Concorso per 1 direttore tecnico area tecnica, elaborazione dati (liguria) UNIVERSITA' DI GENOVA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 19-08-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO (scad. 18 settembre 2008) Procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unita' di personale da inquadrare nella cat ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI GENOVA |
Regione: | LIGURIA |
Provincia: | GENOVA |
Comune: | GENOVA |
Data di inserimento: | 29-08-2008 |
Data Scadenza bando | 18-09-2008 |
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UNIVERSITA' DI GENOVA
CONCORSO (scad. 18 settembre 2008)
CONCORSO (scad. 18 settembre 2008)
Procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unita' di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di informatica e scienze dell'informazione.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull'autonomia dell'Universita'; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, concernente lo snellimento dell'attivita' amministrativa; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle domande stesse; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante disposizioni in materia di servizi postali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 e successive modificazioni, concernente in particolare riserve, nei pubblici concorsi, a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 recante norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente la protezione dei dati personali; Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 recante «Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006 n. 252 con il quale e' stato emanato il «Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modificazioni; Visto il contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto universita' sottoscritto in data 27 gennaio 2005, nonche' il C.C.N.L. per il biennio economico 2004-2005 sottoscritto in data 28 marzo 2006; Visto il decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio 2001 con il quale e' stato emanato il «Regolamento in materia di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali»; Visto il decreto rettorale n. 625 del 18 dicembre 2001 con il quale e' stato emanato il «Regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo» in seguito denominato «Regolamento»; Visto il decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 con il quale e' stato emanato il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 105, che prevede l'adozione, da parte delle universita', di programmi triennali del fabbisogno del personale; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43, e, in particolare, l'art. 1-ter, che dispone in materia di programmazione triennale; Viste le risultanze della procedura informatizzata Proper in merito alla verifica del rapporto tra assegni fissi e FFO nell'esercizio finanziario 2007, di cui alla nota del MIUR prot. n. 1715 del 7 dicembre 2007; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); Viste le deliberazioni del senato accademico in data 19 febbraio 2007 e 21 maggio 2007 e del consiglio di amministrazione in data 27 febbraio 2007 e 29 maggio 2007 con le quali viene approvata, tra le altre, la pratica riferita ai criteri di distribuzione del personale tecnico-amministrativo per la ripartizione dei posti derivanti dalle cessazioni verificatesi nell'anno 2006, ed in particolare a venti unita' di personale dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati e la relativa copertura finanziaria; Visto il D.D.A. n. 304 del 7 maggio 2008 con il quale, nell'ambito dei venti posti di cui alle delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione sopra indicate, sono indicati i sette posti da riservare alle categorie di cui al decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni; Considerato che al Dipartimento di informatica e scienze dell'informazione e' stato attribuito, tra gli altri, un posto dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati; Vista la nota pervenuta dal responsabile della struttura in parola; Assicurato il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, determinati, per ultimo, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31; Considerato che e' stata data attuazione all'art. 46 del C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000, cosi' come sostituito dall'art. 19 del C.C.N.L. sottoscritto in data 27 gennaio 2005; Considerato che e' stata data attuazione all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001; Considerato che il posto di cui all'art. 1 del presente bando rientra tra quelli individuati dal D.D.A. n. 304 del 7 maggio 2008 da riservare alle categorie di cui al citato decreto legislativo n. 215/2001; Considerato che l'unicita' del posto messo a concorso per la struttura interessata non determina l'applicazione delle altre riserve di cui all'art. 14 del regolamento; Considerato che ai sensi dell'art. 5, 13 e 22 del suddetto regolamento questa amministrazione intende attivare le predette procedure a tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo determinato; Decreta: Art. 1. Numero dei posti 1. E' indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 1 unita' di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di informatica e scienze dell'informazione di questo Ateneo. 2. Il posto messo a concorso e' prioritariamente riservato a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 215/2001 debbono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. 3. Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della suddetta riserva, questo ateneo provvedera' all'assunzione secondo l'ordine della graduatoria di merito. 4. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 5. La graduatoria di tale procedura potra' essere utilizzata, altresi', per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
Art. 2. Requisiti generali di ammissione 1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea; b) titolo di studio previsto dall'art. 4 del regolamento (vedi successivo art. 3); c) idoneita' fisica. L'amministrazione sottoporra' a visita medica di controllo i vincitori, in base alla normativa vigente; d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se cittadino italiano); f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea); g) non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea). 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3. Domanda e termine di presentazione 1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. 3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Genova - Servizio gestione e sviluppo del personale tecnico-amministrativo, via Balbi, 5. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione. La domanda stessa deve essere redatta, in carta semplice, preferibilmente su apposito modello - allegato «A» che fa parte integrante del presente decreto, disponibile presso l'ufficio competente ovvero al seguente indirizzo telematico: https://www.unige.it/concorsi. 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato «A» - fac-simile della domanda, purche' sia chiara ed integrale. 5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto ufficio, dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 15.00, il venerdi' dalle ore 10.00 alle 13.00. L'ufficio rilascera' apposita ricevuta attestante solo l'avvenuta ricezione della domanda stessa. 6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 7. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra indicato. 8. Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche': a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento; c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti; d) il possesso della laurea nella classe 9 (classe delle lauree in ingegneria dell'informazione), o nella classe 26 (classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche), o laurea specialistica nella classe 23/S (classe delle lauree specialistiche in informatica) o laurea specialistica nella classe 35/S (classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica) o laurea secondo il vecchio ordinamento equipollente alle precedenti, ovvero del titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in base ad accordi internazionali, ovvero alla normativa vigente; e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari; f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego; g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; h) se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9, lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla procedura. 11. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e successive modificazioni. 12. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999, possono richiedere nella domanda speciali modalita' di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati. 13. Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda una fotocopia non autenticata di un documento di identita'. 14. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorieta'. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 15. L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o a forza maggiore.
