Concorso per 4 dottori di ricerca (lazio) UNIVERSITA' TELEMATICA ''GUGLIELMO MARCONI'' DI ROMA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 08-08-2008
Sintesi: UNIVERSITA' TELEMATICA «GUGLIELMO MARCONI» CONCORSO   (scad.  8 settembre 2008) Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto amministrativo - XXIV ciclo - A.A. 2008/2009 ...
Ente: UNIVERSITA' TELEMATICA ''GUGLIELMO MARCONI'' DI ROMA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-08-2008
Data Scadenza bando 08-09-2008
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UNIVERSITA' TELEMATICA «GUGLIELMO MARCONI»
CONCORSO   (scad.  8 settembre 2008)
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto
amministrativo - XXIV ciclo - A.A. 2008/2009
                             IL RETTORE
   Visto  lo  statuto dell'Universita' Telematica «Guglielmo Marconi»
pubblicato  nel S.O. n. 48 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 65 del 18 marzo 2004 e successive modificazioni;
   Visto  il Regolamento didattico di Ateneo ed in particolare l'art.
6 relativo ai dottorati di ricerca;
   Vista  la  legge  3 luglio 1998, n. 210 «Norme per il reclutamento
dei  ricercatori  e  dei  professori  universitari  di  ruolo»  ed in
particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca che prevede che
le  Universita',  con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei  corsi  di  dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del  titolo,  gli  obiettivi  formativi  ed  il relativo programma di
studi,  la  durata,  il  contributo  per l'accesso e la frequenza, le
modalita'  di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati;
   Visto  il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
in materia di dottorati di ricerca»;
   Visto  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca
emanato  con  decreto  rettorale n. 2 del 12 marzo 2005 in attuazione
dell'art.  4  della  legge  3  luglio  1998,  n.  210,  e  successive
modificazioni;
   Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
con  sede  amministrativa  presso l'Universita' Telematica «Guglielmo
Marconi» avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di ricerca;
   Vista  la  delibera del Comitato tecnico-organizzatore espressa in
data  24  luglio  2008  relativa  all'approvazione  delle proposte di
attivazione  dei  corsi di dottorato di ricerca XXIV ciclo per l'anno
accademico 2008/2009;
   Accertata l'esistenza della necessaria copertura finanziaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.

   E'  istituito per il XXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca,
a.a.  2008/2009,  la  seconda  edizione  del  dottorato di ricerca in
diritto amministrativo.
   E pertanto  indetto  pubblico  concorso,  per titoli ed esami, per
l'ammissione  al  corso di dottorato di ricerca per il quale viene di
seguito    indicata    l'area    e    il    settore   o   i   settori
scientifico-disciplinari  di  riferimento, la sede amministrativa, la
durata,   i  posti  e  le  borse  di  studio  messi  a  concorso,  il
coordinatore,   gli   eventuali   curricula,   le   eventuali  lauree
specialistiche/magistrali  richieste  per l'ammissione, i criteri per
la valutazione dei titoli, il diario delle prove.
   Nome dottorato: Diritto amministrativo.
   Area: 11 - Scienze giuridiche.
   S.S.D. IUS/10 - Diritto amministrativo.
   Durata: 3 anni.
   Posti disponibili: 4.
   Borse disponibili: 2.
   Sede: Universita' Telematica «Guglielmo Marconi».
   Dipartimento  di  scienze  dell'amministrazione, via  Plinio, 44 -
00193 Roma.
   Coordinatore: prof. Massimo Stipo.
   Referente:  dott.ssa  Maria  De  Donato  - tel: 06/37725648 e-mail
m.dedonato@unimarconi.it
   Indirizzi di ricerca:
    1) Diritto amministrativo;
    2) Istituzioni di diritto pubblico;
    3) Diritto pubblico dell'economia;
    4) Contabilita' di Stato.
   Il  numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi.
   L'eventuale  aumento  del  numero  delle  borse  di  studio  sara'
determinato  con  decreto  rettorale,  prima  dell'espletamento delle
prove di ammissione, e pubblicato all'Albo dell'Ateneo e nel sito web
dell'Universita'.

