Concorso per 12 professori universitari 2^ fascia (sicilia) LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 12
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 19-08-2008
Sintesi: LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE «KORE» DI ENNA CONCORSO   (scad.  18 novembre 2008) Procedure di valutazione comparativa per la copertura di dodici posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia ...
Ente: LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA
Regione: SICILIA
Provincia: ENNA
Comune: ENNA
Data di inserimento: 29-08-2008
Data Scadenza bando 18-11-2008
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LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE «KORE» DI ENNA
CONCORSO   (scad.  18 novembre 2008)
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di dodici posti
di professore universitario di ruolo di seconda fascia
                            IL PRESIDENTE

   Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Enna «Kore»;
   (omissis);
                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Indizione


   Sono  indette  le  procedure  di  valutazione  comparativa  per la
copertura  di  n.  12  posti  di Professore Universitario di ruolo di
seconda  fascia,  per  i  settori scientifico-disciplinari, i profili
(ove  indicato),  le  Facolta'  e  il  numero  dei  posti di cui alla
seguente Tabella.

M-STO/04 |Storia contemporanea            |Beni Culturali          |1
---------------------------------------------------------------------
SECS-P/03|Scienza delle finanze           |Economia                |1
---------------------------------------------------------------------
IUS/07   |Diritto del lavoro              |Giurisprudenza          |1
---------------------------------------------------------------------
IUS/08   |Diritto costituzionale          |Giurisprudenza          |1
---------------------------------------------------------------------
IUS/20   |Filosofia del diritto           |Giurisprudenza          |1
---------------------------------------------------------------------
FIS/01   |Fisica sperimentale             |Ingegneria              |1
---------------------------------------------------------------------
ICAR/07  |Geotecnica                      |Ingegneria              |1
---------------------------------------------------------------------
         |Mediti e didattiche delle       |                        |
M-EDF/02 |attivita' sportive              |Scienze della Formazione|1
---------------------------------------------------------------------
         |Pedagogia generale e sociale -  |                        |
         |Profilo 1: e' richiesta una     |                        |
         |consolidate esperienza          |                        |
         |professionale nel campo ed una  |                        |
         |solida competenza scientifica   |                        |
         |riferita preferibilmente alle   |                        |
         |problematiche della educazione  |                        |
M-PED/01 |interculturale                  |Scienze della Formazione|1
---------------------------------------------------------------------
         |Pedagogia generale e sociale -  |                        |
         |Profilo 2: e' richiesta una     |                        |
         |consolidata esperienza          |                        |
         |professionale nel campo ed una  |                        |
         |solida competenza scientifica   |                        |
         |riferita preferibilmente alle   |                        |
         |problematiche dell'orientamento |                        |
M-PED/01 |scolastico e professionale      |Scienze della Formazione|1
---------------------------------------------------------------------
         |Didattica e pedagogia speciale  |                        |
M-PED/03 |Scienze della Formazione        |1                       |
---------------------------------------------------------------------
         |Psicologia clinica Scienze della|                        |
M-PSI/08 |Formazione                      |1                       |

   E'  richiesta,  per tutti i settori, una adeguata conoscenza della
lingua inglese.
   Per  ciascuna  procedura,  possono  essere  presentate non piu' di
cinque pubblicazioni a scelta del candidato, a pena di esclusione.

        
      
                               Art. 2.

       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa


   La  partecipazione  alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e'  libera,  senza  limitazioni  in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduto dai candidati.
   In ogni caso non possono partecipare alle valutazioni comparative:
    1)  coloro  che  siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
    2)  coloro  che  siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  Pubblica  Amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
    3)  coloro  che  siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale,   ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  d)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio l957, n. 3;
    4)  i  professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia
inquadrati  nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura;
    5)  coloro  che  abbiano  gia'  presentato n. 5 o piu' domande di
partecipazione a valutazioni comparative, esclusa la presente, presso
questa  od  altre  sedi universitarie, i cui bandi abbiano termini di
scadenza nello stesso anno solare.
   I  requisiti  per  ottenere  l'ammissione debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
   L'Universita' degli Studi di Enna «Kore» garantisce parita' e pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro ed il
trattamento sul lavoro.

