Concorso per 1 direttore tecnico area tecnica, elaborazione dati (liguria) UNIVERSITA' DI GENOVA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 19-08-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO   (scad.  18 settembre 2008) Procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unita' di personale da inquadrare nella cat ...
Ente: UNIVERSITA' DI GENOVA
Regione: LIGURIA
Provincia: GENOVA
Comune: GENOVA
Data di inserimento: 29-08-2008
Data Scadenza bando 18-09-2008
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UNIVERSITA' DI GENOVA
CONCORSO   (scad.  18 settembre 2008)
Procedura  selettiva  pubblica,  per  esami,  per  la costituzione di
   rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unita' di
   personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1,
   area  tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
   dipartimento di informatica e scienze dell'informazione.
                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3  concernente  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull'autonomia
dell'Universita';
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487  e  successive  modificazioni,  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
   Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme riguardanti
il  miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni,
concernente lo snellimento dell'attivita' amministrativa;
   Vista  la  legge  18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art.
19,  recante  disposizioni  in  materia  di  bollo  per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
   Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
   Visto  il  decreto  legislativo  22  luglio  1999, n. 261, recante
disposizioni in materia di servizi postali;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445  e  successive  modificazioni,  recante  il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio 2001 n. 215 e successive
modificazioni,  concernente  in  particolare  riserve,  nei  pubblici
concorsi, a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata
quadriennale  delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte, degli ufficiali
di   complemento  in  ferma  biennale  e  degli  ufficiali  in  ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
   Visto  il  decreto  legislativo  6  settembre 2001, n. 368 recante
norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente la
protezione dei dati personali;
   Vista  la  legge 15 aprile 2004, n. 106 recante «Norme relative al
deposito  legale  dei  documenti  di  interesse  culturale  destinati
all'uso pubblico»;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006 n.
252  con  il  quale e' stato emanato il «Regolamento recante norme in
materia  di  deposito  legale  dei  documenti  di interesse culturale
destinati all'uso pubblico»;
   Visto  il  decreto  legislativo  11 aprile 2006, n. 198 recante il
codice  delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
   Visto   lo   statuto   dell'Universita'  degli  studi  di  Genova,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 3 del 4
gennaio 1995 e successive modificazioni;
   Visto   il  contratto  collettivo  nazionale  dei  dipendenti  del
comparto universita' sottoscritto in data 27 gennaio 2005, nonche' il
C.C.N.L.  per  il biennio economico 2004-2005 sottoscritto in data 28
marzo 2006;
   Visto il decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio 2001 con il quale
e'   stato   emanato  il  «Regolamento  in  materia  di  trattamento,
comunicazione e diffusione dei dati personali»;
   Visto  il  decreto  rettorale  n.  625 del 18 dicembre 2001 con il
quale  e'  stato  emanato il «Regolamento di assunzione del personale
tecnico amministrativo» in seguito denominato «Regolamento»;
   Visto  il decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 con il quale
e' stato emanato il regolamento per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003;
   Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)
e,  in  particolare,  l'art. 1, comma 105, che prevede l'adozione, da
parte  delle  universita',  di programmi triennali del fabbisogno del
personale;
   Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n. 7, convertito con
modificazioni  in  legge  31  marzo  2005,  n. 43, e, in particolare,
l'art. 1-ter, che dispone in materia di programmazione triennale;
   Viste  le  risultanze  della  procedura  informatizzata  Proper in
merito   alla   verifica   del  rapporto  tra  assegni  fissi  e  FFO
nell'esercizio  finanziario  2007, di cui alla nota del MIUR prot. n.
1715 del 7 dicembre 2007;
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
   Viste  le  deliberazioni del senato accademico in data 19 febbraio
2007  e  21 maggio 2007 e del consiglio di amministrazione in data 27
febbraio  2007  e 29 maggio 2007 con le quali viene approvata, tra le
altre,  la pratica riferita ai criteri di distribuzione del personale
tecnico-amministrativo  per la ripartizione dei posti derivanti dalle
cessazioni  verificatesi  nell'anno  2006,  ed in particolare a venti
unita'   di  personale  dell'area  tecnica,  tecnico  scientifica  ed
elaborazione dati e la relativa copertura finanziaria;
   Visto il D.D.A. n. 304 del 7 maggio 2008 con il quale, nell'ambito
dei  venti  posti  di  cui  alle delibere del senato accademico e del
consiglio  di  amministrazione  sopra indicate, sono indicati i sette
posti  da  riservare  alle categorie di cui al decreto legislativo n.
215/2001 e successive modificazioni;
   Considerato   che   al   Dipartimento  di  informatica  e  scienze
dell'informazione  e'  stato  attribuito,  tra  gli  altri,  un posto
dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati;
   Vista  la  nota  pervenuta  dal  responsabile  della  struttura in
parola;
   Assicurato il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 51, comma 4,
della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, determinati, per ultimo, ai
sensi  dell'art.  12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31;
   Considerato  che e' stata data attuazione all'art. 46 del C.C.N.L.
sottoscritto  in  data 9 agosto 2000, cosi' come sostituito dall'art.
19 del C.C.N.L. sottoscritto in data 27 gennaio 2005;
   Considerato  che  e'  stata  data  attuazione  all'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001;
   Considerato  che  il  posto  di  cui all'art. 1 del presente bando
rientra tra quelli individuati dal D.D.A. n. 304 del 7 maggio 2008 da
riservare  alle  categorie  di  cui  al citato decreto legislativo n.
215/2001;
   Considerato  che  l'unicita'  del  posto  messo  a concorso per la
struttura   interessata  non  determina  l'applicazione  delle  altre
riserve di cui all'art. 14 del regolamento;
   Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  5,  13  e  22 del suddetto
regolamento  questa  amministrazione  intende  attivare  le  predette
procedure   a  tempo  indeterminato  anche  per  assunzioni  a  tempo
determinato;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti


