Concorso per 3 esperti linguistici (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 65 del 22-08-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO   (scad.  22 settembre 2008) Concorso pubblico per esami per la copertura di tre posti di esperto linguistico, terza area, fascia retributiva F1, nel ruolo del personale del Ministero de ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 04-09-2008
Data Scadenza bando 22-09-2008
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO   (scad.  22 settembre 2008)
Concorso  pubblico per esami per la copertura di tre posti di esperto
   linguistico,  terza  area,  fascia  retributiva  F1, nel ruolo del
   personale  del  Ministero  della  giustizia,  dipartimento  per la
   giustizia minorile.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                  del personale e della formazione
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957
n.   3  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  Statuto  degli  impiegati civili dello
Stato e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686,  relativo  alle  norme  di  esecuzione  del citato testo unico e
successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.
487  e  successive  modificazioni, concernente il regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
   Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n.  184,  concernente il regolamento recante la disciplina in materia
di accesso ai documenti amministrativi;
   Visto  il  decreto  ministeriale 25 gennaio 1996 n. 115 recante il
regolamento   concernente   le   categorie  di  documenti  formati  o
stabilmente  detenuti  dal  Ministero  della giustizia e dagli organi
periferici sottratti al diritto d'accesso;
   Vista  la  legge 15 maggio 1997 n. 127, riguardante misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
   Vista  la  legge 16 giugno 1998 n. 191, concernente modifiche alle
leggi 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127;
   Vista  la  legge  10  aprile  1991  n.  125  che  garantisce  pari
opportunita' per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 35
del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165;
   Vista  la  legge 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
   Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
   Considerato  che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali   dell'«esperto   linguistico»,   terza   area,  fascia
retributiva  F1,  in quanto le funzioni proprie della predetta figura
professionale   includendo  il  trattamento  di  atti  giudiziari  su
supporto  cartaceo,  esigono  il  pieno  possesso del requisito della
vista  per  prestare  le  predette  funzioni  presso  il Dipartimento
giustizia minorile;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994  n.  174,  concernente  il  regolamento  recante norme
sull'accesso  dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
   Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera d) del succitato decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 174/94, ai sensi del quale
non  si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per
i posti nei ruoli del Ministero della giustizia, eccettuati i posti a
cui  si  accede  in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio
1987 n. 56;
   Visto  l'art.  39  della  legge  27  dicembre 1997 n. 449, recante
misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
   Vista  la  legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n.  445  concernente  il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto   il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000  del  Ministero
dell'Universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  di
determinazione  delle  classi delle lauree universitarie e successive
modifiche ed integrazioni;
   Visto  il  decreto ministeriale 28 novembre 2000 di determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
   Vista  la  circolare  del  27  dicembre  2000  n.  6350/4.7, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardante la valenza ai fini
dell'accesso  al  pubblico  impiego  dei titoli universitari previsti
dall'art.  3  del regolamento in materia di autonomia didattica degli
atenei,  adottato  con decreto del Ministero dell'Universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999;
   Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche  ed  in  particolare  l'art. 35 relativo al reclutamento di
personale;
   Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003 n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n.
55,  recante  il  regolamento  di  organizzazione del Ministero della
giustizia;
   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
marzo  2008,  registrato  alla  Corte dei conti il 21 maggio 2008, di
rideterminazione  delle dotazioni organiche complessive del personale
appartenente  alle  aree  funzionali ed alle posizioni economiche del
Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia;
   Visto   il   decreto  ministeriale  16  maggio  2007,  concernente
l'articolazione    amministrativa   centrale   e   territoriale   del
Dipartimento giustizia minorile;
   Visto  il  decreto 30 aprile 2008 relativo alla determinazione del
funzionigramma  secondo  l'articolazione  degli  Uffici  centrali del
Dipartimento per la giustizia minorile;
   Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale  dipendente dei Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 e
successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 2 giugno
1998;
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
personale   del  comparto  Ministeri  per  il  quadriennio  normativo
2002/2005, sottoscritto il 12 giugno 2003;
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
personale   del  comparto  ministeri  per  il  quadriennio  normativo
2006-2009  e  biennio  economico  2006-2007,  sottoscritto in data 14
luglio 2007;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16
gennaio  2007  con il quale il Dipartimento per la giustizia minorile
e'  stato  autorizzato a bandire un concorso pubblico per esami a tre
posti  di  «esperto  linguistico»  -  area  funzionale  C,  posizione
economica C1, attuale terza area, fascia retributiva F1;
   Visto  l'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
il quale dispone che le amministrazioni pubbliche prima di avviare le
procedure  di  assunzione  di  personale  sono tenute a comunicare al
Dipartimento  della funzione pubblica l'area, la posizione economica,
le  funzioni e la sede di destinazione della figura professionale per
la quale si intende bandire il concorso;
   Accertato  che  con  la  nota  n.  11700  dell'11  aprile 2008, il
Dipartimento   giustizia   minorile   ha  assolto  agli  obblighi  di
comunicazione  di  cui  all'art.  34-bis  del  sopra  citato  decreto
legislativo  n.  165/  2001  concernente  disposizioni  in materia di
mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni;
   Visto  il  provvedimento  del  direttore  generale del personale e
della formazione n. 16714 del 23 maggio 2008, con il quale sono state
determinate   le   materie   di   esame  per  l'accesso  alla  figura
professionale   di   «esperto   linguistico»,   terza   area,  fascia
retributiva F1, mediante concorso pubblico;
   Visto  il  decreto  ministeriale  11  maggio 2006, registrato alla
Corte  dei  conti  il  22  giugno  2006,  con  il  quale le dotazioni
organiche  complessive  del  personale  appartenente  alle qualifiche
dirigenziali,  alle  aree funzionali ed alle posizioni economiche del
Dipartimento per la giustizia minorile, rideterminate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 novembre 2005, sono state
ripartite  secondo  le  allegate  tabelle A, B, e C che costituiscono
parte integrante del medesimo decreto;
   Accertato  che  nella  terza  area,  fascia retributiva F1, figura
professionale  di «esperto linguistico», sono disponibili tutti e tre
i  posti  previsti nella dotazione organica di sede di cui al decreto
ministeriale 11 maggio 2006;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre
1988 n. 488, di approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni;
   Visto  il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, recante norme
di  attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  del  22 settembre 1988 n. 488, recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
   Ravvisata  la  necessita' di provvedere all'emanazione di un bando
di  concorso  per  la  copertura  di  n. 3 posti relativi alla figura
professionale   di   «esperto   linguistico»,   terza   area,  fascia
retributiva   F1,  per  svolgere  i  compiti  istituzionali  previsti
dall'art.  24  del  Contratto  integrativo  di questo Ministero del 5
aprile 2000;
   Visto  il  Contratto  integrativo,  sottoscritto  in data 5 aprile
2000,   riguardante  il  personale  dipendente  dal  Ministero  della
giustizia,  il  quale  all'art. 24 delinea la figura professionale di
«esperto  linguistico»  terza  area,  fascia retributiva F1, nel modo
seguente:   «lavoratori  che,  in  relazione  ad  almeno  due  lingue
straniere, svolgono compiti di collaborazione specializzata anche nei
profili  attinenti al linguaggio giuridico, fornendo, in particolare,
servizi  di  traduzione,  collaborando  a  ricerche e studi su atti e
documenti  in  lingua  straniera  e  coordinando,  ove necessario, le
professionalita' inferiori»;
   Considerato  che  le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del
concorso   saranno  subordinate  alle  autorizzazioni  concesse,  con
appositi  decreti  del  Presidente  della  Repubblica e del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  che  tali autorizzazioni saranno
condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi;
   Ritenuto,   infine,   che   i   vincitori  del  concorso  dovranno
frequentare   un   apposito  corso  di  formazione  finalizzato  alle
attivita' da svolgere, sulla base di programmi definiti e predisposti
dall'Amministrazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
   E'  indetto un concorso pubblico per esami a tre posti di «esperto
linguistico»,  terza  area,  fascia  retributiva F1, per l'assunzione
presso  il  Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia
minorile, da assegnare alla sede di Roma, cosi' ripartiti:
    n. 1 unita': prima lingua: inglese - seconda lingua: francese;
    n. 1 unita': prima lingua: inglese - seconda lingua: tedesco;
    n. 1 unita': prima lingua: spagnolo - seconda lingua: inglese.
   Nella  domanda di partecipazione al concorso, i candidati dovranno
precisare  in  quale  abbinamento  linguistico intendono sostenere le
prove  d'esame (ossia: inglese-francese oppure inglese-tedesco oppure
spagnolo-inglese).