        
      
                               Art. 3.

            Domande di ammissione dei candidati italiani


   Per partecipare alle valutazioni comparative, il candidato deve:
    compilare  il  modulo  della  domanda  allegato  (Allegato  A) al
presente   decreto,  che  viene  fornito  anche  per  via  telematica
(https://www.unikore.it/ )  indicando  obbligatoriamente  il  codice  di
identificazione personale (codice fiscale);
    stampare una copia, in carta semplice, e firmarla debitamente;
    consegnare  la  copia  a mano presso l'Universita' degli Studi di
Enna,   Ufficio   del   Personale,  presso  Facolta'  di  Ingegneria,
Cittadella  Universitaria, 94100, entro il termine perentorio, a pena
di   esclusione,  del  novantesimo  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione   dell'Avviso   del   presente   bando  nella  Gazzetta
Ufficiale,  oppure inviare la copia firmata, a mezzo raccomandata con
avviso  di ricevimento, al Presidente dell'Universita' degli Studi di
Enna,   Ufficio   del   Personale,  presso  Facolta'  di  Ingegneria,
Cittadella   Universitaria,   94100  Enna,  entro  il  termine  sopra
indicato.  A  tal  fine  fara'  fede il timbro e la data dell'ufficio
postale  accettante.  Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno  di  festivita'  civile,  la  scadenza e' posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
   Non   verranno   prese   in  considerazione  le  domande  che  non
perverranno nel termine stabilito dal bando.
   Nella  domanda  i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome  e  nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine
il   cognome  da  nubile,  il  nome,  il  cognome  acquisito  con  il
matrimonio.
   La  domanda  del  candidato  deve  contenere, a pena di esclusione
dalla   valutazione   comparativa,   le   indicazioni  necessarie  ad
individuare    in   modo   univoco   la   Facolta'   e   il   settore
scientifico-disciplinare  per  il  quale  il candidato intende essere
ammesso, nonche' il profilo ove previsto.
   I   candidati   che   intendono  partecipare  a  piu'  valutazioni
comparative  sono  tenuti  a presentare distinte domande con relativi
allegati.
   Tutti  i  candidati  devono  inoltre  dichiarare  sotto la propria
responsabilita':
    1)  la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
    2)  di  essere  iscritto  nelle liste elettorali, precisandone il
Comune  ed  indicando  eventualmente  i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
    3)  di  avere/non  aver riportato condanne penali; nel primo caso
devono,  per  ogni  condanna  riportata,  indicare  gli estremi delle
relative  sentenze,  e  gli  eventuali procedimenti penali pendenti a
loro carico;
    4)  di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso  una
Pubblica  Amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art.  127,  lettera  d)  del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    5)  di  non  essere  professore universitario di ruolo di prima o
seconda   fascia   inquadrato  nello  stesso  settore  scientifico  -
disciplinare per il quale presenta la domanda;
    6) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