   1.  E'  indetta procedura  selettiva  pubblica,  per esami, per la
costituzione  di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con
1  unita'  di  personale  da  inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso  il dipartimento di informatica e scienze dell'informazione di
questo Ateneo.
   2.  Il  posto  messo  a  concorso  e' prioritariamente riservato a
favore   dei   volontari   in  ferma  breve  o  in  ferma  prefissata
quadriennale  delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte, degli ufficiali
di   complemento  in  ferma  biennale  e  degli  ufficiali  in  ferma
prefissata  che hanno completato senza demerito la ferma contratta. I
candidati  che  intendono avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo  n.  215/2001  debbono  farne  esplicita  menzione  nella
domanda di partecipazione.
   3.  Nel  caso  in  cui  non  ci siano idonei che abbiano titolo ad
usufruire   della   suddetta   riserva,   questo  ateneo  provvedera'
all'assunzione secondo l'ordine della graduatoria di merito.
   4.  L'amministrazione  garantisce  parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
   5.  La  graduatoria  di  tale  procedura potra' essere utilizzata,
altresi',   per  la  costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato.

        
      
                               Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione


   1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
    a)  cittadinanza  italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
    b)  titolo  di  studio previsto dall'art. 4 del regolamento (vedi
successivo art. 3);
    c)  idoneita'  fisica.  L'amministrazione  sottoporra'  a  visita
medica di controllo i vincitori, in base alla normativa vigente;
    d)  essere  in  posizione  regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
    e)   non  essere  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  (se
cittadino italiano);
    f)  godere  dei  diritti  civili  e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
    g)  non  essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per persistente insufficiente rendimento, ovvero non
essere  stati  dichiarati  decaduti  da  un impiego statale, ai sensi
dell'art.  127, primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
    h)  avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino
di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
   2.  I  requisiti  prescritti  devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione.
   3.   I   candidati   sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura;
l'amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalla  selezione  per  difetto dei requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

        
      
                               Art. 3.

