Concorso per 12 professori universitari 2^ fascia (sicilia) LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 12 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 19-08-2008 |
Sintesi: | LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE «KORE» DI ENNA CONCORSO (scad. 18 novembre 2008) Procedure di valutazione comparativa per la copertura di dodici posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia ... |
Ente: | LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA |
Regione: | SICILIA |
Provincia: | ENNA |
Comune: | ENNA |
Data di inserimento: | 29-08-2008 |
Data Scadenza bando | 18-11-2008 |
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LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE «KORE» DI ENNA
CONCORSO (scad. 18 novembre 2008)
CONCORSO (scad. 18 novembre 2008)
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di dodici posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia
IL PRESIDENTE Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Enna «Kore»; (omissis); Decreta: Art. 1. Indizione Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di n. 12 posti di Professore Universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari, i profili (ove indicato), le Facolta' e il numero dei posti di cui alla seguente Tabella. M-STO/04 |Storia contemporanea |Beni Culturali |1 --------------------------------------------------------------------- SECS-P/03|Scienza delle finanze |Economia |1 --------------------------------------------------------------------- IUS/07 |Diritto del lavoro |Giurisprudenza |1 --------------------------------------------------------------------- IUS/08 |Diritto costituzionale |Giurisprudenza |1 --------------------------------------------------------------------- IUS/20 |Filosofia del diritto |Giurisprudenza |1 --------------------------------------------------------------------- FIS/01 |Fisica sperimentale |Ingegneria |1 --------------------------------------------------------------------- ICAR/07 |Geotecnica |Ingegneria |1 --------------------------------------------------------------------- |Mediti e didattiche delle | | M-EDF/02 |attivita' sportive |Scienze della Formazione|1 --------------------------------------------------------------------- |Pedagogia generale e sociale - | | |Profilo 1: e' richiesta una | | |consolidate esperienza | | |professionale nel campo ed una | | |solida competenza scientifica | | |riferita preferibilmente alle | | |problematiche della educazione | | M-PED/01 |interculturale |Scienze della Formazione|1 --------------------------------------------------------------------- |Pedagogia generale e sociale - | | |Profilo 2: e' richiesta una | | |consolidata esperienza | | |professionale nel campo ed una | | |solida competenza scientifica | | |riferita preferibilmente alle | | |problematiche dell'orientamento | | M-PED/01 |scolastico e professionale |Scienze della Formazione|1 --------------------------------------------------------------------- |Didattica e pedagogia speciale | | M-PED/03 |Scienze della Formazione |1 | --------------------------------------------------------------------- |Psicologia clinica Scienze della| | M-PSI/08 |Formazione |1 | E' richiesta, per tutti i settori, una adeguata conoscenza della lingua inglese. Per ciascuna procedura, possono essere presentate non piu' di cinque pubblicazioni a scelta del candidato, a pena di esclusione.
Art. 2. Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati. In ogni caso non possono partecipare alle valutazioni comparative: 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio l957, n. 3; 4) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale e' indetta la procedura; 5) coloro che abbiano gia' presentato n. 5 o piu' domande di partecipazione a valutazioni comparative, esclusa la presente, presso questa od altre sedi universitarie, i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. L'Universita' degli Studi di Enna «Kore» garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3. Domande di ammissione dei candidati italiani Per partecipare alle valutazioni comparative, il candidato deve: compilare il modulo della domanda allegato (Allegato A) al presente decreto, che viene fornito anche per via telematica (https://www.unikore.it/ ) indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale); stampare una copia, in carta semplice, e firmarla debitamente; consegnare la copia a mano presso l'Universita' degli Studi di Enna, Ufficio del Personale, presso Facolta' di Ingegneria, Cittadella Universitaria, 94100, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, oppure inviare la copia firmata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente dell'Universita' degli Studi di Enna, Ufficio del Personale, presso Facolta' di Ingegneria, Cittadella Universitaria, 94100 Enna, entro il termine sopra indicato. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno di festivita' civile, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando. Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome, il cognome acquisito con il matrimonio. La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Facolta' e il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso, nonche' il profilo ove previsto. I candidati che intendono partecipare a piu' valutazioni comparative sono tenuti a presentare distinte domande con relativi allegati. Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita': 1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica); 2) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; 3) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 5) di non essere professore universitario di ruolo di prima o seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico - disciplinare per il quale presenta la domanda; 6) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari; 7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di seguito riportato: «Un candidato puo' presentare alle Universita' complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo e' elevato a quindici. La data di riferimento per ogni domanda presentata e' quella della scadenza dei termini del relativo bando»; 8) di essere a conoscenza dell'obbligo di residenza nel comune di Enna, in caso di conferimento della nomina. Nella domanda deve essere indicato inoltre il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Verranno esclusi dalla valutazione comparativa i candidati le cui domande non contengano tutti i dati relativi ai requisiti per l'ammissione al concorso. Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui e' stata indirizzata la domanda di partecipazione. I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario e in caso di errato recapito per inesatta segnalazione del candidato o per tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili all'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono inoltre allegare alla domanda: 1. curriculum in duplice copia, datato e firmato, della propria attivita' scientifica e didattica; 2. documenti e titoli (in originale o copia autenticata, certificati o autocertificati in base all'Allegato C) ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia, datato e firmato; 3. elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5; 4. fotocopia del codice fiscale. I titoli possono essere prodotti in carta semplice, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 compilando l'Allegato C. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Art. 4. Domande di ammissione dei candidati stranieri Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato deve: compilare il modulo della domanda (Allegato B) fornito anche per via telematica (https://www.unikore.it/ ) indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale); stamparne una copia, in carta semplice e firmarle debitamente; consegnare la copia a mano presso l'Universita' degli Studi di Enna, Ufficio del Personale, presso Facolta' di Ingegneria, Cittadella Universitaria, 94100, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, oppure inviare la copia firmata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente dell'Universita' degli Studi di Enna, Ufficio del Personale, presso Facolta' di Ingegneria, Cittadella Universitaria, 94100 Enna, entro il termine sopra indicato. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno di festivita' civile, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando. La domanda del candidato, prodotta in lingua italiana, deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso, nonche' il profilo ove previsto. I candidati che intendono partecipare a piu' valutazioni comparative sono tenuti a presentare distinte domande con relativi allegati. Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale). Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita': 1) la cittadinanza; 2) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 3) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 5) di non essere professore universitario di ruolo di prima o seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale presenta la domanda; 6) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di seguito riportato: «Un candidato puo' presentare alle Universita' complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo e' elevato a quindici. La data di riferimento per ogni domanda presentata e' quella della scadenza dei termini del relativo bando»; 7) di essere a conoscenza dell'obbligo di residenza nel comune di Enna, in caso di conferimento della nomina; 8) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana. La mancanza della dichiarazione suddetta comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa. Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui e' stata indirizzata la domanda di partecipazione. I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario e in caso di errato recapito per inesatta segnalazione del candidato o per tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili all'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono inoltre allegare alla domanda: 1. curriculum in duplice copia, datato e firmato, della propria attivita' scientifica e didattica; 2. documenti e titoli (in originale o copia autenticata, certificati o autocertificati in base all'Allegato C) ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia, datato e firmato; 3. elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5; 4. fotocopia del codice fiscale. I titoli posseduti possono essere prodotti in carta semplice oppure come di seguito riportato. I cittadini dell'Unione Europea possono: a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 compilando l'Allegato C; oppure b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia possono: produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Art. 5. Pubblicazioni Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare ai fini della valutazione comparativa devono, unitamente al relativo elenco firmato, essere inviate con apposito plico raccomandato o consegnate a mano all'Universita' degli Studi di Enna, Ufficio del Personale, presso Facolta' di Ingegneria, Cittadella Universitaria, 94100 ENNA, entro lo stesso termine della presentazione delle domande. Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma non potranno essere prese in considerazione dalle Commissioni giudicatrici. E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente la Commissione giudicatrice una volta che questa risulti nominata. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura «Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia» e devono essere indicati chiaramente la sigla, il titolo del settore scientifico-disciplinare, il profilo ove previsto e la Facolta' per il quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del candidato. Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale afferma che la copia delle pubblicazioni e' conforme all'originale. Per le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione oppure, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. Per le pubblicazioni stampate in Italia entro il 1° settembre 2006 debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, e successivamente quelli previsti dalla L. 15 aprile 2004, n. 106 e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252. Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione comparativa deve far pervenire tanti plichi di pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Per ciascuna procedura, possono essere presentate non piu' di cinque pubblicazioni a scelta del candidato, a pena di esclusione.
Art. 6. Esclusione dalla valutazione comparativa I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. Il Rettore puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti.
Art. 7. Costituzione delle Commissioni giudicatrici Le Commissioni giudicatrici sono costituite secondo le modalita' indicate all'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117. Le commissioni sono nominate con decreto rettorale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nelle Commissioni giudicatrici subentrano i professori che abbiano riportato il maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle Commissioni giudicatrici.
Art. 8. Ricusazione Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle Commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dalle vigenti norme, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come successiva causa di ricusazione.
Art. 9. Adempimenti delle Commissioni giudicatrici Le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano, senza indugio, al Responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del Rettorato e sul sito web dell'Universita' degli Studi di Enna «Kore». I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione. Le Commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun candidato. Le Commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, possono utilizzare i seguenti criteri: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione. In proposito i lavori in collaborazione saranno valutati per la parte esplicitamente attribuita al candidato nel lavoro o risultante da apposita dichiarazione. Quando l'attribuzione non sia formalmente indicata, il lavoro sara' valutato sulla base della coerenza con la restante attivita' scientifica e con la specifica competenza riconoscibile al candidato rispetto agli altri coautori; c) congruenza della attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: a) l'attivita' didattica svolta anche all'estero; b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, i candidati sostengono: 1) una discussione sui titoli scientifici presentati; 2) una prova didattica su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo (nell'ambito di una area tematica ricompresa nella declaratoria del settore scientifico-disciplinare di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e indicata dal candidato). A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formera' oggetto della lezione. La prova orale e' pubblica. Il diario delle prove con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo e' notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) carta d'identita'; b) passaporto; c) patente automobilistica; d) porto d'armi; e) tessera postale; f) libretto ferroviario personale; g) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento delle suddette prove. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara i nominativi di non piu' di due idonei. Gli atti della Commissione sono costituiti dal verbali delle singoli riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Le Commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Le Commissioni, conclusi i lavori, consegnano al Responsabile del procedimento, gli atti concorsuali.
