essere  a conoscenza che la borsa in questione non potra'
essere  cumulata  con  le  borse  assegnate  dalla  regione  ai sensi
dell'art.8 della legge 2 dicembre 1991 n. 390;
   4.  Le dichiarazioni contenute nella suddetta domanda hanno valore
di    autocertificazione    e    costituiscono    la   corrispondente
documentazione  in  via  definitiva. L'Amministrazione, pertanto, non
richiedera'  successivamente documentazione in merito fatta eccezione
per:
    Certificato attestante il tipo ed il grado di invalidita';
    Dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale il
beneficiario  dichiara  di non usufruire delle borse di studio di cui
all'art.8 della legge n. 390/1991;
    Certificato   di   iscrizione   a  corsi  universitari  di  altri
componenti il nucleo familiare.
   5.  Gli  interessati dovranno produrre la suddetta documentazione,
definitiva,  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla  data di
ricevimento della relativa comunicazione.
    I  candidati stranieri sono tenuti a presentare la documentazione
originale   rilasciata   dalle  competenti  autorita'  del  luogo  di
provenienza,  con  relativa  traduzione e legalizzazione a cura delle
rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane  competenti  per
territorio,  relativamente  a  tutte  le  informazioni  richieste nel
presente bando ai fini della partecipazione al concorso.
   Tale   legalizzazione   sara'   ritenuta   quale   conferma  delle
dichiarazioni  rese dal candidato, in particolare per quanto indicato
al punto f) del precedente comma 3.
   6.  Le  domande  non  corredate  con quanto stabilito dal presente
bando non verranno prese in considerazione e rimarranno inevase senza
obbligo  alcuno,  da  parte  dell'Amministrazione, di comunicare agli
interessati l'esclusione dal concorso.
   7.  Lo  studente dovra' dare tempestiva comunicazione di qualsiasi
evento  che  si  verifichi successivamente alla data di presentazione
della  domanda  (conseguimento  di  altre  borse  di  studio  o aiuto
economico,  trasferimento  o  passaggio  ad  altro  corso  di laurea,
rinuncia agli studi, variazione di residenza etc).
   L'Amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito   da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione   del  cambiamento  degli  stessi,  ne'  per  eventuali
disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 5.
                   Autocertificazione - Controlli
   1. L'Universita' controlla la veridicita' delle autocertificazioni
prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche necessarie, anche con
controlli a campione.
   2. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia stato
dichiarato  il  falso,  la  borsa  di  studio  sara' revocata e sara'
effettuata  il recupero delle somme eventualmente gia' erogate, salvo
l'adozione  delle  sanzioni  disciplinari  a  carico  dello studente,
previste dall'art. 23 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.
   3.  A  fronte  di  dichiarazioni  non  veritiere, l'Universita' di
Catania   segnalera'   il   fatto  all'Autorita'  Giudiziaria  per  i
provvedimenti di competenza.

        
      
                               Art. 6.
                      Conferimento delle borse
   1. Le borse di studio saranno conferite, con decreto rettorale, ai
concorrenti  vincitori in base al posto ottenuto in graduatoria e che
risulteranno effettivamente immatricolati al corso di studio indicato
nella domanda di partecipazione al concorso.
   2.  Il  provvedimento  di  cui  al  precedente  comma e' emanato a
conclusione   della  procedura  concorsuale  e  delle  operazioni  di
acquisizione dei dati dichiarati dallo studente.

        
      
                               Art. 7.
                  Incompatibilita' con altre borse
   1.  Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere
cumulate ne' con quelle previste dall'art. 8 della legge n. 390/1991,
(ad  eccezione del servizio abitativo che puo' essere fruito a titolo
oneroso  e  dei  contributi  per  la  partecipazione  degli  studenti
universitari   a   programmi   di   studio  che  prevedono  mobilita'
internazionale),  ne' con le borse di studio attribuite agli studenti
stranieri   dal  Governo  Italiano  o  da  altri  enti  ed  organismi
riconosciuti dallo stesso.

        
      
