Concorso per 40 referendari nel ruolo della carriera di magistratura della corte dei conti (lazio) CORTE DEI CONTI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 40
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 63 del 12-08-2008
Sintesi: CORTE DEI CONTI CONCORSO   (scad.  11 ottobre 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti. ...
Ente: CORTE DEI CONTI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 28-08-2008
Data Scadenza bando 11-10-2008
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CORTE DEI CONTI
CONCORSO   (scad.  11 ottobre 2008)
Concorso   pubblico,  per  titoli  ed  esami,  a  quaranta  posti  di
   referendario  nel ruolo della carriera di magistratura della Corte
   dei conti.
                            IL PRESIDENTE

   Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale
della  Corte  dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1364;
   Visto  il  testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
   Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n.  1080, la legge 24 maggio 1951 n. 362 e la legge 2 aprile 1979, n.
97 e 19 febbraio 1981, n. 27;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
   Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
   Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
   Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;
   Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;
   Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
   Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
   Visto  il  decreto-legge  23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
   Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
   Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di presidenza in data
27-28 febbraio 2008;
   Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   Vista  la  legge  29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art.
13, commi 3 e 4;
   Vista  la legge 4 agosto 2006, n. 248 recante disposizione urgente
per  il  rilancio  economico  e  sociale,  per  il  contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e contrasto all'evasione fiscale;
   Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art.
1, comma 523;
   Vista  la  direttiva  generale  per  l'azione  amministrativa  del
Presidente  della  Corte  dei conti inerente l'anno 2008, nella quale
vengono  evidenziate  le notevoli carenze di organico nel ruolo della
carriera di magistratura della Corte dei conti;
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l'art.1,
comma 355;
                              Decreta:

                               Art. 1.


   1.  E'  indetto un concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti
di  referendario,  di  cui  otto  posti  sono  riservati ai candidati
appartenenti  alla  categoria indicata alla lettera e) del successivo
art.   2   in   possesso,   oltre   che  del  diploma  di  laurea  in
giurisprudenza,    anche   del   diploma   di   laurea   in   scienze
economico-aziendali  o  in scienze dell'economia o di altro titolo di
studio equipollente.
   2.  I  posti  riservati ai sensi del precedente comma, qualora non
utilizzati, saranno conferiti agli idonei.
   3.  L'assunzione  in  servizio  dei  vincitori  del concorso sara'
effettuata  secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' dell'art. 1, comma 355,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   4. I vincitori che conseguiranno la nomina saranno assegnati nelle
Sezioni  e  nelle  Procure  regionali  della  Corte  dei  conti,  con
esclusione  di  quelle aventi sede in Roma, e dovranno permanere, per
almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.

        
      
                               Art. 2.


   1.  Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
    a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la
nomina a magistrato di tribunale;
    b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
    c)   i   magistrati   militari   di   tribunale  e  i  magistrati
amministrativi;
    d)  gli  avvocati  iscritti  nel  relativo  albo professionale da
almeno cinque anni;
    e)  i  dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art.  1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche'  i  dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato
generale  della  Presidenza  della  Repubblica muniti della laurea in
giurisprudenza  conseguita  al  termine  di un corso universitario di
durata  non  inferiore  a  quattro anni, con qualifica dirigenziale o
appartenenti  alle  posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto  il  possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni
di   anzianita'   anche   complessiva  nella  qualifica  o  posizione
funzionale.
   Le  anzianita'  di cui ai precedenti punti, saranno valutate anche
cumulativamente,  prendendo  come  requisito  temporale minimo quello
piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.

        
      
                               Art. 3.


   1.  I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
   2.  L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal  concorso,  con  decreto  motivato del Presidente della Corte dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti.

        
      
                               Art. 4.