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
    1)  essere  in  possesso  di  uno dei titoli di studio di seguito
indicati:
     a. diploma di laurea (DL) - vecchio ordinamento, equiparato alle
nuove  classi  delle  lauree  specialistiche  (LS)  di cui al decreto
interministeriale  5  maggio  2004  (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 2004), afferente ad una delle seguenti classi:
      CLS41/S  o  42/S:  lingue, culture ed istituzioni dei paesi del
Mediterraneo;
      CLS42/S: lingue e culture dell'Europa orientale;
      CLS39/S  o  41/S,  o  42/S,  o  43/S, o 44/S, o 104/S: lingue e
letterature straniere - traduzione ed interpretazione;
     b.  laurea specialistica (LS) di cui al decreto 28 novembre 2000
del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2001), afferente ad una delle seguenti classi:
      39/S: interpretariato di conferenza;
      42/S: lingue e letterature moderne euroamericane;
      43/S: lingue straniere per la comunicazione internazionale;
      104/S: traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica;
     c.  laurea  universitaria  (L)  di cui al decreto ministeriale 4
agosto  2000  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e tecnologica (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19
ottobre 2000), afferente ad una delle seguenti classi:
      3/L: scienze della mediazione linguistica;
      11/L: lingue e culture moderne.
   Sono inoltre ammessi al concorso i candidati i possesso di:
    d.  diploma di mediatore linguistico, purche' di durata triennale
e  rilasciato  da  una  scuola  superiore  per  mediatori linguistici
abilitata  ai sensi del regolamento recante riordino della disciplina
delle  scuole  di  cui  alla  legge  n.  697  dell'11 ottobre 1986, a
rilasciare  titoli  equipollenti  a  tutti  gli effetti ai diplomi di
laurea   conseguiti   presso   le  universita',  di  cui  al  decreto
ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002 del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica (Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2002), afferente alla seguente classe:
     3/L  delle  lauree universitarie (L) in scienze della mediazione
linguistica.
   Si  precisa,  pertanto,  che  conseguentemente  saranno  esclusi i
candidati  in possesso unicamente di diploma di traduttore-interprete
rilasciato   da   una  scuola  superiore  per  interpreti  traduttori
conseguito  antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore del
decreto  di conferma del riconoscimento dell'equiparazione del titolo
rilasciato  da  quella  stessa  scuola. A tale proposito, si richiama
l'attenzione  dei  candidati  affinche'  provvedano  personalmente ad
accertarsi  se,  all'atto  del conseguimento del diploma di mediatore
linguistico,  l'istituto  presso il quale hanno ottenuto detto titolo
fosse gia' abilitato in tal senso (cfr. per ciascuna scuola superiore
la  data  di entrata in vigore del rispettivo decreto di conferma del
riconoscimento, nell'apposito elenco allegato al decreto ministeriale
n.   38   del   10   gennaio   2002  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Gazzetta
Ufficiale   n.  69  del  22  marzo  2002,  nonche'  delle  successive
integrazioni  di  cui  ai  decreti direttoriali rispettivamente del 4
dicembre 2003 e del 20 gennaio 2004 ).
   I  titoli  di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto la
necessaria  equipollenza ai titoli di studio italiani, rilasciata dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, entro la data
di scadenza del termine utile per la partecipazione al concorso.
    2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
    3) cittadinanza italiana;
    4) godimento dei diritti civili e politici;
    5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre  a  visita medica di controllo i vincitori del concorso in
base alla normativa vigente;
    6)  essere  in  regola  con  gli obblighi di leva per i candidati
soggetti a tale obbligo;
    7)  non  essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
    8)  essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 35 punto 6 del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165;
   Non  possono  accedere  all'impiego coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente e insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da  un  impiego  statale,  per  averlo  conseguito mediante
produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile,
coloro  che  siano stati licenziati, in applicazione dell'art. 13 del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  -  comparto ministeri -
stipulato  in data 12 giugno 2003 e coloro che siano stati interdetti
dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
   I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.