                               Art. 8.
            Conferma delle borse per gli anni successivi
   1.  Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per  gli  anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente
deve possedere i seguenti requisiti:
    a)  per  il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di   presentazione  della  domanda,  nonche'  il  soddisfacimento  di
eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai
corsi;
    b)  per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda;
    c)  per  l'ultimo  semestre,  135  crediti  entro  il  10  agosto
dell'anno di presentazione della domanda.
   2.  Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per  gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a
ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
    a)  per  il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di   presentazione  della  domanda,  nonche'  il  soddisfacimento  di
eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai
corsi;
    b)  per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda;
    c)  per  il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
    d)  per  il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
    e)  per  il  sesto  anno,  ove  previsto, 245 crediti entro il 10
agosto dell'anno di presentazione della domanda.
    f)  per  l'ulteriore  semestre,  55  crediti  in piu' rispetto al
numero  previsto  per  l'ultimo  anno  di  corso secondo le modalita'
previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
   3.  Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 1
e   2,   lo   studente   puo'  utilizzare,  in  aggiunta  ai  crediti
effettivamente  conseguiti, un «bonus», maturato sulla base dell'anno
di corso frequentato con le seguenti modalita':
    a)   5   crediti,  se  utilizzato  per  la  prima  volta  per  il
conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
    b)   12  crediti,  se  utilizzato  per  la  prima  volta  per  il
conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
    c)
15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei
benefici per gli anni accademici successivi.
   I crediti del «bonus» di cui ai suddetti punti a) b) e c) non sono
cumulabili.  Pertanto, il bonus puo' essere utilizzato una sola volta
e  per  il  numero  di crediti indicati in ciascuno dei suddetti anni
accademici  di  riferimento. Eventuali eccedenze dello stesso «bonus»
possono essere utilizzate per gli anni successivi.
   4.  Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per  gli  anni  successivi  al  primo  degli  altri  corsi  di laurea
specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
    a)  per  il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
    b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda.
   Tali  limiti  sono  incrementati  di  un  numero di crediti pari a
quelli  in  eccesso  rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo
studente al momento dell'iscrizione.
   Per  il  conseguimento  dei requisiti di merito di cui al presente
comma  lo studente puo' utilizzare il bonus maturato e non fruito nel
corso di laurea.
   5.  I  crediti,  di  cui  ai commi precedenti, sono validi solo se
riconosciuti  per  il  corso  di  studio  per  il  quale gli studenti
chiedono   il   beneficio,  anche  se  diverso  da  quello  dell'anno
precedente.
   6.  Al  fine  di  ottenere  il mantenimento dei benefici, oltre al
possesso  dei  requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo
studente  deve  essere  (per  ciascun  anno  successivo) regolarmente
ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti
sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche universita'.
   7.  La  mancata conferma della borsa per il secondo anno determina
la decadenza dal diritto anche per gli anni successivi.
   8.  La  conferma della borsa negli anni successivi avverra' dietro
presentazione  di  domanda entro il 20 novembre di ogni anno e previo
accertamento  da  parte  dell'Ufficio  competente delle condizioni di
merito  richieste  ai  precedenti commi e delle condizioni economiche
determinate   dall'Universita'  per  l'accesso  al  concorso,  previo
incremento   determinato   dall'applicazione  del  tasso  annuale  di
inflazione programmato.

        
      
                               Art. 9.
             Beneficio dell'esonero tasse per i borsisti
   1.  I  beneficiari  sono  esonerati  dal  pagamento  delle tasse e
contributi  dovuti  per  tutti  gli anni accademici di cui godono del
beneficio della borsa di studio.

        
      
                              Art. 10.
                       Erogazione delle borse
   1.  Le  borse di studio sono conferite per l'a.a. 2008-2009 in due
rate:  la  prima  all'atto dell'attribuzione della stessa, la seconda
entro il 15 novembre dell'anno di presentazione della domanda, previo
accertamento  dell'avvenuto  superamento  da  parte  del borsista del
numero  di  crediti  previsti  per  ottenere  la  riconferma all'anno
successivo.  Se  questa  condizione  non e' soddisfatta, lo studente:
perde  il  beneficio  della  borsa  per  lo  stesso a. a., nonche' il
diritto  alla riconferma per gli anni successivi; la seconda rata non
viene  liquidata  e  l'Universita' avviera' un procedimento di revoca
della borsa che prevede la restituzione dell'importo della prima rata
gia' riscossa.
   2.  Per gli anni accademici successivi, le borse saranno conferite
rispettando le modalita' e i tempi indicati al comma precedente.

        
      
                              Art. 11.
                    Revoca delle borse di studio
   1. Oltre che nel caso previsto dal 2 comma dell'art. 5 e dal comma
1  dell'art.10  le  borse  di studio sono revocate, con provvedimento
rettorale trasmesso all'interessato, nei seguenti casi:
    in  mancanza  dei  requisiti  di  merito;  di regolare iscrizione
all'anno di corso successivo; e della condizione economica richiesta,
previsti all'art. 8 del bando;
    quando il beneficiario rinunci al proseguimento degli studi;
    quando   chiede   ed  ottiene  il  trasferimento  ad  altra  sede
universitaria;
    quando  chiede  ed  ottiene il passaggio ad altra Facolta' presso
l'Ateneo di Catania;
    quando,  a seguito passaggio di corso di studio nell'ambito della
stessa facolta', non ottiene la regolare iscrizione all'anno di corso
immediatamente successivo, previsto dal precedente corso di studio.
   2.  La  revoca  della  borsa  di  studio  comporta  l'obbligo  per
l'interessato  di  restituire  all'Universita'  le rate eventualmente
gia' riscosse per l'a.a. di riferimento e la decadenza dal diritto di
esonero delle tasse e contributi per lo stesso anno.
    Catania, 14 luglio 2008
                                                    Il rettore: Recca