                 Domanda e termine di presentazione


   1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere presentata,
a  pena  di  esclusione,  entro  il termine perentorio di giorni 30 a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale.
   2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
   3.  La  domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,  sottoscritta  e  indirizzata  al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - Servizio gestione e sviluppo
del personale tecnico-amministrativo, via Balbi, 5. La sottoscrizione
della  domanda  non  e' soggetta ad autenticazione. La domanda stessa
deve  essere  redatta, in carta semplice, preferibilmente su apposito
modello  - allegato «A» che fa parte integrante del presente decreto,
disponibile  presso l'ufficio competente ovvero al seguente indirizzo
telematico: https://www.unige.it/concorsi.
   4.   E'  consentito  redigere  la  domanda  anche  utilizzando  la
fotocopia  della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato  «A»  -  fac-simile  della  domanda, purche' sia chiara ed
integrale.
   5.  La  domanda  puo'  essere  presentata direttamente al predetto
ufficio,  dal  lunedi' al giovedi' dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle
ore  14.00  alle  15.00,  il  venerdi'  dalle  ore  10.00 alle 13.00.
L'ufficio  rilascera'  apposita  ricevuta  attestante solo l'avvenuta
ricezione della domanda stessa.
   6.  La  domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  all'indirizzo  sopra  indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
   7.   Non   saranno   prese   in   considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive  dei  dati  anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
   8.  Tutte  le  comunicazioni  riguardanti  la  procedura selettiva
verranno  inoltrate  agli  interessati  a  mezzo  di raccomandata con
avviso di ricevimento.
   9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e
nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
    a)  il  possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
    b)   se   cittadino  italiano  di  essere  iscritto  nelle  liste
elettorali,  precisandone  il  comune  ed  indicando  eventualmente i
motivi  della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei
diritti   civili   e  politici  nello  stato  di  appartenenza  o  di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
    c)  di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate,  indicando  gli  estremi  delle  relative  sentenze  e gli
eventuali procedimenti penali pendenti;
    d)  il  possesso della laurea nella classe 9 (classe delle lauree
in  ingegneria  dell'informazione),  o  nella classe 26 (classe delle
lauree  in scienze e tecnologie informatiche), o laurea specialistica
nella classe 23/S (classe delle lauree specialistiche in informatica)
o  laurea  specialistica  nella  classe  35/S  (classe  delle  lauree
specialistiche in ingegneria informatica) o laurea secondo il vecchio
ordinamento equipollente alle precedenti, ovvero del titolo di studio
conseguito  all'estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in
base ad accordi internazionali, ovvero alla normativa vigente;
    e)  se  cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
    f)    gli    eventuali    servizi   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
    g)  di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso  una
pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi   dell'art.  127, primo  comma,  lettera  d)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    h) se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea: di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
   10.  La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9,
lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla procedura.
   11.  Le  dichiarazioni  formulate  nella domanda sono da ritenersi
rilasciate  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta   Ufficiale   n.  42  del  20  febbraio  2001  e  successive
modificazioni.
   12.  I  candidati  riconosciuti  disabili  ai sensi della legge n.
68/1999,  possono  richiedere  nella  domanda  speciali  modalita' di
svolgimento  delle  prove  d'esame ai fini di concorrere in effettive
condizioni di parita' con gli altri candidati.
   13.  Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda una fotocopia
non autenticata di un documento di identita'.
   14.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di procedere ad
idonei  controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni  e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo  sopra  indicato  emerga  la  non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni  previste  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali in
materia.
   15. L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per il mancato
ricevimento  di  comunicazioni,  qualora  esso  dipenda dall'inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o
tardiva,  comunicazione  del  mutamento dell'indirizzo indicato nella
domanda,  ne'  per  gli  eventuali  disguidi  postali o telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi, a caso fortuito, o a forza
maggiore.

        
      
                               Art. 4.