        
      
                               Art. 3.
                        Domande di ammissione
   La  domanda  di  partecipazione deve essere redatta esclusivamente
utilizzando  l'apposito  modulo  di  cui all'allegato A) del presente
bando   ed   essere  accompagnata  da  una  fotocopia  del  documento
d'identita'.  Dalla  fotocopia  del  documento  d'identita'  si  deve
rilevare,  in  particolare,  la  sua  validita' ovvero deve recare la
dicitura  che  i  dati  contenuti  nel  documento  non  hanno  subito
variazioni dalla data di rilascio.
   Il  bando  -  completo di modulo di domanda - e' acquisibile anche
attraverso   il   sito   internet   del   Ministero  della  giustizia
www.giustizia.it sezione concorsi.
   Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445  (Testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione  amministrativa), autocertifica, ai sensi
degli  articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti
previsti dal bando di concorso.
   Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere spedite a
mezzo  raccomandata postale con avviso di ricevimento, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della giustizia - Dipartimento
giustizia  minorile  -  Direzione  generale  del  personale  e  della
formazione  Ufficio  II  -  Servizio  I concorsi, via Giulia n. 131 -
00186  Roma,  entro e non oltre i trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo  alla  pubblicazione  del  presente  bando  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi
ed  esami». A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
   Qualora il termine di presentazione scada in un giorno festivo, la
scadenza  si  intende spostata al primo giorno feriale immediatamente
seguente.
   Non si terra' conto delle domande:
    prive della firma del candidato;
    spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto;
    che  non  contengano  le dichiarazioni sotto indicate relative al
possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.
   Nella  domanda  il  candidato  deve  dichiarare,  sotto la propria
responsabilita',  secondo  gli  articoli  46  e  47  del  decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:
    1)  il  proprio  cognome  e  il nome, le donne devono indicare il
cognome da nubile;
    2) il luogo e la data di nascita;
    3) la cittadinanza italiana;
    4)  la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
    5)  il  domicilio  o  il  recapito presso il quale indirizzare le
comunicazioni  ed  il recapito telefonico, nonche' indirizzo di posta
elettronica.   A  tal  fine  il  candidato  e'  tenuto  a  comunicare
tempestivamente,   ogni  variazione  del  domicilio  o  del  recapito
all'Ufficio presso il quale e' stata inoltrata la domanda;
    6)  l'abbinamento  linguistico  relativo al posto per il quale si
concorre, conformemente all'art. 1 del presente bando;
    7) il codice fiscale;
    8)  il  comune  nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione delle liste medesime;
    9)  il  possesso  del  titolo  di studio richiesto all'art. 2 del
presente    bando,   con   l'indicazione   dell'anno   accademico   e
dell'istituto universitario presso il quale e' stato conseguito entro
e  non  oltre  la  data  di  scadenza  del  bando. Coloro che abbiano
conseguito  all'estero  detto  titolo devono indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto;
    10)   l'idoneita'   al  servizio  continuativo  e  incondizionato
all'impiego per il quale si concorre;
    11)  la  posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari
ed  il distretto di appartenenza per i candidati soggetti all'obbligo
di leva;
    12)  di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e
le  eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
    13)  di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso una
pubblica  amministrazione,  ne'  dichiarato decaduto da altro impiego
statale,   per  aver  conseguito  l'impiego  mediante  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
    14)  gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza posseduti
da  far  valere  cosi'  come  previsto  dall'art.  5  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  n. 1994 n. 487 e successive
modificazioni  (Allegato  B).  Tali titoli, qualora non espressamente
dichiarati   nella  domanda  di  ammissione,  non  saranno  presi  in
considerazione  in  sede  di  formazione  della graduatoria finale di
merito;
    15)  di  non aver mai riportato condanne penali ne' in Italia ne'
all'estero  e di non avere procedimenti penali in corso ne' in Italia
ne' all'estero; in caso contrario, indicare la condanna riportata, la
sentenza  dell'autorita' giudiziaria e la data in cui e' stata emessa
(da  indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
    16)  di essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 26 della legge 10 febbraio 1989 n. 53;
    17) la disponibilita', qualora dichiarato vincitore del concorso,
ad  accettare  la  sede  di  servizio  assegnata  nella  quale dovra'
permanere,  ai  sensi  dell'art.  1 comma 230 della legge 23 dicembre
2005 n. 266, per un periodo non inferiore a cinque anni;
    18)   l'indicazione   degli   ausili   necessari   in   relazione
all'eventuale   proprio   handicap   ed  eventuali  tempi  aggiuntivi
giustificati  da apposita certificazione rilasciata da una competente
struttura  sanitaria dalla quale risultino le modalita' attraverso le
quali  esercitare  il  diritto  (menzione  degli strumenti ausiliari,
quantificazione  dei  tempi  aggiuntivi  necessari  per  sostenere le
prove),  ai  sensi  della  legge  5  febbraio  1992  n.  104 e giusta
circolare  n.  6  del  24  luglio  1999,  prot.  n. 42304/1999, della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
    19) il consenso al trattamento dei dati personali.
   La  dichiarazione  generica  di  essere  in  possesso  di  tutti i
requisiti non sara' ritenuta valida.
   La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione.
   Ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000  n.  445,  le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione  al  concorso hanno valore di autocertificazione; nel caso
di  dichiarazioni  mendaci  o  false, oltre che punibili ai sensi del
codice  penale  e  delle leggi speciali in materia, possono, nei casi
piu' gravi, comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
   Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio   1994   n.   487,   l'amministrazione   non   assume   alcuna
responsabilita'  per  la  dispersione  di comunicazioni dipendenti da
inesatte  indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata   o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo
indicato   nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

        
      
                               Art. 4.
                       Esclusione dal concorso
   Nelle  more  della  verifica  del  possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
   L'amministrazione  dispone  in  ogni  momento,  con  provvedimento
motivato,   l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti,  nonche'  per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