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso, senza
limiti  di  eta' e di cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del
termine  per  la  presentazione della domanda di ammissione, siano in
possesso di uno dei seguenti titoli:
    laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999;
    laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004;
    diploma  di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti
didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);
    titolo  accademico  equipollente  conseguito  presso  Universita'
straniere.
   I  candidati  con  titolo  di studio conseguito presso Universita'
straniere  devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili
a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
ai  soli  fini  dell'ammissione  al  dottorato  di ricerca e dovranno
allegare  alla  domanda  il  diploma  di  laurea  o copia autenticata
corredato  di  traduzione  ufficiale  in lingua italiana, legalizzato
(ove  necessario)  e dichiarato di valore a cura della rappresentanza
diplomatica consolare italiana competente per territorio nel Paese di
conseguimento del titolo.
   Le   domande  che  perverranno  prive  o  carenti  della  suddetta
documentazione non potranno essere considerate valide.
   Gli  interessati  devono  redigere le domande secondo gli allegati
Mod.  A  e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte
integrante  del  presente  bando,  con  tutti  gli  elementi  in essi
richiesti.

        
      
                               Art. 3.
                        Domande di ammissione
   La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  intestata  al  rettore
dell'Universita'  Telematica  «Guglielmo  Marconi»,  dovra' pervenire
tramite il servizio postale oppure presentata all'Ufficio - Dottorato
di  ricerca,  all'Universita'  Telematica  «Guglielmo  Marconi»,  via
Plinio,  44 - 00193 Roma, entro trenta giorni dal giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Non  verranno  prese  in considerazione le istanze che perverranno
oltre tale termine.
   In  caso  di  spedizione  fara'  fede  il  timbro  di  ricevimento
dell'Ufficio - Dottorato di Ricerca e non la data di spedizione della
domanda.
   Non  verranno  inoltre  accettate domande presentate tramite fax o
copie fotostatiche.
   L'omessa apposizione della firma autografa, a sottoscrizione della
domanda, e' motivo di tassativa esclusione dal concorso.
   Nella  domanda  l'aspirante  alla  partecipazione  al  concorso di
ammissione  al  dottorato  di ricerca deve dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
    1)  le  proprie  generalita',  la  data e il luogo di nascita, la
residenza   e   il   recapito   eletto   agli  effetti  del  concorso
(specificando  il  codice  di avviamento postale) e, se possibile, il
numero  telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a
comunicare  tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda
i  cittadini  comunitari e extracomunitari, si richiede l'indicazione
di  un recapito italiano o della propria Ambasciata in Italia, eletta
quale proprio domicilio;
    2)  indicazione  del  nome  del  corso di dottorato, per il quale
presenta domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione;
    3) la propria cittadinanza;
    4)  di  possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari o extracomunitari);
    5)  la  laurea  posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'Universita'  presso  cui  e'  stata  conseguita o si presume verra'
conseguita  e la relativa votazione, ovvero il titolo equipollente (o
di  cui  si  chiede l'equipollenza) conseguito presso una Universita'
straniera;
    6) le lingue straniere conosciute;
    7)  la  lingua  in  cui  si vuole sostenere le prove di esame (se
diversa da quella italiana);
    8)  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente ogni eventuale
cambiamento  della  propria  residenza  o  del  recapito  eletto agli
effetti del concorso;
    9) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
    10)  di  essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di
borsa di studio M.A.E.;
    11)  di  optare  per  la cittadinanza italiana nel caso di doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana.
   Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
    fotocopia di un documento di identita' in corso di validita';
    autocertificazione    mediante   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione,  conformemente  all'allegato  Mod.  C,  ai  sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante  il possesso del diploma di laurea con la votazione finale
e  le  votazioni  riportate  nei  singoli esami di profitto (solo per
coloro che hanno conseguito il titolo in Italia);
    eventuali  pubblicazioni,  in  originale  o  in  copia dichiarata
conforme   all'originale   dal   candidato   mediante   dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  resa ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente
all'allegato  Mod.  B;  per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti    gli    obblighi   previsti   dal   decreto   legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
    eventuali  altri  titoli  in  carta  libera  o autocertificazione
mediante  dichiarazione  sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato  Mod.  C  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    elenco  in  carta  semplice  delle  eventuali pubblicazioni e dei
titoli presentati in allegato alla domanda.
   Saranno  presi  in considerazione solo i titoli e le pubblicazioni
prodotti,  come  sopra  descritto,  unitamente  alla  domanda  oppure
presentati  presso  questa Amministrazione, o spediti con una nota di
accompagnamento,  entro  il  termine utile per la presentazione delle
domande.
   La  mancata  produzione  dei  titoli  attestanti  i  requisiti  di
partecipazione comporta l'esclusione dal concorso.
   I  portatori  di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della
legge  5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a
indicare  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  per l'espletamento delle
prove.
   L'Amministrazione    universitaria    non    si    assume   alcuna
responsabilita'   per   il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,
dipendente  da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte  del  concorrente,  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  degli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali o
telegrafici non imputabili all'Amministrazione medesima.