    7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di
seguito  riportato:  «Un  candidato  puo' presentare alle Universita'
complessivamente   un   numero   massimo   di   cinque   domande   di
partecipazione  a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini
di  scadenza  nello  stesso  anno  solare. Nel caso di partecipazione
esclusivamente  a  procedure  concernenti  posti  di  ricercatore, il
numero massimo e' elevato a quindici. La data di riferimento per ogni
domanda  presentata e' quella della scadenza dei termini del relativo
bando»;
    8) di essere a conoscenza dell'obbligo di residenza nel comune di
Enna, in caso di conferimento della nomina.
   Nella  domanda  deve  essere  indicato  inoltre il recapito che il
candidato elegge ai fini del concorso.
   Verranno  esclusi dalla valutazione comparativa i candidati le cui
domande  non  contengano  tutti  i  dati  relativi  ai  requisiti per
l'ammissione al concorso.
   Ogni  eventuale  variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti
deve  essere  tempestivamente  comunicata  all'Ufficio  cui  e' stata
indirizzata la domanda di partecipazione.
   I  candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella  domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
   L'Amministrazione    universitaria    non    si    assume   alcuna
responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario e in caso
di  errato  recapito  per  inesatta  segnalazione del candidato o per
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo. L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato  oppure  tardivo  recapito  delle  comunicazioni  relative al
concorso  per  cause  non  imputabili all'Amministrazione stessa ma a
disguidi  postali  o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
   Gli  aspiranti  che  siano  in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
    1.  curriculum  in duplice copia, datato e firmato, della propria
attivita' scientifica e didattica;
    2.   documenti  e  titoli  (in  originale  o  copia  autenticata,
certificati  o autocertificati in base all'Allegato C) ritenuti utili
ai  fini  della  valutazione comparativa e relativo elenco in duplice
copia, datato e firmato;
    3. elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni
che saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
    4. fotocopia del codice fiscale.
   I  titoli possono essere prodotti in carta semplice, in originale,
in   copia   autenticata   ovvero   in   copia   dichiarata  conforme
all'originale   mediante   dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
notorieta',  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
   I  candidati  possono  dimostrare  il  possesso  dei  titoli sopra
indicati  mediante  la  forma di semplificazione delle certificazioni
amministrative  consentite  dalla  legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 compilando l'Allegato C.
   L'Amministrazione  si  riserva  la facolta' di procedere ad idonei
controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive.
   Non  e'  consentito  il  riferimento  a  documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni  o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