                            Prove d'esame


   1.  Le  prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in
due prove scritte ed una prova orale.
   Programma d'esame:
    generalita'  sui  sistemi operativi per workstation e calcolatori
di piccole e medie dimensioni;
    sistemi    operativi   unix,   windows,   apple:   procedure   di
installazione, manutenzione e aggiornamento;
    basi di dati;
    reti di trasmissione dati e cablaggio strutturato, reti wireless;
    sistemi di posta elettronica, web, DNS;
    software   applicativi   generici:  procedure  di  installazione,
manutenzione e aggiornamento;
    software   per   l'elaborazione   di   immagini  di  tipo  video,
astronomico e biomedicale;
    installazione e configurazione web server IIS o Apache;
    problemi  di  sicurezza  informatica,  tecniche  e  strategie  di
protezione;
    consolidamento:  virtualizzazione  dell'hardware  e  Storage Area
Network;
    organizzazione dei sistemi informatici per laboratori didattici e
di ricerca;
    standard   di   riferimento   per   la   «Gestione   dei  Servizi
Informatici».
   Prima  prova  scritta:  vertera'  sullo  sviluppo  di un elaborato
riguardante  la  progettazione  preliminare di un sistema informativo
per  la  didattica  e  la  ricerca  universitaria, L'elaborato dovra'
contenere   anche  particolare  riferimento  agli  aspetti  economici
sottesi.
   Seconda prova scritta: consistera' in quesiti a risposta sintetica
sugli argomenti del programma d'esame.
   Prova   orale:  vertera'  sui  programmi  delle  prove  scritte  e
comprendera'  altresi'  l'accertamento  della conoscenza della lingua
inglese.
   2.  Il  calendario  delle prime due prove e' comunicato ai singoli
candidati  tramite  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle medesime.
   3.  L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da
essi  riportati,  nonche'  l'elenco dei candidati non ammessi vengono
affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.
   4.  La  convocazione  alla  prova orale e' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
   5. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
   6.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale la
commissione  esaminatrice  affigge  all'albo  dell'Ateneo e presso la
sede  degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno.
   7.  Per  essere  ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono  essere  muniti  di documento di identita' o di riconoscimento
valido.  In caso di esibizione di documenti non in corso di validita'
l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla
fotocopia  del  documento  che  i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.

        
      
                               Art. 5.

Nomina  della  commissione  esaminatrice,  formazione ed approvazione
                          della graduatoria


   1.  La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
direttore  amministrativo  ed  e'  composta  da esperti delle materie
d'esame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento.
   Espletate  le prove della procedura selettiva la commissione forma
la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
tenuto conto che lo stesso e' pari a 60 punti.
   2.  Conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale  i  candidati che
abbiano  riportato  in ciascuna delle prime due prove un punteggio di
almeno  21/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di
almeno 21/30.
   3. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
    media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
    punti conseguiti nella prova orale.
   4.  La  graduatoria  definitiva  dei  candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
   5. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento e con le stesse modalita'
di  cui  ai precedenti commi, e' formata una graduatoria utilizzabile
per  assunzioni  a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla
posizione nella graduatoria a tempo indeterminato.
   6. Le procedure devono concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione  preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da   giustificati   impedimenti   che  devono  essere  collegialmente
motivati.
   7.  Il  direttore  amministrativo,  con  proprio  decreto,  previo
accertamento  della  regolarita'  formale  degli  atti  relativi alla
procedura  selettiva,  approva  la  graduatoria definitiva e dichiara
vincitori  i  candidati  utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
   8.  Il  decreto  di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione  all'albo  dell'ateneo.  Di  tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.  Dalla  data  di  pubblicazione  di detto avviso decorre il
termine  per  l'eventuale  impugnazione.  La  graduatoria  definitiva
rimane  efficace per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione
dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

        
      
                               Art. 6.

      Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato


   1.  L'assunzione  in  servizio e' condizionata alla verifica della
copertura  finanziaria nel bilancio dell'ateneo e dei limiti di spesa
di  cui  all'art.  51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
determinati  per  ultimo,  ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato
decreto-legge  31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni
in   legge   28   febbraio  2008,  n.  31  nonche'  subordinata  alle
disposizioni  legislative  in  materia  di  reclutamento di personale
presso    le    universita'.    Stante    le    suddette   condizioni
l'amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in parola.
   2.  Il  candidato,  utilmente  collocato nella graduatoria a tempo
indeterminato,  stipula  con  l'Universita'  degli studi di Genova un
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
   3.  La determinazione dell'universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
   4.  La  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data  stabilita
comporta  l'immediata  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
   5.  Il  periodo  di  prova  e' determinato secondo quanto previsto
dall'art.  17  del C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000, cosi'
come  modificato  dall'art.  5  del  C.C.N.L. sottoscritto in data 27
gennaio 2005.
   6.  Ai  lavoratori  assunti  si  applica  il trattamento economico
previsto  per  la categoria D, posizione economica D1, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. sottoscritto in data 28 marzo 2006.