   1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice
secondo  lo  schema  di  cui all'allegato A), corredate dei documenti
indicati all'art. 6, debbono essere rivolte al Presidente della Corte
dei  conti  - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del
personale  -  via  Baiamonti,  25  -  00195  Roma  -  e presentate al
Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta
giorni  successivi  a  quello  di  pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   2.  La domanda potra' anche essere presentata, entro il termine di
cui al comma 1, direttamente al Segretariato generale della Corte dei
conti - Ufficio dei protocolli - situato in via Baiamonti, 25 - 00195
Roma  -  dal  Lunedi'  al  Venerdi'  dalle  ore 10,00 alle ore 12,00.
Dell'avvenuta   consegna  a  mano  della  domanda  verra'  rilasciata
ricevuta.
   3.  Si  considerano  prodotte  in  tempo utile anche le domande di
ammissione  spedite  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
   4.  Non  si terra' conto delle domande e dei documenti di cui agli
articoli  4  e  6  presentati  o  spediti  a  mezzo  raccomandata  al
Segretariato  generale  della  Corte  dei conti oltre i termini sopra
indicati.
   5.  La  data  di  presentazione  delle  domande e dei documenti e'
stabilita  dal  timbro  a  data  apposto dal Segretariato generale al
momento  della  consegna, eccezion fatta per le domande e i documenti
spediti a mezzo raccomandata, per i quali fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
   6.  L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita' per la
dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito   da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione  del  cambiamento  di indirizzo o di domicilio indicati
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali e telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito o forza
maggiore,  ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento
della raccomandata.

        
      
                               Art. 5.


   1.  Nella  domanda  di ammissione i candidati dovranno dichiarare,
sotto  la  propria  responsabilita',  pena l'esclusione dal concorso,
quanto appresso specificato:
    cognome e nome;
    data e luogo di nascita;
    recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni relative
al concorso;
    indicazione  specifica  della  categoria  di  appartenenza per la
quale si chiede l'ammissione al concorso.
   2.  I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell'art.  2  devono,  inoltre,  dichiarare  la  data in cui e' stato
emanato  il  provvedimento  di  nomina a magistrato di tribunale, nel
caso in cui tale data non si desuma dallo stato matricolare allegato.
L'ammissione    al   concorso   non   e'   preclusa   dalla   mancata
formalizzazione  del  provvedimento stesso alla data di presentazione
della  domanda,  salvo  l'accertamento  d'ufficio del requisito per i
candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento.
   3.  I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
dell'art. 2 devono altresi' dichiarare:
    di essere in possesso della cittadinanza italiana;
    il  comune  nelle  cui  liste  elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
    le  eventuali  condanne  penali  riportate  (anche  se  sia stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti  penali  eventualmente  pendenti,  dei quali deve essere
specificata la natura;
    la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.
   4.  I  candidati  di  cui alla lettera e) dell'art. 2 in possesso,
oltre  che  del  diploma  di laurea in giurisprudenza, anche di altra
laurea,  devono  dichiarare di voler usufruire della riserva prevista
dall'art. 1, comma 1.
   5.   I  candidati  che  intendano  sostenere  la  prova  di  esame
facoltativa  in  una  o  piu'  delle  lingue,  indicate  nell'annesso
programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.
   6.  Tutti i candidati devono dichiarare di essere disposti in caso
di  nomina a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per
un periodo non inferiore a cinque anni.
   7.  La  firma  in  calce alla domanda e' esente dall'autentica, ai
sensi  dell'art.  39  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

        
      
                               Art. 6.