        
      
                               Art. 4.

            Domande di ammissione dei candidati stranieri


   Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato deve:
    compilare  il modulo della domanda (Allegato B) fornito anche per
via telematica (https://www.unikore.it/ ) indicando obbligatoriamente il
codice di identificazione personale (codice fiscale);
    stamparne una copia, in carta semplice e firmarle debitamente;
    consegnare  la  copia  a mano presso l'Universita' degli Studi di
Enna,   Ufficio   del   Personale,  presso  Facolta'  di  Ingegneria,
Cittadella  Universitaria, 94100, entro il termine perentorio, a pena
di   esclusione,  del  novantesimo  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione   dell'Avviso   del   presente   bando  nella  Gazzetta
Ufficiale,  oppure inviare la copia firmata, a mezzo raccomandata con
avviso  di ricevimento, al Presidente dell'Universita' degli Studi di
Enna,   Ufficio   del   Personale,  presso  Facolta'  di  Ingegneria,
Cittadella   Universitaria,   94100  Enna,  entro  il  termine  sopra
indicato.  A  tal  fine  fara'  fede il timbro e la data dell'ufficio
postale  accettante.  Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno  di  festivita'  civile,  la  scadenza e' posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
   Non   verranno   prese   in  considerazione  le  domande  che  non
perverranno nel termine stabilito dal bando.
   La  domanda  del  candidato,  prodotta  in  lingua  italiana, deve
contenere,  a  pena  di  esclusione dalla valutazione comparativa, le
indicazioni  necessarie ad individuare in modo univoco la Facolta' ed
il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende
essere ammesso, nonche' il profilo ove previsto.
   I   candidati   che   intendono  partecipare  a  piu'  valutazioni
comparative  sono  tenuti  a presentare distinte domande con relativi
allegati.
   Nella  domanda  i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome  e  nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
   Tutti  i  candidati  devono  inoltre  dichiarare  sotto la propria
responsabilita':
    1) la cittadinanza;
    2)  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
    3)  di  avere/non  aver riportato condanne penali; nel primo caso
devono,  per  ogni  condanna  riportata,  indicare  gli estremi delle
relative  sentenze,  e  gli  eventuali procedimenti penali pendenti a
loro carico;
    4)  di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso  una
Pubblica  Amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art.  127  lettera  d)  del  decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    5)  di  non  essere  professore universitario di ruolo di prima o
seconda   fascia   inquadrato   nello   stesso   settore  scientifico
disciplinare per il quale presenta la domanda;
    6) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di
seguito  riportato:  «Un  candidato  puo' presentare alle Universita'
complessivamente   un   numero   massimo   di   cinque   domande   di
partecipazione  a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini
di  scadenza  nello  stesso  anno  solare. Nel caso di partecipazione
esclusivamente  a  procedure  concernenti  posti  di  ricercatore, il
numero massimo e' elevato a quindici. La data di riferimento per ogni
domanda  presentata e' quella della scadenza dei termini del relativo
bando»;
    7) di essere a conoscenza dell'obbligo di residenza nel comune di
Enna, in caso di conferimento della nomina;
    8) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.
   La  mancanza della dichiarazione suddetta comportera' l'esclusione
dalla  valutazione comparativa. Nella domanda deve essere indicato il
recapito che il candidato elegge ai fini del concorso.
   Ogni  eventuale  variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti
deve  essere  tempestivamente  comunicata  all'Ufficio  cui  e' stata
indirizzata la domanda di partecipazione.
   I  candidati  riconosciuti  handicappati  devono specificare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
   L'Amministrazione    universitaria    non    si    assume   alcuna
responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario e in caso
di  errato  recapito  per  inesatta  segnalazione del candidato o per
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo. L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato  oppure  tardivo  recapito  delle  comunicazioni  relative al
concorso  per  cause  non  imputabili all'Amministrazione stessa ma a
disguidi  postali  o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
   Gli  aspiranti  che  siano  in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
    1.  curriculum  in duplice copia, datato e firmato, della propria
attivita' scientifica e didattica;
    2.   documenti  e  titoli  (in  originale  o  copia  autenticata,
certificati  o autocertificati in base all'Allegato C) ritenuti utili
ai  fini  della  valutazione comparativa e relativo elenco in duplice
copia, datato e firmato;
    3. elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni
che saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
    4. fotocopia del codice fiscale.
   I  titoli  posseduti  possono  essere  prodotti  in carta semplice
oppure come di seguito riportato.
   I cittadini dell'Unione Europea possono:
    a)  dimostrare  il possesso dei titoli sopra indicati mediante la
forma  di  semplificazione  amministrative  consentite dalla legge n.
15/1968  e  dal  decreto  del Presidente della Repubblica n. 403/1998
compilando l'Allegato C;
                               oppure