        
      
                               Art. 5.
                      Commissione esaminatrice
   La   commissione   esaminatrice   sara'  nominata  con  successivo
provvedimento, in osservanza delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994  n.  487  e successive
integrazioni.
   Almeno   un   terzo   dei   posti  di  componente  della  predetta
Commissione,  salva  motivata  impossibilita',  sara'  riservato alle
donne,  ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165.
   La  commissione  esaminatrice,  alla  prima riunione, stabilisce i
criteri  e  le  modalita' di valutazione delle prove, da formalizzare
nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove.
   Inoltre,  la  commissione,  immediatamente  prima  dell'inizio  di
ciascuna  prova  orale,  determina  i  quesiti  da  porre  ai singoli
candidati  per  ciascuna  delle  materie  di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

        
      
                               Art. 6.
                     Prove scritte e prove orali
   Il  concorso  si  svolgera' mediante esame, con l'osservanza delle
disposizioni  contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
   Gli  esami  consisteranno  in  quattro  traduzioni  scritte che si
articoleranno su due giorni ed una prova orale.
   1)  Le  predette  prove  scritte  consisteranno in 4 traduzioni di
registro  e/o  di argomento giuridico o comunque attinente al profilo
professionale, come di seguito specificato:
    Primo giorno: Prima lingua straniera indicata dal candidato:
     prima  prova:  versione  dalla  prima lingua straniera prescelta
verso l'italiano:
      durata della prova: 3 ore;
     seconda  prova:  traduzione  dall'italiano verso la prima lingua
straniera prescelta:
      durata della prova: 3 ore;
    Secondo giorno: seconda lingua straniera indicata dal candidato:
     terza  prova:  versione dalla seconda lingua straniera prescelta
verso l'italiano:
      durata della prova: 3 ore;
     quarta  prova:  traduzione dall'italiano verso la seconda lingua
straniera prescelta:
      durata della prova: 3 ore.
   Le  prove  scritte dovranno essere sostenute secondo l'abbinamento
linguistico  indicato  dal  candidato  nella domanda di ammissione al
concorso  Eventuali  errori  nella  scelta  del  testo da tradurre il
giorno   delle   prove,  comporteranno  l'esclusione  automatica  del
candidato.
   Si   fa  presente,  inoltre,  che  durante  le  prove  scritte  e'
autorizzato    l'uso    di    dizionari    monolingua,   bilingue   e
tecnico-giuridico.
   Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
   2)  La  prova orale consistera' in un colloquio volto ad accertare
la conoscenza dei seguenti argomenti da parte del candidato:
    a)  Ordinamento  giudiziario  e  nozioni  di  diritto  penale con
particolare  riguardo  alle  attribuzioni  e funzioni del Tribunale e
della  Procura  per  Minorenni;  Procedura  penale minorile di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 488,
di  approvazione  delle  disposizioni sul processo penale a carico di
imputati  minorenni  e  al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272,
recante  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del
decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 488,
recante  disposizioni  sul  processo  penale  a  carico  di  imputati
minorenni;
    b)  La  Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato; la
Convenzione  de  L'Aja  25  ottobre  1980  sugli aspetti civili della
sottrazione   internazionale   di  minori,  il  regolamento  (CE)  n.
2201/2003  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del 27 novembre 2003
relativo  alla  competenza,  al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni  in  materia  matrimoniale  e in materia di responsabilita'
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;
    c) Traduzione a vista e conversazione su un testo di registro e/o
argomento  giuridico  per  ciascuna lingua straniera dell'abbinamento
prescelto;
    d)  Accertamento  della  conoscenza dell'uso di apparecchiature e
applicazioni informatiche.
   Le  prove  previste al punto d) saranno valutate dalla Commissione
esaminatrice integrata da un membro aggiunto.
   La   prova  orale  si  intende  superata  se  il  candidato  avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30.
   Per  prepararsi alle prove scritte e orali, si consiglia vivamente
ai  candidati  di  consultare  il  sito  della  Conferenza  de  L'Aja
(https://www.hcch.net/   ) e i rispettivi siti delle Autorita' Centrali
dei  Paesi  parti  nella  Convenzione  de L'Aja 25 ottobre 1980 sugli
aspetti  civili  della  sottrazione  internazionale  di  minori e nel
Regolamento  (CE)  n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea del
27  novembre  2003  relativo  alla  competenza,  al  riconoscimento e
all'esecuzione  delle  decisioni in materia matrimoniale e in materia
di  responsabilita'  genitoriale,  che  abroga il regolamento (CE) n.
1347/2000,  di  esercitarsi  con  il linguaggio degli atti giudiziari
italiani  e  stranieri  e  la  nomenclatura  dei  reati,  nonche'  di
documentarsi sulle principali questioni minorili civili e penali.