   1. Alla domanda devono essere allegati:
    1)  un  curriculum,  corredato dei titoli necessari ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 12, nel quale sono indicati gli
studi  compiuti,  gli  esami superati, i titoli conseguiti, i servizi
prestati,  le  funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra
attivita'   (scientifica,   didattica,  pubblicistica)  eventualmente
esercitata;
    2)   certificato,   rilasciato   dalla   competente  universita',
attestante  le  votazioni  riportate  nei  singoli esami e nell'esame
finale di laurea;
    3)  copia  dello  stato  matricolare  civile a data recente per i
candidati  appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c)
ed e) dell'art. 2;
    4)  certificato  comprovante l'iscrizione nell'albo professionale
degli  avvocati  a  data  recente  per  i candidati appartenenti alla
categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2.
   2.  Verranno  comunque  prese  in  considerazione le dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni  e  di  atto  notorio  previste dagli
articoli  46  e  47  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445.  L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la
facolta'  di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte
le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.
   3.  I candidati di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente
art.  2  hanno  facolta'  di  esibire  i  propri  lavori  giudiziari,
corredati  di  dichiarazione  del competente ufficio di cancelleria o
segreteria  che  ne  attesti l'avvenuto deposito e nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
   4.  I candidati di cui alla lettera e) del precedente art. 2 hanno
facolta'  di  esibire i lavori originali elaborati per il servizio da
essi  prestato,  corredati di dichiarazione rilasciata dal competente
organo   dell'amministrazione   di   appartenenza,   che  ne  attesti
l'autenticita'.
   5.  Tutti  i  candidati possono esibire pubblicazioni che siano in
regola  con  le  norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   6.  Tutti  i  titoli  utili,  ai  fini della valutazione di cui al
successivo  art.  12  del  presente  bando, per motivi organizzativi,
dovranno  essere presentati unitamente all'istanza di partecipazione,
anche  se  gia'  prodotti  in  allegato a domande di partecipazione a
precedenti concorsi per referendario della Corte dei conti.
   7.  Non e' ammesso il riferimento a documenti in possesso di altre
amministrazioni.

        
      
                               Art. 7.


   I  concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far  valere  i  titoli di riserva e/o preferenza nella nomina debbono
presentare  o  spedire  a  mezzo  raccomandata alla Corte dei conti -
Segretariato  generale  - Ufficio accessi e mobilita' del personale -
via Baiamonti n. 25 - 00195 Roma, entro il termine di quindici giorni
dal  ricevimento  dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti
il possesso dei titoli stessi.

        
      
                               Art. 8.


   1.   I  concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria,  se
appartenenti  alle  categorie  di  cui  alle lettere a), b), c) ed e)
dell'art.  2  del  presente  decreto,  debbono presentare o spedire a
mezzo  raccomandata  alla  Corte  dei conti - Segretariato generale -
Ufficio accessi e mobilita' del personale - via Baiamonti, 25 - 00195
Roma,  entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita
comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:
    1)  diploma  di  laurea in giurisprudenza in originale o in copia
autenticata;
    2)   certificato   rilasciato   dall'azienda   sanitaria   locale
competente  per territorio o da un medico militare, attestante che il
candidato e' fisicamente idoneo all'impiego.
   2. I concorrenti di cui alla lettera e) dell' art. 2 che intendano
avvalersi  della  riserva  revista  dall'art.  1,  comma  1,  devono,
altresi',  produrre  il  diploma  di  laurea  in originale o in copia
autenticata in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia
o di altro titolo di studio equipollente.

        
      
                               Art. 9.


   1.  I  concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria,  che
appartengono  alla  categoria  di  cui  alla  lettera d) dell'art. 2,
debbono  presentare  o  spedire  a  mezzo raccomandata alla Corte dei
conti  -  Segretariato  generale  -  Ufficio  accessi e mobilita' del
personale  -  via  Baiamonti,  25  -  00195  Roma,  entro  il termine
stabilito  dal  precedente  art.  8,  a pena di decadenza, i seguenti
documenti:
    1)  certificato  rilasciato  dal competente Consiglio dell'Ordine
degli   avvocati,   comprovante   la  regolare  iscrizione  nell'albo
professionale  degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonche'
l'inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a carico;
    2)  diploma  di  laurea in giurisprudenza in originale o in copia
autenticata;
    3) estratto dell'atto di nascita;
    4) certificato di cittadinanza italiana;
    5)  certificato  attestante  che il candidato e' in godimento dei
diritti politici;
    6) certificato generale del casellario giudiziale;
    7)   copia   dello  stato  di  servizio  militare  o  del  foglio
matricolare  militare ovvero certificato di esito di leva o foglio di
congedo illimitato;
    8)   certificato   rilasciato   dall'azienda   sanitaria   locale
competente  per  territorio o da un medico militare attestante che il
candidato e' fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego.