    b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in
copia   dichiarata   conforme  all'originale  mediante  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
   I   cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai  casi  in  cui  si  tratti  di  comprovare stati, fatti e qualita'
personali,  certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
o privati italiani.
   L'Amministrazione  si  riserva  la facolta' di procedere ad idonei
controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive.
   I  cittadini  extracomunitari  non  residenti  in  Italia possono:
produrre  i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale.
   I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui   lo   straniero   e'  cittadino  debbono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
   Agli  atti  e  documenti  redatti  in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
   Non  e'  consentito  il  riferimento  a  documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

        
      
                               Art. 5.

                            Pubblicazioni


   Le  pubblicazioni  che  i  candidati  intendono presentare ai fini
della  valutazione  comparativa devono, unitamente al relativo elenco
firmato,  essere inviate con apposito plico raccomandato o consegnate
a  mano  all'Universita'  degli Studi di Enna, Ufficio del Personale,
presso  Facolta' di Ingegneria, Cittadella Universitaria, 94100 ENNA,
entro lo stesso termine della presentazione delle domande.
   Le  pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato
o  consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma
non   potranno  essere  prese  in  considerazione  dalle  Commissioni
giudicatrici.
   E'   facolta'   del   candidato   inviare   copia  delle  medesime
pubblicazioni  a  ciascun  componente la Commissione giudicatrice una
volta che questa risulti nominata.
   Sui  plichi  contenenti  le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura  «Pubblicazioni:  procedura  di  valutazione comparativa per
posti  di  professore  universitario  di  ruolo  di seconda fascia» e
devono  essere  indicati  chiaramente la sigla, il titolo del settore
scientifico-disciplinare,  il  profilo ove previsto e la Facolta' per
il  quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome
e   indirizzo   del   candidato.   Il   candidato  puo'  produrre  le
pubblicazioni  in originale, in copia conforme oppure puo' rendere la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale afferma
che la copia delle pubblicazioni e' conforme all'originale.
   Per  le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare la data
e  il luogo di pubblicazione oppure, in alternativa, il codice ISBN o
altro  equivalente.  Per le pubblicazioni stampate in Italia entro il
1°  settembre  2006  debbono  essere  adempiuti gli obblighi previsti
dall'art.  1  del Decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945,
n. 660, e successivamente quelli previsti dalla L. 15 aprile 2004, n.
106  e  dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n.
252.
   Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte  in  una  delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese,   tedesco  e  spagnolo.  I  testi  tradotti  possono  essere
presentati  in  copie  dattiloscritte  insieme  con il testo stampato
nella lingua originale.
   Il  candidato  che  partecipa  a  piu'  procedure  di  valutazione
comparativa  deve  far  pervenire  tanti plichi di pubblicazioni, con
annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a
cui partecipa.
   Per  ciascuna  procedura,  possono  essere  presentate non piu' di
cinque pubblicazioni a scelta del candidato, a pena di esclusione.

        
      
                               Art. 6.

              Esclusione dalla valutazione comparativa


   I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
   Il  Rettore  puo'  disporre in ogni momento, con decreto motivato,
l'esclusione per difetto dei requisiti.

        
      
                               Art. 7.

             Costituzione delle Commissioni giudicatrici


   Le  Commissioni  giudicatrici sono costituite secondo le modalita'
indicate  all'art.  2  della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
   Le  commissioni  sono  nominate  con decreto rettorale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
   In  ogni  caso  in  cui sia necessario sostituire un membro eletto
nelle  Commissioni  giudicatrici  subentrano i professori che abbiano
riportato  il  maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti
designati  avviene con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
   Le  eventuali  cause  di incompatibilita' e le modificazioni dello
stato  giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di componente delle Commissioni giudicatrici.

        
      
                               Art. 8.

                             Ricusazione


   Eventuali  istanze  di  ricusazione di uno o piu' componenti delle
Commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni  previste  dalle  vigenti norme, devono essere proposte al
Rettore  nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  rettorale di
nomina  della  Commissione  giudicatrice.  Decorso  tale  termine,  e
comunque  dopo  l'insediamento  della  Commissione,  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
   Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla
data  di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza.  Il  rigetto  dell'istanza di ricusazione non puo' essere
dedotto come successiva causa di ricusazione.

        
      
                               Art. 9.