Art. 10. Accertamento della regolarita' degli atti e loro pubblicazione Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarita' degli atti e dichiara i nominativi degli idonei. Nel caso in cui riscontri irregolarita' il Rettore, entro il predetto termine rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, assegnandole un termine. Il decreto e' comunicato a tutti i candidati, al MIUR ed e' trasmesso, unitamente agli atti, al Consiglio di Facolta', o all'eventuale organo che lo sostituisce, per i successivi adempimenti. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali e' resa pubblica per via telematica nella pagina web dell'Universita' all'indirizzo indicato nell'art. 3 del presente bando.
Art. 11. Adempimenti della Facolta' Il Consiglio di Facolta', o l'organo che lo sostituisce, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta e' resa pubblica, anche per via telematica. Qualora il Consiglio di Facolta' abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, la Facolta', decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' degli atti, puo' richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto gia' bandito, ovvero puo' chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare. Dopo la nomina in ruolo di uno degli idonei e decorso il termine di sessanta giorni dall'accertamento della regolarita' degli atti, questo Ateneo potra' procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche e a condizione che vi sia la disponibilita' della relativa copertura finanziaria, l'altro candidato risultato idoneo.
Art. 12. Documenti di rito per la nomina I candidati dichiarati idonei e chiamati dalla Facolta' a coprire il posto di cui alla presente procedura di valutazione comparativa riceveranno comunicazione diretta dal Presidente dell'Universita', ai fini della nomina. Cittadini italiani o di altri Stati Membri della Comunita' Europea. Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione gli interessati, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunita' europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far pervenire la seguente documentazione: 1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; f) numero del codice fiscale; g) composizione del nucleo familiare; h) eventuali incarichi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311; 2) qualora l'interessato non sia dipendente di questa Universita', apposita certificazione medica da cui risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso. La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), ed e) e deve invece dichiarare che trovasi in attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta. Cittadini extracomunitari. I cittadini extracomunitari, dichiarati idonei e chiamati dalla Facolta' a ricoprire il posto di cui alla presente procedura di valutazione comparativa, devono presentare nel termine di trenta giorni, pena la decadenza al diritto alla nomina, i seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, risiedente in Italia, deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico. 3) idonea certificazione medica da cui risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso; 4) certificato attestante la cittadinanza; 5) certificato attestante il godimento dei diritti politici. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. Il certificato relativo al punto n. 5) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato don decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Art. 13. Nomina La nomina in ruolo dei candidati risultati idonei e chiamati dalla Facolta' e' disposta con decreto presidenziale e decorre di norma dal 1° novembre successivo alla presentazione della documentazione di cui all'art. 12. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre universita', l'anticipo della decorrenza puo' essere disposto solo sulla base di un accordo tra le universita' interessate, approvato dagli organi accademici, previo nulla osta della Facolta' di provenienza. Ai candidati chiamati spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara' sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una Commissione nazionale, composta secondo le norme vigenti. La Commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta dal professore associato non confermato nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di Facolta'. Se il giudizio sara' favorevole, l'interessato sara' immesso nel ruolo dei professori associati con diritto al relativo trattamento economico. Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato potra' essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, l'interessato cessera' di appartenere al ruolo.
Art. 14. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'Universita' degli Studi di Enna, entro tre mesi dall'espletamento del concorso. Trascorso tale termine, l'Universita' degli Studi di Enna disporra' del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.
Art. 15. Responsabilita' del procedimento e pubblicita' del bando Responsabile dei procedimenti di valutazione comparativa del presente bando e' il dott. Salvatore Berrittella, Direttore amministrativo dell'Universita' (tel. 0935.531918, oppure e-mail: direttore@unikore.it). Il presente decreto e' pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Universita' degli Studi di Enna «Kore», all'Albo della sede del Rettorato e reso disponibile presso l'Ufficio del Personale dell'Universita'.
Art. 16. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio del Personale dell'Universita' degli Studi di Enna «Kore» e trattati per le finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 17. Disposizioni finali L'Universita' si riserva la facolta' di revocare il presente bando prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo avviso, ovvero di sospendere o di non procedere all'assunzione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni interne o esterne di contenimento della spesa che impedissero, in tutto o in parte, l'assunzione di personale docente presso l'Universita'. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, la vigente normativa universitaria sull'accesso ai ruoli dei professori associati. Il presidente: Salerno