        
      
                              Art. 10.


   1.  I certificati di cui al n. 2) dell'art. 8 ed ai numeri 1), 4),
5),  6)  e  8) dell'art. 9 debbono essere di data non anteriore a sei
mesi  rispetto  a  quella  in  cui  il  concorrente  riceva  l'invito
a produrli.
   2.  I documenti di cui agli articoli 8 e 9, ad eccezione dei punti
3  ed  8,  debbono  essere conformi alle prescrizioni delle norme sul
bollo.

        
      
                              Art. 11.


   1.  La  Commissione  esaminatrice,  da  nominarsi  con  successivo
decreto,  sara'  composta  ai  sensi  dell'art.  45,  lettera a), del
regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte
dei  conti,  approvato  con  regio  decreto 12 ottobre 1933, n. 1364,
quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
   2.  Per  la  prova  facoltativa di lingua straniera il giudizio e'
dato   dalla   Commissione  con  l'intervento,  ove  occorra,  di  un
professore di ciascuna delle lingue indicate dai candidati.

        
      
                              Art. 12.


   1.  Sono  ammessi  a  sostenere  le  prove  di  esame  i candidati
giudicati   meritevoli   per   le  doti  di  capacita'  e  rendimento
dimostrati,  per  incarichi  eventualmente  ricoperti,  per titoli di
cultura  posseduti,  per  studi  elaborati  e  pubblicati  in materie
relative  alle  funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali
della Corte dei conti.
   2.  Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che .non
abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione complessiva
dei   titoli.  Ogni  commissario  dispone  di  dieci  punti,  per  la
valutazione del complesso dei titoli.
   3.  tal  fine la Commissione, previa determinazione dei criteri di
massima,  procede  preliminarmente,  per ciascun candidato, all'esame
dei  titoli,  esclusivamente  ai fini del conseguimento del punteggio
minimo di venticinque punti e della conseguente ammissione alle prove
scritte.
   4.  La  valutazione  completa dei titoli sara' effettuata solo nei
confronti  dei  candidati  che avranno consegnato tutti gli elaborati
inerenti  alle  prove  scritte,  prima  della  apertura  delle  buste
contenenti gli elaborati stessi.

        
      
                              Art. 13.


   1.  L'esame  consta,  secondo  il  programma  annesso  al presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
   2.  Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 12 dicembre
2008  verra'  data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in
cui avranno luogo le prove scritte.
   3.  Ai  candidati  ammessi  a sostenere le prove scritte non sara'
data  comunicazione  alcuna;  pertanto,  coloro che non abbiano avuto
notizia  dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per
non  aver  raggiunto  almeno  venticinque punti nella valutazione dei
titoli   operata   dalla  Commissione  esaminatrice,  sono  tenuti  a
presentarsi,  nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale
di  cui  al  secondo  comma  del presente articolo, presso la sede di
esame per sostenere le prove scritte.
   4. Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione
senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati
preventivamente  consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa
verificati.
   5.  I  candidati  che intendano avvalersi della facolta' di cui al
comma 4 debbono consegnare i testi, che desiderino consultare, presso
la  sede  in  cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 10,00 del
giorno  precedente  l'inizio delle prove, curando che sulla copertina
di  ciascuno dei testi sia applicato, in maniera da lasciare visibile
il   titolo,   un   foglietto  contenente,  in  caratteri  leggibili,
l'indicazione  del  proprio  nome  e cognome. I testi dovranno essere
accompagnati  da  un  elenco,  nel  quale  saranno indicate, oltre ai
titoli  degli  stessi, le generalita' del candidato e dovranno essere
contenuti  in  appositi  contenitori  o  borse  al  fine  di  evitare
possibili smarrimenti.
   6.  Per  essere  ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.
   7.  Si  applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura  ordinaria  di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  7  febbraio  1949,  n.  28, per quanto
concerne  il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati  stessi  e  1'  assegnazione  contemporanea  a ciascuno del
singolo punteggio.
   8.  I  candidati  che  conseguano  l'ammissione  alla  prova orale
riceveranno  la  relativa  comunicazione,  con l'indicazione del voto
riportato  in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima
di quello in cui dovranno sostenere la prova orale.