             Adempimenti delle Commissioni giudicatrici


   Le   Commissioni  giudicatrici,  per  procedere  alla  valutazione
comparativa  dei  candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al Responsabile del procedimento, il quale
ne  assicura  la  pubblicita' presso la sede del Rettorato e sul sito
web  dell'Universita'  degli  Studi  di  Enna  «Kore». I criteri sono
pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori
della Commissione.
   Le Commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum,
i  titoli  e  le  pubblicazioni  scientifiche,  presentati da ciascun
candidato.
   Le  Commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli
e  le  pubblicazioni scientifiche dei candidati, possono utilizzare i
seguenti criteri:
    a)  originalita'  ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
    b)    apporto   individuale   del   candidato   nei   lavori   in
collaborazione.  In  proposito  i  lavori  in  collaborazione saranno
valutati  per  la  parte  esplicitamente  attribuita al candidato nel
lavoro  o risultante da apposita dichiarazione. Quando l'attribuzione
non  sia  formalmente  indicata,  il lavoro sara' valutato sulla base
della  coerenza  con  la  restante  attivita'  scientifica  e  con la
specifica  competenza  riconoscibile al candidato rispetto agli altri
coautori;
    c)  congruenza  della  attivita'  del candidato con le discipline
ricomprese  nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale e'
bandita  la  procedura  ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
    d)  rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
    e)  continuita'  temporale  della produzione scientifica anche in
relazione  alla  evoluzione  delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
   A   tal   fine   faranno   ricorso,  ove  possibile,  a  parametri
riconosciuti  in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in
ogni  caso,  titoli  da  valutare  specificamente  nelle  valutazioni
comparative:
    a) l'attivita' didattica svolta anche all'estero;
    b)  i  servizi  prestati  negli  Atenei  e  negli Enti di ricerca
italiani e stranieri;
    c)  l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
    d)  i  titoli  di  dottore  di  ricerca, la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
    e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti
di  cui  all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297;
    f)  l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi di
ricerca;
    g)   il   coordinamento   di  iniziative  in  campo  didattico  e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
   Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
i candidati sostengono:
    1) una discussione sui titoli scientifici presentati;
    2)  una  prova  didattica  su  tema  da  assegnarsi con 24 ore di
anticipo   (nell'ambito   di   una  area  tematica  ricompresa  nella
declaratoria  del  settore scientifico-disciplinare di cui al decreto
ministeriale 4 ottobre 2000 e indicata dal candidato).
   A  tal  fine  ciascun candidato estrae a sorte tre fra cinque temi
proposti  dalla  Commissione,  scegliendo  immediatamente  quello che
formera' oggetto della lezione.
   La prova orale e' pubblica.
   Il  diario  delle  prove  con l'indicazione del giorno, del mese e
dell'ora  in  cui  le  medesime  avranno  luogo  e'  notificato  agli
interessati  tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non
meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
   Per  sostenere  le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
    a) carta d'identita';
    b) passaporto;
    c) patente automobilistica;
    d) porto d'armi;
    e) tessera postale;
    f) libretto ferroviario personale;
    g)  fotografia  recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio.
   Non  sono  prese  in  considerazione  le  rinunce  pervenute  dopo
l'espletamento delle suddette prove.
   Al   termine   dei   lavori  la  Commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di non piu' di due idonei.
   Gli  atti  della  Commissione  sono  costituiti  dal verbali delle
singoli   riunioni,   dei  quali  sono  parte  integrante  i  giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
   Le  Commissioni  giudicatrici  devono  concludere  la procedura di
valutazione  comparativa  entro  sei mesi dalla data di pubblicazione
del  Decreto  Rettorale di nomina. Il Rettore puo' prorogare, per una
sola  volta  e  per  non  piu'  di  quattro  mesi,  il termine per la
conclusione  della  procedura  per  comprovati  ed eccezionali motivi
segnalati  dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento
motivato,  avvia  le  procedure per la sostituzione della Commissione
ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo,
stabilendo  nel  contempo  un  nuovo  termine  per la conclusione dei
lavori.
   Le  Commissioni, conclusi i lavori, consegnano al Responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali.

        
      
                              Art. 10.

   Accertamento della regolarita' degli atti e loro pubblicazione


   Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla
consegna,  la  regolarita'  degli  atti e dichiara i nominativi degli
idonei.  Nel caso in cui riscontri irregolarita' il Rettore, entro il
predetto  termine  rinvia  con  provvedimento  motivato gli atti alla
Commissione per la regolarizzazione, assegnandole un termine.
   Il  decreto  e'  comunicato  a  tutti  i  candidati, al MIUR ed e'
trasmesso,   unitamente  agli  atti,  al  Consiglio  di  Facolta',  o
all'eventuale   organo   che   lo   sostituisce,   per  i  successivi
adempimenti. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i
giudizi  individuali e collegiali e' resa pubblica per via telematica
nella  pagina web dell'Universita' all'indirizzo indicato nell'art. 3
del presente bando.

        
      
                              Art. 11.