        
      
                               Art. 7.

       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato


   1.  L'assunzione  in  servizio e' condizionata alla verifica della
copertura  finanziaria  nel  bilancio  dell'ateneo e subordinata alle
disposizioni  legislative  in  materia  di  reclutamento di personale
presso    le    universita'.    Stante    le    suddette   condizioni
l'amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in parola.
   2.  Il  candidato  utilmente  collocato  nella graduatoria a tempo
determinato,  senza  alcun  pregiudizio rispetto alla posizione nella
graduatoria  a  tempo  indeterminato, stipula con l'Universita' degli
studi   di   Genova  un  contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo
determinato.
   3.  La determinazione dell'universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
   4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data stabilita
l'universita'  provvede  a  depennare il nominativo dalla graduatoria
utilizzabile  per  le  assunzioni  a  tempo determinato. Il contratto
eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto.
   5.  Il  periodo  di  prova  e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del regolamento.
   6.  In  nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
   7.  Ai  lavoratori  assunti  si  applica  il trattamento economico
previsto  per  la categoria D, posizione economica D1, nonche' quello
normativo  previsto  dal  C.C.N.L. nel tempo vigente per il personale
assunto  a  tempo  indeterminato,  compatibilmente  con la durata del
contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste.

        
      
                               Art. 8.

                     Presentazione dei documenti


   1.  Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti  per  l'accesso,  tenuto  conto  delle  dichiarazioni aventi
validita'  illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla  procedura,  sara'  invitato  a presentare a questa universita',
entro  30  giorni  dalla  data  di  stipula  del  contratto,  pena la
risoluzione   del   contratto   stesso,   le  seguenti  dichiarazioni
sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati:
    a)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni  attestante il
possesso  dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
     cittadinanza;
     godimento  dei  diritti civili e politici (ovvero i motivi della
non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle liste elettorali) con
l'indicazione  che  tale  requisito  era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
     mancanza  di  condanne  penali  (ovvero  l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
    b)  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita'  e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b) sono
redatte su apposito modulo predisposto da questa universita'.
   L'idoneita'   fisica   all'impiego  e'  accertata,  in  base  alla
normativa vigente, dal medico competente dell'Universita' degli studi
di  Genova.  Si fa eccezione per il personale gia' in servizio presso
questo o altro Ateneo a tempo determinato o indeterminato.
   2.  Qualora  gli  stati,  le  qualita'  personali  e i fatti siano
documentati  mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati dalla
competente  autorita'  dello  Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
   3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso.  Le  firme  sugli stessi
debbono   essere  legalizzate  dalle  rappresentanze  diplomatiche  o
consolari italiane all'estero.
   4.  Agli  atti  e  documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua  straniera  deve  essere  allegata  una  traduzione  in lingua
italiana,  certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un
traduttore ufficiale.
   5.  I  documenti  si  considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  sopra  indicato.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a data
dell'ufficio postale accettante.
   6.  Il  lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro 30
giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricezione  dell'invito,  pena la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

        
      
                               Art. 9.

       Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari


   1.   I   dati   personali  forniti  dai  candidati  sono  trattati
dall'Universita' degli studi di Genova - Servizio gestione e sviluppo
del personale tecnico-amministrativo, ai sensi del regolamento di cui
al decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio 2001 citato in premessa.
   2.  La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici
e'  ammessa  ai  sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e dell'art. 8 del decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio
2001.
   3. Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196,  il  trattamento  dei  dati  sensibili  e giudiziari forniti dai
candidati  e'  consentito  solo  in  riferimento ai tipi di dati e di
operazioni  identificati e resi pubblici con il regolamento di cui al
decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 citato in premessa.

        
      
                              Art. 10.

      Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure


   1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto  valgono le
disposizioni  contenute  nel  regolamento,  nonche'  le  disposizioni
previste   dal  Contratto  collettivo  nazionale  del  personale  del
comparto universita' e dalle norme vigenti in materia di reclutamento
del personale nella pubblica amministrazione.
    Genova, 12 giugno 2008
                                          Il direttore amministrativo