        
      
                               Art. 4.
                            Prova d'esame
   Gli  esami  di  ammissione  al  corso consistono in due prove, una
scritta  e  una  orale,  intese  ad  accertare  la  preparazione,  le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore   scientifico  o  nei  settori  scientifici  disciplinari  di
riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica
della  conoscenza  di  una  o piu' lingue straniere mediante apposito
colloquio.
   Il  diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il
luogo in cui le medesime verranno espletate, sara' reso noto entro il
30 settembre 2008 e sara' consultabile sul sito internet dell'Ateneo.
Tale  pubblicazione  ha  valore  a tutti gli effetti come notifica di
convocazione.
   I  candidati  al  concorso di ammissione sono tenuti a presentarsi
nel   giorno   e   nell'ora   indicati   senza   attendere  ulteriore
convocazione.
   Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.
   Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno  esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
    a) carta d'identita';
    b) patente di guida;
    c) passaporto;
    d)  tessere  di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di
timbro    o   di   altra   segnatura   equivalente,   rilasciate   da
un'amministrazione dello Stato;
    e)  altri  documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma 2,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000.

        
      
                               Art. 5.
                      Commissioni giudicatrici
   Le  commissioni  per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di  ricerca  saranno nominate ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di
Ateneo in materia di dottorati di ricerca dell'Universita' Telematica
«Guglielmo Marconi».
   Le  commissioni  entro  e non oltre sessanta giorni dalla notifica
della  nomina  dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste
dal bando di concorso.
   La  commissione  dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova  orale.  La  valutazione  dei  titoli,  previa  indicazione dei
criteri,  sara'  effettuata dalla commissione prima dello svolgimento
della  prova  scritta.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  soltanto i
candidati  che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore  a  25/40.  La  prova  orale  si  intende  superata  con il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
   Le  prove  possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano.
   Tale  possibilita'  dovra'  essere  subordinata  ad  un'espressa e
motivata  determinazione  assunta  dalla  commissione  giudicatrice e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso.
   Al  termine  di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale  la
commissione rende pubblici i risultati.
   Ultimata  la  prova  orale,  la  commissione redige la graduatoria
generale  di  merito  sommando,  per  ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
   Gli atti dei concorsi sono pubblici.
   Ai  candidati  e'  consentito  l'accesso  nei modi stabiliti dalla
legge  n.  241/1990.  L'Amministrazione  puo'  rinviare  l'accesso al
momento della conclusione del concorso.