                     Adempimenti della Facolta'


   Il  Consiglio  di  Facolta',  o l'organo che lo sostituisce, entro
sessanta  giorni  dalla  data di accertamento della regolarita' degli
atti,  sulla  base  dei  giudizi  espressi  dalla  Commissione  e con
riferimento   alle   proprie   specifiche   esigenze   didattiche   e
scientifiche  con  deliberazione motivata approvata dalla maggioranza
degli  aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati
dichiarati  idonei  ovvero  decide  di non procedere alla chiamata di
nessuno di loro. La deliberazione assunta e' resa pubblica, anche per
via telematica.
   Qualora il Consiglio di Facolta' abbia deliberato di non procedere
alla  chiamata  e  tuttavia  permangano  le sue esigenze didattiche e
scientifiche,  la  Facolta',  decorso  il  termine di sessanta giorni
dalla  data  di  accertamento  della  regolarita'  degli  atti,  puo'
richiedere   l'indizione   di  una  nuova  procedura  di  valutazione
comparativa  per  la  copertura  del  posto gia' bandito, ovvero puo'
chiamare  candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative
per il medesimo settore scientifico-disciplinare.
   Dopo  la  nomina in ruolo di uno degli idonei e decorso il termine
di  sessanta  giorni  dall'accertamento della regolarita' degli atti,
questo  Ateneo  potra'  procedere  a chiamare, per ulteriori motivate
esigenze didattiche e a condizione che vi sia la disponibilita' della
relativa copertura finanziaria, l'altro candidato risultato idoneo.

        
      
                              Art. 12.

                   Documenti di rito per la nomina


   I  candidati dichiarati idonei e chiamati dalla Facolta' a coprire
il  posto  di  cui alla presente procedura di valutazione comparativa
riceveranno comunicazione diretta dal Presidente dell'Universita', ai
fini della nomina.
Cittadini italiani o di altri Stati Membri della Comunita' Europea.
   Nel  termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione gli
interessati,  se  cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea,  pena  la  decadenza  dal  diritto  alla  nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
    1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio  1968, n. 15 e dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403
dalla quale risulti:
     a) data e luogo di nascita;
     b) cittadinanza;
     c) godimento dei diritti politici;
     d)   posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari;
     e)    l'inesistenza   di   condanne   penali   che   impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
     f) numero del codice fiscale;
     g) composizione del nucleo familiare;
     h)  eventuali  incarichi  ricoperti alle dipendenze dello Stato,
delle  province,  dei  comuni  o  di  altri enti pubblici o privati e
l'opzione  per  il  nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18
marzo 1958, n.
     311;
    2)   qualora   l'interessato   non   sia   dipendente  di  questa
Universita',  apposita  certificazione  medica  da cui risulti che il
candidato  e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed
e'   esente   da  imperfezioni  che  possono  comunque  influire  sul
rendimento  del  servizio.  Il  certificato deve contenere l'espressa
dichiarazione  che  il  candidato  e'  esente da malattie che possono
mettere  in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere
di  data  non  anteriore  a  sei  mesi dalla data della comunicazione
dell'esito del concorso.
   La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
   Il  vincitore  che  ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello  Stato  e'  dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere  b),  c),  d),  ed e) e deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
Cittadini extracomunitari.
   I  cittadini  extracomunitari,  dichiarati idonei e chiamati dalla
Facolta'  a  ricoprire  il  posto  di  cui alla presente procedura di
valutazione  comparativa,  devono  presentare  nel  termine di trenta
giorni,  pena  la  decadenza  al  diritto  alla  nomina,  i  seguenti
documenti:
    1) certificato di nascita;
    2)   certificato   equipollente   al   certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' dello
Stato  di  cui  il  candidato  straniero  e'  cittadino. Il candidato
straniero,  risiedente  in  Italia,  deve  autocertificare  anche  la
mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico.
    3)  idonea  certificazione medica da cui risulti che il candidato
e'  fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente
da  imperfezioni  che  possono  comunque  influire sul rendimento del
servizio.  Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che
il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non anteriore a
sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso;
    4) certificato attestante la cittadinanza;
    5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
   I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non  anteriore  a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
   Il   certificato   relativo   al   punto   n.  5)  deve  riportare
l'indicazione  del  possesso  del requisito alla data di scadenza del
bando.
   I  certificati  rilasciati  dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
   I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui   il   vincitore   e'  cittadino  debbono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati  dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti
e  documenti  redatti  in  lingua  straniera deve essere allegata una
traduzione,   in  lingua  italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
   I   cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato don decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.  223,  possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli  2  e  4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.