        
      
                               Art. 7.
                            Preselezione
   Qualora  il  numero  delle  domande  di partecipazione al concorso
siano  in  numero  superiore  a  1.000  (mille), l'amministrazione si
riserva  la  facolta'  di  far  precedere le prove scritte da un test
preselettivo realizzato tramite l'ausilio di sistemi automatizzati.
   Il  test  preselettivo  verra'  effettuato  mediante  una serie di
quesiti  a risposta multipla da somministrare ai candidati e vertenti
sulla conoscenza approfondita delle lingue prescelte dal candidato.
   Per  l'espletamento del test preselettivo l'amministrazione potra'
avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
   L'esito  del test preselettivo non concorrera' alla formazione del
voto finale di merito.
   L'esito   favorevole   del  test  preselettivo  e'  condizione  di
ammissibilita' alle prove scritte.

        
      
                               Art. 8.
             Modalita' e calendario delle prove d'esame
   1  -  I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di
documento di riconoscimento valido.
   2  -  La  sede, il giorno e l'orario in cui avra' luogo il test di
preselezione e le modalita' di svolgimento dello stesso, saranno resi
noti  con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
-  4ª  serie  speciale  «Concorsi ed esami» del 31 ottobre 2008 e sul
sito Internet del Ministero della giustizia https://www.giustizia.it/ .
   3  -  Nella  medesima Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2008 sara'
pubblicato  il  calendario di svolgimento delle prove scritte e sara'
resa  nota  la  data di pubblicazione sul sito Internet del Ministero
della  giustizia  https://www.giustizia.it/   dell'elenco dei candidati
ammessi a sostenerle.
   4  -  Qualora per motivi organizzativi, alla data suddetta non sia
possibile  fissare il calendario degli esami, nella medesima Gazzetta
Ufficiale  sara' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione
della data del test di preselezione e/o delle prove scritte.
   5  -  Tali  pubblicazioni  hanno  valore  di  notifica a tutti gli
effetti.   Pertanto   coloro   che   non  hanno  avuto  comunicazione
dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi
nella  sede,  nel  giorno  e  nell'ora  resi noti nella summenzionata
Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Ministero della giustizia.
   6  -  La  data  di  pubblicazione sul menzionato sito Internet del
Ministero   della  giustizia  dell'elenco  dei  candidati  ammessi  a
sostenere le prove scritte sara' resa nota altresi' dalla Commissione
esaminatrice  prima  dell'inizio  del  test di preselezione. Anche in
questo  caso  tale  comunicazione  ha  valore di notifica a tutti gli
effetti.
   7  - Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, di
cui  al precedente art. 6, punto 2), l'avviso per la presentazione al
colloquio  stesso  e'  dato individualmente almeno venti giorni prima
della  data in cui essi debbono sostenerlo, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
   Il  suddetto  avviso  contiene  altresi'  l'indicazione  del  voto
riportato dall'interessato in ciascuna delle prove scritte. Le sedute
delle prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico.
   8  -  Il  Dipartimento per la giustizia minorile non assume alcuna
responsabilita'  per  il  caso  di  mancato  ricevimento dell'avviso,
dovuto   a  disguidi  postali  ovvero  a  mancata  comunicazione  del
cambiamento del recapito indicato nelle domande di partecipazione.
   9 - Per l'espletamento del test preselettivo e delle prove scritte
i concorrenti non potranno portare con se telefoni cellulari, palmari
o  altri  strumenti  informatici  non autorizzati, carta da scrivere,
appunti,  manoscritti,  dattiloscritti,  repertori,  glossari, libri,
periodici,  giornali  quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo
ne' potranno portare borse o simili capaci di contenere pubblicazioni
del  genere  che  dovranno  in  ogni  caso  essere  consegnati  prima
dell'inizio  delle  prove  al  personale  di  sorveglianza,  il quale
provvedera'  a  restituirlo al termine delle stesse, senza, peraltro,
assumerne alcuna responsabilita'.
   Durante  lo  svolgimento  delle  prove  i  candidati  non potranno
comunicare  tra  loro  in  alcun  modo,  pena  l'immediata espulsione
dall'aula degli esami.
   10  -  L'assenza  dalle  suddette  prove comporta l'esclusione dal
concorso,  qualunque  ne  sia  la  causa ovvero non saranno ammessi a
sostenere  le  prove previste dal bando i candidati che per qualsiasi
motivo,  anche  per  cause di forza maggiore, non si presentino nella
sede   di   esame  nei  termini  stabiliti  nella  predetta  Gazzetta
Ufficiale.
   11  -  L'amministrazione non assume responsabilita' in ordine alla
diffusione  di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti ad essa estranee e non autorizzate.