Art. 4. Prove d'esame 1. Le prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in due prove scritte ed una prova orale. Programma d'esame: generalita' sui sistemi operativi per workstation e calcolatori di piccole e medie dimensioni; sistemi operativi unix, windows, apple: procedure di installazione, manutenzione e aggiornamento; basi di dati; reti di trasmissione dati e cablaggio strutturato, reti wireless; sistemi di posta elettronica, web, DNS; software applicativi generici: procedure di installazione, manutenzione e aggiornamento; software per l'elaborazione di immagini di tipo video, astronomico e biomedicale; installazione e configurazione web server IIS o Apache; problemi di sicurezza informatica, tecniche e strategie di protezione; consolidamento: virtualizzazione dell'hardware e Storage Area Network; organizzazione dei sistemi informatici per laboratori didattici e di ricerca; standard di riferimento per la «Gestione dei Servizi Informatici». Prima prova scritta: vertera' sullo sviluppo di un elaborato riguardante la progettazione preliminare di un sistema informativo per la didattica e la ricerca universitaria, L'elaborato dovra' contenere anche particolare riferimento agli aspetti economici sottesi. Seconda prova scritta: consistera' in quesiti a risposta sintetica sugli argomenti del programma d'esame. Prova orale: vertera' sui programmi delle prove scritte e comprendera' altresi' l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. 2. Il calendario delle prime due prove e' comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima dell'inizio delle medesime. 3. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da essi riportati, nonche' l'elenco dei candidati non ammessi vengono affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami. 4. La convocazione alla prova orale e' comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa. 5. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico. 6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice affigge all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno. 7. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono essere muniti di documento di identita' o di riconoscimento valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validita' l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 5. Nomina della commissione esaminatrice, formazione ed approvazione della graduatoria 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore amministrativo ed e' composta da esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento. Espletate le prove della procedura selettiva la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo tenuto conto che lo stesso e' pari a 60 punti. 2. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prime due prove un punteggio di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30. 3. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi: media dei punti conseguiti nelle prime due prove; punti conseguiti nella prova orale. 4. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento e con le stesse modalita' di cui ai precedenti commi, e' formata una graduatoria utilizzabile per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla posizione nella graduatoria a tempo indeterminato. 6. Le procedure devono concludersi entro sei mesi dalla data della riunione preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente motivati. 7. Il direttore amministrativo, con proprio decreto, previo accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa nei limiti dei posti previsti dalla procedura. 8. Il decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante affissione all'albo dell'ateneo. Di tale pubblicazione viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per l'eventuale impugnazione. La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
Art. 6. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'ateneo e dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, determinati per ultimo, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008, n. 31 nonche' subordinata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale presso le universita'. Stante le suddette condizioni l'amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in parola. 2. Il candidato, utilmente collocato nella graduatoria a tempo indeterminato, stipula con l'Universita' degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. 3. La determinazione dell'universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. 4. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. 5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000, cosi' come modificato dall'art. 5 del C.C.N.L. sottoscritto in data 27 gennaio 2005. 6. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione economica D1, nonche' quello normativo previsto dal C.C.N.L. sottoscritto in data 28 marzo 2006.
Art. 7. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato 1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'ateneo e subordinata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale presso le universita'. Stante le suddette condizioni l'amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in parola. 2. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria a tempo determinato, senza alcun pregiudizio rispetto alla posizione nella graduatoria a tempo indeterminato, stipula con l'Universita' degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 3. La determinazione dell'universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. 4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data stabilita l'universita' provvede a depennare il nominativo dalla graduatoria utilizzabile per le assunzioni a tempo determinato. Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto. 5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 26 del regolamento. 6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 7. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione economica D1, nonche' quello normativo previsto dal C.C.N.L. nel tempo vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste.
Art. 8. Presentazione dei documenti 1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validita' illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sara' invitato a presentare a questa universita', entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati: a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda: cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze); b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa universita'. L'idoneita' fisica all'impiego e' accertata, in base alla normativa vigente, dal medico competente dell'Universita' degli studi di Genova. Si fa eccezione per il personale gia' in servizio presso questo o altro Ateneo a tempo determinato o indeterminato. 2. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale. 3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. 4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 6. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
Art. 9. Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari 1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'Universita' degli studi di Genova - Servizio gestione e sviluppo del personale tecnico-amministrativo, ai sensi del regolamento di cui al decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio 2001 citato in premessa. 2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici e' ammessa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 8 del decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio 2001. 3. Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con il regolamento di cui al decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 citato in premessa.
Art. 10. Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure 1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nel regolamento, nonche' le disposizioni previste dal Contratto collettivo nazionale del personale del comparto universita' e dalle norme vigenti in materia di reclutamento del personale nella pubblica amministrazione. Genova, 12 giugno 2008 Il direttore amministrativo