        
      
                              Art. 14.


   1.  Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
   2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una  media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove
scritte,  purche'  in  nessuna  di  esse  abbiano  conseguito meno di
trentacinque cinquantesimi.
   3.  Per  la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I
candidati   devono   conseguire   un   punteggio   non  inferiore  ai
trentacinque punti.
   4.  Per  la  prova  facoltativa  la  Commissione esaminatrice puo'
attribuire  fino  ad  un  punto  per  ciascuna  lingua  prescelta dal
candidato.
   5.  Il  risultato  definitivo  in base al quale viene formulata la
graduatoria  e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione
dei  titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei
punti  ottenuti  nella  prova  orale  e del punteggio attribuito alla
prova facoltativa di lingua.
   6.  A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
   7.  Sono  dichiarati  vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati  nella graduatoria di merito, tenuto conto della riserva di
posti prevista dall'art. 1, comma 1.

        
      
                              Art. 15.


   1.  La  graduatoria  dei  vincitori  del  concorso  e  quella  dei
candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente
della  Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.
   2. Di tale pubblicazione sara'. data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
   3.  Nel  termine  di  quindici  giorni  dalla  pubblicazione della
graduatoria  e'  ammesso,  per  questioni  di  preferenza, cosi' come
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3,  e  successive  integrazioni  e modificazioni,
ricorso  al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa
deliberazione   del   Consiglio   di  presidenza,  con  provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

        
      
                              Art. 16.


   1.  I  vincitori saranno nominati con decreto del Presidente della
Repubblica  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio di presidenza.
   2.  I  vincitori,  ai  fini  dell'assegnazione  della  sede, hanno
diritto  di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra
i   posti  di  funzione  disponibili  individuati  dal  Consiglio  di
presidenza.
   3.  Coloro  che  al  momento  della  nomina risultano residenti da
almeno  due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o piu'
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio,
possono   esercitare   la   precedenza  nell'assegnazione  in  deroga
all'ordine  di  graduatoria,  purche'  dichiarino la disponibilita' a
permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a
5   anni.  La  precedenza  si  esercita  quando  nella  regione  sono
disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede.

        
      
                              Art. 17.


   1.  Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
saranno          disponibili          all'indirizzo         internet:
 https://www.corteconti.it/cittadini-/concorsi/index.asp 
   2.  In  particolare,  saranno  disponibili sul sito internet della
Corte  dei  conti  il  provvedimento  di  indizione  del concorso, il
provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche' tutte
le  informazioni  oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale.
   3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale,
i  candidati possono prendere contatto con il Segretariato generale -
Ufficio  accessi e mobilita' del personale - dal lunedi' al venerdi',
dalle  ore  10,00  alle  ore  12,00  (tel.  06/38762248; 06/38762104;
06/38762496).

        
      
                              Art. 18.


   1.  Ai  sensi  dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la  Corte  dei  conti  -  Segretariato  generale  -Ufficio  accessi e
mobilita' del personale, per le finalita' di gestione del concorso.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
   3.  Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico economica del
candidato.
   4.  L'interessato  gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata
legge,  tra  i  quali  figura  quello  di  accesso  ai  dati  che  lo
riguardano,  nonche'  di  alcuni  diritti  complementari,  tra cui il
diritto  di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  del  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per motivi
illegittimi.

        
      
                              Art. 19.


   1.  Il  presente decreto sara' comunicato al Servizio del Bilancio
di   questa   Corte  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° agosto 2008
                                               Il Presidente: Lazzaro