        
      
                               Art. 9.
           Graduatoria e titoli di precedenza e preferenza
   Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma
la   graduatoria  di  merito,  con  l'indicazione  della  valutazione
complessiva  delle  prove  di  esame, riportata da ciascun candidato,
ottenuta  sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e
della votazione conseguita nella prova orale.
   I  candidati  che  abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di riserva, precedenza e preferenza nella nomina,
dovranno  far  pervenire  al Dipartimento per la giustizia minorile -
Direzione  generale  del  personale e della formazione - Ufficio II -
Servizio I concorsi, via Giulia n. 131 - 00186 Roma, entro il termine
perentorio di giorni 15, decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui  i  medesimi  hanno sostenuto la prova orale, a pena di decadenza
dal  relativo  beneficio, i documenti in carta semplice attestanti il
possesso   dei  predetti  titoli,  gia'  indicati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso o dichiarazione sostitutiva ai sensi della
normativa vigente.
   I   suddetti   titoli  saranno  valutati  esclusivamente  se  gia'
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  e purche' risulti dai
medesimi  il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
   A  parita'  di  punteggio saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487.
   Con   apposito  provvedimento,  riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento,  sara'  approvata  la  graduatoria  finale  e  verranno
dichiarati    i    vincitori    del    concorso,   sotto   condizione
dell'accertamento   del   possesso   dei   requisiti  prescritti  per
l'ammissione all'impiego.
   La  graduatoria  dei  vincitori  del concorso sara' pubblicata nel
bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
   Di  tale  pubblicazione  sara'  data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
   Dalla  data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
   Ai  sensi  dell'art. 3 comma 87 delle legge n. 244 del 24 dicembre
2007,  le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine
di tre anni dalla data della sopra citata pubblicazione.
   Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

        
      