        
      
                               Art. 6.
                         Ammissione ai corsi
   I  candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a concorso per il
corso  di  dottorato.  In  caso  di mancata o tardiva accettazione da
parte  degli  aventi  diritto  prima  dell'inizio del corso, subentra
altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria.
   In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
   Il   collegio   dei  docenti,  valutata  la  compatibilita'  delle
strutture  di  ricerca,  puo'  ammettere in soprannumero un numero di
idonei non superiore al totale dei posti messi a concorso:
    a)  candidati  idonei  nella  graduatoria  generale di merito che
fruiscano  di  assegni  di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997 -
art. 51;
    b)  candidati  stranieri,  idonei  nella  graduatoria generale di
merito,  che  risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Ministero  degli affari esteri, ovvero di borse finanziate da Governi
di altri paesi oppure da Enti/Universita' estere;
    c)  candidati appartenenti a paesi con i quali esista o specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo
o   specifiche  convenzioni  con  l'Ateneo  (senza  oneri  finanziari
obbligatori  per  l'Universita'  Telematica  «Guglielmo Marconi»). La
convenzione  determina  le  modalita' di iscrizione al dottorato e la
possibilita'  che  un anno del dottorato stesso possa essere compiuto
presso  l'Universita'  del  paese  con il quale e' stata stipulata la
specifica  convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con
un   paese  della  UE,  il  titolo  cosi'  conseguito  e'  denominato
«Dottorato Europeo», se la convenzione lo prevede.

        
      
                               Art. 7.
       Iscrizione ai corsi e contributo di accesso e frequenza
   Dopo  l'accertamento  della regolarita' degli atti concorsuali, le
relative   graduatorie  saranno  rese  note  esclusivamente  mediante
pubblicazione  sul sito dell'Ateneo nell'area riservata ai dottorati.
Le  graduatorie  pubblicate riporteranno anche le modalita' e i tempi
per  procedere al perfezionamento dell'iscrizione, decorsi i quali, i
candidati  che  non  avranno  ottemperato  a quanto richiesto saranno
considerati  rinunciatari  e  si  procedera'  secondo  l'ordine della
graduatoria al subentro di altro candidato.
   I    dottorandi    titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita', nonche' quelli che conseguano una borsa erogata per
l'intera  durata del ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico anche
estero sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.
   Coloro  che  non  risulteranno  titolari  di  borsa di studio sono
tenuti al versamento di un contributo di iscrizione annuo pari a euro
2.000,00.   Tale   versamento   dovra'   essere  effettuato  all'atto
dell'iscrizione contestualmente alla tassa regionale.
   Per  gli  anni  accademici  successivi al primo, i dottorandi sono
tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione  entro  il 30 novembre dopo aver
ottenuto  l'ammissione  all'anno successivo da parte del Collegio dei
docenti.

        
      
                               Art. 8.
                           Borse di studio
   Le  borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa  del  merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie  di  merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per
un   importo   pari   a  quello  determinato  ai  sensi  del  decreto
ministeriale  18  giugno  2008,  corrispondente  ad euro 13.638,47 al
lordo   degli   oneri   previdenziali   a   carico  del  percipiente,
assoggettato  al contributo previdenziale INPS a gestione separata. I
casi  di  incompatibilita'  totale  o parziale per la fruizione della
borsa  di  studio  sono  fissati  dalla normativa vigente. In caso di
sopravvenuta incompatibilita', i ratei della borsa di studio relativi
al  periodo  per  il quale sono stati indebitamente percepiti, devono
essere restituiti. La restituzione si riferisce all'anno accademico o
sua frazione.
   A  parita'  di  merito,  per  tutti  coloro utilmente collocati in
graduatoria,   prevale  la  valutazione  della  situazione  economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
   Nel  caso  in  cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso  dell'anno  alla  borsa  di  studio, questa verra' assegnata al
primo  dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa
di  studio  si  intende definitiva, anche se il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
   La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata  del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno
successivo.
   L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato per l'eventuale
periodo  di  soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali
periodi  non  possono complessivamente superare la meta' della durata
del  corso,  salvo  i  corsi  soggetti  a diversa disciplina legale o
convenzionale.
   Per   periodi  di  formazione  di  durata  superiore  a  sei  mesi
consecutivi  e' necessario il parere favorevole del Collegio docenti,
per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.