        
      
                              Art. 13.

                               Nomina


   La nomina in ruolo dei candidati risultati idonei e chiamati dalla
Facolta' e' disposta con decreto presidenziale e decorre di norma dal
1° novembre successivo alla presentazione della documentazione di cui
all'art.  12.  Nel  caso  in  cui l'interessato provenga dai ruoli di
altre  universita',  l'anticipo della decorrenza puo' essere disposto
solo  sulla  base  di  un  accordo  tra  le  universita' interessate,
approvato  dagli  organi accademici, previo nulla osta della Facolta'
di provenienza.
   Ai  candidati  chiamati  spetta  il trattamento economico previsto
dalle disposizioni di legge in vigore.
   Dopo   tre  anni  dall'immissione  in  ruolo  l'interessato  sara'
sottoposto  ad  un  giudizio  di conferma da parte di una Commissione
nazionale, composta secondo le norme vigenti.
   La  Commissione  valutera'  l'attivita'  scientifica  e  didattica
svolta  dal  professore  associato  non confermato nel triennio anche
sulla base di una motivata relazione del Consiglio di Facolta'.
   Se  il  giudizio sara' favorevole, l'interessato sara' immesso nel
ruolo  dei  professori  associati con diritto al relativo trattamento
economico.
   Se   l'attivita'  sara'  valutata  sfavorevolmente,  l'interessato
potra'  essere  mantenuto in servizio per un altro biennio al termine
del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa
la  proroga  ovvero  qualora  anche  tale  giudizio  sia sfavorevole,
l'interessato cessera' di appartenere al ruolo.

        
      
                              Art. 14.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni


   I  candidati  dovranno provvedere, a loro spese, al recupero delle
pubblicazioni  e  dei documenti depositati presso l'Universita' degli
Studi di Enna, entro tre mesi dall'espletamento del concorso.
   Trascorso   tale   termine,  l'Universita'  degli  Studi  di  Enna
disporra'  del  materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna
responsabilita'.

        
      
                              Art. 15.

      Responsabilita' del procedimento e pubblicita' del bando


   Responsabile  dei  procedimenti  di  valutazione  comparativa  del
presente   bando   e'   il  dott.  Salvatore  Berrittella,  Direttore
amministrativo  dell'Universita'  (tel.  0935.531918,  oppure e-mail:
direttore@unikore.it).
   Il    presente    decreto   e'   pubblicato   all'Albo   Ufficiale
dell'Universita'  degli Studi di Enna «Kore», all'Albo della sede del
Rettorato   e   reso   disponibile  presso  l'Ufficio  del  Personale
dell'Universita'.

        
      
                              Art. 16.

                   Trattamento dei dati personali


   Ai  sensi  dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196,  i  dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Ufficio del Personale dell'Universita' degli Studi di Enna «Kore» e
trattati  per le finalita' di gestione della procedura di valutazione
comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
   Le  medesime  informazioni  potranno  essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

        
      
                              Art. 17.

                         Disposizioni finali


   L'Universita' si riserva la facolta' di revocare il presente bando
prima  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del relativo
avviso,  ovvero  di  sospendere o di non procedere all'assunzione dei
vincitori,  in  ragione  di  esigenze  attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  nonche'  in  applicazione  di  disposizioni  interne  o
esterne  di  contenimento  della spesa che impedissero, in tutto o in
parte, l'assunzione di personale docente presso l'Universita'.
   Per  tutto  quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge  3  luglio  1998,  n.  210,  il  decreto  del  Presidente della
Repubblica  23 marzo 2000, n. 117, la vigente normativa universitaria
sull'accesso ai ruoli dei professori associati.
                                               Il presidente: Salerno