                              Art. 10.
              Documenti per l'assunzione dei vincitori
   I  candidati dichiarati vincitori, con riserva di accertamento del
possesso   dei   requisiti  prescritti  per  l'assunzione,  prima  di
procedere  alla  stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai
fini  dell'assunzione  stessa,  a pena di decadenza, sono invitati ad
inviare,   tramite   raccomandata   con  avviso  di  ricevimento,  al
Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  -  Direzione generale del
personale  e  della  formazione - Ufficio II - Servizio I - concorsi,
via  Giulia  131  -  00186  Roma, entro trenta giorni dal ricevimento
della   comunicazione   da  parte  dell'amministrazione,  i  seguenti
documenti:
    1)   diploma  originale  del  titolo  di  studio  prescritto  dal
precedente  art.  2  punto  1),  del  presente  bando,  o certificato
sostitutivo di esso a tutti gli effetti;
    2) estratto dell'atto di nascita;
    3) certificato di cittadinanza italiana;
    4) certificato dei diritti politici;
    5) certificato generale del casellario giudiziale;
    6)  certificato  medico  completo dei dati anagrafici, rilasciato
dall'azienda  sanitaria  locale  competente  per  territorio  o da un
medico  militare  in servizio permanente effettivo, dal quale risulti
che  l'aspirante  e'  fisicamente  idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato  nell'impiego  al quale concorre; qualora il candidato
sia  affetto  da  una  qualsiasi  imperfezione fisica, il certificato
medico  deve  farne  menzione  ed  indicare  se l'imperfezione stessa
menomi  l'attitudine al servizio ed il normale regolare rendimento di
lavoro.  Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati
o  invalidi  di  guerra,  invalidi  per  servizio,  invalidi  civili,
invalidi  del  lavoro  ed  assimilati,  deve  essere rilasciato dalla
competente  azienda sanitaria locale e contenere, oltre ad una esatta
descrizione della natura e del grado di invalidita', la dichiarazione
che  l'aspirante non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla
incolumita'  dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti,
che  non  abbia  perduto  ogni  capacita'  lavorativa  e  che  le sue
condizioni  fisiche  lo  rendano  idoneo  a  disimpegnare le mansioni
dell'impiego  per  il  quale  concorre.  La  capacita' lavorativa del
candidato portatore di handicap e' accertata dalla commissione di cui
all'art.  4  della legge 5 febbraio 1992 n. 104. L'amministrazione ha
facolta'  di  sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del
concorso, in base alla normativa vigente;
    7)  documento  aggiornato  relativo  agli  obblighi  militari  se
dovuto;
    8)  dichiarazione  con la quale il candidato afferma sotto la sua
responsabilita'  di  non  avere  altro  rapporto  di  lavoro  a tempo
indeterminato  o  determinato  con  altra amministrazione, pubblica o
privata   e   di   non   trovarsi   in  alcuna  delle  situazioni  di
incompatibilita'  richiamate  dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo  2001  n.  165. In caso contrario, unitamente ai documenti deve
essere   presentata   la   dichiarazione  di  opzione  per  la  nuova
amministrazione;
    9) codice fiscale;
    10) fotocopia di un documento di riconoscimento.
   I  candidati  che  siano  dipendenti  civili di ruolo di pubbliche
amministrazioni  sono tenuti a presentare i documenti di cui ai punti
1),  6) del presente articolo, nonche' copia integrale dello stato di
servizio  civile  aggiornato  e dichiarazione di opzione per il nuovo
impiego.
   Tutti  i  documenti  su  elencati,  ad  eccezione  del certificato
medico,   possono   essere   resi  nella  forma  della  dichiarazione
sostitutiva  di  cui  all'art.  46  del  testo unico approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
   L'amministrazione  procede  a  controlli  sulla  veridicita' delle
dichiarazioni  sostitutive.  Le  dichiarazioni  mendaci  o false sono
punite  ai  sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e,  nei casi piu' gravi, possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla base di
dichiarazione non veritiera. Esse, pertanto, dovranno essere complete
di tutti gli elementi che consentano tale verifica.
   L'amministrazione,   qualora   il   concorrente  non  presenti  la
documentazione   richiesta   entro   i   prescritti   trenta  giorni,
comunichera' all'interessato che non procedera' alla stipulazione del
contratto  individuale  di lavoro, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del
Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro sottoscritto il 16 maggio
1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
   I  candidati dichiarati vincitori, che risulteranno in possesso di
tutti  i  requisiti  prescritti,  saranno  invitati  a  stipulare  un
contratto  individuale  di lavoro finalizzato all'instaurazione di un
rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato, e saranno soggetti ad un
periodo  di  prova  di  mesi  quattro che non puo' essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
   I  nuovi  assunti  saranno  inquadrati  nella  terza  area, fascia
retributiva   F1,   nei   ruoli   del  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento   per   la  giustizia  Minorile  ed  ai  medesimi  sara'
corrisposto   il   trattamento   relativo  alla  terza  area,  fascia
retributiva  F1,  secondo  quanto stabilito dal C.C.N.L. 14 settembre
2007 nonche' dalle altre vigenti disposizioni normative.
   Il  dipendente  e',  inoltre,  tenuto  ad  osservare  il Codice di
comportamento   e   di   condotta   dei  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni.
   Ai  candidati  dichiarati  vincitori  che  non  si  presenteranno,
sebbene  regolarmente  invitati,  per  la  stipula del contratto, nel
giorno   fissato,   senza   giustificato   motivo,  l'amministrazione
comunichera' che non dara' corso alla stipula del contratto stesso.

        
      
                              Art. 11.
                     Trattamento dati personali
   Ai  sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003  n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso  il  Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia
minorile,  per  le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e saranno
trattati  presso  una  banca dati autorizzata, anche successivamente,
all'eventuale  instaurazione  del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
   Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
   Le  medesime  informazioni  potranno  essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico-economica del
candidato.
   L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'art. 7 del suddetto
decreto  legislativo,  tra i quali il diritto all'accesso ai dati che
lo    riguardano,   il   diritto   alla   rettifica,   aggiornamento,
completamento o cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento.
   Tali  diritti  potranno essere fatti valere con apposita richiesta
rivolta  al Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia
minorile  -  Direzione  generale  del  personale e della formazione -
Ufficio II - Servizio I concorsi, via Giulia n. 131 - 00186 Roma.

        
      
                              Art. 12.
                        Norme di salvaguardia
   Nel  caso  in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove  discipline  normative  o  contrattuali,  le  stesse troveranno
immediata   applicazione,   restando  preclusa  la  possibilita'  per
l'amministrazione  di  emanare  un  provvedimento finale sulla scorta
delle leggi precedenti.
   Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto
compatibili,  le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957
n.  3,  nel  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n.
686  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994 n. 487 e loro successive
modifiche  ed  integrazioni  nonche' le disposizioni sul reclutamento
del personale contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto ministeri e nel decreto legislativo
del 30 marzo 2001 n. 165.
   Il  presente  provvedimento  e' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio  di  questo  Ministero  per il prescritto visto e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami».
   Dal  giorno  di  pubblicazione  del  presente  bando  di  concorso
decorrono  i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni con
ricorso  al Presidente della Repubblica e sessanta giorni con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. competente).
    Roma, 31 luglio 2008
                                      Il direttore generale: Di Mauro