        
      
                               Art. 9.
                  Obblighi e diritti dei dottorandi
   I  dottorandi  sono  tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste  per  il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca
relativa  al  piano approvato dal Collegio docenti frequentando tutte
le  attivita' per loro previste, con pieno impegno e per il monte-ore
richiesto,  dedicandosi  ai  programmi  di  studio  individuale, ed a
presentare al Collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
   Ai   dottorandi   puo'  essere  affidata  una  limitata  attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno
accademico,  previo  parere favorevole del Collegio dei docenti; tale
attivita'   non  deve  in  ogni  caso  compromettere  l'attivita'  di
formazione  alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo  e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle Universita'.
   A  seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il Collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore  la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.  Il  provvedimento  di  esclusione  per gravi inadempienze
nello  svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca,  in  relazione  alle
modalita'  stabilite  dal  Collegio  dei  docenti, comporta la revoca
della  borsa  con  obbligo  di  restituzione dei ratei gia' percepiti
relativi  all'anno  per  cui e' stato emesso il provvedimento stesso,
qualora   l'interessato  non  abbia  ottenuto  l'ammissione  all'anno
successivo.
   Il  servizio  militare,  la  maternita'  e  le assenze per grave e
documentata  malattia  possono  comportare  la sospensione dal corso,
previa   autorizzazione   del   Collegio  dei  docenti.  In  caso  di
sospensione  di  durata  superiore  a  trenta  giorni, verra' sospesa
l'erogazione  della  borsa  di  studio, che verra' ripresa al termine
della sospensione.
   E'  vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad  un  altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea,
fatta salva la possibilita' di partecipare a corsi presso Universita'
straniere  nel  caso che cio' sia previsto in sede di convenzione con
le Universita' stesse.
   E vietata  la  contemporanea  fruizione  di altre borse di studio,
tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
   Chi  ha  gia'  usufruito  di  una  borsa di studio per un corso di
dottorato  anche  per  un  periodo  inferiore  al  triennio  non puo'
usufruirne una seconda volta.
   I  dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in
aspettativa  senza  assegni,  per  il periodo di durata del corso. In
caso  di  ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il  rapporto  di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato
di  ricerca,  il  rapporto  di  lavoro con l'amministrazione pubblica
cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta
la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.

        
      
                              Art. 10.
                      Conseguimento del titolo
   Il  titolo  di  dottore  di  ricerca e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
   Nelle  more  della consegna del diploma originale e' rilasciata la
relativa certificazione.
   L'Universita',  successivamente  al  rilascio  del titolo, cura il
deposito  della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e
Firenze.

        
      
                              Art. 11.
                     Restituzione dei documenti
   I  candidati  interessati  dovranno provvedere entro trenta giorni
dall'espletamento  del  concorso,  e  con  gli eventuali oneri a loro
carico,   al  recupero  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  inviate
all'Universita'  Telematica «Guglielmo Marconi». Trascorso il periodo
indicato  l'Amministrazione  procedera' all'eliminazione dei suddetti
documenti dai propri archivi.

        
      
                              Art. 12.
                      Informativa sulla privacy
   Ai  sensi  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice
in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti
dai   candidati  saranno  raccolti  presso  l'Universita'  Telematica
«Guglielmo  Marconi»,  per  le  finalita'  di gestione del concorso e
saranno   trattati   presso   una   banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  alla  vincita del concorso medesimo. Il conferimento
di  tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

        
      
                              Art. 13.
                        Norme di riferimento
   Per  quanto  non  previsto  nel  presente  bando  si  rimanda alla
normativa  vigente  in  materia  di  dottorati  di ricerca e a quanto
stabilito  dal regolamento per i corsi di dottorato di questo Ateneo,
emanato con D.R. n. 2 del 12 marzo 2005.
   Il  responsabile  del  procedimento  amministrativo  e'  il  dott.
Luciano      Ciccolini      -     tel.     06/37725601-2,     e-mail:
ciccolini@unimarconi.it
    Roma, 28 luglio 2008
                                                 Il rettore: Briganti